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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 853/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
di citazione in appello, dall'avv. Roberto Cimmino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Somma Vesuviana (NA), alla via Cavour n. 22;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1023/2020 emessa dal Giudice di Pace di
. CP_1
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che in Parte_1
data 20.04.2018, in , mentre percorreva a bordo della propria autovettura CP_1
Skoda la via Garigliano, con direzione verso via Somma, finiva in una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, nonché ricolma di acqua a causa della pioggia in atto. L'attore deduceva che, in seguito a quanto innanzi, l'auto riportava danni meccanici ed allo pneumatico anteriore, di cui chiedeva senza esito il ristoro al CP_1
, ente proprietario della strada.
[...]
Pertanto, agiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, affinché il detto
Comune fosse dichiarato esclusivo responsabile del sinistro e condannato al corrispondente risarcimento.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità, la nullità della domanda e ne invocava il rigetto, contestandola anche nel merito.
All'esito di istruttoria orale e documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 1023/2020 rigettava la pretesa.
Avverso la indicata pronuncia ha proposto il presente gravame, Parte_1
evidenziando l'erronea valutazione della prova testimoniale compiuta dal primo
Giudice, il quale avrebbe altresì impropriamente attribuito all'attore un'imprudente condotta di guida costituente causa esclusiva di verificazione del sinistro.
L'odierno appellante ha quindi chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata o comunque di riformarla condannando il al Controparte_1
risarcimento dei danni.
Il appellato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 14.09.2021 ne è CP_1
stata dichiarata la contumacia;
quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata successivamente fissata per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue. In primo luogo, occorre correttamente inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., quale norma ormai pacificamente applicata anche ai beni demaniali.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata, come noto, su una presunzione legale di colpa nei confronti di colui che ha il potere di custodia della cosa di tal che la responsabilità, che si basa sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché, sull'esistenza di un effettivo potere del soggetto sulla cosa, sorge per mero effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dal caso fortuito “inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato” ( cfr. Cass.
n. 4070/98 che precisa come sull'attore gravi comunque l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa); non solo ma, va altresì chiarito che, come precisato dalla S.C. ( v. tra le tante Cass. n. 2284/2006), per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questo essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Tribunale osserva che la domanda oggetto del presente gravame è fondata.
Il reso istruttorio del presente giudizio consente, infatti, di ritenere provate le circostanze di tempo, luogo e le modalità di verificazione del sinistro, così come descritte dall'attore in citazione in primo grado. In particolare, il teste , escusso innanzi al Giudice di prime cure, Testimone_1
all'udienza del 10.04.2019, infatti, confermando le circostanze di tempo e luogo di cui in citazione, ha dichiarato: “ci trovavamo nel Comune di , e CP_1
precisamente su via Garigliano, quando ad un tratto, l'auto Skoda, guidata da mio suocero, ebbe un sobbalzo con la parte anteriore sinistra. […] Io e mio suocero scendemmo dalla macchina e potemmo constatare che al centro strada vi era una grossa buca ricolma d'acqua la quale non era visibile né segnalata. Constatammo che la macchina ebbe la rottura della ruota anteriore sinistra e dopo aver chiamato invano la Polizia Stradale io, in aiuto a mio suocero, sostituimmo la ruota lacerata.
...Preciso che percorrevamo via Garigliano, con direzione via Somma [e] che via
Garigliano è una strada a doppio senso di circolazione e che, per tutto il tratto percorso non vi erano altre buche;
preciso, altresì, che quel giorno pioveva e la buca non era visibile. […] Ricordo, altresì, che la buca era lunga circa 60 cm ed era ricolma d'acqua”. Il teste ha inoltre confermato che la macchina aveva riportato anche danni alla meccanica ed ha, infine, riconosciuto le foto depositate, l'auto coinvolta nel sinistro ed i danni dalla stessa riportati.
Poiché la strada pubblica sita nel di è pacificamente sotto la CP_1 CP_1
custodia del , considerato che la indicata strada non appare in Controparte_2
un buono stato di manutenzione (cfr. fotografie in atti), preso atto che i danni riportati all'auto del sig. sono risultati collegati alla buca presente sulla carreggiata Parte_1
di via Garigliano, ne deriva la responsabilità in capo al ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
Né d'altra parte il ha fornito alcuna prova liberatoria. Né, ancora, potrebbe CP_1
apprezzarsi a tal fine la asserita “velocità sostenuta” dell'auto danneggiata – così come argomentato dal Giudice di prime cure, in sentenza – giacché la stessa risulta non solo espressamente smentita dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, ma altresì impossibile da accertare mediante l'ausilio esclusivo di rilievi fotografici. Ai fini del quantum debeatur, relativamente ai danni riportati dall'auto Skoda,
l'odierno appellante si è limitato a produrre un preventivo di riparazione per complessivi € 777,40.
Come noto, a fronte di un sinistro stradale e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Lo stesso può, tuttavia, essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro. Infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato, fermo restando che esso, esclusivamente da solo e in sé considerato, non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica. Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno purchessia.
Sarebbe infatti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi.
Ebbene, nel caso di specie, il preventivo depositato risulta riscontrato dalla testimonianza resa dal teste escusso, nonché, dalle fotografie in atti le quali ritraggono danni corrispondenti a tutte le voci indicate nel preventivo medesimo (ved. ad esempio disco ruota anteriore, coppa ruota anteriore etc..).
Pertanto, tenuto conto degli elementi di cui sopra, ovvero di quanto ritratto dalle fotografie allegate, di quanto dichiarato dal teste escusso, nonché della valenza indiziaria del preventivo, il va condannato al risarcimento del Controparte_1
danno a cose in favore di per il complessivo importo, Parte_1
equitativamente determinato, di euro 600,00, oltre interessi, dalla sentenza al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
in favore di
[...] Parte_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza resa dal
Giudice di Pace di Marigliano, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di del complessivo importo di € Parte_1
600,00, oltre interessi come in parte motiva.
2. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, del primo grado, liquidate in complessivi €
[...]
180,00, oltre rimborso spese vive e spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del secondo grado, liquidate in complessivi €
[...]
332,00, oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 853/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto Parte_1
di citazione in appello, dall'avv. Roberto Cimmino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia, in Somma Vesuviana (NA), alla via Cavour n. 22;
APPELLANTE
E
, Controparte_1
APPELLATO/CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1023/2020 emessa dal Giudice di Pace di
. CP_1
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che in Parte_1
data 20.04.2018, in , mentre percorreva a bordo della propria autovettura CP_1
Skoda la via Garigliano, con direzione verso via Somma, finiva in una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, nonché ricolma di acqua a causa della pioggia in atto. L'attore deduceva che, in seguito a quanto innanzi, l'auto riportava danni meccanici ed allo pneumatico anteriore, di cui chiedeva senza esito il ristoro al CP_1
, ente proprietario della strada.
[...]
Pertanto, agiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Marigliano, affinché il detto
Comune fosse dichiarato esclusivo responsabile del sinistro e condannato al corrispondente risarcimento.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva l'improponibilità, l'inammissibilità, la nullità della domanda e ne invocava il rigetto, contestandola anche nel merito.
All'esito di istruttoria orale e documentale il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 1023/2020 rigettava la pretesa.
Avverso la indicata pronuncia ha proposto il presente gravame, Parte_1
evidenziando l'erronea valutazione della prova testimoniale compiuta dal primo
Giudice, il quale avrebbe altresì impropriamente attribuito all'attore un'imprudente condotta di guida costituente causa esclusiva di verificazione del sinistro.
L'odierno appellante ha quindi chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata o comunque di riformarla condannando il al Controparte_1
risarcimento dei danni.
Il appellato non si è costituito in giudizio e all'udienza del 14.09.2021 ne è CP_1
stata dichiarata la contumacia;
quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata successivamente fissata per la precisazione delle conclusioni e, infine, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato.
Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue. In primo luogo, occorre correttamente inquadrare la fattispecie oggetto del giudizio nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., quale norma ormai pacificamente applicata anche ai beni demaniali.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata, come noto, su una presunzione legale di colpa nei confronti di colui che ha il potere di custodia della cosa di tal che la responsabilità, che si basa sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché, sull'esistenza di un effettivo potere del soggetto sulla cosa, sorge per mero effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dal caso fortuito “inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato” ( cfr. Cass.
n. 4070/98 che precisa come sull'attore gravi comunque l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa); non solo ma, va altresì chiarito che, come precisato dalla S.C. ( v. tra le tante Cass. n. 2284/2006), per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulta così riconducibile ad un'anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi;
resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questo essendo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il Tribunale osserva che la domanda oggetto del presente gravame è fondata.
Il reso istruttorio del presente giudizio consente, infatti, di ritenere provate le circostanze di tempo, luogo e le modalità di verificazione del sinistro, così come descritte dall'attore in citazione in primo grado. In particolare, il teste , escusso innanzi al Giudice di prime cure, Testimone_1
all'udienza del 10.04.2019, infatti, confermando le circostanze di tempo e luogo di cui in citazione, ha dichiarato: “ci trovavamo nel Comune di , e CP_1
precisamente su via Garigliano, quando ad un tratto, l'auto Skoda, guidata da mio suocero, ebbe un sobbalzo con la parte anteriore sinistra. […] Io e mio suocero scendemmo dalla macchina e potemmo constatare che al centro strada vi era una grossa buca ricolma d'acqua la quale non era visibile né segnalata. Constatammo che la macchina ebbe la rottura della ruota anteriore sinistra e dopo aver chiamato invano la Polizia Stradale io, in aiuto a mio suocero, sostituimmo la ruota lacerata.
...Preciso che percorrevamo via Garigliano, con direzione via Somma [e] che via
Garigliano è una strada a doppio senso di circolazione e che, per tutto il tratto percorso non vi erano altre buche;
preciso, altresì, che quel giorno pioveva e la buca non era visibile. […] Ricordo, altresì, che la buca era lunga circa 60 cm ed era ricolma d'acqua”. Il teste ha inoltre confermato che la macchina aveva riportato anche danni alla meccanica ed ha, infine, riconosciuto le foto depositate, l'auto coinvolta nel sinistro ed i danni dalla stessa riportati.
Poiché la strada pubblica sita nel di è pacificamente sotto la CP_1 CP_1
custodia del , considerato che la indicata strada non appare in Controparte_2
un buono stato di manutenzione (cfr. fotografie in atti), preso atto che i danni riportati all'auto del sig. sono risultati collegati alla buca presente sulla carreggiata Parte_1
di via Garigliano, ne deriva la responsabilità in capo al ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
Né d'altra parte il ha fornito alcuna prova liberatoria. Né, ancora, potrebbe CP_1
apprezzarsi a tal fine la asserita “velocità sostenuta” dell'auto danneggiata – così come argomentato dal Giudice di prime cure, in sentenza – giacché la stessa risulta non solo espressamente smentita dalle dichiarazioni rese dal teste escusso, ma altresì impossibile da accertare mediante l'ausilio esclusivo di rilievi fotografici. Ai fini del quantum debeatur, relativamente ai danni riportati dall'auto Skoda,
l'odierno appellante si è limitato a produrre un preventivo di riparazione per complessivi € 777,40.
Come noto, a fronte di un sinistro stradale e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti da un veicolo, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura, è un documento privo di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. Lo stesso può, tuttavia, essere valutato ex art. 2729 c.c., se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro. Infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato, fermo restando che esso, esclusivamente da solo e in sé considerato, non è che una valutazione, ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica. Come valutazione, un simile documento è assolutamente inidoneo a stimare un danno purchessia.
Sarebbe infatti illogico ed iniquo consentire documentalmente l'acquisizione di valutazioni di terzi, precluse ove tali terzi dovessero deporre come testi.
Ebbene, nel caso di specie, il preventivo depositato risulta riscontrato dalla testimonianza resa dal teste escusso, nonché, dalle fotografie in atti le quali ritraggono danni corrispondenti a tutte le voci indicate nel preventivo medesimo (ved. ad esempio disco ruota anteriore, coppa ruota anteriore etc..).
Pertanto, tenuto conto degli elementi di cui sopra, ovvero di quanto ritratto dalle fotografie allegate, di quanto dichiarato dal teste escusso, nonché della valenza indiziaria del preventivo, il va condannato al risarcimento del Controparte_1
danno a cose in favore di per il complessivo importo, Parte_1
equitativamente determinato, di euro 600,00, oltre interessi, dalla sentenza al soddisfo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
in favore di
[...] Parte_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza resa dal
Giudice di Pace di Marigliano, condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di del complessivo importo di € Parte_1
600,00, oltre interessi come in parte motiva.
2. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, del primo grado, liquidate in complessivi €
[...]
180,00, oltre rimborso spese vive e spese generali, IVA e CPA, come per legge.
3. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del secondo grado, liquidate in complessivi €
[...]
332,00, oltre rimborso spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi