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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2682/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2682/2021 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppina Vetrano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle
[...] liti, dall'Avv. Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , in Controparte_2 Parte_2 C.F._2 persona del titolare p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
C.F. e P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_1 dall'avv.to Luigi Amato, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'Avv. Luigi Tuccillo come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e del consequenziale trattamento giuridico ed economico – risarcimento danni ex art.2087 c.c. in rapporto causale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2021, il ricorrente indicato in epigrafe, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni “In via principale accertare e dichiarare
l'esistenza dei fatti descritti in premessa e che l'infortunio avvenuto in data 23.08.2019 secondo le modalità, responsabilità e circostanze di tempo e spazio riferite in narrativa, è ascrivibile a causa di lavoro;
b. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento economico nella misura prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private
e dell'installazione di impianti art. 1 sez. IV titolo VI, pari all'intera retribuzione globale per giorni
51 di durata dell'infortunio, dal 23.08.2019 al 12.10.2019, nella misura di complessivi € 9.962,85 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30; c. per l'effetto, previo accertamento del soggetto responsabile, condannare e/o e/o in Controparte_5 CP_3 Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido, al pagamento dell'importo di € 4.453,98, di cui € 586,05 per trattamento economico al 100% per i primi 3 giorni dell'infortunio, ed € 3.867,93 a titolo di integrazione su quanto dovuto dall' a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dal CP_1 quarto giorno e per i restanti 47 giorni, ovvero al pagamento di quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
d. per l'effetto, condannare altresì l' in persona del l.r.p.t, al pagamento CP_1 dell'importo di € 5.856,17 di cui € 5.508,87 a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea Parte assoluta nella misura del 60% della dal quarto giorno successivo all'infortunio e cioè dal
26.08.2019 al 12.10.2019, ed € 347,30 per rimborso spese mediche sostenute, ovvero al pagamento di quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
e. sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 2087 cod. civ. contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute e che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 4% e che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito, oltre al danno morale, esistenziale, danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e ai danni che risulteranno accertati nel corso del giudizio;
f. per l'effetto, condannare Controparte_5
e/o della e/o della in persona dei l.r.p.t., in solido,
[...] CP_3 Controparte_4 al risarcimento dei danni nella misura di € 32.450,37 di cui € 9.678,00 a titolo di danno biologico al
4% per postumi permanenti e/o da fatto illecito quantificato secondo i criteri civilistici delle Tabelle di Milano parametrate alla relazione medica del dott. , € 4.839,00 per danno morale ed € Per_1
17.933,37 a titolo di danno da riduzione della capacità di lavoro specifica;
In via subordinata g. previo accertamento dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 23.08.2019 secondo i fatti riferiti in premessa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali sub b) c) e d), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento economico nella misura prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 pari a complessivi € 5.5938,64
o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
h. per l'effetto, previo accertamento del soggetto responsabile, condannare e Controparte_5 CP_3 CP_4
in solido, al pagamento del trattamento economico al 100% per il giorno dell'infortunio (€
[...]
195,35) e al 60% per il secondo e terzo giorno (€ 234,42) nella misura totale di € 429,77, nonché condannare l' in persona del l.r.p.t, al pagamento dell'importo di € 5.856,17 di cui € 5.508,87 CP_1
Parte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta nella misura del 60% della dal quarto giorno successivo all'infortunio e cioè dal 26.08.2019 al 12.10.2019, ed € 347,30 per rimborso spese mediche sostenute, ovvero in quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
i. previo accertamento della responsabilità civile ex art. 2087 cod. civ. contrattuale e/o extracontrattuale, condannare e/o e/o in Controparte_5 CP_3 Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente e al rimborso delle spese mediche sostenute, in nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro, in quella diversa misura ritenuta di giustizia, superiore o inferiore a quanto richiesto in via principale, da quantificarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di CTU;
j. in via di ulteriore subordine, condannare in via esclusiva il datore di lavoro distaccante Controparte_5
in persona del titolare p.t., al pagamento del trattamento economico posto a
[...] carico del datore di lavoro nella misura accertata e/o ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente e al rimborso delle spese mediche sostenute, in nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro nella misura ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di CTU;
k. in ogni caso, adottare ogni altro provvedimento idoneo alla tutela richiesta, con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge;
l. in ogni caso, condannare i convenuti, in persona dei l.r.p.t., in solido e/o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno della domanda, premesso di essere dipendente della ditta individuale
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato full time Controparte_2 Parte_2 decorrente dal 12.07.2019 al 11.10.2019, inquadrato al III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e dell'installazione di impianti, con mansioni di saldatore tubista, ha dedotto di essere stato distaccato presso i cantieri siti all'interno della in Vicenza CP_6 con decorrenza dal 12.07.2019 al 31.08.2019 per conto della subappaltatrice nell'ambito CP_3 del contratto concluso in data 10 luglio 2019 con la società che il giorno 23 agosto Controparte_4
2019, alle ore 7:40, mentre si trovava ad abbassare i tubi in un cunicolo, veniva improvvisamente colpito al capo dal braccio meccanico del mezzo aziendale - c.d. merlo telescopico, condotto dal
, legale rappresentante e responsabile tecnico della società distaccataria
Controparte_7 CP_3 che più nello specifico, il , distratto dal rispondere ad una telefonata al proprio
Controparte_7 cellullare, perdeva il controllo del merlo telescopico causando l'improvvisa caduta del braccio meccanico sul proprio cranio;
che all'interno delle aree di lavoro erano sempre contemporaneamente presenti sia i sollevatori che il personale dipendente;
che il più delle volte il merlo telescopico veniva condotto dal e solo in rare occasioni dal e poteva sollevarsi dal
Controparte_7 Persona_2 suolo fino ad un'altezza di 2/3 metri;
che le operazioni venivano svolte nella maniera seguente: i saldatori tubisti si trovavano all'interno del cunicolo al fine di sganciare, tramite le fasce di sollevamento, i tubi posati dal merlo telescopico e, poi, condurli all'interno di un canale terminando il lavoro con la saldatura;
che l'addetto alla conduzione del merlo era ben consapevole della sottostante ordinaria presenza di uomini all'interno dei cunicoli ed era tenuto a prestare la massima attenzione a tutte le movimentazioni, sia del sollevatore telescopico che del personale a terra;
che pertanto il , pur consapevole della sua presenza, essendo intento ad abbassare i tubi
Controparte_7 all'interno del cunicolo, assumeva una condotta incauta, negligente ed incurante delle norme di sicurezza sul lavoro, consistita nel rispondere ad una telefonata e perdere il controllo del sollevatore telescopico, il cui braccio precipitava verso il basso finendo per colpirlo al capo;
che al momento dell'infortunio erano presenti nelle immediate vicinanze, oltre al , anche
Controparte_7
e , mentre vi era poi presso il cantiere Persona_3 Persona_2 Controparte_8 intento a lavorare all'interno di un altro cunicolo distante 8/9 metri da quello in cui si trovava lo stesso al momento dell'infortunio; che in occasione dell'infortunio aveva indossato i dispositivi di protezione individuale, compreso il casco protettivo, ma l'impatto al capo era tale da comportare la perdita dei sensi, tanto da essere trasportato dal presso il Pronto Soccorso Controparte_7 dell'Ospedale San Bartolo di Vicenza, dove faceva ingresso in codice rosso alle ore 8:09 (cfr. doc. 8 verbale di pronto soccorso); che a seguito del colpo ricevuto, aveva subìto un trauma cranico contusivo e distorsivo a carico del rachide cervicale e riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico C3-C4 da discopatia, acufeni, parestesie alle mani, risultando inabile al lavoro per 51 giorni, dal 23.08.2019 al 12.10.2019 (cfr. doc. 9 certificati medici); che in conseguenza dell'infortunio aveva iniziato a soffrire di uno stato ansioso depressivo di verosimile natura reattiva;
che i datori di lavoro, sia il distaccante che il distaccatario, pur a conoscenza dell'evento, non denunciavano all' l'infortunio sul lavoro in oggetto, nemmeno a seguito di missiva trasmessa in data CP_1
04.10.2019 a tutti i soggetti solidalmente responsabili ( Controparte_2
che la pratica di infortunio
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4 veniva aperta solo a seguito di un suo intervento del 26.08.2019 presso l' di Aversa CP_1 territorialmente competente, con n. pratica 515992341, e regolarmente venivano effettuate le visite medico legali (cfr. doc. 9); che con pec del 18.10.2019 aveva reiterato all' la denuncia di CP_1 infortunio sul lavoro occorso in data 23.08.2019, già denunciato con verbale di pronto soccorso n.
20190065885 dell'Azienda ULSS N. 8 Berica di Vicenza;
che con pec del 24.10.2019 aveva comunicato all' di Aversa il recapito mobile di , socio di fatto di , CP_1 Persona_4 Controparte_5 invitando l'Istituto a prendere contatti per la denuncia di infortunio;
che in data 20.11.2020 aveva sporto denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza nei confronti di CP_7
per il reato di cui all'art. 590, II comma, c.p., e per tutti gli altri reati, nonché nei confronti
[...] dei soggetti che vi avevano eventualmente concorso;
che a seguito di istanza di accesso documentale in data 16.06.2020 l' aveva comunicato prospetto di liquidazione in cui si leggeva che “il caso CP_1 viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida. La pratica sarà riesaminata quando verrà fornita la documentazione mancante. Manca denuncia di infortunio”; che avverso il suddetto provvedimento, con pec del 30.06.2020 aveva proposto opposizione ex art. 104 del DPR
1124/1965, rimasto senza esito.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che sulla base di varie argomentazioni ha chiesto CP_1 il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Si è costituita, inoltre, la che ha chiesto accertare l'esclusiva responsabilità del CP_3 Pt_1
nella causazione dell'infortunio, con conseguente esclusione di responsabilità della stessa. In via
[...] gradata, ha chiesto rigettare nel merito la domanda proposta e disporre la chiamata in causa del
, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, vinte le spese di lite. Controparte_7
Si è costituita anche la società che ha chiesto rigettare la domanda perché Controparte_4 improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto ridurre la pretesa economica vantata ex adverso, perché sperequata in eccesso e non provata, vinte le spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e, stante Controparte_5 la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di quanto in motivazione.
Il thema decidendum nella controversia è l'accertamento del diritto dell'istante al trattamento giudico ed economico nella misura richiesta in ricorso conseguente all'infortunio sul lavoro, nonchè delle responsabilità delle società resistenti ai fini del risarcimento dei danni patiti ex art.2087 c.c. in conseguenza del medesimo evento.
Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
[...] per il periodo dal 12.07.2019 al 11.10.2019 con Controparte_2 Parte_2 mansioni di saldatore tubista, inquadrato nel III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e dell'installazione di impianti (cfr. con contratto a tempo determinato full- time in atti). Inoltre, dagli atti di causa risulta che il veniva distaccato presso i cantieri siti Pt_1 all'interno della Caserma in Vicenza per il periodo dal 12.07.2019 al 31.08.2019, per conto CP_6 della subappaltatrice nell'ambito del contratto concluso in data 10 luglio 2019 (cfr. CP_3 contratto in atti) con la società (cfr. comunicazione Uni Lav inviata in data Controparte_4
12.07.2019 in atti).
Il ricorrente ha dedotto che il giorno 23 agosto 2019, nel mentre svolgeva la propria attività lavorativa veniva colpito alla testa dal braccio meccanico del mezzo aziendale - c.d. merlo telescopico - (cfr. doc. 6 riproduzioni fotografiche, doc. 7 contratto di noleggio merlo telescopico e descrizione merlo), condotto dal , legale rappresentante e responsabile tecnico della società distaccataria Controparte_7
e in conseguenza dell'infortunio aveva riportato “trauma cranico contusivo e distorsivo a CP_3 carico del rachide cervicale e riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico C3-C4 da discopatia, acufeni, parestesie alle mani, risultando inabile al lavoro per 51 giorni, dal 23.08.2019 al 12.10.2019” come da certificazione medica in atti. L'infortunio veniva denunciato dal lavoratore all' che CP_1 con provvedimento del 16.06.2020 rigettava la domanda per incompletezza della documentazione.
Orbene va osservato che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli
“avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Il concetto di “occasione di lavoro” deve essere, inoltre, interpretato alla luce del collegamento tra l'evento dannoso per il lavoratore che subisce l'infortunio e la propria attività lavorativa. Sul punto, significativamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che “quando
l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente
a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar
a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine
a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
L'estensione di tale principio di diritto è ulteriormente specificata dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'occasione di lavoro di cui all'art.
2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ed indennizzabile anche
l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del
2000, 955 6 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord.
n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. (Cass. 2838/2018)
Pertanto, in base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro determina una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore ed è caratterizzato da due requisiti strutturali rappresentati dalla causa violenta e dall'occasione di lavoro. Venendo alla fattispecie in esame, i fatti costituitivi della pretesa indennitaria sono allegati e provati dalla parte ricorrente e, benché parzialmente opposti dalle società costituitesi in merito ai profili di responsabilità civile in capo al datore di lavoro, non sono contestati nel loro verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche l' non ha contestato il verificarsi dell'infortunio ma si è limitato ad escluderne CP_1 indennizzabilità, sul presupposto che lo stesso non fosse stato oggetto di denuncia da parte del datore di lavoro. In verità quanto dedotto dall'ente risulta del tutto infondato alla luce delle risultanze documentali in atti, avendo l'istante depositato il verbale di pronto soccorso del 23.08.2019, nell'immediatezza dell'evento, così come la denuncia dell'infortunio da parte dello stesso lavoratore con pratica n. 515992341 del 26.08.2019, stante l'inerzia del datore di lavoro, nonché la certificazione medica dalla quale risultava come conseguenza dell'evento, un'inabilità temporanea assoluta al lavoro per il periodo dal 26.08.2019 al 12.10.2019 per 51 giorni (cfr. allegati 8 e 9 prod. ric.).
Tanto premesso quanto al trattamento economico spettante al lavoratore in caso di infortunio va precisato che l'indennità giornaliera viene definita inabilità temporanea assoluta e viene corrisposta sul presupposto di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno fisico tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica. L'art. 68 del TU
1124/1968 prevede che: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza. Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.”
Inoltre, come da CCNL allegato in atti, e pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, tale previsione normativa deve essere integrata con quella di maggior favore riconosciuta in sede di contrattazione collettiva ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 della sez. IV titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo cui “Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo “Trattamento economico” di cui al successivo articolo 2 fermo restando i limiti di durata di cui al 1° comma del paragrafo
“Conservazione del posto di lavoro” del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo”.
Da ciò ne consegue il diritto del ricorrente al trattamento economico come da disposizioni richiamate e per l'importo risultante dai conteggi in atti non contestati ed in assenza di prova da parte dei resistenti del relativo pagamento nella misura complessiva di euro 9.962,85, di cui € 5.508,87 a carico dell' a partire dal quarto al cinquantunesimo giorno di inabilità erogati nel limite del 60% della CP_1 retribuzione media giornaliera e di € 4.453,98 a carico del datore di lavoro e comprensivi della Parte_ retribuzione dei primi tre giorni successivi all'infortunio nella misura del 100% della (pari ad
€ 586,05) e di quella a titolo di integrazione ai sensi del CCNL suindicato rispetto a quanto erogato dall' (pari a € 3.867,93), nonché il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella CP_1 misura di € 347,30 (cfr. doc.22 prod. ricorrente).
Considerazioni ulteriori e diverse devono essere, invece, fatte in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità del datore di lavoro e delle altre società resistenti in solido anche ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, per essere ognuna gravata da un proprio obbligo di diligenza e vigilanza.
Come è noto la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del suo dipendente è di tipo contrattuale, basata dunque sull'art. 2087 c.c. Tale norma impone al datore di lavoro specifici obblighi di protezione dell'integrità psicofisica dei propri lavoratori.
In tema di riparto dell'onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14865/2017)
e differentemente da quanto previsto nella disciplina indennitaria , la natura della CP_1 responsabilità datoriale non è “oggettiva”, ma è legata come da costante giurisprudenza di legittimità, alla disciplina codicistica prevista dagli articoli 1218 c.c. e seguenti. La Suprema Corte ha infatti affermato (cfr. Cass. 14865/2017; cfr. anche Cass. 26495/2018) che: “
4.1 Come questa Corte ha avuto modo di affermare (ex multis Cass., n. 9817 del 2008) la responsabilità ex art. 2087 c.c., che insieme all'art. 1218 c.c., viene richiamato dal ricorrente, è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
4.2. Si è poi precisato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009). L'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087
c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (Cass. n. 2038 del 2013).
4.3. Ciò in continuità con l'affermazione che la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c., non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l'evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermità (Cass., n. 10175 del 2004) e che l'oggetto della prova del datore di lavoro è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore. Tra le misure da apprestare non rientra la diminuzione del carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste (Cass., n. 11932 del 2004).
4.4. Si è inoltre affermato che l'art.
2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria.
Tuttavia, è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando
l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli (Cass., n. 6454 del 2009, n. 23167 del
2007)”.
Dall'esposizione di tale principio di diritto ne consegue che, per il tramite della disciplina prevista dall'articolo 1218 c.c., rientra a pieno, anche per il caso in esame, quanto contenuto nella disposizione all'articolo 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno sarà dunque diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e sarà non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Appartengono a tale quadro normativo poi gli obblighi di informazione e protezione in capo al datore di lavoro, nonché gli obblighi del medesimo a garanzia dello svolgimento dell'attività lavorativa in un regime di idonea sicurezza a tutela dei lavoratori.
La Corte di legittimità ha sul punto precisato, che “[In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato] il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016) […] quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi,
l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988 del 2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (v. Cass. n. 8988 del 2020 cit.; n. 12538 del
2019).” (cfr. Cass. Sez. Lavoro Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021).
Inoltre, vertendosi in tema di distacco regola speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati è prevista, poi, dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che statuisce:
“nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Considerati, dunque, i principi di diritto in materia è necessario procedere alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità datoriale.
Orbene ritiene il Giudicante che l'istruttoria testimoniale non ha consentito di raccogliere elementi sufficienti per affermare la responsabilità datoriale e nella specie del committente e degli appaltatori nella causazione dell'infortunio per cui è causa, mancando la prova della condotta colpevole del datore di lavoro.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali se risulta che il giorno 23 agosto 2019, alle ore 7:40 circa il ricorrente, mentre era intento a svolgere la sua attività lavorativa ossia, mentre si trovava ad abbassare i tubi in un cunicolo, veniva colpito al capo dal braccio meccanico del mezzo aziendale -
c.d. merlo telescopico, condotto dal , legale rappresentante e responsabile tecnico Controparte_7 della società distaccataria non vi è prova univoca in ordine alla causazione dell'evento, CP_3 avendo i testi fornito una ricostruzione dei fatti del tutto contraddittoria e comunque non rispondente a quella descritta in ricorso.
All'udienza del 27.02.2023 veniva escusso il primo teste di parte ricorrente, Persona_3 operaio addetto al medesimo cantiere del ricorrente che in ordine ai fatti di causa ha dichiarato:
“L'infortunio è successo a fino agosto 2019 intorno alle 8 del mattino. Eravamo negli spazi confinati, dovevamo mettere il tubo in posizione nel cunicolo mentre ritornavamo il sig. stava risalendo Pt_1 ed il sig. era distratto a telefono e ha calato il gancio del merlo che è andato a finire in testa al Per_5 sig. . Noi gli avevamo detto di aspettare un minuto, il tempo che il sig. risaliva ma il sig. Pt_1 Pt_1
era distratto e l'ha calato prima. Volevamo chiamare l'autoambulanza ma il sig. ha subito Per_5 Per_5 preso il sig. , messo nella sua macchina e portato all'ospedale. Io sono rimasto a lavoro. Il sig. Pt_1
è ritornato e ci ha spiegato che il sig. è stato ricoverato. Io ho rivisto il sig. la sera o Per_5 Pt_1 Pt_1
l'indomani non ricordo bene. Io ho visto che è svenuto quando ha preso la botta in testa, quando è rinvenuto era disorientato e sudava freddo. Non so quando ha ripreso a lavorare. Il sig. Parte_1 in quel momento indossava il casco protettivo, è svenuto con il casco in testa. Il casco è rimasto integro. Quando è successo l'incidente c'eravamo io, il sig. , il sig. e due dipendenti del Pt_1 Per_5 sig. se non erro e . era con noi e era più avanti. Le direttive Per_5 Per_2 Pt_4 Per_2 Pt_4 sul cantiere ci erano impartite dal sig. . Il nostro compito era quello di saldare i tubi e Parte_5 metterli in posizione con quelli già esistenti, il cantiere era delimitato, li arrivavamo con i mezzi, i tubi erano messi da noi ma con l'aiuto delle macchine. L'infortunio è avvenuto alla caserma ”. CP_6
Quanto dichiarato dal teste non ha trovato alcun riscontro nelle successive deposizioni testimoniali.
In particolare, priva di riscontro è la circostanza che l'addetto alla guida del braccio meccanico (c.d.
“merlo”) fosse al momento del fatto intento ad una telefonata e che in conseguenza della sua condotta negligente avesse calato il braccio meccanico colpendo il ricorrente al capo. Inoltre, non ha trovato riscontro la circostanza che nell'immediatezza del fatto il lavoratore sveniva e perdeva i sensi, ancora con il casco protettivo sulla testa.
Tutti i testi di parte resistente hanno diversamente dichiarato che il ricorrente si trovava all'interno del cunicolo per posizionare una tubazione e che lo stesso, sollevandosi in maniera imprudente colpiva con il capo il braccio meccanico che in quel momento era in posizione, ma fermo. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in ricorso oltre al , addetto alla guida del mezzo Controparte_7 meccanico, vi era presente il preposto che da terra aveva il compito di coordinare e CP_8 controllare le operazioni.
Invero come dichiarato dal teste , dipendente della e presente al momento del Controparte_8 CP_3 fatto “(…) il mio compito di lavoro, come preposto, era quello di comandare da terra l'autista che guida il;
adr. il era guidato da;
adr. noi lavoravamo sui cunicoli, Pt_6 Pt_6 Controparte_7 cambiamo i tubi dell'acqua che portano l'acqua calda;
adr. il nostro lavoro si svolge in cunicoli all'aperto ed il ricorrente, pur non dovendo stare nel cunicolo, vi scese senza ordine;
adr. ricordo che alzò la testa ed urtò con l'elmetto sulla forca del;
adr. subito dopo sembrava tutto bene ma dopo Pt_6 cinque minuti andò al bagno chimico che distava 5/6 metri dal cunicolo ed iniziò a sentirsi male;
adr. nello specifico iniziò a tremare e a cacciare schiuma dalla bocca;
adr. io e gli altri operai ci siamo preoccupati, gli abbiamo messo l'acqua fredda sulla fronte e l'ha accompagnato al Controparte_7 pronto soccorso;
(…) adr. io ero presente al momento dell'incidente, lavoravo proprio lì; adr. noi addetti avevamo riunioni ogni giorno sulla sicurezza perché sulla base Nato è presa molto sul serio;
adr. nelle riunioni ci spiegavano come comportarsi nei cunicoli;
(…) adr. l'elmetto che indossava quando urtò col merlo non ha riportato alcuna rottura anche perché il merlo scende piano e nel momento specifico il merlo era fermo e lui si è alzato ed è andato a scontrarsi col merlo;
adr. noi mandavamo i ragazzi più giovani nel cunicolo, lui invece era con il tubista doveva preparare il tubo per la saldatura;
adr. quella mattina i ragazzi erano impegnati e quindi lui si era messo li vicino a partecipare tanto siamo tutti operai;
adr. il fatto è accaduto prima che venisse la sicurezza ovvero verso le 7:30/8:00 del mattino;
adr. poteva stare lì perché poteva stare in tutto il cantiere solo che, quando si scendeva nel cunicolo uno lavora con il mezzo, uno sta nel cunicolo e un altro sopra ancora;
adr. lui forse ha visto i ragazzi impegnati ed è sceso a dare una mano;
adr. il era fermo in quel Pt_6 momento, il conducente del stava aspettando indicazione per procedere avanti;
adr. il Parte_7 ricorrente come me ha fatto il corso sulla sicurezza perché li facevamo ogni mattina con la base Nato perché la base Nato come ho detto è molto attenta sulla sicurezza;
adr. la sicurezza ci faceva dei test ma non so se la ditta del ricorrente prima di mandarlo lo avesse sottoposto ai test;
adr. noi invece anche la nostra ditta ci faceva i test e poi la Nato ogni giorno faceva incontri sulla sicurezza sul lavoro per tutto il personale che era sulla base Nato;
adr. il sig. era presente alle riunioni della base Pt_1
Nato; adr. quella mattina c'eravamo io, , , mi CP_7 Pt_1 Persona_6 Per_2 Per_3 pare sei persone;
adr. lui era abbassato e si è alzato senza che nessuno gli desse ordini, semplicemente era curvo quindi nel raddrizzarsi si è alzato ed ha urtato con l'elmetto contro la forca del;
adr. Pt_6 io non lavoro più nella ho finito alla fine del Cantiere NATO (…)”. CP_3
Anche il teste in ordine all'infortunio per cui è causa ha dichiarato “conosco il Persona_6 ricorrente perché lavoravamo insieme, io lavoravo con la . Lavoravamo a Vicenza, in una CP_3 caserma dei militari. Adr. Era il mese di agosto 2019, io lavoravo con loro ero operaio e stavamo posizionando una tubazione per l'acqua calda. Il fatto è accaduto mentre eravamo in un cunicolo aperto 70/80 cm, stavamo infilando dei tubi ed il sig. che portava il merlo faceva le manovre, CP_7
invece ci dava gli ordini. Mentre eravamo nel cunicolo io, ed il ricorrente con i Parte_8 CP_8 caschi, posizionammo il tubo e senza ordine il ricorrente alzò la testa ed urtò il braccio meccanico.
nel mentre era fermo sul mezzo e guardava noi. Preciso che anche il braccio era Persona_7 fermo. Adr. La squadra era formata da che comandava da sopra a darci gli ordini e noi sotto CP_8 che lavoravamo, preciso che gli operai erano di più, quando è accaduto il fatto eravamo solo io ed il ricorrente nel cunicolo. Il fatto è successo verso le 11 del mattino già avevamo messo 700/800 metri di tubi in quella settimana. Nell'immediatezza il ricorrente non disse niente, non si lamentò di nulla.
Preciso che il era dotato di un casco e l'unico rumore che sentii in quel momento era il casco Pt_1 che urtò con il braccio meccanico. Dopo 4/5 minuti iniziò a non sentirsi bene, ha cominciato ad avere nausea ma non so se ha vomitato e , quello che guidava il mezzo, lo accompagnò Controparte_7 all'ospedale. Adr. Preciso che nel momento dell'incidente il sig. era libero e non impegnato CP_7 in una telefonata. Preciso che in quell'istante era stato posizionato il tubo per cui il braccio meccanico non fece in tempo a levarsi che il ricorrente alzando la testa urtò. C'era la sicurezza che ci controllava h24, eravamo sempre controllati. Io come gli altri dipendenti della abbiamo seguito dei corsi CP_3 obbligatori sulla sicurezza del lavoro, altrimenti non ci facevano entrare nel cunicolo. Nulla so riferire sul ricorrente anche se per svolgere il nostro lavoro era necessario seguire il corso “spazi confinanti”. Adr. Preciso che il casco era integro, non presentava nessuna ammaccatura. non aveva dato CP_8
l'ordine di alzarci altrimenti ci facevamo male. Adr. Non lavoro più per la , lavoro per la CP_3
INDUSTRIAL SERVICE E FACILITY. Ho finito di lavorare per la uno/due mesi dopo CP_3
l'infortunio. (…). Adr. insieme a me quel giorno c'erano sul cantiere per conto della SIMA Tommaso
Cipollaro, e ma non erano presenti al momento Persona_3 CP_8 Testimone_1 dell'infortunio eravamo solo io, , il ricorrente e . Mi sembra che quel CP_8 CP_7 CP_9 giorno venne il pomeriggio, era il coordinatore della sicurezza che era lì. (…)”.
Entrambi i testi hanno escluso che al momento del fatto il era distratto perché intento a CP_7 rispondere al telefono, confermando la diversa circostanza che il ricorrente non solo non doveva impegnare l'area del cantiere dove si stava muovendo il braccio meccanico, ma che lo stesso non osservando le cautele del caso, in piena autonomia si sollevava dal cunicolo, colpendo con il capo il braccio meccanico che era fermo e quindi contribuendo con la sua condotta alla causazione dell'evento lesivo.
Con riguardo poi alla condotta colposa del lavoratore idonea di per sé ad impedire il verificarsi dell'infortunio va osservato che quanto dichiarato dai testi e non ha trovato neppure Per_6 CP_8 una conferma nelle dichiarazioni del teste , che in maniera contraddittoria da un lato Controparte_7 ha dichiarato “Io guidavo il sollevatore telescopico sotto la guida del sig. e ad un certo Parte_9 punto il ricorrente sotto indicazione del sig. si alzò dal cunicolo e urtò col casco sotto Parte_9 alla punta del braccio del sollevatore. Il cunicolo era profondo 80 cm e dal suolo il braccio era sospeso ad una altezza di 80/90 cm. Il ricorrente si è alzato ed è andato vicino al bagno del cantiere, io l'ho seguito e gli ho detto di andare in ospedale e il ricorrente si è steso e non si è mosso più. L'abbiamo preso l'abbiamo portato in ospedale è entrato in codice rosso ed è uscito in codice bianco” e dall'altro
“(…) Il sig. è il preposto di Prima di fare la manovra di calare un tubo facciamo Parte_9 CP_3 una preparazione sotto al tubo, es. mettiamo staffa nel cunicolo. Quando si cala il tubo sotto al cunicolo non c'è nessuno perché ad esempio se si rompe la corda il peso va addosso alla persona.
