Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 29/05/2025, n. 10387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10387 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11576/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11576 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Floriana De Donno, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Braccio Martello n. 6;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento notificato all’odierno ricorrente in data 2.10.2024, con il quale la p. A. ne disponeva l’esclusione dal reclutamento «ai sensi del bando di concorso (Allegato A, lettera C, paragrafo 2, comma b) per mancata presentazione della documentazione specialistica richiesta in quanto il giudizio di idoneità/inidoneità non è esprimibile»;
- del verbale mediante il quale è stato richiesto all’odierno ricorrente certificazione a seguito di visita specialistica allo stato non in possesso dell’odierno ricorrente in quanto trattenuta presso il Centro di Selezione di Foligno;
- nonché di ogni altro atto a esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la memoria del 06.05.2025 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il provvedimento con cui è stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1890 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare per l’anno 2024;
- il succitato provvedimento di esclusione è motivato in ragione della “mancata presentazione della documentazione specialistica richiesta in quanto il giudizio di idoneità/inidoneità non è esprimibile” ;
- all’esito della visita medica svoltasi in data 12/09/2024, al ricorrente, a seguito del riscontro da parte della Commissione di una piccola protuberanza sul gluteo sinistro, venivano concessi 20 giorni per presentare un certificato medico a firma di un dermatologo specialista che attestasse il carattere non invalidante di quanto era stato riscontrato e che il ricorrente - entro il termine richiesto, e più precisamente in data 27/09/2024 – aveva prodotto un certificato redatto da un medico chirurgo, mentre il certificato redatto dal medico specialista veniva prodotto in data 11/10/2024;
- la Sezione accoglieva la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente con ordinanza n. -OMISSIS-del 03/12/2024, affermando che “ la Commissione non si sarebbe dovuta limitare a richiedere la presentazione di documentazione medica e, in suo difetto, procedere senz’altro all’esclusione, ma invece avrebbe dovuto in ogni caso procedere all’effettuazione di una nuova visita medica al fine di appurare il possesso dell’idoneità psicofisica ” e, per l’effetto, disponendo la ripetizione degli accertamenti dell’idoneità psicofisica del ricorrente;
- in esecuzione della succitata ordinanza, la Commissione per gli accertamenti fisio-psico attitudinali con verbale n. 1 del 22.01.2025 ha proceduto ad un nuovo esame del ricorrente e lo ha giudicato idoneo;
- in data 28.03.2025, veniva pubblicata la graduatoria definitiva di merito del concorso in questione in cui il ricorrente era inserito nella posizione n. 593 a seguito della idoneità conseguita;
- in data 06.05.2025, l’avvocato di parte ricorrente ha depositato memorie con cui ha rappresentato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Ritenuto pertanto che:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese del giudizio devono essere poste a carico del Ministero della Difesa, per il principio di soccombenza virtuale, avendo soddisfatto l’interesse del ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso, ma che esse devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del breve tempo trascorso tra la proposizione del ricorso e l’emissione del provvedimento che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida nell’intero in complessivi € 3.305,00, da compensare nella misura della metà, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.