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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 17/07/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 610/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Domenico Febbo (CF.
) e (CF. ), elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190;
- appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio sito in IR NO (CE) alla Via Lazio n. 29;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22/2023 RG. 85/2022, emessa dal giudice di pace di
Agnone, pubblicata in data 28 gennaio 2023 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al Giudice di Pace Parte_3 di Agnone, affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere il Parte_1 rimborso del buono postale fruttifero BPF serie AA5 del 5.11.2002 di euro 250,00 a se medesimo intestato e conseguentemente fosse condannata al paga-mento in favore Parte_1 dell'istante della somma di euro 337,50 pari al capitale maggiorato del rendimento maturato e ancora non rimborsato del titolo oggetto di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attrice, premettendo di essere intestataria del suddetto buono fruttifero postale, rappresentava che, recatosi presso l'intermediario per ottenere il rimborso del titolo apprendeva che il predetto buono non poteva più̀ essere rimborsato per avvenuta prescrizione.
Deduceva, inoltre, che il titolo era privo dell'indicazione della serie di appartenenza e della data di scadenza e che, all'atto della sottoscrizione, non veniva fornito al sottoscrittore alcun foglio informativo in palese violazione dell'art. 3 del DM del 19.12.2000.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Parte_1 introduttivo e l'incompetenza del giudice adito;
eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni e chiedeva l'integrale rigetto della domanda perché infondata.
Con sentenza n. 22/2023, pubblicata in data 28 gennaio 2023, il Giudice di Pace di Agnone, rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, così statuiva:
“
2. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della
[...] somma complessiva di euro 337,50 (trecentotrentasette/50);
3. Condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per compensi, oltre 50,00 (cinquanta/00) per esborsi ed oltre C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Ilenia Ruizzo, dichiaratosi antistatario”.
Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata da che muoveva le seguenti Parte_1 doglianze: - mancata statuizione in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in comparsa;
- errata interpretazione e applicazione dei criteri cui all'art. 20 c.p.c. circa la disattesa eccezione di incompetenza territoriale;
- nullità della sentenza per difetto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 2 delle preleggi, nonché dell'art. 2935
c.c..
Concludeva, dunque, chiedendo di riformare e/o annullare la sentenza appellata e per l'effetto di condannare al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato in forza della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il totale rigetto del proposto Controparte_1 gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Agnone, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Dallo stesso, inoltre, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per cui si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice”
(Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente e ritualmente sollevata da
[...] nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di appello. Parte_1
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'appellante, già nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Agnone, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Agnone in favore:
- ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta e, quindi, del Giudice di
Pace di Roma;
- ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, rientrante nella competenza del Giudice di Teano;
- ai sensi del codice del consumo, del Giudice di Pace di Teano.
Orbene, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, si rileva che, ai sensi degli artt. 18 e
19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
In ultimo, nei casi in cui una persona fisica conclude un contratto con un'azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa, il foro competente è quello della residenza del consumatore.
Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte dell'appellata, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da . Parte_1
In tal senso, veniva individuato quale Giudice competente il Giudice di Pace di Teano.
A fronte di tale eccezione, l'odierna appellata non ha indicato alcun criterio di collegamento con il foro scelto né tantomeno hanno invocato l'operatività del foro del consumatore, omettendo finanche di indicare la propria residenza.
Secondo la visione di parte appellata, l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inconferente per l'omessa prova dell'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa società nel territorio di Agnone.
In realtà, come dedotto dall'appellante già in primo grado, lo Statuto di , Parte_1 conferisce il potere di rappresentanza legale della Società, esclusivamente al legale rappresentante pro tempore, unico soggetto autorizzato a stare in giudizio per conto della Società stessa, non ravvisandosi tale potere di rappresentanza in sedi dislocate presso il suolo nazionale.
V'è poi da evidenziare che con un recente arresto la Corte di Cassazione (Ordinanza n.
31121/2024) ha disposto che “nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass.
07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018,
n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387)”.
