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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2200/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
15/04/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DE ZOTTI MIRCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DE ZOTTI MIRCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 398/2024 pubblicata in data 20.6.2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 21.1.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 7.6.2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
(n. in SVIZZERA il 06/01/1961) e (n. a CONEGLIANO (TV) il Parte_2
29/04/1959), matrimonio contratto il 04/08/1984 e trascritto al n. 16, Parte II, Serie A, Anno 1984 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SAN VENDEMIANO alle seguenti condizioni:
1) il signor corrisponderà alla signora un assegno divorzile di € 450,00 Parte_2 Parte_1
mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici istat a decorrere dal mese di
2 aprile 2025.
Le parti hanno concordemente individuato detto importo ritenendolo idoneo a soddisfare equamente la componente assistenziale e perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, sulla scorta del principio enunciato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite n. 18287/2018 del 11.07.2018.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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