Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/01/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 713/2017 promossa da:
( C ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosella Orsini presso la medesima elettivamente domiciliato in Priverno (Latina) via S. giorgio n. 2 per procura in calce al ricorso introduttivo
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
:
in persona del Sindaco pro-tempore ( CF ) Parte_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Naccarato elettivamente domiciliato presso Avv.
Fabio Raponi in Latina C.so Matteotti 208 per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE RESISTENTE OPPONENTE
OGGETTO: USUCAPIONE SPECIALE EX ART. 1159 BIS CC
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 luglio 2024, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con ricorso iscritto in data 7 febbraio 2017, chiedeva, previo Parte_1
accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti per usucapione speciale ex
1
33- 35-36 .
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che a partire dal 1994 aveva iniziato a coltivare e a mantenere i terreni in precedenza posseduto dal padre e dal nonno e che da allora ne aveva avuto il possesso esclusivo ed ininterrotto dei terreni e del fabbricato rurale esistente, provvedendo al taglio della vegetazione e delle sterpaglie ed alla sua recinzione, alla sua coltivazione, alla semina ed alla raccolta frutti, pulizia dei fossi di confine ed acquisto di attrezzi e sementi
Si affermava nel ricorso la sussistenza dei requisiti per l'acquisto della proprietà dei predetti terreni per usucapione abbreviata, atteso che gli stessi, pur non ricorrendo in
Comune classificato come montano, avevano un reddito dominicale complessivo inferiori a quello di legge.
Fissate con decreto le formalità di cui alla Legge 346/1976, oggetto di istanza accolta di rimessione in termini, si costituiva il svolgendo opposizione al Parte_2
ricorso ex art. 1159 bis cpc e chiedendone il rigetto.
A tal fine il resistente eccepiva in primo luogo la non usucapibilità del bene in Pt_2
quanto nell'area in questione, costituita dal manufatto e dall'area di pertinenza, vi erano i resti di una antichissimo mulino che in quanto di interesse storico ed archeologico dovevano ritenersi bene demaniale non usucapibile;
veniva inoltre dedotta l'insussistenza dei presupposti per l'usucapione speciale difettando il requisito della destinazione agricola dell'area, la mancanza dell'elemento soggettivo, stante la consapevolezza nel ricorrente della proprietà del fondo in capo al e del possesso esclusivo e continuato, tenuto Pt_2
che la recinzione risultava apposta successivamente al 2015, il aveva affidato nel Pt_2
2015 ad associazione le attività di pulizia e manutenzione del terreno e l'ente territoriale aveva provveduto all'utilizzo dei terreni per attività con finalità pubblica quali iniziative di promozione e visite turistiche.
Espletate le prove orali ammesse alle parti nonché CTU affidata al Geom. Per_1
, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 4 luglio 2024.
[...]
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
L'opposizione del al ricorso di di accertamento Parte_2 Parte_1
di avvenuto acquisto della proprietà per usucapione speciale ex art. 1159 bis cpc. è fondata
2 e conseguentemente la domanda di parte ricorrente non risulta meritevole di accoglimento.
In primo luogo devono essere esaminate le eccezioni svolte da parte ricorrente in merito alla opposizione proposta dal in considerazione del fatto che la Parte_2
stessa risulta proposta nella memoria di costituzione oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976 n. 346.
Secondo la giurisprudenza ( Cass. 23 giugno 2016 n. 13083), il procedimento di cui alla l. 346/1976 riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo e le opposizioni previstevi, al pari di quella ex art. 645 c.p.c., danno luogo ad un ordinario giudizio a cognizione piena che sostituisce l'originario procedimento introdotto nelle forme speciali e proposta l'opposizione, devono ritenersi applicabili tutte le regole proprie all'ordinario giudizio di cognizione.
Non risulta prevista una forma specifica per l'atto di opposizione che risulta proposta dal mediante memoria difensiva depositata in data 1 luglio 2017 nel procedimento Pt_2
instaurato dall' Parte_1
Circa il termine per la proposizione, il decreto di comparizione del 9 marzo 2017 prevedeva l'affissione del ricorso per novanta giorni, all'Albo del Comune di Sermoneta
(LT) ed all'Albo dell'adito Tribunale Ordinario di Latina nonché la sua pubblicazione per estratto, per una sola volta e non oltre il termine di quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei predetti due Albi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con indicazione, nelle due pubblicazioni, del termine di giorni novanta per l'eventuale opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi e per gli effetti di cui al comma
3 dell'art. 3 della Legge n. 346/1976. Nel predetto decreto si prevedeva la notificazione entro il 24.03.2017 del ricorso a coloro che nei registri immobiliari figurassero come titolari di diritti reali sull'immobile in questione ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione del ricorso medesimo introduttivo del presente procedimento, avessero trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sullo stesso immobile de quo. La norma ovvero l'art. 3 della L. 10 maggio 1976 n. 346 prevede che contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica ai soggetti titolari di diritti reali.
Nel caso di specie, la notifica del ricorso al risulta perfezionata in Parte_2
data 31 marzo 2017 mentre l'affissione all'Albo del Comune risulta ( vedi allegati nota
3 parte ricorrente 16/11/2017) con data di inizio pubblicazione 10 aprile 2017. Ne consegue la tempestività della proposta opposizione ove il termine di 90 giorni venga riferito, come consente la norma, alla affissione nell'Albo Comunale. Ove così non si ritenesse, in ogni caso, si afferma ( Cass. n. 773 del 9 febbraio 1982) che nel procedimento disciplinato della L. 10 maggio 1976 n.. 346, per il riconoscimento di proprietà rurale in territori montani, il termine concesso per l'opposizione all'istanza si risolve in una temporanea sospensione del potere di emanazione del decreto, ma le ragioni di opposizione al decreto possono avere lo stesso contenuto di merito prospettabile in sede di opposizione all'istanza. Coerentemente, non può ritenersi tardiva l'opposizione all'istanza, ancorché proposta oltre i novanta giorni dal termine di affissione o notificazione, ove non sia stato ancora emesso il decreto ovvero sia ancora aperto il termine di opposizione al decreto. Nel caso di specie il termine risultava ancora aperto per il soggetto risultato intestatario catastale del terreno di cui al Foglio 30 part. 32 (
[...]
) nei cui confronti il ricorrente richiedeva l'autorizzazione alla notificazione per Per_2
pubblici proclami ex art. 150 cpc ottenuta solo il 3 aprile 2017 e proponeva istanza di rimessione in termini in data 12 aprile 2017, accolta in data 16 aprile 2017.
La ritenuta natura non perentoria del termine per l'opposizione è coerente con il principio pacifico ( da ultimo Cass. n. 17874 del 22 giugno 2023) secondo cui nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) il decreto pretorile di accertamento della proprietà emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento ed agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento stesso, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che possono pertanto, nell'ambito di un giudizio contenzioso, chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un'ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso .
Le eccezioni di parte ricorrente devono pertanto rigettarsi.
Quanto al merito, in generale, per quanto riguarda l'istituto oggetto di causa, la giurisprudenza ( da ultimo Cass. 14 dicembre 2022 n. 36626) ha definito l'oggetto dell'usucapione speciale, inserita nel tessuto codicistico dalla L. n. 436/1976 ed i caratteri che devono rivestire i fondi cui essa fa riferimento e la specificità delle attività a questi
4 riferite. Affinchè l'art. 1159 bis c.c. possa operare - solo per ciò che attiene all'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà e non anche di diritti reali minori (Cass. n.
867/2000) – devono ricorrere anzitutto i seguenti presupposti: a) che si tratti di "fondi rustici" con annessi fabbricati siti in comuni classificati montani, qualunque siano la loro estensione ed il loro reddito;
b) che – a seguito dell'aggiunta alla legge n. 346 del 1976 operata dalla legge n. 97 del 1994 - si tratti di “fondi rustici” con annessi fabbricati siti in comuni non classificati montani, quando il loro reddito dominicale non risulti superiore ai limiti fissati dalla legge speciale. Sebbene l'art. 2 della legge n. 346 del 1976 si limiti a prevedere l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. ai "fondi rustici" senza alcuna indicazione per quanto riguarda la loro destinazione concreta, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato l'insufficienza dell'iscrizione del terreno nel catasto agrario, e per i fondi situati in Comuni non classificati montani, anche la presenza del reddito dominicale non superiore ai limiti di legge, ritenendo che per l'applicazione dell'istituto dell'usucapione speciale sia sempre necessaria la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico, il quale, quindi, deve consistere in una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159-bis c.c., non è applicabile, in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c.(Cass.15504/2018, 20451/2017).
Per riconoscere l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. occorre dunque che al rispetto dei requisiti normativi (sopra elencati ai punti a e b) si unisca la coltivazione di
"una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva". In tal modo si è voluta interpretare e tradurre in concreto la ratio della legge speciale che, introducendo la disciplina dell'art. 1159 bis, ha inteso favorire lo sviluppo e la salvaguardia del lavoro rurale (Cass. 8778/2010; Cass. n. 20068/2018, Cass.
n. 22476/2014), con l'intento di recuperare soprattutto le entità agricole che per la loro natura, la loro dimensione (piccoli fondi rustici con annessi fabbricati situati in zone montane e bassa produttività dato il limitato reddito dominicale) sono più esposte all'abbandono da parte del proprietario, premiando – di fronte all'inerzia di questi - il possessore operoso, in presenza di una effettiva destinazione agricola del terreno del quale si chiede l'intervenuto acquisto per usucapione, con la riduzione del termine ordinariamente previsto per quest'ultima.
La CTU espletata in giudizio dal Geom. ha rilevato che Persona_1
“L'appezzamento oggetto di accertamento risulta avere forma poligonale, non presenta avvallamenti né pendenze particolari, con conformazione regolare e giacitura
5 pianeggiante. Le particelle non risultano recintate se non da termini naturali quali il fiume
CA a Sud ed a est, l'affluente Turchina a Ovest, e un piccolo muro a secco posto sul lato Nord. L'appezzamento al momento del sopralluogo si presenta incolto, con presenza di vegetazione spontanea quali canneti arbusti ed erbacee”.
Di converso parte ricorrente ha affermato a riprova degli elementi oggettivi del possesso utile ai fini della usucapione di avere coltivato il terreno fin dal 1994 e di avervi apposto una recinzione.
Le risultanze delle prove orali sono state contrastanti sul punto, dato che a fronte delle dichiarazione generiche rese dai testi di parte ricorrente, i testi del convenuto Pt_2
hanno dichiarato l'insussistenza di coltivazioni e di recinzioni e lo svolgimento di attività di manutenzione del terreno nel 2015.
Per giurisprudenza pacifica ( da ultimo Cass. 10 marzo 2015 n. 4773), qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la conseguente insufficienza dei quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.
Altro elemento fondamentale risulta la natura dei terreni di cui alle particelle 35 e 36. Il
CTU ha accertato che sulla particella n° 36 insiste un fabbricato di remota edificazione denominato “macchina dell'acqua” in precario e cattivo stato di manutenzione e che tale manufatto in pietra di forma rettangolare fu realizzato dalla famiglia e permetteva, Per_3
a partire dal Cinquecento, il sollevamento ed il pompaggio delle acque verso la città alta di Parte_2
Secondo quanto accertato dal CTU, dal punto di vista urbanistico il terreno, per come si rileva dal certificato di destinazione urbanistica (attestazione urbanistica) del 22.11.2018 rilasciato dal Comune di ricade: - Nell'ambito della “Zona Agricola” sottozona Parte_2
“E1” di PRG del Comune di (deliberazione R.L. n° 4553 del 03.08.1983) - Parte_2
Nell'ambito del “Paesaggio Agrario di rilevante Valore” (tav. A Piano Territoriale
Paesaggistico Regione Lazio D.Lgs 42/2004 Art. 24) - Nell'ambito del vincolo
“Protezione dei corsi delle acque pubbliche” (tav. B Piano Territoriale Paesaggistico
Regione Lazio D.Lgs 42/2004 art. 35) - Nell'ambito dell'area classificata come
6 “Monumento Naturale Area Sorgiva di Monticchio” (Particelle 35 e 36 D.P.R.L. n°
T00196 del 03.10.2016).
Il CTU ha concluso che sulla base della documentazione acquisita, i beni in questione potrebbero essere catalogabili come beni patrimoniali indisponibili del Comune di in quanto destinati a cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, Parte_2
paleontologico e artistico. In sede di elaborato integrativo il CTU ha precisato che preso atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 Ottobre 2016, n. T00196 per
Istituzione del Monumento Naturale "Area sorgiva del Monticchio" le particelle rientranti nella delibera risultano le particelle Foglio 30 part. 35 e 36. Il CTU ha anche precisato, in risposta a specifico quesito, che nelle particelle 32, 33 e 35 non risultano tracce, elementi o collegamenti con l'impianto della Macchina dell'acqua.
Alla stregua di tali risultanze, da un lato le particelle 35 e 36 devono ritenersi non usucapibili.
Per quanto riguarda gli altri terreni, deve ritenersi non adeguatamente assolto da parte ricorrente l'onere probatorio in merito alla sussistenza dei requisiti per l'acquisto ex art. 1159 bis cc della proprietà dei medesimi.
Secondo i principi generali, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche.
Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa, peraltro, deve essere accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus.
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con
7 riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
In materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere certa e rigorosa non solo in ordine all'esercizio continuativo e incontrastato del potere di fatto sulla res, ma anche in relazione a comportamenti che inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso, che si manifestino, cioè, come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rilevare sullo stesso anche esteriormente una indiscussa e piena signoria in contrapposizione alla inerzia del titolare.
Al riguardo costituisce principio pacifico ( da ultimo Cass. n. 28159 del 27 settembre
2022 non massimata) che anche con riguardo all'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui alla L. n. 346 del 1976, che la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'"animus", deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della dedotta fattispecie acquisitiva.
Per quanto riguarda i terreni oggetto di ricorso, non rientranti tra i beni indisponibili, se può affermarsi che gli stessi rientrano nel perimetro applicativo della legge speciale, in ragione della presenza di un reddito dominicale inferiore al limite di legge e sono da qualificarsi come “fondi rustici”, tuttavia rispetto all'elemento già evidenziato, anche se non si richiede la prova della sussistenza di una impresa agricola, si richiede, come già evidenziato, la prova della destinazione del terreno inteso come entità agricola ben individuata in quanto destinata ed ordinata ad una propria vicenda produttiva ed anche se la ratio della norma indicata (l'art. 1159 bis c.c.) non è quella di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale bensì quella di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane o di scarsa produttività (con basso reddito dominicale), con finalità di recupero di terreni incolti e abbandonati dal proprietario, capaci di attività agricola anche non imprenditoriale, nel caso di specie tale requisito della destinazione ad attività agraria non risulta utilmente comprovato.
Si ribadisce che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'articolo 1159-bis del
Cc - introdotta dalla legge 346/1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo - non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere a oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata e
8 organizzata, che sia destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Deriva da quanto precede, pertanto, che l'articolo 1159-bis del Cc non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'articolo 1158 del Cc, né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parti di maggiori fondi coltivati o coltivabili siti in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva.
Nel caso specie, come detto, è mancata una valida prova circa lo svolgimento di attività agricola sui soli terreni usucapibili e la concreta coltivazione del fondo dall'inizio del possesso nonchè la sua destinazione ad una ordinata vicenda produttiva per il tempo necessario al maturarsi del ridotto termine normativo.
Parimenti, deve ritenersi con riguardo alla mancata prova della recinzione dei terreni, risultando pacifico il principio, (Cass. n. 1796/20 gennaio 2022 n. 1796), secondo cui il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli che - per loro stessa natura - sono destinati allo sfruttamento agricolo, circa le modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios sia stato esercitato, la più evidente espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios.
In conclusione, deve ritenersi non raggiunta utilmente la prova degli elementi utili a fondare l'acquisto della proprietà ex art. 1159 bis cpc dei terreni oggetto di causa.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione del fatto che, a prescindere dall'esito della lite, tenuto conto dell'esito delle prove orali acquisite in giudizio da cui sono stati tratti elementi di fatto rilevanti e decisivi (emersi solo in esito alla complessità dell'accertamento istruttorio) tali da integrare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione ex art. 92 cpc come interpretato dalla
Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018.
9 Le spese di CTU devono porsi a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda di parte ricorrente;
b) Compensa integralmente tra le spese di lite.
c) Pone a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Così deciso in Latina, il 31 gennaio 2025.
Il Giudice
Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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