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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 C.F._1
De Risi e dell'avv. Massimo Scala, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Nola (NA), via Anfiteatro Laterizio, n. 15, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, Rep. 37875, elettivamente Persona_1 domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 3,
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 23.11.2023 la Sig.ra
[...]
ha svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negati dalla competente Commissione a seguito di visita medico-legale eseguita in data 15.09.2023 (in ragione della domanda amministrativa presentata in data 04.09.2023). La causa veniva pagina 1 di 5 rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1541/2023 e l si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa , ha redatto relazione medico-legale con la quale ha valutato che “la Persona_2 percentuale di invalidità da cui è affetta la signora attualmente ed all'epoca della Pt_1 presentazione della domanda fosse del 100% (invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa) ritenendo di dover condividere per il quadro menomativo e strumentalmente documentato, i codici nosografici adottati dalla Commissione ossia 9325 e 2205 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda” ed ha ritenuto che “Il quadro clinico attuale seppure complesso non è tale da influire sulla capacità di deambulazione autonoma oppure sulla capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”.
In data 03.06.2024 il Giudice, Dott.sa Fedele, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 17.06.2024 la signora ha espresso il proprio motivato Pt_1 dissenso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. La ricorrente - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.07.2024, CP_ ed ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)
Accertare e dichiarare, in via principale che la ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di compiere autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, per i quali si rende necessaria l'assistenza continua di un accompagnatore, con diritto alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda presentata in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio o da quella diversa data che si accerterà in corso di causa;
b) condannare di conseguenza,
l competente in persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante delle richieste prestazioni con decorrenza dalla data ut sopra specificata o da quella diversa data che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione agli avvocati anticipatari”. CP_
3. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha dedotto che, in mancanza di evidenze documentali che attestino una condizione che integri una effettiva “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”, l'esito della perizia deve essere confermato. pagina 2 di 5 4. Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione a trattazione scritta, con l'accordo delle parti che hanno depositato tempestivamente le note conclusive, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
La ricorrente ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico della periziata e delle certificazioni mediche depositate. Nello specifico, richiamando la relazione a firma del proprio consulente di parte, dott. , in atti, la ricorrente ha rilevato che “il CTU ha Persona_3 sottovalutato le gravi patologie presentate dalla ricorrente e quanto queste si ripercuotano sull'autonomia del soggetto, rendendo la sig.ra incapace di compiere Pt_1 autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, necessitando dell'aiuto di terze persone. Inoltre, il quadro clinico della ricorrente si è ulteriormente aggravato dal mese di gennaio 2024 al mese di luglio 2024, come da documentazione sanitaria che si allega al presente ricorso. In particolare, si rappresenta che la situazione oncologica della sig.ra
è tuttora critica, come da referti oncologici del mese di giugno 2024”. Pt_1
Per contro, l'Istituto ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione deducendo che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , sono sorrette da esaustive argomentazioni Per_2 mediche che hanno rappresentato le reali condizioni sanitarie della ricorrente, rilevando che la stessa è affetta da patologie che non ne hanno compromesso completamente le capacità e l'autonomia. L' ha dedotto che la domanda della ricorrente, volta ad enfatizzare le CP_1 patologie esistenti, deve ritenersi del tutto infondata, in quanto non supportata da alcuna argomentazione né documentazione convincente.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Va precisato che nella perizia depositata il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_2 evidenziato che “la signora è affetta da comorbilità: sindrome ansioso Parte_1 depressiva, disturbo del comportamento alimentare, lombosciatalgia sinistra cronica in documentate discopatie plurime ed ernia discale L5-S1, discopatie cervicali plurime, fibromialgia severa, emicrania severa, carcinoma mammario infiltrante di tipo non speciale G3 della mammella destra con associato quadro di mastite carcinomatosa, già sottoposto a chemioterapia-immunoterapia neoadiuvante, in attesa di chirurgia mammaria e contestuale isterectomia per il riscontro di formazione polipoide dell'endometrio”.
Come motivato dal consulente nell'ambito dell'accertamento peritale “la percentuale di invalidità da cui è affetta la signora attualmente ed all'epoca della presentazione Pt_1 della domanda fosse del 100% (invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa) pagina 3 di 5 ritenendo di dover condividere per il quadro menomativo e strumentalmente documentato, i codici nosografici adottati dalla Commissione ossia 9325 e 2205 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda così come si condivide la prospettata decisione della
Commissione di procedere alla revisione a Settembre 2025”.
La ctu ha concluso di ritenere che “il quadro clinico attuale seppure complesso non è tale da influire sulla capacità di deambulazione autonoma oppure sulla capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”.
Nella fattispecie in oggetto, nell'ambito del procedimento di atp non risultano formulate osservazioni del consulente della ricorrente (o dal legale del ricorrente).
Va aggiunto che anche la giurisprudenza citata dalla ricorrente non è pertinente.
Per contro, costante giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., n. 7273/2011) ha rilevato che “è opportuno ricordare che questa Corte (Cass. n. 25569/2008) ha affermato che secondo il proprio consolidato insegnamento, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua
(ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006 n. 14127). La stessa, può spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria della L. 11 febbraio 1980, n.
18, art. 1, comma 3, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2770). Infine, si è ritenuto che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con
l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (Cass. n. 25569 del 2008)”.
Nella presente opposizione la ricorrente non esibisce alcuna nuova argomentazione atta suffragare i propri assunti ma si limita a richiedere la rivalutazione medico legale. In realtà
l'esame obiettivo eseguito e di cui si dà atto nella perizia depositata dal ctu induce a ritenere non necessario l'espletamento di un nuovo accertamento medico legale. Inoltre, i certificati pagina 4 di 5 oncologici e il referto del fisiatra sopravvenuti non paiono sufficienti a giustificare la previdenza invocata.
Si ritiene infatti che la documentazione sanitaria prodotta non incida sulle condizioni della stessa in quanto dà conto di gravi difficoltà all'esecuzione di alcuni atti quotidiani della vita, difficoltà che comunque non integrano la situazione di impossibilità da cui deriva la necessità dell'assistenza continua.
Per questi motivi
, alla luce dei summenzionati orientamenti giurisprudenziali, ritenuto che in giudizio non sono state depositate evidenze documentali che attestino una condizione che integri una effettiva “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”, il ricorso deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese di lite, nel caso in esame, in considerazione della peculiarità della questione, sussistono i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92 comma 2° c.p.c. per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1201/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 C.F._1
De Risi e dell'avv. Massimo Scala, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in
Nola (NA), via Anfiteatro Laterizio, n. 15, come da procura in atti,
RICORRENTE contro
, C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. Grazia Guerra, giusto mandato generale alle liti di cui all'atto a rogito dott. Notaio in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, Rep. 37875, elettivamente Persona_1 domiciliato per il presente giudizio presso l'Ufficio dell'Avvocatura INPS in Varese, Via Volta,
n. 3,
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 23.11.2023 la Sig.ra
[...]
ha svolto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle Parte_1 condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negati dalla competente Commissione a seguito di visita medico-legale eseguita in data 15.09.2023 (in ragione della domanda amministrativa presentata in data 04.09.2023). La causa veniva pagina 1 di 5 rubricata avanti l'intestato Tribunale con R.G. 1541/2023 e l si costituiva chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Il consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito della procedura, dott.ssa , ha redatto relazione medico-legale con la quale ha valutato che “la Persona_2 percentuale di invalidità da cui è affetta la signora attualmente ed all'epoca della Pt_1 presentazione della domanda fosse del 100% (invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa) ritenendo di dover condividere per il quadro menomativo e strumentalmente documentato, i codici nosografici adottati dalla Commissione ossia 9325 e 2205 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda” ed ha ritenuto che “Il quadro clinico attuale seppure complesso non è tale da influire sulla capacità di deambulazione autonoma oppure sulla capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”.
In data 03.06.2024 il Giudice, Dott.sa Fedele, ha emesso decreto attestando la chiusura delle operazioni peritali e in data 17.06.2024 la signora ha espresso il proprio motivato Pt_1 dissenso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
2. La ricorrente - ritenendo errato l'accertamento operato - ha instaurato la presente opposizione mediante ricorso ex art. 445bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.07.2024, CP_ ed ha convenuto in giudizio l chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a)
Accertare e dichiarare, in via principale che la ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di compiere autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, per i quali si rende necessaria l'assistenza continua di un accompagnatore, con diritto alla indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda presentata in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio o da quella diversa data che si accerterà in corso di causa;
b) condannare di conseguenza,
l competente in persona del Presidente pro tempore alla corresponsione in favore CP_1 dell'istante delle richieste prestazioni con decorrenza dalla data ut sopra specificata o da quella diversa data che si accerterà in corso di giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) condannare in ogni caso le amministrazioni convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione agli avvocati anticipatari”. CP_
3. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto. La difesa della parte resistente ha dedotto che, in mancanza di evidenze documentali che attestino una condizione che integri una effettiva “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”, l'esito della perizia deve essere confermato. pagina 2 di 5 4. Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, fissata udienza di discussione a trattazione scritta, con l'accordo delle parti che hanno depositato tempestivamente le note conclusive, la causa viene decisa con deposito di sentenza.
La ricorrente ha dedotto che la perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio non sarebbe condivisibile in quanto non terrebbe conto del quadro clinico della periziata e delle certificazioni mediche depositate. Nello specifico, richiamando la relazione a firma del proprio consulente di parte, dott. , in atti, la ricorrente ha rilevato che “il CTU ha Persona_3 sottovalutato le gravi patologie presentate dalla ricorrente e quanto queste si ripercuotano sull'autonomia del soggetto, rendendo la sig.ra incapace di compiere Pt_1 autonomamente i compiti, le funzioni e gli atti della vita quotidiana, necessitando dell'aiuto di terze persone. Inoltre, il quadro clinico della ricorrente si è ulteriormente aggravato dal mese di gennaio 2024 al mese di luglio 2024, come da documentazione sanitaria che si allega al presente ricorso. In particolare, si rappresenta che la situazione oncologica della sig.ra
è tuttora critica, come da referti oncologici del mese di giugno 2024”. Pt_1
Per contro, l'Istituto ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione deducendo che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa , sono sorrette da esaustive argomentazioni Per_2 mediche che hanno rappresentato le reali condizioni sanitarie della ricorrente, rilevando che la stessa è affetta da patologie che non ne hanno compromesso completamente le capacità e l'autonomia. L' ha dedotto che la domanda della ricorrente, volta ad enfatizzare le CP_1 patologie esistenti, deve ritenersi del tutto infondata, in quanto non supportata da alcuna argomentazione né documentazione convincente.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Va precisato che nella perizia depositata il consulente tecnico d'ufficio, dott. , ha Persona_2 evidenziato che “la signora è affetta da comorbilità: sindrome ansioso Parte_1 depressiva, disturbo del comportamento alimentare, lombosciatalgia sinistra cronica in documentate discopatie plurime ed ernia discale L5-S1, discopatie cervicali plurime, fibromialgia severa, emicrania severa, carcinoma mammario infiltrante di tipo non speciale G3 della mammella destra con associato quadro di mastite carcinomatosa, già sottoposto a chemioterapia-immunoterapia neoadiuvante, in attesa di chirurgia mammaria e contestuale isterectomia per il riscontro di formazione polipoide dell'endometrio”.
Come motivato dal consulente nell'ambito dell'accertamento peritale “la percentuale di invalidità da cui è affetta la signora attualmente ed all'epoca della presentazione Pt_1 della domanda fosse del 100% (invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa) pagina 3 di 5 ritenendo di dover condividere per il quadro menomativo e strumentalmente documentato, i codici nosografici adottati dalla Commissione ossia 9325 e 2205 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda così come si condivide la prospettata decisione della
Commissione di procedere alla revisione a Settembre 2025”.
La ctu ha concluso di ritenere che “il quadro clinico attuale seppure complesso non è tale da influire sulla capacità di deambulazione autonoma oppure sulla capacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita”.
Nella fattispecie in oggetto, nell'ambito del procedimento di atp non risultano formulate osservazioni del consulente della ricorrente (o dal legale del ricorrente).
Va aggiunto che anche la giurisprudenza citata dalla ricorrente non è pertinente.
Per contro, costante giurisprudenza (Cassazione civile, sez. lav., n. 7273/2011) ha rilevato che “è opportuno ricordare che questa Corte (Cass. n. 25569/2008) ha affermato che secondo il proprio consolidato insegnamento, conforme al tenore testuale della L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 e L. 21 novembre 1988, n. 508, la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua
(ex plurimis, Cass. 20 giugno 2006 n. 14127). La stessa, può spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria della L. 11 febbraio 1980, n.
18, art. 1, comma 3, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2770). Infine, si è ritenuto che il problema del trattamento chemioterapico non può essere risolto in astratto, con
l'affermazione che esso comporti sempre e di per sé, oppure non comporti, il diritto alla indennità di accompagnamento, ma costituisce una situazione di fatto, sicché si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dalla L. 11 febbraio
1980, n. 18, art. 1 (Cass. n. 25569 del 2008)”.
Nella presente opposizione la ricorrente non esibisce alcuna nuova argomentazione atta suffragare i propri assunti ma si limita a richiedere la rivalutazione medico legale. In realtà
l'esame obiettivo eseguito e di cui si dà atto nella perizia depositata dal ctu induce a ritenere non necessario l'espletamento di un nuovo accertamento medico legale. Inoltre, i certificati pagina 4 di 5 oncologici e il referto del fisiatra sopravvenuti non paiono sufficienti a giustificare la previdenza invocata.
Si ritiene infatti che la documentazione sanitaria prodotta non incida sulle condizioni della stessa in quanto dà conto di gravi difficoltà all'esecuzione di alcuni atti quotidiani della vita, difficoltà che comunque non integrano la situazione di impossibilità da cui deriva la necessità dell'assistenza continua.
Per questi motivi
, alla luce dei summenzionati orientamenti giurisprudenziali, ritenuto che in giudizio non sono state depositate evidenze documentali che attestino una condizione che integri una effettiva “impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua”, il ricorso deve essere respinto.
Per quanto riguarda le spese di lite, nel caso in esame, in considerazione della peculiarità della questione, sussistono i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92 comma 2° c.p.c. per compensare integralmente tra le parti in causa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
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