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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1108/2024 R.G., promossa
DA
con l'avv. CACCIAPUOTI NICOLA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona della procuratrice , con l'avv. CP_1 CP_2
MACCIOTTA GIUSEPPE
RESISTENTE
E
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
Causa in punto di trattamento dei dati personali, decisa ex artt. 127 ter e 420 c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
in persona del legale rappresentante p.t., per non aver dato completo riscontro
[...]
alle richieste formulate nell'istanza del 04.04.2024; 2) per l'effetto condannare la resistente in persona del legale rappresentante p.t. a fornire riscontro CP_1
all'istanza inoltrata in data 04.04.2024 e per l'effetto fornire all'interessato il riscontro relativo alla richiesta avanzata a i sensi dell'art. 2 1, par. 1, del predetto Regolamento
2016/679 UE e di ricevere la comunicazione di cui all'art. 19 del predetto GDPR;
3) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione Controparte_5
delle spese e competenze professionali della presente procedura con attribuzione al procuratore costituito.
Per parte resistente: conclude per il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento ovvero, in via subordinata, per la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in intestazione ha esposto di aver appreso di una segnalazione negativa a proprio carico effettuata da per i ritardati pagamenti dei ratei di un CP_1
prestito personale e di aver inviato in data 04/04/2024 alla predetta società un'istanza di accesso agli atti per ottenere la copia dell'eventuale comunicazione di preavviso della segnalazione, della comunicazione dei dati relativi al primo ritardo e dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati;
ha anche allegato di aver chiesto la cancellazione dei suoi dati e di essersi opposto al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del citato Regolamento. Si è doluto di come la banca non abbia dato completo riscontro alle sue richieste, essendosi limitata a pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione ed avendo completamente disatteso l'opposizione ex art 21. In tale condotta omissiva della resistente ha indicato la violazione dei principi di buona fede e correttezza ma anche delle prescrizioni di cui all'art. 12 paragrafo 3 del Regolamento
U.E. 2016/679 e ha così chiesto al Tribunale di accertare l'inadempimento di CP_1
e di condannarla a dare riscontro alla richiesta promossa ex art. 21 paragrafo 1 del
Regolamento UE 2016/679 e di ricevere la comunicazione di cui al suo art. 19. Si è costituita che ha evidenziato l'andamento irregolare del rapporto di mutuo CP_1
facente capo al ricorrente che non aveva pagato diverse rate, accumulando un debito di
Euro 1.356,71, ed ha esposto di aver sollecitato la regolarizzazione del rapporto e Part comunicato il preavviso di segnalazione ai con la raccomandata del 02/05/2023, restituita al mittente il successivo 28/06/2023 per compiuta giacenza. Ha aggiunto di avere inviato anche il rendiconto di trasparenza annuale del 2023 rappresentante la situazione di insolvenza. Ha sostenuto di avere riscontrato la richiesta del e così Pt_1
la correttezza sia del suo operato che della segnalazione effettuata, evidenziando anche di aver prospettato all'istante che avesse ritenuto la sua risposta non soddisfacente la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario o possibili vie stragiudiziali della controversia, oltre al procedimento di mediazione. Ha affermato la prevalenza sul diritto rivendicato dall'interessato del suo interesse legittimo alla segnalazione negativa, essendo rimaste impagate molteplici rate del suo finanziamento ed avendo dato corso nei modi e nei limiti consentiti ai suoi obblighi di trasparenza e correttezza necessari per il buon funzionamento del sistema creditizio, concludendo per il rigetto del ricorso o in subordine per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La causa è approdata alla decisione con l'emissione del dispositivo, previo deposito di note sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Benché non rilevi ai fini della decisione (posto che la resistente nel costituirsi ha opposto alle pretese avversarie solo argomenti di diritto), si ritiene opportuno precisare che, una volta avuta visibilità del procedimento assegnatogli, questo Giudice in data
28.5.2024 ha fissato al 16.7.2024 l'udienza di comparizione delle parti che, dato il rito cui è sottoposto il procedimento, non poteva che essere quella ex art. 420 c.p.c. Parte ricorrente ha tempestivamente notificato il ricorso con detto decreto in data 29.5.2024, sicché tutti i termini di cui all'art. 415 c.p.c. sono stato osservati e la resistente ha avuto la facoltà di intervenire tempestivamente in giudizio, facoltà cui ha abdicato, essendosi costituita solo in data 15.7.2024. A nulla rileva che su istanza di parte la celebrazione dell'udienza del 16.7.2024 sia stata sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., norma che per la sua collocazione nel libro primo del codice di procedura civile trova applicazione anche nel rito del lavoro.
Parte ricorrente ha sostenuto l'inadempimento di nel dare completo seguito CP_1
alle richieste del 04/04/2024: lamentando l'illegittimità della segnalazione e allo scopo di procedere alla verifica della sua correttezza, nell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 15 Regolamento U.E. 2016/679 ha chiesto anzitutto di avere copia del preavviso di segnalazione con la prova del suo ricevimento. Tale richiesta è stata soddisfatta, perché con la comunicazione del 29/04/2024 la resistente ha trasmesso anche la copia Part del preavviso di segnalazione ai che è stato inoltrato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che è rientrata al mittente per compiuta giacenza, come dimostrato dalle produzioni 5 e 6 della banca.
Quanto alla copia della comunicazione dei dati relativi al primo ritardo trasmessa nei
SIC, necessaria per verificare il rispetto dei termini di cui all'art. 4 co. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, si rileva come detta norma preveda la necessità del preavviso di registrazione dei dati e la possibilità di rendere accessibili i dati relativi al primo ritardo solo dopo il decorso di almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso. Ora, deve ritenersi che con la trasmissione unitamente alla risposta del 29/04/2024 della lettera con cui è stato comunicato il preavviso il ricorrente sia stato già messo in condizione di valutare l'osservanza del termine, atteso che la spedizione è avvenuta in data 15/5/2023 e che dalla risposta del
25/01/2024 all'istanza del ricorrente formulata ex art. 15 e seguenti Regolamento
Europeo 679/2016 e art. 8 Codice Deontologico SIC prodotta con il ricorso risulta che la segnalazione di cui si discute risale al 31/12/2023, sicché deve concludersi che con le informazioni fornite con la missiva del 29/04/2024 la banca abbia risposto anche alla seconda richiesta del Pt_1 La terza domanda ha riguardato la trasmissione di copia dell'informativa di cui all'art.13 del G.D.P.R., in particolare quanto alle informazioni di cui al paragrafo 1 lettera d e paragrafo 2. Detta norma prevede che in caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano il titolare del trattamento gli fornisca determinate informazioni che sono elencate dalle lettere da a) ad f) dei paragrafi 1 e 2. Tuttavia, la norma è altrettanto chiara nel prevedere che tali informazioni siano messe a disposizione dell'interessato nel momento in cui i dati personali sono ottenuti e detto momento non può che coincidere con quello in cui in sede di stipula del contratto la banca acquisisce tutti i dati personali del contraente per custodirli. Parte ricorrente non ha mai lamentato di non aver ricevuto questa informativa con la conclusione del mutuo, momento nel quale rilevano gli obblighi configurati dal citato art. 13. Non può dunque ravvisarsi neppure in tal caso una violazione degli obblighi di informazione della banca.
Nella comunicazione del 29/04/2024 emergono le ragioni per cui non si è provveduto all'immediata cancellazione ed infatti il ricorrente nulla ha contestato in merito. Ha, invece, lamentato la mancata risposta alla sua richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ai sensi dell'art. 21 paragrafo 1 del Regolamento Europeo più volte richiamato. Non è stato, tuttavia, mai chiarito né nell'istanza del 04/04/2024 né nel ricorso da cui ha preso le mosse il presente giudizio quale altro trattamento dei dati personali, diverso ed ulteriore dalla segnalazione effettuata, la banca avrebbe fatto o avuto intenzione di fare, in maniera da rendere comprensibile e ragionevole la sua opposizione al trattamento dei dati.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 - condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sassari, 16/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella