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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1072 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Di Paolo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Donatiello, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Stella, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 19 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c., nei confronti dell , quale agente della riscossione per la Provincia di Controparte_2
Chieti, e di impugnando la cartella di pagamento n. 032 2024 Controparte_1
00168695 30 000, notificatagli in data 18 luglio 2024.
La cartella impugnata ha ad oggetto una pretesa creditoria pari a € 10.000,00 per “atti giudiziari”, oltre € 5,88 per diritti di notifica, derivante da iscrizione a ruolo effettuata su incarico del Ministero della Giustizia - Tribunale di Chieti - Ufficio Recupero Crediti.
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto che la somma richiesta trae origine dalla sentenza penale n. 778/2022 del Tribunale di Chieti, con la quale egli era stato condannato, su accordo tra le parti, alla pena di quattro mesi di reclusione ed € 10.000,00 di multa. Tuttavia, come si evince dalla medesima sentenza prodotta, l'esecuzione della pena era stata espressamente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.
Sulla base di ciò, l'opponente ha sostenuto che la cartella opposta sarebbe affetta da illegittimità manifesta, in quanto fondata su un titolo giudiziale la cui esecutività è stata sospesa. Inoltre, ha eccepito che non avrebbe potuto legittimamente Controparte_1
emettere il ruolo n. 2924/001698 per atti giudiziari anno 2022, né risulta che sia stata previamente inviata alcuna richiesta bonaria di pagamento.
Con comparsa di costituzione, si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta ricostruendo la natura meramente esecutiva della propria Controparte_1
funzione, specificando che la pretesa creditoria trae origine dalla trasmissione del modello A da parte del Tribunale di Chieti - settore penale, relativo alla sentenza n. 778/2022, divenuta irrevocabile in data 10 dicembre 2022.
La convenuta ha evidenziato che la propria attività si svolge nell'ambito della convenzione con il Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
art. 1 commi 367 e ss., e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 115/2002. La società non è titolare del credito, ma mero gestore delle attività di iscrizione a ruolo e riscossione, sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari.
2 Tuttavia, ha dichiarato che, a seguito di verifiche interne, la partita Controparte_1
di credito n. 380-2024 relativa alla multa di € 10.000,00 è stata discaricata e annullata,
ritenendosi la somma non dovuta. In ragione di ciò, la società ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, sostenendo di avere agito conformemente al proprio ruolo e di non essere responsabile dell'insorgenza del contenzioso.
Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio altresì l Controparte_2
, contestando integralmente la fondatezza delle deduzioni attoree, eccependo in via
[...]
preliminare il difetto assoluto di legittimazione passiva, in quanto mera esecutrice delle attività
di riscossione e soggetto estraneo alla formazione del ruolo e alla pretesa impositiva.
In particolare, ha evidenziato che: non è titolare del credito oggetto della cartella, né responsabile della sua formazione, la quale è attribuibile esclusivamente all'Ente impositore
(Ministero della Giustizia, per il tramite di;
il proprio ruolo si limita Controparte_1 all'attività materiale di riscossione sulla base dei ruoli trasmessi, rivestendo la qualifica di adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.; la legittimità e l'accertamento della pretesa creditoria, così come l'individuazione del debitore e la determinazione dell'importo, non rientrano tra le competenze dell che agisce in forza di obbligo di legge e secondo CP_2
il sistema delineato dal D.P.R. n. 602/1973.
Alla luce di tali considerazioni, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'azione nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva, ovvero, in via subordinata, che venga tenuta indenne da ogni effetto pregiudizievole dell'eventuale accoglimento della domanda. Ha infine domandato la condanna dell'attore alle spese, stante la sua totale estraneità
alla controversia e la necessità di essersi costituita solo per tutelare la propria posizione formale.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che nelle more del giudizio è intervenuto il discarico della cartella di pagamento oggetto di opposizione, come riconosciuto espressamente da e Controparte_1 Controparte_2 all'udienza del 19 febbraio 2025, con conseguente richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
3 In punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio
2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781; Cass., 1995 n.
4151; Cass., 1995 n. 3265; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614; Cass., 1994 n. 576 ;
Cass., 1993 n. 9401).
Nel caso di specie, come detto, non si è avuta alcuna contestazione in ordine alla composizione della lite, avendo tutte le parti chiesto di adottare la pronunzia in argomento.
In materia di spese va osservato che il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza
(tra le tante, Cass. sent. del 29/11/2016 n. 24234).
Quanto al merito del carico delle spese, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame,
ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto del fatto che gli agenti della riscossione convenuti e Controparte_1 [...]
) non hanno alcun potere di verifica né responsabilità nella formazione Controparte_2
del credito, limitandosi ad eseguire attività meramente esecutive sulla base dei dati trasmessi dall'ente creditore. Inoltre, le stesse hanno tempestivamente preso atto del discarico della cartella, aderendo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere senza opporre resistenza pretestuosa.
Sussistono pertanto i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
4 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1072 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, posta in deliberazione all'udienza del 19 febbraio 2025, vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Di Paolo, in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,
attrice opponente;
e
C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Donatiello, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
e
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelia Stella, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta opposta;
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 19 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c., nei confronti dell , quale agente della riscossione per la Provincia di Controparte_2
Chieti, e di impugnando la cartella di pagamento n. 032 2024 Controparte_1
00168695 30 000, notificatagli in data 18 luglio 2024.
La cartella impugnata ha ad oggetto una pretesa creditoria pari a € 10.000,00 per “atti giudiziari”, oltre € 5,88 per diritti di notifica, derivante da iscrizione a ruolo effettuata su incarico del Ministero della Giustizia - Tribunale di Chieti - Ufficio Recupero Crediti.
A fondamento della domanda, l'opponente ha dedotto che la somma richiesta trae origine dalla sentenza penale n. 778/2022 del Tribunale di Chieti, con la quale egli era stato condannato, su accordo tra le parti, alla pena di quattro mesi di reclusione ed € 10.000,00 di multa. Tuttavia, come si evince dalla medesima sentenza prodotta, l'esecuzione della pena era stata espressamente sospesa ai sensi dell'art. 163 c.p.
Sulla base di ciò, l'opponente ha sostenuto che la cartella opposta sarebbe affetta da illegittimità manifesta, in quanto fondata su un titolo giudiziale la cui esecutività è stata sospesa. Inoltre, ha eccepito che non avrebbe potuto legittimamente Controparte_1
emettere il ruolo n. 2924/001698 per atti giudiziari anno 2022, né risulta che sia stata previamente inviata alcuna richiesta bonaria di pagamento.
Con comparsa di costituzione, si è ritualmente costituita in giudizio la convenuta ricostruendo la natura meramente esecutiva della propria Controparte_1
funzione, specificando che la pretesa creditoria trae origine dalla trasmissione del modello A da parte del Tribunale di Chieti - settore penale, relativo alla sentenza n. 778/2022, divenuta irrevocabile in data 10 dicembre 2022.
La convenuta ha evidenziato che la propria attività si svolge nell'ambito della convenzione con il Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
art. 1 commi 367 e ss., e secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 115/2002. La società non è titolare del credito, ma mero gestore delle attività di iscrizione a ruolo e riscossione, sulla base dei provvedimenti giurisdizionali e della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari.
2 Tuttavia, ha dichiarato che, a seguito di verifiche interne, la partita Controparte_1
di credito n. 380-2024 relativa alla multa di € 10.000,00 è stata discaricata e annullata,
ritenendosi la somma non dovuta. In ragione di ciò, la società ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, sostenendo di avere agito conformemente al proprio ruolo e di non essere responsabile dell'insorgenza del contenzioso.
Con comparsa di costituzione, si è costituita in giudizio altresì l Controparte_2
, contestando integralmente la fondatezza delle deduzioni attoree, eccependo in via
[...]
preliminare il difetto assoluto di legittimazione passiva, in quanto mera esecutrice delle attività
di riscossione e soggetto estraneo alla formazione del ruolo e alla pretesa impositiva.
In particolare, ha evidenziato che: non è titolare del credito oggetto della cartella, né responsabile della sua formazione, la quale è attribuibile esclusivamente all'Ente impositore
(Ministero della Giustizia, per il tramite di;
il proprio ruolo si limita Controparte_1 all'attività materiale di riscossione sulla base dei ruoli trasmessi, rivestendo la qualifica di adiectus solutionis causa, ai sensi dell'art. 1188 c.c.; la legittimità e l'accertamento della pretesa creditoria, così come l'individuazione del debitore e la determinazione dell'importo, non rientrano tra le competenze dell che agisce in forza di obbligo di legge e secondo CP_2
il sistema delineato dal D.P.R. n. 602/1973.
Alla luce di tali considerazioni, ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'azione nei suoi confronti, per difetto di legittimazione passiva, ovvero, in via subordinata, che venga tenuta indenne da ogni effetto pregiudizievole dell'eventuale accoglimento della domanda. Ha infine domandato la condanna dell'attore alle spese, stante la sua totale estraneità
alla controversia e la necessità di essersi costituita solo per tutelare la propria posizione formale.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, va osservato che nelle more del giudizio è intervenuto il discarico della cartella di pagamento oggetto di opposizione, come riconosciuto espressamente da e Controparte_1 Controparte_2 all'udienza del 19 febbraio 2025, con conseguente richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
3 In punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio
2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781; Cass., 1995 n.
4151; Cass., 1995 n. 3265; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614; Cass., 1994 n. 576 ;
Cass., 1993 n. 9401).
Nel caso di specie, come detto, non si è avuta alcuna contestazione in ordine alla composizione della lite, avendo tutte le parti chiesto di adottare la pronunzia in argomento.
In materia di spese va osservato che il giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza
(tra le tante, Cass. sent. del 29/11/2016 n. 24234).
Quanto al merito del carico delle spese, ritiene il Tribunale che, nel caso in esame,
ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto del fatto che gli agenti della riscossione convenuti e Controparte_1 [...]
) non hanno alcun potere di verifica né responsabilità nella formazione Controparte_2
del credito, limitandosi ad eseguire attività meramente esecutive sulla base dei dati trasmessi dall'ente creditore. Inoltre, le stesse hanno tempestivamente preso atto del discarico della cartella, aderendo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere senza opporre resistenza pretestuosa.
Sussistono pertanto i motivi di cui all'art. 92 c.p.c. perché le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
4 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Chieti, 31 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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