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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/07/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione dell'8.7.2025 mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3694/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Barca Dario Parte_1
Ricorrente
E
in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.to Francesco Casillo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 1.3.2019 12.07.2022 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 17.06.2020 al 21.03.2022; che dal 17.06.2020 il rapporto era Controparte_1 regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato (di cui non aveva mai ricevuto una copia dal datore di lavoro) fino al 10.07.2020, successivamente prorogato più volte fino al 21.03.2022, a tempo parziale orizzontale pari a 35 ore settimanali, con qualifica di operaio ed inquadramento nel livello 1 del C.C.N.L. Metalmeccanica – PMI;
che, tuttavia, durante tutto il periodo lavorativo egli aveva svolto mansioni riconducibili al
III livello C.C.N.L. Metalmeccanica – Piccola Industria - Confapi, avendo espletato la mansione di giuntista di cavi elettrici;
che l'attività lavorativa si svolgeva in diversi cantieri nella regione Campania (tra cui Angri, Fisciano, Pozzuoli, Ischia, Cava dei
Tirreni) ed in alcuni casi anche fuori regione (come in Puglia); di aver osservato dal lunedì al venerdì, il seguente orario di lavoro: - dalle 06:30 alle ore 17:00 ; di aver sempre percepito la retribuzione di cui alle buste paga depositate, ma di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario svolto e, conseguentemente di non aver percepito l'intera somma dovuta a titolo di T.F.R., di tredicesima, né a titolo di festività e a titolo di contributi.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi al Tribunale di Nola Sezione Lavoro la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare la Controparte_1 nullità di ogni pattuizione importante rinunzia o transazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e Controparte_1 continuativo nel periodo dal 01.06.2020 sino al 22.03.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del CCNL METALMECCANICA
– PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – Confapi in vigore nel periodo in questione . Per
l'effetto, determinare tutte le retribuzioni e le altre indennità di lavoro dovute al ricorrente in applicazione di tutta la normativa contrattuale e di legge richiamata in narrativa, ed accogliere, la domanda del ricorso e, quindi, condannare parte resistente, come sopra dom.ta e rapp.ta, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 37.221,58 nonché della somma di € 15.456,00 a titolo di omesso versamento dei contributi o di quella minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuna, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando la fondatezza della domanda per tutte le Controparte_1 motivazioni diffusamente illustrate in memoria ed insistendo per il suo rigetto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in euro 1400,00 , derivanti da una condotta asseritamente negligente tenuta dal insieme ad altri due operai Pt_1 componenti la sua squadra di lavoro, durante le riparazioni effettuate in data 11.3.2022 presso il cantiere sito in Cavo dei Terreni, e consistente nell'omissione di soccorso di un pedone inciampato su di un cavo collocato sul marciapiedi e non adeguatamente segnalato.
Liberamente interrogata la parte ricorrente, ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti, escussi quattro testi, all'udienza del 08.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il GL decideva la causa le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla (2 contratti di Controparte_1 assunzione a tempo determinato , buste paga , comunicazione obbligatoria unilav di recesso dal rapporto di lavoro da parte del ricorrente) risulta che tra le parti è intercorso un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 17.06.2020 al
10.07.2020, prorogato fino al 7.08.2020, con inquadramento nel livello I del CCNL
Metalmeccanica Piccola industria, con modalità part -time orizzontale per un monte ore settimanali pari a 35, articolate dal lunedì al venerdì; ed un secondo e successivo contratto di lavoro a tempo determinato dal 24.08.2020 al 30.09.2020 prorogato fino al
31.12.2022 , ma risoltosi anticipatamente per dimissioni volontarie del ricorrente rassegante in data 22.3.2022. Tale contratto prevedeva un orario di lavoro sempre pari a
35 ore settimanali articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.00 e con variazione oraria dalle 8.00 alle 17.00 con due ore di pausa a decorrere dal 1.10.2020, con inquadramento nel livello 1 del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.
Tuttavia, la parte ricorrente ha dedotto che tale rapporto di lavoro si è svolto senza soluzione di continuità dal 17.06.2020 fino al 22.3.2022, di aver sempre osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto e di aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento attribuito avendo espletato nel corso dell'intero rapporto di lavoro mansioni di giuntista di cavi elettrici, rivendicando il conseguente inquadramento nel livello III del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, pacificamente applicato al rapporto di lavoro.
Orbene, le prove testimoniali raccolte non consentono di ritenere fondati gli assunti attorei .
Invero, il primo teste escusso , padre del ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 quest'ultimo ha lavorato alle dipendenze della da giugno 2020 Controparte_1 fino agli inizi del 20022 , aggiungendo che il ricorrente gli ha riferito che si occupava
“di fili, cose tecniche” senza saper essere più preciso e senza saper indicare i cantieri sui quali aveva lavorato. Il teste ha poi riferito : “ Io accompagnavo mio figlio alle ore 6:30
a Poggiomarino-Striano dove vi era un deposito. Io poi andavo via perché dovevo recarmi a lavorare. Lo accompagnavo in quanto egli non era munito di macchina. Lo andavo a riprendere alle ore 17:00/17:30, staccavo da lavoro e mi recavo lì. Lo accompagnavo dal lunedì al venerdì. Io svolgo le mansioni di muratore, io lavoro in autonomia, anche all'epoca dei fatti lavoravo in autonomia, e operavo su diversi cantieri in Poggiomarino, Boscoreale, Scafati. Quando lo accompagnavo al deposito vi erano altri ragazzi lì ma non ho mai parlato con nessuno di essi perché andavo di fretta dovendomi recare a lavoro. Non ho visto nessun altro lì.”
Il secondo teste, dipendente della da Testimone_2 Controparte_1 marzo/aprile 2020 fino a settembre 2021, con mansioni di caposquadra relativamente all'attività di posa dei cavi in fibra ottica, ha affermato di aver lavorato, per un certo periodo insieme al ricorrente. Ha dichiarato “ Mi fu affidato in quanto dovevo formarlo sia in ordine all'attività di posa a terra dei cavi sia in relazione a tutte le misure di sicurezza da adottare, lavorando noi sulle strade. Egli ha iniziato a lavorare dopo di me, egli non ha lavorato soltanto nella mia squadra ma è stato anche assegnato ad altre squadre che svolgevano anche attività diverse dalla posa dei cavi. L'orario di lavoro che osservavo era in un certo senso flessibile nel senso che alle 8:00 ci recavamo presso il deposito della resistente, sito in Poggiomarino, e poi sui CP_2 diversi cantieri che potevano essere siti in diversi comuni. L'orario effettivo di lavoro dipendeva anche dalle disposizioni comunali dovendo noi operare su strada e pertanto
l'orario era flessibile dovendoci adattare anche alle esigenze del territorio, ad esempio quando lavoravamo vicino a delle scuole negli orari di ingresso o di uscita.
Lavoravamo in media 6-7 ore al giorno ma, come ho detto, dipendeva anche dalla zona in cui dovevamo lavorare. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Posso affermare che quando il ricorrente lavorava con me nella mia squadra ha osservato l'orario di lavoro che ho prima indicato. Posso riferire che dall'assunzione del ricorrente e il primo mese egli ha lavorato nella mia squadra;
poi, può essere capitato che la settimana successiva abbia lavorato con altre squadre e che nei mesi successivi sia tornato nuovamente a lavorare con me ma non so indicare con precisione le date in cui ciò sia avvenuto.
Posso dire che alle ore 8:00 vedevo tutti i dipendenti al deposito prima di dividersi tra le diverse squadre e posso riferire che al rientro al deposito, che avveniva alle ore
17:00, vi erano quasi tutti i dipendenti. Posso riferire che nell'agosto 2020, come accade ogni anno, le due settimane centrali l'azienda è chiusa e pertanto presumo che il ricorrente non abbia lavorato. Ribadisco che in questo periodo di due settimane
l'azienda è chiusa e non c'è lavoro su alcun cantiere. Ribadisco che gli orari di lavoro sono quelli che più o meno ho riferito prima. Il ricorrente si occupava, quando era nella mia squadra, di aiutare me che ero un operaio specializzato, ad esempio rifornendoci del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori”.
Ha aggiunto :“Posso riferire che nella mia busta paga sono state retribuite sia permessi che festività e ferie sia l'integrazione salariale;
non posso riferire nulla con riferimento alla busta paga del ricorrente. nulla posso riferire in ordine agli eventi che si sono verificati in data 11.03.2022 in quanto il mio rapporto di lavoro era già cessato
a quella data.”
È stato poi ascoltato il teste Sig. alle dipendenze della società Testimone_3 resistente dal 2018, con mansioni di portiere presso il deposito della società resistente sito in Striano, ove sono allocati gli automezzi ed i mezzi di lavoro. Ha precisato che il suo orario di lavoro è dalle ore 7:00 alle ore 18:00, dal lunedì al sabato, ha ricordato di aver visto il ricorrente presso il deposito e che egli ha lavorato dal 2020 fino agli inizi del 2022.
Ha riferito che ad agosto l'impresa chiude per 10 o 20 giorni a seconda del calendario, a ridosso del Ferragosto e di non aver visto nessuno lavorare in quel periodo. Ha poi affermato: “ Si raggruppavano al deposito circa 30-32 persone, che si recavano al deposito intorno alle ore 7:30 e rientravano verso le 16:30/17:00 a seconda dell'attività che dovevano svolgere, del traffico che c'era per rientrare, della distanza del cantiere. Posso riferire che il ricorrente era uno dei più giovani tra i lavoratori assunti e so che si affiancava a dei giuntisti specializzati per svolgere le proprie attività, ad esempio che ricordo che era stato affiancato al Sig. , a volte al Sig. Tes_2 Pt_2
a volte al Sig. che sono tutti giuntisti specializzati. Il Sig. , però, da Per_1 Tes_2 tempo è andato via. Io sono a conoscenza di tali circostanze in quanto nello svolgimento del mio lavoro devo controllare che gli operai, usciti con determinato mezzo e con determinato materiale, rientrino al deposito con quello stesso mezzo e con lo stesso materiale. A seconda delle attività che devono svolgere vengono utilizzati mezzi diversi, ad esempio vi è il camion per il solo trasporto del materiale, il camion che serve per effettuare gli scavi;
pertanto, avevo un calendario giornaliero in cui era indicata ogni squadra e l'attività che doveva svolgere. Nulla so in ordine al contenuto delle buste paga del ricorrente. non mi sono mai recato su alcun cantiere.
In ordine all'episodio di cui alla domanda riconvenzionale ha dichiarato “Ricordo che il ricorrente e il Sig. che mi hanno raccontato che nel corso di un intervento Parte_3 effettuato a Cava de' Tirreni un passante era inciampato in un cavo ed era caduto.
Ricordo che quando mi fu raccontato tale evento io suggerii di dirlo ai responsabili, si trattava di un mero consiglio che io diedi sulla base della mia esperienza personale ma che non fu accolto. Non so i particolari dell'incidente e quindi non sono in grado di dire se il cavo era stato o meno segnalato. Mi riferirono solo che il signore era caduto e null'altro. Quindi non so se l'abbiano soccorso o se avesse la necessità di esserlo. So che i responsabili non hanno saputo nulla perché successivamente hanno appreso della notizia diversamente ed io mi sono sentito anche in colpa per non averglielo riferito, sebbene non rientrasse nelle mie competenze. Nulla so in ordine alle condizioni del signore incidentato. Non so se la società abbia poi cercato di contattare il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti.”
Infine, è stato escusso il teste , dipendente della dal Testimone_4 Controparte_1
2018 fino a febbraio 2022 con mansioni di tecnico di cantiere, il quale ha precisato che egli svolgeva prevalentemente lavoro d'ufficio occupandosi della contabilità del cantiere, dell'organizzazione delle squadre e che quando è cessato il suo rapporto di lavoro, il ricorrente era ancora dipendente della ed aveva iniziato a Controparte_1 lavorarvi circa due anni prima, nel 2020. Ha poi affermato che in tale arco temporale egli vedeva il ricorrente a lavoro tutti i giorni;
tuttavia, non è stato in grado di indicare la tipologia di contratto che ha stipulato e non ha ricordato se il ricorrente ha lavorato anche nei mesi di agosto e settembre 2020. Ha dichiarato : “ Io osservavo come orario di lavoro dalle ore 08:30 alle ore 17:30 con una pausa di un'ora per il pranzo e posso riferire che, quando io mi recavo a lavoro, le squadre erano già uscite per recarsi presso il cantiere. Di solito, verso le ore 17:00 rientravano tutte le squadre;
però, potevano esserci altri orari ad es. per la distanza del cantiere. lavorava Parte_1 dal lunedì al venerdì. Il ricorrente ha svolto le mansioni di giuntista di fibra. Posso riferire che, in un primo momento, il ricorrente ha svolto l'attività di ausilio agli altri operari, poi, in base all'esperienza acquisita ha svolto altre attività. Nulla so in ordine agli emolumenti indicati in busta paga in quanto non era mio compito verificare le buste paga. Non so se il ricorrente abbia beneficiato di permessi, roll, ferie.”
Relativamente all'episodio del 11.3.2022 ha riferito: “ ho sentito dire che un pedone cadde su di un cavo lasciato sul marciapiede dal ricorrente con la sua squadra di lavoro, ma non ricordo quando è accaduto. L'ho sentito dire in ufficio, io ero ancora in servizio, ma non sono in grado di indicare come si sia conclusa la vicenda. Nulla sono in grado di aggiungere. Anzi preciso che forse non sono neppure certo di averlo saputo mentre ero ancora in ufficio. Credo me l'abbiano riferito il Sig. e il Sig. Pt_1
. ADR posso riferire che la aveva cantieri anche al di Tes_5 Controparte_1 fuori della regione, ma non so riferire se il ricorrente sia stato adibito anche presso questi cantieri.''
Orbene, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente dal
17.06.2020 al 21.3.2022 in quanto i testi e hanno riferito della Tes_2 Tes_3 chiusura della società per due settimane nel mese di agosto senza nulla di indicare di preciso in ordine alla continuazione del rapporto di lavoro del ricorrente per l'intero mese di agosto nell'anno 2020 , il teste ha espressamente riferito di non ricordare Tes_4 se il ricorrente abbia lavorato nel mese di agosto e di settembre 2020 , mentre la deposizione del teste risulta generica in ordine a tale aspetto. Pt_1
Con riguardo alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario, occorre rilevare che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
12434 del 25.05.2006).
Dunque, premesso che sul lavoratore che domandi la corresponsione di emolumenti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato, va rilevato che la parte ricorrente non ha provato l'effettiva quantità dell'attività lavorativa asseritamente svolta, eccedente il normale orario di lavoro.
Nella fattispecie in esame le deposizioni testimoniali raccolte appaiono lacunose, oltre a presentare elementi di contraddizione insanabili tra loro circa l'orario indicato . Infatti, il teste , il quale peraltro ha potuto riferire solo in relazione ad un arco Tes_2 temporale limitato- da giugno 2020 al settembre del 2021-, precisando peraltro di non aver sempre lavorato in tal arco temporale insieme al , ha riferito che lavorano dal Pt_1 lunedì al venerdì ma che l'orario di lavoro era flessibile, nel senso che alle ore 8:00 si recavano presso il deposito della resistente, sito in Poggiomarino, e da lì sui CP_2 diversi cantieri, i quali potevano essere siti in diversi comuni e che l'orario effettivo di lavoro dipendeva anche dalle disposizioni comunali alle quali dovevano attenersi, lavorando su strada, concludendo che in media lavoravamo 6-7 ore al giorno. La deposizione del teste si reputa generica, atteso che si è limitato a riferire l'orario Tes_3 in cui i dipendenti, ben 30/32 persone, giungevano al deposito e quello in cui rientravano, peraltro indicandolo non come fisso, ma variabile a seconda dell'attività che le varie squadre dovevano svolgere, del traffico che c'era per rientrare, della distanza del cantiere ed riportandolo comunque in maniera diversa da quello indicato dal teste . Il teste non ha avuto percezione diretta dell'orario in cui il Tes_2 Tes_4 ricorrente si recava la mattina al deposito, potendo solo affermare che alle ore 8,30 allorquando iniziava la sua giornata lavorativa le squadre erano già uscite. In ogni caso, né il teste né il teste si sono mai recati sul cantiere sicchè non sono Tes_3 Tes_4 in grado di poter riferire di eventuali pause di lavoro godute dal ricorrente nell'arco della giornata.
Quanto alla deposizione del padre del ricorrente, da valutarsi con particolare rigore in ragione dei vincoli di stretta parentela, essa si reputa scarsamente attendibile considerato che l'orario di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con quello in cui accompagnava il ricorrente presso il deposito in Poggiomarino, indicato nelle ore 6,30, non ha trovato conferma in nessuna delle altre tre deposizioni testimoniali raccolte.
Inoltre, anche questo teste non si è mai recato sul cantiere e, dunque, non ha potuto riferire della eventuale fruizione di pause di lavoro da parte del ricorrente.
Alla stregua di tutte le considerazioni non appare dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato (lavoro supplementare) né tanto meno di un orario di lavoro straordinario, con conseguente rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a tale titolo.
Passando all'esame della domanda di accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori riconducibili al III livello del CCNL Metalmeccanica
Piccola Industria, si osserva che al livello III appartengono: - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Tra le varie esemplificazioni dei profili professionali è poi prevista quella dei:
“Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista.
Orbene, esaminando le deposizioni testimoniali, si evidenzia che il teste non è Pt_1 stato in grado di indicare quali mansioni svolgeva il ricorrente, limitandosi peraltro in manera estremamente vaga ed imprecisa a riportare quanto riferitogli dal ricorrente medesimo, con conseguente irrilevanza probatoria di tale deposizione. Le dichiarazioni rese dai testi e dal teste hanno scarso valore probatorio in quanto nessuno Tes_3 Tes_4 dei due testi ha avuto percezione diretta dell'attività svolta in concreto dal ricorrente, non essendosi mai recati sui cantieri. Infine, con riguardo alla deposizione del teste
, ribadito che essa è circoscritta al periodo da giugno 2020 a settembre del Tes_2 2021, va evidenziato il teste ha dichiarato di aver svolto un'attività di formazione in favore del , sia in ordine all'attività di posa a terra dei cavi sia in relazione a tutte Pt_1 le misure di sicurezza da adottare, lavorando sulle strade, ma non ha nel contempo affermato che il ricorrente abbia in concreto svolto l'attività per il quale era stato formato, anzi sostenendo che il ricorrente si occupava, quando era nella sua squadra, di aiutare lui, operaio specializzato, ad esempio, rifornendoci del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori. A ciò si aggiunga che tale teste non ha sempre lavorato- nel ristretto arco temporale prima indicato- insieme al . Pt_1
Ne discende il rigetto della domanda di riconoscimento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle differenze retributive rivendicate a tale titolo.
Nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, festività non godute e permessi in difetto di prova dei relativi fatti costitutivi.
Ciò posto, considerato che il ricorrente ha dichiarato di aver sempre ricevuto a titolo di retribuzione gli import indicati nei prospetti paga in atti ,elaborati in base alle previsioni contrattuali, ed avendo altresì la parte resistente depositato in giudizio tutte le buste paga con i relativi bonifici ( ivi compresi quelli relativo alla mensilità di marzo
2022) non residuano ulteriori differenze retributive, atteso che i ratei di 13 mensilità risultano conteggiati mensilmente in busta paga ed anche il TFR relativamente ai due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato è stato corrisposto (cfr. bonifico dell'11.10.2022 di importo pari a complessivi euro 762,88 come da allegate buste paga in relazione a due rapporti di lavoro a tempo determinato in fascicolo parte resistente) .
Null'altro spetta a titolo di TFR in quanto la maggior somma richiesta dalla parte ricorrente deriva dal conteggio del lavoro straordinario e del livello di inquadramento superiore;
domande entrambe rigettate.
Relativamente alla domanda di condanna della al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di contributi essa va rigettata, sia perché anch'essi connessi al riconoscimento di lavoro straordinario e allo svolgimento di mansioni superiori, sia, in ragione della sua formulazione, per difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto legittimato a ricevere somme a titoli di contributi è l'INPS, che unitamente al datore di lavoro è parte del rapporto previdenziale.
Infine, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
[...
avente ad oggetto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in euro 1400,00, derivanti da una condotta asseritamente negligente tenuta dal Pt_1 insieme ad altri due operai componenti la sua squadra di lavoro, durante le riparazioni effettuate presso un cantiere sito in Cavo dei Terreni, e consistente nell'omissione di soccorso di un pedone, inciampato su di un cavo collocato sul marciapiedi e non adeguatamente segnalato.
Invero, difetta la prova- con onera a carico della parte datoriale- della condotta negligente del ricorrente in quanto nessuno dei testi escussi è stato presente all'episodio e, quindi, nessuno di essi ha avuto percezione diretta della condizione dei luoghi e della dinamica dell'incidente . Né il video prodotto dalla società resistente si reputa sufficiente a fornire tale prova, in quanto non è direttamente e pienamente visibile il tratto di strada in cui il pedone inciampa, rovinando a terra. Sicchè non è possibile affermare con certezza che la caduta sia ricollegabile alla presenza sul marciapiedi di un cavo, che questi sia stato lasciato incustodito e non segnalato. Inoltre, diversamente da quanto dedotto in memoria difensiva, non emerge dalla visione di tale video che i tre operai, tra cui il ricorrente, abbiano omesso di soccorrere il pedone.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono integralmente compensate tra le parti .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Nola il 25.07.2025.
Il Gl
Dott.ssa Daniela ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza di discussione dell'8.7.2025 mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3694/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Barca Dario Parte_1
Ricorrente
E
in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv.to Francesco Casillo
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 1.3.2019 12.07.2022 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 17.06.2020 al 21.03.2022; che dal 17.06.2020 il rapporto era Controparte_1 regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato (di cui non aveva mai ricevuto una copia dal datore di lavoro) fino al 10.07.2020, successivamente prorogato più volte fino al 21.03.2022, a tempo parziale orizzontale pari a 35 ore settimanali, con qualifica di operaio ed inquadramento nel livello 1 del C.C.N.L. Metalmeccanica – PMI;
che, tuttavia, durante tutto il periodo lavorativo egli aveva svolto mansioni riconducibili al
III livello C.C.N.L. Metalmeccanica – Piccola Industria - Confapi, avendo espletato la mansione di giuntista di cavi elettrici;
che l'attività lavorativa si svolgeva in diversi cantieri nella regione Campania (tra cui Angri, Fisciano, Pozzuoli, Ischia, Cava dei
Tirreni) ed in alcuni casi anche fuori regione (come in Puglia); di aver osservato dal lunedì al venerdì, il seguente orario di lavoro: - dalle 06:30 alle ore 17:00 ; di aver sempre percepito la retribuzione di cui alle buste paga depositate, ma di non aver ricevuto alcun compenso per il lavoro straordinario svolto e, conseguentemente di non aver percepito l'intera somma dovuta a titolo di T.F.R., di tredicesima, né a titolo di festività e a titolo di contributi.
Tutto ciò premesso conveniva dinanzi al Tribunale di Nola Sezione Lavoro la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ dichiarare la Controparte_1 nullità di ogni pattuizione importante rinunzia o transazione;
in via preliminare, accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la resistente Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., è intercorso un rapporto di lavoro subordinato e Controparte_1 continuativo nel periodo dal 01.06.2020 sino al 22.03.2022; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3 del CCNL METALMECCANICA
– PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA – Confapi in vigore nel periodo in questione . Per
l'effetto, determinare tutte le retribuzioni e le altre indennità di lavoro dovute al ricorrente in applicazione di tutta la normativa contrattuale e di legge richiamata in narrativa, ed accogliere, la domanda del ricorso e, quindi, condannare parte resistente, come sopra dom.ta e rapp.ta, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 37.221,58 nonché della somma di € 15.456,00 a titolo di omesso versamento dei contributi o di quella minore o maggiore che il Giudice riterrà opportuna, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito che se ne dichiara anticipatario”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando la fondatezza della domanda per tutte le Controparte_1 motivazioni diffusamente illustrate in memoria ed insistendo per il suo rigetto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in euro 1400,00 , derivanti da una condotta asseritamente negligente tenuta dal insieme ad altri due operai Pt_1 componenti la sua squadra di lavoro, durante le riparazioni effettuate in data 11.3.2022 presso il cantiere sito in Cavo dei Terreni, e consistente nell'omissione di soccorso di un pedone inciampato su di un cavo collocato sul marciapiedi e non adeguatamente segnalato.
Liberamente interrogata la parte ricorrente, ammessa la prova testimoniale articolata dalle parti, escussi quattro testi, all'udienza del 08.07.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il GL decideva la causa le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla (2 contratti di Controparte_1 assunzione a tempo determinato , buste paga , comunicazione obbligatoria unilav di recesso dal rapporto di lavoro da parte del ricorrente) risulta che tra le parti è intercorso un primo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 17.06.2020 al
10.07.2020, prorogato fino al 7.08.2020, con inquadramento nel livello I del CCNL
Metalmeccanica Piccola industria, con modalità part -time orizzontale per un monte ore settimanali pari a 35, articolate dal lunedì al venerdì; ed un secondo e successivo contratto di lavoro a tempo determinato dal 24.08.2020 al 30.09.2020 prorogato fino al
31.12.2022 , ma risoltosi anticipatamente per dimissioni volontarie del ricorrente rassegante in data 22.3.2022. Tale contratto prevedeva un orario di lavoro sempre pari a
35 ore settimanali articolato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.00 e con variazione oraria dalle 8.00 alle 17.00 con due ore di pausa a decorrere dal 1.10.2020, con inquadramento nel livello 1 del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria.
Tuttavia, la parte ricorrente ha dedotto che tale rapporto di lavoro si è svolto senza soluzione di continuità dal 17.06.2020 fino al 22.3.2022, di aver sempre osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto e di aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento attribuito avendo espletato nel corso dell'intero rapporto di lavoro mansioni di giuntista di cavi elettrici, rivendicando il conseguente inquadramento nel livello III del CCNL Metalmeccanica Piccola Industria, pacificamente applicato al rapporto di lavoro.
Orbene, le prove testimoniali raccolte non consentono di ritenere fondati gli assunti attorei .
Invero, il primo teste escusso , padre del ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 quest'ultimo ha lavorato alle dipendenze della da giugno 2020 Controparte_1 fino agli inizi del 20022 , aggiungendo che il ricorrente gli ha riferito che si occupava
“di fili, cose tecniche” senza saper essere più preciso e senza saper indicare i cantieri sui quali aveva lavorato. Il teste ha poi riferito : “ Io accompagnavo mio figlio alle ore 6:30
a Poggiomarino-Striano dove vi era un deposito. Io poi andavo via perché dovevo recarmi a lavorare. Lo accompagnavo in quanto egli non era munito di macchina. Lo andavo a riprendere alle ore 17:00/17:30, staccavo da lavoro e mi recavo lì. Lo accompagnavo dal lunedì al venerdì. Io svolgo le mansioni di muratore, io lavoro in autonomia, anche all'epoca dei fatti lavoravo in autonomia, e operavo su diversi cantieri in Poggiomarino, Boscoreale, Scafati. Quando lo accompagnavo al deposito vi erano altri ragazzi lì ma non ho mai parlato con nessuno di essi perché andavo di fretta dovendomi recare a lavoro. Non ho visto nessun altro lì.”
Il secondo teste, dipendente della da Testimone_2 Controparte_1 marzo/aprile 2020 fino a settembre 2021, con mansioni di caposquadra relativamente all'attività di posa dei cavi in fibra ottica, ha affermato di aver lavorato, per un certo periodo insieme al ricorrente. Ha dichiarato “ Mi fu affidato in quanto dovevo formarlo sia in ordine all'attività di posa a terra dei cavi sia in relazione a tutte le misure di sicurezza da adottare, lavorando noi sulle strade. Egli ha iniziato a lavorare dopo di me, egli non ha lavorato soltanto nella mia squadra ma è stato anche assegnato ad altre squadre che svolgevano anche attività diverse dalla posa dei cavi. L'orario di lavoro che osservavo era in un certo senso flessibile nel senso che alle 8:00 ci recavamo presso il deposito della resistente, sito in Poggiomarino, e poi sui CP_2 diversi cantieri che potevano essere siti in diversi comuni. L'orario effettivo di lavoro dipendeva anche dalle disposizioni comunali dovendo noi operare su strada e pertanto
l'orario era flessibile dovendoci adattare anche alle esigenze del territorio, ad esempio quando lavoravamo vicino a delle scuole negli orari di ingresso o di uscita.
Lavoravamo in media 6-7 ore al giorno ma, come ho detto, dipendeva anche dalla zona in cui dovevamo lavorare. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Posso affermare che quando il ricorrente lavorava con me nella mia squadra ha osservato l'orario di lavoro che ho prima indicato. Posso riferire che dall'assunzione del ricorrente e il primo mese egli ha lavorato nella mia squadra;
poi, può essere capitato che la settimana successiva abbia lavorato con altre squadre e che nei mesi successivi sia tornato nuovamente a lavorare con me ma non so indicare con precisione le date in cui ciò sia avvenuto.
Posso dire che alle ore 8:00 vedevo tutti i dipendenti al deposito prima di dividersi tra le diverse squadre e posso riferire che al rientro al deposito, che avveniva alle ore
17:00, vi erano quasi tutti i dipendenti. Posso riferire che nell'agosto 2020, come accade ogni anno, le due settimane centrali l'azienda è chiusa e pertanto presumo che il ricorrente non abbia lavorato. Ribadisco che in questo periodo di due settimane
l'azienda è chiusa e non c'è lavoro su alcun cantiere. Ribadisco che gli orari di lavoro sono quelli che più o meno ho riferito prima. Il ricorrente si occupava, quando era nella mia squadra, di aiutare me che ero un operaio specializzato, ad esempio rifornendoci del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori”.
Ha aggiunto :“Posso riferire che nella mia busta paga sono state retribuite sia permessi che festività e ferie sia l'integrazione salariale;
non posso riferire nulla con riferimento alla busta paga del ricorrente. nulla posso riferire in ordine agli eventi che si sono verificati in data 11.03.2022 in quanto il mio rapporto di lavoro era già cessato
a quella data.”
È stato poi ascoltato il teste Sig. alle dipendenze della società Testimone_3 resistente dal 2018, con mansioni di portiere presso il deposito della società resistente sito in Striano, ove sono allocati gli automezzi ed i mezzi di lavoro. Ha precisato che il suo orario di lavoro è dalle ore 7:00 alle ore 18:00, dal lunedì al sabato, ha ricordato di aver visto il ricorrente presso il deposito e che egli ha lavorato dal 2020 fino agli inizi del 2022.
Ha riferito che ad agosto l'impresa chiude per 10 o 20 giorni a seconda del calendario, a ridosso del Ferragosto e di non aver visto nessuno lavorare in quel periodo. Ha poi affermato: “ Si raggruppavano al deposito circa 30-32 persone, che si recavano al deposito intorno alle ore 7:30 e rientravano verso le 16:30/17:00 a seconda dell'attività che dovevano svolgere, del traffico che c'era per rientrare, della distanza del cantiere. Posso riferire che il ricorrente era uno dei più giovani tra i lavoratori assunti e so che si affiancava a dei giuntisti specializzati per svolgere le proprie attività, ad esempio che ricordo che era stato affiancato al Sig. , a volte al Sig. Tes_2 Pt_2
a volte al Sig. che sono tutti giuntisti specializzati. Il Sig. , però, da Per_1 Tes_2 tempo è andato via. Io sono a conoscenza di tali circostanze in quanto nello svolgimento del mio lavoro devo controllare che gli operai, usciti con determinato mezzo e con determinato materiale, rientrino al deposito con quello stesso mezzo e con lo stesso materiale. A seconda delle attività che devono svolgere vengono utilizzati mezzi diversi, ad esempio vi è il camion per il solo trasporto del materiale, il camion che serve per effettuare gli scavi;
pertanto, avevo un calendario giornaliero in cui era indicata ogni squadra e l'attività che doveva svolgere. Nulla so in ordine al contenuto delle buste paga del ricorrente. non mi sono mai recato su alcun cantiere.
In ordine all'episodio di cui alla domanda riconvenzionale ha dichiarato “Ricordo che il ricorrente e il Sig. che mi hanno raccontato che nel corso di un intervento Parte_3 effettuato a Cava de' Tirreni un passante era inciampato in un cavo ed era caduto.
Ricordo che quando mi fu raccontato tale evento io suggerii di dirlo ai responsabili, si trattava di un mero consiglio che io diedi sulla base della mia esperienza personale ma che non fu accolto. Non so i particolari dell'incidente e quindi non sono in grado di dire se il cavo era stato o meno segnalato. Mi riferirono solo che il signore era caduto e null'altro. Quindi non so se l'abbiano soccorso o se avesse la necessità di esserlo. So che i responsabili non hanno saputo nulla perché successivamente hanno appreso della notizia diversamente ed io mi sono sentito anche in colpa per non averglielo riferito, sebbene non rientrasse nelle mie competenze. Nulla so in ordine alle condizioni del signore incidentato. Non so se la società abbia poi cercato di contattare il ricorrente e gli altri soggetti coinvolti.”
Infine, è stato escusso il teste , dipendente della dal Testimone_4 Controparte_1
2018 fino a febbraio 2022 con mansioni di tecnico di cantiere, il quale ha precisato che egli svolgeva prevalentemente lavoro d'ufficio occupandosi della contabilità del cantiere, dell'organizzazione delle squadre e che quando è cessato il suo rapporto di lavoro, il ricorrente era ancora dipendente della ed aveva iniziato a Controparte_1 lavorarvi circa due anni prima, nel 2020. Ha poi affermato che in tale arco temporale egli vedeva il ricorrente a lavoro tutti i giorni;
tuttavia, non è stato in grado di indicare la tipologia di contratto che ha stipulato e non ha ricordato se il ricorrente ha lavorato anche nei mesi di agosto e settembre 2020. Ha dichiarato : “ Io osservavo come orario di lavoro dalle ore 08:30 alle ore 17:30 con una pausa di un'ora per il pranzo e posso riferire che, quando io mi recavo a lavoro, le squadre erano già uscite per recarsi presso il cantiere. Di solito, verso le ore 17:00 rientravano tutte le squadre;
però, potevano esserci altri orari ad es. per la distanza del cantiere. lavorava Parte_1 dal lunedì al venerdì. Il ricorrente ha svolto le mansioni di giuntista di fibra. Posso riferire che, in un primo momento, il ricorrente ha svolto l'attività di ausilio agli altri operari, poi, in base all'esperienza acquisita ha svolto altre attività. Nulla so in ordine agli emolumenti indicati in busta paga in quanto non era mio compito verificare le buste paga. Non so se il ricorrente abbia beneficiato di permessi, roll, ferie.”
Relativamente all'episodio del 11.3.2022 ha riferito: “ ho sentito dire che un pedone cadde su di un cavo lasciato sul marciapiede dal ricorrente con la sua squadra di lavoro, ma non ricordo quando è accaduto. L'ho sentito dire in ufficio, io ero ancora in servizio, ma non sono in grado di indicare come si sia conclusa la vicenda. Nulla sono in grado di aggiungere. Anzi preciso che forse non sono neppure certo di averlo saputo mentre ero ancora in ufficio. Credo me l'abbiano riferito il Sig. e il Sig. Pt_1
. ADR posso riferire che la aveva cantieri anche al di Tes_5 Controparte_1 fuori della regione, ma non so riferire se il ricorrente sia stato adibito anche presso questi cantieri.''
Orbene, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere provata la sussistenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente dal
17.06.2020 al 21.3.2022 in quanto i testi e hanno riferito della Tes_2 Tes_3 chiusura della società per due settimane nel mese di agosto senza nulla di indicare di preciso in ordine alla continuazione del rapporto di lavoro del ricorrente per l'intero mese di agosto nell'anno 2020 , il teste ha espressamente riferito di non ricordare Tes_4 se il ricorrente abbia lavorato nel mese di agosto e di settembre 2020 , mentre la deposizione del teste risulta generica in ordine a tale aspetto. Pt_1
Con riguardo alla richiesta di pagamento del lavoro straordinario, occorre rilevare che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr. Cass. civ., sez. lav., n.
12434 del 25.05.2006).
Dunque, premesso che sul lavoratore che domandi la corresponsione di emolumenti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario incombe il rigoroso onere di provare il numero di ore in cui ha effettivamente lavorato, va rilevato che la parte ricorrente non ha provato l'effettiva quantità dell'attività lavorativa asseritamente svolta, eccedente il normale orario di lavoro.
Nella fattispecie in esame le deposizioni testimoniali raccolte appaiono lacunose, oltre a presentare elementi di contraddizione insanabili tra loro circa l'orario indicato . Infatti, il teste , il quale peraltro ha potuto riferire solo in relazione ad un arco Tes_2 temporale limitato- da giugno 2020 al settembre del 2021-, precisando peraltro di non aver sempre lavorato in tal arco temporale insieme al , ha riferito che lavorano dal Pt_1 lunedì al venerdì ma che l'orario di lavoro era flessibile, nel senso che alle ore 8:00 si recavano presso il deposito della resistente, sito in Poggiomarino, e da lì sui CP_2 diversi cantieri, i quali potevano essere siti in diversi comuni e che l'orario effettivo di lavoro dipendeva anche dalle disposizioni comunali alle quali dovevano attenersi, lavorando su strada, concludendo che in media lavoravamo 6-7 ore al giorno. La deposizione del teste si reputa generica, atteso che si è limitato a riferire l'orario Tes_3 in cui i dipendenti, ben 30/32 persone, giungevano al deposito e quello in cui rientravano, peraltro indicandolo non come fisso, ma variabile a seconda dell'attività che le varie squadre dovevano svolgere, del traffico che c'era per rientrare, della distanza del cantiere ed riportandolo comunque in maniera diversa da quello indicato dal teste . Il teste non ha avuto percezione diretta dell'orario in cui il Tes_2 Tes_4 ricorrente si recava la mattina al deposito, potendo solo affermare che alle ore 8,30 allorquando iniziava la sua giornata lavorativa le squadre erano già uscite. In ogni caso, né il teste né il teste si sono mai recati sul cantiere sicchè non sono Tes_3 Tes_4 in grado di poter riferire di eventuali pause di lavoro godute dal ricorrente nell'arco della giornata.
Quanto alla deposizione del padre del ricorrente, da valutarsi con particolare rigore in ragione dei vincoli di stretta parentela, essa si reputa scarsamente attendibile considerato che l'orario di inizio della prestazione lavorativa, coincidente con quello in cui accompagnava il ricorrente presso il deposito in Poggiomarino, indicato nelle ore 6,30, non ha trovato conferma in nessuna delle altre tre deposizioni testimoniali raccolte.
Inoltre, anche questo teste non si è mai recato sul cantiere e, dunque, non ha potuto riferire della eventuale fruizione di pause di lavoro da parte del ricorrente.
Alla stregua di tutte le considerazioni non appare dimostrato lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente fissato (lavoro supplementare) né tanto meno di un orario di lavoro straordinario, con conseguente rigetto della relativa domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a tale titolo.
Passando all'esame della domanda di accertamento dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori riconducibili al III livello del CCNL Metalmeccanica
Piccola Industria, si osserva che al livello III appartengono: - i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.
Tra le varie esemplificazioni dei profili professionali è poi prevista quella dei:
“Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni, eseguono lavori di normale difficoltà, anche coadiuvando lavoratori di categoria superiore: - per operazioni di palificazione, posa e recupero cavi e cavetti, eseguendo inoltre i necessari interventi per collegamenti e per opere accessorie su reti elettriche e/o telefoniche;
- ovvero per operazioni di giunzioni - comprese quelle accessorie - cooperando su cavi eventualmente anche funzionanti: - guardafili;
- giuntista.
Orbene, esaminando le deposizioni testimoniali, si evidenzia che il teste non è Pt_1 stato in grado di indicare quali mansioni svolgeva il ricorrente, limitandosi peraltro in manera estremamente vaga ed imprecisa a riportare quanto riferitogli dal ricorrente medesimo, con conseguente irrilevanza probatoria di tale deposizione. Le dichiarazioni rese dai testi e dal teste hanno scarso valore probatorio in quanto nessuno Tes_3 Tes_4 dei due testi ha avuto percezione diretta dell'attività svolta in concreto dal ricorrente, non essendosi mai recati sui cantieri. Infine, con riguardo alla deposizione del teste
, ribadito che essa è circoscritta al periodo da giugno 2020 a settembre del Tes_2 2021, va evidenziato il teste ha dichiarato di aver svolto un'attività di formazione in favore del , sia in ordine all'attività di posa a terra dei cavi sia in relazione a tutte Pt_1 le misure di sicurezza da adottare, lavorando sulle strade, ma non ha nel contempo affermato che il ricorrente abbia in concreto svolto l'attività per il quale era stato formato, anzi sostenendo che il ricorrente si occupava, quando era nella sua squadra, di aiutare lui, operaio specializzato, ad esempio, rifornendoci del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori. A ciò si aggiunga che tale teste non ha sempre lavorato- nel ristretto arco temporale prima indicato- insieme al . Pt_1
Ne discende il rigetto della domanda di riconoscimento di mansioni superiori e di condanna al pagamento delle differenze retributive rivendicate a tale titolo.
Nulla spetta a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, festività non godute e permessi in difetto di prova dei relativi fatti costitutivi.
Ciò posto, considerato che il ricorrente ha dichiarato di aver sempre ricevuto a titolo di retribuzione gli import indicati nei prospetti paga in atti ,elaborati in base alle previsioni contrattuali, ed avendo altresì la parte resistente depositato in giudizio tutte le buste paga con i relativi bonifici ( ivi compresi quelli relativo alla mensilità di marzo
2022) non residuano ulteriori differenze retributive, atteso che i ratei di 13 mensilità risultano conteggiati mensilmente in busta paga ed anche il TFR relativamente ai due distinti rapporti di lavoro a tempo determinato è stato corrisposto (cfr. bonifico dell'11.10.2022 di importo pari a complessivi euro 762,88 come da allegate buste paga in relazione a due rapporti di lavoro a tempo determinato in fascicolo parte resistente) .
Null'altro spetta a titolo di TFR in quanto la maggior somma richiesta dalla parte ricorrente deriva dal conteggio del lavoro straordinario e del livello di inquadramento superiore;
domande entrambe rigettate.
Relativamente alla domanda di condanna della al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente di contributi essa va rigettata, sia perché anch'essi connessi al riconoscimento di lavoro straordinario e allo svolgimento di mansioni superiori, sia, in ragione della sua formulazione, per difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto legittimato a ricevere somme a titoli di contributi è l'INPS, che unitamente al datore di lavoro è parte del rapporto previdenziale.
Infine, va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_1
[...
avente ad oggetto la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni quantificati in euro 1400,00, derivanti da una condotta asseritamente negligente tenuta dal Pt_1 insieme ad altri due operai componenti la sua squadra di lavoro, durante le riparazioni effettuate presso un cantiere sito in Cavo dei Terreni, e consistente nell'omissione di soccorso di un pedone, inciampato su di un cavo collocato sul marciapiedi e non adeguatamente segnalato.
Invero, difetta la prova- con onera a carico della parte datoriale- della condotta negligente del ricorrente in quanto nessuno dei testi escussi è stato presente all'episodio e, quindi, nessuno di essi ha avuto percezione diretta della condizione dei luoghi e della dinamica dell'incidente . Né il video prodotto dalla società resistente si reputa sufficiente a fornire tale prova, in quanto non è direttamente e pienamente visibile il tratto di strada in cui il pedone inciampa, rovinando a terra. Sicchè non è possibile affermare con certezza che la caduta sia ricollegabile alla presenza sul marciapiedi di un cavo, che questi sia stato lasciato incustodito e non segnalato. Inoltre, diversamente da quanto dedotto in memoria difensiva, non emerge dalla visione di tale video che i tre operai, tra cui il ricorrente, abbiano omesso di soccorrere il pedone.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza sono integralmente compensate tra le parti .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dalla società resistente
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso in Nola il 25.07.2025.
Il Gl
Dott.ssa Daniela ammendola