Orbene, avendo l'odierna appellante diffusamente contestato (come richiesto dalla Suprema Corte)
l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato, deve ritenersi compiutamente formulata l'eccezione in parola.
Del resto, diversamente ragionando, si finirebbe con il legittimare il fenomeno del c.d. forum shopping, permettendo un'inammissibile prassi consistente nell'adire fori a sé più favorevoli, con conseguente abuso del sistema giudiziario, oltre ad integrare una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Ed invero, la norma in esame stabilisce che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge, sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione.
Occorre evidenziare, sul punto, che la presenza di articolazioni e dislocazioni territoriali di uffici postali, non è evidentemente di per sé bastevole per poter sostenere che esse siano dotate di autonomia soggettiva e personalità giuridica distinta da quella della sede centrale poiché, altrimenti, si potrebbe ipotizzare una competenza territoriale alternativamente possibile pressoché in tutta Italia.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, non si ravvede alcun criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio del Giudice di Pace di Agnone.
Alle suesposte ragioni, inoltre, deve aggiungersi che la stessa parte appellata, con note scritte depositate in data 6.6.2025, ha dichiarato di voler “[…] aderire alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Teano […]”, eliminando qualsivoglia ulteriore dubbio in punto di competenza.
Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
Sostiene la Corte di legittimità, con argomentazioni condivisibili, che “gli articoli 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli articoli
353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. (…).
Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacche' l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente)”.
Sul punto si veda anche Corte d'Appello di Roma, sentenza 25 settembre 2013, n. 4995.
Anche recentemente, con sentenza del 26 settembre 2018, n. 22810, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento.
Rimangono assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma dell'impugnata sentenza n. 22/2023 rg. 85/2022, pubblicata in data 24.1.2023, affermata la competenza del Giudice di Teano o, alternativamente, del giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio ai sensi e nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione, lo scaglione di valore fino a 1.100/00 euro.
Posta l'adesione dell'appellato all'eccezione di incompetenza proposta da Parte_1 inoltre, verranno applicate le tariffe minime previste dal D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 22/2023 RG. 85/2022, pubblicata in data 28.1.2023, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'appellato di quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
• indica quale Giudice competente il Giudice di Pace di Teano o, in alternativa, il Giudice di
Pace di Roma, assegnando alle parti termine di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
• condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 173,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Isernia il 17.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv. ti Domenico Febbo (CF.
) e (CF. ), elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190;
- appellante
E
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Ilenia Ruizzo (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio sito in IR NO (CE) alla Via Lazio n. 29;
- appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 22/2023 RG. 85/2022, emessa dal giudice di pace di
Agnone, pubblicata in data 28 gennaio 2023 e non notificata
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza del
11.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi al Giudice di Pace Parte_3 di Agnone, affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere il Parte_1 rimborso del buono postale fruttifero BPF serie AA5 del 5.11.2002 di euro 250,00 a se medesimo intestato e conseguentemente fosse condannata al paga-mento in favore Parte_1 dell'istante della somma di euro 337,50 pari al capitale maggiorato del rendimento maturato e ancora non rimborsato del titolo oggetto di giudizio.
A sostegno della domanda, l'attrice, premettendo di essere intestataria del suddetto buono fruttifero postale, rappresentava che, recatosi presso l'intermediario per ottenere il rimborso del titolo apprendeva che il predetto buono non poteva più̀ essere rimborsato per avvenuta prescrizione.
Deduceva, inoltre, che il titolo era privo dell'indicazione della serie di appartenenza e della data di scadenza e che, all'atto della sottoscrizione, non veniva fornito al sottoscrittore alcun foglio informativo in palese violazione dell'art. 3 del DM del 19.12.2000.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Parte_1 introduttivo e l'incompetenza del giudice adito;
eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione dei buoni e chiedeva l'integrale rigetto della domanda perché infondata.
Con sentenza n. 22/2023, pubblicata in data 28 gennaio 2023, il Giudice di Pace di Agnone, rigettando preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dalla convenuta, così statuiva:
“
2. In accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore della
[...] somma complessiva di euro 337,50 (trecentotrentasette/50);
3. Condanna in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a favore dell'attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 650,00 (seicentocinquanta/00) per compensi, oltre 50,00 (cinquanta/00) per esborsi ed oltre C.p.a. ed I.v.a. (se dovuta) nonché rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'Avv. Ilenia Ruizzo, dichiaratosi antistatario”.
Tale sentenza veniva tempestivamente impugnata da che muoveva le seguenti Parte_1 doglianze: - mancata statuizione in ordine all'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in comparsa;
- errata interpretazione e applicazione dei criteri cui all'art. 20 c.p.c. circa la disattesa eccezione di incompetenza territoriale;
- nullità della sentenza per difetto delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nonché dell'art. 2 delle preleggi, nonché dell'art. 2935
c.c..
Concludeva, dunque, chiedendo di riformare e/o annullare la sentenza appellata e per l'effetto di condannare al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi Controparte_1 di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato in forza della sentenza impugnata.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il totale rigetto del proposto Controparte_1 gravame poiché palesemente inammissibile ed infondato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
In particolare, parte appellata riteneva congruamente motivata la sentenza emessa dal Giudice di
Pace di Agnone, evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure.
La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione all'udienza dell'11.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Dallo stesso, inoltre, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per cui si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice”
(Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Tanto premesso, l'ordine logico delle questioni impone che venga innanzitutto esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente e ritualmente sollevata da
[...] nel primo grado di giudizio e reiterata in questa sede quale motivo di appello. Parte_1
L'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta.
L'appellante, già nella comparsa di costituzione innanzi al Giudice di Pace di Agnone, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Agnone in favore:
- ex art. 19 c.p.c., del luogo ove ha sede la persona giuridica convenuta e, quindi, del Giudice di
Pace di Roma;
- ex art. 20 c.p.c., del luogo ove è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, rientrante nella competenza del Giudice di Teano;
- ai sensi del codice del consumo, del Giudice di Pace di Teano.
Orbene, trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione, si rileva che, ai sensi degli artt. 18 e
19 c.p.c., la competenza per territorio si determina in base alla residenza o al domicilio della persona fisica ovvero alla sede della persona giuridica convenuta;
a tali fori generali si aggiunge il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, in base al quale, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
In ultimo, nei casi in cui una persona fisica conclude un contratto con un'azienda o un professionista per scopi estranei alla propria attività lavorativa, il foro competente è quello della residenza del consumatore.
Con particolare riferimento al cd. forum contractus, esso va individuato nel luogo ove il contratto risulta concluso ai sensi dell'art. 1326 c.c. con l'accettazione, da parte dell'appellata, dell'offerta di sottoscrizione del buono postale formulata da . Parte_1
In tal senso, veniva individuato quale Giudice competente il Giudice di Pace di Teano.
A fronte di tale eccezione, l'odierna appellata non ha indicato alcun criterio di collegamento con il foro scelto né tantomeno hanno invocato l'operatività del foro del consumatore, omettendo finanche di indicare la propria residenza.
Secondo la visione di parte appellata, l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe inconferente per l'omessa prova dell'inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della stessa società nel territorio di Agnone.
In realtà, come dedotto dall'appellante già in primo grado, lo Statuto di , Parte_1 conferisce il potere di rappresentanza legale della Società, esclusivamente al legale rappresentante pro tempore, unico soggetto autorizzato a stare in giudizio per conto della Società stessa, non ravvisandosi tale potere di rappresentanza in sedi dislocate presso il suolo nazionale.
V'è poi da evidenziare che con un recente arresto la Corte di Cassazione (Ordinanza n.
31121/2024) ha disposto che “nell'ipotesi di eccezione di incompetenza territoriale sollevata da persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato nell'art. 19, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. - cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda - comporta l'incompletezza dell'eccezione, onde la stessa deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adìto (Cass. 20/08/2008, n. 21899; Cass.
07/03/2013, n. 5725; Cass. 11/12/2014, n. 26094; Cass. 04/11/2016, n. 22510; Cass. 07/08/2018,
n.20597; Cass. 26/07/2019, n. 20387)”.
Orbene, avendo l'odierna appellante diffusamente contestato (come richiesto dalla Suprema Corte)
l'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito dall'attore, di un suo stabilimento e di un suo rappresentante autorizzato, deve ritenersi compiutamente formulata l'eccezione in parola.
Del resto, diversamente ragionando, si finirebbe con il legittimare il fenomeno del c.d. forum shopping, permettendo un'inammissibile prassi consistente nell'adire fori a sé più favorevoli, con conseguente abuso del sistema giudiziario, oltre ad integrare una palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
Ed invero, la norma in esame stabilisce che la competenza del giudice deve essere predeterminata direttamente dalla legge, sulla base di criteri oggettivi che la determinano in un momento precedente all'esercizio concreto della giurisdizione.
Occorre evidenziare, sul punto, che la presenza di articolazioni e dislocazioni territoriali di uffici postali, non è evidentemente di per sé bastevole per poter sostenere che esse siano dotate di autonomia soggettiva e personalità giuridica distinta da quella della sede centrale poiché, altrimenti, si potrebbe ipotizzare una competenza territoriale alternativamente possibile pressoché in tutta Italia.
Nella fattispecie in esame, in ogni caso, non si ravvede alcun criterio di collegamento tra la controversia e l'ufficio del Giudice di Pace di Agnone.
Alle suesposte ragioni, inoltre, deve aggiungersi che la stessa parte appellata, con note scritte depositate in data 6.6.2025, ha dichiarato di voler “[…] aderire alla sollevata eccezione di incompetenza per territorio in favore del giudice di pace di Teano […]”, eliminando qualsivoglia ulteriore dubbio in punto di competenza.
Ciò comporta la necessità che il Giudice d'appello dichiari oggi l'incompetenza del giudice di primo grado, così come stabilito dalla S.C. con sentenza del 2010, n. 22958 nella quale si legge che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
Sostiene la Corte di legittimità, con argomentazioni condivisibili, che “gli articoli 353 e 354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" non si pone neppure: si pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli articoli
353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non è indifferente (ad esso dà rilievo, ad es., Cass. 6523/2002), perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice. Ma, se è così, è altresì evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. (…).
Infine - e l'argomento sembra decisivo - ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacche' l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente)”.
Sul punto si veda anche Corte d'Appello di Roma, sentenza 25 settembre 2013, n. 4995.
Anche recentemente, con sentenza del 26 settembre 2018, n. 22810, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento.
Rimangono assorbiti gli altri motivi d'appello e va dunque, in accoglimento dell'appello e conseguente riforma dell'impugnata sentenza n. 22/2023 rg. 85/2022, pubblicata in data 24.1.2023, affermata la competenza del Giudice di Teano o, alternativamente, del giudice di Pace di Roma, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il presente giudizio ai sensi e nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo applicando, in ragione della natura della decisione, lo scaglione di valore fino a 1.100/00 euro.
Posta l'adesione dell'appellato all'eccezione di incompetenza proposta da Parte_1 inoltre, verranno applicate le tariffe minime previste dal D.M. 147/2022.
Secondo la S.C. (cfr. Cass. civ. 15483/2008), infatti, il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedente regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 22/2023 RG. 85/2022, pubblicata in data 28.1.2023, con conseguente obbligo di restituzione in capo all'appellato di quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
• indica quale Giudice competente il Giudice di Pace di Teano o, in alternativa, il Giudice di
Pace di Roma, assegnando alle parti termine di legge ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione;
• condanna parte appellata al pagamento – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 173,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 91,50 per spese ed euro 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge.
Così deciso in Isernia il 17.7.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione