Articolo 35 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
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27 aprile 1991
Art. 35. Collegio sindacale 1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.
Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente".
Nota all'art. 35:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 1357/1962 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - Il collegio sindacale e' composto da un rappresentante degli iscritti all'Ente, un rappresentante dei pensionati dell'Ente, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente e un rappresentante del Ministero del tesoro.
Per ciascuno dei componenti del collegio e' nominato un membro supplente.
Tutti i sindaci debbono essere invitati alle riunioni dell'assemblea nazionale e quelli effettivi anche alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Il collegio sindacale e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, controllare che le erogazioni corrispondano alle deliberazioni degli organi competenti, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione all'assemblea nazionale.
Il sindaco elettivo e' sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, di dimissioni o decesso, dal sindaco supplente primo eletto".
Entrata in vigore il 27 aprile 1991