Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 781/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
Parte_1
(in persona del legale rappresentante p.t. dott.
[...]
Pa
), con sede in (c.f. , Parte_2 Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Tania Putaggio (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_3 C.F._2
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Palma Balsamo (del Foro
[...]
di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: querela di falso.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 13.1.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 2.9.2019 il Giudice del Parte_4
Lavoro del Tribunale di Siracusa e – premessa la sua assunzione con decorrenza dal
1°.10.2010 alle dipendenze del ( ) di CP_1 Controparte_2
Siracusa facente capo alla Sezione di dell' Parte_1 [...]
rapporto di lavoro che, in forza del medesimo contratto di Parte_1
lavoro part-time a tempo indeterminato, era a decorrere dal febbraio del 2015 proseguito, senza soluzione di continuità, alle dirette dipendenze della stessa Sezione di – esponeva di aver dovuto patire, a partire dal 2013, una serie di Parte_1
condotte di mobbing ad opera del Presidente della Sezione ridetta Dr. Gaetano Di
RC (condotte il cui esordio era, non a caso, coinciso con la rottura del suo fidanzamento con la figlia del predetto): ed in particolare, oltre che diverse condotte vessatorie che venivano analiticamente ripercorse, il progressivo demansionamento delle attività cui esso ricorrente era stato nel tempo addetto. Pertanto, chiedeva infine che, oltre che inibirle la consumazione di ulteriori condotte vessatorie, l'Ente datore di lavoro fosse condannato al risarcimento del danno che aveva nella specie sofferto da inattività, dequalificazione e illegittimo esercizio nei suoi confronti dello ius variandi (danno da monetizzarsi in misura non inferiore ad una mensilità di retribuzione per ogni mese di declassamento), oltre a quanto ulteriormente risarcibile
(e da liquidarsi in via equitativa) a titolo di danno biologico, all'immagine, alla dignità personale ed alla vita di relazione.
Agli specifici fini qui in rilievo va aggiunto che, a sostegno dei propri assunti, esso ricorrente altresì versava in atti certificato di servizio, su carta intestata dell'allora
C.A.R. - A.I.A.S. Onlus, datato 12.09.2011 (Prot. 10/11, Pos. 1/7) e recante la sottoscrizione del Di RC anzidetto, relativo alle mansioni nel tempo espletate da esso medesimo , e del seguente testuale tenore:"Su richiesta dell'interessato, Pt_4
Dott. nato a [...] il [...] e residente in [...]
1, Riposto (CT), SI ATTESTA che lo stesso ha prestato e presta a tutt'oggi servizio presso l'ufficio Direzione Generale e Amministrativa di questo ente con la qualifica di Contabile, svolgendo mansioni amministrative e fiscali, contabili e di bilancio. In particolare si occupa in via esclusiva dell'analisi del bilancio di esercizio, della riclassificazione e dell'analisi dello stesso, del rendiconto finanziario, delle rilevazioni aziendali di esercizio, stato patrimoniale e conto economico, della struttura organizzativa e dell'organizzazione del lavoro con analisi degli obiettivi, dei rapporti esterni con aziende e pubbliche amministrazioni, della pianificazione ed organizzazione del lavoro e degli adempimenti sociali e fiscali legati all'azienda e al lavoro dipendente. Si occupa inoltre dello sviluppo e gestione delle buste paga, della coordinazione dell'ufficio amministrativo. Per tali motivi il dipendente si rende indispensabile per questo ente nel periodo itinere la chiusura e verifica di bilancio e durante ogni mese per il calcolo dei contributi e degli stipendi".
§§§
Costituitasi in contraddittorio la Sezione di dell Parte_1 [...]
(d'ora in poi anche: di ) Parte_1 Pt_1 Parte_1
contestava la fondatezza del ricorso del , altresì negando – per quel che in Pt_4
questa sede segnatamente rileva - l'autenticità di detto certificato di servizio siccome frutto – si sosteneva – di abusivo riempimento di foglio firmato in bianco: certificato che era pertanto fatto oggetto di dichiarazione di querela di falso (allegata alla memoria di risposta).
Alla prima udienza innanzi al Giudice del Lavoro del 17.9.2020 pure compariva personalmente il Di RC, che confermava a verbale detta querela.
Con ordinanza del 15.4.2021 - dopo che il appositamente interpellato ex art. Pt_4 querela innanzi al competente organo giurisdizionale;
sospendendo, al contempo, il processo innanzi a sé medesimo.
Veniva quindi incardinato nuovo processo innanzi la Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa. Radicatosi nuovo contraddittorio, con ordinanza collegiale del 21.7.2022 – essendosi ritenuta l'ultroneità ai fini del giudizio sia della prova testimoniale sia della c.t.u. già richieste dall' di – le parti venivano prontamente Pt_1 Parte_1
rimesse ad udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – l'adito Tribunale, con sentenza n.
877/2023 del 27.4/3.5.2023, rigettava la proposta querela (indi condannando parte querelante, oltre che al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00, anche “alla refusione delle spese del presente giudizio a favore di parte resistente (valore indeterminabile complessità media – fascia media) ex D.M. 147/2022 in euro
10.860,00 oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute”) dopo aver considerato:
- che parte querelante avesse “eccepito la falsità materiale del documento in questione, prospettata come idonea ad escludere la riferibilità della dichiarazione risultante nell'atto al sottoscrittore, atteso che seppure il certificato era stato effettivamente sottoscritto da Di RC Gaetano n.q. di presidente e legale rappresentante della AIAS sez. di che Parte_1
riconosceva come propria la firma, il contenuto testuale del documento non era tuttavia quello originariamente contenuto nel documento allegato da in occasione del deposito del ricorso con lo scopo di “provare” i Pt_4
servizi di particolare importanza in un primo momento assegnati allo stesso.
Secondo l'assunto del querelante, il certificato de quo era frutto di manipolazione/alterazione testuale, posta in essere “probabilmente in un momento successivo rispetto all'originaria redazione dell'atto”, proponendo come mezzi di prova della predetta falsità una serie di atti/documenti tutti posti in essere dall ma allegati nel contesto del ricorso lavoro in quanto Pt_1 ritenuti strumentali ai fini dell'accertamento della manipolazione testuale
(falsità materiale ) del certificato di servizio in questione”,
- che “In particolare veniva evidenziato che tale documentazione consentiva la accertabilità de visu della mancanza di genuinità nel documento oggetto di impugnazione attraverso l'esame ed il confronto con le annotazioni ufficiali che per ogni atto venivano riportate nel protocollo adottato dall' nonché Pt_1
tramite il confronto con le tipiche modalità di redazione di ogni atto/documento proveniente dall , con particolare riguardo alle Parte_1
sigle apposte in corrispondenza della specificazione del numero di protocollo, indicative della “paternità” e del soggetto responsabile della materiale redazione dell'atto. L' Sezione di rilevava, inoltre, la Pt_1 Parte_1
incongruenza tra la data di redazione del documento indicata nel 12.09.2011 e quella della relativa protocollazione indicata nel giorno 31.01.2011. Asseriva il querelante che verosimilmente il testo firmato da Di RC fosse stato manipolato attraverso la sovrapposizione di altro documento/certificato già disponibile come file o “format” precompilato, confezionando così il certificato di servizio voluto. Chiedeva quindi espletarsi Consulenza Tecnica
d'Ufficio volta a dimostrare che il documento in scrutinio era stato effettivamente confezionato mediante manipolazione/alterazione attuata sovrapponendo all'originario testo effettivamente sottoscritto un altro format/attestazione precompilata, nonché prova per testi volta ad accertare la mancanza della copia del certificato oggetto di querela in corrispondenza della data di protocollo 31.01.2011”,
- che, ciò posto, la proposta querela dovesse “essere rigettata alla luce del rilievo che, in relazione al consolidato principio secondo il quale se il sottoscrittore assume con querela di falso che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito senza autorizzazione, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento era avvenuto absque pactis. ….. Nel caso in esame il querelante non ha assolto a tale ultimo onere probatorio, essendo assolutamente inconducenti sotto tale profilo sia la prova testimoniale richiesta da parte attrice che la c.t.u. dalla stessa invocata: i capitoli di prova dedotti per testi infatti vertono sulle modalità di protocollazione del documento che in nulla possono rilevare ai fini dell'asserito riempimento absque pactis, mentre la dedotta c.t.u. ha ad oggetto le modalità di redazione dello stesso, verifica quest'ultima che nulla potrebbe aggiungere circa l'autenticità del documento”.
§§§
Avverso detta sentenza la Sezione di dell Parte_1 [...]
interponeva, con citazione tempestivamente notificata il Parte_1
12.6.2023, appello mercè il quale reiterava i motivi della propria querela di falso che
– lamentava – il Collegio di prime cure non aveva saputo adeguatamente valutare.
In particolare perché – deduceva, con l'unico motivo di gravame articolato in via principale – la querela di falso, diversamente da quanto i primi giudici avevano inteso, “è stata proposta allo scopo di denunciare la non genuinità del certificato di servizio impugnato in quanto sul foglio effettivamente sottoscritto dal Di RC è stata attuata, in un momento successivo, una manipolazione testuale sub specie di sovrapposizione di altra attestazione/format, avente ad oggetto la certificazione dei servizi: in tal modo sarebbe stato “artatamente” confezionato il documento invocato dal nell'ambito della causa lavoro n. 2721/2019 r.g., per corroborare Pt_4
l'assunto della propria adibizione, all'interno dell a mansioni di notevole Pt_1
livello ed elevata responsabilità, ovvero tutte quelle elencate nel certificato de quo che, però, dal 2013 in poi, gli sarebbero state sottratte attraverso un progressivo esautoramento/demansionamento, posto (asseritamente) in essere secondo le forme e con le modalità proprie del “mobbing””.
In buona sostanza, “l' ha rinvenuto una falsità materiale nel documento, ovvero Pt_1
la mancanza di genuinità e di autenticità sotto il profilo specifico della mancanza di corrispondenza, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, nel senso che il foglio originariamente firmato dal Dott. Di RC era stato manipolato con inserimenti successivi, ovvero che il certificato di servizio risultava
“artatamente” confezionato attraverso un'operazione di sovrapposizione di altro testo (segnatamente, l'attestazione dei vari servizi ivi elencati)”. E “ad acclarare la non genuinità del documento erano diversi elementi che, pur indiziari, risultavano gravi, precisi e concordanti a dimostrazione delle anomalie ed incongruenze rinvenibili nell'atto in questione, frutto di una manipolazione testuale. In particolare, già la data apposta sul certificato risulta essere “12.09.2011” ma la relativa annotazione del medesimo documento sul protocollo ufficiale (si badi bene, annotazione prodotta in copia dallo stesso pedissequamente al certificato sub Pt_4
doc 2 del ricorso lavoro) è registrata alla data 31.01.2011: da qui l'immediata incongruenza rappresentata dalla circostanza che il documento impugnato (cfr. all.
A, da pg. 8 a pg. 10, della querela di falso, nel fascicolo di parte querelante del primo grado di giudizio) sia datato 12.09.2011 ma risulti registrato sul protocollo ufficiale dell'Ente in corrispondenza della data 31.01.2011, ovvero ben otto mesi prima della data apposta sul certificato! (cfr. all. B, da pg. 11 a pg. 26 della querela di falso, nel fascicolo di parte querelante del primo grado di giudizio). Già tale dato oggettivo assume un valore indiziario significativo a sostegno dell'assunto della mancanza di genuinità nel certificato di servizio de quo, perché confezionato con successive manipolazioni/alterazioni rispetto all'originario foglio effettivamente sottoscritto dal Presidente Di RC. In secondo luogo, nel certificato di servizio oggetto di querela le sigle riportate in alto a sinistra (indicative, rispettivamente, del soggetto che assume la paternità dell'atto e dell'autore materiale della dattiloscrittura) sono visibilmente diverse da quelle riportate in tutti gli altri atti/documenti posti in essere dall'Ente, come si evince immediatamente dalla comparazione con tutti gli atti/documenti offerti in comunicazione da questa difesa come mezzi di prova della denunciata falsità. Infatti, nel documento impugnato le sigle sono intervallate da punti tra le lettere (sia maiuscole che minuscole, ovvero
“D.F.” e “d.f.”) mentre, nella generalità dei documenti prodotti da questa difesa in occasione della proposizione della querela di falso, non sono mai inseriti punti tra le lettere (sia maiuscole, che minuscole) che compongono le dette sigle (cfr. all. C, da pg. 27 a pg. 53 della querela di falso, nel fascicolo di parte querelante del primo grado di giudizio). Anche tale circostanza, a ben vedere, assume un rilievo significativo a sostegno degli assunti di parte querelante, in quanto dimostra che, nell'opera di manipolazione attraverso inserimento e sovrapposizione successiva di altro format/attestazione (di servizi) rispetto al foglio originariamente firmato si è tentato di riprodurre le sigle tipiche (inerenti paternità dell'atto e autore della materiale dattiloscrittura) degli atti emessi dall' per assicurare una parvenza di Pt_1
autenticità che è stata, però, tradita dal fatto che, nella generalità dei documenti offerti in comunicazione nel contesto della querela, le sigle in alto a sinistra non sono mai intervallate da punti, diversamente da quanto, invece, si rileva dal certificato di servizio impugnato come falso (ove, si ribadisce, le sigle, sia maiuscole che minuscole, risultano chiaramente intervallate da punti)”.
Tanto premesso e dedotto, concludeva parte appellante affermando che “L'errore manifesto in cui è incorso il primo giudice attiene al fatto che la specifica c.t.u. reiteratamente invocata da parte querelante non si risolverebbe - contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale - in una verifica che, avendo ad oggetto le modalità di redazione dell'atto, nulla avrebbe da aggiungere sul piano dell'autenticità dell'atto. Diversamente, una consulenza tecnica d'ufficio, segnatamente grafologica, consentirebbe di verificare in maniera incontrovertibile la falsità materiale del documento, in quanto potrebbe accertare e dare conto dell'avvenuta operazione di inserimento/sovrapposizione testuale successivamente alla sottoscrizione del foglio, potendo, attraverso un esame delle polveri di stampa sul documento, rilevare la presenza delle dette polveri al di sopra del tracciato grafico (la sottoscrizione a penna) e non al di sotto, come dovrebbe ordinariamente accadere tutte le volte che si sottoscrive un documento già predisposto. La sottoscrizione rappresenta, infatti, il momento finale del perfezionamento di un documento/atto/certificato per cui sia richiesta l'apposizione di firma. Ove, invece, intervenga una manipolazione/alterazione mediante inserimento successivo di altro testo dattiloscritto su un foglio già firmato, l'esame peritale di un esperto rileva la presenza di polveri di stampa proprio al di sopra del tracciato grafico (ovvero la firma apposta con penna ad inchiostro): infatti, in tal caso, il documento (già sottoscritto) è stato interessato da un ulteriore processo di stampa (in un momento successivo rispetto alla sottoscrizione a penna), per effetto del quale risultano - solo all'esame di un esperto - presenti, al di sopra della firma, tracce delle polveri di stampa”.
In subordine – con altro motivo di gravame – lamentava detta appellante che, comunque, non si giustificasse l'esosità della somma al cui pagamento era stata condannata in favore del a rifusione delle spese di lite. Giacchè, “se è vero Pt_4
che il procedimento di querela di falso è certamente riconducibile allo scaglione di valore cd. indeterminabile, resta fermo che, nel caso di specie, la causa non è stata istruita se non con lo scambio di note autorizzate. Infatti lo stesso Tribunale ha dato atto in sentenza, a pg. 3, ult. rigo, che “Radicatosi il contraddittorio, senza alcuna istruttoria, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2022”. In particolare, non essendo state accolte le istanze istruttorie all'uopo proposte e reiterate dalla parte querelante, il procedimento non è stato interessato in concreto da un approfondimento istruttorio. Per tale effetto, anche in applicazione dei parametri contemplati dal D.M. 147/2022 con riguardo al valore indeterminabile ed alla complessità media (tra euro 26.000,00 ed euro
260.000,00), risulta erronea o, quanto meno, eccessiva la liquidazione in concreto operata dal giudice a quo, che non ha affatto considerato il mancato espletamento di una vera e propria istruttoria (si confronti, in proposito, la specificazione delle
“fasi” di cui all'art. 4, comma 5, D.M. 55/2014). Ha dunque sbagliato il giudice di prime cure allorchè, nella determinazione delle spese di lite operata utilizzando i parametri contemplati dal D.M. 147/2022 per i procedimenti di valore indeterminabile e complessità media, non ha comunque tenuto conto del fatto che la causa non è stata in concreto contrassegnata da istruttoria con l'assunzione di mezzi di prova”.
Formulava, infine, essa di conclusioni conformi a quanto Pt_1 Parte_1
sinora riassunto.
§§§
Costituitosi in seconda istanza contestava la fondatezza Parte_4
dell'appello di controparte – che chiedeva infine che fosse rigettato - in particolare obiettando quanto al suo unico motivo articolato in linea principale:
- che la protocollazione del certificato di servizio de quo fosse “atto diverso ed esterno al documento di cui si assume la falsità, che in nessun modo può incidere sulla genuinità dello stesso. Il soggetto che richiede un certificato non ha modo di verificare se la data dello stesso sia uguale a quella del protocollo e se questa procedura venga effettivamente svolta bene dal certificante, il richiedente si limita infatti a ritirare un certificato già redatto - da altri - in ogni sua parte e firmato” (e comunque – si aggiungeva allo stesso riguardo, anche in relazione a quanto da detto appellato in seguito ed ulteriormente dedotto – “Il vero è che se la data indicata su tale certificato e quella in cui il rilascio del certificato risulta trascritto nel protocollo non coincidono, ciò molto probabilmente dipende dal fatto che, avendo il redigente probabilmente utilizzato un format preesistente, ha errato nel modificare la data”),
- che, se detto certificato era stato iscritto al protocollo dell'Ente, nessun rilievo poteva allora assumere la circostanza – anche se corrispondente al vero una volta che fosse stata confermata dai testi che si era richiesto al riguardo di escutere – che non fosse stato rinvenuto nel fascicolo personale del agli Pt_4
atti d'archivio dell'Ente medesimo,
- che – ciò che si deduceva anche a confutazione della pretesa di controparte di rinvenire un più che significativo indizio della denunciata falsità del documento fatto oggetto di querela nella foggia di dette “sigle riportate in alto a sinistra (indicative, rispettivamente, del soggetto che assume la paternità dell'atto e dell'autore materiale della dattiloscrittura)” – “Molto spesso presso gli uffici amministrativi dell le comunicazioni venivano redatte Pt_1
utilizzando file word già esistenti, contenenti precedenti comunicazioni, e nei quali, per evidente mancanza di accuratezza, veniva modificato solo il testo della comunicazione e non tutto il resto (ad esempio la data o le sigle di chi redigeva il documento). Si tratta appunto di errori dovuti a trascuratezza di chi ha redatto i documenti in questione e non certo ascrivibili al Ci si CP_3
riferisce a modelli in formato word esistenti sui computer della querelante, e non certo a documenti cartacei. In tutti i casi nessun elemento di avvenuta alterazione del documento può trarsi dall'eventuale errore nella indicazione di tali sigle, certamente non apposte dal e oltretutto non sempre CP_3
rispondenti ai criteri indicati dall'Aias nella querela. Si vedano i documenti allegati alle querele, nei quali, lungi da quanto vuol far credere controparte, le sigle presenti in alto a sinistra non sono esclusivamente “dmg” oppure “df”.
Si veda ordine di servizio 2.3.17 (allegato 6 querela) che reca le sigle DM/MG,
o gli allegati 51 e 55 che recano le sigle DM/dmg. Ma si vedano anche i documenti allegati alle note depositate avanti il Giudice del lavoro: la comunicazione 8.4.2011 che reca la sigla “DF/f.d.”, e la comunicazione
20.12.2013, che reca la sigla “DF.”, quindi entrambe con punti. E'anche interessante notare che la prima di queste due comunicazioni reca il numero di protocollo n. 22 del 2011, ed in effetti risulta registrata nel brogliaccio allegato 2 alla querela. Vi è una evidente sciatteria dell'ente querelante nella datazione e protocollazione dei documenti in uscita. Come risulta dalla stessa documentazione prodotta dall (allegato 2 querela), vi era una tenuta del Pt_1
protocollo del tutto irregolare, basti riscontrare l'esistenza di spazi bianchi
(ad esempio al n. 12), le cancellature, le registrazioni non in ordine cronologico ( si veda il prot. n.ri 34 e 35)”.
Quanto poi al motivo di impugnazione articolato dall di Pt_1 Parte_1
in linea subordinata, replicava in particolare esso appellato che “Secondo l'art.
4.7 del Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”. Si vuole qui ricordare che è tuttora sospeso il giudizio incardinato dal avanti il Giudice del lavoro nel lontano aprile 2019, per una fattispecie CP_3
giuridica molto delicata quale il mobbing. Giudizio sospeso in attesa che passi in giudicato la sentenza che definisce il giudizio inerente la querela di falso. Giudizio nel quale andranno esperiti mezzi istruttori e prove orali che saranno tanto meno efficaci quanto più distanti nel tempo dal verificarsi delle circostanze da provare”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. la
Corte, in esito alla trattazione della causa ed all'acquisizione del parere del
Procuratore Generale della Repubblica (che, con nota del 22.11.2023, concludeva chiedendo alla Corte “il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del
Tribunale di Siracusa del 27.4.2023”), rimetteva le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
L'unico motivo di gravame articolato dall'associazione appellante in via principale deve essere sanzionato di pregiudiziale inammissibilità ex art. 342 c.p.c. poiché la stessa appellante – se, per un verso, con il proprio atto di impugnazione si è limitata a riproporre tal quale quanto, nella sua ottica, più che significativo onde giungersi a concludere che il certificato di servizio de quo integri un falso materiale – per altro verso non si confronta, né poco né punto, con quanto venuto ad assumere per i primi giudici rilievo decisivo: vale a dire con la considerazione – una volta richiamata l'esegesi giurisprudenziale, da cui neanche questa Corte ritiene che vi sia motivo per discostarsi, secondo cui “La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione
(ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta ), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto
"absque pactis"” (Cass. 16007/2003, conf. Cass. 3155/2004) – che (come premesso in narrativa) “Nel caso in esame il querelante non ha assolto a tale ultimo onere probatorio, essendo assolutamente inconducenti sotto tale profilo sia la prova testimoniale richiesta da parte attrice che la c.t.u. dalla stessa invocata [….]”.
Per debito di ragione – ferma restando detta inammissibilità ex art. 342 c.p.c. – giova comunque dare atto che, come non men che correttamente già ritenuto dal Tribunale, neanche la c.t.u. nella quale parte appellante ha insistito sarebbe servita, quali che ne fossero state le risultanze finali, a suffragare gli assunti dell di Pt_1 Parte_1
per la decisiva ragione che il Di RC, nel riconoscere soltanto
[...]
genericamente quale di sua mano la sottoscrizione apposta al certificato de quo, non si preoccupava di precisare se in tal guisa abbia meramente inteso riconoscere la corrispondenza del tracciato grafomotorio di detta sottoscrizione a quello proprio della sua sottoscrizione di pugno o, invece e piuttosto, che quella apposta al documento querelato di falso fosse, propriamente, una sottoscrizione ad hoc di sua mano. Invero, soltanto se fatto oggetto di indispensabile precisazione in tali ultimi sensi fosse stato il riconoscimento operato dal Di RC, detta c.t.u. avrebbe allora potuto (tramite l'esame, come premesso in narrativa, delle polveri di stampa rintracciabili sul documento) dirsi conducente: in mancanza, di valenza neutra sul piano probatorio (ovvero nient'affatto significativa della verità di quanto perorato dalla odierna appellante) avrebbe dovuto dirsi anche l'accertata presenza di polveri di stampa al di sopra della sottoscrizione del documento.
§§§
Va disatteso anche il motivo di impugnazione articolato dall'associazione appellante in linea subordinata. Al riguardo non v'è che da rilevare – una volta richiamato il disposto dell'art. 5, sesto comma, D.M. 55/2014 secondo cui “Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00
e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”, e dopo aver ritenuto i giudizi derivati dalla proposizione di querela di falso, “tenuto conto dell'oggetto …. della controversia”, (non già di particolare importanza epperò) di rilevante importanza in ragione, per un verso, “del significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che è quello di eliminare la verità del documento anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta” e, per altro verso, “delle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità, che sono immaginabili nonostante che la sentenza che accerta la falsità non metta capo all'accertamento dell'autore del falso a o meno della falsità” (Cass. III 15642/2017) - che l'applicazione (per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale) dei valori medi dello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 conduce ad un importo complessivo di € 14.103,00, dunque maggiore (e non di poco) del suddetto importo complessivo di € 10.860,00; e, ciò posto, che non è poi dato di valutare se la determinazione, in particolare, di quanto di spettanza per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” sia stata eccessiva non avendo i primi giudici ritenuto di dover precisare quali siano stati i singoli addendi che conducevano a detto importo finale di €
10.860,00. E per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti dalla Sezione di dell' Parte_1 Parte_1
deve essere infine rigettato.
[...]
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, e si liquidano – fatta persistente applicazione di detto scaglione di valore da € 52.000,01 ad € 260.000,00,
e tenuto pure conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.977,00 x fase studio + € 1.911,00 per fase introduttiva + € 2.163,00 x fase di trattazione + €
2.551,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 877/2023 del 27.4/3.5.2023 proposto, con citazione del
12.6.2023, dalla Sezione di dell' Parte_1 Parte_1
nei confronti di – così provvede:
[...] Parte_4
- rigetta l'appello,
- condanna la Sezione di dell' Parte_1 [...]
al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.602,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico della Sezione di Parte_1
dell dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.III.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
222 c.p.c., aveva dichiarato di volersi avvalere del documento querelato di falso – il
Giudice del Lavoro, ritenuto che “sia indiscutibile la rilevanza nella presente controversia del documento oggetto della querela di falso nonostante che esso non rappresenti l'unico mezzo di prova addotto dalla parte a sostegno delle sue domande, avendo esso invero una potenziale attitudine ad incidere sulla statuizione nel merito”, autorizzava pertanto l resistente alla presentazione della sua Parte_1