CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1560/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice VILLANI ALFONSO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10868/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pompei
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000862 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000862 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1599/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 12.5.25, depositato il 9.6.25, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Publiservizi s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per il
Comune di Pompei, e del Comune di Pompei, l'intimazione di pagamento n. 55622500000862, dell'importo di Euro 18.489,87, notificata il 14.3.25, fondata su:
1) ingiunzione fiscale n. 55871800003039, asseritamente notificata il 20.11.2018, a titolo di TARI, per un totale di Euro 7.813,00;
2) ingiunzione fiscale n. 55871900000232, asseritamente notificata il 18.04.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 1.194,00;
3) ingiunzione fiscale n. 55871900001421, asseritamente notifica il 30.12.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 2.533,00;
4) avviso di accertamento TARI n. 19332000000610, asseritamente notificato il 06.03.2021, per un totale di Euro 2.675,11;
5) ingiunzione fiscale TASI n. 54012200000518, asseritamente notificata il 07.03.2022, per un totale di Euro 346,00;
6) avviso di accertamento IMU 2017 n. 40402200001505, asseritamente notificato il 04.02.2023, per un totale di Euro 1.387,26;
7) avviso di accertamento IMU 2018 n. 40402300000951, asseritamente notificato il 15.12.2023, per un totale di Euro 1.433,69.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione delle pretese tributarie.
Con ordinanza del 18.7.25 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. Con memoria depositata il 19.12.25 si è costituita la Publiservizi s.r.l. ed ha contestato l'ammissibilità e fondatezza dei motivi di doglianza del contribuente, di cui ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito il Comune di Pompei.
In data 9.1.26 il ricorrente ha depositato ulteriori documenti, ed in data 19.1.26 memorie difensive. All'udienza del 30.1.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rimarcato che l'intimazione di pagamento per cui è causa può essere certamente oggetto di impugnativa da parte del contribuente, in quanto equivalente ad un atto di costituzione in mora in relazione ad una specifica pretesa tributaria: non è dato dunque affermare l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 CPC (cfr. Cass. 12194/08; Cass. 25591/10; Cass. 21177/14; Cass.
2616/15). Venendo all'esame del merito, l'atto impugnato è fondato su:
1) ingiunzione fiscale n. 55871800003039, asseritamente notificata il 20.11.2018, a titolo di TARI, per un totale di Euro 7.813,00;
2) ingiunzione fiscale n. 55871900000232, asseritamente notificata il 18.04.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 1.194,00;
3) ingiunzione fiscale n. 55871900001421, asseritamente notifica il 30.12.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 2.533,00;
4) avviso di accertamento TARI n. 19332000000610, asseritamente notificato il 06.03.2021, per un totale di Euro 2.675,11;
5) ingiunzione fiscale TASI n. 54012200000518, asseritamente notificata il 07.03.2022, per un totale di Euro 346,00;
6) avviso di accertamento IMU 2017 n. 40402200001505, asseritamente notificato il 04.02.2023, per un totale di Euro 1.387,26;
7) avviso di accertamento IMU 2018 n. 40402300000951, asseritamente notificato il 15.12.2023, per un totale di Euro 1.433,69.
Quanto alla contestazione relativa all'omessa notifica degli atti prodromici, la Publiservizi s.r.l. ha tempestivamente depositato documentazione al riguardo.
Dalla documentazione in discorso risulta quanto segue. Tutti gli atti prodromici sopra menzionati sono stati notificati direttamente a mezzo del servizio postale all'indirizzo del contribuente di Pompei, Indirizzo_1.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le altre Cass. 6702/25; Cass. 29642/19).
L'identificazione dell'atto recapitato è possibile dal codice trascritto nell'avviso di ricevimento.
La notifica dell'avviso di accertamento sub 7) è stata effettuata mediante posta privata.
Al riguardo, la Suprema Corte aveva invero precisato che, in tema di notifiche a mezzo posta, il D.lgs.
n. 261/99, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Società_1), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, con la conseguenza che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non era ritenuta assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato D.lgs. n. 261/99 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” (cfr.
Cass. 27021/14; Cass. 2262/13; Cass. 11095/08, nonché da ultimo Cass. 15347/15). Successivamente però il legislatore ha esteso agli operatori privati la possibilità di curare la notificazione anche degli atti amministrativi.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la notifica degli atti di cui si discute - tra cui vanno ricompresi quelli tributari - mediate servizio di posta privata è certamente consentita (cfr. Cass. S.U.
8416/19; Cass. 30302/21).
Il possesso della relativa licenza dell'operatore è desumibile agevolmente dall'elenco consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò posto, non si ha motivo di dubitare della ritualità della notifica degli atti di cui si discute. Detta notifica ha comportato l'irretrattabilità delle pretese tributarie in essi descritte, impedendo ora l'esame di questioni attinenti al merito delle medesime pretese che il contribuente aveva l'onere di sollevare impugnando tempestivamente quegli atti;
ciò vale anche per l'eventuale omessa o viziata notifica dell'atto prodromico, ovvero per il decorso del termine decadenziale o di prescrizione al momento di quella notifica, ovvero per i vizi riguardanti la formazione del ruolo.
A seguito della notifica degli atti interruttivi della prescrizione si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 2945 CC, e cioè è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, quinquennale nel caso di specie, trattandosi di tributi locali.
Si tratta di termine che, per quanto detto, non è certamente decorso per le pretese di cui agli atti sub 4), 5), 6) e 7).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle pretese di cui alle ingiunzioni fiscali sub 1) e 2) e
3).
Per le prime due è stato notificato al contribuente, sempre direttamente a mezzo posta, in data 9.3.20 una ulteriore ingiunzione fiscale, la n. 556220000000080.
Occorre poi considerare la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale.
Detta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, pari a 541 giorni.
L' art. 12 citato contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. Dunque, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre verificare se il termine di prescrizione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021: se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel
2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella fattispecie si verte nella seconda ipotesi, per cui il termine prescrizionale all'epoca della notifica dell'ingiunzione impugnata (14.3.25), non è decorso.
Quanto sin qui esposto rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, essendo il ricorrente, anche a seguito della conoscenza degli atti presupposti, stato messo nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. L' intimazione richiama, per relationem, indicandone i relativi estremi, gli atti prodromici, rendendo così chiaramente intellegibile il credito azionato, né è necessaria l'allegazione degli atti in questione
(cfr. Cass. 21065/22). Va infine osservato che l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in data 9.1.26 non appare riferirsi alle pretese tributarie oggetto della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 30.1.26.
Il Presidente Est.
(dr. Ennio Ricci)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RICCI ENNIO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice VILLANI ALFONSO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10868/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Pompei
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000862 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 55622500000862 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1599/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 12.5.25, depositato il 9.6.25, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Publiservizi s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione delle entrate per il
Comune di Pompei, e del Comune di Pompei, l'intimazione di pagamento n. 55622500000862, dell'importo di Euro 18.489,87, notificata il 14.3.25, fondata su:
1) ingiunzione fiscale n. 55871800003039, asseritamente notificata il 20.11.2018, a titolo di TARI, per un totale di Euro 7.813,00;
2) ingiunzione fiscale n. 55871900000232, asseritamente notificata il 18.04.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 1.194,00;
3) ingiunzione fiscale n. 55871900001421, asseritamente notifica il 30.12.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 2.533,00;
4) avviso di accertamento TARI n. 19332000000610, asseritamente notificato il 06.03.2021, per un totale di Euro 2.675,11;
5) ingiunzione fiscale TASI n. 54012200000518, asseritamente notificata il 07.03.2022, per un totale di Euro 346,00;
6) avviso di accertamento IMU 2017 n. 40402200001505, asseritamente notificato il 04.02.2023, per un totale di Euro 1.387,26;
7) avviso di accertamento IMU 2018 n. 40402300000951, asseritamente notificato il 15.12.2023, per un totale di Euro 1.433,69.
Il ricorrente ha eccepito: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
3) la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione delle pretese tributarie.
Con ordinanza del 18.7.25 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. Con memoria depositata il 19.12.25 si è costituita la Publiservizi s.r.l. ed ha contestato l'ammissibilità e fondatezza dei motivi di doglianza del contribuente, di cui ha chiesto il rigetto.
Non si è costituito il Comune di Pompei.
In data 9.1.26 il ricorrente ha depositato ulteriori documenti, ed in data 19.1.26 memorie difensive. All'udienza del 30.1.26 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rimarcato che l'intimazione di pagamento per cui è causa può essere certamente oggetto di impugnativa da parte del contribuente, in quanto equivalente ad un atto di costituzione in mora in relazione ad una specifica pretesa tributaria: non è dato dunque affermare l'insussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 CPC (cfr. Cass. 12194/08; Cass. 25591/10; Cass. 21177/14; Cass.
2616/15). Venendo all'esame del merito, l'atto impugnato è fondato su:
1) ingiunzione fiscale n. 55871800003039, asseritamente notificata il 20.11.2018, a titolo di TARI, per un totale di Euro 7.813,00;
2) ingiunzione fiscale n. 55871900000232, asseritamente notificata il 18.04.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 1.194,00;
3) ingiunzione fiscale n. 55871900001421, asseritamente notifica il 30.12.2019, a titolo di TARI, per un totale di Euro 2.533,00;
4) avviso di accertamento TARI n. 19332000000610, asseritamente notificato il 06.03.2021, per un totale di Euro 2.675,11;
5) ingiunzione fiscale TASI n. 54012200000518, asseritamente notificata il 07.03.2022, per un totale di Euro 346,00;
6) avviso di accertamento IMU 2017 n. 40402200001505, asseritamente notificato il 04.02.2023, per un totale di Euro 1.387,26;
7) avviso di accertamento IMU 2018 n. 40402300000951, asseritamente notificato il 15.12.2023, per un totale di Euro 1.433,69.
Quanto alla contestazione relativa all'omessa notifica degli atti prodromici, la Publiservizi s.r.l. ha tempestivamente depositato documentazione al riguardo.
Dalla documentazione in discorso risulta quanto segue. Tutti gli atti prodromici sopra menzionati sono stati notificati direttamente a mezzo del servizio postale all'indirizzo del contribuente di Pompei, Indirizzo_1.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte che caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. tra le altre Cass. 6702/25; Cass. 29642/19).
L'identificazione dell'atto recapitato è possibile dal codice trascritto nell'avviso di ricevimento.
La notifica dell'avviso di accertamento sub 7) è stata effettuata mediante posta privata.
Al riguardo, la Suprema Corte aveva invero precisato che, in tema di notifiche a mezzo posta, il D.lgs.
n. 261/99, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Società_1), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, con la conseguenza che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non era ritenuta assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato D.lgs. n. 261/99 ricollega alla nozione di “invii raccomandati” (cfr.
Cass. 27021/14; Cass. 2262/13; Cass. 11095/08, nonché da ultimo Cass. 15347/15). Successivamente però il legislatore ha esteso agli operatori privati la possibilità di curare la notificazione anche degli atti amministrativi.
La Suprema Corte ha quindi chiarito che la notifica degli atti di cui si discute - tra cui vanno ricompresi quelli tributari - mediate servizio di posta privata è certamente consentita (cfr. Cass. S.U.
8416/19; Cass. 30302/21).
Il possesso della relativa licenza dell'operatore è desumibile agevolmente dall'elenco consultabile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ciò posto, non si ha motivo di dubitare della ritualità della notifica degli atti di cui si discute. Detta notifica ha comportato l'irretrattabilità delle pretese tributarie in essi descritte, impedendo ora l'esame di questioni attinenti al merito delle medesime pretese che il contribuente aveva l'onere di sollevare impugnando tempestivamente quegli atti;
ciò vale anche per l'eventuale omessa o viziata notifica dell'atto prodromico, ovvero per il decorso del termine decadenziale o di prescrizione al momento di quella notifica, ovvero per i vizi riguardanti la formazione del ruolo.
A seguito della notifica degli atti interruttivi della prescrizione si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 2945 CC, e cioè è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, quinquennale nel caso di specie, trattandosi di tributi locali.
Si tratta di termine che, per quanto detto, non è certamente decorso per le pretese di cui agli atti sub 4), 5), 6) e 7).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle pretese di cui alle ingiunzioni fiscali sub 1) e 2) e
3).
Per le prime due è stato notificato al contribuente, sempre direttamente a mezzo posta, in data 9.3.20 una ulteriore ingiunzione fiscale, la n. 556220000000080.
Occorre poi considerare la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale.
Detta normativa ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è certamente l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento, pari a 541 giorni.
L' art. 12 citato contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023. Dunque, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre verificare se il termine di prescrizione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021: se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel
2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa (il termine era in scadenza, ad esempio, nel 2022) i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.
Nella fattispecie si verte nella seconda ipotesi, per cui il termine prescrizionale all'epoca della notifica dell'ingiunzione impugnata (14.3.25), non è decorso.
Quanto sin qui esposto rende evidente l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, essendo il ricorrente, anche a seguito della conoscenza degli atti presupposti, stato messo nella condizione di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. L' intimazione richiama, per relationem, indicandone i relativi estremi, gli atti prodromici, rendendo così chiaramente intellegibile il credito azionato, né è necessaria l'allegazione degli atti in questione
(cfr. Cass. 21065/22). Va infine osservato che l'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in data 9.1.26 non appare riferirsi alle pretese tributarie oggetto della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Napoli il 30.1.26.
Il Presidente Est.
(dr. Ennio Ricci)