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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 204/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 204/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso da se CP_1
medesimo ex art.86 cpc e nata a [...] il [...], assistita e difesa da se Controparte_2
medesima ex art.86 cpc con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 20/07/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue: Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FRANCAVILLA AL MARE il 20/07/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE,
pagina 2 di 7 nell'anno 2014 atto numero 17 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale ed il garage, catastalmente individuati al NCEU del
Comune di Pescara (PE) al Fg.37 Particella 3218 Sub 41 e Sub 7 di proprietà del Sig.
saranno assegnati in godimento (rimanendo la proprietà in capo al sig. CP_1
, alla sig.ra – compresi gli arredi oggi presenti – in quanto CP_1 Controparte_2
genitore più stabilmente residente con la figlia e fino a quando sussisteranno le esigenze e necessità per la figlia . Le utenze tutte dell'abitazione sono state già Per_1
volturate a nome della sig.ra e precisamente: Enel, Gas, Acqua, quota CP_2
ordinaria mensile del condominio, revisione annuale caldaia, Internet, abbonamento
TV ed abbonamento Sky. Eventuale IMU sarà a carico esclusivo del Parte_1
così come saranno a carico del proprietario le spese/quote straordinarie per il condominio e la TARI ed ogni spesa e/o riparazione necessaria da fare nell'immobile; sarà considerata spesa straordinaria: eventuale rottura e/o mal funzionamento di caldaia, impianti elettrici, condizionatori, impianti sanitari e bagni, infissi etc, ovvero tutte le spese straordinarie relative a cose ed impianti collegati alla proprietà dell'immobile. I mobili, gli arredi, i tappeti, le suppellettili (arredi di proprietà esclusiva del sig. attualmente presenti nella casa coniugale CP_1
resteranno in uso esclusivo della sig.ra e della figlia. Il sig. Controparte_2 CP_1
ha già provveduto a ritirare i suoi effetti personali;
per quanto attiene il
[...]
mobilio, quando lo riterrà opportuno con preavviso di almeno sette giorni, ritirerà gli arredi di famiglia: n.3 mobili antichi presenti nello Studio (rappresentati da una scrivania, una libreria ed una cassettiera) e la poltrona Chesterfield;
3) Affido condiviso ad entrambi i genitori per la figlia minore e la potestà Per_1 genitoriale sarà esercitata da entrambi ai sensi dell'art.155, III comma, cod. civ.; le pagina 3 di 7 decisioni di maggiore interesse per la minore, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con collocamento prevalente presso la madre, e con tempi di permanenza presso il padre così stabiliti:
a) La minore , di anni 16 iscritta al terzo Liceo per l'anno scolastico Per_1
2022/2023, avrà collocazione prevalente presso la residenza materna ma sarà affidata al padre almeno due giorni (martedì e giovedì) infrasettimanali dall'uscita della scuola (o dalla mattina nel caso di chiusura della stessa) sino alle ore 21,30 dopo cena, compatibilmente con gli impegni pomeridiani di studio e/o sportivo-ricreativi della stessa. b) La figlia , a settimane alterne, sarà affidata inoltre al padre Per_1 dall'uscita della scuola il venerdì (o dalla mattina nel caso di chiusura della stessa) al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o dalla madre in caso di chiusura della stessa). c) Le festività natalizie saranno suddivise in due fasce: dal 24/12 al
30/12 sino alle ore 10,00 e dal 30/12 al 07/01 ora di cena e la figlia li trascorrerà con i rispettivi genitori ad anni alterni. La stessa previsione di alternanza sarà attuata per le festività pasquali, avendo cura di dividere le stesse in due periodi, il primo dal giovedì al Sabato Santo, il secondo dalla domenica di Pasqua al martedì successivo.
Tutte le altre festività minori ed i ponti saranno gestiti ad anni alterni tra i genitori. d)
Durante il periodo estivo (dalla chiusura della scuola alla riapertura) nel mese di giugno la minore trascorrerà una settimana con il padre (o con suoi genitori) mentre sia nel mese di Luglio che nel mese di Agosto la minore potrà trascorrere con i rispettivi genitori 15 giorni al mese anche non consecutivi. I periodi saranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno, in relazione anche agli impegni di lavoro ed alle ferie lavorative dei genitori. e) Rimane sempre ferma la possibilità per i genitori di concordare, di comune accordo, eventuali modifiche dei periodi delle ferie estive, delle festività e delle condizioni tutte di visita pagina 4 di 7 anche in considerazione degli impegni scolastici e delle attività sportivo – ricreative e di studio della figlia;
Per_1
4) Il sig. ha l'onere di versare mensilmente, entro il giorno cinque di CP_1
ogni mese e tramite bonifico bancario, alla sig.ra la somma, oggi Controparte_2 concordata tra le Parti, di € 700,00 (euro settecento/00) quale contributo per il mantenimento della figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica, in base all'indice Istat di riferimento. Sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria durante l'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). La decorrenza del versamento mensile dell'importo pattiziamente oggi ridotto ad Euro 700,00 partirà dal mese di febbraio 2025, avendo le parti già definito ogni altra questione dare/avere per il periodo antecedente, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
5) Le spese straordinarie per la figlia sono subordinate al consenso di entrambi i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara del 2020 (allegato al ricorso)
e saranno dovute tutte nella quota del 60 % a carico del e 40% a carico della CP_1
(salvo quanto specificato nel successivo paragrafo g) e si intenderanno CP_2
specificamente come non comprese nell'assegno ordinario e seguiranno la distinzione prevista nel Protocollo nelle rispettive categorie di: spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso (ricomprese nel paragrafo B pag. 18 del protocollo) e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (ricomprese nel paragrafo C n. 1, 2,3 e 4 pagina 18 e 19 del
Protocollo) di seguito indicativamente riportate: a) spese scolastiche fino al Diploma di scuola superiore: (libri, materiale di cancelleria per inizio anno, corsi pomeridiani scolastici, lezioni di supporto per lo studio, personal computer per attività didattica,
pagina 5 di 7 viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e baby sitter, quando i genitori ed i nonni non sono disponibili); b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, viaggi di istruzione, corsi di studio per Lingua straniera anche all'estero, scuola guida per prendere la patente, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori. c) Spese per attività sportiva come da protocollo. d) Spese per studi post Diploma di scuola superiore saranno, inoltre, previste sempre a carico del 60% per il sig. Pratesi le spese per: * Corsi Universitari (tasse iscrizione, testi di studio, eventuale vitto ed alloggio per sede universitaria fuori residenza); *Corsi di Specializzazione, anche nel caso di sedi universitarie fuori regione e/o Master anche all'estero. e) Le spese relative a feste di compleanno, eventi speciali, acquisto ciclomotore e/o acquisto auto, saranno concordate tra i genitori di volta in volta, anche in riferimento al
Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara e saranno, in ogni caso, dovute dal sig. con un contributo pari al 60%; f) Spese sanitarie: farmaci non da banco e CP_1
visite mediche convenzionate etc. etc., esami diagnostici, analisi cliniche;
g) Le spese straordinarie mediche: per occhiali e lenti da vista, spese sanitarie urgenti anche per visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., per apparecchi ortodontici e cure dentistiche saranno a carico esclusivo del 100% del sig. h) CP_1
le Parti hanno concordemente deciso di acquistare o prendere in locazione per la durata di 24 mesi per le esigenze della figlia un'autovettura Citroen Ami o Per_1
vettura similare di 50 di cilindrata ed hanno concordemente pattuito che ogni spesa relativa (pagamento completo o anticipo e canoni di locazione, assicurazione annuale ed ogni altra spesa relativa ed inerente) sarà al 50% a carico di ogni genitore;
alla fine di tale periodo l'auto, se noleggiata, verrà resa alla proprietaria ed ogni spesa per la restituzione sarà sempre al 50% a carico di ogni genitore.
6) Per quanto non specificamente previsto si farà riferimento al Protocollo del
Tribunale di Pescara del 2020 e successive modifiche, anche per le modalità: Le
pagina 6 di 7 spese straordinarie -obbligatorie o subordinate al consenso- saranno rimborsate al genitore anticipatario nel mese successivo all'esborso, previa presentazione di copia delle ricevute di spese se non note alle parti. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto – anche per WhatsApp - nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla restituzione dei rispettivi oggetti di valore e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione.
8) I coniugi concordano e dichiarano, sin da ora, il reciproco assenso per la richiesta di rilascio, da parte delle autorità preposte, del passaporto e della carta di identità per la minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 204/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso da se CP_1
medesimo ex art.86 cpc e nata a [...] il [...], assistita e difesa da se Controparte_2
medesima ex art.86 cpc con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, e CP_1 CP_2
esponevano che in data 20/07/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in FRANCAVILLA AL MARE.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
22/02/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue: Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
FRANCAVILLA AL MARE il 20/07/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA AL MARE,
pagina 2 di 7 nell'anno 2014 atto numero 17 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente, ciascuno per proprio conto, nel mutuo rispetto;
2) L'abitazione coniugale ed il garage, catastalmente individuati al NCEU del
Comune di Pescara (PE) al Fg.37 Particella 3218 Sub 41 e Sub 7 di proprietà del Sig.
saranno assegnati in godimento (rimanendo la proprietà in capo al sig. CP_1
, alla sig.ra – compresi gli arredi oggi presenti – in quanto CP_1 Controparte_2
genitore più stabilmente residente con la figlia e fino a quando sussisteranno le esigenze e necessità per la figlia . Le utenze tutte dell'abitazione sono state già Per_1
volturate a nome della sig.ra e precisamente: Enel, Gas, Acqua, quota CP_2
ordinaria mensile del condominio, revisione annuale caldaia, Internet, abbonamento
TV ed abbonamento Sky. Eventuale IMU sarà a carico esclusivo del Parte_1
così come saranno a carico del proprietario le spese/quote straordinarie per il condominio e la TARI ed ogni spesa e/o riparazione necessaria da fare nell'immobile; sarà considerata spesa straordinaria: eventuale rottura e/o mal funzionamento di caldaia, impianti elettrici, condizionatori, impianti sanitari e bagni, infissi etc, ovvero tutte le spese straordinarie relative a cose ed impianti collegati alla proprietà dell'immobile. I mobili, gli arredi, i tappeti, le suppellettili (arredi di proprietà esclusiva del sig. attualmente presenti nella casa coniugale CP_1
resteranno in uso esclusivo della sig.ra e della figlia. Il sig. Controparte_2 CP_1
ha già provveduto a ritirare i suoi effetti personali;
per quanto attiene il
[...]
mobilio, quando lo riterrà opportuno con preavviso di almeno sette giorni, ritirerà gli arredi di famiglia: n.3 mobili antichi presenti nello Studio (rappresentati da una scrivania, una libreria ed una cassettiera) e la poltrona Chesterfield;
3) Affido condiviso ad entrambi i genitori per la figlia minore e la potestà Per_1 genitoriale sarà esercitata da entrambi ai sensi dell'art.155, III comma, cod. civ.; le pagina 3 di 7 decisioni di maggiore interesse per la minore, in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con collocamento prevalente presso la madre, e con tempi di permanenza presso il padre così stabiliti:
a) La minore , di anni 16 iscritta al terzo Liceo per l'anno scolastico Per_1
2022/2023, avrà collocazione prevalente presso la residenza materna ma sarà affidata al padre almeno due giorni (martedì e giovedì) infrasettimanali dall'uscita della scuola (o dalla mattina nel caso di chiusura della stessa) sino alle ore 21,30 dopo cena, compatibilmente con gli impegni pomeridiani di studio e/o sportivo-ricreativi della stessa. b) La figlia , a settimane alterne, sarà affidata inoltre al padre Per_1 dall'uscita della scuola il venerdì (o dalla mattina nel caso di chiusura della stessa) al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola (o dalla madre in caso di chiusura della stessa). c) Le festività natalizie saranno suddivise in due fasce: dal 24/12 al
30/12 sino alle ore 10,00 e dal 30/12 al 07/01 ora di cena e la figlia li trascorrerà con i rispettivi genitori ad anni alterni. La stessa previsione di alternanza sarà attuata per le festività pasquali, avendo cura di dividere le stesse in due periodi, il primo dal giovedì al Sabato Santo, il secondo dalla domenica di Pasqua al martedì successivo.
Tutte le altre festività minori ed i ponti saranno gestiti ad anni alterni tra i genitori. d)
Durante il periodo estivo (dalla chiusura della scuola alla riapertura) nel mese di giugno la minore trascorrerà una settimana con il padre (o con suoi genitori) mentre sia nel mese di Luglio che nel mese di Agosto la minore potrà trascorrere con i rispettivi genitori 15 giorni al mese anche non consecutivi. I periodi saranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno, in relazione anche agli impegni di lavoro ed alle ferie lavorative dei genitori. e) Rimane sempre ferma la possibilità per i genitori di concordare, di comune accordo, eventuali modifiche dei periodi delle ferie estive, delle festività e delle condizioni tutte di visita pagina 4 di 7 anche in considerazione degli impegni scolastici e delle attività sportivo – ricreative e di studio della figlia;
Per_1
4) Il sig. ha l'onere di versare mensilmente, entro il giorno cinque di CP_1
ogni mese e tramite bonifico bancario, alla sig.ra la somma, oggi Controparte_2 concordata tra le Parti, di € 700,00 (euro settecento/00) quale contributo per il mantenimento della figlia, importo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica, in base all'indice Istat di riferimento. Sono comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per materiale scolastico di cancelleria durante l'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). La decorrenza del versamento mensile dell'importo pattiziamente oggi ridotto ad Euro 700,00 partirà dal mese di febbraio 2025, avendo le parti già definito ogni altra questione dare/avere per il periodo antecedente, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra.
5) Le spese straordinarie per la figlia sono subordinate al consenso di entrambi i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara del 2020 (allegato al ricorso)
e saranno dovute tutte nella quota del 60 % a carico del e 40% a carico della CP_1
(salvo quanto specificato nel successivo paragrafo g) e si intenderanno CP_2
specificamente come non comprese nell'assegno ordinario e seguiranno la distinzione prevista nel Protocollo nelle rispettive categorie di: spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il preventivo consenso (ricomprese nel paragrafo B pag. 18 del protocollo) e spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (ricomprese nel paragrafo C n. 1, 2,3 e 4 pagina 18 e 19 del
Protocollo) di seguito indicativamente riportate: a) spese scolastiche fino al Diploma di scuola superiore: (libri, materiale di cancelleria per inizio anno, corsi pomeridiani scolastici, lezioni di supporto per lo studio, personal computer per attività didattica,
pagina 5 di 7 viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e baby sitter, quando i genitori ed i nonni non sono disponibili); b) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura et similia), corsi di informatica, viaggi di istruzione, corsi di studio per Lingua straniera anche all'estero, scuola guida per prendere la patente, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori. c) Spese per attività sportiva come da protocollo. d) Spese per studi post Diploma di scuola superiore saranno, inoltre, previste sempre a carico del 60% per il sig. Pratesi le spese per: * Corsi Universitari (tasse iscrizione, testi di studio, eventuale vitto ed alloggio per sede universitaria fuori residenza); *Corsi di Specializzazione, anche nel caso di sedi universitarie fuori regione e/o Master anche all'estero. e) Le spese relative a feste di compleanno, eventi speciali, acquisto ciclomotore e/o acquisto auto, saranno concordate tra i genitori di volta in volta, anche in riferimento al
Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara e saranno, in ogni caso, dovute dal sig. con un contributo pari al 60%; f) Spese sanitarie: farmaci non da banco e CP_1
visite mediche convenzionate etc. etc., esami diagnostici, analisi cliniche;
g) Le spese straordinarie mediche: per occhiali e lenti da vista, spese sanitarie urgenti anche per visite mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., per apparecchi ortodontici e cure dentistiche saranno a carico esclusivo del 100% del sig. h) CP_1
le Parti hanno concordemente deciso di acquistare o prendere in locazione per la durata di 24 mesi per le esigenze della figlia un'autovettura Citroen Ami o Per_1
vettura similare di 50 di cilindrata ed hanno concordemente pattuito che ogni spesa relativa (pagamento completo o anticipo e canoni di locazione, assicurazione annuale ed ogni altra spesa relativa ed inerente) sarà al 50% a carico di ogni genitore;
alla fine di tale periodo l'auto, se noleggiata, verrà resa alla proprietaria ed ogni spesa per la restituzione sarà sempre al 50% a carico di ogni genitore.
6) Per quanto non specificamente previsto si farà riferimento al Protocollo del
Tribunale di Pescara del 2020 e successive modifiche, anche per le modalità: Le
pagina 6 di 7 spese straordinarie -obbligatorie o subordinate al consenso- saranno rimborsate al genitore anticipatario nel mese successivo all'esborso, previa presentazione di copia delle ricevute di spese se non note alle parti. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto – anche per WhatsApp - nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla restituzione dei rispettivi oggetti di valore e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione.
8) I coniugi concordano e dichiarano, sin da ora, il reciproco assenso per la richiesta di rilascio, da parte delle autorità preposte, del passaporto e della carta di identità per la minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FRANCAVILLA
AL MARE per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N.
1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 07/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7