(…) Il ricorrente stava nel cunicolo a fare la preparazione per il tubo. Il sig. non ha seguito Pt_1
l'operazione del sig. che guidava l'operazione. Noi avevamo questo coordinatore che ci Pt_9 guidava le manovre, seguiva il ricorrente che faceva la preparazione. Il cunicolo era largo un metro un tubo è di 200. Quindi prima di calare il braccio è stato detto al sig. di uscire e nell'uscire Pt_1 ha urtato la testa sotto al braccio che era fermo in posizione per calare il tubo. La squadra si concentrava solo su un lato del cunicolo, c'era una squadra che lavorava al banco e una in posizione quindi in quel momento eravamo tutti in posizione eravamo io, , il ricorrente e CP_8 Per_6
(…)”. Persona_3 Il teste , le cui dichiarazioni devono essere valutate con cautela, anche tenuto conto del ruolo CP_7 rivestito nella società come amministratore (come dallo stesso dichiarato) e del suo coinvolgimento nella causazione dell'evento e ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei suoi confronti, ha fornito una ricostruzione del fatto che contrasta in parte con quella degli altri testi, laddove afferma che il ricorrente aveva eseguito l'ordine di di uscire dal cunicolo e che nell'uscire aveva “urtato CP_8 la testa sotto al braccio che era fermo in posizione per calare il tubo”, evidenziando quindi che il ricorrente avrebbe addirittura adempiuto alla richiesta di altro lavoratore, addetto proprio al coordinamento e alla direzione delle operazioni di movimentazione per rimuovere e posizionare i tubi.
Peraltro si fa rilevare che il medesimo fatto è stato oggetto di accertamento in sede penale a seguito di denuncia – querela presentata dal ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza nei confronti di , procedimento chiuso con decreto di archiviazione, Controparte_7 confermato e a seguito di opposizione dal G.I.P. di Vicenza con ordinanza di archiviazione del 15 luglio 2021, proprio sulla base dell'evidente contrapposizione delle dichiarazioni testimoniali che impedivano una ricostruzione fattuale univoca nella causazione delle lesioni (cfr. verbali di sommarie informazioni in atti e ordinanza di archiviazione).
Le risultanze probatorie emergenti dalle testimonianze assunte evidenziano quindi la piena contraddittorietà in ordine alle concrete modalità di causazione dell'evento, con la conseguenza che non potendo addivenire ad una descrizione precisa nonché credibile del decorso causale non può dirsi assolto l'onere della prova in capo al lavoratore in ordine alla condotta inadempiente del datore di lavoro.
Con riguardo poi alla dedotta violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di formazione del personale, va rilevato che il ricorrente non ha provato la mancata adozione da parte del datore di lavoro e della società distaccante di specifiche misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, così come la mancata vigilanza nell'osservanza di tali misure e del tutto tardivi sono i rilievi contenuti solo nelle memorie conclusionali circa la presunta violazione delle regole di sicurezza “sull'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no” relativamente al non corretto posizionamento del braccio telescopico rispetto al piano di lavoro, così come la circostanza che il ricorrente era stato trasportato in ospedale dal e non dall'autombulanza, in violazione dei piani di operativi di sicurezza. CP_7
Dagli atti di causa, risultano regolarmente prodotti dalle società resistenti e non contestati gli atti di regolamentazione idonei a garantire la sicurezza nell'ambiente lavorativo e da osservare nell'esecuzione delle specifiche operazioni, ossia il piano operativo di sicurezza nonché i verbali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per quanto previsto dal D.lgs n.81/2008. Da tali ultimi verbali è risultato per tabulas la presenza del ricorrente, il quale pertanto è stato adeguatamente formato e informato sui rischi connessi all'attività lavorativa a cui era specificamente addetto
(rimozione tubazioni e posa nuove tubazioni), nonché alle modalità di gestione degli stessi (vedi in allegato verbale riunione di coordinamento del 26.07.2019 e del 21.08.2019 con sottoscrizione autografa del . Inoltre, l'istruttoria ha confermato non solo il rispetto di tali regole di Parte_1 sicurezza e il controllo costante esercitato dai responsabili (anche mediante riunioni periodiche o con la sottoposizione a specifici test) ma anche l'utilizzo da parte di tutti i lavoratori addetti al cantiere e anche il ricorrente dei dispositivi di protezione individuale, come gli indumenti alta visibilità e i caschi, necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente esclusione di profili di responsabilità in capo alle società resistenti.
Esclusa la responsabilità delle società resistenti nella causazione dell'infortunio e per le ragioni sopra dedotte, risultano assorbita la domanda di condanna del datore di lavoro e delle società committente e appaltatrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non anche ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008.
Con riguardo, invece, alla domanda di condanna delle società e al Controparte_4 CP_3 pagamento della retribuzione spettante nel periodo di malattia, occorre analizzare la normativa in materia di distacco e degli obblighi sussistenti sulla società distaccataria.
Come è noto l'art. 30 al comma 1 del D.lgs n.276/2003 prevede che: “il distacco si configura quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. In senso analogo si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui il distacco si verifica nel caso in cui:
“un'impresa preferisce non assumersi il carico dell'assunzione di un dipendente e si affida, per determinate attività, ad operai, che sono dipendenti di altre imprese, ma che operano sotto la sua sorveglianza, nel suo stabilimento e su macchine di sua proprietà e di suo controllo” (Corte di
Cassazione Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1574).
L'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n.276/2003 prevede poi che: “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” e tale previsione si estende anche a tutti gli adempimenti connessi all'obbligo assicurativo e previdenziale previsti dall' e dagli enti previdenziali. CP_1
Pertanto, ricostruiti i rapporti tra le parti nel senso dell'esistenza di un rapporto di sub appalto tra la e la (cfr. subappalto in atti) ed un rapporto di distacco tra la CP_3 Controparte_4 CP_3
(impresa distaccataria) e la (impresa distaccante), deve Controparte_5 affermarsi che il datore di lavoro distaccante, in quanto unico titolare del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto al distacco, al verificarsi dell'evento coperto dal rischio è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Di conseguenza il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli al datore di lavoro al quale dovrà essere trasmessa anche la relativa certificazione medica, come peraltro avvenuta nel caso in esame. Risulta dunque inapplicabile quanto previsto in termini di solidarietà nelle obbligazioni retributive ed assicurative in materia di sub appalto non essendo la e CP_3
Colomara s.rl. titolare del rapporto di lavoro con parte ricorrente. Gli obblighi retributivi nonché quelli ad essi connessi permangono in capo del datore di lavoro distaccante essendo stati rispettati ed assolti gli specifici obblighi del distaccatario previsti dalla normativa e non essendo stati allegati e provati la sussistenza di ulteriori pattuizioni per il lavoratore in distacco.
Per tali ragioni il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura di € 5.508,87 a partire dal quarto al cinquantunesimo giorno di inabilità erogati nel limite del 60% della retribuzione media giornaliera nonché al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30 e della
[...] al pagamento della somma di € 4.453,98, Controparte_2 Parte_2 comprensiva della retribuzione dei primi tre giorni successivi all'infortunio nella misura del 100% Parte_ della (pari ad € 586,05) e di quella a titolo di integrazione ai sensi del CCNL suindicato rispetto a quanto erogato dall' (pari a € 3.867,93), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_1 maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda nonché della complessità dell'accertamento, vanno integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto condanna l' al pagamento di € 5.508,87 a CP_1 titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in favore di , nonché Parte_1 al pagamento delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2. condanna la al pagamento di € Controparte_2 Parte_2
4.453,98 a titolo di integrazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
Si comunichi. Aversa, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 03.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2682/2021 R.G. LAVORO
TRA
, nato ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppina Vetrano, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, per procura generale alle
[...] liti, dall'Avv. Marialuigia Ferrante
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , in Controparte_2 Parte_2 C.F._2 persona del titolare p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
C.F. e P. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_1 dall'avv.to Luigi Amato, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_2 dall'Avv. Luigi Tuccillo come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e del consequenziale trattamento giuridico ed economico – risarcimento danni ex art.2087 c.c. in rapporto causale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/03/2021, il ricorrente indicato in epigrafe, ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni “In via principale accertare e dichiarare
l'esistenza dei fatti descritti in premessa e che l'infortunio avvenuto in data 23.08.2019 secondo le modalità, responsabilità e circostanze di tempo e spazio riferite in narrativa, è ascrivibile a causa di lavoro;
b. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento economico nella misura prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private
e dell'installazione di impianti art. 1 sez. IV titolo VI, pari all'intera retribuzione globale per giorni
51 di durata dell'infortunio, dal 23.08.2019 al 12.10.2019, nella misura di complessivi € 9.962,85 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30; c. per l'effetto, previo accertamento del soggetto responsabile, condannare e/o e/o in Controparte_5 CP_3 Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido, al pagamento dell'importo di € 4.453,98, di cui € 586,05 per trattamento economico al 100% per i primi 3 giorni dell'infortunio, ed € 3.867,93 a titolo di integrazione su quanto dovuto dall' a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dal CP_1 quarto giorno e per i restanti 47 giorni, ovvero al pagamento di quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
d. per l'effetto, condannare altresì l' in persona del l.r.p.t, al pagamento CP_1 dell'importo di € 5.856,17 di cui € 5.508,87 a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea Parte assoluta nella misura del 60% della dal quarto giorno successivo all'infortunio e cioè dal
26.08.2019 al 12.10.2019, ed € 347,30 per rimborso spese mediche sostenute, ovvero al pagamento di quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
e. sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità civile ex art. 2087 cod. civ. contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute e che a seguito dell'infortunio il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 4% e che ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito, oltre al danno morale, esistenziale, danno da riduzione della capacità lavorativa specifica e ai danni che risulteranno accertati nel corso del giudizio;
f. per l'effetto, condannare Controparte_5
e/o della e/o della in persona dei l.r.p.t., in solido,
[...] CP_3 Controparte_4 al risarcimento dei danni nella misura di € 32.450,37 di cui € 9.678,00 a titolo di danno biologico al
4% per postumi permanenti e/o da fatto illecito quantificato secondo i criteri civilistici delle Tabelle di Milano parametrate alla relazione medica del dott. , € 4.839,00 per danno morale ed € Per_1
17.933,37 a titolo di danno da riduzione della capacità di lavoro specifica;
In via subordinata g. previo accertamento dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 23.08.2019 secondo i fatti riferiti in premessa, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali sub b) c) e d), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento del trattamento economico nella misura prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 pari a complessivi € 5.5938,64
o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
h. per l'effetto, previo accertamento del soggetto responsabile, condannare e Controparte_5 CP_3 CP_4
in solido, al pagamento del trattamento economico al 100% per il giorno dell'infortunio (€
[...]
195,35) e al 60% per il secondo e terzo giorno (€ 234,42) nella misura totale di € 429,77, nonché condannare l' in persona del l.r.p.t, al pagamento dell'importo di € 5.856,17 di cui € 5.508,87 CP_1
Parte a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta nella misura del 60% della dal quarto giorno successivo all'infortunio e cioè dal 26.08.2019 al 12.10.2019, ed € 347,30 per rimborso spese mediche sostenute, ovvero in quella diversa misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
i. previo accertamento della responsabilità civile ex art. 2087 cod. civ. contrattuale e/o extracontrattuale, condannare e/o e/o in Controparte_5 CP_3 Controparte_4 persona dei l.r.p.t., in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente e al rimborso delle spese mediche sostenute, in nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro, in quella diversa misura ritenuta di giustizia, superiore o inferiore a quanto richiesto in via principale, da quantificarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di CTU;
j. in via di ulteriore subordine, condannare in via esclusiva il datore di lavoro distaccante Controparte_5
in persona del titolare p.t., al pagamento del trattamento economico posto a
[...] carico del datore di lavoro nella misura accertata e/o ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente e al rimborso delle spese mediche sostenute, in nesso di causalità con l'infortunio sul lavoro nella misura ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa ovvero a seguito di CTU;
k. in ogni caso, adottare ogni altro provvedimento idoneo alla tutela richiesta, con ogni altra statuizione di ragione e/o di legge;
l. in ogni caso, condannare i convenuti, in persona dei l.r.p.t., in solido e/o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. A sostegno della domanda, premesso di essere dipendente della ditta individuale
[...] con contratto di lavoro a tempo determinato full time Controparte_2 Parte_2 decorrente dal 12.07.2019 al 11.10.2019, inquadrato al III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e dell'installazione di impianti, con mansioni di saldatore tubista, ha dedotto di essere stato distaccato presso i cantieri siti all'interno della in Vicenza CP_6 con decorrenza dal 12.07.2019 al 31.08.2019 per conto della subappaltatrice nell'ambito CP_3 del contratto concluso in data 10 luglio 2019 con la società che il giorno 23 agosto Controparte_4
2019, alle ore 7:40, mentre si trovava ad abbassare i tubi in un cunicolo, veniva improvvisamente colpito al capo dal braccio meccanico del mezzo aziendale - c.d. merlo telescopico, condotto dal
, legale rappresentante e responsabile tecnico della società distaccataria
Controparte_7 CP_3 che più nello specifico, il , distratto dal rispondere ad una telefonata al proprio
Controparte_7 cellullare, perdeva il controllo del merlo telescopico causando l'improvvisa caduta del braccio meccanico sul proprio cranio;
che all'interno delle aree di lavoro erano sempre contemporaneamente presenti sia i sollevatori che il personale dipendente;
che il più delle volte il merlo telescopico veniva condotto dal e solo in rare occasioni dal e poteva sollevarsi dal
Controparte_7 Persona_2 suolo fino ad un'altezza di 2/3 metri;
che le operazioni venivano svolte nella maniera seguente: i saldatori tubisti si trovavano all'interno del cunicolo al fine di sganciare, tramite le fasce di sollevamento, i tubi posati dal merlo telescopico e, poi, condurli all'interno di un canale terminando il lavoro con la saldatura;
che l'addetto alla conduzione del merlo era ben consapevole della sottostante ordinaria presenza di uomini all'interno dei cunicoli ed era tenuto a prestare la massima attenzione a tutte le movimentazioni, sia del sollevatore telescopico che del personale a terra;
che pertanto il , pur consapevole della sua presenza, essendo intento ad abbassare i tubi
Controparte_7 all'interno del cunicolo, assumeva una condotta incauta, negligente ed incurante delle norme di sicurezza sul lavoro, consistita nel rispondere ad una telefonata e perdere il controllo del sollevatore telescopico, il cui braccio precipitava verso il basso finendo per colpirlo al capo;
che al momento dell'infortunio erano presenti nelle immediate vicinanze, oltre al , anche
Controparte_7
e , mentre vi era poi presso il cantiere Persona_3 Persona_2 Controparte_8 intento a lavorare all'interno di un altro cunicolo distante 8/9 metri da quello in cui si trovava lo stesso al momento dell'infortunio; che in occasione dell'infortunio aveva indossato i dispositivi di protezione individuale, compreso il casco protettivo, ma l'impatto al capo era tale da comportare la perdita dei sensi, tanto da essere trasportato dal presso il Pronto Soccorso Controparte_7 dell'Ospedale San Bartolo di Vicenza, dove faceva ingresso in codice rosso alle ore 8:09 (cfr. doc. 8 verbale di pronto soccorso); che a seguito del colpo ricevuto, aveva subìto un trauma cranico contusivo e distorsivo a carico del rachide cervicale e riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico C3-C4 da discopatia, acufeni, parestesie alle mani, risultando inabile al lavoro per 51 giorni, dal 23.08.2019 al 12.10.2019 (cfr. doc. 9 certificati medici); che in conseguenza dell'infortunio aveva iniziato a soffrire di uno stato ansioso depressivo di verosimile natura reattiva;
che i datori di lavoro, sia il distaccante che il distaccatario, pur a conoscenza dell'evento, non denunciavano all' l'infortunio sul lavoro in oggetto, nemmeno a seguito di missiva trasmessa in data CP_1
04.10.2019 a tutti i soggetti solidalmente responsabili ( Controparte_2
che la pratica di infortunio
[...] Parte_2 CP_3 Controparte_4 veniva aperta solo a seguito di un suo intervento del 26.08.2019 presso l' di Aversa CP_1 territorialmente competente, con n. pratica 515992341, e regolarmente venivano effettuate le visite medico legali (cfr. doc. 9); che con pec del 18.10.2019 aveva reiterato all' la denuncia di CP_1 infortunio sul lavoro occorso in data 23.08.2019, già denunciato con verbale di pronto soccorso n.
20190065885 dell'Azienda ULSS N. 8 Berica di Vicenza;
che con pec del 24.10.2019 aveva comunicato all' di Aversa il recapito mobile di , socio di fatto di , CP_1 Persona_4 Controparte_5 invitando l'Istituto a prendere contatti per la denuncia di infortunio;
che in data 20.11.2020 aveva sporto denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Vicenza nei confronti di CP_7
per il reato di cui all'art. 590, II comma, c.p., e per tutti gli altri reati, nonché nei confronti
[...] dei soggetti che vi avevano eventualmente concorso;
che a seguito di istanza di accesso documentale in data 16.06.2020 l' aveva comunicato prospetto di liquidazione in cui si leggeva che “il caso CP_1 viene definito negativamente per mancanza di documentazione valida. La pratica sarà riesaminata quando verrà fornita la documentazione mancante. Manca denuncia di infortunio”; che avverso il suddetto provvedimento, con pec del 30.06.2020 aveva proposto opposizione ex art. 104 del DPR
1124/1965, rimasto senza esito.
Instaurato il contraddittorio si è costituito l' che sulla base di varie argomentazioni ha chiesto CP_1 il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Si è costituita, inoltre, la che ha chiesto accertare l'esclusiva responsabilità del CP_3 Pt_1
nella causazione dell'infortunio, con conseguente esclusione di responsabilità della stessa. In via
[...] gradata, ha chiesto rigettare nel merito la domanda proposta e disporre la chiamata in causa del
, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, vinte le spese di lite. Controparte_7
Si è costituita anche la società che ha chiesto rigettare la domanda perché Controparte_4 improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto ridurre la pretesa economica vantata ex adverso, perché sperequata in eccesso e non provata, vinte le spese di lite.
La non si è costituita in giudizio e, stante Controparte_5 la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di quanto in motivazione.
Il thema decidendum nella controversia è l'accertamento del diritto dell'istante al trattamento giudico ed economico nella misura richiesta in ricorso conseguente all'infortunio sul lavoro, nonchè delle responsabilità delle società resistenti ai fini del risarcimento dei danni patiti ex art.2087 c.c. in conseguenza del medesimo evento.
Preliminarmente deve rilevarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
[...] per il periodo dal 12.07.2019 al 11.10.2019 con Controparte_2 Parte_2 mansioni di saldatore tubista, inquadrato nel III livello del CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e dell'installazione di impianti (cfr. con contratto a tempo determinato full- time in atti). Inoltre, dagli atti di causa risulta che il veniva distaccato presso i cantieri siti Pt_1 all'interno della Caserma in Vicenza per il periodo dal 12.07.2019 al 31.08.2019, per conto CP_6 della subappaltatrice nell'ambito del contratto concluso in data 10 luglio 2019 (cfr. CP_3 contratto in atti) con la società (cfr. comunicazione Uni Lav inviata in data Controparte_4
12.07.2019 in atti).
Il ricorrente ha dedotto che il giorno 23 agosto 2019, nel mentre svolgeva la propria attività lavorativa veniva colpito alla testa dal braccio meccanico del mezzo aziendale - c.d. merlo telescopico - (cfr. doc. 6 riproduzioni fotografiche, doc. 7 contratto di noleggio merlo telescopico e descrizione merlo), condotto dal , legale rappresentante e responsabile tecnico della società distaccataria Controparte_7
e in conseguenza dell'infortunio aveva riportato “trauma cranico contusivo e distorsivo a CP_3 carico del rachide cervicale e riduzione di ampiezza dello spazio intersomatico C3-C4 da discopatia, acufeni, parestesie alle mani, risultando inabile al lavoro per 51 giorni, dal 23.08.2019 al 12.10.2019” come da certificazione medica in atti. L'infortunio veniva denunciato dal lavoratore all' che CP_1 con provvedimento del 16.06.2020 rigettava la domanda per incompletezza della documentazione.
Orbene va osservato che la normativa in tema di infortunio sul lavoro qualifica tali eventi come quelli
“avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Il concetto di “occasione di lavoro” deve essere, inoltre, interpretato alla luce del collegamento tra l'evento dannoso per il lavoratore che subisce l'infortunio e la propria attività lavorativa. Sul punto, significativamente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32473/21 ha affermato che “quando
l'infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica, cioè, anteriormente o successivamente
a queste, o durante una "pausa"), la ravvisabilità della "occasione di lavoro" è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venir meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell'ambito dell'attività lavorativa o di tutto ciò che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale. E' da escludere la indennizzabilità dell'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell'ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar
a prendere un caffè, posto che la lavoratrice, allontanandosi dall'ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all'attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessione causale tra attività lavorativa ed incidente;
del tutto irrilevante è la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine
a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi, o, comunque, una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l'area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro”.
L'estensione di tale principio di diritto è ulteriormente specificata dalla Corte di Cassazione, secondo cui: “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che l'occasione di lavoro di cui all'art.
2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ed indennizzabile anche
l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr. in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del
2000, 955 6 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord.
n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. (Cass. 2838/2018)
Pertanto, in base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro determina una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore ed è caratterizzato da due requisiti strutturali rappresentati dalla causa violenta e dall'occasione di lavoro. Venendo alla fattispecie in esame, i fatti costituitivi della pretesa indennitaria sono allegati e provati dalla parte ricorrente e, benché parzialmente opposti dalle società costituitesi in merito ai profili di responsabilità civile in capo al datore di lavoro, non sono contestati nel loro verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Anche l' non ha contestato il verificarsi dell'infortunio ma si è limitato ad escluderne CP_1 indennizzabilità, sul presupposto che lo stesso non fosse stato oggetto di denuncia da parte del datore di lavoro. In verità quanto dedotto dall'ente risulta del tutto infondato alla luce delle risultanze documentali in atti, avendo l'istante depositato il verbale di pronto soccorso del 23.08.2019, nell'immediatezza dell'evento, così come la denuncia dell'infortunio da parte dello stesso lavoratore con pratica n. 515992341 del 26.08.2019, stante l'inerzia del datore di lavoro, nonché la certificazione medica dalla quale risultava come conseguenza dell'evento, un'inabilità temporanea assoluta al lavoro per il periodo dal 26.08.2019 al 12.10.2019 per 51 giorni (cfr. allegati 8 e 9 prod. ric.).
Tanto premesso quanto al trattamento economico spettante al lavoratore in caso di infortunio va precisato che l'indennità giornaliera viene definita inabilità temporanea assoluta e viene corrisposta sul presupposto di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno fisico tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica. L'art. 68 del TU
1124/1968 prevede che: “A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto
l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è corrisposto nella misura del settantacinque per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla licenza. Agli effetti del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per trenta la retribuzione mensile.”
Inoltre, come da CCNL allegato in atti, e pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, tale previsione normativa deve essere integrata con quella di maggior favore riconosciuta in sede di contrattazione collettiva ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 1 della sez. IV titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo cui “Il lavoratore infortunato ha diritto all'intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo “Trattamento economico” di cui al successivo articolo 2 fermo restando i limiti di durata di cui al 1° comma del paragrafo
“Conservazione del posto di lavoro” del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo”.
Da ciò ne consegue il diritto del ricorrente al trattamento economico come da disposizioni richiamate e per l'importo risultante dai conteggi in atti non contestati ed in assenza di prova da parte dei resistenti del relativo pagamento nella misura complessiva di euro 9.962,85, di cui € 5.508,87 a carico dell' a partire dal quarto al cinquantunesimo giorno di inabilità erogati nel limite del 60% della CP_1 retribuzione media giornaliera e di € 4.453,98 a carico del datore di lavoro e comprensivi della Parte_ retribuzione dei primi tre giorni successivi all'infortunio nella misura del 100% della (pari ad
€ 586,05) e di quella a titolo di integrazione ai sensi del CCNL suindicato rispetto a quanto erogato dall' (pari a € 3.867,93), nonché il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute nella CP_1 misura di € 347,30 (cfr. doc.22 prod. ricorrente).
Considerazioni ulteriori e diverse devono essere, invece, fatte in ordine alla domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità del datore di lavoro e delle altre società resistenti in solido anche ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, per essere ognuna gravata da un proprio obbligo di diligenza e vigilanza.
Come è noto la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del suo dipendente è di tipo contrattuale, basata dunque sull'art. 2087 c.c. Tale norma impone al datore di lavoro specifici obblighi di protezione dell'integrità psicofisica dei propri lavoratori.
In tema di riparto dell'onere probatorio, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14865/2017)
e differentemente da quanto previsto nella disciplina indennitaria , la natura della CP_1 responsabilità datoriale non è “oggettiva”, ma è legata come da costante giurisprudenza di legittimità, alla disciplina codicistica prevista dagli articoli 1218 c.c. e seguenti. La Suprema Corte ha infatti affermato (cfr. Cass. 14865/2017; cfr. anche Cass. 26495/2018) che: “
4.1 Come questa Corte ha avuto modo di affermare (ex multis Cass., n. 9817 del 2008) la responsabilità ex art. 2087 c.c., che insieme all'art. 1218 c.c., viene richiamato dal ricorrente, è di carattere contrattuale, in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, sicché il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni. Ne consegue che il lavoratore deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
4.2. Si è poi precisato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass. n. 3788 del 2009). L'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare
l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e
l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro
l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una “causa di servizio” implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087
c.c., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (Cass. n. 2038 del 2013).
4.3. Ciò in continuità con l'affermazione che la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c., non ricorre per la sola insorgenza della malattia del lavoratore durante il rapporto di lavoro, richiedendosi che l'evento sia ricollegabile a un comportamento colposo dell'imprenditore che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose produttivo dell'infermità (Cass., n. 10175 del 2004) e che l'oggetto della prova del datore di lavoro è necessariamente correlato alla identificazione delle modalità del fatto e presuppone, in relazione ad esse, l'accertamento delle cause che lo hanno determinato, cause che devono essere provate dal lavoratore. Tra le misure da apprestare non rientra la diminuzione del carico lavorativo del dipendente, quando non vi sia la prova della eccessività quantitativa o qualitativa delle prestazioni richieste (Cass., n. 11932 del 2004).
4.4. Si è inoltre affermato che l'art.
2087 c.c., il quale fa carico al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità del dipendente, introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto di lavoro e la cui inosservanza, ove sia stata causa di danno, può essere fatta valere con azione risarcitoria.
Tuttavia, è pur sempre necessario che siano ravvisabili, nella condotta del datore di lavoro, profili di colpa cui far risalire il danno all'integrità fisica patito dal dipendente. Pertanto, quando
l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza sia incompatibile con lo stato di salute del lavoratore e comporti l'aggravamento di una preesistente malattia, non può ritenersi responsabile il datore di lavoro per non aver adottato le misure idonee a tutelare l'integrità fisica del dipendente, ove non risulti che egli era a conoscenza dello stato di salute di quest'ultimo e dell'incompatibilità di tale stato con le mansioni affidategli (Cass., n. 6454 del 2009, n. 23167 del
2007)”.
Dall'esposizione di tale principio di diritto ne consegue che, per il tramite della disciplina prevista dall'articolo 1218 c.c., rientra a pieno, anche per il caso in esame, quanto contenuto nella disposizione all'articolo 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno sarà dunque diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e sarà non dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Appartengono a tale quadro normativo poi gli obblighi di informazione e protezione in capo al datore di lavoro, nonché gli obblighi del medesimo a garanzia dello svolgimento dell'attività lavorativa in un regime di idonea sicurezza a tutela dei lavoratori.
La Corte di legittimità ha sul punto precisato, che “[In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato] il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente (v. Cass. n. 2209 del 2016) […] quando risulti che il datore di lavoro abbia omesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi;
ricorrendo tali ipotesi,
l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988 del 2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza (v. Cass. n. 8988 del 2020 cit.; n. 12538 del
2019).” (cfr. Cass. Sez. Lavoro Ordinanza n. 25597 del 21/09/2021).
Inoltre, vertendosi in tema di distacco regola speciale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati è prevista, poi, dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 che statuisce:
“nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Considerati, dunque, i principi di diritto in materia è necessario procedere alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità datoriale.
Orbene ritiene il Giudicante che l'istruttoria testimoniale non ha consentito di raccogliere elementi sufficienti per affermare la responsabilità datoriale e nella specie del committente e degli appaltatori nella causazione dell'infortunio per cui è causa, mancando la prova della condotta colpevole del datore di lavoro.
Dall'esame delle deposizioni testimoniali se risulta che il giorno 23 agosto 2019, alle ore 7:40 circa il ricorrente, mentre era intento a svolgere la sua attività lavorativa ossia, mentre si trovava ad abbassare i tubi in un cunicolo, veniva colpito al capo dal braccio meccanico del mezzo aziendale -
c.d. merlo telescopico, condotto dal , legale rappresentante e responsabile tecnico Controparte_7 della società distaccataria non vi è prova univoca in ordine alla causazione dell'evento, CP_3 avendo i testi fornito una ricostruzione dei fatti del tutto contraddittoria e comunque non rispondente a quella descritta in ricorso.
All'udienza del 27.02.2023 veniva escusso il primo teste di parte ricorrente, Persona_3 operaio addetto al medesimo cantiere del ricorrente che in ordine ai fatti di causa ha dichiarato:
“L'infortunio è successo a fino agosto 2019 intorno alle 8 del mattino. Eravamo negli spazi confinati, dovevamo mettere il tubo in posizione nel cunicolo mentre ritornavamo il sig. stava risalendo Pt_1 ed il sig. era distratto a telefono e ha calato il gancio del merlo che è andato a finire in testa al Per_5 sig. . Noi gli avevamo detto di aspettare un minuto, il tempo che il sig. risaliva ma il sig. Pt_1 Pt_1
era distratto e l'ha calato prima. Volevamo chiamare l'autoambulanza ma il sig. ha subito Per_5 Per_5 preso il sig. , messo nella sua macchina e portato all'ospedale. Io sono rimasto a lavoro. Il sig. Pt_1
è ritornato e ci ha spiegato che il sig. è stato ricoverato. Io ho rivisto il sig. la sera o Per_5 Pt_1 Pt_1
l'indomani non ricordo bene. Io ho visto che è svenuto quando ha preso la botta in testa, quando è rinvenuto era disorientato e sudava freddo. Non so quando ha ripreso a lavorare. Il sig. Parte_1 in quel momento indossava il casco protettivo, è svenuto con il casco in testa. Il casco è rimasto integro. Quando è successo l'incidente c'eravamo io, il sig. , il sig. e due dipendenti del Pt_1 Per_5 sig. se non erro e . era con noi e era più avanti. Le direttive Per_5 Per_2 Pt_4 Per_2 Pt_4 sul cantiere ci erano impartite dal sig. . Il nostro compito era quello di saldare i tubi e Parte_5 metterli in posizione con quelli già esistenti, il cantiere era delimitato, li arrivavamo con i mezzi, i tubi erano messi da noi ma con l'aiuto delle macchine. L'infortunio è avvenuto alla caserma ”. CP_6
Quanto dichiarato dal teste non ha trovato alcun riscontro nelle successive deposizioni testimoniali.
In particolare, priva di riscontro è la circostanza che l'addetto alla guida del braccio meccanico (c.d.
“merlo”) fosse al momento del fatto intento ad una telefonata e che in conseguenza della sua condotta negligente avesse calato il braccio meccanico colpendo il ricorrente al capo. Inoltre, non ha trovato riscontro la circostanza che nell'immediatezza del fatto il lavoratore sveniva e perdeva i sensi, ancora con il casco protettivo sulla testa.
Tutti i testi di parte resistente hanno diversamente dichiarato che il ricorrente si trovava all'interno del cunicolo per posizionare una tubazione e che lo stesso, sollevandosi in maniera imprudente colpiva con il capo il braccio meccanico che in quel momento era in posizione, ma fermo. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto in ricorso oltre al , addetto alla guida del mezzo Controparte_7 meccanico, vi era presente il preposto che da terra aveva il compito di coordinare e CP_8 controllare le operazioni.
Invero come dichiarato dal teste , dipendente della e presente al momento del Controparte_8 CP_3 fatto “(…) il mio compito di lavoro, come preposto, era quello di comandare da terra l'autista che guida il;
adr. il era guidato da;
adr. noi lavoravamo sui cunicoli, Pt_6 Pt_6 Controparte_7 cambiamo i tubi dell'acqua che portano l'acqua calda;
adr. il nostro lavoro si svolge in cunicoli all'aperto ed il ricorrente, pur non dovendo stare nel cunicolo, vi scese senza ordine;
adr. ricordo che alzò la testa ed urtò con l'elmetto sulla forca del;
adr. subito dopo sembrava tutto bene ma dopo Pt_6 cinque minuti andò al bagno chimico che distava 5/6 metri dal cunicolo ed iniziò a sentirsi male;
adr. nello specifico iniziò a tremare e a cacciare schiuma dalla bocca;
adr. io e gli altri operai ci siamo preoccupati, gli abbiamo messo l'acqua fredda sulla fronte e l'ha accompagnato al Controparte_7 pronto soccorso;
(…) adr. io ero presente al momento dell'incidente, lavoravo proprio lì; adr. noi addetti avevamo riunioni ogni giorno sulla sicurezza perché sulla base Nato è presa molto sul serio;
adr. nelle riunioni ci spiegavano come comportarsi nei cunicoli;
(…) adr. l'elmetto che indossava quando urtò col merlo non ha riportato alcuna rottura anche perché il merlo scende piano e nel momento specifico il merlo era fermo e lui si è alzato ed è andato a scontrarsi col merlo;
adr. noi mandavamo i ragazzi più giovani nel cunicolo, lui invece era con il tubista doveva preparare il tubo per la saldatura;
adr. quella mattina i ragazzi erano impegnati e quindi lui si era messo li vicino a partecipare tanto siamo tutti operai;
adr. il fatto è accaduto prima che venisse la sicurezza ovvero verso le 7:30/8:00 del mattino;
adr. poteva stare lì perché poteva stare in tutto il cantiere solo che, quando si scendeva nel cunicolo uno lavora con il mezzo, uno sta nel cunicolo e un altro sopra ancora;
adr. lui forse ha visto i ragazzi impegnati ed è sceso a dare una mano;
adr. il era fermo in quel Pt_6 momento, il conducente del stava aspettando indicazione per procedere avanti;
adr. il Parte_7 ricorrente come me ha fatto il corso sulla sicurezza perché li facevamo ogni mattina con la base Nato perché la base Nato come ho detto è molto attenta sulla sicurezza;
adr. la sicurezza ci faceva dei test ma non so se la ditta del ricorrente prima di mandarlo lo avesse sottoposto ai test;
adr. noi invece anche la nostra ditta ci faceva i test e poi la Nato ogni giorno faceva incontri sulla sicurezza sul lavoro per tutto il personale che era sulla base Nato;
adr. il sig. era presente alle riunioni della base Pt_1
Nato; adr. quella mattina c'eravamo io, , , mi CP_7 Pt_1 Persona_6 Per_2 Per_3 pare sei persone;
adr. lui era abbassato e si è alzato senza che nessuno gli desse ordini, semplicemente era curvo quindi nel raddrizzarsi si è alzato ed ha urtato con l'elmetto contro la forca del;
adr. Pt_6 io non lavoro più nella ho finito alla fine del Cantiere NATO (…)”. CP_3
Anche il teste in ordine all'infortunio per cui è causa ha dichiarato “conosco il Persona_6 ricorrente perché lavoravamo insieme, io lavoravo con la . Lavoravamo a Vicenza, in una CP_3 caserma dei militari. Adr. Era il mese di agosto 2019, io lavoravo con loro ero operaio e stavamo posizionando una tubazione per l'acqua calda. Il fatto è accaduto mentre eravamo in un cunicolo aperto 70/80 cm, stavamo infilando dei tubi ed il sig. che portava il merlo faceva le manovre, CP_7
invece ci dava gli ordini. Mentre eravamo nel cunicolo io, ed il ricorrente con i Parte_8 CP_8 caschi, posizionammo il tubo e senza ordine il ricorrente alzò la testa ed urtò il braccio meccanico.
nel mentre era fermo sul mezzo e guardava noi. Preciso che anche il braccio era Persona_7 fermo. Adr. La squadra era formata da che comandava da sopra a darci gli ordini e noi sotto CP_8 che lavoravamo, preciso che gli operai erano di più, quando è accaduto il fatto eravamo solo io ed il ricorrente nel cunicolo. Il fatto è successo verso le 11 del mattino già avevamo messo 700/800 metri di tubi in quella settimana. Nell'immediatezza il ricorrente non disse niente, non si lamentò di nulla.
Preciso che il era dotato di un casco e l'unico rumore che sentii in quel momento era il casco Pt_1 che urtò con il braccio meccanico. Dopo 4/5 minuti iniziò a non sentirsi bene, ha cominciato ad avere nausea ma non so se ha vomitato e , quello che guidava il mezzo, lo accompagnò Controparte_7 all'ospedale. Adr. Preciso che nel momento dell'incidente il sig. era libero e non impegnato CP_7 in una telefonata. Preciso che in quell'istante era stato posizionato il tubo per cui il braccio meccanico non fece in tempo a levarsi che il ricorrente alzando la testa urtò. C'era la sicurezza che ci controllava h24, eravamo sempre controllati. Io come gli altri dipendenti della abbiamo seguito dei corsi CP_3 obbligatori sulla sicurezza del lavoro, altrimenti non ci facevano entrare nel cunicolo. Nulla so riferire sul ricorrente anche se per svolgere il nostro lavoro era necessario seguire il corso “spazi confinanti”. Adr. Preciso che il casco era integro, non presentava nessuna ammaccatura. non aveva dato CP_8
l'ordine di alzarci altrimenti ci facevamo male. Adr. Non lavoro più per la , lavoro per la CP_3
INDUSTRIAL SERVICE E FACILITY. Ho finito di lavorare per la uno/due mesi dopo CP_3
l'infortunio. (…). Adr. insieme a me quel giorno c'erano sul cantiere per conto della SIMA Tommaso
Cipollaro, e ma non erano presenti al momento Persona_3 CP_8 Testimone_1 dell'infortunio eravamo solo io, , il ricorrente e . Mi sembra che quel CP_8 CP_7 CP_9 giorno venne il pomeriggio, era il coordinatore della sicurezza che era lì. (…)”.
Entrambi i testi hanno escluso che al momento del fatto il era distratto perché intento a CP_7 rispondere al telefono, confermando la diversa circostanza che il ricorrente non solo non doveva impegnare l'area del cantiere dove si stava muovendo il braccio meccanico, ma che lo stesso non osservando le cautele del caso, in piena autonomia si sollevava dal cunicolo, colpendo con il capo il braccio meccanico che era fermo e quindi contribuendo con la sua condotta alla causazione dell'evento lesivo.
Con riguardo poi alla condotta colposa del lavoratore idonea di per sé ad impedire il verificarsi dell'infortunio va osservato che quanto dichiarato dai testi e non ha trovato neppure Per_6 CP_8 una conferma nelle dichiarazioni del teste , che in maniera contraddittoria da un lato Controparte_7 ha dichiarato “Io guidavo il sollevatore telescopico sotto la guida del sig. e ad un certo Parte_9 punto il ricorrente sotto indicazione del sig. si alzò dal cunicolo e urtò col casco sotto Parte_9 alla punta del braccio del sollevatore. Il cunicolo era profondo 80 cm e dal suolo il braccio era sospeso ad una altezza di 80/90 cm. Il ricorrente si è alzato ed è andato vicino al bagno del cantiere, io l'ho seguito e gli ho detto di andare in ospedale e il ricorrente si è steso e non si è mosso più. L'abbiamo preso l'abbiamo portato in ospedale è entrato in codice rosso ed è uscito in codice bianco” e dall'altro
“(…) Il sig. è il preposto di Prima di fare la manovra di calare un tubo facciamo Parte_9 CP_3 una preparazione sotto al tubo, es. mettiamo staffa nel cunicolo. Quando si cala il tubo sotto al cunicolo non c'è nessuno perché ad esempio se si rompe la corda il peso va addosso alla persona.
(…) Il ricorrente stava nel cunicolo a fare la preparazione per il tubo. Il sig. non ha seguito Pt_1
l'operazione del sig. che guidava l'operazione. Noi avevamo questo coordinatore che ci Pt_9 guidava le manovre, seguiva il ricorrente che faceva la preparazione. Il cunicolo era largo un metro un tubo è di 200. Quindi prima di calare il braccio è stato detto al sig. di uscire e nell'uscire Pt_1 ha urtato la testa sotto al braccio che era fermo in posizione per calare il tubo. La squadra si concentrava solo su un lato del cunicolo, c'era una squadra che lavorava al banco e una in posizione quindi in quel momento eravamo tutti in posizione eravamo io, , il ricorrente e CP_8 Per_6
(…)”. Persona_3 Il teste , le cui dichiarazioni devono essere valutate con cautela, anche tenuto conto del ruolo CP_7 rivestito nella società come amministratore (come dallo stesso dichiarato) e del suo coinvolgimento nella causazione dell'evento e ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei suoi confronti, ha fornito una ricostruzione del fatto che contrasta in parte con quella degli altri testi, laddove afferma che il ricorrente aveva eseguito l'ordine di di uscire dal cunicolo e che nell'uscire aveva “urtato CP_8 la testa sotto al braccio che era fermo in posizione per calare il tubo”, evidenziando quindi che il ricorrente avrebbe addirittura adempiuto alla richiesta di altro lavoratore, addetto proprio al coordinamento e alla direzione delle operazioni di movimentazione per rimuovere e posizionare i tubi.
Peraltro si fa rilevare che il medesimo fatto è stato oggetto di accertamento in sede penale a seguito di denuncia – querela presentata dal ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza nei confronti di , procedimento chiuso con decreto di archiviazione, Controparte_7 confermato e a seguito di opposizione dal G.I.P. di Vicenza con ordinanza di archiviazione del 15 luglio 2021, proprio sulla base dell'evidente contrapposizione delle dichiarazioni testimoniali che impedivano una ricostruzione fattuale univoca nella causazione delle lesioni (cfr. verbali di sommarie informazioni in atti e ordinanza di archiviazione).
Le risultanze probatorie emergenti dalle testimonianze assunte evidenziano quindi la piena contraddittorietà in ordine alle concrete modalità di causazione dell'evento, con la conseguenza che non potendo addivenire ad una descrizione precisa nonché credibile del decorso causale non può dirsi assolto l'onere della prova in capo al lavoratore in ordine alla condotta inadempiente del datore di lavoro.
Con riguardo poi alla dedotta violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di formazione del personale, va rilevato che il ricorrente non ha provato la mancata adozione da parte del datore di lavoro e della società distaccante di specifiche misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, così come la mancata vigilanza nell'osservanza di tali misure e del tutto tardivi sono i rilievi contenuti solo nelle memorie conclusionali circa la presunta violazione delle regole di sicurezza “sull'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no” relativamente al non corretto posizionamento del braccio telescopico rispetto al piano di lavoro, così come la circostanza che il ricorrente era stato trasportato in ospedale dal e non dall'autombulanza, in violazione dei piani di operativi di sicurezza. CP_7
Dagli atti di causa, risultano regolarmente prodotti dalle società resistenti e non contestati gli atti di regolamentazione idonei a garantire la sicurezza nell'ambiente lavorativo e da osservare nell'esecuzione delle specifiche operazioni, ossia il piano operativo di sicurezza nonché i verbali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per quanto previsto dal D.lgs n.81/2008. Da tali ultimi verbali è risultato per tabulas la presenza del ricorrente, il quale pertanto è stato adeguatamente formato e informato sui rischi connessi all'attività lavorativa a cui era specificamente addetto
(rimozione tubazioni e posa nuove tubazioni), nonché alle modalità di gestione degli stessi (vedi in allegato verbale riunione di coordinamento del 26.07.2019 e del 21.08.2019 con sottoscrizione autografa del . Inoltre, l'istruttoria ha confermato non solo il rispetto di tali regole di Parte_1 sicurezza e il controllo costante esercitato dai responsabili (anche mediante riunioni periodiche o con la sottoposizione a specifici test) ma anche l'utilizzo da parte di tutti i lavoratori addetti al cantiere e anche il ricorrente dei dispositivi di protezione individuale, come gli indumenti alta visibilità e i caschi, necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente esclusione di profili di responsabilità in capo alle società resistenti.
Esclusa la responsabilità delle società resistenti nella causazione dell'infortunio e per le ragioni sopra dedotte, risultano assorbita la domanda di condanna del datore di lavoro e delle società committente e appaltatrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non anche ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 26, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008.
Con riguardo, invece, alla domanda di condanna delle società e al Controparte_4 CP_3 pagamento della retribuzione spettante nel periodo di malattia, occorre analizzare la normativa in materia di distacco e degli obblighi sussistenti sulla società distaccataria.
Come è noto l'art. 30 al comma 1 del D.lgs n.276/2003 prevede che: “il distacco si configura quando un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. In senso analogo si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui il distacco si verifica nel caso in cui:
“un'impresa preferisce non assumersi il carico dell'assunzione di un dipendente e si affida, per determinate attività, ad operai, che sono dipendenti di altre imprese, ma che operano sotto la sua sorveglianza, nel suo stabilimento e su macchine di sua proprietà e di suo controllo” (Corte di
Cassazione Sentenza 23 gennaio 2018, n. 1574).
L'art. 30, comma 2 del decreto legislativo n.276/2003 prevede poi che: “in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore” e tale previsione si estende anche a tutti gli adempimenti connessi all'obbligo assicurativo e previdenziale previsti dall' e dagli enti previdenziali. CP_1
Pertanto, ricostruiti i rapporti tra le parti nel senso dell'esistenza di un rapporto di sub appalto tra la e la (cfr. subappalto in atti) ed un rapporto di distacco tra la CP_3 Controparte_4 CP_3
(impresa distaccataria) e la (impresa distaccante), deve Controparte_5 affermarsi che il datore di lavoro distaccante, in quanto unico titolare del rapporto di lavoro con il dipendente soggetto al distacco, al verificarsi dell'evento coperto dal rischio è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia come conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Di conseguenza il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli al datore di lavoro al quale dovrà essere trasmessa anche la relativa certificazione medica, come peraltro avvenuta nel caso in esame. Risulta dunque inapplicabile quanto previsto in termini di solidarietà nelle obbligazioni retributive ed assicurative in materia di sub appalto non essendo la e CP_3
Colomara s.rl. titolare del rapporto di lavoro con parte ricorrente. Gli obblighi retributivi nonché quelli ad essi connessi permangono in capo del datore di lavoro distaccante essendo stati rispettati ed assolti gli specifici obblighi del distaccatario previsti dalla normativa e non essendo stati allegati e provati la sussistenza di ulteriori pattuizioni per il lavoratore in distacco.
Per tali ragioni il ricorso deve essere parzialmente accolto, con la condanna dell' al pagamento CP_1 dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea nella misura di € 5.508,87 a partire dal quarto al cinquantunesimo giorno di inabilità erogati nel limite del 60% della retribuzione media giornaliera nonché al rimborso delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30 e della
[...] al pagamento della somma di € 4.453,98, Controparte_2 Parte_2 comprensiva della retribuzione dei primi tre giorni successivi all'infortunio nella misura del 100% Parte_ della (pari ad € 586,05) e di quella a titolo di integrazione ai sensi del CCNL suindicato rispetto a quanto erogato dall' (pari a € 3.867,93), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla CP_1 maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione del parziale accoglimento della domanda nonché della complessità dell'accertamento, vanno integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, per l'effetto condanna l' al pagamento di € 5.508,87 a CP_1 titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in favore di , nonché Parte_1 al pagamento delle spese mediche sostenute nella misura di € 347,30, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
2. condanna la al pagamento di € Controparte_2 Parte_2
4.453,98 a titolo di integrazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti;
Si comunichi. Aversa, 31.03.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano