Ordinanza collegiale 22 ottobre 2020
Sentenza 30 aprile 2021
Decreto presidenziale 21 maggio 2021
Ordinanza collegiale 27 maggio 2021
Ordinanza cautelare 12 luglio 2021
Ordinanza collegiale 16 settembre 2021
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2022
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 25 marzo 2022
Decreto cautelare 21 aprile 2022
Sentenza breve 18 maggio 2022
Ordinanza cautelare 6 luglio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 14 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 21/04/2022, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/04/2022
N. 00183/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2022, proposto da
EL IG, rappresentata e difesa dall’avvocato Emanuele Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Difesa Stato Maggiore della Marina, Marina Militare - Direzione per l’Impiego del personale Militare Maripers, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento emesso da Direzione Generale per il personale Militare (PERSOMIL), in data 30/11/2021 distinto con prot. M_D GMIL REG2021 0524813 30-11-2021, notificato alla ricorrente in data 3/12/2021 con cui viene rigettata la richiesta, e pertanto negata la possibilità, di essere collocato in congedo straordinario senza assegni giusta istanza avanzata ai sensi dell’art 1506 d. lgs 66/2010, del 10/09/2021 assunta al protocollo n. M_D MSTANAVTA RG021 0020544 10-09-2021, come integrata da comunicazione del 15/10/2021 assunta al protocollo n. M_D MSTANAVTA RG021 0023139 15-09-2021;
nonché
di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali emessi sia dalla stessa Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) che dagli altri enti sovraordinati al Tenente ricorrente e preliminarmente necessari alla emanazione del provvedimento oggetto della presente opposizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente in data 20 aprile 2022, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 30 novembre 2021, l’Amministrazione ha rigettato l’istanza dalla predetta inoltrata di collocamento in congedo straordinario senza assegni, ai sensi dell’articolo 1506 del d.lgs. n. 66 del 2010, riferendo – nel contempo – di avere, inoltre, presentato “istanza di congedo per la formazione … a fare data dal 01/11/2021 per un periodo di mesi 11 e pertanto sino al 01/10/2021” (leggasi: 01/10/2022) “istanza questa accolta dal competente Comandante di Corpo con provvedimento distinto con numero atto 105/2021” (utile – di per sé - per la frequentazione del corso di specializzazione);
- ancorché nell’atto introduttivo del giudizio di cui al precedente alinea già figurasse la formulazione della “domanda cautelare”, nessuna camera di consiglio risulta essere stata fissata per la trattazione di essa, atteso il mancato deposito da parte dell’interessata dell’istanza di fissazione dell’udienza (cfr. art. 55, u.c., c.pr.amm.), avvenuto soltanto in data 20 aprile 2022;
- in medesima data risulta, peraltro, proposta dalla ricorrente l’istanza di concessione di misure monocratiche - afferente, in ogni caso, il provvedimento di rigetto in epigrafe (e, dunque, non provvedimenti differenti, sopravvenuti rispetto a quest’ultimo) - sulla base essenzialmente dell’adduzione dell’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento di fruizione “del citato congedo per formazione ex art. 5 l. 53/2000”, con disposizione - “per tale effetto” - dell’immediato rientro in servizio, di cui all’“atto dispositivo n. 340” del 28.3.2022, e della “comunicazione del 14/04/2022”, concernente il temporaneo imbarco su nave “Elettra dal 25/04/2022 al pp. 31/07/2022”;
Ritenuto che, ciò detto, non sussistano le condizioni per la concessione della tutela monocratica richiesta, in ragione dei seguenti rilievi:
- il pregiudizio dedotto si palesa - in verità – propriamente riconducibile al provvedimento n. 340 del 28.3.2022 di cui sopra, non oggetto di impugnativa e, conseguentemente, non passibile di alcuna valutazione e, tantomeno, di sospensione dell’esecuzione, sicchè non vi è chi non veda come anche la concessione della misura cautelare richiesta non varrebbe ad evitare – in ogni caso - il rientro in servizio della ricorrente (tanto più ove si consideri la natura “pretensiva” che connota l’interesse della ricorrente nel presente giudizio);
- tra la data di adozione non solo del provvedimento di rigetto impugnato ma anche dell’atto dispositivo n. 340 del 28 marzo 2022 e la data di formulazione dell’istanza in esame risulta, peraltro, trascorso un periodo temporale affatto trascurabile;
P.Q.M.
Respinge la su indicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 maggio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 21 aprile 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO