Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1560
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che la documentazione depositata da Publiservizi S.r.l. dimostri la rituale notifica degli atti prodromici, anche mediante posta privata, secondo i principi giurisprudenziali consolidati. La notifica degli atti presupposti rende irretrattabili le pretese tributarie e impedisce l'esame di questioni relative al merito di tali pretese.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'intimazione richiama, per relationem, gli estremi degli atti prodromici, rendendo intellegibile il credito azionato e ponendo il contribuente in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa. Non è necessaria l'allegazione degli atti presupposti.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione delle pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della notifica degli atti interruttivi della prescrizione e considerando la sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale (D.L. 18/2020 e D.Lgs. 159/2015), il termine prescrizionale non fosse decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata. In particolare, si applica la proroga dei termini fino al 31 dicembre 2023 per i termini che sarebbero scaduti nel biennio 2020-2021, e per gli altri termini la sospensione di 542 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 02/02/2026, n. 1560
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1560
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo