Rigetto
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01913/2026REG.PROV.COLL.
N. 09501/2024 REG.RIC.
N. 09502/2024 REG.RIC.
N. 09525/2024 REG.RIC.
N. 09526/2024 REG.RIC.
N. 09527/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9501 del 2024, proposto da
GN NN AT e ET S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD -Agenzia delle Entrate IO, in persona dei rispettivi legale rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2024, proposto da
IR CL in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate IO, in persona dei rispettivi legale rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 9525 del 2024, proposto da
IN AC in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate IO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 9526 del 2024, proposto da
TE IO in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegherie Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate IO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 9527 del 2024, proposto da
AR AN e NI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere, n. 80;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate IO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
quanto ai ricorsi: (i) n. 9501 del 2024; (ii) n. 9502 del 2024; (iii) n. 9525 del 2024; (iv) n. 9526 del 2024 e (v) n. 9527 del 2024
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (sezione Quarta) n. 1133/2024, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in tutti i giudizi di AG e di AD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. NN CU e uditi per le parti appellanti l’avvocato Angela Palmisano per delega dell'avv. Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Collegio è chiamato a scrutinare 5 diversi appelli tutti proposti contro la sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024.
1.1 Primo appello (n. 9501/2024). La S.S. GN NN AT e ET propone appello contro la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 con la quale:
A. È stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. promosso (tra gli altri) dalla citata appellante avverso:
- la cartella di pagamento n. 30020180000012520/000 ricevuta a mezzo PEC il 12.12.2018 (doc. 2, già doc. 51 Tar Veneto ricorso n. 193/2019 Reg. Ric.);
- nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, ed in particolare all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda odierna appellante, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima.
B. È stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato il ricorso n. 1669/2021 Reg. Ric. (in riferimento ai motivi esposti da sub II a sub X) promosso (solo) dall’odierna appellante avverso:
- la comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006911 14/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – IO competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’odierna appellante a mezzo PEC il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 1.700.608,34 - su “residuo” ruolo AG “ex D.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 30020180000012520000 asseritamente notificata il 11 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/1999, 1999/00, 2000/2001 e 2001/02 (doc. 3, già doc. 1 Tar Veneto ricorso n. 1669/2021 Reg. Ric.);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola odierna appellante, compresi il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
1.2 Secondo appello (n. 9502/2024). IR CL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, propone appello contro la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 con la quale:
A. È stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. promosso (tra gli altri) dal citato appellante avverso:
- la cartella di pagamento n. 30020180000011879/000 ricevuta a mezzo PEC il 10.12.2018 (doc. 2, già doc. 21 Tar Veneto ricorso n. 193/2019 Reg. Ric.);
- nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, ed in particolare all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda odierna appellante, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima.
B. È stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato il ricorso n. 1624/2021 Reg. Ric. (in riferimento ai motivi esposti da sub II a sub IX) promosso (solo) dall’odierno appellante avverso:
- la comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006930 33/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – IO competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’azienda agricola odierna appellante a mezzo PEC il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 54.053,12 - su “residuo” ruolo AG “ex D.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 30020180000011879000 notificata il 10 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97 (doc. 3, già doc. 1 Tar Veneto ricorso n. 1624/2021 Reg. Ric.);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola odierna appellante, compresi il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
1.3 Terzo appello (n. 9525/2024). IN AC, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola propone appello contro la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 con la quale:
A. È stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. promosso (tra gli altri) dal citato appellante avverso:2
- la cartella di pagamento AG n. 30020180000011197/000 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. il 20.12.2018 (doc. 2, già doc. 23 Tar Veneto ricorso n. 193/2019 Reg. Ric.); - nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, ed in particolare all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda odierna appellante, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima;
B. È stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato il ricorso n. 1533/2021 Reg. Ric. promosso (solo) dall’odierna appellante avverso:
- la comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006846 42/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – IO competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 25 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 60.090,96 - su “residuo” ruolo AG “ex D.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 30020180000011197000 notificata il 20 dicembre 2018 e inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 2000/01 e 2001/02 (doc. 3, già doc. 1 Tar Veneto ricorso n. 1533/2021 Reg. Ric.);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola odierna appellante, compresi il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
1.4 Quarto appello (n. 9526/2024). TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola propone appello contro la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 con la quale:
A. È stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. promosso (tra gli altri) dal citato appellante avverso: - cartella di pagamento n. 30020180000011377/000 ricevuta a mezzo raccomandata a.r. il 12.12.2018 (doc. 2, già doc. 72 Tar Veneto ricorso n. 193/2019 Reg. Ric.);
- nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, ed in particolare all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda odierna appellante, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima.
B. È stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato il ricorso n. 1695/2021 Reg. Ric. promosso (solo) dall’odierna appellante avverso:
- la comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006811 07/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – IO competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 2 novembre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 120.185,65 - su “residuo” ruolo AG “ex D.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 30020180000011377000 notificata il 12 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per il periodo 2000/01 (doc. 3, già doc. 1 Tar Veneto ricorso n. 1695/2021 Reg. Ric.);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola odierna appellante, compresi il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
1.5 Quinto appello (n. 9527/2024). La S.S. AR AN e NI propone appello contro la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 con la quale:
A. È stato dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. promosso (tra gli altri) dalla citata appellante avverso:
- la cartella di pagamento n. 30020180000012491/000 ricevuta a mezzo PEC il 11.12.2018 (doc. 2, già doc. 68 Tar Veneto ricorso n. 193/2019 Reg. Ric.);
- nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, ed in particolare all’atto di iscrizione a ruolo ed al ruolo indicato nella cartella sopra descritta, anche se non conosciuto, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda odierna appellante, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica della medesima.
B. È stato dichiarato in parte inammissibile ed in parte rigettato il ricorso n. 1682/2021 Reg. Ric. (in riferimento ai motivi esposti da sub II a sub X) promosso (solo) dall’odierna appellante avverso:
- della comunicazione intitolata “Intimazione di pagamento 124 2021 90006833 29/000” intestata all’Agenzia delle Entrate – IO competente per la provincia di Vicenza, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata all’odierna appellante a mezzo PEC il 29 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 1.608.018,59 - su “residuo” ruolo AG “ex D.l. 27/2019” - per “prelievi latte”, “interessi”, anche di mora, e “oneri di riscossione”, in riferimento alla Cartella AG n. 30020180000012491000 asseritamente notificata il 11 dicembre 2018 ed inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/1999, 1999/00 e 2000/01 (doc. 3, già doc. 1 Tar Veneto ricorso n. 1682/2021 Reg. Ric.);
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola odierna appellante, compresi il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell’intimazione di pagamento sopra descritta.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- con un primo ricorso 97 ricorrenti impugnavano le (rispettive) cartelle di pagamento notificate in loro danno dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG) con le quali AG ha richiesto il pagamento di somme di danaro, di diverso importo per ciascun ricorrente a titolo di recupero dei cd. Prelievi latte nel periodo ricompreso tra l’annualità lattiero-casearia 1995/96 e l’annualità lattiero-casearia 2007/2009;
- con successivi distinti ricorsi i ricorrenti IN AC (RG 1533/2021), IR CL (RG 1624/2021), GN NN AT e ET s.s. (RG 1669/2021), AR AN e NI s.s. (RG 1682/2021) e TE IO (RG1695/2021) impugnavano le intimazioni di pagamento (sopra richiamate) unitamente agli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali;
- tra questi, i ricorrenti IN AC (RG 1533/2021) e IR CL (RG 1624/2021) impugnavano anche gli atti di pignoramento presso terzi effettuati in loro danno nell’ambito della procedura di riscossione delle pretese creditorie da parte dell’Agenzia delle Entrate IO (AD);
- tutti i ricorsi citati sono stati riuniti in primo grado e decisi con un’unica sentenza.
3. A sostegno dell’unica impugnativa avverso le 97 cartelle di pagamento venivano formulate plurime doglianze di legittimità sia sotto il profilo della violazione del diritto interno sia di quello eurounitario.
3.1 A sostegno dell’impugnativa avverso le intimazioni di pagamento i citati ricorrenti IN AC (RG 1533/2021), IR CL (RG 1624/2021), GN NN AT e ET s.s. (RG 1669/2021), AR AN e NI s.s. (RG 1682/2021) e TE IO (RG1695/2021) articolavano plurime e sovrapponibili censure di legittimità, così sintetizzate dal primo giudice:
I) in via preliminare ed assorbente: nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica - violazione e falsa applicazione degli artt. 3- bis , 6, 6- bis e 6- ter del d.lgs. n. 82/05, dell’art. 16- ter del decreto-legge n. 179/2012 convertito in l. n. 221/12, dell’art. 28 del decreto-legge n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, dell’art. 3- bis della l.n. 53/94 e degli artt. 26 e 50 del d.p.r. n. 602/73, dell’art. 60 del d.p.r. n.600/73;
II) Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n.1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art.10, comma 34, l. n. 119/03, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n.33/2009, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. – Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU;
III) Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett.c), d.p.r. n. 602/73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;
IV) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg.(CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21- bis , l. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione – intervenuta prescrizione delle pretesa creditoria di AG;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies della l. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 67 del d.p.r. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21- bis della l. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – illegittima duplicazione del ruolo –illegittima duplicazione delle procedure di recupero – illegittimità della procedura di recupero;
VI) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21- bis , l. n. 241/90, dell’art. 7 della l. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PACpac -contestazione dell’ an e del quantum della pretesa;
VII) - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art.7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art.21- bis , l. n. 241/1990, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/2009,del d.m. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.p.r. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, l. n.212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, l. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3- bis della l. n. 53/94,degli artt. 6- bis e 6- ter del d.lgs. n.82/05, dell’art. 16- ter della l. n. 221/12,dell’art. 26 del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo - violazione delle procedure di recupero;
VIII) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e50 d.p.r. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241/90, dell’art. 7, l. n.212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere;
IX) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21- bis e 21- septies , l. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, l. n.119/2003, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies , l. n. 33/09, degli artt. 10,12, 25, 49 e 50 d.p.r. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241/90, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento e del “residuo ruolo” per mancanza dei requisiti essenziali - contestazione della procedura di recupero – contestazione dell’ an e del quantum della pretesa indicata a residuo debito per prelievi latte ed interessi nell’intimazione di pagamento impugnata– contestazione della pretesa di interessi di mora e oneri di riscossione.
4. In primo grado AG si costituiva in resistenza nei ricorsi riuniti RG 193/2019 e RG1669/2021, e AD si costituiva in resistenza nei ricorsi riuniti RG 1533/2021, RG1669/2021 e RG 1695/2021.
5. Con sentenza n. 1133/2024 il Tar per il Veneto:
a) ha riunito tutti i ricorsi citati (ricorso contrassegnato con il numero di RG 193/2019 con i ricorsi RG 1533/2021, RG 1624/2021, RG 1669/2021, RG 1682/2021 e RG1695/2021);
b) ha preso atto della rinuncia alla domanda di annullamento dell’atto di pignoramento presso terzi di cui ai ricorsi 1533/2021(IN) e 1624/2021 (IR);
c) ha dichiarato inammissibile il ricorso di cui al n. di RG 193/2019 (quello proposto da 97 ricorrenti contro altrettante cartelle di pagamento notificate da AG);
d) ha dichiarato in parte inammissibili i ricorsi di cui ai nn. di RG 1533/2021,1624/2021, 1669/2021, 1682/2021 e 1695/2021 e in parte li ha rigettati.
5.1 Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso di cui al n. di RG 193/2019 proposto da 97 ricorrenti contro altrettante cartelle di pagamento notificate da AG, perché proposto da più ricorrenti avverso atti distinti e in relazione a distinti rapporti giuridici di debito-credito. Il Tar ha rilevato la violazione dei principi in materia di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo.
5.2 Con riferimento alle 5 impugnative delle intimazioni di pagamento il Tar ha ritenuto inammissibili tutte le censure promosse in sede di gravame avverso le intimazioni innanzi indicate che attengono, però, in via generale al contrasto tra la normativa nazionale con quella euro-unitaria in materia, e, più in particolare, alla formazione del ruolo, al contenuto della presupposta cartella di pagamento, alla determinazione dell’importo dovuto, ad eventuali meccanismi di compensazione la cui applicazione - secondo le rispettive difese - sia stata pretermessa o non correttamente eseguita dall’Amministrazione e ciò in ragione della definitività del titolo determinativo del debito e, quindi, del credito azionato a cagione della rilevata inammissibilità del relativo gravame.
5.2.1 Sempre con riferimento alle 5 impugnative delle intimazioni di pagamento il Tar ha ritenuto infondate nel merito:
- l’eccezione di nullità della notifica della intimazione perché proveniente da un indirizzo p.e.c. non ricompreso in alcuno degli elenchi delle Pubbliche Amministrazioni;
- l’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 25 d.p.r. n. 602/1973;
- l’eccezione di prescrizione del credito;
- l’eccezione di illegittimità della procedura di recupero e della duplicazione del ruolo;
- l’eccezione di nullità e/o annullabilità dell’intimazione di pagamento per mancata rispondenza al modello legale;
- l’eccezione di difetto di motivazione dell’intimazione;
- l’eccezione di difetto di motivazione con riguardo agli interessi.
6. Avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 1133/2024 sono stati proposti 5 appelli (n. 9501/2024: S.S. GN NN AT e ET; n. 9502/2024: IR CL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9525/2024: IN AC, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9526/2024: TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9527/2024: S.S. AR AN e NI) per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Nei 5 procedimenti di sono costituite AG e AD chiedendo il rigetto degli appelli.
8. All’udienza del 5 febbraio 2026 i 5 appelli sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
1. I 5 appelli devono essere riuniti perché proposti contro la stessa sentenza (art. 96 c.p.a.).
2. I cinque appelli muovono critiche (praticamente identiche) alle motivazioni con le quali il Tar del Veneto ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso n. 193 Reg. Ric., siccome proposto in forma collettiva e cumulativa.
3. Con un primo motivo (comune a tutti i 5 appelli) si lamenta: « Carenza, genericità, contraddittorietà, illogicità ed infondatezza della motivazione con cui il Tar per il Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 193/2019 Reg. Ric. siccome proposto in forma collettiva e cumulativa – Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto processo, di effettività e pienezza della difesa e della tutale giurisdizionale, nonché di conservazione ed effettività degli atti giuridici di cui agli artt. 2, 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU – Violazione a falsa applicazione dell’art. 39, 1° comma, del c.p.a. e dell’art. 103 c.p.c. ».
In particolare le parti appellanti criticano le argomentazioni esposte dal primo giudice sostenendo che:
- l’indirizzo giurisprudenziale genericamente richiamato dal Tar per il Veneto per dichiarare inammissibile il ricorso n. 193/2019, Reg. Ric., non è certo univoco, e non tiene conto dei diversi arresti dello stesso Consiglio di Stato ( ex multis , sentenza n. 5719/18) che risultano più aderenti sia al dettato normativo interno (v. art. 39, I comma, c.p.a. ed art. 103 c.p.c.), che ai principi costituzionali (art. 2, 24 e 111 Cost.) e che informano anche la CEDU (artt. 6 e 13), tra cui spiccano quelli dell’effettività e pienezza della difesa e tutela giurisdizionale e del giusto processo, i quali sicuramente non possono essere compromessi da supposti “principi generali” che non trovano alcun reale fondamento nemmeno nel codice di procedura amministrativa – anzi -, così come della giurisprudenza formatasi sul punto anche in seno alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ed alla Corte Costituzionale;
- segnatamente, nella citata sentenza n. 5719/18, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la vocatio in ius collettiva “… più che “derogatoria” di un principio generale, costituisce una ipotesi ordinaria di esercizio del potere di azione, proiezione in sede processuale di una situazione sostanziale identica, accomunante tutti gli attori o ricorrenti. Anzi, occorre osservare che, laddove in presenza di identiche situazioni processuali fossero scientemente imposti una pluralità di giudizi, potrebbe ricorrere, in casi limite, la violazione dei principi di correttezza e buona fede processuale nonché la violazione del principio del giusto processo. …” di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU;
- inoltre, nella medesima pronuncia, il Consiglio di Stato ha ben chiarito che nel caso in cui i motivi di un ricorso proposto in forma collettiva non siano tutti comuni a tutti i ricorrenti, allora comunque non va dichiarato inammissibile il ricorso, ma solo i motivi non comuni, e ciò nel rispetto, ed in applicazione del “principio di conservazione ed effettività degli atti giuridici” che, secondo quanto già ritenuto dallo stesso Consiglio di Stato anche nella pronuncia n. 36/2014, costituisce affermazione del diritto alla tutela giurisdizionale, espressamente sancito, in termini di inviolabilità, dall’art. 24 Cost., e che deve essere tenuto presente e costituire criterio prevalente da applicarsi in sede processuale;
- lo stesso Consiglio di Stato ha già ritenuto ammissibile la vocatio in jus collettiva e cumulativa da parte degli allevatori, rigettando la relativa eccezione ove sollevata in giudizio (v. ex multis , Consiglio di Stato, n. 3991/2017 e, tra le più recenti, Consiglio di Stato, sentenza n. 3243/2022 e n. 10143/2024);
- nell’ambito della giurisdizione tributaria è pacificamente ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più parti contro più cartelle esattoriali, in applicazione dell’art. 103 c.p.c., in base al richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/92 - si veda in questo senso, ex multis , Cassazione, Sez. Trib. n. 4991/2013;
- per cui, anche nel processo amministrativo, il giudizio di ammissibilità dei ricorsi proposti in forma collettiva e cumulativa deve essere condotto alla stregua del contenuto dell’art. 103 c.p.c., anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, I° comma, c.p.a.
3.1 Alla luce delle richiamate premesse le parti appellanti sostengono che:
- diversamente da quanto genericamente sostenuto dal Tar per il Veneto nella sentenza impugnata, risultano presenti nel caso di specie tutti i requisiti, sia di segno negativo, che di segno positivo, richiesti dalla giurisprudenza (anche da quella richiamata nella sentenza impugnata) per ritenere ammissibile un ricorso collettivo e cumulativo;
- tra i ricorrenti (tutti produttori di latte), non è ravvisabile alcun conflitto di interessi - che infatti non è stato ravvisato nemmeno dal Tar nella sentenza impugnata - rivestendo tutti la medesima posizione nell’ambito del medesimo straordinario procedimento per il recupero coattivo dei prelievi latte non versati introdotto dalla l. n. 33/09, censurato con il ricorso de quo, posto in essere da AG;
- inoltre tra i medesimi ricorrenti vi è anche: (i) “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, ravvisandosi la riconducibilità di tutte posizioni alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; (ii) “identità” del tipo di pronuncia richiesta al giudice; (iii) “identità” degli atti impugnati, ossia le medesime peculiari cartelle di pagamento AG, tutte replicanti lo stesso modello predisposto ad hoc dall’Agenzia delle Entrate (v. Consiglio di Stato, Sentenza 8816/2019) che sono egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo; (iv) identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati; dovendo rimanere sullo sfondo la diversità delle situazioni di fatto in cui gli stessi si trovano.
3.2 Le parti appellanti sostengono quindi che:
- con il ricorso introduttivo, è stato contestato il diritto di AG di procedere, con il medesimo straordinario procedimento amministrativo introdotto dagli artt. 8- ter e segg. della l. n. 33/09 e attraverso il medesimo peculiare “schema” di cartella di pagamento, al recupero di prelievi latte, tra l’altro (v. motivi I, pagg. 18/33) siccome calcolati su dati falsi di produzione e sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario;
- anche in ossequio ai principi unionali di proporzionalità, di non discriminazione, di certezza del diritto e di leale collaborazione (entrati a tutti gli effetti tra i principi cui deve informarsi l’azione amministrativa per effetto delle modifiche introdotte all’art. 1, della l. n. 241/90, dall’art. 21, comma 1, lettera a) della l. n. 15/05), la P.A., e quindi AG, avrebbe già da tempo dovuto annullare d’ufficio tutti i prelievi imputati agli allevatori anche (ma non solo) per tutti i periodi di cui è causa (dal 1995/96 al 2008/09), così come per i successivi, e non intraprendere azioni straordinarie di recupero del tutto illegittime e contrarie al diritto comunitario per quanto motivato in atti;
- il tutto anche perché la Repubblica italiano è già stata dichiarata inadempiente in sede UE (v. sentenza Corte di Giustizia UE 24 gennaio 2018 in causa C-433/15) e quindi sia i Giudici interni che l’Amministrazione, sono tenuti a disapplicare la normativa interna dichiarata incompatibile, e comunque a non mettere in esecuzione gli atti interni anti-comunitari, per quanto definitivi o anche “giudicati”, secondo il noto principio espresso dalla stessa Corte di Giustizia nella Sentenza 19.01.93 in causa C-101/91, recentemente ripreso anche nella Sentenza 10 marzo 2022 in causa C-177-20.
3.2.2 Le parti appellanti rilevano inoltre che:
- nelle cartelle impugnate non viene indicato né l’atto presupposto, né la data di notifica del medesimo (mancata indicazione dell’atto presupposto e della data di notifica, ai ricorrenti, del medesimo);
- si tratta di debiti ampiamente prescritti (siccome relativi agli anni 1995/96 / 2008/09, inseriti in cartelle notificate a dicembre 2018), in via principale per il decorso il termine quadriennale previsto ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995 o, in subordine, per il decorso anche il termine quinquennale di prescrizione, anche con riferimento agli interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o, in estremo subordine, comunque anche per caso del decorso anche del termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., - fermo comunque per tutti gli interessi indicati nelle cartelle il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. (motivo III, pagg. 37/39 del ricorso di primo grado);
- tutte le cartelle sono affette dagli stessi vizi che inficiano in radice, per tutti e ugualmente, la quantificazione degli importi indicate nelle medesime sia a titolo di capitali che di interessi (motivo IV, pagg. 39/43 del ricorso di primo grado);
- per tutte le posizioni è stato contestato il medesimo illegittimo avvio delle procedure di recupero per errata procedura di rateizzazione ex art. 8 quater e quinquies l. n. 33/09 posta in essere da AG, anche per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del debito (motivo V, pagg. 43/45 del ricorso di primo grado);
-tutte le cartelle sono affette dalla stessa illegittimità derivata per violazione del Trattato e comunque della normativa UE di settore (motivo VI, pag. 45/46).
3.3 Le parti appellanti ribadiscono che:
- nel caso di specie sono ravvisabili (parafrasando la sentenza impugnata e diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice): (i) sia una “situazione di identità sostanziale e processuale in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive” (condizione di ammissibilità del ricorso collettivo); (ii) sia l’esistenza di una connessione oggettiva tra i provvedimenti impugnati, correlata non solo alla riconducibilità dei medesimi ad un “unico” straordinario procedimento di recupero coattivo, per di più eseguito sulla base di un unico modello standard di cartella, ma anche al fatto che con le cartelle impugnate viene preteso il pagamento di prelievi latte calcolati, per tutti i produttori, su base nazionale, in aperta e comprovata violazione dei regolamenti comunitari, ed alla deduzione di censure di carattere trasversale dirette a contestare, in radice, la legittimità del peculiare procedimento amministrativo di recupero attuato da AG ai sensi degli artt. 8-ter e segg. della l. n. 33/09, sulla base di un medesimo atto (le cartelle impugnate) all’uopo predisposte (condizione di ammissibilità del ricorso cumulativo), ingiustamente ed illegittimamente negata dal primo giudice.
3.4 Le parti appellanti sostengono inoltre che la presentazione di un ricorso collettivo e cumulativo come quello di cui è causa, è avvenuta non solo in ossequio all’art. 39, I comma, c.p.a. e all’art. 103 c.p.c., ma anche in ossequio al principio di economia processuale, nella sua declinazione di tendenziale concentrazione delle controversie dinanzi allo stesso giudice, desumibile dagli artt. 24 e 11 della Costituzione (e secondo anche i principi dettati dal PNRR), poiché non avrebbe avuto alcun senso affidare la difesa di tutte le aziende agricole ricorrenti in primo grado a distinti ricorsi che avrebbero avuto tutti lo stesso, identico contenuto, siccome volto a contestare, con motivi comuni, il medesimo procedimento amministrativo di recupero dei prelievi latte imputati agli allevatori dal 1995/96 al 2008/09 posto in essere da AG a febbraio 2015 ai sensi degli artt. 8- ter e segg. della l. n. 33/09.
3.5 Le parti appellanti infine affermano che:
- la sentenza impugnata risulta gravemente ingiusta e carente nella motivazione, poiché il Tar del Veneto non ha mai considerato singolarmente e specificamente, i vari motivi di ricorso;
- in ossequio anche ai principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, così come del diritto inviolabile alla difesa e ad un giusto processo (art. 2, 24 e 111 Cost. e artt. 6 e 13 CEDU), i giudici, a fronte di un ricorso collettivo e cumulativo, debbono comunque motivare specificamente, per ogni censura introdotta, perché la ritengono inammissibile, valorizzando comunque i motivi comuni a tutti, e non possono limitarsi a dichiarare inammissibile l’intero ricorso in maniera del tutto generica, senza entrare nel merito delle censure stesse - come è avvenuto nel caso di specie, palesando, anche sotto questo profilo, la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata.
4. Il motivo presentato nei 5 diversi appelli (n. 9501/2024: S.S. GN NN AT e ET; n. 9502/2024: IR CL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9525/2024: IN AC, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9526/2024: TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9527/2024: S.S. AR AN e NI) è infondato.
4.1 Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
4.1.1 Cons. Stato, sez. III, 07/04/2023, n. 3585 ha statuito quanto segue:
« Come chiarito nella pronuncia n. 6348 del 2022, "I singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. e gli altri allevatori (tanto che le sentenze di annullamento di atti, a tutela di posizioni individuali, non riguardano di per sé gli altri rapporti giuridici che non siano stati sottoposti all'esame del giudice).
Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'A.g.e.a. ha una propria autonomia.
Il singolo rapporto può nascere e può essere modificato con un atto che abbia uno o più destinatari, pur versanti in situazioni identiche o simili, e - quando è emesso un atto plurimo scindibile - è soggetto alle comuni vicende riguardanti i crediti: per ogni allevatore, possono esservi atti interruttivi della prescrizione, atti di ricognizione del debito, possibili compensazioni, proposizioni di ricorsi giurisdizionali (che comportano l'esigenza di verificare quale sia stata l'incidenza di eventuali ordinanze cautelari di accoglimento o anche di sentenze di accoglimento, se del caso riformate in sede d'appello).
Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia - da un lato - resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione e - dall'altro - è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori".
7. Sul piano processuale, l'autonomia del singolo rapporto giuridico intercorrente tra l'allevatore e l'A.g.e.a. comporta che, qualora l'Amministrazione avanzi una pretesa nei confronti dell'allevatore, questi ha l'onere di formulare censure chiare e determinate nei confronti del provvedimento amministrativo che intenda impugnare.
7.1. Il fatto che il creditore sia lo stesso soggetto non giustifica di per sé che i ricorsi giurisdizionali contro i suoi atti contengano censure 'di principio', senza alcun richiamo a quale sia la concreta situazione da porre all'esame del giudice.
Affinché la censura risulti chiara ed intellegibile (e non generica), ed affinché essa sia considerata rilevante, occorre dunque che il ricorso del singolo allevatore non solo lamenti 'in astratto' un vizio, ma individui 'in concreto' come la fondatezza della censura comporterebbe l'accertamento o della non spettanza dell'intero importo richiesto dall'A.g.e.a. o della non spettanza di una parte dell'importo, con conseguente riduzione del dovuto: le sentenze non possono affermare 'principi astratti', se non risulta la rilevanza della questione sulle posizioni individuali.
7.2. La specificazione di una tale censura è necessaria anche sulla base dei principi del giusto processo e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché:
- si deve consentire all'Amministrazione intimata di potersi difendere, con riferimento ad una domanda chiara nel suo contenuto e avente per oggetto deduzioni specifiche e concrete;
- si deve consentire al giudice di emanare sentenze che siano utili 'in concreto' e che non rischino di essere 'astratte', perché non riferibili concretamente al caso posto al suo esame.
8. Tali considerazioni di carattere processuale, già di per sé rilevanti quando vi sia il ricorso del singolo allevatore, a maggior ragione rilevano quando sia proposto un ricorso collettivo, pur quando si tratti di quote latte.
8.1. La circostanza che - anche per esigenze organizzative - l'Amministrazione emani atti plurimi scindibili, menzionando più allevatori nello stesso provvedimento, ovvero la circostanza che siano emanati atti di contenuto identico, non elimina l'esigenza che i ricorsi giurisdizionali siano chiari e determinati nel loro contenuto e, anzi, la rafforza.
Anche in considerazione della complessità della normativa europea e di quella nazionale succedutasi nel tempo, le censure dei ricorrenti devono essere specifiche, indicare con chiarezza il petitum e la causa petendi e dunque consentire la comprensibilità delle censure sia da parte dell'Amministrazione intimata, che da parte del giudice.
8.2. L'Amministrazione deve poter approntare una adeguata difesa (se del caso depositando gli atti riguardanti le specifiche posizioni individuali, specie quando sia stata dedotta la prescrizione, la decadenza o la compensazione).
8.3. Inoltre, occorre consentire che lo stesso giudice possa verificare se le censure siano rilevanti e se, nel caso di loro accoglimento, le sue statuizioni si possano correttamente riferire a specifiche posizioni individuali.
Del resto, nel sistema della giustizia amministrativa le sentenze devono contenere statuizioni chiare ed idonee a passare in giudicato e non si può ammettere che il contenzioso - in presenza di sentenze astratte 'di principio' - si ripeta ineluttabilmente nella sede d'ottemperanza per verificare se e in che limiti le eventuali statuizioni di accoglimento del giudizio di cognizione abbiano inciso sulle singole sfere giuridiche.
8.4. Va pertanto affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo - se proposto collettivamente - deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l'Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare il come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali.
8.5. Si deve anche considerare che alla pretesa dell'Amministrazione avente per oggetto una somma di denaro si contrappone la pretesa del ricorrente di pagare una somma inferiore o di non pagare affatto.
Non è dunque disagevole per la parte ricorrente il rispetto della regola di chiarezza e precisione, per la quale è suo onere indicare - unitamente alla censura formulata - anche quale debba essere l'incidenza dell'auspicata sentenza di accoglimento sul singolo rapporto giuridico che la riguarda.
9. Anche sulla base di tali considerazioni, ritiene dunque la Sezione di dover ribadire che - quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo - le censure:
- 'implicano un onere di differenziazione e specificazione della censura in funzione delle singole posizioni' (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
- sono inammissibili quando riguardano senza adeguate specificazioni 'pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto da ogni azienda' (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
- sono inammissibili quando - nel dedurre la maturata prescrizione - non si riferiscono 'ai singoli e distinti rapporti obbligatori che legano ciascuno dei ricorrenti all'Amministrazione, siccome inevitabilmente contraddistinti, quanto a genesi e gestione del rapporto, a presupposti del tutto autonomi' (Cons. Stato, Sez. III, 1° aprile 2022, n. 2425; sez. III, 27 aprile 2022, n. 3262, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267; Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7527), il che va affermato anche quando si deducano generiche censure sulla 'compensazione' (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488; Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371) o sulla prescrizione (Cons. Stato, Sez. III, 21 dicembre 2021, n. 8488);
- sono inammissibili se 'non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse' o 'se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica 'di sistema' alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte' (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
- sono inammissibili se si sia lamentato 'genericamente l'illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora la violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8 quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi' dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
Tali considerazioni rilevano a maggior ragione, quando con un unico ricorso distinti interessati impugnano atti riguardanti annate lattiere differenti (Cons. Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 8527, cit.) ».
4.1.2 Parimenti significativi sono i principi di seguito richiamati:
- un ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali; è ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. II, 18/11/2025, n. 9017).
- la regola generale dell'impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento può essere derogata nelle sole ipotesi in cui la cognizione, nel medesimo giudizio, della legittimità di più provvedimenti sia imposta dall'esigenza di concentrare in un'unica delibazione l'apprezzamento della correttezza dell'azione amministrativa oggetto del gravame, quando questa viene censurata nella sua complessità funzionale e, soprattutto, per profili che ne inficiano in radice la regolarità e che interessano trasversalmente le diverse, ma connesse, sequenze di atti; è perciò necessario, ai fini dell'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso distinti provvedimenti, che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo, seppur inteso nella sua più ampia latitudine semantica, e che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nelle medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata e che non residui alcun margine di differenza nell'apprezzamento della legittimità dei singoli provvedimenti congiuntamente gravati (Cons. Stato, sez. II, 13/12/2024, n. 10062);
- nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti (Cons. Stato, sez. VII, 17/06/2024, n. 5378);
- in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa (declinata attraverso la disciplina del processo e del ricorso straordinario), in base a quanto sancito dall' articolo 40 cod. proc. amm. il paradigma legale del giudizio impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l'abuso del processo nonché l'elusione dell'obbligo di pagamento del contributo unificato, l'impugnazione da parte di un solo soggetto di un solo provvedimento. Per tal via, il ricorso collettivo (così come, per altro verso, quello cumulativo) integra eccezione alla regola, da interpretarsi perciò restrittivamente (Cons. Stato, sez. I, 18/03/2024, n. 328).
4.2 Nel caso di specie, correttamente il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto cumulativamente da 97 ricorrenti contro le (rispettive 97) cartelle di pagamento notificate in loro danno dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AG) con le quali AG ha richiesto il pagamento di somme di danaro, di diverso importo per ciascun ricorrente a titolo di recupero dei cd. Prelievi latte nel periodo ricompreso tra l’annualità lattiero-casearia 1995/96 e l’annualità lattiero-casearia 2007/2009.
I ricorrenti avevano agito, ciascuno, in riferimento ad uno specifico rapporto obbligatorio per contestare la legittimità dell’atto, con il quale il credito avente origine in quello specifico rapporto obbligatorio e avente ad oggetto - per ciascuno dei rapporti in parola – una pretesa creditoria per un importo diverso, è stato chiesto in pagamento. Tra le diverse pretese creditorie e i 97 diversi rapporti obbligatori non era dato rinvenire alcuna connessione in termini di rilevanza giuridica.
Correttamente il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da più ricorrenti avverso atti distinti e in relazione a distinti rapporti giuridici di debito-credito.
Nella specie, non potevano essere impugnati con un’unica azione plurisoggettiva una pluralità di atti (notificati personalmente a ciascuno dei ricorrenti), attesa la diversità degli effetti che detti provvedimenti spiegano in relazione al diverso, concreto, contenuto che ad esso è attribuibile per ciascuno dei soggetti passivi con specifico riferimento, tra l’altro: i) alla collocazione temporale e allo spatium temporis di inadempimento; ii) al quantum , anche con riferimento agli interessi; iii) alla stessa categoria dei produttori interessati e al contegno da essi tenuto subito dopo le prime intimazioni di pagamento (con le eventuali richieste di rateizzazioni e le eventuali decadenze dal relativo beneficio).
La diversità dei rapporti determina una posizione differenziata tra i vari ricorrenti che, invece, con il medesimo ricorso propongono le medesime censure come tali non calibrate sulle specifiche situazioni di ognuno.
5. I cinque diversi appelli (n. 9501/2024: S.S. GN NN AT e ET; n. 9502/2024: IR CL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9525/2024: IN AC, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9526/2024: TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; n. 9527/2024: S.S. AR AN e NI) ripropongono tutti i motivi del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 193/2019 (dichiarato inammissibile dalla sentenza impugnata).
I motivi erano i seguenti:
I. - Illegittimità propria e derivata, per illegittimità comunitaria derivata, dei provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare indicati nelle impugnate cartelle, per tutti i periodi dal 1995/96 al 2008/09, per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE – mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione della primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13 della CEDU.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21- bis della l. n. 241/1990, degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies della l. n. 33/2009, del d.m. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg. del d.p.r. n. 602/73, degli artt. 1 e 7 della l. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Illegittimità delle cartelle e/o dell’iscrizione a ruolo e del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti - conseguente inefficacia degli atti di accertamento presupposti – mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo.
III. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., ancora degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21- bis della l. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - Intervenuta prescrizione delle pretesa di AG.
IV. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90 e degli artt. 8- ter e 8- quinquies l. n. 33/09, dell’art. 10, comma 34, della l. n. 119/2003, dell’art. 1, l. n 5/98 e degli artt. 1, 3 e 21- bis della l. n. 241/90, nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Comunque: errata iscrizione a ruolo degli importi a titolo di prelievo supplementare ed interessi - contestazione in ordine al quantum della pretesa e quindi in ordine al diritto a procedere ad esecuzione forzata per gli importi iscritti a ruolo e di cui alle cartelle impugnate - mancanza di esigibilità, certezza e liquidità delle somme indicate.
V. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies l. n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21- bis l. n. 241/90, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Comunque ed in ogni caso: illegittimo avvio delle procedure di recupero per illegittimità delle procedure di rateizzazione posta in essere da AG ex art. 8- quater e quinquies l. n. 33/09 - Mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del debito.
VI. - Illegittimità comunitaria derivata per violazione del Trattato UE e comunque violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 3950/92, n. 536/93, n. 1392/01, n. 1788/03, n. 595/04 e n. 1234/07.
6. La riproposizione di tutti i citati motivi è inammissibile visto che il Collegio ha confermato, per le ragioni esposte, l’inammissibilità dell’intero ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 193/2019.
7. I cinque atti di appello proseguono criticando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi relativi alle intimazioni di pagamento notificate ai cinque ricorrenti.
In particolare si tratta dei seguenti provvedimenti:
I. Appello n. 9501/2024: S.S. GN NN AT e ET; sul ricorso Tar Veneto n. 1669/2021 reg. ric. avverso l’intimazione di pagamento n. 124 2021 90006911 14/000 emessa dall’AD ex art. 50, d.p.r. n. 602/73 per la riattivazione della cartella di pagamento AG n. 30020180000012520000 (doc. 3, già doc. 1 ricorso Tar Veneto n. 1669/2021 reg. ric.).
II. Appello n. 9502/2024: IR CL, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; sul ricorso Tar Veneto n. 1624/2021 reg. ric. avverso l’intimazione di pagamento n. 124 2021 90006930 33/000 emessa dall’AD ex art. 50, d.p.r. n. 602/73 per la riattivazione della cartella di pagamento AG n. 30020180000011879000 (doc. 3, già doc. 1 ricorso Tar Veneto n. 1624/2021 reg. ric.).
III. Appello n. 9525/2024: IN AC, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; sul ricorso Tar Veneto n. 1533/2021 reg. ric. avverso l’intimazione di pagamento n. 124 2021 90006846 42/000 emessa dall’AD ex art. 50, d.p.r. n. 602/73 per la riattivazione della cartella di pagamento AG n. 30020180000011197/000 (doc. 3, già doc. 1 ricorso Tar Veneto n. 1533/2021 reg. ric.).
IV. Appello n. 9526/2024: TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola; sul ricorso Tar Veneto n. 1695/2021 reg. ric. avverso l’intimazione di pagamento n. 124 2021 90006811 07/000 emessa dall’AD ex art. 50, d.p.r. n. 602/73 per la riattivazione della cartella di pagamento AG n. 30020180000011377/000 (doc. 3, già doc. 1 ricorso Tar Veneto n. 1682/2021 reg. ric.).
V. Appello n. 9527/2024: S.S. AR AN e NI; - sul ricorso Tar Veneto n. 1682/2021 reg. ric. avverso l’intimazione di pagamento n. 124 2021 90006833 29/000 emessa dall’AD ex art. 50, d.p.r. n. 602/73 per la riattivazione della cartella di pagamento AG n. 30020180000012491/000 (doc. 3, già doc. 1 ricorso Tar Veneto n. 1682/2021 reg. ric.).
8. I cinque atti di appello, dopo aver ricordato che il Tar ha affermato che « la mancata o infruttuosa impugnazione dell'atto presupposto (cioè, nel caso di specie, delle relative presupposte cartelle esattoriali) impedisce di contestarne (nuovamente) in questa sede i profili di invalidità egli effetti sostanziali: le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza delle somme richieste, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili » ripropongono le doglianze che di seguito vengono esaminate (si tratta di motivi del ricorso di primo grado dichiarati inammissibili ovvero infondati dal primo giudice).
9. Sotto un primo profilo, i cinque appelli sostengono che:
- nella materia de qua, il dovere del giudice interno di non portare in esecuzione, ovvero far valere atti formati sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario, si impone comunque, anche in presenza di atti “a monte” definitivi, siccome notificati e non impugnati, o addirittura “negativamente giudicati”;
- ed infatti la Corte di Giustizia, con sentenza 24.01.18 in causa C-433/15, ha dichiarato l’inadempimento della Repubblica italiana per non aver saputo applicare il regime delle quote latte e quindi per essere venuta meno agli obblighi comunitari imposti da tale regime;
- sulla base di tale sentenza, che non è una sentenza interpretativa, ma è una sentenza dichiarativa dell’inadempimento, la Repubblica italiana, e quindi sia i giudici interni che l’Amministrazione, sono tenuti a disapplicare la normativa interna dichiarata incompatibile, e comunque a non mettere in esecuzione gli atti interni anti-comunitari, per quanto definitivi o anche “giudicati”;
il tutto in base al noto principio espresso dalla stessa Corte di Giustizia nella Sentenza 19.01.93 in causa C-101/91, secondo il quale (punto 24): “24. … la declaratoria dell’inadempimento, da parte di uno Stato membro, degli obblighi comunitari ad esso imposti implica, sia per le autorità giudiziarie sia per quelle amministrative del medesimo Stato membro, per un verso, il divieto assoluto di applicare il regime … dichiarato incompatibile e, per l’altro, l’obbligo di adottare tutte le disposizioni intese ad agevolare la piena efficacia del diritto comunitario (sentenze 13 luglio 1972, causa 48/71, Commissione /Italia (Racc. pag. 529, punto 7 della motivazione) e 22 giugno 1989, causa 103/88, TE OS (Racc. pag. 1839, punto 33 della motivazione). …”;
- nello stesso, più recentemente, Corte di Giustizia, sentenza 10 marzo 2022 in causa C-177/20, punti 35 e 36: “35 Orbene, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte constati che uno Stato membro ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato membro è tenuto a prenderei provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, sentenza che ha autorità di cosa giudicata per i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2013,Commissione/Spagna, C-529/09, EU:C:2013:31, punti 65 e 66). 36 Pertanto, mentre le autorità dello Stato membro interessato che partecipano all’esercizio del potere legislativo sono obbligate a modificare le disposizioni nazionali che sono state oggetto di una sentenza per inadempimento in modo da conformarle alle esigenze del diritto dell’Unione, i giudici di tale Stato membro - dal canto loro - devono garantire l’osservanza della sentenza nell’espletamento dei loro compiti, il che implica, in particolare, che spetta al giudice nazionale, in forza dell’autorità di detta sentenza, tener conto, se necessario, delle massime ivi contenute, onde determinare la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione che esso deve applicare (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre1982, Waterkeyn e a., da 314/81 a 316/81 e 83/82, EU:C:1982:430, punti 14 e 15)”;
- inoltre, più in generale, l’obbligo, anche officioso, del giudice interno e dell’Amministrazione di non dare applicazione alla normativa anti-comunitaria, e quindi di non portare in esecuzione atti anti-comunitari, anche se definitivi (o giudicati), non può ritenersi precluso “a prescindere”, sotto pena, in difetto, di incorrere nella violazione del principio della certezza del diritto;
- ed infatti il principio della certezza del diritto, tra l’altro in circostanze come sono quelle di cui è causa - in cui non sono “semplicemente” intervenute delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia che hanno chiarito che una normativa interna come quella applicata in Italia per conteggiare il prelievo è incompatibile con il diritto UE, e va disapplicata, ma è anche intervenuta una sentenza di condanna, che obbliga lo Stato italiano a non portare in esecuzione le norme interne di applicazione del regime in funzione delle quali è stato dichiarato inadempiente – va sicuramente e ragionevolmente contemperato con quelli di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, del TUE;
- si torna a richiamare, in questo senso, tra le ultime, la sentenza 10.03.22 in causa C-177/20 Corte di Giustizia UE (punti 42, 43, 54-58, nonché 62 e 64 – cit., doc. 5) con la quale la Corte, proprio ed anche a fronte di una sentenza di inadempimento, ha rilevato che vi sono situazioni in cui l’intangibilità del provvedimento secondo il diritto interno non può essere ragionevolmente giustificata dall’esigenza di certezza del diritto, dovendosi piuttosto far prevalere i principi di effettività e al principio di leale cooperativa ex art. 4, par. 3, del TUE anche “… alla luce delle conseguenze nefaste di grande portata provocate dalla normativa nazionale di cui trattasi …” (così punto 58 della citata sentenza) – come è indubbiamente nel caso di specie - ed ha inoltre ribadito che la leale cooperazione non impone solo la disapplicazione di una norma di legge, ma anche l’adozione di provvedimenti generali, o anche particolari, idonei a garantire l’applicazione di diritto dell’Unione su tutto il territorio nazionale (così punto 64 della citata sentenza: “… 64 Pertanto, a seguito di una sentenza emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale da cui risulti l’incompatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, è compito delle autorità dello Stato membro interessato non solo disapplicare una siffatta normativa, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 43 della presente sentenza, ma anche adottare tutti gli altri provvedimenti generali o particolari idonei a garantire il rispetto di tale diritto sul loro territorio (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C-231/06 a C-233/06, EU:C:2007:373, punto 38). …”;
- va inoltre valorizzato il fatto che proprio nella materia delle quote latte, è stata sempre la Corte di Giustizia che nella sentenza interpretativa 11.09.19 in causa C-46/18 ha chiarito in modo tranciante le conseguenze dell’accertamento dell’incompatibilità tra la normativa nazionale e il diritto dell’Unione sui diritti e sugli obblighi dei produttori: ed infatti la Corte, in particolare sub punti 46, 47, 48 49, 50 della citata sentenza, ha chiarito che il principio della tutela del legittimo affidamento e quindi della stabilità e definitività degli atti non poteva (e non doveva) essere interpretato in senso ostativo al ricalcolo del prelievo supplementare dovuto dai produttori;
- si consideri, ulteriormente, che nella materia delle quote latte sussiste la giurisdizionale esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t) del c.p.a. (come chiarito da Cass. SS.UU. n. 31370/18) anche per l’impugnazione della cartella e delle conseguenti intimazioni di pagamento AD (ossia quando si tratta della tutela di diritti soggetti e non interessi legittimi);
- pertanto dovendosi riconoscere al privato lo stesso grado di tutela che avrebbe davanti al G.O., nulla osta alla disapplicazione, da parte del G.A., degli atti a monte - che peraltro, come le compensazione nazionali, sono atti generali – siccome formati sulla base di norme, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario, e ciò indipendentemente dal fatto che tale vizio rilevi come vizio di illegittimità ovvero di nullità e che pertanto tali atti siano o meno definitivi;
- il tutto anche in considerazione del fatto che gli atti a monte sono, appunto, compensazioni nazionali, ossia atti generali con validità su tutto il territorio nazionale, peraltro già oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato in plurime sentenze, con evidente efficacia erga omnes ;
- ora, i prelievi imputati alle aziende agricole resistenti sono frutto delle operazioni di compensazione nazionale eseguite da AG con validità erga omnes , per categorie prioritarie, in violazione del diritto UE, come ben chiarito dalla Corte di Giustizia UE e dai Giudici interni con le pronunce sopra richiamate (tra cui: Corte di Giustizia, 27.06.19 in causa C-348/18, 11.09.19 in causa C-46/18 e 13.01.22 in causa C-377/19, nonché C.d.S. n. 3961/22);
- le operazioni di compensazione sono quindi indiscutibilmente atti generali e unitari poiché il dato del singolo prelievo è strettamente legato e dipendente da ogni singolo dato produttivo di ogni produttore di latte;
- per l’effetto, l’annullamento delle compensazioni nazionali, che sono atti generali ed unitari, produce necessariamente effetti erga omnes - sul punto, si richiama, ex multis , C.d.S. n. 3480/19;
- è poi evidente che anche i provvedimenti di compensazione nazionale hanno un contenuto inscindibile, poiché modificando i dati di un produttore vengono modificati i calcoli del prelievo per tutti i produttori italiani;
- quindi l’annullamento degli atti di compensazione nazionale, quale atti generali, non può “sussistere per taluni e non esistere per altri” e, pertanto, esplica i suoi effetti anche nei confronti del ricorrente, se anche non pronunciato direttamente nei suoi riguardi;
- del resto è evidente che vanno disapplicate le norme con le quale è stato attribuito ad AG il potere di eseguire le operazioni di compensazione/riduzione sulla base di categorie prioritarie non concordate con la Commissione e comunque discriminatorie, con conseguente obbligo, anche ufficioso, per il Giudice di dichiarare la nullità degli atti derivati dalle stesse – ed in proposito, si richiama, ex multis, proprio nella materia di cui è causa, C.d.S. n. 1311/21;
- per l’effetto, gli atti di accertamento del prelievo eseguiti da AG sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario, non sono annullabili, ma radicalmente nulli, e tale nullità è rilevabile in ogni stato grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., anche d’ufficio e quindi può sicuramente essere rilevata nell’ambito di una opposizione ad una intimazione di pagamento AD con la quale si pretende di portarli in esecuzione;
- del resto, anche a voler ritenere che si tratti di annullabilità e non di nullità, e che, soprattutto, tale differenza rilevi ai fini di dare corretta applicazione al diritto comunitario (cosa che si contesta, venendo piuttosto in rilievo nel caso di specie il dovere, da parte del Giudice interno e della stessa P.A., di disapplicazione delle norme incompatibili con il diritto UE e degli atti conseguenti), a fronte anche della richiamata sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE, in base alle nostre leggi interne è anche espressamente previsto che l’Amministrazione possa procedere alla revoca ovvero all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi (artt. 21- quinquies e 21- nonies l. n. 241/90);
- come poi si ricava dalla stessa Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18/21 (in particolare punti 33 e segg.), se la P.A. ha la facoltà di revocare o annullare d’ufficio provvedimenti anti-comunitari, allora lo stesso potere deve essere riconosciuto anche ai Giudici.
In prossimità dell’udienza di discussione le parti appellanti hanno, con memoria, ribadito le proprie tesi difensive specificando i quesiti da porre a base di un auspicato rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE nel caso in cui il Consiglio di Stato nutra dubbi sulla possibilità, da parte dei Giudici interni e dell’amministrazione, anche e soprattutto a fronte della sentenza di inadempimento sopra richiamata, e comunque, di non mettere in esecuzione atti (anche se definitivi) formati sulla base di norme contrarie al diritto comunitario:
« se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, dichiarato inadempiente per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne in base alle quali lo Stato membro è stato dichiarato inadempiente e che comunque sono incompatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di condanna »;
« se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime delle c.d. “quote latte” dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa che ha comportato la dichiarazione di inadempimento e che è comunque incompatibile con il diritto UE, e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti »;
« se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ».
10. Il motivo di doglianza appena sintetizzato, sollevato in tutti gli appelli, è inammissibile.
In questa parte specifica del giudizio si discute della legittimità delle intimazioni di pagamento notificate ai cinque ricorrenti (e dianzi specificamente richiamate).
L’intimazione di pagamento ha come atto prodromico una cartella, correttamente notificata, a sua volta a valle rispetto al primo atto (imputazione di prelievo) che è ormai provvedimento inoppugnabile. Gli eventuali vizi asseritamente inficianti il primo provvedimento (imputazione di prelievo divenuto inoppugnabile), incluso il vizio di violazione diritto UE, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti a valle (cartella di pagamento o intimazione); argomentare diversamente vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità e ciò in contrasto con quanto affermato per respingere anche il terzo motivo di appello. Oggetto di questa parte del giudizio non sono gli atti di accertamento del prelievo supplementare – provvedimento tipicamente amministrativo – ma intimazioni di pagamento volte a sollecitare la parte all’adempimento coattivo e ad avvisarla che, in caso di mancato pagamento, si provvederà all’esazione coattiva del credito. Atti come quelli oggetto del presente giudizio, pur se devoluti alla giurisdizione esclusiva amministrativa ai sensi dell’art. 133 c.p.a., sono soggetti alle disposizioni, alle preclusioni ed ai principi regolanti la procedura esecutiva della riscossione mediante ruolo. L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha, infatti, stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. Nel caso di specie, le intimazioni sono relative a pregresse debenze già accertate, e non costituiscono, quindi, autonomi atti impositivi ma inviti al pagamento prodromico all’eventuale esecuzione forzata, impugnabili unicamente per vizi propri e non anche per questioni attinenti all’atto di accertamento da cui è sorto il debito.
In ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità (cfr., ex plurimis , da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; id., 29 novembre 2023, n. 10303; id., 7 agosto 2023, n. 7609). In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea. Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre, tuttavia, nella fattispecie in esame trattandosi di dedotte difformità rispetto alla normativa sostanziale regolatrice della materia. La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela. La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; id., Sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id., 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, Sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari (Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). Devono, altresì, escludersi i presupposti per rimettere le questioni prospettate dalla parte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Infatti, la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr.: sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea. Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori. Esclusa, quindi, la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale, ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, dovevano essere fatti valere in quei giudizi, e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri.
10.1 Sempre con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale, il Collegio fa proprie anche le considerazioni esposte dalla Sezione nella sentenza n. 6749/2025:
« 11.3.- Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
11.4.- L'inapplicabilità del termine prescrizionale breve di quattro anni discende dal richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all'art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell'Unione, ma soprattutto perché l'articolo citato contempla unicamente la «prescrizione delle azioni giudiziarie» e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità «autoritative».
11.5.- La fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee (sicché non può farsi luogo, sul punto, al richiesto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE).
11.6.- Per altro verso, si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui «Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita») nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale).
11.7.- In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogenea delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all'art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle «irregolarità», definite all'art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
11.8.- Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una "irregolarità", ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l'ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall'allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007] che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune.
11.9.- Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). In ultimo va evidenziato che la norma unionale - come chiarito dalla giurisprudenza costante della Sezione - disciplina un termine minimo e non un termine massimo, ammettendosi la salvezza di termini più lunghi stabiliti dal diritto interno dei singoli stati aderenti all'UE.
11.10.- Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l'applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301) ».
11. Sotto un secondo profilo i cinque appelli criticano la statuizione del Tar che ha ritenuto inammissibile (a fronte della dichiarata inammissibilità del ricorso promosso avverso la presupposta cartella di pagamento) il motivo del ricorso di primo grado con il quale è stata eccepita l’errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC.
12. Il motivo è infondato. Incombe sul debitore la prova del fatto estintivo del credito vantato dall’Amministrazione e che nel caso in esame l’appellato non ha allegato specificamente, prima ancora che provato, quali somme sarebbero già state recuperate sui premi PAC ad esso riconosciuti.
13. Sotto un terzo profilo i cinque appelli criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo proposto in primo grado che faceva leva sulla mancata notifica degli atti di accertamento presupposti, poiché la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti è un vizio che attiene al merito della pretesa e che pertanto non può ritenersi sanato a fronte della dichiarata inammissibilità del giudizio promosso avverso la cartella presupposta.
14. La doglianza è infondata. Al di là della correttezza della tesi sostenuta dal Tar in ordine alla inammissibilità di questa specifica censura, nella narrativa della presente sentenza sono stati richiamati, per tutti i cinque appellanti, tutti gli atti che comprovano l’avvenuta notifica degli atti presupposti alle intimazioni della cui sola legittimità si discute in questa sede.
15. Sotto un quarto profilo i cinque appelli sostengono che: « è comunque evidente che, poiché la pronuncia con la quale il Tar ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della presupposta cartella, non è divenuta definitiva, siccome impugnata con il presente ricorso in appello, non è possibile sostenere che la cartella presupposta all’intimazione AD è, allora, divenuta definitiva ».
16. L’allegazione è infondata perché il Collegio ha confermato, supra , la correttezza della tesi esposta dal Tar sul punto.
17. I cinque appelli criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi dei ricorsi di primo grado che sollevavano vizi propri delle intimazioni.
18. Gli appelli n. 9501/2024 (S.S. GN NN AT e ET); n. 9526/2024: (TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola); e n. 9527/2024: (S.S. AR AN e NI) con riferimento al motivo con il quale è stata eccepita l’illegittima esposizione a debito di interessi non dovuti ex art. 10, comma 34, l. n. 119/03, siccome già annullati in sede giurisdizionale con sentenza Tar Veneto n. 580/2015, motivo in relazione al quale il primo giudice ha sostenuto che la censura non era fondata perché la citata pronuncia è stata di seguito annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2971/2024 hanno sostenuto che:
- tale motivazione non coglie nel segno;
- risulta infatti indiscutibile che, quando AG ha formato il ruolo (ottobre 2018) non aveva titolo per esporre a debito dell’appellante gli interessi sui prelievi dal 1995/96 al 2001/02 in forza della citata sentenza del Tar del Veneto n. 580/2015;
- anche quando poi ha affidato il “residuo ruolo” all’AD per dare inizio alle procedure esecutive (dicembre 2020) e tale “residuo ruolo” è stato posto a base dell’intimazione di pagamento notificata a fine ottobre 2021, AG non aveva titolo per esporre a debito dell’appellante gli interessi sui prelievi richiesti in pagamento;
- per di più, avendo esposto a debito interessi non dovuti, nell’intimazione impugnata sono levitati anche gli oneri di riscossione, illegittimamente conteggiati anche, appunto, su interessi non dovuti.
19. La doglianza è infondata.
La citata sentenza del Tar per il Veneto n. 580/2015 del 25 maggio 2015 ha accolto la sola eccezione riguardante la “… debenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per le campagne dal 1995/96 al 2001/02 …”. Con la medesima pronuncia, il ricorso R.G. n. 1352/2014 è stato dichiarato dal Tar per il Veneto inammissibile e sono state respinte tutte le residue censure.
Con sentenza n. 2971/24 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello principale e, in riforma della sentenza gravata del Tar Veneto n. 580/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Di conseguenza la suddetta sentenza n. del Tar per il Veneto n. 580/2015 non pone in discussione la persistenza della pretesa creditoria in oggetto, ma anzi bene ha fatto AG a procedere al calcolo degli interessi dovuti.
20. I cinque appelli criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi dei ricorsi di primo grado che facevano leva sulla violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
In particolare nei 5 appelli si è sostenuto che:
- con riferimento all’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/73), il Tar richiama la sentenza del C.d.S. n. 9772/2023 che, dopo aver sostenuto che l’art. 25 del d.p.r. n. 602/73 si applica solo in materia di obbligazioni tributarie, ha concluso nel senso dell’inammissibilità del vizio nell’ambito di un giudizio avverso un’intimazione di pagamento AD, non trattandosi di un atto impositivo;
- tale motivazione è però del tutto contraddittoria, oltre che infondata, poiché l’art. 25 del d.p.r. n. 602/73 è espressamente richiamato dalla normativa in materia di quote latte (l’art. 8- quinquies l. n. 33/09) e pertanto non è possibile sostenere che lo stesso non si applica nel caso di specie perché i prelievi non sono obbligazioni tributarie;
- inoltre, è evidente che l’intervenuta decadenza è un vizio che attiene alla possibilità di procedere ad esecuzione forzata (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) e pertanto non è soggetto ad alcun limite.
21. La doglianza è infondata.
Il principio correttamente richiamato dal Tar è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Per quanto concerne la censura sull’intervenuta decadenza, è sufficiente rilevare che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie. Il rinvio all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8-quinquies comma 10- bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1-c del d.p.r. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito). L’art. 8- quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 – convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 – ha stabilito che, “a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” (decreto, quest’ultimo, recante il “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo”). Nel caso di specie, oggetto dell’impugnazione è una richiesta di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri.
22. Con riferimento alla asserita intervenuta prescrizione, i cinque appelli criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la censura ritenendola vagliabile solo in riferimento al periodo intercorso tra la notifica della cartella AG e la notifica dell’intimazione AD rilevando che in quel lasso di tempo non era trascorso alcun termine di prescrizione, nemmeno quello quadriennale invocato dalla presente difesa. In particolare si sostiene che:
- il Tar erra, poiché anche l’eccezione di prescrizione è un’eccezione che attiene al merito della pretesa, non soggetta a limiti temporali, e pertanto può essere eccepita – come è stato nel caso di specie – anche in funzione del periodo precedente alla notifica della cartella, anche se questa non è stata impugnata e quindi anche in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento AD;
- sul principio di diritto che “… Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo …”, si richiama Cassazione, Ordinanza n. 18152 del 2 luglio 2024;
- secondo i Giudici di legittimità la contestazione che ha ad oggetto l’esistenza stessa del credito può essere proposta senza limiti di tempo, anche dopo la notifica di una cartella di pagamento (che, sempre secondo la Suprema Corte, ha la stessa funzione svolta dall’atto di precetto) e quindi anche con l’impugnazione della successiva intimazione di pagamento.
23. La doglianza è infondata.
Preliminarmente occorre rilevare come non sia pertinente il richiamo all’Ordinanza della Cassazione n. 18152/2024 perché in quel caso si discuteva di fattispecie diversa, ovvero di violazioni al codice della strada.
I 5 appelli isolano una singola affermazione dal Tar privandola della cornice giuridica all’interno della quale il Tar ha ricavato detta affermazione.
Il Tar ha più volte (correttamente) affermato che i produttori sono decaduti da ogni e qualsivoglia possibilità di muovere contestazioni sul merito, atteso che qualsiasi vizio ad essa relativo, inclusa la questione della prescrizione estintiva maturata prima della sua notifica, è attualmente preclusa, secondo il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato. Ed invero, la mancata impugnazione dell’atto presupposto o come nel caso di specie la dichiarata inammissibilità della proposta impugnazione, in tal caso la cartella di pagamento, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all’atto successivo, ivi compresa l’eccezione circa l’intervenuta prescrizione del credito erariale (si intende, in relazione al tempo precedentemente trascorso), in applicazione del principio secondo il quale l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3 del d.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento.
Attraverso la censura che si sta qui analizzando, i 5 appelli mirano a rimettere in discussione il principio più volte richiamato e che resta ben solido.
Come correttamente rilevato dal Tar l’eccezione, sollevata in relazione a ciascuna pretesa creditoria riportata nelle intimazioni qui in parola, sia quanto al capitale sia quanto agli interessi, è da disattendere, avuto riguardo alla circostanza che tra la notifica delle rispettive cartelle, avvenuta, per tutti i cinque ricorrenti avverso le intimazioni, nel corso dell’anno 2018 e la notifica delle successive intimazioni nel corso dell’anno 2021, non è decorso né il termine quinquennale di prescrizione proprio del credito per interessi né, tantomeno, quello decennale per il credito avente ad oggetto il capitale, né - ma il rilievo è formulato solo ad abundantiam – il termine di prescrizione quadriennale invocato dalla difese delle parti ricorrenti.
24. Con riferimento all’eccezione di illegittimità della procedura e di illegittima duplicazione del ruolo, i cinque appelli criticano il Tar nella parte in cui sostiene che la censura non è fondata perché il fatto che l’iscrizione dei prelievi latte nel Registro nazionali venga equiparata all’iscrizione a ruolo, non comporta che il debito venga riscosso due volte, come già ritenuto dal C.d.S. n. 5281/2021. In particolare si sostiene che:
- il Tar erra, in quanto nel corso del giudizio di primo grado è stato confermato dalle stesse amministrazioni convenute che AG utilizza due ruoli: il ruolo portato dal Registro debitori, sui quali opera le trattenute dei premi PAC (anche in pagamento di interessi non dovuti) e quello affidato all’AD per la riscossione coattiva;
- il produttore ha tutto il diritto non solo di eccepire l’illegittima duplicazione del ruolo, ma anche il mancato allineamento dei recuperi effettuati utilizzando il doppio ruolo.
25. La censura è infondata.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalla Sezione, su identiche censure, nella sentenza n. 6127/2024.
Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8- ter e 8- quinquies , della l. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori.
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AG, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
26. I cinque appelli criticano la sentenza impugnata (i) in riferimento a quella che il Tar definisce “eccezione di nullità e/o annullabilità dell’intimazione impugnata per mancata rispondenza al modello legale ed eccezione di difetto di motivazione dell’intimazione” e (ii) in ordine all’eccezione di “difetto di motivazione con riguardo agli interessi”, anche di mora.
In particolare nei cinque appelli si sostiene che:
- poiché l’intimazione di versamento è stata emessa sulla base di un “residuo ruolo AG” in riferimento ad una precedente cartella AG del 2018, e quindi sulla base di un nuovo ruolo affidato per la prima all’AD a fine 2020 (come dichiarato dalla stessa AD in primo grado), allora, ex art. 25, comma 2- bis , d.p.r. 602/73, l’AD, avrebbe dovuto procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale o quantomeno avrebbe dovuto indicare nell’intimazione de quo, quando il nuovo “residuo ruolo” formato da AG ex d.l. 27/2019 è stato reso esecutivo (il tutto anche per poter comprendere se effettivamente gli interessi conteggiati nell’intimazione di versamento sono effettivamente dovuti);
- per quanto riguarda l’eccepito difetto di motivazione, anche in riferimento agli interessi (all’epoca della notifica degli atti impugnati in primo grado non dovuti, siccome annullati dal Tar del Veneto con sentenza n. 580/2015), anche di mora, è evidente che non possono essere applicati gli interessi di mora ex art. 30 d.p.r. n. 602/73, perché nel caso di specie non si tratta di tributi, ma di prelievi latte, per i quali gli interessi, in caso di mancato pagamento, sono specificamente indicati nei sovraordinati regolamenti comunitari in materia - v. art. 3 Reg. (CEE) n. 536/93, art. 8 Reg. (CEE) n. 1392/2001 e art. 15 Reg. (CEE) n. 595/2004 -, e ammontano a circa la metà di quelli illegittimamente calcolati ai sensi dell’art. 30 del d.p.r. n. 602/73 ed esposti a debito dell’appellante;
- l’intimazione impugnata risulta non solo totalmente errata, ma anche priva di congrua motivazione, anche perché, mancando l’indicazione della data in cui il “residuo ruolo” è divenuto esecutivo, non è dato capire la data di decorrenza, impendendo ogni verifica a riguardo e comunque totalmente illegittima.
27. La censura è infondata.
Il Collegio considera del tutto corrette le considerazioni svolte dal primo giudice che possono ritenersi qui richiamate.
Il provvedimento risponde alle regole di garanzia e trasparenza ed è sufficientemente motivato con l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale e interessi.
Con le intimazioni ex art. 8- quinquies l. 33/09, peraltro, erano stati portati a conoscenza dei diversi ricorrenti tutti i dati relativi alla rispettiva situazione debitoria con espressa indicazione: dell'elenco delle imputazioni di prelievo divenute esigibili ed iscritte nel Registro Nazionale, dei prelievi ancora dovuti, degli interessi maturati e dei relativi tassi applicati, degli estremi della notifica degli atti, nonché degli estremi dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Amministrazione su cui si fondava l'esigibilità dei crediti, delle imputazioni non ancora esigibili, degli estremi dei relativi provvedimenti giurisdizionali, della tabella dei tassi di interesse applicati.
Per effetto di tali indicazioni gli atti rispondevano pienamente alle regole di garanzia e di trasparenza.
28. Ciascuno dei 5 atti di appello ritrascrive, quindi, i motivi del ricorso di primo grado relativi alle intimazioni (motivi dichiarati inammissibili o infondati dal primo giudice). In particolare:
(i) vengono riproposti i motivi da II a X del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 1669/2021 Reg. Ric.;
(ii) vengono riproposti i motivi da II a IX del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 1624/2021 Reg. Ric.;
(iii) vengono riproposti tutti i motivi del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 1533/2021 Reg. Ric.;
(iv) vengono riproposti i motivi da I a IX del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 1695/2021 Reg. Ric.;
(v) vengono riproposti i motivi da II a X del ricorso introduttivo del giudizio Tar Veneto n. 1682/2021 Reg. Ric.
I motivi sono in larghissima misura identici e nella sostanza sono già stati esaminati dal Collegio.
29. Gli appelli n. 9501/2024 (S.S. GN NN AT e ET), n. 9526/2024 (TE IO, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola) e n. 9527/2024 (S.S. AR AN e NI) ripropongono il motivo di ricorso di primo grado che faceva leva sull’asserita nullità del “residuo” ruolo “AG ex d.l. 27/2019” e quindi dell’intimazione di pagamento impugnata, per esposizione a debito di interessi già annullati in sede giurisdizionale con sentenza passata in giudicato
30. I motivi (che sono identici e differiscono per le annate cui si riferiscono i prelievi) sono infondati.
Il Collegio ha già in precedenza affermato che la citata sentenza del Tar per il Veneto n. 580/2015 del 25 maggio 2015 ha accolto la sola eccezione riguardante la “… debenza degli interessi legali sulle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per le campagne dal 1995/96 al 2001/02 …”. Con la medesima pronuncia, il ricorso R.G. n. 1352/2014 è stato dichiarato dal Tar per il Veneto inammissibile e sono state respinte tutte le residue censure.
Con sentenza n. 2971/24 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello principale e, in riforma della sentenza gravata del Tar Veneto n. 580/2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Di conseguenza la suddetta sentenza n. del Tar per il Veneto n. 580/2015 non pone in discussione la persistenza della pretesa creditoria in oggetto, ma anzi bene ha fatto AG a procedere al calcolo degli interessi dovuti.
31. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata, degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo (per tutti i periodi indicati nell’intimazione qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto UE, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU »).
Si sostiene che l’intimazione impugnata è radicalmente nulla o comunque annullabile per mancata disapplicazione del regime delle quote (stante la sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, doc. 4) e degli atti conseguenti, ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi supplementare del latte conteggiati dall’amministrazione italiana in aperta violazione dei regolamenti comunitari in materia: (i) sia per effettuazione di compensazioni eseguite in violazione della normativa comunitaria, come ora definitivamente confermato dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze del 27 giugno 2019 in causa C-348/18, del’11 settembre 2019 in causa C-46/18 e del 13 gennaio 2022 in causa C-377/19, quest’ultima emanata nelle more del presente giudizio - motivo I-1; (ii) sia perché presuppongono illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 2 dicembre 2014 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione), e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE - motivo I-2.
32. Il motivo è infondato.
Esso, muovendo da alcune note pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, ripropone interpretazioni già respinte in precedenti pronunce del Consiglio di Stato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez.VI, 09/02/2024 n. 1316).
La giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità e non di nullità (cfr. ex plurimis Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2023, n. 11301; Cons. Stato, VI, 29 novembre 2023, n. 10303; Cons Stato, VI; 7 agosto 2023, n. 7609).
In altri termini, fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Ne consegue che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame.
La violazione del diritto europeo da parte dell’atto amministrativo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela.
La natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. Stato, Sez. II, 7 aprile 2022, n.2580; id. 25marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari.
La giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza Kuhne & IT del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea.
Sempre in analoga direzione, con riferimento a sentenze del giudice nazionale passate in giudicato, le recenti sentenze della CGUE Randstad del 21dicembre2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori.
Le suesposte considerazioni, consentono, una volta di più, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia i quesiti proposti dalle parti appellanti nelle conclusioni della memoria depositata in vista dell’udienza.
33 I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: «Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/ 73 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione” – AG è decaduta dalla possibilità di recuperare nei confronti del ricorrente i debiti per prelievo latte relativi ai periodi in discussione, per violazione del termine previsto 25, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 602/73, applicabile anche al caso di specie in forza dell’espresso richiamo dell’art. 8-quinquies, comma 10, l. n. 33/09 ».
34. Il motivo è infondato.
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, d.l. n.5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.p.r. 602/1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina (art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
Con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.p.r. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art.36- bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua).
In altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772).
Il rinvio all’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8- quinquies , comma 10- bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.p.r. n.602/1973 (due anni dall’accertamento del debito).
35. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, l. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione - INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE PRETESA CREDITORIA DI AG” – la pretesa creditoria di AG con riferimento ai prelievi latte relativi ai periodi indicati nell’intimazione di pagamento impugnata deve ritenersi prescritta per il decorso: - in via principale, del termine quadriennale previsto dall’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, rispetto all’atto di imputazione de prelievo (peraltro inviati solo al primo acquirente); - in via subordinata, di quello quinquennale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., essendo oramai trascorsi oltre cinque anni tra la data di comunicazione, agli acquirenti, di tutti gli atti di accertamento presupposti e la data di invio della cartella presupposta all’intimazione qui impugnata; - in via ulteriormente subordinata residuo ruolo c.c. - fermo comunque per tutti gli interessi indicati nelle cartelle il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. e comunque la non debenza dei medesimi ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03 e dell’art. 8-ter, l. n. 33/09 -, essendo trascorsi oltre dieci anni tra la data di comunicazione, agli acquirenti, di tutti gli atti di accertamento presupposti e la data di invio della cartella presupposta all’intimazione qui impugnata ».
36. Il motivo è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, dalla quale non vi sono ragioni di discostarsi, il diritto di credito in questione si prescrive – quanto alla sorte capitale – in dieci anni, operando la disposizione di cui all’art. 2946 c.c. (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; v., anche, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64), e – quanto agli interessi - in cinque anni, operando la disposizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2; v., anche, Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781; Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1).
Non opera, invece, il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme euro-unionali regolatrici del mercato, o meglio, misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali (Con. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385). A riguardo va considerato che la previsione di cui all’art. 3 del Regolamento in esame prevede un termine di prescrizione delle “azioni giudiziarie” e non dei crediti e, pertanto, il richiamo a tale disciplina non è conferente nel caso di specie (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 dicembre 2023, n. 10778, § 12.1).
In ogni caso, il citato Regolamento detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”. Come già anticipato, nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995, dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende; in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui gli Stati non avessero versato al Fondo europeo agricolo di garanzia l'importo dovuto nei termini previsti, le somme sarebbero state trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla P.A.C. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione era assicurata direttamente dagli Stati, mentre era compito delle Autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) (v., anche, Cons. St., Sez. VI, n. 1316/2025, che, alla luce di questa ricostruzione, esclude la sussistenza di dubbi di compatibilità del diritto interno con il diritto unionale).
36.1 Con riferimento ai cinque casi concreti di cui si discute occorre rilevare che:
(i) correttamente il primo giudice ha rilevato che tra la notifica delle rispettive cartelle, avvenuta, per tutti i cinque ricorrenti avverso le intimazioni, nel corso dell’anno 2018 e la notifica delle successive intimazioni nel corso dell’anno 2021, non è decorso né il termine quinquennale di prescrizione proprio del credito per interessi né, tantomeno, quello decennale per il credito avente ad oggetto il capitale, né il termine di prescrizione quadriennale;
(ii) nelle proprie difese AG e AD hanno prodotto, per ciascuno degli appellanti, documenti e difese da cui risulta in maniera inequivoca che tutte le pretese creditorie vantate nei confronti delle diverse aziende non sono prescritte in ragione dell’esistenza, per le diverse campagne, di provvedimenti giurisdizionali ovvero di atti interruttivi della prescrizione che fondano l’esistenza dei crediti vantati.
37. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della l. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 67 del d.p.r. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della l. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO” – l’intimazione è stata emessa in base ad un “residuo” ruolo totalmente illegittimo, posto che in base alle disposizioni che sovraintendono alla procedura esecutiva in materia di prelievo supplementare l’unico ruolo ammesso ai fini delle procedure di recupero del debito, è quello che deriva dall’iscrizione nel Registro Debitori (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/09) ».
37.1 Inoltre i 5 appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, l. n. 241/90, dell’art. 7 della l. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA” l’intimazione impugnata indica a debito somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, sia a titolo di capitale e di interessi, il tutto anche perché ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003 e dell’art. 8-ter l. n. 33/09, non sono dovuti gli interessi sui debiti per “prelievo latte”, e perché AG ha già recuperato per compensazione con i premi PAC liquidati alla ricorrente le corrispondenti somme ».
38. I due motivi da ultimo riprodotto sono infondati.
Il Collegio non intende discostarsi da quanto statuito dalla Sezione, su identiche censure, nella sentenza n. 6127/2024.
Un’eventuale duplicazione del ruolo non costituisce un vizio di illegittimità posto che la disciplina di cui agli art. 8- ter e 8- quinquies , della l. n. 33/09 non prevede testualmente che l’incaricato della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva dei debiti in materia di prelievo supplementare unicamente ed in via esclusiva in forza del ruolo derivante dall’iscrizione nel registro debitori.
In questo senso va osservato che l'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all'art. 8- ter , 1° comma, della legge n. 33 del 2009, istituito presso AG, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, l. n. 33/2009, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (in termini Cons. Stato, sez. III, n. 5281 del 2021).
Né può predicarsi, con riferimento alle annualità in contestazione, il venir meno dei corrispondenti titoli legittimanti l’iscrizione a ruolo atteso che, come ampliamento illustrato in precedenza, gli atti presupposti hanno conservato efficacia rispetto ad esse.
Con riferimento al secondo profilo, occorre rilevare che incombe sul debitore la prova del fatto estintivo del credito vantato dall’amministrazione e che nel caso in esame l’appellato non ha allegato specificamente, prima ancora che provato, quali somme sarebbero già state recuperate sui premi PAC ad esso riconosciuti.
39. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, l. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, del d.m. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., d.p.r. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, l. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, l. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della l. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della l. n. 221/12, dell’art. 26 del d.p.r. n. 602/73 e dell’art. 60 del d.p.r. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE INEFFICACIA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO” l’intimazione impugnata riguarda somme iscritte a ruolo sulla base di provvedimenti presupposti per i quali è mancata la notifica ovvero per i quali la notifica è radicalmente nulla – tra l’altro non è stata dimostrata l’effettiva notifica dei presupposti provvedimenti di calcolo e imputazione del prelievo supplementare a carico del ricoprente oggetto di richiesta di pagamento ».
40. Il motivo è infondato per considerazioni già esposte in precedenza.
In questa parte specifica del giudizio di discute della legittimità delle intimazioni di pagamento notificate ai cinque ricorrenti (e dianzi specificamente richiamate).
Quelli dedotti a mezzo della censura di cui si discute sono, infatti, profili (come l’asserita irritualità della notifica degli atti presupposti della incompletezza dei riferimenti ivi contenuti) che poteva, al più, integrare vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte e che andavano tempestivamente dedotti avverso di esso. Gli stessi, proprio inerendo avvisi di accertamento divenuti definitivi non sono, per contro, qui più deducibili.
41. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/09 e degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.p.r. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241/90, dell’art. 7, l. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – Eccesso di potere” – l’intimazione impugnata, nella quale la stessa AD dà atto, nella sezione intitolata “Dettaglio del debito”, che viene modificato il numero della precedente cartella e che l’intimazione di basa su un nuovo ruolo, ossia sul “residuo ruolo” formato da AG ex D.l. 27/2019, è priva dell’indicazione della data in cui è stato reso esecutivo detto “residuo ruolo AG” ed è pertanto affetta da nullità insanabile ».
42. Si tratta di censura inammissibile in quanto afferente la cartella di pagamento presupposta.
43. I cinque appelli ripropongono tutti il motivo così rubricato: « Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, l. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/09, degli artt. 10, 12, 25, 49 e 50 d.p.r. n. 602/73, degli art. 1, 3 e segg., l. n. 241/90, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 1283 c.c., nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO E DEL “RESIDUO RUOLO” PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI - CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA INDICATA A RESIDUO DEBITO PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI NELL’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO IMPUGNATA – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE” – l’intimazione impugnata manca comunque dei requisiti essenziali, indica a debito somme non dovute, anche per interessi, anche di mora e oneri di riscossione, e comunque già pagate tramite recupero per compensazione con i premi PAC, e risulta totalmente illegittima anche per difetto di motivazione, anche in ordine alla quantificazione degli interessi e degli oneri sopra indicati ». Viene inoltre contestata la debenza degli interessi.
44. Il motivo è infondato.
Per un verso, le doglianze in parola andavano, ancora una volta, per quanto si è in precedenza rilevato, tempestivamente mosse avverso gli atti presupposti a monte. Per altro verso il Collegio si è già pronunciato sulla correttezza della procedura seguita.
Peraltro il Tar ha correttamente rilevato che:
- le intimazioni gravate, redatte in modo conforme al modello ministeriale, contengono, ciascuna, l’espressa indicazione della cartella presupposta e della data della sua notifica, delle somme esposte a titolo di capitale e di quelle relative agli interessi ed agli oneri accessori:
- le intimazioni, nelle quali sono riportati gli estremi ed il contenuto degli atti presupposti, devono ritenersi sufficientemente motivate;
- l’ammontare degli interessi è predeterminato dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che la loro quantificazione costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti;
- l’obbligo di pagamento degli interessi di mora è correttamente giustificato dal richiamo all’art. 30 del d.p.r. 672 del 1973;
- per ottenere il pagamento della somma pretesa, AG ha affidato la riscossione ad AD, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel d.p.r. n. 602 del 1973;
- l’art. 25, primo comma, di tale decreto, stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione debba inviare al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni.;
- scaduto questo termine, in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del d.p.r. n. 602 del 1973, il cui tasso è stabilito annualmente con decreto ministeriale;
- pertanto, il debitore, applicando i criteri normativi, è in grado di verificare agevolmente la correttezza dei calcoli, e non può limitarsi a dedurre la mancanza di motivazione, dovendo, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, opporre alla determinazione dell’Amministrazione un proprio calcolo che porti ad un importo per interessi inferiore a quello quantificato.
45. Per le ragioni esposte gli appelli devono essere riuniti e devono essere rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li riunisce e li rigetta.
Condanna ciascuno degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti appellate, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00) per ognuno degli appelli, oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NN CU, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN CU | AN ON |
IL SEGRETARIO