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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 707/2023 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Antonella Torrini appellante contro
Controparte_1 con l'avv Alessandro Bartolozzi appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 142/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data
31.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Queste le seguenti circostanze in fatto come emergenti dagli atti:
-con lettera del 10.12.2015, (agente generale della società CA AS- Controparte_1
Agenzia Scansano cod 2304) nominava come subagente;
Parte_1
-in data 15.12.2020, la CA AS comunicava al una lettera avente il seguente CP_1 oggetto: Riorganizzazione dell'Agenzia di Scansano cod 2304 e dell'Agenzia Grosseto Aurelia
9806/Chiusura Scansano/Assegnazione definitiva portafoglio/Unificazione codici e mandato;
1 -con lettera del 22.12.2020, comunicava al subagente lo scioglimento del rapporto di cui alla CP_1 lettera d'incarico del 10.12.2015, la confluenza dell'Agenzia di Scansano nell'Agenzia Grosseto Aurelia cod. 9806, con rilascio di nuovo mandato da effettuarsi in data 23.12.2020;
-in data 21.12.2020, il IE dava le proprie dimissioni dal mandato relativo al codice 2304, con rinuncia al preavviso;
-con lettera del 23.12.2020, (quale agente generale di cattolica AS- Agenzia CP_1
Grosseto Aurelia cod. 9806) nominava il IE subagente;
-con lettera 5.11.2021, comunicava al subagente il recesso immediato dal rapporto, con CP_1
rinuncia al preavviso. adiva quindi il Tribunale di Grosseto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare ed accertare la natura simulata, ovvero la nullità e l'inefficacia del recesso 22.12.2020 del e conseguentemente che il rapporto contrattuale si è continuativamente protratto, CP_1
attraverso il rinnovo del mandato di sub agenzia del 23.12.2020, sino al giorno 5.11.2021
2) Per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui sopra condannare a Controparte_1 corrispondere a l'indennità di mancato preavviso pari a 2/9 delle provvigioni maturate Parte_1 nell'anno precedente quindi al pagamento della somma di euro 7.122,64 ovvero al pagamento di quella somma che risulterà provata, equa e di giustizia, detratta la somma di euro 414, corrisposta dal convenuto, oltre interessi e rivalutazione
3) Inoltre per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto 1 e dichiarata la nullità o
l'inefficacia di qualsivoglia clausola derogativa, condannare a pagare in favore di Controparte_1
l'indennità di fine rapporto o la liquidazione, per tutti i motivi dedotti in narrativa, Parte_1
quindi al pagamento di euro 31.249,75 ovvero al pagamento di quella somma che risulterà equa, provata e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
4) Condannare, in ogni caso, anche con pronuncia generica, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente le provvigioni di incasso per i premi infrannuali, delle polizze da quest'ultimo procacciate e stipulate, maturati successivamente al 5.11.2021, condannando pertanto il a fornire al CP_1
ricorrente tutta la documentazione contrattuale e contabile al fine di ricostruire le provvigioni stesse maturate in favore del sub agente successivamente al 5.11.2021.
5) In via subordinata, qualora il Giudicante non accolga la domanda di cui al punto 1 dichiarare
l'illegittimità del recesso del datato 22.12.2020 per quanto esposto in narrativa e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento in favore del dell'indennità di preavviso e di fine rapporto Pt_1
maturati sino al 22.12.2020 comunque nella misura indicata nei punti di precedenti ovvero al
2 pagamento di quella somma che risulterà, equa, provata e di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il Tribunale di Grosseto respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il primo giudice riteneva l'infondatezza della domanda del ricorrente, rilevando come fosse pacifico che lo stesso avesse ricevuto la lettera di comunicazione della risoluzione del rapporto oggetto del vecchio mandato e avesse accettato il nuovo mandato (e che quindi, in ipotesi, era da ritenersi consapevole della natura simulata dell'operazione e della sussistenza in realtà di un unico mandato). Ad avviso del
Tribunale, l'onere della prova della natura simulata della lettera di risoluzione del dicembre 2020 gravava sul ricorrente ex 1417 cc, onere che era stato nella specie disatteso. Invero, la causa era da ritenersi matura per la decisione all'esito dell'interrogatorio formale di , senza Controparte_1
necessità di istruttoria orale che nessun apporto avrebbe fornito (ove ammessa) in merito alla sussistenza della simulazione. Ad avviso del Tribunale, il aveva comprovato: “….(i) di essere stato CP_1
titolare di un agenzia di CA su Grosseto sin dal 2004 (in origine con Maeci AS); (ii) che, dando seguito a una lettera d'intenti della Mandante (doc. 1), assumeva ulteriore mandato in relazione a una nuova agenzia in Scansano (codice agenzia 2304); (iii) che circa un anno dopo affidava al ricorrente (appena transitato da a CA) mandato di sub agenzia su Controparte_2
Scansano; (iv) che dopo circa un anno di attività, l'agenzia di Scansano iniziava a registrare un andamento economico negativo, via via crescente (doc. 5, 6, 11 e 12 res.); (iv) che quindi la chiusura dell'agenzia di Scansano avvenne a seguito di specifiche indicazioni della Mandante CA
AS a fronte delle gravi perdite registrate;
(v) che alla risoluzione del rapporto afferente
l'agenzia di Scansano, per aprirne altro su Grosseto, la mandante non liquidava il sulla CP_1
scorta di un unico rapporto come sarebbe dovuto avvenire se fosse stata fondata l'impostazione del ricorrente, replicando, sotto quest'aspetto, il rapporto tra agente e subagente quello tra mandante e agente (si tratta, in effetti, di una circostanza dedotta nella memoria di costituzione e non contestata dal ricorrente). Ne è derivato quindi che a seguito della chiusura dell'agenzia di Scansano si è realizzato
l'azzeramento dei dati di anzianità anche dell'agente in ragione, appunto, della conclusione CP_1
di un nuovo rapporto di mandato tra CA AS e lo stesso . CP_1
Alla stregua di ciò non può dirsi che l'operazione di risoluzione dell'autonomo rapporto con l'agenzia di
Scansano per procedere all'apertura di uno nuovo su Grosseto fosse simulata e rispondesse alla finalità
o all'interesse del di sottrarsi al pagamento di maggiori emolumenti, essendo stato, CP_1
piuttosto, oggettivamente motivato dal cattivo andamento dell'agenzia scansanese (pure incontestato) e dall'attuazione delle indicazioni ricevute dal dalla mandante. CP_1
3 Deve quindi affermarsi che vi sia stata effettiva, e non simulata, soluzione di continuità tra i due mandati di sub agenzia ricevuti dal (il primo dal 2015 al 2020 e il secondo dal 2020 al 2021), Pt_1
non potendo la pretesa continuità trovare, per contro, conforto nella mera identità soggettiva dei contraenti, essendo plurimi i profili di differenza sostanziale, come prospettati dalla resistente nella propria memoria di costituzione e non puntualmente contestati da parte ricorrente (la misura delle provvigioni e dell'indennità di fine rapporto e lo stesso ambito territoriale).
