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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 26/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4489/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 090/11470/2025 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 090/11470/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2458 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3676 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 604/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di sollecito pre esecuzione notificatogli in data 26.09.2025 dalla C&C s.r.l., quale concessionaria per la riscossione del Comune di Aversa, in relazione all'omesso pagamento della Tari anni 2018 e 2019 per complessivi euro 3.961,00 , deducendo a motivi la omessa notifica dei due avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato e la decadenza/ prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio il solo Comune di Aversa, il quale produceva gli avvisi di accertamento n.
2458/2023 e n. 3676/2023 e le due rispettive relate di notifica in data 17.11.2023, con relata di notifica all'indirizzo del contribuente e consegna del plico al padre Nominativo_1, con invio e sottoscrizione della raccomandata CAN nella medesima data del 17.11.2023.
La difesa del ricorrente contestava la validità di dette notifiche, rilevando che la raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, consistente nello scontrino stampato con la apposita macchinetta portatile, portava la stessa data di ricevimento della raccomandata postale principale, vale a dire il
17.11.2023 ed era stata sottoscritta dallo stesso ricevente la prima notifica, tale da sembrare che fosse stato fatto un unico accesso, con emissione di due avvisi di ricevimento contestuali.
Al'esito della trattazione, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero i due avvisi di ricevimento richiamati nell'atto impugnato non risultano essere stati validamente notificati.
Infatti, come rilevato dalla difesa del ricorrente, la notifica venne fatta nelle mani di un familiare, per cui richiedeva la prova della spedizione e del ricevimento della CAN (comunicazione di avvenuta notifica).
La Can prodotta in atti consiste in uno scontrino stampato con la apposita macchinetta portatile, avente la stessa data della ricezione della raccomandata postale principale, vale a dire il 17.11.2023; inoltre risulta sottoscritta dalla stessa persona ricevente la prima notifica, alla stessa data, senza evidenziazione di una spedizione della raccomandata Can ed una successiva notifica della stessa.
Insomma, la Can, dagli atti prodotti in atti dall'ente impositore, sembra essere stata spedita e ricevuta all'indirizzo indicato sulla base di un unico accesso, con emissione e sottoscrizione di due avvisi di ricevimento contestuali. Tale pratica è da censurare, atteso che la Can ha la finalità di provocare due distinti accessi presso l'indirizzo del destinatario, tutte le volte che il plico non sia stato ad esso consegnato di persona, in modo da assicurare che l'interessato all'atto venga a conoscenza dell'attività notificatoria.
In mancanza di valida prova della notifica degli avvisi di accertamento, risultano fondati i motivi di opposizione (vizio di procedura, decadenza/prescrizione quinquennale del tributo).
La particolarità della vicenda e il fatto che nè l'ente impositore, nè l'agente della riscossione possono rilevare di ufficio decadenza e prescrizione, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4489/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio 1 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 090/11470/2025 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 090/11470/2025 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2458 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3676 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 604/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'atto di sollecito pre esecuzione notificatogli in data 26.09.2025 dalla C&C s.r.l., quale concessionaria per la riscossione del Comune di Aversa, in relazione all'omesso pagamento della Tari anni 2018 e 2019 per complessivi euro 3.961,00 , deducendo a motivi la omessa notifica dei due avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato e la decadenza/ prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio il solo Comune di Aversa, il quale produceva gli avvisi di accertamento n.
2458/2023 e n. 3676/2023 e le due rispettive relate di notifica in data 17.11.2023, con relata di notifica all'indirizzo del contribuente e consegna del plico al padre Nominativo_1, con invio e sottoscrizione della raccomandata CAN nella medesima data del 17.11.2023.
La difesa del ricorrente contestava la validità di dette notifiche, rilevando che la raccomandata di comunicazione di avvenuta notifica, consistente nello scontrino stampato con la apposita macchinetta portatile, portava la stessa data di ricevimento della raccomandata postale principale, vale a dire il
17.11.2023 ed era stata sottoscritta dallo stesso ricevente la prima notifica, tale da sembrare che fosse stato fatto un unico accesso, con emissione di due avvisi di ricevimento contestuali.
Al'esito della trattazione, la Corte decideva il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero i due avvisi di ricevimento richiamati nell'atto impugnato non risultano essere stati validamente notificati.
Infatti, come rilevato dalla difesa del ricorrente, la notifica venne fatta nelle mani di un familiare, per cui richiedeva la prova della spedizione e del ricevimento della CAN (comunicazione di avvenuta notifica).
La Can prodotta in atti consiste in uno scontrino stampato con la apposita macchinetta portatile, avente la stessa data della ricezione della raccomandata postale principale, vale a dire il 17.11.2023; inoltre risulta sottoscritta dalla stessa persona ricevente la prima notifica, alla stessa data, senza evidenziazione di una spedizione della raccomandata Can ed una successiva notifica della stessa.
Insomma, la Can, dagli atti prodotti in atti dall'ente impositore, sembra essere stata spedita e ricevuta all'indirizzo indicato sulla base di un unico accesso, con emissione e sottoscrizione di due avvisi di ricevimento contestuali. Tale pratica è da censurare, atteso che la Can ha la finalità di provocare due distinti accessi presso l'indirizzo del destinatario, tutte le volte che il plico non sia stato ad esso consegnato di persona, in modo da assicurare che l'interessato all'atto venga a conoscenza dell'attività notificatoria.
In mancanza di valida prova della notifica degli avvisi di accertamento, risultano fondati i motivi di opposizione (vizio di procedura, decadenza/prescrizione quinquennale del tributo).
La particolarità della vicenda e il fatto che nè l'ente impositore, nè l'agente della riscossione possono rilevare di ufficio decadenza e prescrizione, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.