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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRA NICOLINO, del foro di Roma come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FIUMANA LORENZA, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 18/02/2012, in VERONA, (regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì
l'addebito della separazione alla resistente che, a suo dire, aveva violato il dovere di fedeltà coniugale poiché, nel corso della loro unione matrimoniale pagina 2 di 16 aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, come poteva evincersi, a suo dire, dalle foto da lui allegate al ricorso.
La resistente si è costituita già prima della fase presidenziale e non si è
opposta alla domanda di separazione, mentre ha contestato per il resto le avverse deduzioni e ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al ricorrente, assumendo che egli aveva agito in spregio ai doveri coniugali di assistenza materiale e morale, oltre ad avere tenuto comportamenti maltrattanti e violenti nei propri confronti, domanda successivamente reiterata nella comparsa di costituzione e risposta.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione,
all'udienza dell'11 ottobre 2022 il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali in particolare autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava l'istanza di contributo provvisorio avanzata dalla resistente.
All'esito dell'istruttoria orale svolta le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'ìter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 16 Presidente del Tribunale f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Si tratta ora di esaminare le speculari domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Ebbene, ad avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze istruttorie, ed in particolare quello della documentazione fotografica e video prodotta dal ricorrente sia all'inizio del giudizio, come suo documento n. 5, che in corso di causa (vedasi chiavetta Usb prodotta dal ricorrente il 23 marzo 2023
e contenente foto e video) induce a ritenere fondata la domanda del Pt_1
Prima di esaminare nel dettaglio tali evidenze è opportuno rammentare quali siano i consolidati principii, sanciti dalla Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei casi, come quello di specie, in cui sia svolta domanda di addebito della separazione.
Anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 15196/2023) ha ribadito che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
pagina 4 di 16 l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante
un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento
di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere
probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Tali principii assumono indubbio rilievo nel caso di specie atteso che, a fronte della produzione del succitato materiale foto e video, la resistente, oltre a contestarne l'utilizzabilità in quanto a suo dire era stato acquisito dal in Pt_1
maniera illecita, in violazione, in particolare, dell'art. 15 Cost., mediante indebito accesso al cellulare da lei utilizzato, ha negato che eventuali proprie relazioni extraconiugali fossero state “la causa della crisi coniugale poiché già
pagina 5 di 16 da anni le parti avevano chiaramente manifestato la concorde volontà di formalizzare una separazione per una già intervenuta e riconosciuta profonda crisi del loro rapporto” (così a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
La ha anche fatto risalire all'anno 2019 il momento in cui la CP_1
crisi coniugale aveva assunto carattere irreversibile (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa conclusionale) e, a riscontro di tale suo assunto, ha citato una serie di messaggi whatsapp, riportati per esteso nelle succitate pagine della comparsa conclusionale, che le parti si erano scambiate in quell'anno e che ha prodotto come proprio documento 26.
In essi effettivamente le parti avevano condiviso un bilancio negativo del loro rapporto di coppia e manifestato chiaramente l'intenzione di separarsi.
Deve peraltro evidenziarsi come quel proposito non fosse stato poi realizzato atteso che le parti avevano continuato a vivere insieme e anche a collaborare professionalmente nell'attività di ristorazione di altro livello fino all'estate-inizio autunno del 2021, quando, come si dirà di qui a breve, si verificò l'episodio di aggressione fisica della da parte del CP_1 Pt_1
Le parti hanno fornito una versione opposta della protrazione del loro rapporto per tale arco di tempo atteso che la resistente ha sostenuto che lei e il avevano vissuto, per tutto quel periodo, da separati di fatto mentre Pt_1
pagina 6 di 16 secondo il la coppia aveva ritrovato una intesa, anche affettiva, e si era Pt_1
sostanzialmente riconciliata.
Ora, a prescindere dal significato che può attribuirsi alla predetta circostanza, invero equivoca, e ammettendo pure che, secondo quanto sostenuto dalla resistente, la crisi coniugale tra le parti fosse diventata irreversibile nel 2019 e rimasta tale anche negli anni successivi, deve osservarsi come la non abbia assolto compiutamente all'onere probatorio su di CP_1
lei gravante alla luce dei sopra citati principii.
Il loro corollario, infatti, è che la parte che eccepisce l'anteriorità della crisi rispetto al momento della violazione dell'obbligo di fedeltà deve dimostrare non solo a quale momento risalga la crisi ma anche il periodo in cui
è avvenuto il tradimento proprio per consentire la formulazione di quel giudizio di anteriorità della prima rispetto al secondo che fa escludere l'efficacia causale di quest'ultimo nel venire meno dell'affectio coniugalis.
Di siffatto onere la resistente era sicuramente gravata, tanto più se si considera che il non ha ricondotto ad un preciso periodo temporale i Pt_1
molteplici tradimenti che ha attribuito alla consorte, avendo per converso sostenuto di essersene avveduto solo quando era entrato in possesso, a suo dire del tutto causalmente, del telefono cellulare sul quale erano archiviate le foto ed i video che ne costituivano prova.
pagina 7 di 16 Se meritano di essere condivisi i rilievi svolti in comparsa conclusionale dalla resistente circa la contraddittorietà della versione del circa Pt_1
appartenenza del dispositivo, data e circostanze in cui egli lo aveva rinvenuto,
tale aspetto è irrilevante ai fini dell'esame della questione dell'addebitabilità
della separazione.
Infatti, la resistente, ha ammesso, sia pure implicitamente, di essere la donna che si vede nelle foto e nel video prodotti dal nonchè Pt_1
l'interlocutrice di vari uomini nelle conversazioni via whatsapp parimenti prodotte dal ricorrente e non ha mai dedotto che il video e le foto in questione fossero stati alterati nel loro contenuto.
Peraltro gli screenshot delle conversazioni whatsapp prodotti dal Pt_1
provengono necessariamente da un cellulare che la donna aveva in uso,
essendo intercorse tra un numero di cellulare di cui ella era titolare e quelli utilizzati dai predetti interlocutori, e del resto la stessa ha ammesso CP_1
tale circostanza nella memoria autorizzata del 6.10.2022 (pag. 16 di tale atto) e ad implicita conferma di essa ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183,
VI comma n. 1 c.p.c. copia dei messaggi scambiati via whatsapp, a suo dire,
dal 2016 al 2021 con tale dott. . Per_1
pagina 8 di 16 Tali risultanze rendono poco rilevante ai fini della decisione il tema della utilizzabilità del materiale in esame introdotto dalla resistente già nelle fasi iniziali del giudizio.
Peraltro, sul punto è opportuno rammentare che la Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 13121/2023 ha affermato che anche l'abrogato art. 24,
comma 1, lettera f, del d.lgs. n. 196/2003, a mente del quale il consenso al trattamento dei dati personali non era richiesto quando fosse stato necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, esprimeva un principio immanente nell'ordinamento secondo il quale è possibile trattare dati sensibili in chiave difensiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 c.p. e dell'art. 24 Cost., da cui si ricava l'esistenza di una scriminante per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. pen. n. 24600/2022, in tema di diffamazione).
Tali principii non possono ritenersi efficacemente contraddetti dalla recente pronuncia della Cassazione n. 4530/2025 che, sebbene relativa ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, atteso che in essa la violazione del dovere di fedeltà era stata negata dall'interessato, ha ritenuto che l'utilizzabilità
degli screenshot di messaggi whatsapp sia condizionata alla prova della libera accessibilità al cellulare del coniuge.
Una simile affermazione non tiene conto del sopra richiamato principio e risulta pertanto apodittica.
pagina 9 di 16 Passando ora ad esaminare il contenuto di tale materiale solo le conversazioni da lei intrattenute via whatsapp con tale (vedasi doc. 6 Per_2
di parte ricorrente) non sono indicative di una sua relazione adulterina quanto piuttosto di un rapporto di amicizia, seppure alquanto affettuoso, con il suo interlocutore.
La maggior parte dell'altro compendio di immagini prodotto dal Pt_1
invece dà conto di molteplici relazioni intime della donna con altri uomini.
Innanzitutto, in una delle foto prodotte sub 5 dal ricorrente, già valorizzata dal presidente in sede di udienza presidenziale per negare in via provvisoria un contributo al di lei mantenimento, si vede chiaramente la baciare CP_1
sulla bocca un uomo seduto al suo fianco a tavola, sebbene i due tentino di coprirsi con due bicchieri.
Parimenti inequivoco risulta uno scambio di messaggi tra lei e tale Dott.
che la resistente ha asserito essere il suo medico di fiducia, del Per_1
seguente letterale tenore: Dott. “il tuo cuore necessita di una visita Per_1
molto accurata quando la prenotiamo?” “come sei messo la CP_1
prossima settimana?” “bene lunedì mercoledì venerdì..Tu Per_1
puoi? “si si” “Ci vediamo da TO al Filippini o CP_1 Per_1
TO Emanuele?”
pagina 10 di 16 Come ha osservato la difesa del ricorrente il ed il TO CP_2
Emanuele sono due noti bar ristoranti di Verona, da ciò dovendosi desumere che la resistente e il suo interlocutore si fossero già incontrati in tali luoghi non per ragioni di salute della resistente.
Ancora più esplicita risulta la chat (vedasi la succitata chiavetta Usb), in cui tale scrive alla donna: “abbiamo fatto le cose troppo in CP_3
fretta… dobbiamo recuperare… l'altra volta sono dovuto scappare” e la risponde:“hai ragione”; al che il replica: “dobbiamo CP_1 CP_3
organizzare meglio…” e ribatte “sono d'accordo” ed il CP_1 CP_3
ancora: “così ti scopo tutto il tempo che vuoi”.
Si noti come la resistente non abbia mai preso posizione su tale conversazione così rinunciando a fornire di essa qualsiasi spiegazione alternativa a quella in cui esposta, nonostante la sua indubbia rilevanza, tale da giustificare da sola l'accoglimento della domanda.
Infine, va menzionato lo stralcio di un video, prodotto dal sempre Pt_1
con la già menzionata chiavetta usb, in cui si vede la ballare in CP_1
modo provocante con un uomo e baciarlo appassionatamente sulla bocca.
Alla luce dell'inequivoco significato delle immagini fin qui menzionate la resistente, dopo quanto si è detto sopra, avrebbe dovuto dimostrare che esse si riferivano ad episodi successivi al 2019 atteso che in esse non è presente pagina 11 di 16 l'indicazione dell'anno in cui erano state raccolte (in alcuni di essi si vede solo giorno e mese) e che, come si è detto, il non ha precisato quei dati Pt_1
temporali.
Ella invece si è limitata allegare che la foto in cui la si vede baciare un uomo sulla bocca risalirebbe alla fine del 2021 (così a pag. 15 della memoria autorizzata del 6.10.2022) e lo stralcio di video sopra citato alla fine di gennaio
2022, avendo così dichiarato nel corso del suo interrogatorio libero, svoltosi all'udienza dell'8 febbraio 2024, senza però fornire prova di tali sue allegazioni, mentre nulla ha dedotto in ordine al periodo in cui sono avvenute le conversazione sopra citate con e il dott. CP_3 Per_1
Non merita invece di essere accolta la domanda di risarcimento del danno all''immagine avanzata dal ricorrente atteso che egli non ha provato che altre persone, oltre agli uomini con i quali la ebbe le sopra riferite CP_1
relazioni, fossero venuti a conoscenza di esse né che la donna le avesse divulgate sui social, le foto di nudo prodotte dal risultando invero poi Pt_1
oltremodo equivoche.
Venendo ora ad esaminare la domanda di addebito svolta in via riconvenzionale dalla deve affermarsene la fondatezza con riguardo CP_1
all'episodio dell'aggressione fisica da lei subita da parte del marito la sera del 6
agosto del 2021 a Porto Cervo.
pagina 12 di 16 Infatti, il suo racconto sul punto, oggetto anche della denunzia dell'1
luglio 2022 prodotta sub 5, è adeguatamente riscontrato sia dalla documentazione medica comprovante le lesioni riportate nell'occorso (si veda il referto del Centre Ospitalier Princesse Grace nel Principato di Monaco del
7/08/2021, prodotto sub 43, dove, a motivo dell'accesso è riportata la dicitura
“Aggression”, viene refertata una “ecchimosi all'avanbraccio sinistro,
ecchimosi alla regione dorsale della spalla sinistra e distorsione del rachide cervicale” e viene prescritto di indossare il collare cervicale per 10 g.g.) che dalla circostanza che ella ne aveva riferito, subito dopo averla subita, al suo amico proprio nella conversazione via whatsapp prodotta sub 6 dal Per_2
che evidentemente non aveva colto la rilevanza contra se di essa. Pt_1
Si noti poi che la difesa della resistente ha ben spiegato, nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, come non vi sia stata nessuna contraddizione tra il racconto fatto dalla donna in sede di querela e quello di cui all'interrogatorio libero nel presente giudizio circa la presenza di altre persone al momento dell'aggressione.
