Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 18/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N. 139/2023 R.G
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 139/2023 promossa da:
( ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
n resentata e difesa dall'Avv. Paola BARTOLINI, elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato (PO) Via E. Boni 118, giusta procura allegata al ricorso;
Pec: vvocati.prato.it Email_1
Fax: 0574/605887 Ricorrente Contro
( ) nato a [...] il [...] CP_2 C.F._2
Convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero ( visto in data 19.9.2023) CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 3 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la parte attrice:: CONCLUSIONI a) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) Assegnare in via definitiva la casa coniugale alla ricorrente quale Per_ genitore allocatario/convivente della figlia c) confermare/disporre l'affido esclusivo minore alla madre, Persona_2 SI.ra (già disposto all'udienza del 14.06.2023); d) ordinare al SI. CP_1 esponsione di un contributo al mantenimento della figlia in CP_2 misura non inferiore ad euro 450,00 al mese tramite bonifico bancario, rivalutabile annualmente secondo gli incidi ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, almeno fino a quando la SI.ra non avrà incrementato il proprio reddito CP_1 attraverso un lavoro full time la diversa somma che verrà ritenuta di Per_ giustizia viste le risultanze istruttorie;
e) consentire al padre di tenere la figlia ogni martedì dall'uscita dell'asilo/scuola fino alle 20,30, unitamente ad (al uno dei nonni paterni e/o un terzo (già disposto con ordinanza del 08.12.2023), curandone sia il prelevamento da scuola che l'accompagnamento a casa della madre ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, posto che in tale periodo la minore si reca al mare con i nonni materni. Tuttavia in tale periodo il padre potrà incontrare la figlia nei tempi stabiliti nel provvedimento del 14.06.2023 (il martedì dalle 16,30 alle 20,30) e nei modi disposti con l'ordinanza del 08.12.2023 (uni- tamente ad almeno uno dei nonni paterni) nei luoghi di vacanza della minore;
f) comandare al resistente il versamento in favore della figlia delle somme arretrate
1
[...]
anche ai fini dell'iscri-zione, ogni documento di natura medico/ospedaliera, Per_2 er-venti e/o vaccini, anche se non urgenti e/o obbligatori della minore
[...] nonché, infine, di carattere religioso e/o ludico. …” Per_2
Per il P.M. Visto in data 19.9.2023 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17 gennaio 2023 ha proposto CP_1 domanda di separazione del matrimonio contratto in MO , in data 28 aprile 2018, con , nato a [...] il [...] e CP_2 residente in [...] , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO al n 30, parte II, serie C, anno 2018. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che i coniugi avevano adottato il regime di separazione dei beni e, dalla unione coniugale , in data 31.3.2019, era nata la figlia Persona_2 ancora minorenne;
- che la relazione coniugale era stata cronicamente affetta da tormenti e crisi, determinate dal carattere instabile del marito e, prima di separarsi i coniugi avevano intrapreso un percorso di psicoterapia di coppia, oltre che individuale, inspiegabilmente interrotto dal l quale, a maggio del Per_2
2021, aveva deciso improvvisamente di lasciare il tetto coniugale;
- che nel frangente, moglie e figlia, erano rimaste sprovviste di mezzi di sostentamento, ad eccezione di € 400,00, lasciati dal dentro un Per_2 mobile all'ingresso;
- che dopo circa un mese il aveva formalizzato, tramite il proprio Per_2 legale, la volontà di separarsi in via definitiva, portando via dalla casa alcuni elementi di arredo;
- che a metà novembre 2021 aveva trovato una occupazione come collaboratrice domestica, per 20 ore settimanali, percependo uno stipendio mensile di circa 550/600 ;
- che nel mese di dicembre i coniugi avevano ritentato di ripristinare la convivenza, ma nel 2022 il era nuovamente andato via per Per_2 trasferirsi, insieme ai genitori, in una casa acquistata e ristrutturata tramite mutuo bancario;
- che il svolgeva l'attività di muratore con un reddito mensile di Per_2 circa 2000,00 € e risultava disoccupato dal giugno 2022;
2 - che dal marzo 2022 da sola doveva occuparsi della bambina, con l'aiuto di amici e parenti, e percependo assegno unico di € 200,00, mentre il aveva da allora rifiutato di vedere la bambina manifestando Per_2 dubbi sulla paternità;
- che era intenzione dunque della ricorrente richiedere la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale, affidamento esclusivo della figlia nonché assegno per il mantenimento della figlia, compresa quota per le spese straordinarie . Dopo la comparizione innanzi al Presidente , si procedeva ad ascoltare la ricorrente la quale faceva presente che oramai la figlia aveva sempre vissuto con lei, di non avere notizie del padre che non aveva più inteso frequentarla, sicché l'audizione era da ritenersi superflua. Attese le dichiarazioni della parte e adottati i provvedimenti interinali, con provvedimento emesso in data 10 luglio 2023, la causa era rimessa innanzi al Giudice relatore per lo svolgimento della fase istruttoria, Nella contumacia del resistente, si procedeva ad istruttoria solo con la produzione di documenti ed acquisizione di informazioni ai sensi dell'art 213 cpc: infine, all'udienza del 3 ottobre 2024, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. SEPARAZIONE In primo luogo, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati da tempo e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente non costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile.
§ 2 AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE PRINCIPI APPLICABILI In ordine alle prime, ad avviso del Collegio, ricorrono le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente disponendo l'affidamento esclusivo della figlia, anche in riferimento all'interesse manifestato di assumere le decisioni di maggiore interesse, particolarmente nei rapporti con le istituzioni scolastiche e sanitarie.
3 Nella presente fattispecie, trova applicazione la disciplina del Codice Civile, Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”, Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. In linea generale, saldo punto di partenza è costituito dai richiamati principi espressi dalla S.C. in tema di affidamento dei figli. Invero, sulla scorta dei principi espressi dalla S.C. in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, (Cass., 6 marzo 2019, n 6535; Cass., 2.12.2010, n 24356). E l'interesse del minore è da intendersi riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili eSIenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica. Invero, le condotte dei genitori non devono mai esprimersi in forme atte ad alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque tali – per ciò solo- da pregiudicare i loro interessi (Cass 22. 9.2016, n 18559 ipotesi di reato). Non v'è dubbio, infatti, che il criterio cui attenersi nella scelta delle forme di affidamento dei figli deve essere costituito dal loro esclusivo interesse morale e materiale ( art 155 c.c. , oggi 337 quater) , sì da imporre di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità. Ciò richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante apprezzamento della personalità del genitore (Cass., 19.7.2016, n 14728), delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando in ogni caso il rispetto del principio della bi-genitorialità, va inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23.9.2015, n 18817). Nella presente fattispecie, intanto occorre dare atto che la bambina è ancora in tenera età ( circa sette anni, essendo nata il [...]),
4 così che il suo ascolto appare chiaramente in contrasto con il suo interesse ed appare manifestamente superfluo, non potendosi considerare capace di discernimento per rappresentare opinioni in ordine ai provvedimenti che dovranno essere adottati. In disparte ogni considerazione in ordine alla possibilità di individuare la condotta poste in essere dal resistente come causa effettiva della frattura dell'unione coniugale, in assenza di dati istruttori sul punto e in considerazione dell'assenza di domande di addebito, non v'è dubbio che sussistono molteplici indici univoci e convergenti nel senso di un disinteresse manifestato nei confronti della bambina. In sede di udienza presidenziale, poi, pur riferendo di provare affetto, ha dichiarato di non essere disponibile a seguire un percorso di mediazione e, senza alcuna apparente giustificazione ha posto in dubbio di essere il padre e non ha offerto valide giustificazioni per l'atteggiamento di disinteresse posto in essere oramai da tempo. Il mancato riscontro e la situazione di irreperibilità presso l'indirizzo di residenza anagrafica, senza dare notizie o indicare il luogo di effettiva residenza, inducono a ritenere verosimili le circostanze allegate dalla ricorrente nel proprio ricorso.
D'altra parte, la mancata costituzione nel presente giudizio, conferma il totale disinteresse per l'esito del procedimento e sembrano del tutto condivisibili le motivazioni di cui all'ordinanza presidenziale emessa il 10 luglio 2023. A riguardo va considerato che la regola dell'affidamento condiviso è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, il che si verifica nell'ipotesi in cui il genitore non collocatario si sia reso totalmente inadempiente al diritto di visita, essendo tale comportamento indicativo della inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente ( Cass., 977/2017). Gli elementi acquisiti, in definitiva, appaiono al Tribunale sufficienti per ritenere che – nella situazione attuale- la forma di affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l'interesse della bambina, non tanto in ragione delle cause dei litigi, quanto dal disinteresse costantemente manifestato, e perdurante, indice evidenti della impossibilità soggettiva del padre a garantire stabili consuetudini di vita ed equilibrio di relazioni affettive e sociali.
D'altra parte, non è escluso che nel tempo, il padre possa ancora essere coinvolto nelle scelte della figlia ed acquisire un ruolo maggiore rispetto a quello attualmente stabilito, qualora il suo atteggiamento muti SInificativamente.
5 A riguardo, va infatti considerato che ai sensi dell'art 337 quater c.c., il genitore affidatario in via esclusiva ha sì l'esercizio della responsabilità genitoriale, ma se non diversamente stabilito, anche l'altro genitore mantiene il diritto –dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole, potendo ricorrere al giudice qualora ritenga che le decisioni assunte siano pregiudizievoli all' interesse di questi. Nel caso di specie, la particolare situazione rappresentata a carico del padre, almeno sino a quando questi non muti radicalmente atteggiamento nei confronti della bambina, induce il Collegio a ravvisare gli estremi per disporre che anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza siano assunte dalla madre affidataria, senza necessità del consenso del padre, secondo quanto implicitamente richiesto dalla madre in sede di precisazione delle conclusioni. Per quanto attiene il diritto di visita del genitore non affidatario e le modalità di frequentazione, ritiene il Tribunale che possa essere consentito al padre di potere vedere la bambina , qualora lo richieda, al fine di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato nell'auspicio che in futuro possano essere ampliati i tempi di permanenza , ove costui manifesti concretamente la consapevolezza dei suoi doveri di genitore. Se anche il Collegio condivide le valutazioni svolte nell'ordinanza sopra richiamata in ordine all'importanza per ogni figlio di godere della presenza e del sostegno di entrambe le figure genitoriali nel percorso di crescita e le conseguenze pregiudizievoli per il benessere psicofisico della minore che potrebbero derivare dalla totale assenza del padre, nondimeno l'episodio verificatosi nel settembre 2023, riscontrato documentalmente, appare particolarmente grave ed allarmante. In proposito, ritiene il Tribunale che, almeno inizialmente debba essere consentito al padre di potere vedere e trattenersi con la figlia esclusivamente presso i Servizi Sociali di Prato ed alla presenza di un educatore da questi individuato, inizialmente con cadenza quindicinale e, successivamente, settimanale, per un periodo di 6 mesi. Solo qualora la iniziale valutazione positiva sia confermata dall'esito di tale periodo dai Servizi Sociali ed in assenza di segnalazione di criticità da parte di questi ultimi, si potrà introdurre in futuro la possibilità che i giorni possano essere continuativi e autonomi, recependo le indicazioni della madre di consentire al padre di tenere la figlia ogni martedì Per_1 dall'uscita dell'asilo/scuola fino alle 20,30, unitamente ad (almeno) uno dei nonni paterni e/o un terzo (già disposto con ordinanza del 08.12.2023), curandone sia il prelevamento da scuola che l'accompagnamento a casa della madre ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, posto che in tale periodo la minore si reca al mare con i nonni materni;
in tale periodo il padre potrà incontrare la figlia nei tempi
6 stabiliti nel provvedimento del 14.06.2023 (il martedì dalle 16,30 alle 20,30) e nei modi disposti con l'ordinanza del 08.12.2023 (unitamente ad almeno uno dei nonni paterni) nei luoghi di vacanza della minore.
§ 3. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Da quanto risulta dagli atti, la casa di via Venezia n 13, attualmente abitata dalla madre e dalla bambina, è in comodato d'uso. Il relativo provvedimento di assegnazione, pur costituendo un'utilità di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art 337 sexies c.c., è finalizzato alla tutela dei figli minorenni e dei figli maggiorenni e del loro interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le eSIenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. (Cass., Cass., 12.10.2018, n 25604) Tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile non ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che quindi limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e che, traducendosi in un pregiudizio economico, è anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto ( Cass., 21 luglio 2021, n 20858). Nella fattispecie in esame – in presenza di affidamento esclusivo della figlia minore - ricorrono certamente i presupposti per confermarne l'assegnazione alla ricorrente,
§ 4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Quanto al mantenimento della piccola, le informazioni di carattere economico risultano sufficientemente documentate e non necessitano di ulteriori approfondimenti. Infatti, la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti deve essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione. Non è quindi necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche
7 desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni. Secondo quanto risulta dai documenti prodotti, la ha CP_1 documentato lo svolgimento dell'attività lavorativa di collaboratrice domestica part time con una retribuzione mensile di circa € 650,00 nell'anno 2023 e di avere percepito redditi complessivi per € 10.401,42 nell'anno precedente. Al contempo, il risulta titolare di più rapporti finanziari, Per_2 finalizzati anche ad accedere a finanziamenti, ed ha venduto un appartamento con garage al padre, sul quale risultava essere stato contratto un mutuo ipotecario che il genitore si è accollato per il residuo. In sede di udienza presidenziale aveva manifestato la disponibilità a corrispondere l'importo di € 300,00 per il mantenimento della bambina, venendo meno in gran parte a tale impegno. Inoltre, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe ricevuto un rimborso a titolo di bonus per tasse scolastiche, nonostante il mancato versamento delle relative rette. In assenza di più specifici dati istruttori , si ritiene sussistano le condizioni per porre a carico del padre un contributo di mantenimento a favore della bambina, nella misura di € 420,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, corrispondente agli standards medi adottati da questo Tribunale in relazione al c.d. “ordinario regime di vita dei figli” (Cass., 18869 del 8.9.2014), tenuto conto delle spese correnti (scolastiche e formative, ricreative e sportive, mediche e sanitarie, abbigliamento ed altro) sostenute nell'interesse della bambina durante la convivenza in riferimento alle sue eSIenze nella corrispondente fascia d'età . Sulla scorta della situazione reddituale e patrimoniale, in assenza di dati più precisi in ordine all'effettiva attività lavorativa svolta dal resistente e di richieste della ricorrente, non ricorrono invece le condizioni per disporre assegno di separazione per il mantenimento della moglie. Infine, le spese del procedimento andranno poste a carico della parte soccombente, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014 (ai minimi per fase studio, introduttiva e decisionale), tenuto conto dell'attività concretamente svolta e della ridotta complessità delle questioni sollevate.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi nata a [...] il Controparte_1
13.05.1985, e il 4.2.1982 uniti in CP_2 matrimonio contratto in MO , in data 28 aprile 2018, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MO al n 30, parte II, serie C, anno 2018; Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MO di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dispone, L'affidamento esclusivo della figlia minore con facoltà di assumere Per_1 in via esclusiva anche le decisioni sulle questioni di maggiore importanza, nonché il collocamento presso la madre, disciplinando i diritti di visita del padre secondo quanto precisato in parte motiva, mandando ai Servizi Sociali di Prato per l'organizzazione del primo periodo di incontri di durata semestrale;
Dispone,
che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento della figlia l'importo mensile complessivo di € 420,00, con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat annuale, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e documentate;
Condanna Il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3809,00 per compensi professionali oltre alle spese vive per notifica e CU, spese generali, IVA e CAP, con ripetibilità di quelle anticipate dallo Stato.
Così deciso in Prato nella Camera di ConSIlio del 12 marzo 2025, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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