Articolo 8 della Legge 8 novembre 1991, n. 360
Articolo 7
Versione
29 novembre 1991
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Versione
22 dicembre 1992
Art. 8. Disposizioni finali 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n. 364, 11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134 , non convertiti in legge. (( 1 ))
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992
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