Ne consegue che, quanto alla maggiore indennità di mancato preavviso invocata, quella ricevuta dal sia stata correttamente parametrata su una durata del mandato non superiore a 12 mesi Pt_1
(dicembre 2020/novembre 2021). Lo stesso è a dirsi quanto alla misura dell'indennità di mancato preavviso.
Le suesposte considerazioni esimono dal concreto riscontro circa la misura effettiva di quanto riscosso complessivamente dal all'esito della risoluzione dei due rapporti (o dell'unico rapporto, secondo Pt_1
la diversa prospettiva invocata), come pure ricostruita da parte resistente, sia con riferimento alla misura del preavviso sia con riferimento alla misura delle provvigioni riscosse, secondo l'eccezione di compensazione formulata (si veda memoria di costituzione sub 1.c e memoria autorizzata sub 3……”
(così, la motivazione complessiva della sentenza).
Sul presupposto che la sussistenza di profili non del tutto trasparenti costituivano situazioni assimilabili alla assoluta novità della questione e ai casi di assoluta incertezza che presentano la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dall'art. 92 cpc (Corte Cost. 77/18), il
Tribunale compensava le spese di lite.
La sentenza viene impugnata dall'appellante che, nel reiterare le conclusioni di cui al primo grado, assume:
1) il Tribunale non aveva dato rilevanza alle lettere del 15.12.2020 e del 22.12.2020: da quanto si desumeva da tali lettere, il rapporto giuridico successivo al compimento delle operazioni di riorganizzazione descritte era sostanzialmente lo stesso, per soggetti, per portafoglio, per ambito territoriale (che era sempre stato relativo alle province di Grosseto, e non al solo territorio di Scansano), salvo alcuni elementi di dettaglio e non essenziali riguardanti le provvigioni e l'indennità di fine rapporto. La lettera del 22.12.2020 dava atto che il recesso non era un atto con cui si intendeva porre fine al rapporto, bensì continuare lo stesso in un'ottica riorganizzativa, svincolandolo dalla piazza di
Scansano: pertanto, alla lettera del 22.12.2020 doveva riconoscersi il valore di una vera e propria
“controdichiarazione”, così risultando provata la simulazione. Che il rapporto fosse continuato lo si desumeva anche dal fatto che la riorganizzazione, come da lettera del 15.12.2020 di CP_3
, era avvenuta su istanza di tale ultima parte;
nella medesima lettera si faceva poi riferimento CP_1
4 ad una “continuità amministrativa”. Era inoltre da smentire il fatto che avesse agito in CP_1 esecuzione della volontà di CA di eliminare un “ramo secco”, alludendo all'Agenzia di Scansano che aveva un andamento negativo (mai prima delle richieste del si era fatto riferimento ad una Pt_1 sua cattiva gestione e nulla comprovavano i documenti in atti, stante che l'intento era stato soltanto di riorganizzazione). Pertanto, attesa l'unicità di rapporto, il preavviso si sarebbe dovuto riferire al periodo
2015-2021; con diritto, per il medesimo periodo, all'indennità di fine rapporto su cui nulla il Tribunale aveva detto, dovendo farsi riferimento all'ANA (Accordo Nazionale Agenti) che la determinava in misura pari al 65% delle provvigioni maturate nell'ultimo anno e con la maggiorazione del 50% (art 12
e 12 ter ANA), per l'importo complessivo di € 31.249,75;
2) il Tribunale non si era comunque pronunciato sulla domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di fin rapporto con riferimento al periodo 2015-2020, per l'ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta l'unicità del rapporto;
3) il Tribunale aveva anche omesso la pronuncia sulla richiesta relativa alla riscossione delle provvigioni di incasso per i premi infrannuali maturati dopo il recesso del 5.11.2021: in merito, sussisteva il diritto del ad una rendicontazione dei premi in questione da parte della controparte e alla Pt_1
corresponsione di quanto risultante.
Si è costituito l'appellato che ha contestato, quanto al primo motivo, il fatto che la riorganizzazione fosse avvenuta su sua iniziativa, come era evincibile dal tenore complessivo del testo della lettera del
15.12.2020 (e non secondo una lettura parziale), avendo lo stesso peraltro sofferto delle conseguenze di tale riorganizzazione in termini di azzeramento dell'anzianità e di quantificazione del trattamento di fine rapporto. Tra i due rapporti di mandato sussistevano differenze di ambito territoriale, di portafoglio, di importi provvigionali, di criteri di determinazione dell'indennità di fine rapporto.
L'espressione “continuità amministrativa” contenuta nella lettera del 15.12.2020 sottolineava un concetto di riorganizzazione diverso dal concetto di “continuità giuridica”; quanto alla documentazione sulle gravi perdite economiche e il trend negativo dell'azienda, la stessa non era mai stata contestata dall'appellante.
Il anche a volere diversamente argomentare, avrebbe avuto diritto al preavviso di un mese ex art Pt_1
17 ANA, avendo superato da ben sette anni i 65 anni di età; mentre per l'indennità di fine rapporto era stato stabilito in entrambi i contratti una liquidazione anticipata mediante incremento sulle provvigioni
(infondata la questione di nullità dei relativi patti).
Quanto al secondo motivo di appello, il non aveva alcun obbligo di preavviso ex art 14, CP_1 ultimo comma del mandato, essendo egli a sua volta dimissionario come agente di Scansano;
l'indennità di fine rapporto era stata appunto percepita anticipatamente sulle provvigioni;
sulle provvigioni per i
5 premi infrannuali, era assolutamente generico il riferimento all'art 13 del mandato (costituito da più commi) da non consentire un inquadramento giuridico preciso;
semmai poteva trovare applicazione l'art
20 dell'ANA, sulle provvigioni d'acquisto spettanti dopo lo scioglimento del contratto, dal che ne sarebbe conseguito un dovuto nella sola misura di € 191,14.
In caso di accoglimento delle domande del subagente, ribadiva l'eccezione di compensazione con quanto versato dal . CP_1
******
In relazione ai motivi di appello, con cui sono state denunciate anche omissioni di pronuncia da parte del
Tribunale, l'appellante reitera le conclusioni di cui al primo grado, chiedendo: in via principale, di accertare la natura simulata della lettera del 22.12.2020 e quindi una continuità di rapporto quale subagente dal 10.12.2015 al 5.11.2021, con conseguente rideterminazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto;
in ogni caso, di condannare al pagamento delle provvigioni incassate per i premi infrannuali dopo lo scioglimento del rapporto del 5.11.2021; in via subordinata, per l'ipotesi di non ritenuta continuità del mandato, di calcolare l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta e l'indennità di fine rapporto con riferimento al periodo 10.12.2015-22.12.2020.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante sostiene che il rapporto di subagenzia sarebbe proseguito anche dopo la nuova lettera di incarico del 23.12.2020 con le stesse caratteristiche del rapporto instaurato con la lettera del 10.12.2015, onde la simulazione del recesso del contenuto nella lettera del 22.12.2020. CP_1
Sul punto, deve considerarsi innanzitutto che la lettera di recesso del 22.12.2020 era intervenuta conseguentemente all'iniziativa di riorganizzazione delle agenzie attuata da Assicurazione CA, riorganizzazione che avveniva nei termini comunicati al Bellaveglia.
Infatti, nella lettera del 15.12.2020, tra la CA AS e l'appellato, venivano evidenziati i seguenti aspetti: 1) che a seguito dei colloqui intercorsi con la struttura di Area competente, CA aveva confermato il proprio benestare alla riorganizzazione delle Agenzie di Scansano e di Grosseto, progetto riorganizzativo nato per soddisfare esigenze di razionalizzazione di gestione delle due gestioni agenziali che avrebbe portato alla creazione di un'unica gestione agenziale, con unificazione dei codici amministrativi e con un unico mandato;
2) che tale riorganizzazione si sarebbe attuata con la risoluzione del contratto di Scansano con l'agente , con riconoscimento in suo favore di una indennità di CP_1 risoluzione al 31.10.2020; con assegnazione definitiva del portafoglio cod. 2304 Scansano all'Agenzia
Grosseto Aurelia cod. 9806; 3) che il portafoglio assegnato sarebbe stato gravato da onere di rivalsa;
4) che avrebbe operato in continuità amministrativa nel mandato di Grosseto Aurelia 9806, con CP_1
mantenimento delle condizioni provvigionali esclusi i rami RC Auto e ARD-CVT; 5) che la sede
6 operativa sarebbe rimasta a Grosseto e che l'ambito territoriale di competenza sarebbe stata la medesima prevista negli incarichi di Scansano e Grosseto Aurelia.
Nella lettera del 22.12.2020, il comunicava al che si sarebbe realizzata detta CP_1 Pt_1
riorganizzazione e che, per effetto delle dimissioni del da Agente generale di Scansano cod. CP_1
2304, si scioglieva anche il rapporto tra lui e il sub agente di cui al mandato 10.12.2015 (art 14), con confluenza del portafoglio Scansano nell'Agenzia Grosseto Aurelia 9806 e con rilascio di un nuovo mandato di sub agente in data 23.12.2020.
La suindicata documentazione attesta innanzitutto l'infondatezza della tesi dell'appellante in merito ad un benestare dato da CA alla riorganizzazione che sarebbe stata ideata dal , CP_1
riorganizzazione che in realtà era (e non poteva essere altrimenti) imputabile alla competente struttura dell'Assicurazione.
Tale processo ebbe poi quale conseguenza la risoluzione del rapporto di agenzia del con CP_1
CA, con penalizzazione dello stesso agente il quale si vide determinare l'indennità di CP_1
risoluzione al 31.10.2020 e fu gravato di un onere di rivalsa sul portafoglio confluito, nel senso che lo avrebbe dovuto acquistare corrispondendo un determinato importo: e proprio il riconoscimento di un'anzianità che si fermava per l'agente al 31.10.2020 evidenzia che l'Assicurazione intese CP_1
porre fine al rapporto agenziale e costituirne uno nuovo (e con condizioni provvigionali diverse); con conseguente insorgere di un nuovo rapporto anche in capo al sub agente (e con altre condizioni).
In sostanza, era da escludersi una simulazione dell'atto del 22.12.2020, sia perché il recesso era conseguente alla volontà riorganizzativa di un terzo soggetto (l'Assicurazione) che aveva dettato all'agente nuove condizioni (ad es. in materia provvigionale) con risoluzione del rapporto agenziale sia perché comunque il era stato destinatario di un nuovo mandato che aveva sottoscritto e in merito Pt_1
al quale nulla aveva eccepito in sede giudiziale;
così, come nulla era stato eccepito in merito alla effettività della riorganizzazione che avrebbe inciso sul suo rapporto.
Pertanto, l'appellante non ha dato dimostrazione della asserita simulazione, ossia che vi era una intesa diversa con il , concretizzatasi in una sorta di “controdichiarazione”, non potendosi certo CP_1 ritenere tale lo stesso atto del 22.12.2020, come dedotto dall'appellante.
Si osserva inoltre che i rapporti di sub agenzia susseguitesi avevano un diverso contenuto, come evincibile anche dal raffronto tra la lettera di incarico del 10.12.2015 con quella del 23.12.2020: quanto all'ambito territoriale, sebbene in entrambe si faccia riferimento al territorio di Grosseto e Province, nell'intestazione della prima lettera era espressamente indicato che il conferiva il mandato CP_1 quale agente di Scansano cod. 2304, mentre nella seconda lettera d'incarico, quale agente Grosseto
Aurelia cos. 8906 (e era indicato quale sub agente nella corrispondente posizione); inoltre, nelle Pt_1
7 tabelle allegate alle lettere d'incarico erano indicate diverse percentuali di provvigioni, così come parzialmente diversa era la disciplina dell'indennità di fine rapporto.
Il tutto a riprova che si trattava di un diverso rapporto, sebbene vi fosse una continuità amministrativa che non deve essere intesa nel senso di continuità giuridica del rapporto, bensì come continuità organizzativa (di sede, di strumentazione ecc).
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo in punto di simulazione e di conseguente ricalcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto calcolate sul presupposto della continuità del rapporto dal 10.12.2015 al 5.11.2021.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Il chiede, in subordine, la liquidazione di un diverso importo a titolo di indennità di preavviso Pt_1
con riferimento al periodo 2015-2020, ai sensi dell'art 14 della lettera d'incarico del 2015 (l'indennità era stata liquidata dal in € 414,23, ma sembra con riferimento al periodo 2020/2021, CP_1
preavviso di un mese).
Secondo la lettera d'incarico del 2015 era previsto: un preavviso di 5 mesi per il quinto anno iniziato
(come nella specie); la possibilità di sostituire il preavviso di 5 mesi col pagamento di una indennità pari a 2/9 delle provvigioni liquidate all'agente nell'anno precedente alla risoluzione (e dunque all'anno
2019, con riferimento alla risoluzione del 2020).
L'appellante ha dichiarato che per l'anno 2019 le provvigioni erano state pari a € 32.809,23, per cui calcolati i 2/9 l'indennità spettante sarebbe pari a € 7.290,94, oltre interessi e rivalutazione.
Per contro, non sono condivisibili le argomentazioni del sul fatto che ai sensi dell'accordo CP_1
ANA il preavviso sarebbe stato di un mese, avendo superato da sette anni il 65° anno di età, considerato che lo stesso nel liquidare l'importo di € 414,23 (per il secondo rapporto) aveva fatto CP_1 espresso riferimento all'art 14 della lettera d'incarico 2023.
Quanto all'indennità di fine rapporto, la lettera d'incarico 2015, all'art 15, dava atto che le parti avevano stabilito che nelle provvigioni concordate era calcolata anche tale indennità che dunque non sarebbe stata corrisposta alla fine del rapporto.
L'appellante ribadiva la nullità di una detta clausola per indeterminatezza, in quanto volta ad eludere la corresponsione dell'indennità in questione;
richiamava l'art 1751 cc, secondo cui le disposizioni di cui a tale norma erano inderogabili a svantaggio dell'agente e che qui erano state derogate in peius rispetto alla contrattazione collettiva. Soltanto nell'atto di appello asseriva che il aveva ricevuto le Pt_1
provvigioni dovute senza alcun incremento per tale indennità né il aveva dimostrato il CP_1 contrario: pertanto, invocava l'applicazione della normativa contrattuale ANA.
8 L'appellato ha rilevato che l'art 1751 cc era stato richiamato a sproposito, in quanto qui non si trattava di un rapporto tra preponente ed agente (ma tra agente e sub agente), invocando una contrattazione collettiva inesistente e che si assumeva essere quella dell'Accordo ANA.
Nulla l'appellato aveva replicato in merito al fatto che le provvigioni non sarebbero state corrisposte comprensive anche di detta indennità, limitandosi ad affermare che questa era ricompresa nelle provvigioni, come da lettera d'incarico e su tale circostanza nulla era stato mai eccepito da se Pt_1
non dopo un lungo lasso di tempo.
In merito, si osserva che la questione controversa in primo grado era incentrata soltanto sulla nullità della clausola che prevedeva la corresponsione anticipata dell'indennità di scioglimento del rapporto e che solo in questo grado, inammissibilmente, si fa una questione di mancata sua corresponsione con le provvigioni.
Quanto alla questione di nullità, la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 21301/2006) ha rilevato che in tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Quest'ultimo pertanto ha l'onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi.
Nella specie, l'appellante non aveva effettuato alcuna allegazione in merito su quella che sarebbe stata la differenza per lui sfavorevole, non fornendo alcun elemento che consentisse di rilevare l'asserita nullità della clausola, onde la domanda appare infondata.
Peraltro, ai fini dell'applicabilità dell'art 1751 cc, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare tutti i presupposti di sua applicabilità previsti da detta norma, sui quali non viene fatto alcun riferimento, limitandosi la parte a fornire soltanto il dato delle provvigioni su cui si dovrebbe calcolare il relativo ammontare.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante si duole che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda relativa alla condanna del al pagamento delle provvigioni di incasso dei premi infrannuali maturati post 5.11.2011 CP_1
nonché alla condanna del medesimo soggetto a fornire la documentazione contrattuale e contabile necessaria per ricostruire il dovuto.
9 La domanda non può trovare accoglimento in mancanza di allegazioni puntuali che permettano di ricostruire le provvigioni in questione anche al fine di emettere una condanna seppur generica.
In definitiva: l'appello può essere accolto parzialmente e, in riforma della sentenza, deve essere condannato al pagamento nei confronti di in relazione al periodo Controparte_1 Parte_1
2015-2020, della somma di € 7.290,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico della parte e vengono liquidate ex DM CP_1
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in relazione al valore della causa per cui vi è accoglimento, alle attività compiute (nei valori minimi stante la modesta importanza della causa) per l'importo complessivo di € 2.109,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché di € 1.984,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento nei confronti di in relazione al periodo 2015-2020, della CP_1 Parte_1 somma di € 7.290,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione;
-respinge nel resto l'appello;
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
2.109,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.984,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre
Iva e Cap come per legge.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Lorena Papait
10
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 707/2023 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Antonella Torrini appellante contro
Controparte_1 con l'avv Alessandro Bartolozzi appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 142/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata in data
31.5.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 gennaio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Queste le seguenti circostanze in fatto come emergenti dagli atti:
-con lettera del 10.12.2015, (agente generale della società CA AS- Controparte_1
Agenzia Scansano cod 2304) nominava come subagente;
Parte_1
-in data 15.12.2020, la CA AS comunicava al una lettera avente il seguente CP_1 oggetto: Riorganizzazione dell'Agenzia di Scansano cod 2304 e dell'Agenzia Grosseto Aurelia
9806/Chiusura Scansano/Assegnazione definitiva portafoglio/Unificazione codici e mandato;
1 -con lettera del 22.12.2020, comunicava al subagente lo scioglimento del rapporto di cui alla CP_1 lettera d'incarico del 10.12.2015, la confluenza dell'Agenzia di Scansano nell'Agenzia Grosseto Aurelia cod. 9806, con rilascio di nuovo mandato da effettuarsi in data 23.12.2020;
-in data 21.12.2020, il IE dava le proprie dimissioni dal mandato relativo al codice 2304, con rinuncia al preavviso;
-con lettera del 23.12.2020, (quale agente generale di cattolica AS- Agenzia CP_1
Grosseto Aurelia cod. 9806) nominava il IE subagente;
-con lettera 5.11.2021, comunicava al subagente il recesso immediato dal rapporto, con CP_1
rinuncia al preavviso. adiva quindi il Tribunale di Grosseto per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) dichiarare ed accertare la natura simulata, ovvero la nullità e l'inefficacia del recesso 22.12.2020 del e conseguentemente che il rapporto contrattuale si è continuativamente protratto, CP_1
attraverso il rinnovo del mandato di sub agenzia del 23.12.2020, sino al giorno 5.11.2021
2) Per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui sopra condannare a Controparte_1 corrispondere a l'indennità di mancato preavviso pari a 2/9 delle provvigioni maturate Parte_1 nell'anno precedente quindi al pagamento della somma di euro 7.122,64 ovvero al pagamento di quella somma che risulterà provata, equa e di giustizia, detratta la somma di euro 414, corrisposta dal convenuto, oltre interessi e rivalutazione
3) Inoltre per l'effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto 1 e dichiarata la nullità o
l'inefficacia di qualsivoglia clausola derogativa, condannare a pagare in favore di Controparte_1
l'indennità di fine rapporto o la liquidazione, per tutti i motivi dedotti in narrativa, Parte_1
quindi al pagamento di euro 31.249,75 ovvero al pagamento di quella somma che risulterà equa, provata e di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
4) Condannare, in ogni caso, anche con pronuncia generica, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente le provvigioni di incasso per i premi infrannuali, delle polizze da quest'ultimo procacciate e stipulate, maturati successivamente al 5.11.2021, condannando pertanto il a fornire al CP_1
ricorrente tutta la documentazione contrattuale e contabile al fine di ricostruire le provvigioni stesse maturate in favore del sub agente successivamente al 5.11.2021.
5) In via subordinata, qualora il Giudicante non accolga la domanda di cui al punto 1 dichiarare
l'illegittimità del recesso del datato 22.12.2020 per quanto esposto in narrativa e per CP_1
l'effetto condannarlo al pagamento in favore del dell'indennità di preavviso e di fine rapporto Pt_1
maturati sino al 22.12.2020 comunque nella misura indicata nei punti di precedenti ovvero al
2 pagamento di quella somma che risulterà, equa, provata e di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Il Tribunale di Grosseto respingeva il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il primo giudice riteneva l'infondatezza della domanda del ricorrente, rilevando come fosse pacifico che lo stesso avesse ricevuto la lettera di comunicazione della risoluzione del rapporto oggetto del vecchio mandato e avesse accettato il nuovo mandato (e che quindi, in ipotesi, era da ritenersi consapevole della natura simulata dell'operazione e della sussistenza in realtà di un unico mandato). Ad avviso del
Tribunale, l'onere della prova della natura simulata della lettera di risoluzione del dicembre 2020 gravava sul ricorrente ex 1417 cc, onere che era stato nella specie disatteso. Invero, la causa era da ritenersi matura per la decisione all'esito dell'interrogatorio formale di , senza Controparte_1
necessità di istruttoria orale che nessun apporto avrebbe fornito (ove ammessa) in merito alla sussistenza della simulazione. Ad avviso del Tribunale, il aveva comprovato: “….(i) di essere stato CP_1
titolare di un agenzia di CA su Grosseto sin dal 2004 (in origine con Maeci AS); (ii) che, dando seguito a una lettera d'intenti della Mandante (doc. 1), assumeva ulteriore mandato in relazione a una nuova agenzia in Scansano (codice agenzia 2304); (iii) che circa un anno dopo affidava al ricorrente (appena transitato da a CA) mandato di sub agenzia su Controparte_2
Scansano; (iv) che dopo circa un anno di attività, l'agenzia di Scansano iniziava a registrare un andamento economico negativo, via via crescente (doc. 5, 6, 11 e 12 res.); (iv) che quindi la chiusura dell'agenzia di Scansano avvenne a seguito di specifiche indicazioni della Mandante CA
AS a fronte delle gravi perdite registrate;
(v) che alla risoluzione del rapporto afferente
l'agenzia di Scansano, per aprirne altro su Grosseto, la mandante non liquidava il sulla CP_1
scorta di un unico rapporto come sarebbe dovuto avvenire se fosse stata fondata l'impostazione del ricorrente, replicando, sotto quest'aspetto, il rapporto tra agente e subagente quello tra mandante e agente (si tratta, in effetti, di una circostanza dedotta nella memoria di costituzione e non contestata dal ricorrente). Ne è derivato quindi che a seguito della chiusura dell'agenzia di Scansano si è realizzato
l'azzeramento dei dati di anzianità anche dell'agente in ragione, appunto, della conclusione CP_1
di un nuovo rapporto di mandato tra CA AS e lo stesso . CP_1
Alla stregua di ciò non può dirsi che l'operazione di risoluzione dell'autonomo rapporto con l'agenzia di
Scansano per procedere all'apertura di uno nuovo su Grosseto fosse simulata e rispondesse alla finalità
o all'interesse del di sottrarsi al pagamento di maggiori emolumenti, essendo stato, CP_1
piuttosto, oggettivamente motivato dal cattivo andamento dell'agenzia scansanese (pure incontestato) e dall'attuazione delle indicazioni ricevute dal dalla mandante. CP_1
3 Deve quindi affermarsi che vi sia stata effettiva, e non simulata, soluzione di continuità tra i due mandati di sub agenzia ricevuti dal (il primo dal 2015 al 2020 e il secondo dal 2020 al 2021), Pt_1
non potendo la pretesa continuità trovare, per contro, conforto nella mera identità soggettiva dei contraenti, essendo plurimi i profili di differenza sostanziale, come prospettati dalla resistente nella propria memoria di costituzione e non puntualmente contestati da parte ricorrente (la misura delle provvigioni e dell'indennità di fine rapporto e lo stesso ambito territoriale).
Ne consegue che, quanto alla maggiore indennità di mancato preavviso invocata, quella ricevuta dal sia stata correttamente parametrata su una durata del mandato non superiore a 12 mesi Pt_1
(dicembre 2020/novembre 2021). Lo stesso è a dirsi quanto alla misura dell'indennità di mancato preavviso.
Le suesposte considerazioni esimono dal concreto riscontro circa la misura effettiva di quanto riscosso complessivamente dal all'esito della risoluzione dei due rapporti (o dell'unico rapporto, secondo Pt_1
la diversa prospettiva invocata), come pure ricostruita da parte resistente, sia con riferimento alla misura del preavviso sia con riferimento alla misura delle provvigioni riscosse, secondo l'eccezione di compensazione formulata (si veda memoria di costituzione sub 1.c e memoria autorizzata sub 3……”
(così, la motivazione complessiva della sentenza).
Sul presupposto che la sussistenza di profili non del tutto trasparenti costituivano situazioni assimilabili alla assoluta novità della questione e ai casi di assoluta incertezza che presentano la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dall'art. 92 cpc (Corte Cost. 77/18), il
Tribunale compensava le spese di lite.
La sentenza viene impugnata dall'appellante che, nel reiterare le conclusioni di cui al primo grado, assume:
1) il Tribunale non aveva dato rilevanza alle lettere del 15.12.2020 e del 22.12.2020: da quanto si desumeva da tali lettere, il rapporto giuridico successivo al compimento delle operazioni di riorganizzazione descritte era sostanzialmente lo stesso, per soggetti, per portafoglio, per ambito territoriale (che era sempre stato relativo alle province di Grosseto, e non al solo territorio di Scansano), salvo alcuni elementi di dettaglio e non essenziali riguardanti le provvigioni e l'indennità di fine rapporto. La lettera del 22.12.2020 dava atto che il recesso non era un atto con cui si intendeva porre fine al rapporto, bensì continuare lo stesso in un'ottica riorganizzativa, svincolandolo dalla piazza di
Scansano: pertanto, alla lettera del 22.12.2020 doveva riconoscersi il valore di una vera e propria
“controdichiarazione”, così risultando provata la simulazione. Che il rapporto fosse continuato lo si desumeva anche dal fatto che la riorganizzazione, come da lettera del 15.12.2020 di CP_3
, era avvenuta su istanza di tale ultima parte;
nella medesima lettera si faceva poi riferimento CP_1
4 ad una “continuità amministrativa”. Era inoltre da smentire il fatto che avesse agito in CP_1 esecuzione della volontà di CA di eliminare un “ramo secco”, alludendo all'Agenzia di Scansano che aveva un andamento negativo (mai prima delle richieste del si era fatto riferimento ad una Pt_1 sua cattiva gestione e nulla comprovavano i documenti in atti, stante che l'intento era stato soltanto di riorganizzazione). Pertanto, attesa l'unicità di rapporto, il preavviso si sarebbe dovuto riferire al periodo
2015-2021; con diritto, per il medesimo periodo, all'indennità di fine rapporto su cui nulla il Tribunale aveva detto, dovendo farsi riferimento all'ANA (Accordo Nazionale Agenti) che la determinava in misura pari al 65% delle provvigioni maturate nell'ultimo anno e con la maggiorazione del 50% (art 12
e 12 ter ANA), per l'importo complessivo di € 31.249,75;
2) il Tribunale non si era comunque pronunciato sulla domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità di fin rapporto con riferimento al periodo 2015-2020, per l'ipotesi in cui non fosse stata riconosciuta l'unicità del rapporto;
3) il Tribunale aveva anche omesso la pronuncia sulla richiesta relativa alla riscossione delle provvigioni di incasso per i premi infrannuali maturati dopo il recesso del 5.11.2021: in merito, sussisteva il diritto del ad una rendicontazione dei premi in questione da parte della controparte e alla Pt_1
corresponsione di quanto risultante.
Si è costituito l'appellato che ha contestato, quanto al primo motivo, il fatto che la riorganizzazione fosse avvenuta su sua iniziativa, come era evincibile dal tenore complessivo del testo della lettera del
15.12.2020 (e non secondo una lettura parziale), avendo lo stesso peraltro sofferto delle conseguenze di tale riorganizzazione in termini di azzeramento dell'anzianità e di quantificazione del trattamento di fine rapporto. Tra i due rapporti di mandato sussistevano differenze di ambito territoriale, di portafoglio, di importi provvigionali, di criteri di determinazione dell'indennità di fine rapporto.
L'espressione “continuità amministrativa” contenuta nella lettera del 15.12.2020 sottolineava un concetto di riorganizzazione diverso dal concetto di “continuità giuridica”; quanto alla documentazione sulle gravi perdite economiche e il trend negativo dell'azienda, la stessa non era mai stata contestata dall'appellante.
Il anche a volere diversamente argomentare, avrebbe avuto diritto al preavviso di un mese ex art Pt_1
17 ANA, avendo superato da ben sette anni i 65 anni di età; mentre per l'indennità di fine rapporto era stato stabilito in entrambi i contratti una liquidazione anticipata mediante incremento sulle provvigioni
(infondata la questione di nullità dei relativi patti).
Quanto al secondo motivo di appello, il non aveva alcun obbligo di preavviso ex art 14, CP_1 ultimo comma del mandato, essendo egli a sua volta dimissionario come agente di Scansano;
l'indennità di fine rapporto era stata appunto percepita anticipatamente sulle provvigioni;
sulle provvigioni per i
5 premi infrannuali, era assolutamente generico il riferimento all'art 13 del mandato (costituito da più commi) da non consentire un inquadramento giuridico preciso;
semmai poteva trovare applicazione l'art
20 dell'ANA, sulle provvigioni d'acquisto spettanti dopo lo scioglimento del contratto, dal che ne sarebbe conseguito un dovuto nella sola misura di € 191,14.
In caso di accoglimento delle domande del subagente, ribadiva l'eccezione di compensazione con quanto versato dal . CP_1
******
In relazione ai motivi di appello, con cui sono state denunciate anche omissioni di pronuncia da parte del
Tribunale, l'appellante reitera le conclusioni di cui al primo grado, chiedendo: in via principale, di accertare la natura simulata della lettera del 22.12.2020 e quindi una continuità di rapporto quale subagente dal 10.12.2015 al 5.11.2021, con conseguente rideterminazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto;
in ogni caso, di condannare al pagamento delle provvigioni incassate per i premi infrannuali dopo lo scioglimento del rapporto del 5.11.2021; in via subordinata, per l'ipotesi di non ritenuta continuità del mandato, di calcolare l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta e l'indennità di fine rapporto con riferimento al periodo 10.12.2015-22.12.2020.
PRIMO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante sostiene che il rapporto di subagenzia sarebbe proseguito anche dopo la nuova lettera di incarico del 23.12.2020 con le stesse caratteristiche del rapporto instaurato con la lettera del 10.12.2015, onde la simulazione del recesso del contenuto nella lettera del 22.12.2020. CP_1
Sul punto, deve considerarsi innanzitutto che la lettera di recesso del 22.12.2020 era intervenuta conseguentemente all'iniziativa di riorganizzazione delle agenzie attuata da Assicurazione CA, riorganizzazione che avveniva nei termini comunicati al Bellaveglia.
Infatti, nella lettera del 15.12.2020, tra la CA AS e l'appellato, venivano evidenziati i seguenti aspetti: 1) che a seguito dei colloqui intercorsi con la struttura di Area competente, CA aveva confermato il proprio benestare alla riorganizzazione delle Agenzie di Scansano e di Grosseto, progetto riorganizzativo nato per soddisfare esigenze di razionalizzazione di gestione delle due gestioni agenziali che avrebbe portato alla creazione di un'unica gestione agenziale, con unificazione dei codici amministrativi e con un unico mandato;
2) che tale riorganizzazione si sarebbe attuata con la risoluzione del contratto di Scansano con l'agente , con riconoscimento in suo favore di una indennità di CP_1 risoluzione al 31.10.2020; con assegnazione definitiva del portafoglio cod. 2304 Scansano all'Agenzia
Grosseto Aurelia cod. 9806; 3) che il portafoglio assegnato sarebbe stato gravato da onere di rivalsa;
4) che avrebbe operato in continuità amministrativa nel mandato di Grosseto Aurelia 9806, con CP_1
mantenimento delle condizioni provvigionali esclusi i rami RC Auto e ARD-CVT; 5) che la sede
6 operativa sarebbe rimasta a Grosseto e che l'ambito territoriale di competenza sarebbe stata la medesima prevista negli incarichi di Scansano e Grosseto Aurelia.
Nella lettera del 22.12.2020, il comunicava al che si sarebbe realizzata detta CP_1 Pt_1
riorganizzazione e che, per effetto delle dimissioni del da Agente generale di Scansano cod. CP_1
2304, si scioglieva anche il rapporto tra lui e il sub agente di cui al mandato 10.12.2015 (art 14), con confluenza del portafoglio Scansano nell'Agenzia Grosseto Aurelia 9806 e con rilascio di un nuovo mandato di sub agente in data 23.12.2020.
La suindicata documentazione attesta innanzitutto l'infondatezza della tesi dell'appellante in merito ad un benestare dato da CA alla riorganizzazione che sarebbe stata ideata dal , CP_1
riorganizzazione che in realtà era (e non poteva essere altrimenti) imputabile alla competente struttura dell'Assicurazione.
Tale processo ebbe poi quale conseguenza la risoluzione del rapporto di agenzia del con CP_1
CA, con penalizzazione dello stesso agente il quale si vide determinare l'indennità di CP_1
risoluzione al 31.10.2020 e fu gravato di un onere di rivalsa sul portafoglio confluito, nel senso che lo avrebbe dovuto acquistare corrispondendo un determinato importo: e proprio il riconoscimento di un'anzianità che si fermava per l'agente al 31.10.2020 evidenzia che l'Assicurazione intese CP_1
porre fine al rapporto agenziale e costituirne uno nuovo (e con condizioni provvigionali diverse); con conseguente insorgere di un nuovo rapporto anche in capo al sub agente (e con altre condizioni).
In sostanza, era da escludersi una simulazione dell'atto del 22.12.2020, sia perché il recesso era conseguente alla volontà riorganizzativa di un terzo soggetto (l'Assicurazione) che aveva dettato all'agente nuove condizioni (ad es. in materia provvigionale) con risoluzione del rapporto agenziale sia perché comunque il era stato destinatario di un nuovo mandato che aveva sottoscritto e in merito Pt_1
al quale nulla aveva eccepito in sede giudiziale;
così, come nulla era stato eccepito in merito alla effettività della riorganizzazione che avrebbe inciso sul suo rapporto.
Pertanto, l'appellante non ha dato dimostrazione della asserita simulazione, ossia che vi era una intesa diversa con il , concretizzatasi in una sorta di “controdichiarazione”, non potendosi certo CP_1 ritenere tale lo stesso atto del 22.12.2020, come dedotto dall'appellante.
Si osserva inoltre che i rapporti di sub agenzia susseguitesi avevano un diverso contenuto, come evincibile anche dal raffronto tra la lettera di incarico del 10.12.2015 con quella del 23.12.2020: quanto all'ambito territoriale, sebbene in entrambe si faccia riferimento al territorio di Grosseto e Province, nell'intestazione della prima lettera era espressamente indicato che il conferiva il mandato CP_1 quale agente di Scansano cod. 2304, mentre nella seconda lettera d'incarico, quale agente Grosseto
Aurelia cos. 8906 (e era indicato quale sub agente nella corrispondente posizione); inoltre, nelle Pt_1
7 tabelle allegate alle lettere d'incarico erano indicate diverse percentuali di provvigioni, così come parzialmente diversa era la disciplina dell'indennità di fine rapporto.
Il tutto a riprova che si trattava di un diverso rapporto, sebbene vi fosse una continuità amministrativa che non deve essere intesa nel senso di continuità giuridica del rapporto, bensì come continuità organizzativa (di sede, di strumentazione ecc).
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo in punto di simulazione e di conseguente ricalcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto calcolate sul presupposto della continuità del rapporto dal 10.12.2015 al 5.11.2021.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Il chiede, in subordine, la liquidazione di un diverso importo a titolo di indennità di preavviso Pt_1
con riferimento al periodo 2015-2020, ai sensi dell'art 14 della lettera d'incarico del 2015 (l'indennità era stata liquidata dal in € 414,23, ma sembra con riferimento al periodo 2020/2021, CP_1
preavviso di un mese).
Secondo la lettera d'incarico del 2015 era previsto: un preavviso di 5 mesi per il quinto anno iniziato
(come nella specie); la possibilità di sostituire il preavviso di 5 mesi col pagamento di una indennità pari a 2/9 delle provvigioni liquidate all'agente nell'anno precedente alla risoluzione (e dunque all'anno
2019, con riferimento alla risoluzione del 2020).
L'appellante ha dichiarato che per l'anno 2019 le provvigioni erano state pari a € 32.809,23, per cui calcolati i 2/9 l'indennità spettante sarebbe pari a € 7.290,94, oltre interessi e rivalutazione.
Per contro, non sono condivisibili le argomentazioni del sul fatto che ai sensi dell'accordo CP_1
ANA il preavviso sarebbe stato di un mese, avendo superato da sette anni il 65° anno di età, considerato che lo stesso nel liquidare l'importo di € 414,23 (per il secondo rapporto) aveva fatto CP_1 espresso riferimento all'art 14 della lettera d'incarico 2023.
Quanto all'indennità di fine rapporto, la lettera d'incarico 2015, all'art 15, dava atto che le parti avevano stabilito che nelle provvigioni concordate era calcolata anche tale indennità che dunque non sarebbe stata corrisposta alla fine del rapporto.
L'appellante ribadiva la nullità di una detta clausola per indeterminatezza, in quanto volta ad eludere la corresponsione dell'indennità in questione;
richiamava l'art 1751 cc, secondo cui le disposizioni di cui a tale norma erano inderogabili a svantaggio dell'agente e che qui erano state derogate in peius rispetto alla contrattazione collettiva. Soltanto nell'atto di appello asseriva che il aveva ricevuto le Pt_1
provvigioni dovute senza alcun incremento per tale indennità né il aveva dimostrato il CP_1 contrario: pertanto, invocava l'applicazione della normativa contrattuale ANA.
8 L'appellato ha rilevato che l'art 1751 cc era stato richiamato a sproposito, in quanto qui non si trattava di un rapporto tra preponente ed agente (ma tra agente e sub agente), invocando una contrattazione collettiva inesistente e che si assumeva essere quella dell'Accordo ANA.
Nulla l'appellato aveva replicato in merito al fatto che le provvigioni non sarebbero state corrisposte comprensive anche di detta indennità, limitandosi ad affermare che questa era ricompresa nelle provvigioni, come da lettera d'incarico e su tale circostanza nulla era stato mai eccepito da se Pt_1
non dopo un lungo lasso di tempo.
In merito, si osserva che la questione controversa in primo grado era incentrata soltanto sulla nullità della clausola che prevedeva la corresponsione anticipata dell'indennità di scioglimento del rapporto e che solo in questo grado, inammissibilmente, si fa una questione di mancata sua corresponsione con le provvigioni.
Quanto alla questione di nullità, la giurisprudenza di legittimità (Cass n. 21301/2006) ha rilevato che in tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, la disciplina dettata dall'art. 1751, c.c. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l'agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella pattizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all'agente. Quest'ultimo pertanto ha l'onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l'onere di provare il contrario, anche attraverso l'eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi.
Nella specie, l'appellante non aveva effettuato alcuna allegazione in merito su quella che sarebbe stata la differenza per lui sfavorevole, non fornendo alcun elemento che consentisse di rilevare l'asserita nullità della clausola, onde la domanda appare infondata.
Peraltro, ai fini dell'applicabilità dell'art 1751 cc, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare tutti i presupposti di sua applicabilità previsti da detta norma, sui quali non viene fatto alcun riferimento, limitandosi la parte a fornire soltanto il dato delle provvigioni su cui si dovrebbe calcolare il relativo ammontare.
TERZO MOTIVO DI APPELLO.
L'appellante si duole che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda relativa alla condanna del al pagamento delle provvigioni di incasso dei premi infrannuali maturati post 5.11.2011 CP_1
nonché alla condanna del medesimo soggetto a fornire la documentazione contrattuale e contabile necessaria per ricostruire il dovuto.
9 La domanda non può trovare accoglimento in mancanza di allegazioni puntuali che permettano di ricostruire le provvigioni in questione anche al fine di emettere una condanna seppur generica.
In definitiva: l'appello può essere accolto parzialmente e, in riforma della sentenza, deve essere condannato al pagamento nei confronti di in relazione al periodo Controparte_1 Parte_1
2015-2020, della somma di € 7.290,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione.
Le spese del doppio grado di giudizio sono a carico della parte e vengono liquidate ex DM CP_1
n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in relazione al valore della causa per cui vi è accoglimento, alle attività compiute (nei valori minimi stante la modesta importanza della causa) per l'importo complessivo di € 2.109,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché di € 1.984,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna
[...]
al pagamento nei confronti di in relazione al periodo 2015-2020, della CP_1 Parte_1 somma di € 7.290,94 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione;
-respinge nel resto l'appello;
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € Controparte_1
2.109,00, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.984,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre
Iva e Cap come per legge.
Firenze, 21 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Lorena Papait
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