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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 25468/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAJARIOL _1 C.F._1
PERICLE e , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TAJARIOL PERICLE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RODELLI RT C.F._2
ANDREA e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODELLI
ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in riassunzione tanto quanto _1 RT [...] e di fronte all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni:
“disporre preliminarmente d'Ufficio il regolamento di competenza a mente dell'art. 45 c.p.c. sussistendone i presupposti, con declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Rimini, con revoca dell'ordinanza emessa il 05/10/2022 nel procedimento rubricato al n. 2720/2018 RGAC Tribunale Rimini, dal sig. Giudice dott. Lucio Ardigò, comunicata il 06/10/2022, anche in punto alle spese, trattandosi di fattispecie di inadempimento di natura extra – contrattuale che ha per conseguenza la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno derivato da conclamato fatto illecito costituente reato;
− Previa ammissione in via istruttoria di tutte le richieste contenute in atto di citazione nonché nella seconda memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. − Accertare e dichiarare il grave pagina 1 di 11 inadempimento dei convenuti con obbligo solidale delle parti alla restituzione della somma di € 21.000,00= versata dall'attrice per l'acquisto dell'auto; con condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice anche delle somme esborsate da costei per il trasferimento di proprietà in suo favore dell'autoveicolo, per il pagamento del premio assicurativo e di tutte quelle inerenti a trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno da meglio quantificare nei termini di legge. − Con condanna solidale a carico di convenuti al rimborso di tutte le spese di lite del giudizio”.
Si sono costituiti il 20 marzo 2023 e Controparte_2 Controparte_3 eccependo: In via preliminare: “Ci si rimette in merito all'istanza di controparte di disporre d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cpc con declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Rimini, e ciò anche sulla scorta delle considerazioni sopra fatte in merito ad una possibile litispendenza ex art. 39 c.p.c. In questa sede si vuole sottolineare però che tale regolamento di competenza, se posto in essere, influirebbe oltre misura sui costi di causa, rendendo quest'ultima probabilmente antieconomica per tutte le parti. sempre in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il totale difetto di legittimazione passiva in capo al NO quale socio illimitatamente responsabile de , Controparte_3 Controparte_2
e pertanto dichiararsi l'estraneità del predetto convenuto al presente procedimento e per l'effetto ordinarsi l'estromissione di questo dal procedimento stesso. Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la totale assenza di dolo, colpa, negligenza e/o responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale nella causazione del danno lamentato dall'attrice a carico della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore NO , nè del Controparte_2 Controparte_3 NO personalmente quale socio illimitatamente responsabile della predetta società Controparte_3
– nel caso non venisse accolta la precedente conclusione preliminare - respingersi per le causali di cui sopra tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze dell'attrice, condannarsi i convenuti al pagamento non di quanto indicato in atto introduttivo, ma della diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia all'esito della causa, tenuto conto del reale costo d'acquisto e del reale valore di mercato del mezzo tg. FG203PW al momento dell'avvenuto sequestro e del fatto che questo verrà, o è già stato, restituito alla NOa ”. _1
Si è costituito con comparsa di risposta del 19 aprile 2023 chiedendo: RT
“In via preliminare sulla richiesta di regolamento di competenza ex art 45: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'infondatezza e/o nullità della richiesta di regolamento di competenza e pertanto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini del 05.10.22 Rg 2720/18 che correttamente ha indicato la competenza del Tribunale di Milano;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a qualsiasi dispiegate nei confronti del convenuto Sig. in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non essendo il sig. CP_1 CP_1 responsabile del danno subito dalla sig.ra , in quanto estraneo ai fatti perché _1 l'autovettura è stata importata, immatricolata e commercializzata dal e Controparte_3
“L'automobile di ” soggetti professionali e qualificati nella commercializzazione di CP_2 autovetture;
In via riconvenzionale, nel merito nei confronti delle altre due parti convenute: accertata la responsabilità di e “L' per i fatti oggetto della Controparte_3 Controparte_2 presente causa, avendo gli stessi provveduto ad importare, immatricolare e commercializzare l'autovettura Toyota Rav 4 Tg. FG203PW condannare gli stessi a tenere indenne e comunque a manlevare il sig. da ogni somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse dichiarare RT pagina 2 di 11 dallo stesso dovuta a qualsivoglia titolo alla parte attrice , per i fatti di cui è causa, _1 quantificati dalla stessa in € 22.000,00, nonché, condannare e “L' Controparte_3 CP_2
” al pagamento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella misura
[...] RT di € 4000,00. In via riconvenzionale subordinata accertata la diretta ed unica responsabilità di CP_3
e “L'automobile di ” per i fatti di cui è causa dichiarare e condannare gli stessi
[...] CP_2 al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura di € 22.000,00 o a quella che il Tribunale adito riterrà dovuta di giustizia, sollevando da ogni responsabilità anche economica il sig.
nei confronti di parte attrice . In via riconvenzionale ulteriormente subordinata CP_1 _1 accertata la nullità del contratto sottoscritto tra il sig. e L' per CP_1 Parte_2 illiceità dell'oggetto del contratto dovuta alla condotta del venditore, risolvere il contratto in questione e per l'effetto condannare e “L' alla restituzione Controparte_3 Controparte_2 dell'importo di € 23.5000,00 oltre al risarcimento del danno nella misura di 2.500,00 Con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti di tutte le parti”.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il g.i. ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni per i motivi di cui all'ordinanza del 9 maggio 2023.
Il patrono attoreo ha così concluso con nota scritta del 27 giugno 2023: “dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano con prosecuzione del Giudizio, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extracontrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti. In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi la responsabilità contrattuale da inadempimento da parte del convenuto;
con conseguente risarcimento del danno in favore della CP_1 parte attrice mediante il pagamento della somma di € 21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto, il tutto in via solidale fra i convenuti”. Ci si riporta espressamente alle richieste istruttorie di cui alla prima memoria, alla seconda memoria ed alla memoria di replica depositate avanti al Tribunale di Rimini e riportate nel fascicolo riassunto, rispettivamente in data 29/03/2019, 18/04/2019 e 15/05/2019.”.
L' e hanno così precisato le proprie conclusioni Controparte_2 Controparte_3 nella nota del 27 giugno 2023: “In via preliminare: Sulla competenza del Tribunale di Milano, si condivide quanto osservato dal Giudice – Dott. Petrucci - nella Sua ordinanza del 09.05.2023 e, posto tutte le osservazioni già svolte in merito nella propria comparsa del 20.03.2023, l'avv. Gentili, di fronte all'eventualità di un regolamento di competenza e/o di tornare di fronte ad un Giudice come quello di Rimini che si è dimostrato incapace di condurre e di portare a termine il procedimento precedente in maniera esaustiva, equa e razionale, dichiara di accettare di buon grado la competenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il totale difetto di legittimazione passiva in capo al NO quale socio illimitatamente responsabile de , Controparte_3 Controparte_2
e pertanto dichiararsi l'estraneità del predetto convenuto al presente procedimento e per l'effetto ordinarsi l'estromissione di questo dal procedimento stesso.
Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la totale assenza di dolo, colpa, negligenza e/o responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale nella causazione del danno lamentato dall'attrice pagina 3 di 11 a carico della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore NO , nè del NO personalmente quale socio Controparte_3 Controparte_3 illimitatamente responsabile della predetta società – nel caso non venisse accolta la precedente conclusione preliminare - respingersi per le causali di cui sopra tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze dell'attrice, condannarsi i convenuti al pagamento non di quanto indicato in atto introduttivo, ma della diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia all'esito della causa, tenuto conto del reale costo d'acquisto e del reale valore di mercato del mezzo tg. FG203PW al momento dell'avvenuto sequestro e del fatto che questo verrà, o è gia stato, restituito alla NOa
. Sulle “domande riconvenzionali” avanzate dall'altro convenuto - relativamente _1 CP_1 infine alle “domande riconvenzionali” proposte dall'altro convenuto nei confronti dei CP_1 convenuti e lo scrivente chiede siano integralmente rigettate perchè irrituali ed CP_3 CP_2 illegittime prima che illogiche ed infondate in fatto ed in diritto, posto che tra i tre convenuti non esiste alcun contraddittorio nè alcun rapporto giudiziale, così come obbligatoriamente statuito dall'art. 269
c.p.c. (vecchia formulazione). Sul punto la legge è una, chiara ed univoca: la domanda riconvenzionale
è solamente quella che il convenuto propone contro l'attore nel medesimo processo già incardinato da quest'ultimo. La domanda proposta tra litisconsorti non corrisponde alla domanda riconvenzionale, perchè la pretesa si rivolge contro un soggetto diverso dall'attore. In ogni caso, per tutte le ragioni su esposte, si chiede che il Giudicante condanni controparte a tutte le spese e competenze della presente lite nonché di quella intercorsa avanti di Tribunale di Rimini, incombenza che il predetto Tribunale non ha provveduto ad adempiere”.
ha così concluso nelle note scritte del 27 giugno 2023: RT
“In via preliminare sulla richiesta di regolamento di competenza ex art 45: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'infondatezza e/o nullità della richiesta di regolamento di competenza e pertanto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini del 05.10.22 Rg 2720/18 che correttamente ha indicato la competenza del Tribunale di Milano;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a qualsiasi dispiegate nei confronti del convenuto Sig. in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non essendo il sig. CP_1 CP_1 responsabile del danno subito dalla sig.ra , in quanto estraneo ai fatti perché _1 l'autovettura è stata importata, immatricolata e commercializzata dal e Controparte_3
“L'automobile di ” soggetti professionali e qualificati nella commercializzazione di CP_2 autovetture;
In via riconvenzionale, nel merito nei confronti delle altre due parti convenute: accertata la responsabilità di e “L' per i fatti oggetto della Controparte_3 Controparte_2 presente causa, avendo gli stessi provveduto ad importare, immatricolare e commercializzare l'autovettura Toyota Rav 4 Tg. FG203PW condannare gli stessi a tenere indenne e comunque a manlevare il sig. da ogni somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse dichiarare RT dallo stesso dovuta a qualsivoglia titolo alla parte attrice , per i fatti di cui è causa, _1 quantificati dalla stessa in € 22.000,00, nonché, condannare e “L' Controparte_3 CP_2
” al pagamento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella misura
[...] RT di € 4000,00. In via riconvenzionale subordinata accertata la diretta ed unica responsabilità di CP_3
e “L'automobile di ” per i fatti di cui è causa dichiarare e condannare gli stessi
[...] CP_2 al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura di € 22.000,00 o a quella che il Tribunale adito riterrà dovuta di giustizia, sollevando da ogni responsabilità anche economica il sig.
nei confronti di parte attrice . In via riconvenzionale ulteriormente subordinata CP_1 _1 accertata la nullità del contratto sottoscritto tra il sig. e L'automobile per CP_1 Parte_2 illiceità dell'oggetto del contratto dovuta alla condotta del venditore, risolvere il contratto in questione pagina 4 di 11 e per l'effetto condannare e “L'automobile di alla restituzione Controparte_3 CP_2 dell'importo di € 23.5000,00 oltre al risarcimento del danno nella misura di 2.500,00”.
Il Tribunale con ordinanza del 4 luglio 2023 ha:
1) disposto la separazione della causa proposta da nei confronti di _1 [...]
; CP_1
2) dichiarato la litispendenza della causa proposta da nei confronti de _1
e di fronte al Tribunale di Rimini Controparte_2 Controparte_3 disponendone la cancellazione dal ruolo, liquidando in loro favore le spese in € 1.696,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
3) disposto l'acquisizione della copia del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. 2720/2018 presso il Tribunale di Rimini;
4) rinviato la causa all'udienza del 28 settembre 2023 ore 9.50 da celebrarsi ex art. 127-ter c.p.c. il 27 settembre 2023 il g.i. ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo formulata da RT
, disposto, nuovamente, l'acquisizione dalla cancelleria del Tribunale di Rimini della copia
[...] dell'intero fascicolo del giudizio R.G. 2720/2018, in particolare dei documenti ivi prodotti dalle parti, essendo stati acquisiti unicamente gli atti assertivi, rinviato la causa per la verifica dell'incombente officioso all'udienza del 12 novembre 2023. Con ordinanza del 14 novembre 2023 ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di RT dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate (cap. 1 e 3, 4 nonchè documentali) genericamente formulate (cap, 2 nonché negativo,5 e non contestata), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e 7 nonché genericamente formulate);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale per testi dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 8, 9 );
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di dedotti Controparte_3 dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. vista la perduta qualità di parte dal citato soggetto nel presente giudizio (cap. 1,2,3,4 oltre che documentali);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di _1 dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate (cap. 5,7 e documentali) genericamente formulate
(cap, 6),) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 8 e 9);
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di risoluzione del contratto proposta da è infondata e va respinta. _1 Va dato atto dell'effettiva confusione assertiva in cui è incorso, nei diversi scritti difensivi, il patrono attoreo prospettando causae petendi differenti e contrastanti nei confronti dell'odierno convenuto in modo, peraltro, graficamente non intellegibile.
Vanno, tuttavia, differenziati diversi piani assertivi: 5) il primo attinente all'inconfigurabilità giuridica delle richieste di risoluzione del contratto nei confronti anche di chi tale negozio non lo ebbe a concludere con l'attrice ovvero pagina 5 di 11 l' e (che, come noto non sono Controparte_2 Controparte_3 neanche parti del presente giudizio) rassegnata nella citazione originaria;
6) il secondo concernente la ricorrenza o meno di una mutatio libelli non consentita rispetto all'allegazione di una responsabilità prima contrattuale e poi aquiliana (con la prima subordinata a questa) del convenuto e venditore . L'unico, peraltro, che RT poteva rispondere di un inadempimento contrattuale non avendo le altre parti concluso un contratto con l'attrice (come su detto). Da qui la plastica scorrettezza giuridica dell'affermazione di una responsabilità aquilana da inadempimento (ripetuta più volte in tutti gli scritti del presente giudizio). La lex aquilia evoca infatti l'illecito extra contrattuale da violazione del neminem laedere ovvero l'illecito di cui all'art 2043 c.c. quale regola generale di convivenza fra i consociati e non la violazione di una specifica obbligazione assunta con un contratto, l'inadempimento, appunto, ex art. 1218 c.c.. Ciò ha provocato la confusione delle diverse conclusioni rassegnate tanto all'udienza di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale di Rimini, nella comparsa in riassunzione di fronte al presente Tribunale e in quelle (“finali”) di cui alle note scritte del 2 ottobre 2024. Queste ultime, in particolare, appaiono piuttosto oscure e contraddittorie:
“Il difensore di parte attrice, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate avanti il Tribunale di Rimini nel procedimento n. 2720/2018 RG CC nonché, riportandosi alla propria memoria 07.11.2023, previa revoca dell'ordinanza 04.07.2023 nel procedimento già radicato avanti questo Ufficio al n. 695/2023 là dove ordina la separazione della causa proposta nei confronti di e là dove dichiara RT la litispendenza fra la causa promossa avanti il Tribunale di Rimini e quella riassunta dall'attrice nei confronti della società e nei confronti del Controparte_2
in proprio;
disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti di entrambi i convenuti CP_3 originariamente evocati nel procedimento n. 695/2023 RG AC Tribunale Milano, precisa le conclusioni come segue a) “dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano, vista anche la costituzione della società del e del medesimo in proprio, con prosecuzione del Giudizio CP_3
n. 695/2023 RG AC, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extra - contrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti, con condanna dei convenuti originari, in solido fra loro, al risarcimento del danno come infra al punto b).
b) In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi l'inadempimento anche di natura contrattuale da parte del convenuto con conseguente condanna nei suoi confronti al RT risarcimento del danno in favore della parte attrice mediante il pagamento della somma di €
21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto. c) Vinte in ogni caso le spese di lite.”
pagina 6 di 11 Ci si riporta espressamente alle richieste tutte di cui alla prima memoria, alla seconda memoria ed alla memoria di replica depositate avanti al Tribunale di Rimini e riportate nel fascicolo riassunto, rispettivamente in data 29/03/2019, 18/04/2019 e 15/05/2019; di tali richieste istruttorie si chiede l'integrale ammissione, in quanto pertinenti e rilevanti ai fini del decidere”;
• il terzo concerne la questione, molto rilevante, dell'abbandono o meno della domanda di risoluzione del contratto che è scomparsa dai petita richiesti il 2 ottobre 2024 a fronte della sua presenza, seppur contorta e confusa, nella comparsa in riassunzione (p. 5:”Disporre preliminarmente d'Ufficio il regolamento di competenza a mente dell'art. 45 c.p.c. sussistendone i presupposti, con declaratoria della competenza per territorio in favore del
Tribunale di Rimini, con revoca dell'ordinanza emessa il 05/10/2022 nel procedimento rubricato al n. 2720/2018 RGAC Tribunale Rimini, dal sig. Giudice dott. Lucio Ardigò, comunicata il 06/10/2022, anche in punto alle spese, trattandosi di fattispecie di inadempimento di natura extra – contrattuale che ha per conseguenza la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno derivato da conclamato fatto illecito costituente reato”).
Occorre partire da tale terzo punto atteso che nella comparsa conclusionale 8e ancora in memoria di replica) la difesa dell'attore ha rinnovato la richiesta di risoluzione del contratto (oltre che di risarcimento del danno).
Il Tribunale ritiene che la difesa attorea non abbia abbandonato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.
Va ricordato che costituisce ius receptum il seguente principio di diritto:” La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (da ultimo Cass. III, 9 maggio 2024, n. 12756; Cass. III, 18 gennaio 2021, n. 723; Cass. II, 14 luglio 2017,
n. 17582). La condotta processuale della difesa attorea non appare deponente per la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto nonostante gli indubbi atecnicismi e le “sgrammaticature” giuridiche di cui sono affetti gli atti assertivi, soprattutto nelle loro conclusioni.
Ciò lo si può ricavare dalla reiterata affermazione di inadempimento contrattuale e, soprattutto, dalla richiesta di condanna al “risarcimento del danno” per € 21.000,00 quale somma che corrisponde esattamente al prezzo indicato dall'attrice in citazione (il convenuto allega che il prezzo negoziato fu pari ad € 20.000,00). Anche in questo caso discorrere di risarcimento del danno è errato giuridicamente in quanto un eventuale obbligo di restituzione della somma pari al prezzo non potrebbe che discendere dallo scioglimento del vincolo contrattuale, quale indebito oggettivo ex artt. 1458 e 2033 c.c.. Purtuttavia da ciò si può ricavare, assai faticosamente, che l'interesse al conseguimento del prezzo corrisposto è rimasto intatto e come tale la pregiudiziale necessità tecnica di sciogliere il vincolo contrattuale che consente allo stato al venditore di trattenere la relativa RT somma. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità afferma sovente la configurabilità di una domanda implicita quale portato necessario delle proposizione di altre domande:” la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr.
Cass. 5.10.2009, n. 21230; in tale occasione la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in
pagina 7 di 11 quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta;
Cass. (ord.) 23.10.2017, n. 24947; Cass. 16.9.2013, n. 21113)” (fra le altre Cass. II, 18 settembre 2020, n. 19513). Tirando le fila del discorso non può che domandarsi la restituzione della somma versata a titolo di prezzo senza richiedere la risoluzione del contratto: da qui l'insuscettibilità di poter valutare l'abbandono di tale domanda originariamente espressamente rassegnata nel petitum. Va da sé che una simile attività esegetica è stata dovuta ad una non irreprensibile attività assertiva del patrono attoreo con quel che ne segue in punto di liquidazione dei relativi compensi in caso di esito vittorioso della lite.
In via sempre preliminare va accolta l'eccezione svolta dalla difesa convenuta circa la natura della causa petendi invocata dalla controparte ovvero quella aquiliana. L'ondeggiare assertivo dell'attrice mal si concilia con la spendita di una responsabilità aquiliana a fronte della richiesta di inadempimento contrattuale. In questi termini, infatti, rileva la mutatio libelli non consentita (“Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum” - SS. UU. 15 ottobre 2024 n. 26727; Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12310 Cass. VI-II, Ord. 30 settembre 2020, n. 20898). In questo caso invocare dapprima la responsabilità contrattuale e poi quella aquiliana sulla scorta degli stessi fatti e senza la differenziazione di interessi diversi tutelati dai distinti precetti integra tale ipotesi di inammissibilità.
Il merito della domanda.
La sua necessaria qualificazione giuridica ai fini del relativo regime.
Il fenomeno della vendita di autoveicoli di provenienza furtiva o incorporanti parti rilevanti aventi tale provenienza (ad es. il motore) è stato scandagliato dalla giurisprudenza a fronte di fattispecie simili a quella odierna ovvero quali l'alterazione dei numeri identificativi del motore o del telaio. Essa tende a declinare la fattispecie nell'ambito del rimedio generale della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), sotto il profilo dell'aliud pro alio datum, per evidenti ragioni di tutela dell'acquirente, piuttosto che alla specifica garanzia per vizi (artt. 1490-1496 c.c.) o al difetto di qualità essenziali del bene venduto (art. 1497 c.c.), ma anche per ragioni strutturali.
La vendita di "aliud pro alio" (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento;
nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 cod.civ., la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni (Cass. II,
30 marzo 2006, n. 7561; Cass. II, 1° luglio 1996, n. 5963) La ragione strutturale e funzionale di tale sussunzione è dovuta alle “qualità” che reca un automezzo non solo oggetto di furto presso un terzo proprietario ma anche attinto da un'opera di ricettazione o riciclaggio consistente nella modificazione, alterazione e contraffazione dei numeri di serie e telaio così da rendere più difficile il riscontro della sua provenienza illecita.
La cosa risulta assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o, ancora, è compromessa la destinazione del bene all'uso che ha costituito l'elemento determinante per l'acquisto. L'inidoneità del bene venduto a svolgere la sua naturale funzione deriva, in particolare, sia dal fatto che tali alterazioni comportano il sequestro penale del veicolo (come avvenuto nel caso di specie), con conseguente confisca o restituzione all'avente diritto delle cose di provenienza pagina 8 di 11 delittuosa, sia dalla disposizione prevista, con riferimento alla sostituzione del telaio e, più in generale, delle caratteristiche costruttive senza l'approvazione dell'autorità competente, dall'art. 78 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada), che commina al trasgressore non solo una sanzione amministrativa pecuniaria ma anche il ritiro della carta di circolazione. L'addebito che può essere mosso al venditore è di aver fatto acquistare al compratore la proprietà di una cosa, funzionalmente difforme, e perciò, radicalmente diversa da quella dedotta in contratto.
Ciò la distingue in modo plastico da quella tipica della garanzia per evizione ove si trascende da un inadempimento in senso tecnica essendo applicabile a fronte dell'inattuazione totale dell'effetto traslativo di carattere successivo ovvero la perdita della proprietà della cosa.
Nel caso che occorre, infatti, non è stato né allegato né provato che l'attrice sia stata evitta poiché la sua difesa non si è peritata di allegare che seguito abbia avuto il provvedimento di sequestro probatorio.
Risulta in atti (infra doc. 5 e 6 fasc. ) che il 30 giugno 2017 la Polizia di Stato _1 procedette al sequestro probatorio dell'autoveicolo Toyota Rav 4 tg. FG203PV con la seguente motivazione
L'istanza di dissequestro del veicolo interposta il successivo 21 luglio 2017 è stata rigettata per la natura della res furtiva (obbligatorietà della confisca). Da qui non è seguita la confisca del veicolo o la restituzione al terzo avente diritto a cui fu sottratto. L'assenza dei requisiti dell'evizione implica che il sequestro probatorio penale del veicolo disposto dalla polizia giudiziaria dopo la conclusione del contratto (artt. 253, 354-357 c.p.p.), essendo diretto ad assicurare materiale di prova del reato, costituisce soltanto un pericolo di evizione del bene e non ne comporta la perdita per l'acquirente. L'evizione, infatti, si verifica con la successiva restituzione della cosa all'avente diritto, qualora sia possibile identificarlo, o con la confisca a favore del patrimonio dello
Stato del corpo del reato (art. 240 c.p.),
A dire la verità dalla visione dei documenti prodotti dalle parti Controparte_2
e , nella causa separata e decisa per litispendenza, parrebbe che una serie di
[...] Controparte_3 autoveicoli – tra cui quello in esame – siano stati dissequestrati giusta sentenza pronunciata dal GU.P. presso il Tribunale di Treviso il 17 maggio 2022
(infra doc. 8 fasc. ). CP_3 L'evocazione della disciplina dell'aliud pro alio datum comporta la necessità di accertare ex art. 1453 c.c. la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento occorso. La gravità ex art. 1455 c.c. sarebbe sicuramente integrata vista l'inidoneità del mezzo a soddisfare la causa tanto astratta che concreta del contratto del compravendita: il proprietario del veicolo non potrebbe circolare, quindi, utilizzare l'auto, così come non potrebbe venderla o costituirvi diritti reali quale naturale espressione dello ius utendi ac abutendi rei del proprietario della cosa.
Va, tuttavia, ricordato che il rimedio della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. postula la sua imputabiltà al debitore in ossequio al principio regolatore della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.: la presenza di una causa a sé imputabile.
pagina 9 di 11 Da un punto di vista sostanziale essa si appunta su di un fatto esterno alla volontà del debitore che abbia impedito l'adempimento e che non potesse essere fronteggiato con la diligenza richiesta dalla tipologia di obbligazione assunta o dalla qualità professionale del contrante (diligenza del buon padre di famiglia, diligenza professionale ex art. 1176 c.c.). In termini processuali essa si atteggia quale eccezione in senso lato. L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio (infra Cass. VI-III, Ord.
30 giugno 2020, n. 12980). In questo caso non può predicarsi che l'inadempimento sia imputabile a in RT quanto i fatti allegati e provati (anche dalla stessa attrice) depongono per la presenza di una causa non imputabile al venditore consistente nel fatto di reato dei terzi nonché nella diligenza esigibile prestata secondo il parametro del buon padre di famiglia. Si vanno a snocciolare qui di seguito tali circostanze fondanti l'esimente dalla resposnabilità:
1) il convenuto era ed è un mero privato che ha acquistato il veicolo da un soggetto professionale ovvero la per finalità meramente private, vista Controparte_2 l'attività lavorativa del tutto avulsa dal settore;
2) l'acquisto è avvenuto previa visione dell'auto nel salone esposizione e vendita sito in Villorba (TV) via Centa n. 2/A;
3) il contratto si è concluso in forma scritta l'11 novembre 2016 (doc. 1 fasc. con CP_1 dichiarazione autenticata il 7 dicembre 2016 ai fini dell'iscrizione presso il P.R.A. - doc. 1 a fasc. ); CP_1
4) il prezzo di acquisto non era né vile né simbolico né, quindi, sospetto, pari ad € 22.000,00 comprensivo delle spese per il passaggio di proprietà e, soprattutto, per l'immatricolazione dell'auto in Italia;
5) il bene è stato rimesso in vendita dal convenuto attraverso noti siti internet di vendita di beni, invalsi nella collettività, e non specializzati per settore (subito.it, ecc.);
6) l'autoveicolo all'atto dell'acquisto fu sottoposto ad una analisi diagnostica (il 17 maggio 2016) presso un'officina Toyota come si evince dalla chat WhatsApp intercorsa fra le parti e prodotta dalla stessa attrice (doc. 4 fasc. ); _1
7) il veicolo – come indicato dalla Polizia Stradale nel verbale di sequestro – non è stato solo rubato in altro Paese estero ma oggetto di un'attività di riciclaggio e ricettazione consistita nella contraffazione del numero di telaio, dati di identificazione e quelli del costruttore sul piano fisico. Sul piano giuridico, poi, giuridico è stato reimmatricolato in Austria attraverso la formazione di documenti falsi. Da ciò si possono dedurre due macro-conclusioni:
- al venditore ha prestato l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, a lui richiedibile, in quanto mero privato e non professionista con quel che ne segue circa la piena sufficienza dell'attività espletata ante actum rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali. Va sottolineato che il convenuto acquistò il veicolo da un operatore professionale, per un prezzo di mercato, in via formale e per iscritto, senza che potesse indurre delle anomalie nella citata vendita;
- l'autoveicolo non era soltanto “il frutto di un reato” ma oggetto di un'attività immutativa e di falsificazione rispetto a tutti i suoi elementi identificativi di base – anche in termini giuridici. Ne segue che soltanto una verifica di un operatore specializzato, mirata ad individuare siffatte pagina 10 di 11 sofisticazioni avrebbe potuto rilevarle. Dopotutto neanche in sede di diagnostica tecnica presso un'officia Toyota venne rilevata alcuna anomalia.
In conclusione, non può essere affermata alcuna responsabilità contrattuale di RT per mancanza di imputabilità dell'inadempimento. Da qui il rigetto tanto della domanda di risoluzione del contratto quanto di quella di restituzione del prezzo e, a fortiori, di risarcimento del danno. Il tutto al netto dell'impossibilità per il Tribunale di conoscere la sorte del veicolo alla luce del dictum del giudice trevigiano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate detraendo quelle già liquidate di fronte al
Tribunale di Rimini a favore del convenuto, vista la quasi identità delle difese svolte in quella sede anche nel merito rispetto a quelle odierne, in finali € 3.069,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di _1 RT
;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da _1 RT
e liquidate in € 3.069,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e
[...]
C.P.A..
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25468/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TAJARIOL _1 C.F._1
PERICLE e , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. TAJARIOL PERICLE
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RODELLI RT C.F._2
ANDREA e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RODELLI
ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in riassunzione tanto quanto _1 RT [...] e di fronte all'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 Controparte_3 conclusioni:
“disporre preliminarmente d'Ufficio il regolamento di competenza a mente dell'art. 45 c.p.c. sussistendone i presupposti, con declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Rimini, con revoca dell'ordinanza emessa il 05/10/2022 nel procedimento rubricato al n. 2720/2018 RGAC Tribunale Rimini, dal sig. Giudice dott. Lucio Ardigò, comunicata il 06/10/2022, anche in punto alle spese, trattandosi di fattispecie di inadempimento di natura extra – contrattuale che ha per conseguenza la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno derivato da conclamato fatto illecito costituente reato;
− Previa ammissione in via istruttoria di tutte le richieste contenute in atto di citazione nonché nella seconda memoria ex art. 183 co. 6° c.p.c. − Accertare e dichiarare il grave pagina 1 di 11 inadempimento dei convenuti con obbligo solidale delle parti alla restituzione della somma di € 21.000,00= versata dall'attrice per l'acquisto dell'auto; con condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno in favore dell'attrice anche delle somme esborsate da costei per il trasferimento di proprietà in suo favore dell'autoveicolo, per il pagamento del premio assicurativo e di tutte quelle inerenti a trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno da meglio quantificare nei termini di legge. − Con condanna solidale a carico di convenuti al rimborso di tutte le spese di lite del giudizio”.
Si sono costituiti il 20 marzo 2023 e Controparte_2 Controparte_3 eccependo: In via preliminare: “Ci si rimette in merito all'istanza di controparte di disporre d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cpc con declaratoria della competenza per territorio in favore del Tribunale di Rimini, e ciò anche sulla scorta delle considerazioni sopra fatte in merito ad una possibile litispendenza ex art. 39 c.p.c. In questa sede si vuole sottolineare però che tale regolamento di competenza, se posto in essere, influirebbe oltre misura sui costi di causa, rendendo quest'ultima probabilmente antieconomica per tutte le parti. sempre in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il totale difetto di legittimazione passiva in capo al NO quale socio illimitatamente responsabile de , Controparte_3 Controparte_2
e pertanto dichiararsi l'estraneità del predetto convenuto al presente procedimento e per l'effetto ordinarsi l'estromissione di questo dal procedimento stesso. Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la totale assenza di dolo, colpa, negligenza e/o responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale nella causazione del danno lamentato dall'attrice a carico della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore NO , nè del Controparte_2 Controparte_3 NO personalmente quale socio illimitatamente responsabile della predetta società Controparte_3
– nel caso non venisse accolta la precedente conclusione preliminare - respingersi per le causali di cui sopra tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze dell'attrice, condannarsi i convenuti al pagamento non di quanto indicato in atto introduttivo, ma della diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia all'esito della causa, tenuto conto del reale costo d'acquisto e del reale valore di mercato del mezzo tg. FG203PW al momento dell'avvenuto sequestro e del fatto che questo verrà, o è già stato, restituito alla NOa ”. _1
Si è costituito con comparsa di risposta del 19 aprile 2023 chiedendo: RT
“In via preliminare sulla richiesta di regolamento di competenza ex art 45: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'infondatezza e/o nullità della richiesta di regolamento di competenza e pertanto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini del 05.10.22 Rg 2720/18 che correttamente ha indicato la competenza del Tribunale di Milano;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a qualsiasi dispiegate nei confronti del convenuto Sig. in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non essendo il sig. CP_1 CP_1 responsabile del danno subito dalla sig.ra , in quanto estraneo ai fatti perché _1 l'autovettura è stata importata, immatricolata e commercializzata dal e Controparte_3
“L'automobile di ” soggetti professionali e qualificati nella commercializzazione di CP_2 autovetture;
In via riconvenzionale, nel merito nei confronti delle altre due parti convenute: accertata la responsabilità di e “L' per i fatti oggetto della Controparte_3 Controparte_2 presente causa, avendo gli stessi provveduto ad importare, immatricolare e commercializzare l'autovettura Toyota Rav 4 Tg. FG203PW condannare gli stessi a tenere indenne e comunque a manlevare il sig. da ogni somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse dichiarare RT pagina 2 di 11 dallo stesso dovuta a qualsivoglia titolo alla parte attrice , per i fatti di cui è causa, _1 quantificati dalla stessa in € 22.000,00, nonché, condannare e “L' Controparte_3 CP_2
” al pagamento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella misura
[...] RT di € 4000,00. In via riconvenzionale subordinata accertata la diretta ed unica responsabilità di CP_3
e “L'automobile di ” per i fatti di cui è causa dichiarare e condannare gli stessi
[...] CP_2 al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura di € 22.000,00 o a quella che il Tribunale adito riterrà dovuta di giustizia, sollevando da ogni responsabilità anche economica il sig.
nei confronti di parte attrice . In via riconvenzionale ulteriormente subordinata CP_1 _1 accertata la nullità del contratto sottoscritto tra il sig. e L' per CP_1 Parte_2 illiceità dell'oggetto del contratto dovuta alla condotta del venditore, risolvere il contratto in questione e per l'effetto condannare e “L' alla restituzione Controparte_3 Controparte_2 dell'importo di € 23.5000,00 oltre al risarcimento del danno nella misura di 2.500,00 Con vittoria di spese e compensi di lite nei confronti di tutte le parti”.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione celebrata ex art. 127-ter c.p.c., il g.i. ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni per i motivi di cui all'ordinanza del 9 maggio 2023.
Il patrono attoreo ha così concluso con nota scritta del 27 giugno 2023: “dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano con prosecuzione del Giudizio, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extracontrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti. In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi la responsabilità contrattuale da inadempimento da parte del convenuto;
con conseguente risarcimento del danno in favore della CP_1 parte attrice mediante il pagamento della somma di € 21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto, il tutto in via solidale fra i convenuti”. Ci si riporta espressamente alle richieste istruttorie di cui alla prima memoria, alla seconda memoria ed alla memoria di replica depositate avanti al Tribunale di Rimini e riportate nel fascicolo riassunto, rispettivamente in data 29/03/2019, 18/04/2019 e 15/05/2019.”.
L' e hanno così precisato le proprie conclusioni Controparte_2 Controparte_3 nella nota del 27 giugno 2023: “In via preliminare: Sulla competenza del Tribunale di Milano, si condivide quanto osservato dal Giudice – Dott. Petrucci - nella Sua ordinanza del 09.05.2023 e, posto tutte le osservazioni già svolte in merito nella propria comparsa del 20.03.2023, l'avv. Gentili, di fronte all'eventualità di un regolamento di competenza e/o di tornare di fronte ad un Giudice come quello di Rimini che si è dimostrato incapace di condurre e di portare a termine il procedimento precedente in maniera esaustiva, equa e razionale, dichiara di accettare di buon grado la competenza del Tribunale di Milano.
Sempre in via preliminare: - accertarsi e dichiararsi il totale difetto di legittimazione passiva in capo al NO quale socio illimitatamente responsabile de , Controparte_3 Controparte_2
e pertanto dichiararsi l'estraneità del predetto convenuto al presente procedimento e per l'effetto ordinarsi l'estromissione di questo dal procedimento stesso.
Nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la totale assenza di dolo, colpa, negligenza e/o responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale nella causazione del danno lamentato dall'attrice pagina 3 di 11 a carico della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore NO , nè del NO personalmente quale socio Controparte_3 Controparte_3 illimitatamente responsabile della predetta società – nel caso non venisse accolta la precedente conclusione preliminare - respingersi per le causali di cui sopra tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle istanze dell'attrice, condannarsi i convenuti al pagamento non di quanto indicato in atto introduttivo, ma della diversa somma che il Giudicante riterrà di giustizia all'esito della causa, tenuto conto del reale costo d'acquisto e del reale valore di mercato del mezzo tg. FG203PW al momento dell'avvenuto sequestro e del fatto che questo verrà, o è gia stato, restituito alla NOa
. Sulle “domande riconvenzionali” avanzate dall'altro convenuto - relativamente _1 CP_1 infine alle “domande riconvenzionali” proposte dall'altro convenuto nei confronti dei CP_1 convenuti e lo scrivente chiede siano integralmente rigettate perchè irrituali ed CP_3 CP_2 illegittime prima che illogiche ed infondate in fatto ed in diritto, posto che tra i tre convenuti non esiste alcun contraddittorio nè alcun rapporto giudiziale, così come obbligatoriamente statuito dall'art. 269
c.p.c. (vecchia formulazione). Sul punto la legge è una, chiara ed univoca: la domanda riconvenzionale
è solamente quella che il convenuto propone contro l'attore nel medesimo processo già incardinato da quest'ultimo. La domanda proposta tra litisconsorti non corrisponde alla domanda riconvenzionale, perchè la pretesa si rivolge contro un soggetto diverso dall'attore. In ogni caso, per tutte le ragioni su esposte, si chiede che il Giudicante condanni controparte a tutte le spese e competenze della presente lite nonché di quella intercorsa avanti di Tribunale di Rimini, incombenza che il predetto Tribunale non ha provveduto ad adempiere”.
ha così concluso nelle note scritte del 27 giugno 2023: RT
“In via preliminare sulla richiesta di regolamento di competenza ex art 45: Accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa l'infondatezza e/o nullità della richiesta di regolamento di competenza e pertanto confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rimini del 05.10.22 Rg 2720/18 che correttamente ha indicato la competenza del Tribunale di Milano;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande formulate da parte attrice a qualsiasi dispiegate nei confronti del convenuto Sig. in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto non essendo il sig. CP_1 CP_1 responsabile del danno subito dalla sig.ra , in quanto estraneo ai fatti perché _1 l'autovettura è stata importata, immatricolata e commercializzata dal e Controparte_3
“L'automobile di ” soggetti professionali e qualificati nella commercializzazione di CP_2 autovetture;
In via riconvenzionale, nel merito nei confronti delle altre due parti convenute: accertata la responsabilità di e “L' per i fatti oggetto della Controparte_3 Controparte_2 presente causa, avendo gli stessi provveduto ad importare, immatricolare e commercializzare l'autovettura Toyota Rav 4 Tg. FG203PW condannare gli stessi a tenere indenne e comunque a manlevare il sig. da ogni somma che l'Ill.mo Tribunale adito dovesse dichiarare RT dallo stesso dovuta a qualsivoglia titolo alla parte attrice , per i fatti di cui è causa, _1 quantificati dalla stessa in € 22.000,00, nonché, condannare e “L' Controparte_3 CP_2
” al pagamento dei danni patrimoniali patiti dal sig. nella misura
[...] RT di € 4000,00. In via riconvenzionale subordinata accertata la diretta ed unica responsabilità di CP_3
e “L'automobile di ” per i fatti di cui è causa dichiarare e condannare gli stessi
[...] CP_2 al risarcimento del danno in favore di parte attrice nella misura di € 22.000,00 o a quella che il Tribunale adito riterrà dovuta di giustizia, sollevando da ogni responsabilità anche economica il sig.
nei confronti di parte attrice . In via riconvenzionale ulteriormente subordinata CP_1 _1 accertata la nullità del contratto sottoscritto tra il sig. e L'automobile per CP_1 Parte_2 illiceità dell'oggetto del contratto dovuta alla condotta del venditore, risolvere il contratto in questione pagina 4 di 11 e per l'effetto condannare e “L'automobile di alla restituzione Controparte_3 CP_2 dell'importo di € 23.5000,00 oltre al risarcimento del danno nella misura di 2.500,00”.
Il Tribunale con ordinanza del 4 luglio 2023 ha:
1) disposto la separazione della causa proposta da nei confronti di _1 [...]
; CP_1
2) dichiarato la litispendenza della causa proposta da nei confronti de _1
e di fronte al Tribunale di Rimini Controparte_2 Controparte_3 disponendone la cancellazione dal ruolo, liquidando in loro favore le spese in € 1.696,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.;
3) disposto l'acquisizione della copia del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. 2720/2018 presso il Tribunale di Rimini;
4) rinviato la causa all'udienza del 28 settembre 2023 ore 9.50 da celebrarsi ex art. 127-ter c.p.c. il 27 settembre 2023 il g.i. ha rigettato l'istanza di chiamata di terzo formulata da RT
, disposto, nuovamente, l'acquisizione dalla cancelleria del Tribunale di Rimini della copia
[...] dell'intero fascicolo del giudizio R.G. 2720/2018, in particolare dei documenti ivi prodotti dalle parti, essendo stati acquisiti unicamente gli atti assertivi, rinviato la causa per la verifica dell'incombente officioso all'udienza del 12 novembre 2023. Con ordinanza del 14 novembre 2023 ha:
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di RT dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate (cap. 1 e 3, 4 nonchè documentali) genericamente formulate (cap, 2 nonché negativo,5 e non contestata), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 6 e 7 nonché genericamente formulate);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale per testi dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 8, 9 );
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di dedotti Controparte_3 dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. vista la perduta qualità di parte dal citato soggetto nel presente giudizio (cap. 1,2,3,4 oltre che documentali);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale di _1 dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze non contestate (cap. 5,7 e documentali) genericamente formulate
(cap, 6),) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 8 e 9);
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 ottobre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di risoluzione del contratto proposta da è infondata e va respinta. _1 Va dato atto dell'effettiva confusione assertiva in cui è incorso, nei diversi scritti difensivi, il patrono attoreo prospettando causae petendi differenti e contrastanti nei confronti dell'odierno convenuto in modo, peraltro, graficamente non intellegibile.
Vanno, tuttavia, differenziati diversi piani assertivi: 5) il primo attinente all'inconfigurabilità giuridica delle richieste di risoluzione del contratto nei confronti anche di chi tale negozio non lo ebbe a concludere con l'attrice ovvero pagina 5 di 11 l' e (che, come noto non sono Controparte_2 Controparte_3 neanche parti del presente giudizio) rassegnata nella citazione originaria;
6) il secondo concernente la ricorrenza o meno di una mutatio libelli non consentita rispetto all'allegazione di una responsabilità prima contrattuale e poi aquiliana (con la prima subordinata a questa) del convenuto e venditore . L'unico, peraltro, che RT poteva rispondere di un inadempimento contrattuale non avendo le altre parti concluso un contratto con l'attrice (come su detto). Da qui la plastica scorrettezza giuridica dell'affermazione di una responsabilità aquilana da inadempimento (ripetuta più volte in tutti gli scritti del presente giudizio). La lex aquilia evoca infatti l'illecito extra contrattuale da violazione del neminem laedere ovvero l'illecito di cui all'art 2043 c.c. quale regola generale di convivenza fra i consociati e non la violazione di una specifica obbligazione assunta con un contratto, l'inadempimento, appunto, ex art. 1218 c.c.. Ciò ha provocato la confusione delle diverse conclusioni rassegnate tanto all'udienza di precisazione delle conclusioni di fronte al Tribunale di Rimini, nella comparsa in riassunzione di fronte al presente Tribunale e in quelle (“finali”) di cui alle note scritte del 2 ottobre 2024. Queste ultime, in particolare, appaiono piuttosto oscure e contraddittorie:
“Il difensore di parte attrice, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie depositate avanti il Tribunale di Rimini nel procedimento n. 2720/2018 RG CC nonché, riportandosi alla propria memoria 07.11.2023, previa revoca dell'ordinanza 04.07.2023 nel procedimento già radicato avanti questo Ufficio al n. 695/2023 là dove ordina la separazione della causa proposta nei confronti di e là dove dichiara RT la litispendenza fra la causa promossa avanti il Tribunale di Rimini e quella riassunta dall'attrice nei confronti della società e nei confronti del Controparte_2
in proprio;
disporre la prosecuzione del giudizio nei confronti di entrambi i convenuti CP_3 originariamente evocati nel procedimento n. 695/2023 RG AC Tribunale Milano, precisa le conclusioni come segue a) “dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Milano, vista anche la costituzione della società del e del medesimo in proprio, con prosecuzione del Giudizio CP_3
n. 695/2023 RG AC, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ed acquisizione di tutti i documenti prodotti da parte attrice, accertando nella fattispecie la responsabilità extra - contrattuale dei convenuti derivata da fatto illecito per aver compravenduto all'attrice l'autoveicolo di che trattasi, risultato compendio di furto e con dati di identificazione, telaio e targhetta del costruttore contraffatti, con condanna dei convenuti originari, in solido fra loro, al risarcimento del danno come infra al punto b).
b) In subordine, ferma restando ipotesi di responsabilità aquiliana dei convenuti, come ben delineato in atti precedenti, accertarsi l'inadempimento anche di natura contrattuale da parte del convenuto con conseguente condanna nei suoi confronti al RT risarcimento del danno in favore della parte attrice mediante il pagamento della somma di €
21.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, con condanna altresì alla restituzione delle somme esborsate dall'attrice per il premio assicurativo e quelle inerenti alle trasferte e quant'altro per l'acquisto del bene, queste ultime da liquidarsi in via equitativa, salvo maggior danno di Giustizia ritenuto. c) Vinte in ogni caso le spese di lite.”
pagina 6 di 11 Ci si riporta espressamente alle richieste tutte di cui alla prima memoria, alla seconda memoria ed alla memoria di replica depositate avanti al Tribunale di Rimini e riportate nel fascicolo riassunto, rispettivamente in data 29/03/2019, 18/04/2019 e 15/05/2019; di tali richieste istruttorie si chiede l'integrale ammissione, in quanto pertinenti e rilevanti ai fini del decidere”;
• il terzo concerne la questione, molto rilevante, dell'abbandono o meno della domanda di risoluzione del contratto che è scomparsa dai petita richiesti il 2 ottobre 2024 a fronte della sua presenza, seppur contorta e confusa, nella comparsa in riassunzione (p. 5:”Disporre preliminarmente d'Ufficio il regolamento di competenza a mente dell'art. 45 c.p.c. sussistendone i presupposti, con declaratoria della competenza per territorio in favore del
Tribunale di Rimini, con revoca dell'ordinanza emessa il 05/10/2022 nel procedimento rubricato al n. 2720/2018 RGAC Tribunale Rimini, dal sig. Giudice dott. Lucio Ardigò, comunicata il 06/10/2022, anche in punto alle spese, trattandosi di fattispecie di inadempimento di natura extra – contrattuale che ha per conseguenza la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno derivato da conclamato fatto illecito costituente reato”).
Occorre partire da tale terzo punto atteso che nella comparsa conclusionale 8e ancora in memoria di replica) la difesa dell'attore ha rinnovato la richiesta di risoluzione del contratto (oltre che di risarcimento del danno).
Il Tribunale ritiene che la difesa attorea non abbia abbandonato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.
Va ricordato che costituisce ius receptum il seguente principio di diritto:” La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (da ultimo Cass. III, 9 maggio 2024, n. 12756; Cass. III, 18 gennaio 2021, n. 723; Cass. II, 14 luglio 2017,
n. 17582). La condotta processuale della difesa attorea non appare deponente per la rinuncia alla domanda di risoluzione del contratto nonostante gli indubbi atecnicismi e le “sgrammaticature” giuridiche di cui sono affetti gli atti assertivi, soprattutto nelle loro conclusioni.
Ciò lo si può ricavare dalla reiterata affermazione di inadempimento contrattuale e, soprattutto, dalla richiesta di condanna al “risarcimento del danno” per € 21.000,00 quale somma che corrisponde esattamente al prezzo indicato dall'attrice in citazione (il convenuto allega che il prezzo negoziato fu pari ad € 20.000,00). Anche in questo caso discorrere di risarcimento del danno è errato giuridicamente in quanto un eventuale obbligo di restituzione della somma pari al prezzo non potrebbe che discendere dallo scioglimento del vincolo contrattuale, quale indebito oggettivo ex artt. 1458 e 2033 c.c.. Purtuttavia da ciò si può ricavare, assai faticosamente, che l'interesse al conseguimento del prezzo corrisposto è rimasto intatto e come tale la pregiudiziale necessità tecnica di sciogliere il vincolo contrattuale che consente allo stato al venditore di trattenere la relativa RT somma. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità afferma sovente la configurabilità di una domanda implicita quale portato necessario delle proposizione di altre domande:” la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr.
Cass. 5.10.2009, n. 21230; in tale occasione la domanda di risoluzione è stata giudicata implicita in
pagina 7 di 11 quella di restituzione della somma corrisposta per una prestazione inadempiuta;
Cass. (ord.) 23.10.2017, n. 24947; Cass. 16.9.2013, n. 21113)” (fra le altre Cass. II, 18 settembre 2020, n. 19513). Tirando le fila del discorso non può che domandarsi la restituzione della somma versata a titolo di prezzo senza richiedere la risoluzione del contratto: da qui l'insuscettibilità di poter valutare l'abbandono di tale domanda originariamente espressamente rassegnata nel petitum. Va da sé che una simile attività esegetica è stata dovuta ad una non irreprensibile attività assertiva del patrono attoreo con quel che ne segue in punto di liquidazione dei relativi compensi in caso di esito vittorioso della lite.
In via sempre preliminare va accolta l'eccezione svolta dalla difesa convenuta circa la natura della causa petendi invocata dalla controparte ovvero quella aquiliana. L'ondeggiare assertivo dell'attrice mal si concilia con la spendita di una responsabilità aquiliana a fronte della richiesta di inadempimento contrattuale. In questi termini, infatti, rileva la mutatio libelli non consentita (“Le domande che si limitano a precisare si pongono essenzialmente in un rapporto di alternatività rispetto alla domanda originaria, sostituendosi ad essa;
al contrario, le domande nuove sono domande ulteriori e aggiuntive che comportano un ampliamento del thema decidendum” - SS. UU. 15 ottobre 2024 n. 26727; Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. SS.UU. 15 giugno 2015, n. 12310 Cass. VI-II, Ord. 30 settembre 2020, n. 20898). In questo caso invocare dapprima la responsabilità contrattuale e poi quella aquiliana sulla scorta degli stessi fatti e senza la differenziazione di interessi diversi tutelati dai distinti precetti integra tale ipotesi di inammissibilità.
Il merito della domanda.
La sua necessaria qualificazione giuridica ai fini del relativo regime.
Il fenomeno della vendita di autoveicoli di provenienza furtiva o incorporanti parti rilevanti aventi tale provenienza (ad es. il motore) è stato scandagliato dalla giurisprudenza a fronte di fattispecie simili a quella odierna ovvero quali l'alterazione dei numeri identificativi del motore o del telaio. Essa tende a declinare la fattispecie nell'ambito del rimedio generale della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), sotto il profilo dell'aliud pro alio datum, per evidenti ragioni di tutela dell'acquirente, piuttosto che alla specifica garanzia per vizi (artt. 1490-1496 c.c.) o al difetto di qualità essenziali del bene venduto (art. 1497 c.c.), ma anche per ragioni strutturali.
La vendita di "aliud pro alio" (come, nella specie, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto) configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento;
nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, con conseguente rilevanza della colpa ai fini del giudizio di inadempimento, mentre negli altri casi, operando la speciale garanzia di cui agli artt. 1492 e 1497 cod.civ., la colpa rileva soltanto ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni (Cass. II,
30 marzo 2006, n. 7561; Cass. II, 1° luglio 1996, n. 5963) La ragione strutturale e funzionale di tale sussunzione è dovuta alle “qualità” che reca un automezzo non solo oggetto di furto presso un terzo proprietario ma anche attinto da un'opera di ricettazione o riciclaggio consistente nella modificazione, alterazione e contraffazione dei numeri di serie e telaio così da rendere più difficile il riscontro della sua provenienza illecita.
La cosa risulta assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o, ancora, è compromessa la destinazione del bene all'uso che ha costituito l'elemento determinante per l'acquisto. L'inidoneità del bene venduto a svolgere la sua naturale funzione deriva, in particolare, sia dal fatto che tali alterazioni comportano il sequestro penale del veicolo (come avvenuto nel caso di specie), con conseguente confisca o restituzione all'avente diritto delle cose di provenienza pagina 8 di 11 delittuosa, sia dalla disposizione prevista, con riferimento alla sostituzione del telaio e, più in generale, delle caratteristiche costruttive senza l'approvazione dell'autorità competente, dall'art. 78 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il nuovo codice della strada), che commina al trasgressore non solo una sanzione amministrativa pecuniaria ma anche il ritiro della carta di circolazione. L'addebito che può essere mosso al venditore è di aver fatto acquistare al compratore la proprietà di una cosa, funzionalmente difforme, e perciò, radicalmente diversa da quella dedotta in contratto.
Ciò la distingue in modo plastico da quella tipica della garanzia per evizione ove si trascende da un inadempimento in senso tecnica essendo applicabile a fronte dell'inattuazione totale dell'effetto traslativo di carattere successivo ovvero la perdita della proprietà della cosa.
Nel caso che occorre, infatti, non è stato né allegato né provato che l'attrice sia stata evitta poiché la sua difesa non si è peritata di allegare che seguito abbia avuto il provvedimento di sequestro probatorio.
Risulta in atti (infra doc. 5 e 6 fasc. ) che il 30 giugno 2017 la Polizia di Stato _1 procedette al sequestro probatorio dell'autoveicolo Toyota Rav 4 tg. FG203PV con la seguente motivazione
L'istanza di dissequestro del veicolo interposta il successivo 21 luglio 2017 è stata rigettata per la natura della res furtiva (obbligatorietà della confisca). Da qui non è seguita la confisca del veicolo o la restituzione al terzo avente diritto a cui fu sottratto. L'assenza dei requisiti dell'evizione implica che il sequestro probatorio penale del veicolo disposto dalla polizia giudiziaria dopo la conclusione del contratto (artt. 253, 354-357 c.p.p.), essendo diretto ad assicurare materiale di prova del reato, costituisce soltanto un pericolo di evizione del bene e non ne comporta la perdita per l'acquirente. L'evizione, infatti, si verifica con la successiva restituzione della cosa all'avente diritto, qualora sia possibile identificarlo, o con la confisca a favore del patrimonio dello
Stato del corpo del reato (art. 240 c.p.),
A dire la verità dalla visione dei documenti prodotti dalle parti Controparte_2
e , nella causa separata e decisa per litispendenza, parrebbe che una serie di
[...] Controparte_3 autoveicoli – tra cui quello in esame – siano stati dissequestrati giusta sentenza pronunciata dal GU.P. presso il Tribunale di Treviso il 17 maggio 2022
(infra doc. 8 fasc. ). CP_3 L'evocazione della disciplina dell'aliud pro alio datum comporta la necessità di accertare ex art. 1453 c.c. la gravità e l'imputabilità dell'inadempimento occorso. La gravità ex art. 1455 c.c. sarebbe sicuramente integrata vista l'inidoneità del mezzo a soddisfare la causa tanto astratta che concreta del contratto del compravendita: il proprietario del veicolo non potrebbe circolare, quindi, utilizzare l'auto, così come non potrebbe venderla o costituirvi diritti reali quale naturale espressione dello ius utendi ac abutendi rei del proprietario della cosa.
Va, tuttavia, ricordato che il rimedio della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. postula la sua imputabiltà al debitore in ossequio al principio regolatore della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.: la presenza di una causa a sé imputabile.
pagina 9 di 11 Da un punto di vista sostanziale essa si appunta su di un fatto esterno alla volontà del debitore che abbia impedito l'adempimento e che non potesse essere fronteggiato con la diligenza richiesta dalla tipologia di obbligazione assunta o dalla qualità professionale del contrante (diligenza del buon padre di famiglia, diligenza professionale ex art. 1176 c.c.). In termini processuali essa si atteggia quale eccezione in senso lato. L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte – per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva – di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio (infra Cass. VI-III, Ord.
30 giugno 2020, n. 12980). In questo caso non può predicarsi che l'inadempimento sia imputabile a in RT quanto i fatti allegati e provati (anche dalla stessa attrice) depongono per la presenza di una causa non imputabile al venditore consistente nel fatto di reato dei terzi nonché nella diligenza esigibile prestata secondo il parametro del buon padre di famiglia. Si vanno a snocciolare qui di seguito tali circostanze fondanti l'esimente dalla resposnabilità:
1) il convenuto era ed è un mero privato che ha acquistato il veicolo da un soggetto professionale ovvero la per finalità meramente private, vista Controparte_2 l'attività lavorativa del tutto avulsa dal settore;
2) l'acquisto è avvenuto previa visione dell'auto nel salone esposizione e vendita sito in Villorba (TV) via Centa n. 2/A;
3) il contratto si è concluso in forma scritta l'11 novembre 2016 (doc. 1 fasc. con CP_1 dichiarazione autenticata il 7 dicembre 2016 ai fini dell'iscrizione presso il P.R.A. - doc. 1 a fasc. ); CP_1
4) il prezzo di acquisto non era né vile né simbolico né, quindi, sospetto, pari ad € 22.000,00 comprensivo delle spese per il passaggio di proprietà e, soprattutto, per l'immatricolazione dell'auto in Italia;
5) il bene è stato rimesso in vendita dal convenuto attraverso noti siti internet di vendita di beni, invalsi nella collettività, e non specializzati per settore (subito.it, ecc.);
6) l'autoveicolo all'atto dell'acquisto fu sottoposto ad una analisi diagnostica (il 17 maggio 2016) presso un'officina Toyota come si evince dalla chat WhatsApp intercorsa fra le parti e prodotta dalla stessa attrice (doc. 4 fasc. ); _1
7) il veicolo – come indicato dalla Polizia Stradale nel verbale di sequestro – non è stato solo rubato in altro Paese estero ma oggetto di un'attività di riciclaggio e ricettazione consistita nella contraffazione del numero di telaio, dati di identificazione e quelli del costruttore sul piano fisico. Sul piano giuridico, poi, giuridico è stato reimmatricolato in Austria attraverso la formazione di documenti falsi. Da ciò si possono dedurre due macro-conclusioni:
- al venditore ha prestato l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, a lui richiedibile, in quanto mero privato e non professionista con quel che ne segue circa la piena sufficienza dell'attività espletata ante actum rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali. Va sottolineato che il convenuto acquistò il veicolo da un operatore professionale, per un prezzo di mercato, in via formale e per iscritto, senza che potesse indurre delle anomalie nella citata vendita;
- l'autoveicolo non era soltanto “il frutto di un reato” ma oggetto di un'attività immutativa e di falsificazione rispetto a tutti i suoi elementi identificativi di base – anche in termini giuridici. Ne segue che soltanto una verifica di un operatore specializzato, mirata ad individuare siffatte pagina 10 di 11 sofisticazioni avrebbe potuto rilevarle. Dopotutto neanche in sede di diagnostica tecnica presso un'officia Toyota venne rilevata alcuna anomalia.
In conclusione, non può essere affermata alcuna responsabilità contrattuale di RT per mancanza di imputabilità dell'inadempimento. Da qui il rigetto tanto della domanda di risoluzione del contratto quanto di quella di restituzione del prezzo e, a fortiori, di risarcimento del danno. Il tutto al netto dell'impossibilità per il Tribunale di conoscere la sorte del veicolo alla luce del dictum del giudice trevigiano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate detraendo quelle già liquidate di fronte al
Tribunale di Rimini a favore del convenuto, vista la quasi identità delle difese svolte in quella sede anche nel merito rispetto a quelle odierne, in finali € 3.069,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di _1 RT
;
[...]
- condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da _1 RT
e liquidate in € 3.069,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e
[...]
C.P.A..
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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