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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 79/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
VELLETRI LUCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 14/01/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 30/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento all'ordinaria amministrazione e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2) il padre, sig. potrà vedere e Pt_1 tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, due pomeriggi a settimana, nonché a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e con quelli extrascolastici dei minori. Inoltre, si precisa che ciascun genitore avrà contatti telefonici giornalieri e costanti con i figli durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Durante le festività natalizie e pasquali i genitori terranno con sé i figli, in modo alternato, il giorno della vigilia o quello di Natale, e così il 31/12 e il 1Gennaio; sempre alternativamente per le altre festività dell'anno (compleanni propri e/o dei familiari o altre cerimonie), previo accordo tra i coniugi, sarà consentito loro di parteciparvi. Resta inteso tra i coniugi che tutte le decisioni più importanti che interesseranno i figli ed Per_1
verranno assunte sempre in comune accordo tra loro, tenendo in debito conto le Per_2
esigenze di crescita ed i bisogni essenziali dei minori. Entrambi i coniugi trascorreranno parte (pranzo oppure cena) del giorno del compleanno del minore stesso con lui. Le vacanze estive dei minori saranno concordate, di anno in anno, tra essi coniugi. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli, nel corso del periodo estivo, due settimane consecutive/non consecutive, che ciascun genitore comunicherà all'altro entro congruo termine. 3) Il sig. verserà 250,00 per ciascun figlio. Le parti concordano che detta somma potrà anche Pt_1 essere versata direttamente dal al locatore/proprietario dell'abitazione in uso alla Pt_1
sig. e ai figli. Entrambi i coniugi, provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle Pt_2 spese straordinarie occorrende per i minori, preventivamente autorizzate e individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. 4) Le parti concordano che le somme che saranno ricevute a titolo di “assegni familiari” saranno divise al 50% per ciascun genitore. Sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti anche per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale alla sig.ra ogni mese entro il giorno 30, a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento dei soli figli minori, ed la somma mensile Per_1 Per_2 pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), sul conto avente iban
[...], di cui € 250,00 per ciascun figlio. Le parti concordano che detta somma potrà anche essere versata direttamente dal al locatore/proprietario Pt_1 dell'abitazione in uso alla sig. e ai figli. Entrambi i coniugi, provvederanno nella Pt_2
misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrende per i minori, preventivamente autorizzate e individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. 6) Le parti concordano che le somme che saranno ricevute a titolo di “assegni familiari” saranno divise al 50% per ciascun genitore”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/10/2011 nel Comune di La Spezia (SP), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
14/01/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Spezia (SP), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M atto numero 118, Parte I, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 30/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
VELLETRI LUCA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 14/01/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 30/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale con riferimento all'ordinaria amministrazione e collocati prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2) il padre, sig. potrà vedere e Pt_1 tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, due pomeriggi a settimana, nonché a weekend alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, compatibilmente con gli impegni scolastici e con quelli extrascolastici dei minori. Inoltre, si precisa che ciascun genitore avrà contatti telefonici giornalieri e costanti con i figli durante il periodo di permanenza presso l'altro genitore. Durante le festività natalizie e pasquali i genitori terranno con sé i figli, in modo alternato, il giorno della vigilia o quello di Natale, e così il 31/12 e il 1Gennaio; sempre alternativamente per le altre festività dell'anno (compleanni propri e/o dei familiari o altre cerimonie), previo accordo tra i coniugi, sarà consentito loro di parteciparvi. Resta inteso tra i coniugi che tutte le decisioni più importanti che interesseranno i figli ed Per_1
verranno assunte sempre in comune accordo tra loro, tenendo in debito conto le Per_2
esigenze di crescita ed i bisogni essenziali dei minori. Entrambi i coniugi trascorreranno parte (pranzo oppure cena) del giorno del compleanno del minore stesso con lui. Le vacanze estive dei minori saranno concordate, di anno in anno, tra essi coniugi. Entrambi i genitori trascorreranno con i figli, nel corso del periodo estivo, due settimane consecutive/non consecutive, che ciascun genitore comunicherà all'altro entro congruo termine. 3) Il sig. verserà 250,00 per ciascun figlio. Le parti concordano che detta somma potrà anche Pt_1 essere versata direttamente dal al locatore/proprietario dell'abitazione in uso alla Pt_1
sig. e ai figli. Entrambi i coniugi, provvederanno nella misura del 50% ciascuno alle Pt_2 spese straordinarie occorrende per i minori, preventivamente autorizzate e individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. 4) Le parti concordano che le somme che saranno ricevute a titolo di “assegni familiari” saranno divise al 50% per ciascun genitore. Sottoscrivono il presente atto i procuratori delle parti anche per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale alla sig.ra ogni mese entro il giorno 30, a titolo di Pt_2
contributo per il mantenimento dei soli figli minori, ed la somma mensile Per_1 Per_2 pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), sul conto avente iban
[...], di cui € 250,00 per ciascun figlio. Le parti concordano che detta somma potrà anche essere versata direttamente dal al locatore/proprietario Pt_1 dell'abitazione in uso alla sig. e ai figli. Entrambi i coniugi, provvederanno nella Pt_2
misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie occorrende per i minori, preventivamente autorizzate e individuate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Latina. 6) Le parti concordano che le somme che saranno ricevute a titolo di “assegni familiari” saranno divise al 50% per ciascun genitore”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/10/2011 nel Comune di La Spezia (SP), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
14/01/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di La Spezia (SP), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M atto numero 118, Parte I, dell'anno 2011); compensa le spese di causa.
Latina, 30/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino