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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. ES AR Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 675 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
( e MM NN ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori e Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CORTESI ALFREDO, CP_1 P.IVA_2
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA AL DUOMO, 5 C.F._3
43100 PARMA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 815 del 20.7-1.10.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: accogliere il presente appello e per l'effetto revocare la sentenza appellata accogliendo le conclusioni già formulate in primo grado "Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale della in qualità di società committente dei lavori presso l'edificio sito CP_1 in Parma alla Via F. Orlandi n. 9 in relazione ai contratti di appalto stipulati in data 10 febbraio
2016 e nel luglio 2016, in particolar modo, per gli immobili subalterno 23, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 96mq -subalterno 24, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 92mq - subalterno 26, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 92mq -subalterno 25, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 62 mq, mappale 161243 per le ragioni come meglio indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare la società in persona del legare CP_1 rappresentante p.t., al versamento di € 75.000,00 quale somma dovuta per le prestazioni professionali svolte dalla società ImmobilD in ottemperanza al rapporto contrattuale con la
[...]
in persona del legare rappresentante p.t., e al netto delle somme già versate oltre la CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi maturati dal dovuto al saldo;
inoltre, condannare la
[...] al versamento della somma di € 45.000,00, ovvero nella misura che risulterà giusta e CP_1 dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore dell'odierno attore, quale somma a titolo di risarcimento danni per danno emergente e lucro cessante derivanti dall'improvviso e non giustificato cambio della serratura ove erano allocati i beni strumentali della società ImmobilD che non hanno permesso a questi di svolgere il proprio lavoro né all'interno dell'edificio di cui è causa né altrove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre competenze sugli stessi (rimborso forfettario ex art 15 Tarif. Prof. C.P.A ed I.V.A.) come per legge con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, si domanda all'Ill,ma Corte di Appello di volere disporre la rinnovazione dell'istruttoria a mezzo della ammissione delle richieste avanzate fin dal primo grado di giudizio ed ivi da intendersi integralmente trascritte.
Parte appellata: Rigettarsi siccome inammissibile (ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.) e comunque infondato l'appello proposto da con conferma della impugnata sentenza Parte_1
n. 815/2020 pubblicata il 01/10/2020 del Tribunale di Parma. Condannarsi la appellante ex art. 283
c.p.c., comma II sussistendone i presupposti, nonché alla refusione delle competenze per la difesa del grado, oltre spese generali, iva e cpa.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ES AR;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 815/2020 il Tribunale di Parma. respingeva la domanda proposta da Parte_2
[... nei confronti di per il pagamento della somma di € 71.991,90 quale residuo CP_1
2 corrispettivo preteso in forza dei lavori (anche extra capitolato) eseguiti in adempimento di due contratti d'appalto conclusi fra le parti, di cui il primo, in data 10.2.2016, avente ad oggetto il rifacimento, in tre degli immobili (A, B e C) presenti rispettivamente al piano rialzato, al primo piano e al secondo piano, del condominio sito in Parma (PR), Via F. Orlandi n. 9, di gran parte degli impianti dettagliatamente descritti e alcune opere murarie per il corrispettivo di € 90.000,00 oltre Iva "chiavi in mano", mentre il secondo contratto, del luglio 2016, avente ad oggetto, anche in questo caso, il rifacimento di alcuni impianti e di opere murarie in un altro immobile (D) sito al piano secondo e sottotetto dello stesso cantiere, per il corrispettivo di € 37.000,00 oltre Iva.
Il Tribunale, nello specifico, alla luce delle documentate deduzioni della che riferiva CP_1
di un ulteriore contratto concluso fra le parti per un diverso cantiere in località Vicofertile al quale andavano imputati parte dei pagamenti effettuati, nonché delle risultanze peritali emerse a seguito della CTU svolta in corso di causa, che a seguito della ricostruzione dei complessivi rapporti di debito-credito fra le parti, accertava l'esistenza di un credito a favore della Convenuta CP_1 di €.6.810,94 oltre Iva, respingeva la domanda di e la condannava al pagamento di Parte_1
detta somma;
respingeva le domande risarcitorie proposte dalla convenuta, sia quella relativa alla ripetizione di quanto versato ai subappaltatori, stante la formalizzazione di specifica opposizione da parte di al pagamento, sia quella relativa al danno da ritardo che era risultato sfornito di Parte_1
prova; spese a carico di parte attrice.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice 1a) “aderendo Parte_1 acriticamente alla CTU” aveva erroneamente ricostruito i fatti di causa imputando parte dei pagamenti ai lavori eseguiti nell'altro cantiere di Vicofertile, nonostante le contrarie risultanze documentali;
1b) ai fini dell'accertamento dei vizi aveva ritenuto attendibile lo “stato di consistenza” redatto dall'Ing. il 19.2.2017 (ovvero in epoca successiva all'illegittima estromissione Pt_3
dell'appellante dal cantiere) solo perché non tempestivamente contestato dall'impresa esecutrice e senza considerare che lo stesso Ing. (peraltro DL per il solo immobile (D) di cui al secondo Pt_3
contratto), nella sua diversa veste di titolare della aveva, a sua volta, svolto dei Parte_4
lavori nello stesso cantiere;
2) aveva erroneamente liquidato le spese di causa senza dettagliarne le singole voci, peraltro, erroneamente addebitando le spese tecniche a definitivo esclusivo carico di
Parte_1
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
3 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/06/2024
_____________ ____ _______________
Nella prima parte del primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale, sulla base delle causali indicate nei bonifici prodotti dalla stessa avversaria (doc. n. 17), avrebbe dovuto riconoscere che tutti i pagamenti eseguiti risultavano riferiti al cantiere di via Orlandi, 9 e pertanto essendo il complessivo importo versato ben superiore a quello di cui ai contratti d'appalto conclusi per detto cantiere
(pagamenti per € 163.000,00 a fronte di contratti “chiavi in mano” per € 139.700,00 avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione di lavori extra-capitolato e comunque avrebbe dovuto dare atto che era ancora sussistente il credito afferente il cantiere in Vicofertile (€ 30.504,89).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che le fatture rimesse da Parte_1
fossero tutte riferite al cantiere di via Orlandi, 9 e non vi è cenno al cantiere in Vicofertile, ma nemmeno vi è cenno a lavori extra-capitolato. Dette fatture portano rispettivamente come causale, la prima, n. 5/A, del 23.2.2016 “acconto lavori” e nelle seguenti è specificato il n. del SAL a cui si riferiscono dal n. 1 al n. 7 per complessivi € 163.000. Dunque, dalla documentazione prodotta non si evince affatto che siano stati eseguiti lavori extra e appare invece più plausibile ritenere, come ha condivisibilmente fatto il CTU, che a prescindere dal cantiere indicato nella causale, i pagamenti fossero da riferirsi a tutti i rapporti in corso fra le parti, anche quindi al cantiere di Vicofertile.
D'altronde, sarebbe stato agevole per dare prova del contrario producendo le altre fatture, Parte_1 se emesse, riferite all'altro cantiere e dare altresì indicazione e prova degli specifici lavori extra- capitolato (ovvero non ricompresi nel contratto “a corpo e chiavi in mano”) eseguiti su commissione
Contr della elemento quest'ultimo necessario alla luce delle difese della che ha CP_1
sostenuto che alcuni lavori erano stati eseguiti o commissionati da terzi ( e Parte_4
acquirenti).
Ciò detto, la prima parte del primo mezzo va disattesa.
La seconda parte è invece inammissibile, non confrontandosi la stessa con la sentenza appellata.
Il tribunale si è limitato a riconoscere del credito preteso dalla la sola parte relativa CP_1
alle opere non realizzate, o non completate dalla e su questo punto non vi è alcun Parte_1
cenno, né alcuna specifica contestazione in appello.
Cont Le domande risarcitorie della non sono state accolte dal tribunale e pertanto il primo motivo di gravame va interamente respinto.
Il secondo motivo, in buona parte può ritenersi assorbito, stante il rigetto del precedente mezzo,
4 quantomeno per la parte relativa alla pretesa diversa distribuzione delle spese di causa e di CTU, fra le parti, fondata sul presupposto dell'auspicato accoglimento del primo motivo. Per la restante parte, invece, è generico e quindi inammissibile.
In particolare, l'appellante non specifica per quali importi la liquidazione operata dal primo giudice, che ha indicato il complessivo importo dei compensi per ciascuna fase (le due cautelari e quella di merito), risulterebbe esorbitante rispetto ai parametri vigenti alla data della liquidazione e non vi è alcuna menzione del pregiudizio che sarebbe stato evitato qualora le singole specifiche voci relative alla sequenza delle attività interne svolte nel giudizio di merito fossero state indicate nel dettaglio.
Pertanto, l'appellante non ha fornito alcun elemento per individuare il suo interesse alla riforma della sentenza sul punto.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 815/2020 del Tribunale Parte_5
di Parma;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_5 CP_1 liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 28.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa ES AR
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. ES AR Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 675 del ruolo generale dell'anno 2021
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. DEFILIPPI CLAUDIO Parte_1 P.IVA_1
( e MM NN ( ), elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori e Email_1 Email_2
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. CORTESI ALFREDO, CP_1 P.IVA_2
( con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA AL DUOMO, 5 C.F._3
43100 PARMA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 815 del 20.7-1.10.2020 del Tribunale di Parma
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: accogliere il presente appello e per l'effetto revocare la sentenza appellata accogliendo le conclusioni già formulate in primo grado "Accertare e Dichiarare l'inadempimento contrattuale della in qualità di società committente dei lavori presso l'edificio sito CP_1 in Parma alla Via F. Orlandi n. 9 in relazione ai contratti di appalto stipulati in data 10 febbraio
2016 e nel luglio 2016, in particolar modo, per gli immobili subalterno 23, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 96mq -subalterno 24, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 92mq - subalterno 26, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 92mq -subalterno 25, foglio 21, particella 2746, classe 4, superficie 62 mq, mappale 161243 per le ragioni come meglio indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare la società in persona del legare CP_1 rappresentante p.t., al versamento di € 75.000,00 quale somma dovuta per le prestazioni professionali svolte dalla società ImmobilD in ottemperanza al rapporto contrattuale con la
[...]
in persona del legare rappresentante p.t., e al netto delle somme già versate oltre la CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi maturati dal dovuto al saldo;
inoltre, condannare la
[...] al versamento della somma di € 45.000,00, ovvero nella misura che risulterà giusta e CP_1 dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria, in favore dell'odierno attore, quale somma a titolo di risarcimento danni per danno emergente e lucro cessante derivanti dall'improvviso e non giustificato cambio della serratura ove erano allocati i beni strumentali della società ImmobilD che non hanno permesso a questi di svolgere il proprio lavoro né all'interno dell'edificio di cui è causa né altrove. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre competenze sugli stessi (rimborso forfettario ex art 15 Tarif. Prof. C.P.A ed I.V.A.) come per legge con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria, si domanda all'Ill,ma Corte di Appello di volere disporre la rinnovazione dell'istruttoria a mezzo della ammissione delle richieste avanzate fin dal primo grado di giudizio ed ivi da intendersi integralmente trascritte.
Parte appellata: Rigettarsi siccome inammissibile (ai sensi degli articoli 342 e 348 bis c.p.c.) e comunque infondato l'appello proposto da con conferma della impugnata sentenza Parte_1
n. 815/2020 pubblicata il 01/10/2020 del Tribunale di Parma. Condannarsi la appellante ex art. 283
c.p.c., comma II sussistendone i presupposti, nonché alla refusione delle competenze per la difesa del grado, oltre spese generali, iva e cpa.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. ES AR;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 815/2020 il Tribunale di Parma. respingeva la domanda proposta da Parte_2
[... nei confronti di per il pagamento della somma di € 71.991,90 quale residuo CP_1
2 corrispettivo preteso in forza dei lavori (anche extra capitolato) eseguiti in adempimento di due contratti d'appalto conclusi fra le parti, di cui il primo, in data 10.2.2016, avente ad oggetto il rifacimento, in tre degli immobili (A, B e C) presenti rispettivamente al piano rialzato, al primo piano e al secondo piano, del condominio sito in Parma (PR), Via F. Orlandi n. 9, di gran parte degli impianti dettagliatamente descritti e alcune opere murarie per il corrispettivo di € 90.000,00 oltre Iva "chiavi in mano", mentre il secondo contratto, del luglio 2016, avente ad oggetto, anche in questo caso, il rifacimento di alcuni impianti e di opere murarie in un altro immobile (D) sito al piano secondo e sottotetto dello stesso cantiere, per il corrispettivo di € 37.000,00 oltre Iva.
Il Tribunale, nello specifico, alla luce delle documentate deduzioni della che riferiva CP_1
di un ulteriore contratto concluso fra le parti per un diverso cantiere in località Vicofertile al quale andavano imputati parte dei pagamenti effettuati, nonché delle risultanze peritali emerse a seguito della CTU svolta in corso di causa, che a seguito della ricostruzione dei complessivi rapporti di debito-credito fra le parti, accertava l'esistenza di un credito a favore della Convenuta CP_1 di €.6.810,94 oltre Iva, respingeva la domanda di e la condannava al pagamento di Parte_1
detta somma;
respingeva le domande risarcitorie proposte dalla convenuta, sia quella relativa alla ripetizione di quanto versato ai subappaltatori, stante la formalizzazione di specifica opposizione da parte di al pagamento, sia quella relativa al danno da ritardo che era risultato sfornito di Parte_1
prova; spese a carico di parte attrice.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice 1a) “aderendo Parte_1 acriticamente alla CTU” aveva erroneamente ricostruito i fatti di causa imputando parte dei pagamenti ai lavori eseguiti nell'altro cantiere di Vicofertile, nonostante le contrarie risultanze documentali;
1b) ai fini dell'accertamento dei vizi aveva ritenuto attendibile lo “stato di consistenza” redatto dall'Ing. il 19.2.2017 (ovvero in epoca successiva all'illegittima estromissione Pt_3
dell'appellante dal cantiere) solo perché non tempestivamente contestato dall'impresa esecutrice e senza considerare che lo stesso Ing. (peraltro DL per il solo immobile (D) di cui al secondo Pt_3
contratto), nella sua diversa veste di titolare della aveva, a sua volta, svolto dei Parte_4
lavori nello stesso cantiere;
2) aveva erroneamente liquidato le spese di causa senza dettagliarne le singole voci, peraltro, erroneamente addebitando le spese tecniche a definitivo esclusivo carico di
Parte_1
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
3 La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18/06/2024
_____________ ____ _______________
Nella prima parte del primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale, sulla base delle causali indicate nei bonifici prodotti dalla stessa avversaria (doc. n. 17), avrebbe dovuto riconoscere che tutti i pagamenti eseguiti risultavano riferiti al cantiere di via Orlandi, 9 e pertanto essendo il complessivo importo versato ben superiore a quello di cui ai contratti d'appalto conclusi per detto cantiere
(pagamenti per € 163.000,00 a fronte di contratti “chiavi in mano” per € 139.700,00 avrebbe dovuto ritenere provata l'esecuzione di lavori extra-capitolato e comunque avrebbe dovuto dare atto che era ancora sussistente il credito afferente il cantiere in Vicofertile (€ 30.504,89).
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che le fatture rimesse da Parte_1
fossero tutte riferite al cantiere di via Orlandi, 9 e non vi è cenno al cantiere in Vicofertile, ma nemmeno vi è cenno a lavori extra-capitolato. Dette fatture portano rispettivamente come causale, la prima, n. 5/A, del 23.2.2016 “acconto lavori” e nelle seguenti è specificato il n. del SAL a cui si riferiscono dal n. 1 al n. 7 per complessivi € 163.000. Dunque, dalla documentazione prodotta non si evince affatto che siano stati eseguiti lavori extra e appare invece più plausibile ritenere, come ha condivisibilmente fatto il CTU, che a prescindere dal cantiere indicato nella causale, i pagamenti fossero da riferirsi a tutti i rapporti in corso fra le parti, anche quindi al cantiere di Vicofertile.
D'altronde, sarebbe stato agevole per dare prova del contrario producendo le altre fatture, Parte_1 se emesse, riferite all'altro cantiere e dare altresì indicazione e prova degli specifici lavori extra- capitolato (ovvero non ricompresi nel contratto “a corpo e chiavi in mano”) eseguiti su commissione
Contr della elemento quest'ultimo necessario alla luce delle difese della che ha CP_1
sostenuto che alcuni lavori erano stati eseguiti o commissionati da terzi ( e Parte_4
acquirenti).
Ciò detto, la prima parte del primo mezzo va disattesa.
La seconda parte è invece inammissibile, non confrontandosi la stessa con la sentenza appellata.
Il tribunale si è limitato a riconoscere del credito preteso dalla la sola parte relativa CP_1
alle opere non realizzate, o non completate dalla e su questo punto non vi è alcun Parte_1
cenno, né alcuna specifica contestazione in appello.
Cont Le domande risarcitorie della non sono state accolte dal tribunale e pertanto il primo motivo di gravame va interamente respinto.
Il secondo motivo, in buona parte può ritenersi assorbito, stante il rigetto del precedente mezzo,
4 quantomeno per la parte relativa alla pretesa diversa distribuzione delle spese di causa e di CTU, fra le parti, fondata sul presupposto dell'auspicato accoglimento del primo motivo. Per la restante parte, invece, è generico e quindi inammissibile.
In particolare, l'appellante non specifica per quali importi la liquidazione operata dal primo giudice, che ha indicato il complessivo importo dei compensi per ciascuna fase (le due cautelari e quella di merito), risulterebbe esorbitante rispetto ai parametri vigenti alla data della liquidazione e non vi è alcuna menzione del pregiudizio che sarebbe stato evitato qualora le singole specifiche voci relative alla sequenza delle attività interne svolte nel giudizio di merito fossero state indicate nel dettaglio.
Pertanto, l'appellante non ha fornito alcun elemento per individuare il suo interesse alla riforma della sentenza sul punto.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 815/2020 del Tribunale Parte_5
di Parma;
condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_5 CP_1 liquida in € 2.500 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 28.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa ES AR
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