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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 22104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22104/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. SILVIA SANNA;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA GOLDONI;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. Scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri Parte_1
e in data 20 dicembre 2013 in Castiglione delle Stiviere (MN), trascritto al n. 32 parte
[...] CP_1
1 anno 2013 degli atti di matrimonio del detto comune.
2. Figlia minore: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] Persona_1
Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , e disporre CP_1 che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza del
Tribunale di Brescia n. 323/2025.
3. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , la somma CP_1 Persona_1 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante
1 bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, Persona_1 sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% e a carico della Parte_1 madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola di (tasse, CP_1 Persona_1 rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del
Tribunale di Brescia.
5. Assegno Unico Universale: l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per l'intero dalla Per_1 madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora a qualsiasi azione di CP_1 Parte_1 ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
6. Arretrati: il sig. in esecuzione degli accordi già raggiunti in seno alla causa di separazione, Parte_1 si obbliga versare alla sig.ra la somma una tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, CP_1 stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore maturati fino alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4.
7. Spese legali primo grado: la sig.ra , sempre conformemente agli accordi raggiunti in sede di CP_1 separazione, è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. Parte_1
8. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: il sig. rinuncia a pretendere dalla Parte_1 sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui sostenute e documentate CP_1 nel corso della causa di separazione giudiziale.
9. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di contributo per il proprio CP_1 mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4.
10. Autonomia economica: le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di corresponsione di assegno di divorzio l'una nei confronti dell'altra.
11. Rinuncia alla domanda risarcitoria: la sig.ra rinuncia espressamente a ogni domanda di CP_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, sig. . Parte_1
2 12. Consenso all'espatrio: il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto Parte_1
e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , autorizzando la madre al Per_1 compimento delle relative pratiche amministrative.
13. Acquiescienza alla sentenza di divorzio: le parti dichiarano di rinunciare ad appellare l'emananda sentenza di divorzio, alle condizioni qui riportate, prestandone acquiescenza ora per allora.
Spese del presente giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MN (atto n. 32, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
HE IO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 22104/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ), con l'avv. SILVIA SANNA;
Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), con l'avv. PAOLA GOLDONI;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“ 1. Scioglimento del matrimonio: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri Parte_1
e in data 20 dicembre 2013 in Castiglione delle Stiviere (MN), trascritto al n. 32 parte
[...] CP_1
1 anno 2013 degli atti di matrimonio del detto comune.
2. Figlia minore: disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , nata a [...] Persona_1
Garda, il 23 novembre 2016, con collocamento prevalente presso la madre, sig.ra , e disporre CP_1 che il diritto di visita del padre si svolga secondo le modalità già in essere, come stabilite nella sentenza del
Tribunale di Brescia n. 323/2025.
3. Mantenimento ordinario della figlia: porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia , la somma CP_1 Persona_1 mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese mediante
1 bonifico bancario su conto corrente indicato dalla madre (IBAN n° IT 76J 030 623421 000000 2629128). Tale importo sarà dovuto a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4 e sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Spese straordinarie per la figlia: le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, Persona_1 sportive, ludico-ricreative) saranno a carico del padre, sig. nella misura del 70% e a carico della Parte_1 madre, sig.ra per il restante 30%. Fanno eccezione le spese relative alla scuola di (tasse, CP_1 Persona_1 rette, libri di testo, materiale didattico obbligatorio, gite scolastiche), che saranno interamente a carico del padre. Per l'individuazione, la concertazione e le modalità di rimborso di tali spese, le parti faranno riferimento al "protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli" del
Tribunale di Brescia.
5. Assegno Unico Universale: l'Assegno Unico Universale per la figlia sarà percepito per l'intero dalla Per_1 madre, sig.ra . Il sig. rinuncia espressamente e sin d'ora a qualsiasi azione di CP_1 Parte_1 ripetizione delle somme già percepite o che saranno percepite a tale titolo dalla madre.
6. Arretrati: il sig. in esecuzione degli accordi già raggiunti in seno alla causa di separazione, Parte_1 si obbliga versare alla sig.ra la somma una tantum di euro 6.000,00 (seimila/00), a saldo, CP_1 stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa relativa agli arretrati del contributo di mantenimento per la stessa e per la figlia minore maturati fino alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4.
7. Spese legali primo grado: la sig.ra , sempre conformemente agli accordi raggiunti in sede di CP_1 separazione, è liberata dall'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale di Brescia con la sentenza di primo grado, pari a € 7.169,76, in favore del sig. il quale vi rinuncia espressamente. Parte_1
8. Rinuncia al rimborso delle spese straordinarie pregresse: il sig. rinuncia a pretendere dalla Parte_1 sig.ra il rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da lui sostenute e documentate CP_1 nel corso della causa di separazione giudiziale.
9. Rinunce reciproche e definizione rapporti pregressi: le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione connessa al rapporto matrimoniale e alla sua crisi. In particolare, la sig.ra rinuncia ad ogni pretesa creditoria vantata a titolo di contributo per il proprio CP_1 mantenimento per il periodo dal 19 luglio 2019 al 1° aprile 2020, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa a titolo di arretrati per il mantenimento della figlia, interessi, rivalutazione e spese, anche straordinarie, per qualunque titolo e/o ragione maturata fino alla sottoscrizione dell'accordo di cui al doc- 4.
10. Autonomia economica: le parti si dichiarano reciprocamente autonome sotto il profilo economico e patrimoniale, rinunciando a qualsiasi futura pretesa di corresponsione di assegno di divorzio l'una nei confronti dell'altra.
11. Rinuncia alla domanda risarcitoria: la sig.ra rinuncia espressamente a ogni domanda di CP_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, connessi o conseguenti al riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al marito, sig. . Parte_1
2 12. Consenso all'espatrio: il sig. presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto Parte_1
e di ogni altro documento valido per l'espatrio in favore della figlia minore , autorizzando la madre al Per_1 compimento delle relative pratiche amministrative.
13. Acquiescienza alla sentenza di divorzio: le parti dichiarano di rinunciare ad appellare l'emananda sentenza di divorzio, alle condizioni qui riportate, prestandone acquiescenza ora per allora.
Spese del presente giudizio compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/12/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, MN (atto n. 32, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del CP_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/11/2025.
Il Presidente estensore
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