Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1567/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/4/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati BRUNO ADORNI ed ELENA LONGA ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), via Marco Polo n. 1, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Autorizzare i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove ritengano più opportuno;
2) I coniugi rinunciano sin d'ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3) La sig.ra abiterà unitamente ai figli e , maggiorenni ma non Pt_1 Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, presso l'immobile sito in Viareggio, Via Giuseppe Volpi n. 45;
4) Considerata l'età dei figli, gli stessi potranno stare con il padre quando vorranno, compatibilmente con i propri impegni scolastici ed extrascolastici, di modo tale da trascorrere egual periodo di tempo con la madre e con il padre;
5) A titolo di concorso alle spese di mantenimento ordinario dei figli viene stabilito un mantenimento
1
6) Le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli - come specificate da protocollo d'intesa del Tribunale di Lucca - rimarranno in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) I coniugi fin da ora si rilasciano reciproco consenso per fissare la residenza nel territorio dello stato italiano e per l'espatrio del coniuge e prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
*** ** ***
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
I coniugi convengono espressamente di sciogliere la comunione legale relativa agli immobili in comproprietà procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso.
I ricorrenti precisano che detti accordi patrimoniali sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. I trasferimenti vengono effettuati ed accettati senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione. Pertanto:
1) Al momento della comparizione personale dei coniugi davanti al Tribunale la sig.ra Pt_1 assegnerà in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero
[...] da pesi, vincoli, servitù, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al sig. che accetta, Parte_2 la quota di comproprietà pari a 500/1000 del bene immobile sito in Viareggio, Via Filzi n. 21.
IDENTIFICAZIONE: Unità immobiliare, adibita ad abitazione, posta al piano primo, secondo e soffitta del fabbricato sito in Viareggio, Via F. Filzi 21, al quale si accede dalla detta Via per mezzo di strada privata, piccola resede comune con l'unità immobiliare posta sul lato Est, scale esterne in proprietà.
SI COMPONE DI: Ingresso, Soggiorno, Cucina, Disimpegno, Bagno, Ripostiglio sottoscala, ampia terrazza sul retro, al piano primo, Disimpegno, tre Camere, Bagno, Ripostiglio al piano secondo. È corredata da ripostiglio esterno posto sotto le scale di accesso. Il piano primo e il piano secondo sono collegati a mezzo di scala interna. È corredata da tutti i diritti sulle parti comuni come per legge destinazione e titoli di provenienza.
VI CONFINANO: Beni Summa o aventi causa, Strada Comune, beni o aventi causa, salvo se Per_3 altri.
RISULTA CENSITO: al catasto fabbricati del Comune di Viareggio al giusto conto di Pt_1
e foglio 25 mappale 775 subalterno 6, mappale 814, subalterno 1, graffati, Via
[...] Parte_2
F. Filzi 37, piano 1-2, Categoria A/2, Classe 4, Vani 7, rendita Euro 925,49, superficie catastale mq.130 totale escluse le aree scoperte mq.122, dati censuari attribuiti a seguito della VARIAZIONE del 20/03/2025 Pratica n. LU0034356 in atti dal 21/03/2025
[...]
(n. ) per l'appartamento, foglio 25 Parte_3 P.IVA_1 mapp.775 sub.7, Via Filzi 37, piano terra, categoria C/2, Classe 3, mq. 3, superficie catastale mq. 5, rendita Euro 10,38, dati censuari attribuiti a seguito della variazione del 01/04/2025 Pratica n.
LU0040591 in atti dal 02/04/2025 Protocollo NSD n. .AGEVST1.REGISTRO CP_1
UFFICIALE.1389435.01/04/2025 PORZ SFUGGITA ALL'ACCATASTAMENTO (n. 40591.1/2025) per il ripostiglio sotto scala.
2 I sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi nel rispetto delle normative catastali allo stato dei Luoghi.
La strada privata di accesso e la traversa posta ad Ovest del fabbricato sono distinte al catasto terreni nel foglio 25 mappali 822 e 821.
Il ripiano comune al piano terra è rappresentato dal mappale 828.
PERVENUTO: in proprietà ai Sigg. e in regime di comunione dei beni, Parte_1 Parte_2 con atto di compravendita del Notaio di Viareggio, del 30 giugno 2000 rep. 234.297 Persona_4 raccolta 32.116, registrato a Viareggio il giorno 11. Luglio 2000, trascritto a Lucca il 01 luglio 2000
n. 6699 particolare.
SITUAZIONE URBANISTICA: Ai fini e per gli effetti della legge 47/85 e successive integrazioni e modificazioni il fabbricato risulta costruito in esecuzione della Lic. Ed. 319 del 20.12.1966, l'intero fabbricato è stato dichiarato abitabile dalle competenti autorità con decorrenza 07.12.1968, per opere realizzate in assenza dei previsti permessi edilizi è stata presentata domanda di condono a seguito della quale è stata rilasciata C.E. Sanatoria n. 74 del 28.03.1995, successiva C.E. sanatoria n. 721 del 13.11.2001, autorizzazione edilizia n. 143 del 22.02.2001 ed ancora Ordinanza n. 15 del
04.03.2024 relativa ad opere condominiali e Accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica n. 111 del 09.04.2024 e successivamente non più modificato, tutti i titoli edilizi sopra detti sono stati rilasciati dal Comune di Viareggio.
IMPIANTI E A.P.E.: Relativamente alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, si comunica che gli stessi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, viene consegnato l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data
21.03.2025 dal geom. inviato alla Regione Toscana a mezzo portale SIERT in data n. CP_2
0000872789, dal quale risulta che l'unità immobiliare ricade in classe energetica F.
In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, il sig. diverrà Parte_2 pieno ed esclusivo proprietario degli immobili dianzi descritti.
In ogni caso la sig.ra rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente Parte_1 dal verbale di separazione relativamente al trasferimento al sig. delle quote di beni Parte_2 immobili a questa trasferite e descritte dianzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità.
2) Al momento della comparizione personale dei coniugi davanti al Tribunale il sig. Parte_2 assegnerà in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla sig.ra che Parte_1 accetta, la quota di comproprietà pari a 500/1000 del seguente bene immobile sito in Viareggio, località “Ex Campo d'Aviazione”, Via Giuseppe Volpi n. 45.
IDENTIFICAZIONE: Unità immobiliare, adibita ad abitazione, articolata su tre livelli e corredata da resede esclusiva su due lati.
SI COMPONE DI: al piano terra da ingresso-soggiorno, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina,
3 locale lavanderia;
al piano primo da disimpegno, ripostiglio, tre camere, bagno e tre balconi;
al piano secondo da disimpegno, bagno, ripostiglio, locale sgombero, balcone e terrazza con ripostiglio. Vi si accede dalla Via Giuseppe Volpi mediante l'area comune distinta in catasto dalla particella 2267 del foglio 29. È corredata da tutti i diritti sulle parti comuni come per legge destinazione e titoli di provenienza ed in particolare dai diritti di comproprietà su vano scala e resede comune.
VI CONFINANO: area distinta in catasto nel foglio 29 dalla particella 2267, beni distinti in catasto nel foglio 29 dalle particelle 2490, 2493 e 2271.
RISULTA CENSITO: al catasto fabbricati del Comune di Viareggio al giusto conto di Parte_2
e coniugi in regime di comunione dei beni, foglio 29 mappale 2168 subalterno 13, e Parte_1 mappale 2272 sub. 1 graffati, Via G. Volpi 45, piano T-1-2, Categoria A/2, Classe 5, Vani 10, rendita
Euro 1549,37, superficie catastale mq.191 totale escluse le aree scoperte mq. 179.
I dati catastali sopra menzionati si riferiscono alla planimetria depositata in catasto di Viareggio prot. LU0031902 del 04.04.2024 che si allega e che i sopra menzionati dati catastali e le planimetrie depositate in catasto e allegate al presente ricorso sono conformi nel rispetto delle normative catastali allo stato dei Luoghi.
L'immobile in oggetto è altresì corredato dalla quota di comproprietà pari a 1/10 (un decimo) su area urbana con fronte sulla Via Volpi, attualmente adibita a passo di accesso e parcheggio pubblico e da cedersi gratuitamente al Comune di Viareggio, come precisato nei titoli di provenienza;
detta area urbana confina con l'unità immobiliare sopra descritta oggetto della presente vendita, Via
Volpi, beni distinti in catasto nel foglio 29 dai mappali 2490 e 2268, ed è rappresentata al catasto terreni del Comune di Viareggio, foglio 29, mappale 2267, qualità area urbana, superficie are 1
(una) e centiare 20 (venti), esente da reddito.
PERVENUTO: in proprietà ai Sigg. e , con atto di compravendita del Parte_2 Parte_1
Notaio di Viareggio, del 16 Luglio 2024 repertorio 30229 raccolta 4620, trascritto Persona_5
a Lucca il 10 giugno 2019 n. 6742 particolare.
SITUAZIONE URBANISTICA: Ai fini e per gli effetti della legge 47/85 e successive integrazioni e modificazioni il fabbricato di cui fa parte l'immobile in oggetto è stato costruito in forza della
Concessione Edilizia n. 351 rilasciata dal Comune di Viareggio in data 17 ottobre 1977 e dichiarato abitabile in data 17 marzo 1979; che per difformità dalla suddetta concessione edilizia riguardanti l'immobile in oggetto è stata rilasciata dal Comune di Viareggio la Concessione Edilizia in Sanatoria
n. 542 del 10 aprile 2001, a seguito della domanda di condono edilizio presentata in data 30 giugno
1987 protocollo generale n.14149; che con determinazione dirigenziale n. 1004 del 14 maggio 2024 il Comune di Viareggio ha disposto la rettifica ed integrazione della predetta Concessione Edilizia in Sanatoria n.542 del 10 aprile 2001, come da istanza presentata in data 9 aprile 2024 protocollo generale n. 32364 a seguito di riscontrati errori grafici di rappresentazione, di rilievo e imprecisioni varie.
Successivamente il fabbricato e non più stato modificato, tutti i titoli edilizi sopra detti sono stati rilasciati dal Comune di Viareggio.
IMPIANTI E A.P.E.: Relativamente alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, si comunica che gli stessi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il
4 relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, viene consegnato l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data
05.04.2024, dal geom inviato alla Regione Toscana a mezzo portale SIERT in data CP_2
05.04.2024 n. 0000737790, dal quale risulta che l'unità immobiliare ricade in classe energetica F.
ISCRIZIONE IPOTECARIA: Sul detto bene immobile permane iscrizione ipotecaria di primo grado per a somma complessiva di euro 560.000,00 a favore di a Controparte_3 garanzia della corretta restituzione delle somme erogate a seguito di “Contratto di mutuo ipotecario con ammortamento graduale del capitale” sottoscritto in data 16.07.2024 con atto Dott.
[...]
, Notaio in Viareggio, Rep. 30230, Racc. 4621, iscritto a Lucca il 17.07.2024 al n. 12449 Per_5
Reg. Gen. e n. 1557 Reg. Part. registrato a Viareggio il 17.07.2024 al n. 3597 serie 1T dai coniugi per la somma di euro 280.000,00 la cui obbligazione di rimborso è stata assunta con vincolo solidale ed indivisibile anche per i propri aventi causa e successori ancorché a titolo particolare.
I coniugi espressamente convengono, in relazione al pagamento delle rate del sopra citate mutuo, che esse continueranno ad essere corrisposte nella misura del 50% cadauno.
Il tutto come da documentazione allegata (doc. da 14 a 32) e documentazione tecnica a firma Geom.
(doc. 33). CP_4
I coniugi, in relazione ai trasferimenti immobiliari effettuati in sede di separazione personale dei coniugi, chiedono che sia applicata l'esenzione dall'imposta di bollo, di trascrizione, di registro e di ogni altra tassa, così come previsto dall'art. 19 della Legge 06/03/1987 n. 74 e come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 21.06.2012 n° 27, secondo la quale l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei coniugi disposte in accordi di separazione e di divorzio.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 2/12/1995, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
15/4/1997) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente Per_2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico
Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ma non
5 economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 2/12/1995, debitamente trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 188, Parte II, Serie A, Ufficio primo, dell'Anno 1995, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO dei trasferimenti immobiliari già avvenuti con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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