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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 09/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 2022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carolina Boghi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Sclafani Marcello;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel termine del 28.4.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in CC Via Magnodeno 14, alla IG.ra
, quale madre collocataria della prole. Parte_1
2. Confermarsi il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione in CC Via Per_1
Magnodeno 14, ovvero ove in futuro vorrà trasferire la propria residenza.
3. Il figlio sarà affidato ad ambedue i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso. La Per_1
IG.ra rinuncia all'avanzata domanda di affidamento super esclusivo a sé del minore. Pt_1
4. Conferire formale mandato di monitoraggio del nucleo familiare agli Assistenti Sociali della Tutela
Minore di CC (attualmente in persona dell'A.S. Dott.ssa e della Psicologa Controparte_2
Dott.ssa già a conoscenza della situazione familiare in essere, con potere di attuare Controparte_3 ogni intervento volto alla tutela del minore. Ciò per il tempo ritenuto dagli stessi necessario. Ambedue i genitori sin da ora prestano la loro piena collaborazione alle direttive che saranno impartite dall'Ente.
5. Il IG. ribadisce la propria disponibilità ad eseguire i test antidroga completi (sangue, CP_1 capello e urine) e si impegna a sottoporsi entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto ai suddetti test antidroga presso una struttura pubblica. Il IG. si impegna a frequentare di un percorso CP_1 antirabbia/antiviolenza anch'esso presso una struttura pubblica in Provincia di CC. Tutto quanto sopra con vigilanza e obbligo di comunicazione dei risultati alla IG.ra e alla Tutela Minori di Pt_1
CC alla quale è conferito apposito mandato.
6. In relazione al diritto di visita padre/figlio, i genitori concordano la seguente calendarizzazione:
- settimanalmente dal venerdì alle ore 16.00 al venerdì successivo alle ore 16.00:
a) allorquando la madre svolge il primo turno lavorativo (6.00/14.00) dal venerdì alle ore 16.00 Per_1 permarrà presso l'abitazione materna e la madre (ovvero i nonni materni in caso di impegni lavorativi della IG.ra ) si occuperà di ogni necessità dello stesso, prelievi e riaccompagnamenti relativi ad Pt_1 impegni scolastici, extrascolastici e sportivi sino al venerdì successivo alle ore 16.00. Pernotti compresi;
b) allorquando la madre svolge il secondo turno lavorativo (14.00/22.00) dal venerdì alle ore 16.00 starà con il padre il quale si occuperà di ogni necessità dello stesso, prelievi e Per_1 riaccompagnamenti relativi ad impegni scolastici, extrascolastici e sportivi sino al venerdì successivo. compresi. CP_4
Nei giorni in cui in orario serale il IG. dovrà recarsi agli allenamenti di calcio, CP_1 [...] presso l'abitazione paterna e sarà accudito da una terza persona (baby sitter, i cui costi CP_5 saranno sostenuti in via esclusiva dal IG. ) il cui nominativo dovrà essere fornito alla IG.ra CP_1
. Pt_1
c) All'inizio della settimana di competenza della IG.ra , allorquando la stessa esperirà il secondo Pt_1 turno lavorativo (14.00-22.00) verrà accompagnato dal padre presso la madre al termine Per_1 dell'orario lavorativo di quest'ultima.
pagina 2 di 6 Nelle settimane in cui starà dalla madre, il IGnor andrà a prelevarlo per Per_1 CP_1 accompagnarlo unitamente alla madre agli allenamenti di calcio, al termine dei quali riporterà gli stessi presso l'abitazione materna.
Si dà atto che attualmente frequenta la scuola di calcio a Giussano e gli allenamenti si svolgono Per_1 il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15.
- festività religiose e nazionali: il minore trascorrerà sempre il pranzo con la madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi.
- compleanno del minore e feste organizzate scolastiche, ludiche, sportive: salvo impedimenti, saranno presenti ambedue i genitori.
- vacanze estive: trascorrerà con ambedue i genitori, separatamente, due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. Attualmente la preferenza della scelta delle settimane da trascorrere con il figlio nel periodo estivo ricadrà sulla IG.ra , unico genitore Pt_1 stabilmente lavorativamente occupato.
- ulteriori periodi di visita e frequentazione: potranno essere definite direttamente tra i genitori
- prelievi e riaccompagnamenti allo stato a carico del padre in ragione della sua situazione lavorativa attuale.
- eventuali impedimenti: dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 48 ore di anticipo, salvo oggettiva impossibilità.
- allorquando è con la madre: il padre potrà videochiamare il figlio due volte al giorno salvo Per_1 diverse eIGenze e in una fascia oraria congrua all'età del minore e solo in presenza dello stesso. allorquando è con il padre: la madre potrà videochiamare il figlio due volte al giorno salvo Per_1 diverse eIGenze e in una fascia oraria congrua all'età del minore e solo in presenza dello stesso.
- Le comunicazioni tra i genitori (contatti telefonici e messaggi) dovranno riguardare unicamente il figlio Per_1
- Le parti si impegnano reciprocamente a non bloccare l'utenza mobile Altrui.
- Le Parti reciprocamente si impegnano a non presentarsi presso l'abitazione dell'altro genitore senza preavviso se non dietro preciso invito.
7. I genitori si occuperanno direttamente, nei periodi di loro permanenza con del Per_1 mantenimento ordinario dello stesso.
Allo stato, stante l'attuale stato di disoccupazione lavorativa del IG. , la IG.ra rinuncia CP_1 Pt_1 all'avanzata richiesta di contribuzione economica da parte del IG. relativa al versamento di CP_1 una somma mensile a titolo di mantenimento ordinario di Per_1
Resta inteso che allorquando il IG. reperirà stabile e sufficientemente remunerata attività CP_1 lavorativa ovvero muterà la propria situazione economica e patrimoniale (circostanza che dovrà essere tempestivamente comunicata) si riconsidererà l'opportunità di versamento di una somma mensile da parte dello stesso a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in considerazione del reddito ritratto ovvero della situazione economica/patrimoniale in essere. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie da effettuarsi in favore del figlio come da Protocollo del Tribunale di CC. pagina 3 di 6 Fino all'età di 11 anni compiuti del minore (comunque al termine delle scuole elementari) il IGnor
sosterrà in via esclusiva a) le spese (pagamento delle rette, gite scolastiche, ecc.) degli Istituti CP_1 privati scolastici che già frequenta (asilo presso il Collegio Volta di CC) e che frequenterà Per_1
(Scuola elementare presso Collegio Volta di CC), b) le spese sportive che pratica e/o praticherà in futuro e c) le spese della baby sitter che accudirà nelle settimane di spettanza del padre Per_1 allorquando lo stesso sarà impegnato negli allenamenti di calcio.
Al termine delle scuole elementari i genitori concorderanno insieme il proseguo del percorso di studi presso istituti pubblici ovvero privati del figlio.
Il IG. rinuncia alla propria avanzata domanda di contribuzione pro quota da parte della CP_1
IG.ra . Pt_1
A totale definizione degli arretrati sino ad ora impagati dal IG. a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio si dà atto che lo stesso provvederà alla sottoscrizione del Per_1 presente accordo a versare a mani della IG.ra la somma pari a Euro 5.000,00 in un'unica Pt_1 soluzione (€ 2.000,00 mediante assegno circolare intestato alla IG.ra , € 3.000,00 in contanti, la Pt_1 ricezione dei quali viene attestata con la sottoscrizione da parte della stessa del presente atto) . Con il pagamento di detta somma, le parti dichiarano reciprocamente di aver regolato ogni rapporto economico tra loro pendente, anche relativo al contributo di mantenimento del minore come Per_1 disciplinato nei giudizi RG n. 703-20 e nei successivi accordi.
8. I genitori, nel preminente interesse di reciprocamente si impegnano sin d'ora e per il futuro Per_1
a mantenere un contegno di reciproco rispetto tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione (verbali o scritti), soprattutto alla presenza del minore.
Ad ogni modo, si concorda l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 614 cpc come richiamato dall'art. 473 bis n. 39 lettere a) e b) cpc statuendo, per ogni futura intemperanza verbale o fisica da parte del IG. nei confronti della IG.ra , l'obbligo di versare a mani del genitore offeso, CP_1 Pt_1 una somma di denaro pari a Euro 200,00= per ogni violazione.
9. La IG.ra rinuncia all'avanzata domanda di applicazione delle misure ex art. 473 bis 39, lettera Pt_1
b) c.p.c. e ex art. 473 bis 39, lettera a) e b) cpc di cui alle domande n. 11 e 12 della propria memoria III.
10. L'AUF continuerà ad essere percepito e riscosso nella sua interezza dalla IG.ra in quanto Pt_1 madre collocataria della prole.
11. Tutte le altre domande avanzate nelle parti nei propri scritti difensivi e non riportati nelle presenti conclusioni congiunte sono espressamente rinunciate.
12. Spese, diritti e onorari compensati tra le Parti.
13. Con effetti dalla sottoscrizione del presente accordo.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 CP_1 nato il figlio in data 14.06.2019 minorenne. Per_1
In data 14.07.2020 depositava ricorso ex art. 337 bis e ter cc (RG 703/2020), dando Parte_1 atto della fine della relazione sentimentale delle parti e chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Detto procedimento si concludeva con il raggiungimento di un accordo recepito dal Tribunale all'udienza del 27.10.2020
(doc. 5 fascicolo ricorrente).
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , non avendo mai Parte_1 CP_1 ottemperato all'accordo intercorso sia in termini economici sia con riguardo agli incontri con il figlio minore, chiedeva la modifica delle condizioni pattuite. In particolare, la IG.ra chiedeva la Pt_1 conferma dell'assegnazione dell'abitazione coniugale, con collocamento e affido super esclusivo del figlio minore presso la stessa. Inoltre, chiedeva disporsi l'obbligo in capo al IG. Per_1 CP_1 dell'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con spese straordinarie al 50% e assegno unico interamente alla IG.ra . Per quanto riguarda le modalità Pt_1 di visita del figlio con il padre, la IG.ra si rimetteva alla valutazione del Giudice o degli Enti Pt_1 incaricati.
Si costituiva , il quale contestava la ricostruzione formulata dalla ricorrente. Per CP_1 converso, chiedeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso ognuno per una settimana intera ed in ragione di ciò chiedeva che ognuno dei genitori nelle settimane di propria competenza si faccia carico personalmente delle spese ordinarie, con spese straordinarie al 50% e assegno unico a favore della IG.ra . Pt_1
All'udienza della comparizione personale delle parti del 28.03.2025 le parti chiedevano un rinvio al fine di ricercare una soluzione conciliativa. Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava termine alle parti fino al 28.04.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza.
Le parti, raggiunto l'accordo secondo le condizioni sopra riportate, depositavano note scritte nel termine assegnato contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperativa o di ordine pubblico.
Si ritiene condivisibile, alla luce di quanto esposto in atti, la richiesta di incaricare i Servizi Sociali del
Comune di CC per la presa in carico del nucleo familiare, al fine di monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo, la qualità della relazione padre/minore, il benessere psicofisico di quest'ultimo, per il tempo ritenuto necessario, suggerendo gli interventi di sostegno per i genitori e per il minore ritenuti opportuni e necessari.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Incarica i Servizi Sociali del Comune di CC per la presa in carico del nucleo familiare, al fine di monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo, la qualità della relazione padre/minore, il benessere psicofisico di quest'ultimo, per il tempo ritenuto necessario, suggerendo gli interventi di sostegno per i genitori e per il minore ritenuti opportuni e necessari;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di CC.
CC, 06.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CC
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Mirco Lombardi Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 2022/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carolina Boghi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Di Sclafani Marcello;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente nel termine del 28.4.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Confermarsi l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in CC Via Magnodeno 14, alla IG.ra
, quale madre collocataria della prole. Parte_1
2. Confermarsi il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione in CC Via Per_1
Magnodeno 14, ovvero ove in futuro vorrà trasferire la propria residenza.
3. Il figlio sarà affidato ad ambedue i genitori secondo le regole dell'affidamento condiviso. La Per_1
IG.ra rinuncia all'avanzata domanda di affidamento super esclusivo a sé del minore. Pt_1
4. Conferire formale mandato di monitoraggio del nucleo familiare agli Assistenti Sociali della Tutela
Minore di CC (attualmente in persona dell'A.S. Dott.ssa e della Psicologa Controparte_2
Dott.ssa già a conoscenza della situazione familiare in essere, con potere di attuare Controparte_3 ogni intervento volto alla tutela del minore. Ciò per il tempo ritenuto dagli stessi necessario. Ambedue i genitori sin da ora prestano la loro piena collaborazione alle direttive che saranno impartite dall'Ente.
5. Il IG. ribadisce la propria disponibilità ad eseguire i test antidroga completi (sangue, CP_1 capello e urine) e si impegna a sottoporsi entro un mese dalla sottoscrizione del presente atto ai suddetti test antidroga presso una struttura pubblica. Il IG. si impegna a frequentare di un percorso CP_1 antirabbia/antiviolenza anch'esso presso una struttura pubblica in Provincia di CC. Tutto quanto sopra con vigilanza e obbligo di comunicazione dei risultati alla IG.ra e alla Tutela Minori di Pt_1
CC alla quale è conferito apposito mandato.
6. In relazione al diritto di visita padre/figlio, i genitori concordano la seguente calendarizzazione:
- settimanalmente dal venerdì alle ore 16.00 al venerdì successivo alle ore 16.00:
a) allorquando la madre svolge il primo turno lavorativo (6.00/14.00) dal venerdì alle ore 16.00 Per_1 permarrà presso l'abitazione materna e la madre (ovvero i nonni materni in caso di impegni lavorativi della IG.ra ) si occuperà di ogni necessità dello stesso, prelievi e riaccompagnamenti relativi ad Pt_1 impegni scolastici, extrascolastici e sportivi sino al venerdì successivo alle ore 16.00. Pernotti compresi;
b) allorquando la madre svolge il secondo turno lavorativo (14.00/22.00) dal venerdì alle ore 16.00 starà con il padre il quale si occuperà di ogni necessità dello stesso, prelievi e Per_1 riaccompagnamenti relativi ad impegni scolastici, extrascolastici e sportivi sino al venerdì successivo. compresi. CP_4
Nei giorni in cui in orario serale il IG. dovrà recarsi agli allenamenti di calcio, CP_1 [...] presso l'abitazione paterna e sarà accudito da una terza persona (baby sitter, i cui costi CP_5 saranno sostenuti in via esclusiva dal IG. ) il cui nominativo dovrà essere fornito alla IG.ra CP_1
. Pt_1
c) All'inizio della settimana di competenza della IG.ra , allorquando la stessa esperirà il secondo Pt_1 turno lavorativo (14.00-22.00) verrà accompagnato dal padre presso la madre al termine Per_1 dell'orario lavorativo di quest'ultima.
pagina 2 di 6 Nelle settimane in cui starà dalla madre, il IGnor andrà a prelevarlo per Per_1 CP_1 accompagnarlo unitamente alla madre agli allenamenti di calcio, al termine dei quali riporterà gli stessi presso l'abitazione materna.
Si dà atto che attualmente frequenta la scuola di calcio a Giussano e gli allenamenti si svolgono Per_1 il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.15.
- festività religiose e nazionali: il minore trascorrerà sempre il pranzo con la madre e la cena con il padre, salvo diversi accordi.
- compleanno del minore e feste organizzate scolastiche, ludiche, sportive: salvo impedimenti, saranno presenti ambedue i genitori.
- vacanze estive: trascorrerà con ambedue i genitori, separatamente, due settimane, anche non Per_1 consecutive, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. Attualmente la preferenza della scelta delle settimane da trascorrere con il figlio nel periodo estivo ricadrà sulla IG.ra , unico genitore Pt_1 stabilmente lavorativamente occupato.
- ulteriori periodi di visita e frequentazione: potranno essere definite direttamente tra i genitori
- prelievi e riaccompagnamenti allo stato a carico del padre in ragione della sua situazione lavorativa attuale.
- eventuali impedimenti: dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno 48 ore di anticipo, salvo oggettiva impossibilità.
- allorquando è con la madre: il padre potrà videochiamare il figlio due volte al giorno salvo Per_1 diverse eIGenze e in una fascia oraria congrua all'età del minore e solo in presenza dello stesso. allorquando è con il padre: la madre potrà videochiamare il figlio due volte al giorno salvo Per_1 diverse eIGenze e in una fascia oraria congrua all'età del minore e solo in presenza dello stesso.
- Le comunicazioni tra i genitori (contatti telefonici e messaggi) dovranno riguardare unicamente il figlio Per_1
- Le parti si impegnano reciprocamente a non bloccare l'utenza mobile Altrui.
- Le Parti reciprocamente si impegnano a non presentarsi presso l'abitazione dell'altro genitore senza preavviso se non dietro preciso invito.
7. I genitori si occuperanno direttamente, nei periodi di loro permanenza con del Per_1 mantenimento ordinario dello stesso.
Allo stato, stante l'attuale stato di disoccupazione lavorativa del IG. , la IG.ra rinuncia CP_1 Pt_1 all'avanzata richiesta di contribuzione economica da parte del IG. relativa al versamento di CP_1 una somma mensile a titolo di mantenimento ordinario di Per_1
Resta inteso che allorquando il IG. reperirà stabile e sufficientemente remunerata attività CP_1 lavorativa ovvero muterà la propria situazione economica e patrimoniale (circostanza che dovrà essere tempestivamente comunicata) si riconsidererà l'opportunità di versamento di una somma mensile da parte dello stesso a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio in considerazione del reddito ritratto ovvero della situazione economica/patrimoniale in essere. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie da effettuarsi in favore del figlio come da Protocollo del Tribunale di CC. pagina 3 di 6 Fino all'età di 11 anni compiuti del minore (comunque al termine delle scuole elementari) il IGnor
sosterrà in via esclusiva a) le spese (pagamento delle rette, gite scolastiche, ecc.) degli Istituti CP_1 privati scolastici che già frequenta (asilo presso il Collegio Volta di CC) e che frequenterà Per_1
(Scuola elementare presso Collegio Volta di CC), b) le spese sportive che pratica e/o praticherà in futuro e c) le spese della baby sitter che accudirà nelle settimane di spettanza del padre Per_1 allorquando lo stesso sarà impegnato negli allenamenti di calcio.
Al termine delle scuole elementari i genitori concorderanno insieme il proseguo del percorso di studi presso istituti pubblici ovvero privati del figlio.
Il IG. rinuncia alla propria avanzata domanda di contribuzione pro quota da parte della CP_1
IG.ra . Pt_1
A totale definizione degli arretrati sino ad ora impagati dal IG. a titolo di contributo al CP_1 mantenimento ordinario del figlio si dà atto che lo stesso provvederà alla sottoscrizione del Per_1 presente accordo a versare a mani della IG.ra la somma pari a Euro 5.000,00 in un'unica Pt_1 soluzione (€ 2.000,00 mediante assegno circolare intestato alla IG.ra , € 3.000,00 in contanti, la Pt_1 ricezione dei quali viene attestata con la sottoscrizione da parte della stessa del presente atto) . Con il pagamento di detta somma, le parti dichiarano reciprocamente di aver regolato ogni rapporto economico tra loro pendente, anche relativo al contributo di mantenimento del minore come Per_1 disciplinato nei giudizi RG n. 703-20 e nei successivi accordi.
8. I genitori, nel preminente interesse di reciprocamente si impegnano sin d'ora e per il futuro Per_1
a mantenere un contegno di reciproco rispetto tra loro, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione (verbali o scritti), soprattutto alla presenza del minore.
Ad ogni modo, si concorda l'applicazione del provvedimento di cui all'art. 614 cpc come richiamato dall'art. 473 bis n. 39 lettere a) e b) cpc statuendo, per ogni futura intemperanza verbale o fisica da parte del IG. nei confronti della IG.ra , l'obbligo di versare a mani del genitore offeso, CP_1 Pt_1 una somma di denaro pari a Euro 200,00= per ogni violazione.
9. La IG.ra rinuncia all'avanzata domanda di applicazione delle misure ex art. 473 bis 39, lettera Pt_1
b) c.p.c. e ex art. 473 bis 39, lettera a) e b) cpc di cui alle domande n. 11 e 12 della propria memoria III.
10. L'AUF continuerà ad essere percepito e riscosso nella sua interezza dalla IG.ra in quanto Pt_1 madre collocataria della prole.
11. Tutte le altre domande avanzate nelle parti nei propri scritti difensivi e non riportati nelle presenti conclusioni congiunte sono espressamente rinunciate.
12. Spese, diritti e onorari compensati tra le Parti.
13. Con effetti dalla sottoscrizione del presente accordo.
pagina 4 di 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è Parte_1 CP_1 nato il figlio in data 14.06.2019 minorenne. Per_1
In data 14.07.2020 depositava ricorso ex art. 337 bis e ter cc (RG 703/2020), dando Parte_1 atto della fine della relazione sentimentale delle parti e chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Detto procedimento si concludeva con il raggiungimento di un accordo recepito dal Tribunale all'udienza del 27.10.2020
(doc. 5 fascicolo ricorrente).
Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , non avendo mai Parte_1 CP_1 ottemperato all'accordo intercorso sia in termini economici sia con riguardo agli incontri con il figlio minore, chiedeva la modifica delle condizioni pattuite. In particolare, la IG.ra chiedeva la Pt_1 conferma dell'assegnazione dell'abitazione coniugale, con collocamento e affido super esclusivo del figlio minore presso la stessa. Inoltre, chiedeva disporsi l'obbligo in capo al IG. Per_1 CP_1 dell'obbligo di versare € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con spese straordinarie al 50% e assegno unico interamente alla IG.ra . Per quanto riguarda le modalità Pt_1 di visita del figlio con il padre, la IG.ra si rimetteva alla valutazione del Giudice o degli Enti Pt_1 incaricati.
Si costituiva , il quale contestava la ricostruzione formulata dalla ricorrente. Per CP_1 converso, chiedeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori con collocamento paritetico presso ognuno per una settimana intera ed in ragione di ciò chiedeva che ognuno dei genitori nelle settimane di propria competenza si faccia carico personalmente delle spese ordinarie, con spese straordinarie al 50% e assegno unico a favore della IG.ra . Pt_1
All'udienza della comparizione personale delle parti del 28.03.2025 le parti chiedevano un rinvio al fine di ricercare una soluzione conciliativa. Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava termine alle parti fino al 28.04.2025 per il deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza.
Le parti, raggiunto l'accordo secondo le condizioni sopra riportate, depositavano note scritte nel termine assegnato contenenti le conclusioni congiunte sopra riportate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperativa o di ordine pubblico.
Si ritiene condivisibile, alla luce di quanto esposto in atti, la richiesta di incaricare i Servizi Sociali del
Comune di CC per la presa in carico del nucleo familiare, al fine di monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo, la qualità della relazione padre/minore, il benessere psicofisico di quest'ultimo, per il tempo ritenuto necessario, suggerendo gli interventi di sostegno per i genitori e per il minore ritenuti opportuni e necessari.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Incarica i Servizi Sociali del Comune di CC per la presa in carico del nucleo familiare, al fine di monitorare l'andamento della situazione complessiva del nucleo, la qualità della relazione padre/minore, il benessere psicofisico di quest'ultimo, per il tempo ritenuto necessario, suggerendo gli interventi di sostegno per i genitori e per il minore ritenuti opportuni e necessari;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Si comunichi alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di CC.
CC, 06.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Mirco Lombardi
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