Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 995/2022 avverso la sentenza n. 2087//2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 07.09.2022
tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Isnardi ed elettivamente domiciliata Parte_1
nel suo studio in Genova, Via Lomellini 15/21 -APPELLANTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Genova, Via G. Mameli
n. 1/2 - APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“• in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2087/2022, pronunciata dal Tribunale di Genova, in persona del GOT
Dott.ssa Tamborino in data 07/09/2022 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure;
• nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data Parte_1 20.03.2019, è la diretta conseguenza dell'infortunio subito a seguito del violento strappo alla spalla destra e per l'effetto condannare la Società al pagamento in favore della signora Controparte_2 di tutti i danni materiali subiti a causa ed a seguito dell'infortunio de quo nella Parte_1 misura di Euro 18.002,00 o quella risultante dall'istruttoria, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, sulle somme rivalutate dal fatto all'effettivo pagamento. • in via istruttoria: si chiede
PER L'APPELLATA CP_1
“Piaccia all'ecc.ma corte d'appello adita, contraiis reiectis: in via principale: ❖ confermare l'impugnata sentenza n. 2087/2022 emessa dal tribunale di Genova nel procedimento contraddistinto dal n. r.g. 4158/21, e per l'effetto, respingere ogni e qualsiasi avversaria pretesa in quanto infondata in fatto e diritto. In via subordinata: ❖ nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza di primo grado, liquidare l'indennizzo in applicazione dei limiti di massimale, delle franchigie, scoperti e limiti tutti di cui alla polizza sottoscritta. all'uopo si richiamano espressamente la disciplina, le clausole, gli scoperti, le garanzie, limitazioni, esclusioni e le franchigie e quant'altro di cui alla summenzionata polizza e alle condizioni generali di contratto. ❖ vinte le spese del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione dell' aprile 2021, la signora conveniva in giudizio la Società Parte_1
deducendo quanto segue: - che in data 12 giugno 2005 stipulava, con la predetta Controparte_2
compagnia assicurativa, la polizza assicurativa infortuni n. 5227877, che produceva, rinnovata ogni anno, prevedente la corresponsione di un indennizzo per la invalidità permanente, l' invalidità temporanea e le spese di cura conseguenti ad infortunio;
- che in data 10 marzo 2019, mentre, portando al guinzaglio il proprio cane, si apprestava a scendere la scalinata presso i giardini Pt_2
in via Trento a Genova, subiva un violento strappo alla spalla destra, a seguito di un inaspettato
[...]
scatto del cane, cui seguiva dolore e sensazione che la spalla si fosse spostata dalla propria sede, riportando la lesione a tutto spessore della componente inserzionale del tendine del sovra- sottospinato, accertata da relazione medico-legale della dott. attestante un periodo di Pt_3
invalidità temporanea totale di 40 giorni e un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di
90 giorni, nonché postumi residuati nella misura del 10%; - che in data 8 maggio 2019 aveva provveduto a denunciare il sinistro ad che, in data 14 maggio 2019, comunicava con CP_2
raccomandata l'apertura del sinistro;
- che in data 21 giugno 2019 era stata ricoverata presso S.C.
