Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza
composta dai magistrati:
1.dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125/2024 r.g., vertente
TRA
rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Dario Parte_1
Clementi del Foro di Roma
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv.Giuseppe Vallesi del Foro di Ascoli Piceno
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza n. 2084/2024, depositata il 19 gennaio 2024, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il primo motivo del ricorso proposto da avverso la sentenza Parte_1
n.130/2018 pronunciata il 22 marzo 2018 dalla Corte di Appello di Ancona, e nel ritenere in tal senso assorbito l'esame degli altri motivi, ha rinviato a questa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda dedotta in causa, onde “…valutare ed interpretare le varie condotte poste in essere dal datore di lavoro che - a prescindere dalla sussistenza di CP_1 comportamenti intenzionalmente vessatori nei confronti del – ben possono essere state, Parte_1 anche in ragione della reiterazione delle stesse, esorbitanti o incongrue rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, e così poste in violazione dell'art. 2087 cod.civ anche eventualmente sotto il profilo della contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di
Con ricorso depositato presso questa Corte il 10 aprile 2024 ha riassunto Parte_1
CP_ il giudizio, chiedendo rigettarsi l'appello proposto dall' avverso la pronuncia del Tribunale di
Ascoli Piceno, che in primo grado aveva accolto la domanda di esso ricorrente ed aveva condannato l'Amministrazione convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale patito ai titoli dedotti in causa nella misura ivi specificata, oltre spese di lite.
L'Erap ha insistito per l'accoglimento del gravame.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.
In forza del chiaro tenore della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione, l'odierna causa deve essere decisa sulla base di un rinnovato esame degli elementi di fatto acquisiti agli atti, funzionale alla compiuta valutazione e qualificazione giuridica dei comportamenti posti in essere
CP_ dall' , nella veste di datore di lavoro dell'originario ricorrente, onde stabilirne la conformità o meno al precetto consacrato all'art. 2087 c.c., così da accertare se gli stessi siano stati in concreto lesivi dei fondamentali diritti del lavoratore, tutelati dalla citata norma di chiusura.
Occorre in primo luogo richiamare il principio, ormai consolidatosi presso i Giudici di
Legittimità, secondo cui L'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Né la riconosciuta dipendenza delle malattie da una "causa di servizio" implica necessariamente, o può far presumere, che gli eventi dannosi siano derivati dalle condizioni di insicurezza dell'ambiente di lavoro, potendo essi dipendere piuttosto dalla qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa e dal logoramento dell'organismo del dipendente esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, restandosi così fuori dall'ambito dell'art. 2087 cod. civ., che riguarda una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici. (Nella specie, in sede di merito era stata accertata la dipendenza da causa di servizio di talune infermità contratte da un dipendente, e lo stesso aveva successivamente invocato la responsabilità risarcitoria del datore per "mobbing" in relazione alle medesime patologie;
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva respinto per difetto di prova la domanda, ed ha affermato il principio su esteso).(per tutte, Cass.n.2038/2013).
Ebbene, l'originario ricorrente lamenta il c.d. “danno biologico”, da lesione dell'integrità psicofisica, fatto risiedere nel documentato “disturbo di adattamento con aspetti emozionali misti in buon compenso farmacologico” e già qualificato dall'Inail come di origine professionale, nonché il danno esistenziale e morale, patiti in conseguenza delle condotte datoriali descritte nell'atto introduttivo del giudizio.
Ripercorrendo, attraverso gli elementi acquisiti agli atti, la concreta evoluzione storica della vicenda dedotta in causa, ed in particolare esaminando le singole condotte che, in base alle allegazioni e deduzioni attoree, sarebbero causative del danno suddetto, questo Collegio ne evidenzia l'oggettiva inidoneità a cagionare in via immediata e diretta il disturbo psichico lamentato dal lavoratore, così come le conseguenze negative riverberanti sullo stato d'animo e sulla qualità della vita del medesimo.
Nello specifico, il nucleo essenziale di asserita illiceità delle condotte ascritte all'Ente datoriale può individuarsi nell'iniziale decisione di quest'ultimo di affidare al ricorrente, in uno al ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP), l'incarico di Responsabile dei Lavori (RdL), in tal senso discostandosi, in base all'assunto attoreo, dalle prescrizioni dell'art.8, secondo comma, del
D.P.R. 21.12.1999 n° 554, a mente del quale: “2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere
l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.”
Al riguardo, la lettura della suindicata norma suggerita dal ricorrente ed odierno appellato è pretestuosamente contraria alla complessiva ratio, oltre che all'univoco tenore letterale della disposizione, la quale in maniera chiara ricollega automaticamente, e senza alcuna necessità di una doppia investitura, l'assunzione del ruolo di Responsabile dei Lavori alla nomina a Responsabile del Procedimento, tutte le volte in cui il rappresentante dell'Ente non intenda - a suo insindacabile giudizio ed in base alla ragionevole valutazione discrezionale circa l'opportunità di non scindere le due posizioni - adempiere direttamente agli obblighi sanciti dalla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Ne discende che è del tutto scevra da profili di illiceità la nota inviata dall'Avv. Trapè a ribadire “….che la nomina a R.U.P. comporta, per espressa previsione normativa, anche lo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori, che l'atto formale di nomina è più che sufficiente a legittimare lo svolgimento dei compiti di quest'ultima figura e che il dipendente non può rifiutarsi di svolgere le competenze previste dalla legge, esponendosi altrimenti alle sanzioni disciplinari del caso”; al contrario, tale comunicazione - peraltro confortata dal parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - integra doveroso esercizio del potere datoriale di richiamare il dipendente alle responsabilità discendenti dagli incarichi legittimamente affidatigli, anche nella parte in cui paventa il ricorso a misure disciplinari, essendo indispensabile la previa, esatta conoscenza da parte del lavoratore delle conseguenze disciplinari cui va incontro se si rifiuta ingiustificatamente di eseguire la prestazione legittimamente assegnatagli.
La circostanza che il ricorrente abbia malinteso siffatto doveroso riferimento, e l'abbia soggettivamente vissuto come minaccia, non può incidere sulla valutazione del contegno datoriale, che va effettuata alla stregua di criteri oggettivi.
In altri termini, il pur accertato (a mezzo CTU in primo grado) nesso causale tra il disturbo psichico riscontrato a carico del ricorrente e le manifestazioni datoriali surriferite non è, altresì, di per sé rivelatore dell'indefettibile componente colposa, che deve connotare il comportamento del datore di lavoro, affinché questi risponda ex art. 2087 c.c.
Ed infatti, sembra al Collegio che l'assegnazione, nel pieno rispetto della disciplina del rapporto di lavoro, di nuovi e complessi compiti inevitabilmente comportanti le relative responsabilità, abbia nella specie determinato a carico del lavoratore lo stato di ansia, alimentato dall'errata convinzione di patire ingiustamente tale sovraccarico, in base ad una non corretta interpretazione della normativa di riferimento, nonché aggravato dall'altrettanto alterata ed inesatta percezione del monito finale in termini di concreta minaccia di sanzione disciplinare, invece che come mero riferimento alle possibili conseguenze ricadenti in astratto sulla generalità dei dipendenti, nell'eventualità che commettano atti di insubordinazione.
Se dunque, come riconosciuto in seno alla CTU redatta in primo grado, dal surriferito contegno datoriale discendono le problematiche lavorative e l'esordio della patologia psichica del ricorrente, è evidente come tale patologia sia da ricollegarsi in via immediata e diretta all'ipersensibilità del lavoratore, la cui personalità ed il cui vissuto soggettivo, seppure gli hanno consentito di affrontare con relativa serenità vicende personali come la separazione dal coniuge
(vedi sul punto la relazione del CTU nominato in primo grado), lo rendono, tuttavia, inidoneo a ricoprire incarichi di particolare delicatezza ed importanza, cui è inscindibilmente connessa l'assunzione di un altrettanto elevato grado di responsabilità, laddove il dato di comune esperienza rivela indiscutibilmente che la stragrande maggioranza dei dipendenti, investiti, al pari del ricorrente, di incarichi del tipo suddetto, li accettano di buon grado, facendosi serenamente carico degli obblighi ed incombenti correlati a tali onori.
Altrettanto è a dirsi per il mancato riconoscimento dell'indennità di responsabilità, dell'incentivo di progettazione e del lavoro straordinario, vissuto dal ricorrente con turbamento e con sentimento di ingiusta esclusione dal sistema premiante - nel mentre egli stesso riconosce di non essere in possesso dei requisiti per conseguire la prima e risulta aver percepito, in una certa misura, gli emolumenti maturati per il secondo ed il terzo - nonché per le ulteriori comunicazioni di servizio a firma dell'Avv. Trapè, rinvenute sulla propria scrivania a conclusione dell'orario lavorativo, che egli ha vissuto come vere e proprie “molestie psicologiche”, laddove non è dato comprendere, alla stregua di criteri di valutazione oggettivi, l'effettiva loro idoneità a determinare turbamenti psicologici e stati ansiosi.
Infine, dall'esame degli elementi acquisiti agli atti, è agevole evincere che l'atteggiamento definito “di chiusura” alle richieste avanzate dal ricorrente quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l' “indebita” proposta di modifica del regolamento di organizzazione dell'ERAP da parte del datore di Lavoro, l'“errata” valutazione del dipendente per l'anno 2010, di fatto risultano nient'altro che risposte ovvero iniziative adottate dall'Ente nell'ottica di ricerca delle soluzioni organizzative e gestionali più adeguate al contemperamento delle contrapposte esigenze di lavoratori e datore di lavoro, né i contenuti delle suddette manifestazioni datoriali sembrano esorbitare i limiti di continenza formale e sostanziale entro cui può e deve essere gestito il fisiologico conflitto di interessi facenti capo alle contrapposte parti contrattuali.
In forza dei suesposti argomenti, il Collegio esclude che le concrete condotte datoriali, rese oggetto di denuncia, integrino violazione del precetto consacrato all'art. 2087 c.c., non presentando esse quei connotati di intrinseca illiceità che ne valgano la qualificazione di atti oggettivamente lesivi della integrità fisica e della dignità morale del lavoratore;
quest'ultimo deve purtroppo ascrivere la causa immediata e diretta del danno patito all'ipersensibilità individuale, ossia ad una predisposizione soggettiva della personalità ad amplificare le preoccupazioni ed i timori comunemente e fisiologicamente legati all'espletamento di incarichi professionali complessi, trasformandoli in livelli di ansia patologici.
Siffatte conclusioni non sono contraddette dal riconoscimento dell'origine professionale della patologia da parte dell'Inail, posto che l'accertamento del nesso di mera occasionalità lavorativa, sufficiente a giustificare l'erogazione dell'indennizzo di matrice assicurativa, nulla dice circa l'esistenza del nesso causale tra evento lesivo e comportamento datoriale illecito, come tale fonte di responsabilità risarcitoria.
Ne consegue, in accoglimento dell'appello, il rigetto integrale della domanda proposta in primo grado.
Le spese dei precedenti gradi, della presente fase di rinvio, così come quelle relative al giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico del lavoratore appellato, le cui pretese sostanziali si sono rivelate tutte integralmente infondate
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza della Corte di CP_ Cassazione n. 2084/2024 sull'appello proposto dall' nei confronti di ed Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 27 giugno 2017, così provvede: 1)
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da;
2) condanna al pagamento Parte_1 Parte_1
CP_ delle spese dell'intero giudizio, che liquida in favore dell' appellante in euro 1.360 per il primo grado, in euro 1.000,00 per il secondo grado, in euro 3.000,00 per il giudizio di Cassazione e in euro
3.200 per il presente giudizio di rinvio, oltre I.V.A., rimborso delle spese forfettarie al 15% (del compenso totale), contributo unificato e contributo alla cassa di previdenza forense
Ancona, 31 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente