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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/09/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio iscritta al n.rg. 4368/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI FABIO
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CONSOLI EMANUELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 16 aprile
2025, con ordinanza del 17 aprile 2025 il giudice formulava la seguente proposta pagina 1 di 3 conciliativa:”scioglimento del matrimonio, affidamento congiunto dei minori e con collocamento del primo presso il padre e del secondo Per_1 Per_2
presso la madre, il genitore non collocatario potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, dovendosi garantire due pomeriggi a settimana, weekend alternati, festività alternate, 15 giorni durante il periodo estivo;
il padre corrisponde per il mantenimento di la somma di euro Per_2
650,00 entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annua istat;
mantenimento diretto da parte del padre per;
spese straordinarie dei figli al 70 % a Per_1
carico del padre;
revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
assegno divorzile pari ad euro 450,00; spese di lite compensate”.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i difensori rassegnavano conclusioni congiunte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del 4.2.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Possono essere omologate le condizioni di divorzio contenute nella proposta conciliativa accettata dalle parti, che indica compiutamente le condizioni inerenti i pagina 2 di 3 rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09.07.2011 in Nemi (RM) con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nemi
(RM) dell'anno 2011, al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di Divorzio iscritta al n.rg. 4368/2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI FABIO
E
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. CONSOLI EMANUELA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, sentite le parti all'udienza del 16 aprile
2025, con ordinanza del 17 aprile 2025 il giudice formulava la seguente proposta pagina 1 di 3 conciliativa:”scioglimento del matrimonio, affidamento congiunto dei minori e con collocamento del primo presso il padre e del secondo Per_1 Per_2
presso la madre, il genitore non collocatario potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, dovendosi garantire due pomeriggi a settimana, weekend alternati, festività alternate, 15 giorni durante il periodo estivo;
il padre corrisponde per il mantenimento di la somma di euro Per_2
650,00 entro il 5 di ogni mese oltre rivalutazione annua istat;
mantenimento diretto da parte del padre per;
spese straordinarie dei figli al 70 % a Per_1
carico del padre;
revoca dell'assegnazione della casa coniugale;
assegno divorzile pari ad euro 450,00; spese di lite compensate”.
All'udienza del 10 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa e i difensori rassegnavano conclusioni congiunte. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del 4.2.2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Possono essere omologate le condizioni di divorzio contenute nella proposta conciliativa accettata dalle parti, che indica compiutamente le condizioni inerenti i pagina 2 di 3 rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 09.07.2011 in Nemi (RM) con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Nemi
(RM) dell'anno 2011, al Numero 2, Parte I, Serie Ufficio 1, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 settembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3