, sezione di chirurgia artroscopica del Polo Ospedaliero di Rapallo, dove Controparte_3
veniva sottoposta ad intervento in artroscopia, bursectomia, acromionplastica e sutura side to side sottospinoso, con prognosi di 20 giorni, recandosi poi, in data 08 .01. 2020 a visita medico legale presso un medico fiduciario della Compagnia convenuta la quale, tuttavia, con raccomandata del
20.03.2020, negava l'indennizzabilità dell' infortunio motivando: “non vi è nesso causale fra evento e lesioni e fra lesioni accertate e menomazioni, in quanto trattasi di lesioni degenerative”; - che era rimasta dunque inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte nonostante CP_2 la pec, inviata dall' attrice in data 25.11.2020, con invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss.. d.l. 132/2014 convertito in l. 162/2014; - che, la lesione allegata dall'attrice è la diretta conseguenza dell'infortunio accaduto in data 10 marzo 2019 e che, con riguardo ad eventuali preesistenze, la cui incidenza sulle conseguenze dell' infortunio in oggetto comunque negava, la Compagnia, per consolidata giurisprudenza, avrebbe dovuto valutare la patologia preesistente e, qualora la malattia preesistente avesse avuto rilevanza, riconoscere un indennizzo minore rispetto alla somma dovuta se non ci fosse stata la preesistente patologia, anziché rifiutare l'indennizzo nella sua totalità; - quantificava l'indennizzo dovuto da , secondo le CP_2
condizioni di polizza, tenuto conto della franchigia contrattualmente prevista, complessivamente in euro 18.002,00;
Costituendosi in giudizio resisteva alle avverse pretese delle quali chiedeva il rigetto, CP_2 evidenziando come la domanda attorea fosse infondata e non provata né sotto il profilo dell'an né del nesso causale e, comunque, eccessiva. In particolare, deduceva: - che, dopo l'allegato infortunio del 10.03.20219, la non si era recata al Pronto Soccorso, andando, due giorni dopo, dal Pt_1
proprio medico curante il quale prescriveva una risonanza magnetica che veniva effettuata il
30.04.2019, ossia 40 giorni dopo l'asserito fatto;
- che le risultanze della risonanza magnetica consentivano di escludere una possibile causa/concausa traumatica delle lesioni allegate dall' attrice, evidenziando la presenza di acromion di tipo I-II secondo e di artrosi acromion- Per_1
claveare, deponendo dunque per la sussistenza di preesistenze degenerative, non riferibili con certezza esclusiva al riferito infortunio;
- richiamavano gli oneri probatori gravanti sull'attrice con riferimento al fatto storico nelle sue modalità, al danno ed al nesso causale tra il danno e il fatto;
nonché all'assenza di preesistenze che avrebbero potuto condurre ad un'alterazione morfologica dell'acromion; - contestava l'indennizzabilità delle lesioni allegate dall'attrice e, in ogni caso, il quantum preteso, con riguardo alle pattuizioni contrattuali.
Conclusa la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio all' udienza del 28.09.2021, la causa proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie autorizzate ai sensi dell'art.183/6° comma c.p.c. all'esito delle quali, in data 30.12.2021 il procuratore di parte attrice, avv. Flavio
Pisani dismetteva il mandato, venendo sostituito dall' avv. Marzia Isnardi, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 11.01.2022. Con ordinanza del 18 gennaio 2022, che integralmente si richiama, confermandone le motivazioni, e cui parte attrice proponeva reclamo respinto con ordinanza del 23.02.2022, venivano rigettate da questo giudice le istanze di prova orale e di ammissione di CTU medico-legale formulate dalle parti e veniva fissata udienza di p.c. per le motivazioni riportate a verbale. All'udienza a trattazione scritta del 13.05.2022 precisava le proprie conclusioni solo parte convenuta, nessuno comparendo per parte attrice, (sulle conseguenze della mancata precisazione delle conclusioni vedasi Cass. Civ. Sez. 3 n. 26523/2020) e la causa passava in decisione dopo il deposito delle difese conclusive.”.
Con la sentenza n. 2087/2022 del 7.9.2022, il Tribunale di Genova respingeva la domanda attorea, condannando alla rifusione delle spese di giudizio. Il Tribunale motivava Parte_1 che, a fronte dell'onere della prova imposto a parte attrice di dimostrare “- che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
- che lo stesso è derivato dalle cause previste dalla polizza;
- che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza” (Cfr sentenza), parte attrice non aveva dedotto alcuna prova sulla verificazione del fatto storico e sulle caratteristiche dello stesso come infortunio, limitandosi a chiedere l'ammissione della CTU medico legale, che veniva ritenuta meramente esplorativa in quanto diretta a supplire alle carenze probatorie della parte. Evidenziava che “Parte convenuta ha provveduto a contestare le deduzioni attoree relative al fatto storico, evidenziando il mancato accesso presso P.S. dopo l'infortunio allegato ed il considerevole lasso di tempo intercorso fra l'asserito infortunio e il primo esame diagnostico eseguito dall' attrice;
ha comunque negato l'operatività della polizza vigente tra le parti contestando la sussistenza del l nesso causale fra lesioni allegate dall'attrice ed infortunio dedotto in giudizio a causa di preesistenze di tipo degenerativo emerse a seguito degli esami diagnostici cui l' attrice si sottopose.” (cfr sentenza)
Il Tribunale dava atto che parte attrice, in sede di reclamo al collegio dell'ordinanza di rigetto delle prove, aveva depositato un certificato, datato 7.8.2019, del medico curante Dott. che, Persona_2
oltre ad essere inammissibile perché tardivo, risultava anche generico, mentre nella relazione medico legale di parte era riportato il fatto come riferito soltanto dall'attrice medesima.
Con atto di citazione 5.10.2022, proponeva appello per un unico motivo: Parte_1
– errore in fatto ed in diritto per non aver ammesso le istanze istruttorie dell'appellante ed in particolare la richiesta CTU medico legale ai fini dell'accertamento del nesso causale fra il fatto storico e la lesione patita dalla medesima. Chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza,
l'ammissione delle richieste istruttorie avanzate in primo grado e l'integrale riforma della sentenza gravata con l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado. Vinte le spese del primo e del secondo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 16.08.2022, si costituiva nel presente giudizio di appello contestando l'infondatezza dei motivi di appello, la correttezza delle Controparte_4
ragioni contenute nella sentenza gravata e fondate sulla circostanza che “solo un paio di giorni dopo si fosse recata dal proprio medico curante, il quale prescriveva una risonanza magnetica che veniva effettuata il 30 Aprile 2019, ossia 40 giorni dopo l'asserito fatto”, con conseguente assoluta mancanza di prova del nesso causale. Chiedeva in rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado. La Corte, con ordinanza 22.2.2023, disponeva la sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed ammetteva “CTU medico legale sulla persona dell'appellante per verificare la causa delle lesioni patite dalla stessa e, qualora si accerti che esse siano conseguenza del trauma denunciato,
l'entità ed i postumi derivanti dalle lesioni stesse”, nominando CTU la dott.ssa Persona_3
All'esito del deposito della CTU, all'udienza, tenuta in forma cartolare, del 22.10.2024, sulle conclusioni della sola parte appellata e concessi i termini di legge per conclusioni e repliche anch'esse depositate dalla sola parte appellata, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
La Corte, in accoglimento del motivo inerente la mancata ammissione di consulenza atta a fornire prova dell'infortunio coperto dalla polizza, ha ritenuto necessario disporre c.t.u. medico legale per verificare la causa delle lesioni patite dall'appellante e per stabilire, ove si accerti che esse siano conseguenza del trauma denunciato, ossia un brusco “strappo” alla spalla dx, l'entità ed i postumi derivanti dalle stesse.
All'esito del deposito della CTU, disposta dalla Corte, è emerso che l'evento indicato dalla medesima in citazione, può essere compatibile con le conseguenze lesive lamentate dall'appellante, in quanto il
Consulente Ausiliario del CTU, Dott. riferiva: “La lesione del sovraspinato è compatibile Per_4
con il tipo di trauma riportato in anamnesi”.
Tuttavia, l'evento medesimo non risulta aver raggiunto la prova, anche per la carenza di adeguata documentazione medica, di aver assunto la vis lesiva necessaria ad assurgere a causa unica ed esclusiva della lesione indennizzabile.
Sul punto il CTU, Dott.sa chiarisce che: “Nel caso di specie dall'esame degli atti e della Per_3
documentazione clinica e presa visione delle risultanze della consulenza specialistica radiologica
(allegata) deve primariamente rilevarsi come l'evento denunciato in data 10/03/2019, seppure genuinamente rappresentato dall'infortunata, non appaia dotato di particolare vis lesiva tale, cioè, da produrre una lesione “acuta” della cuffia dei rotatori. Tale considerazione, a parere della sottoscritta CTU, è supportata dall'assoluta mancanza di ogni riscontro clinico e documentale nell'immediatezza dell'evento come pure di ogni riferimento post-traumatico all'evento in questione, ciò che non consente il rilievo di una acuzie post-traumatica. – omissis - La documentazione strumentale esaminata e rivisitata in sede di consulenza specialistica ha consentito il rilievo di una lesione longitudinale del tendine sottospinoso in un quadro di diffusi fenomeni degenerativi/tendinopatici, evidentemente preesistenti all'evento traumatico de quo, ciò che a parere della sottoscritta, può essere assunta come concausa di lesione, a fronte di un trauma che, per tutto quanto in precedenza rilevato ed esposto, non può ritenersi idoneo a produrre la lesione tendinea successivamente documentata a mezzo di RMN. La prima documentazione risale, infatti, al
30/04/2019 (ovvero a 51 gg. dall'evento denunciato) ed è rappresentata da una RMN alla spalla dx motivata da generiche “algie” (in assenza, pertanto, di ogni riferimento post-traumatico) né, a tal proposito, può ritenersi medico-legalmente probante e/o dirimente la certificazione postuma del medico di famiglia dell'agosto 2019. La documentazione strumentale esaminata e rivisitata in sede di consulenza specialistica ha consentito il rilievo di una lesione longitudinale del tendine sottospinoso in un quadro di diffusi fenomeni degenerativi/tendinopatici, evidentemente preesistenti all'evento traumatico de quo, ciò che a parere della sottoscritta, può essere assunta come concausa di lesione, a fronte di un trauma che, per tutto quanto in precedenza rilevato ed esposto, non può ritenersi idoneo a produrre la lesione tendinea successivamente documentata a mezzo di RMN.– omissis - Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte l'evento infortunio denunciato non può quindi essere ritenuto una causa unica, necessaria e sufficiente ai fini del determinismo della conseguenza lesiva, in presenza di concause, ovvero di condizioni preesistenti in grado di influenzare l'azione della vis lesiva producendo un effetto lesivo che, in carenza delle stesse non si sarebbe verificato.” (pag. 10 CTU e segg.)
Ha aggiunto il CTU che “Nel caso di specie la mancanza di una adeguata vis lesiva dell'evento traumatico denunciato cui si accompagna la mancanza di una adeguata e documentata continuità fenomenologica e la sussistenza di alterazioni degenerative ampiamente in grado di giustificare la patologia tendinea (che richiese poi trattamento chirurgico) non consentono la possibilità di indennizzo secondo i criteri generali della polizza infortuni” (pag. 11 CTU).
In sostanza è emerso un fenomeno degenerativo costituente una indiscutibile preesistenza. Tale preesistenza, in assenza di una certificazione medica tempestiva e probante dell'entità dell'infortunio denunciato, impedisce di attribuire all'evento lesivo una vis lesiva idonea a renderlo unica causa delle lesioni, con conseguente esclusione dell'indennizzabilità nei termini di polizza.
Ne consegue che non sussistono i presupposti di operatività della polizza infortuni che presuppone un evento traumatico, caratterizzato dall'elemento della “violenza” e da quello della “lesione”, che all'esito dell'accertamento medico, esaustivo e fondato su accurati accertamenti, condiviso dalla
Corte, non risulta essere emerso, tanto più che l'art. 20 delle condizioni di polizza, sul punto, specifica: “- Criteri di indennizzabilità - La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.” ed esclude dall'indennizzabilità le conseguenze rispetto alle quali il trauma di ponga quale mera concausa, come accertato dal CTU.
La Corte, sia pure con diversa motivazione, conferma la sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori minimi, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese dell'appellato che vengono liquidate nel dispositivo sulla base del D.M. 55/2014 e del valore indicato dalla parte appellante 5.201/26.000: Fase di studio: € 570,00; Fase introduttiva: € 470,00;
Fase istruttoria: € 930; Fase decisionale: € 960,00 = Compenso tabellare € 2.930,00.
Le spese della CTU vengono poste a carico dell'appellante.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 995/2022 avverso la sentenza n.
2087//2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 07.09.2022 così decide:
1- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata con diversa motivazione;
2- Condanna l'appellante alla refusione delle spese in favore dell'appellata Parte_1 che liquida in € 2.930,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di Controparte_5
legge;
3- Condanna al pagamento delle spese di CTU;
Parte_1
4- Dà atto che ricorrono le condizioni ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a carico dell'appellante, per il rigetto della proposta impugnazione.
Genova, 7 marzo 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente Dott. Gabriele Marroni
Dott. Valeria Albino