La circostanza poi che ella dopo il soggiorno in Costa Azzura avesse fatto rientro in Sardegna, e che secondo la difesa del costituirebbe un ulteriore Pt_1
elemento per far dubitare della attendibilità del racconto della donna sul punto,
pagina 13 di 16 si spiega con la situazione di dipendenza economica e lavorativa dal in Pt_1
cui si trovava la . CP_1
Non può invece ritenersi dimostrato l'ulteriore assunto della donna circa gli atti prevaricatori e le minacce che il avrebbe posto in essere sempre Pt_1
nei suoi confronti nel corso del menage atteso che la ha formulato CP_1
un capitolo di prova del tutto generico, anche sotto il profilo temporale, al fine di dimostrare i comportamenti in contrasto con i doveri coniugali posti in essere dal ai propri danni prima del 2019 (si tratta del cap. n. 1 della Pt_1
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.).
Si noti peraltro che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte,
anche un solo atto di violenza è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione e come la violenza integri una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione stante la intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ma anche la sua addebitabilità all'autore di esse e l'accertamento di tale condotta, così lesiva della dignità dell'altro coniuge, esonerano il giudice dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze (così ex plurimis Cass. 18 dicembre 2023, n.
35249).
pagina 14 di 16 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento delle speculari domande di addebito avanzate dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
• dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
• addebita la separazione al ricorrente e alla resistente;
• rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente
Così deciso in Verona il 21/01/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice relatore dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2022
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCIARRA NICOLINO, del foro di Roma come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro pagina 1 di 16 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. FIUMANA LORENZA, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta depositate il 2 luglio
2024
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso deducendo di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 18/02/2012, in VERONA, (regolarmente Controparte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune), ha proposto domanda di separazione personale ai sensi dell'art. 706 c.p.c., chiedendo altresì
l'addebito della separazione alla resistente che, a suo dire, aveva violato il dovere di fedeltà coniugale poiché, nel corso della loro unione matrimoniale pagina 2 di 16 aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali, come poteva evincersi, a suo dire, dalle foto da lui allegate al ricorso.
La resistente si è costituita già prima della fase presidenziale e non si è
opposta alla domanda di separazione, mentre ha contestato per il resto le avverse deduzioni e ha svolto in via riconvenzionale domanda di addebito della separazione al ricorrente, assumendo che egli aveva agito in spregio ai doveri coniugali di assistenza materiale e morale, oltre ad avere tenuto comportamenti maltrattanti e violenti nei propri confronti, domanda successivamente reiterata nella comparsa di costituzione e risposta.
Sentite le parti ed esperito senza esito il tentativo di conciliazione,
all'udienza dell'11 ottobre 2022 il Presidente disponeva la prosecuzione del giudizio adottando i provvedimenti provvisori ed urgenti, con i quali in particolare autorizzava i coniugi a vivere separati e rigettava l'istanza di contributo provvisorio avanzata dalla resistente.
All'esito dell'istruttoria orale svolta le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'ìter del giudizio,
osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al pagina 3 di 16 Presidente del Tribunale f.f., tra i coniugi si é verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Si tratta ora di esaminare le speculari domande di addebito della separazione, avanzate dalle parti.
Ebbene, ad avviso del collegio l'esame delle complessive risultanze istruttorie, ed in particolare quello della documentazione fotografica e video prodotta dal ricorrente sia all'inizio del giudizio, come suo documento n. 5, che in corso di causa (vedasi chiavetta Usb prodotta dal ricorrente il 23 marzo 2023
e contenente foto e video) induce a ritenere fondata la domanda del Pt_1
Prima di esaminare nel dettaglio tali evidenze è opportuno rammentare quali siano i consolidati principii, sanciti dalla Suprema Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei casi, come quello di specie, in cui sia svolta domanda di addebito della separazione.
Anche recentemente la Cassazione (sentenza n. 15196/2023) ha ribadito che "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di
fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della
convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare
pagina 4 di 16 l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si
constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante
un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento
di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già
irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza
meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere
probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza
dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di
provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella
determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su
cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Tali principii assumono indubbio rilievo nel caso di specie atteso che, a fronte della produzione del succitato materiale foto e video, la resistente, oltre a contestarne l'utilizzabilità in quanto a suo dire era stato acquisito dal in Pt_1
maniera illecita, in violazione, in particolare, dell'art. 15 Cost., mediante indebito accesso al cellulare da lei utilizzato, ha negato che eventuali proprie relazioni extraconiugali fossero state “la causa della crisi coniugale poiché già
pagina 5 di 16 da anni le parti avevano chiaramente manifestato la concorde volontà di formalizzare una separazione per una già intervenuta e riconosciuta profonda crisi del loro rapporto” (così a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
La ha anche fatto risalire all'anno 2019 il momento in cui la CP_1
crisi coniugale aveva assunto carattere irreversibile (cfr. pagg. 5 e 6 della comparsa conclusionale) e, a riscontro di tale suo assunto, ha citato una serie di messaggi whatsapp, riportati per esteso nelle succitate pagine della comparsa conclusionale, che le parti si erano scambiate in quell'anno e che ha prodotto come proprio documento 26.
In essi effettivamente le parti avevano condiviso un bilancio negativo del loro rapporto di coppia e manifestato chiaramente l'intenzione di separarsi.
Deve peraltro evidenziarsi come quel proposito non fosse stato poi realizzato atteso che le parti avevano continuato a vivere insieme e anche a collaborare professionalmente nell'attività di ristorazione di altro livello fino all'estate-inizio autunno del 2021, quando, come si dirà di qui a breve, si verificò l'episodio di aggressione fisica della da parte del CP_1 Pt_1
Le parti hanno fornito una versione opposta della protrazione del loro rapporto per tale arco di tempo atteso che la resistente ha sostenuto che lei e il avevano vissuto, per tutto quel periodo, da separati di fatto mentre Pt_1
pagina 6 di 16 secondo il la coppia aveva ritrovato una intesa, anche affettiva, e si era Pt_1
sostanzialmente riconciliata.
Ora, a prescindere dal significato che può attribuirsi alla predetta circostanza, invero equivoca, e ammettendo pure che, secondo quanto sostenuto dalla resistente, la crisi coniugale tra le parti fosse diventata irreversibile nel 2019 e rimasta tale anche negli anni successivi, deve osservarsi come la non abbia assolto compiutamente all'onere probatorio su di CP_1
lei gravante alla luce dei sopra citati principii.
Il loro corollario, infatti, è che la parte che eccepisce l'anteriorità della crisi rispetto al momento della violazione dell'obbligo di fedeltà deve dimostrare non solo a quale momento risalga la crisi ma anche il periodo in cui
è avvenuto il tradimento proprio per consentire la formulazione di quel giudizio di anteriorità della prima rispetto al secondo che fa escludere l'efficacia causale di quest'ultimo nel venire meno dell'affectio coniugalis.
Di siffatto onere la resistente era sicuramente gravata, tanto più se si considera che il non ha ricondotto ad un preciso periodo temporale i Pt_1
molteplici tradimenti che ha attribuito alla consorte, avendo per converso sostenuto di essersene avveduto solo quando era entrato in possesso, a suo dire del tutto causalmente, del telefono cellulare sul quale erano archiviate le foto ed i video che ne costituivano prova.
pagina 7 di 16 Se meritano di essere condivisi i rilievi svolti in comparsa conclusionale dalla resistente circa la contraddittorietà della versione del circa Pt_1
appartenenza del dispositivo, data e circostanze in cui egli lo aveva rinvenuto,
tale aspetto è irrilevante ai fini dell'esame della questione dell'addebitabilità
della separazione.
Infatti, la resistente, ha ammesso, sia pure implicitamente, di essere la donna che si vede nelle foto e nel video prodotti dal nonchè Pt_1
l'interlocutrice di vari uomini nelle conversazioni via whatsapp parimenti prodotte dal ricorrente e non ha mai dedotto che il video e le foto in questione fossero stati alterati nel loro contenuto.
Peraltro gli screenshot delle conversazioni whatsapp prodotti dal Pt_1
provengono necessariamente da un cellulare che la donna aveva in uso,
essendo intercorse tra un numero di cellulare di cui ella era titolare e quelli utilizzati dai predetti interlocutori, e del resto la stessa ha ammesso CP_1
tale circostanza nella memoria autorizzata del 6.10.2022 (pag. 16 di tale atto) e ad implicita conferma di essa ha prodotto in allegato alla memoria ex art. 183,
VI comma n. 1 c.p.c. copia dei messaggi scambiati via whatsapp, a suo dire,
dal 2016 al 2021 con tale dott. . Per_1
pagina 8 di 16 Tali risultanze rendono poco rilevante ai fini della decisione il tema della utilizzabilità del materiale in esame introdotto dalla resistente già nelle fasi iniziali del giudizio.
Peraltro, sul punto è opportuno rammentare che la Corte di Cassazione
con la pronuncia n. 13121/2023 ha affermato che anche l'abrogato art. 24,
comma 1, lettera f, del d.lgs. n. 196/2003, a mente del quale il consenso al trattamento dei dati personali non era richiesto quando fosse stato necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, esprimeva un principio immanente nell'ordinamento secondo il quale è possibile trattare dati sensibili in chiave difensiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 c.p. e dell'art. 24 Cost., da cui si ricava l'esistenza di una scriminante per l'esercizio del diritto di difesa (Cass. pen. n. 24600/2022, in tema di diffamazione).
Tali principii non possono ritenersi efficacemente contraddetti dalla recente pronuncia della Cassazione n. 4530/2025 che, sebbene relativa ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa, atteso che in essa la violazione del dovere di fedeltà era stata negata dall'interessato, ha ritenuto che l'utilizzabilità
degli screenshot di messaggi whatsapp sia condizionata alla prova della libera accessibilità al cellulare del coniuge.
Una simile affermazione non tiene conto del sopra richiamato principio e risulta pertanto apodittica.
pagina 9 di 16 Passando ora ad esaminare il contenuto di tale materiale solo le conversazioni da lei intrattenute via whatsapp con tale (vedasi doc. 6 Per_2
di parte ricorrente) non sono indicative di una sua relazione adulterina quanto piuttosto di un rapporto di amicizia, seppure alquanto affettuoso, con il suo interlocutore.
La maggior parte dell'altro compendio di immagini prodotto dal Pt_1
invece dà conto di molteplici relazioni intime della donna con altri uomini.
Innanzitutto, in una delle foto prodotte sub 5 dal ricorrente, già valorizzata dal presidente in sede di udienza presidenziale per negare in via provvisoria un contributo al di lei mantenimento, si vede chiaramente la baciare CP_1
sulla bocca un uomo seduto al suo fianco a tavola, sebbene i due tentino di coprirsi con due bicchieri.
Parimenti inequivoco risulta uno scambio di messaggi tra lei e tale Dott.
che la resistente ha asserito essere il suo medico di fiducia, del Per_1
seguente letterale tenore: Dott. “il tuo cuore necessita di una visita Per_1
molto accurata quando la prenotiamo?” “come sei messo la CP_1
prossima settimana?” “bene lunedì mercoledì venerdì..Tu Per_1
puoi? “si si” “Ci vediamo da TO al Filippini o CP_1 Per_1
TO Emanuele?”
pagina 10 di 16 Come ha osservato la difesa del ricorrente il ed il TO CP_2
Emanuele sono due noti bar ristoranti di Verona, da ciò dovendosi desumere che la resistente e il suo interlocutore si fossero già incontrati in tali luoghi non per ragioni di salute della resistente.
Ancora più esplicita risulta la chat (vedasi la succitata chiavetta Usb), in cui tale scrive alla donna: “abbiamo fatto le cose troppo in CP_3
fretta… dobbiamo recuperare… l'altra volta sono dovuto scappare” e la risponde:“hai ragione”; al che il replica: “dobbiamo CP_1 CP_3
organizzare meglio…” e ribatte “sono d'accordo” ed il CP_1 CP_3
ancora: “così ti scopo tutto il tempo che vuoi”.
Si noti come la resistente non abbia mai preso posizione su tale conversazione così rinunciando a fornire di essa qualsiasi spiegazione alternativa a quella in cui esposta, nonostante la sua indubbia rilevanza, tale da giustificare da sola l'accoglimento della domanda.
Infine, va menzionato lo stralcio di un video, prodotto dal sempre Pt_1
con la già menzionata chiavetta usb, in cui si vede la ballare in CP_1
modo provocante con un uomo e baciarlo appassionatamente sulla bocca.
Alla luce dell'inequivoco significato delle immagini fin qui menzionate la resistente, dopo quanto si è detto sopra, avrebbe dovuto dimostrare che esse si riferivano ad episodi successivi al 2019 atteso che in esse non è presente pagina 11 di 16 l'indicazione dell'anno in cui erano state raccolte (in alcuni di essi si vede solo giorno e mese) e che, come si è detto, il non ha precisato quei dati Pt_1
temporali.
Ella invece si è limitata allegare che la foto in cui la si vede baciare un uomo sulla bocca risalirebbe alla fine del 2021 (così a pag. 15 della memoria autorizzata del 6.10.2022) e lo stralcio di video sopra citato alla fine di gennaio
2022, avendo così dichiarato nel corso del suo interrogatorio libero, svoltosi all'udienza dell'8 febbraio 2024, senza però fornire prova di tali sue allegazioni, mentre nulla ha dedotto in ordine al periodo in cui sono avvenute le conversazione sopra citate con e il dott. CP_3 Per_1
Non merita invece di essere accolta la domanda di risarcimento del danno all''immagine avanzata dal ricorrente atteso che egli non ha provato che altre persone, oltre agli uomini con i quali la ebbe le sopra riferite CP_1
relazioni, fossero venuti a conoscenza di esse né che la donna le avesse divulgate sui social, le foto di nudo prodotte dal risultando invero poi Pt_1
oltremodo equivoche.
Venendo ora ad esaminare la domanda di addebito svolta in via riconvenzionale dalla deve affermarsene la fondatezza con riguardo CP_1
all'episodio dell'aggressione fisica da lei subita da parte del marito la sera del 6
agosto del 2021 a Porto Cervo.
pagina 12 di 16 Infatti, il suo racconto sul punto, oggetto anche della denunzia dell'1
luglio 2022 prodotta sub 5, è adeguatamente riscontrato sia dalla documentazione medica comprovante le lesioni riportate nell'occorso (si veda il referto del Centre Ospitalier Princesse Grace nel Principato di Monaco del
7/08/2021, prodotto sub 43, dove, a motivo dell'accesso è riportata la dicitura
“Aggression”, viene refertata una “ecchimosi all'avanbraccio sinistro,
ecchimosi alla regione dorsale della spalla sinistra e distorsione del rachide cervicale” e viene prescritto di indossare il collare cervicale per 10 g.g.) che dalla circostanza che ella ne aveva riferito, subito dopo averla subita, al suo amico proprio nella conversazione via whatsapp prodotta sub 6 dal Per_2
che evidentemente non aveva colto la rilevanza contra se di essa. Pt_1
Si noti poi che la difesa della resistente ha ben spiegato, nella memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, come non vi sia stata nessuna contraddizione tra il racconto fatto dalla donna in sede di querela e quello di cui all'interrogatorio libero nel presente giudizio circa la presenza di altre persone al momento dell'aggressione.
La circostanza poi che ella dopo il soggiorno in Costa Azzura avesse fatto rientro in Sardegna, e che secondo la difesa del costituirebbe un ulteriore Pt_1
elemento per far dubitare della attendibilità del racconto della donna sul punto,
pagina 13 di 16 si spiega con la situazione di dipendenza economica e lavorativa dal in Pt_1
cui si trovava la . CP_1
Non può invece ritenersi dimostrato l'ulteriore assunto della donna circa gli atti prevaricatori e le minacce che il avrebbe posto in essere sempre Pt_1
nei suoi confronti nel corso del menage atteso che la ha formulato CP_1
un capitolo di prova del tutto generico, anche sotto il profilo temporale, al fine di dimostrare i comportamenti in contrasto con i doveri coniugali posti in essere dal ai propri danni prima del 2019 (si tratta del cap. n. 1 della Pt_1
memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.).
Si noti peraltro che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte,
anche un solo atto di violenza è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione e come la violenza integri una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sola, non solo la pronuncia di separazione stante la intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale ma anche la sua addebitabilità all'autore di esse e l'accertamento di tale condotta, così lesiva della dignità dell'altro coniuge, esonerano il giudice dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze (così ex plurimis Cass. 18 dicembre 2023, n.
35249).
pagina 14 di 16 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite l'accoglimento delle speculari domande di addebito avanzate dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
• dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
• addebita la separazione al ricorrente e alla resistente;
• rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dal ricorrente
Così deciso in Verona il 21/01/2025
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Vaccari
La Presidente
dott.ssa Antonella Guerra
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