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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/09/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1830/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Paola Daniela De
Vecchi (c.f. ) in Paullo (MI), alla via Giacomo Matteotti n. 45; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
• “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e nel Comune di Paullo, in data 30.06.1996, con Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 atto trascritto nei registri dello Stato Civile – Atti di matrimonio - del Comune di Paullo
Parte II, Serie A – numero 18 - anno 1996
• ordinare al Comune di Paullo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
contestualmente omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. le parti danno atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
2. la ex casa coniugale, sita in Paullo (Mi), Via Manzoni n. 43, cointestata ad entrambi i coniugi, rimarrà in uso agli stessi, ove vi abiteranno a settimane alternate al fine di permettere ad entrambi di continuare ad avere una quotidianità con il figlio Per_1
fino a che lo stesso deciderà di continuare a risiedere nell'immobile.;
[...]
3. le spese ordinarie e straordinarie relative alla ex casa coniugale verranno ripartite tra i coniugi in ragione della rispettiva quota di proprietà, ovvero al 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 10081/2016 del 29.06.2016, pubblicato il
19.07.2016.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Paullo (MI), in Parte_2 data 30.06.1996, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 18, parte
II, serie A, anno 1996;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1830/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Paola Daniela De
Vecchi (c.f. ) in Paullo (MI), alla via Giacomo Matteotti n. 45; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri e , con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 07.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
• “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori
e nel Comune di Paullo, in data 30.06.1996, con Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 atto trascritto nei registri dello Stato Civile – Atti di matrimonio - del Comune di Paullo
Parte II, Serie A – numero 18 - anno 1996
• ordinare al Comune di Paullo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
contestualmente omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. le parti danno atto che il figlio è divenuto maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
2. la ex casa coniugale, sita in Paullo (Mi), Via Manzoni n. 43, cointestata ad entrambi i coniugi, rimarrà in uso agli stessi, ove vi abiteranno a settimane alternate al fine di permettere ad entrambi di continuare ad avere una quotidianità con il figlio Per_1
fino a che lo stesso deciderà di continuare a risiedere nell'immobile.;
[...]
3. le spese ordinarie e straordinarie relative alla ex casa coniugale verranno ripartite tra i coniugi in ragione della rispettiva quota di proprietà, ovvero al 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 10081/2016 del 29.06.2016, pubblicato il
19.07.2016.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
pagina 2 di 3 1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Paullo (MI), in Parte_2 data 30.06.1996, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 18, parte
II, serie A, anno 1996;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di procedura;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 22.09.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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