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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di IG, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2038/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Fulvia Parte_1 C.F._1
Fois, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Rosolina (RO), alla Via
G. Marconi n. 3;
- opponente - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Dorothy Berti CP_1 C.F._2
(C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito C.F._3
in Taglio di Po (RO), via Dr. Maddalena n. 56;
- opposta –
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da verbale dell'1.10.2024
Per l'opposto: come da verbale dell'1.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 640 del 2022, con il quale Parte_1
le è stato ingiunto il pagamento della somma di 33.668,18 in favore di . CP_1
1 Segnatamente, l'opponente ha precisato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data
11.2.2005 e che, in precedenza, in data 22.9.2000, il ha acquistato dai propri genitori un CP_1
immobile sito in Adria (RO) in via Amolaretta n. 14.
Dunque, l'opponente ha allegato di avere provveduto al pagamento di metà delle rate del finanziamento all'uopo acceso dal ed allo stesso esclusivamente intestato, sulla scorta di un accordo concluso CP_1
dalle parti nel periodo in cui non erano ancora coniugate, poi cristallizzato in una scrittura privata.
La ha dedotto che, successivamente, l'odierno convenuto ha stipulato nuovo mutuo ipotecario, Pt_1
esclusivamente intestato allo stesso, la cui rata veniva addebitata sul conto corrente intestato al CP_1
n. 0707/010576, sul quale a sua volta venivano versati dalla gli importi pari a metà della rata Pt_1
del mutuo in contanti o a mezzo assegni.
Secondo la prospettazione dell'opponente, è stato poi acceso ulteriore finanziamento di 50.000,00 euro, le cui rate venivano addebitate sul conto corrente alimentato dal solo stipendio della stessa.
Infine, la ha dedotto che il contratto di mutuo ipotecario n. 59000008404, su cui si fonda la Pt_1 pretesa creditoria dell'opposto, è stato stipulato tra , come datore di ipoteca, CP_1 Parte_1
e la Banca Veneta 1896 Credito Cooperativo di Verona e IG (nel 2011 unita, a seguito di
[...] fusione, a Cassa Padana Credito Cooperativo Soc. Coop.) per l'importo di euro 220.000,00, con atto notarile pubblico a rogito del Notaio di data 23.02.2011, Rep. 43523/19410, la cui rata ERona_1
veniva addebitata sul conto corrente cointestato n. 9009116 acceso presso Cassa Padana Credito
Cooperativo, sul quale veniva accreditato l'intero stipendio di;
detto conto corrente è Parte_1
stato chiuso solo quando è stata pronunciata la separazione giudiziale intervenuta tra le odierne parti in causa.
L'opponente ha precisato che tale ultimo mutuo è stato stipulato con la finalità di pagare i finanziamenti precedentemente ottenuti e con lo scopo di finanziare l'Agenzia assicurativa
[...]
poi divenuta dal 2016 la società di cui Controparte_2 Controparte_3
attualmente il risulta socio ed amministratore. CP_1
La ha dedotto che, nel processo di separazione, nella determinazione del mantenimento in Pt_1
favore della figlia minore, nei provvedimenti provvisori si è tenuto espressamente conto della circostanza per cui il si fosse fatto carico di pagare per intero delle rate residue del mutuo CP_1
ipotecario stipulato per la casa n. 59000008404 del 23.02.2011, impegno riconosciuto espressamente dallo stesso nel corso della causa. CP_1
L'opponente ha dunque dedotto come, nel corso del processo, fosse sostanzialmente intervenuto un accordo tra le parti in ordine al pagamento delle rate da parte del solo il quale, tuttavia, CP_1
2 successivamente alla sentenza di separazione, ha poi preteso il rimborso della quota di metà delle rate pagate, a ben sei anni dall'inizio del processo di separazione.
Nel costituirsi, il ha contestato l'esistenza di un accordo intercorso tra le parti in ordine al CP_1
pagamento del mutuo ipotecario.
Inoltre, l'opposto ha evidenziato come di tale circostanza non si sia tenuto conto nella sentenza di separazione, a riprova dell'assenza di un accordo perfezionatosi tra le parti.
E ancora, il ha contestato che si verta in ipotesi di obbligazione naturale, ragione per cui la CP_1 sarebbe tenuta a rimborsare le somme anticipate dall'opposto per il pagamento del mutuo Pt_1
cointestato.
Invece, con riferimento alla domanda riconvenzionale svolta da controparte, il convenuto ha dedotto come gli eventuali pagamenti effettuati dalla in costanza di matrimonio sarebbero irripetibili, Pt_1
in quanto spontaneo adempimento di un obbligo in esecuzione di doveri morali o sociali.
2. In primis, è opportuno individuare quale sia l'oggetto della domanda sottesa al ricorso monitorio.
L'odierno opposto ha chiesto condannarsi la al pagamento della quota delle rate dal medesimo Pt_1
anticipate, relative al periodo dal mese di dicembre 2016 al luglio 2022, momento in cui ha precisato la domanda monitoria a seguito dell'integrazione dei documenti richiesti dal giudice.
Ebbene, in primo luogo è opportuno verificare a quando risalga la separazione tra le parti.
Dall'esame dei documenti depositati, si ricava che la pronuncia sulla separazione risale al 4.2.2022, atteso che proprio nella sentenza n. 112 del 2022 è contenuta la statuizione sullo status (Cfr. doc. n. 20 di parte opponente).
Tale elemento temporale risulta dirimente, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte “In caso di interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione, entrambi i coniugi possono decidere di continuare a pagare normalmente le rate del mutuo. Ma se uno dei due coniugi non vuole più pagare le rate del mutuo, così rinunciando al diritto di proprietà sulla casa, l'altro coniuge può accollarsi interamente il mutuo, versando le rate mancanti fino all'estinzione dello stesso (e, qualora scelga di mantenere lo stesso istituto del credito in cui ha acceso il mutuo, addivenendo con la banca mutuante alla modifica dell'intestazione del mutuo).
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), purché l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal Giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli,
o non sia previsto negli accordi delle parti” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, ordinanza del 21/02/2023, n.5385).
3 Nella specie, come detto, la data della separazione può essere collocata al 4.2.2022, ragione per cui, in ogni caso, la pretesa creditoria avanzata dal e collocata nel periodo dal dicembre 2016 al CP_1 gennaio 2022 non potrebbe essere fatta valere dall'odierno opposto.
Infatti, con specifico riferimento all'ipotesi del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, fatta salva l'esistenza di un differente accordo inter partes, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata.
In particolare, “i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord.
n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei «doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi» sanciti appunto dall'art. 143c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio)” (Cfr. in motivazione Cassazione civile sez. III, ordinanza del 21/02/2023, n.5385).
Dunque, a ben vedere, il credito preteso dal e relativo al periodo dal dicembre 2016 al febbraio CP_1
2022 non può ritenersi sussistente, in quanto il pagamento, peraltro spontaneamente effettuato, ben potrebbe essere ricondotto ad una logica di solidarietà che connota la vita familiare, non essendo ancora sopraggiunta la separazione personale.
Pertanto, va esaminata la fondatezza della domanda di condanna al pagamento relativa al solo periodo intercorso tra il febbraio 2022 ed il luglio 2022, periodo rispetto al quale il ha provato di avere CP_1
pagato la somma complessiva di 5.941,20; pertanto, il credito fatto valere relativamente a tale arco temporale ammonta ad euro 2.970,60.
2.1 Tanto premesso, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che le parti del presente giudizio, in forza del contratto di mutuo dedotto dall'opposto, sono coobbligate in solido nei confronti dell'istituto di credito (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio).
Non può negarsi che nella sentenza di separazione non si dà espressamente conto del pagamento delle rate del mutuo da parte del ma, in ogni caso, è riscontrabile per tabulas che la questione fosse CP_1
emersa nel corso del processo e che il anche nel rassegnare le conclusioni nella comparsa di CP_1
4 costituzione, avesse rappresentato la volontà di corrispondere per intero la rata del mutuo sino alla scadenza dello stesso.
Orbene, ai principi sopra richiamato va aggiunto anche il corollario applicativo ricavabile nella motivazione della sentenza n. 1072 del 2018 della Suprema Corte, in cui si legge: “Non v'è dubbio, in primo luogo, che la prova dell'accollo non potesse desumersi dalle mere premesse di un provvedimento
(peraltro temporaneo e destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio) che non solo non conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva di dare atto delle modalità attraverso le quali l'odierno ricorrente aveva manifestato l'effettiva volontà di assumere per
l'intero, in via definitiva, l'obbligazione di pagamento: la prova in questione avrebbe, piuttosto, dovuto essere tratta da elementi documentali (dichiarazioni di G., verbali delle cause di separazione e divorzio), eventualmente avvalorati (anziché, come nel caso, palesemente smentiti) dal successivo comportamento processuale delle parti”.
Dunque, si opina che ben possa trarsi dal contenuto delle dichiarazioni delle parti, dal contegno processuale ed extraprocessuale delle stesse, il perfezionamento di un accordo di accollo.
In particolare, nella comparsa di risposta del nel processo di separazione e, più specificamente, CP_1 nelle conclusioni rassegnate nella stessa, si legge: “in ordine al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, le restanti rate mensili di € 990,00 sino all'estinzione dello stesso che avverrà nel 2036, saranno interamente pagate dal sig. (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente). CP_1
Anche nel corpo della comparsa è scritto: “stante la volontà del sig. di farsi interamente CP_1
carico del pagamento delle restanti rate del mutuo acceso sulla casa coniugale fino al 2036 pe un importo mensile di € 990,00 e di tutte le polizze attive che vedranno come unica beneficiaria la figlia ER
nonché il piano di accumulo per un importo pari a € 200,00 mensili, appare congruo che egli versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT” (Cfr. doc. n. 15 di parte opponente, pag. 10).
Inoltre, nel verbale del 7.9.2018, data dell'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, il ha dichiarato: “Attualmente sto pagando io il mutuo, da diciotto mesi, che ammonta a euro CP_1
991,00 mensili”; invece la ha affermato: “[…] attualmente vivo io nella casa coniugale, che è Pt_1 di proprietà di mio marito e per il quale attualmente lo stesso sta pagando un mutuo di oltre 900 euro”
(Cfr. doc. n. 16 di parte opponente).
E ancora, nella memoria integrativa depositata dalla successivamente alla fase presidenziale, Pt_1 nelle conclusioni si legge: “si prende atto dell'impegno del sig. di corrispondere CP_1
5 integralmente ed in via esclusiva le rate del residuo mutuo gravante sulla ex casa coniugale, nulla opponendovi” (Cfr. doc. n. 19 di parte opponente).
Anche nelle conclusioni rassegnate nella memoria integrativa del nel giudizio di separazione si CP_1 legge: “5) che in ordine al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, le restanti rate mensili di euro 990,00 sino all'estinzione dello stesso che avverrà nel 2036, saranno interamente pagate dal
(Cfr. doc. n. 6 di parte opposta). CP_1
In seguito, nella memoria n. 1 ex art. 183 c.p.c. del giudizio di separazione, primo atto difensivo successivo alla memoria integrativa della con cui la stessa aveva preso atto della volontà del Pt_1
questi ha ulteriormente ribadito: “Si farà altresì carico delle ulteriori spese relative al mutuo CP_1
della casa, alla polizza attiva sulla casa coniugale ed alla polizza vita in favore della figlia” (Cfr. doc.
n. 7 di parte opposta).
Dunque, questo giudicante reputa che, in applicazione dei principi sopra richiamati, debba ritenersi raggiunto un accordo tra le parti, in forza del quali il si è accollato la quota del mutuo riferibile CP_1
alla Pt_1
Ebbene, va ricordato come l'accollo è ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo previsto dall'articolo 1411 c.c.: a seconda che il creditore aderisca o no all'accollo questo è esterno o interno.
Nell'accollo interno o semplice – non previsto espressamente dal codice e riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – l'accollante non assume alcuna obbligazione verso il creditore, il quale non può quindi pretendere l'adempimento da lui, con la conseguenza che la convenzione di accollo può essere modificata o revocata in qualsiasi momento dalle parti che l'hanno stipulata, mentre l'accollante risponde dell'inadempimento nei confronti dell'accollato e non pure del creditore, che rimane terzo estraneo all'accollo (Cfr. Cass. 8044/1997; 6612/1984).
E ancora, la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata, ricorre nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile cfr. Cass n. 14372/2018) senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione (Corte appello Palermo sez. II, 11/04/2023, n.725 in www.deiure.it).
Il terzo accollante, pertanto, assolve al proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo (art. 1180 cod. civ.), o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che adempiuto.
6 Ebbene, non appare equivoco il contegno, processuale ed extraprocessuale, tenuto dell'odierno opposto nel corso del giudizio di separazione.
Infatti, dall'esame degli atti depositati in detto processo, il non si è limitato alla mera CP_1
formulazione di una proposta conciliativa, ma ha manifestato in maniera inequivoca la volontà di farsi carico del pagamento dell'intera rata del mutuo, in parte ottenuto per ripianare un precedente mutuo per lavori di ristrutturazione della casa, di cui è esclusivo proprietario, sino alla scadenza.
In tal senso, appare significativo il contenuto della comparsa di risposta, in cui il ha CP_1
rappresentato di essere intenzionato al pagamento della rata del mutuo, oltre che di ulteriori spese (tutte
ER le polizze attive che vedranno come unica beneficiaria la figlia nonché il piano di accumulo per un importo pari a € 200,00), affinché tale elemento di fatto venisse preso in considerazione in relazione alla congruità dell'assegno di mantenimento della figlia da porsi in capo allo stesso, non già ai fini di una soluzione concordata.
Inoltre, va posto in rilevo che nella memoria integrativa la ha espressamente preso atto Pt_1 dell'impegno del di provvedere da solo al pagamento del mutuo sino alla sua naturale CP_1
scadenza, manifestando il suo consenso, tanto che negli scritti difensivi successivi nessuna delle parti ha più posto in dubbio che tale costo sarebbe stato sostenuto esclusivamente dal come CP_1
effettivamente occorso.
Orbene, ciò posto, non si trascura la circostanza per cui nelle conclusioni precisate nella memoria n. 1 non ci sia il riferimento al pagamento della rata del mutuo, ma tale scelta appare determinata più dalla presa d'atto della in ordine alla manifestata disponibilità del a provvedere a detto Pt_1 CP_1
pagamento in via esclusiva, piuttosto che da una precisa volontà di volere diversamente perimetrare le conclusioni originariamente rassegnate.
E ancora, non appare pregnante la deduzione del convenuto in ordine all'assenza di riferimenti nella sentenza di separazione in ordine al pagamento delle rate del mutuo.
Infatti, non era oggetto del giudizio l'accertamento di un eventuale intervenuto accordo tra le parti in ordine ai rapporti economici esorbitanti dalle domande relative al mantenimento della figlia, compreso quello attinente al mutuo in questione.
Al più, tale elemento poteva essere valorizzato con riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, ma siffatta questione non può essere certamente oggetto di esame nel presente giudizio, anche in quanto irrilevante ai fini della verifica della sussistenza di un accordo di accollo, come dedotto dalla opponente.
7 Nondimeno, anche la circostanza per cui il nel precisare le conclusioni nel processo di CP_1
separazione non abbia più fatto riferimento al contratto di mutuo appare deporre nel senso che trattavasi di questione ormai superata, essendosi nei fatti consolidato ed attuato l'accordo raggiunto dalle parti sul punto.
Neppure particolarmente significativa è la risposta fornita dal difensore della nel corso delle Pt_1
trattative intercorse tra le parti circa la presentazione di un ricorso per il divorzio congiunto, in cui non ha fatto espresso riferimento all'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mutuo, in quanto trattavasi evidentemente di un confronto relativo all'opportunità di una soluzione concordata, non esclusivamente attinente alla questione oggetto del presente giudizio (Cfr. doc. n. 11 di parte opponente).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra espresse, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo va revocato.
3. A questo punto va esaminata la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, la quale ha chiesto:
“accertare e dichiarare che il sig. è obbligato alla restituzione alla sig.ra CP_1 Parte_1
della somma di euro 97.864,17, o della maggiore o minore somma che verrà determinata in
[...]
corso di giudizio, per i finanziamenti stipulati dal sig. nel 2001 con Cassa di Risparmio di CP_1
Padova e IG S.p.A., nel 2005 con Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l. (Banco San Marco), nel 2008 con Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. del gruppo Banco
Popolare, nel 2011 (mutuo ipotecario cointestato n. 59000008404) con Banca Veneta 1896 Credito
Cooperativo di Verona e IG, ora Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo (come specificati in proemio) e, conseguentemente, - condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra CP_1
dell'importo di euro 97.864,17 o di quella maggiore o minore quantificata nel corso Parte_1 del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”.
Orbene, anche in tal caso è opportuno individuare i periodi rispetto ai quali la ha inteso far Pt_1
valere la pretesa creditoria.
Sul punto, si osserva che la ha chiesto che il venga condannato alla restituzione di Pt_1 CP_1 somme corrisposte dall'opponente in un periodo dal 2001 al 2017; in particolare ha allegato di avere pagato:
- dal 2001 al 2004, mediante assegni bancari versati sul conto corrente intestato al la metà CP_1 della rata del primo finanziamento, intestato al solo convenuto opposto, acceso per l'acquisto della casa, per un totale di euro 9.520,19 (cfr. doc. 5);
8 - dal 2004 al 2007, il finanziamento acceso da sul conto corrente acceso presso Banco San CP_1
Marco n. 01121 (ex 10576), cointestato ed alimentato dallo stipendio della che veniva Pt_1
interamente impiegato per pagare le rate e rispetto al quale risulta versato l'importo di euro 17.283,30;
- dal 2007 a gennaio 2011, per intero le rate del finanziamento acceso con accredito sul c/c cointestato di Banco San Marco n. 01121 per euro 38.439,29, alimentato dallo stipendio della Pt_1
- dal 2011 al 2017, per intero delle rate di cui al mutuo ipotecario n. 59000008404 per la somma di euro
68.513,76, sul c/c cointestato acceso presso Cassa Padana n. 9009116, alimentato con lo stipendio della
Pt_1
Ebbene, per tutte le ragioni sopra espresse, peraltro coerentemente con le difese articolate dalla stessa con riferimento alla domanda svolta dall'opposto, per il periodo dal matrimonio (11.2.2005) Pt_1
alla separazione (febbraio 2022), le somme dedotte dalla non sono ripetibili. Pt_1
Infatti, non appare particolarmente significativa, ai fini voluti dall'opponente, la circostanza per cui le rate del mutuo e dei finanziamenti venissero pagate mediante conto corrente alimentato dallo stipendio percepito dalla Pt_1
Al contrario, proprio tale elemento induce a ritenere che tale modalità di compartecipazione della al pagamento di debiti contratti dal coniuge fosse stata concordata dagli stessi e fosse chiara Pt_1
declinazione della contribuzione economica della nel più complessivo interesse del nucleo Pt_1
familiare.
In questa prospettiva, assume rilevanza anche la protrazione nel tempo di tale modalità di gestione comune dei pagamenti, indicativa della ordinaria dinamica di compartecipazione di ciascuno dei coniugi alle spese direttamente ed indirettamente incidenti sul menage familiare.
D'altronde, è pacifico che nel periodo in questioni le parti fossero coniugate, conviventi e che ciascuna di esse contribuisse con le proprie sostanze alle esigenze della famiglia.
Dunque, anche a voler ritenere provati i pagamenti effettuati dalla questi vanno comunque Pt_1
ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare e non risulta superata la presunzione di gratuità degli esborsi effettuati, in assenza di prova dell'esistenza di un contratto di mutuo intercorso tra le parti e riferibile proprio a dette somme.
Da ciò deriva l'irripetibilità delle somme dedotte dall'odierna opponente, quantomeno in relazione al periodo corrispondente al matrimonio.
3.1 A questo punto, occorre vagliare la fondatezza della pretesa creditoria limitatamente al periodo dal
2001 all'11.2.2005.
9 Ebbene, l'opponente si è limitata al deposito di copia delle matrici di assegni e di copia degli estratti conto relativi ad un conto asseritamente alla stessa intestato.
Orbene, come noto l'assegno è un titolo astratto;
inoltre, neppure possono ritenersi connotati da particolare pregnanza probatoria le copie delle matrici, in quanto trattasi di documenti di formazione unilaterale e non idonei a comprovare non solo la somma portata dall'assegno, ma soprattutto il soggetto che li ha incassati (Cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
In questa prospettiva, anche i parziali estratti del conto corrente non consentono di individuare con certezza il soggetto che abbia percepito le somme oggetto degli assegni emessi dalla (Cfr. doc. Pt_1
n. 6 di parte opponente).
Nondimeno, e tanto appare dirimente, l'opponente ha allegato che nel 2001 le parti avrebbero sottoscritto una scrittura privata, con la quale il si sarebbe impegnato a restituire entro due anni CP_1
quanto corrisposto in suo favore dalla Pt_1
Ebbene, nessuna prova dell'esistenza e del contenuto di detta scrittura privata è stata fornita dall'opponente.
Pertanto, per le ragioni sopra espresse, anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente va integralmente respinta.
4. Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie non ammesse per le ragioni espresse con provvedimento del 18.1.2024, da intendersi ivi integralmente richiamate.
5. Con riferimento alle determinazioni da assumersi ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che si è in presenza di una reciproca soccombenza, idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Di conseguenza, neppure può essere accolta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dall'opposto.
Giova precisare che tale domanda appare riconducibile all'ipotesi prevista dal comma 3, nulla avendo dedotto l'istante in ordine al danno subito, come richiesto dal comma 1.
Peraltro, si opina che l'opponente non abbia azionato lo strumento processuale in maniera abusiva od esorbitante dalle sue finalità, soprattutto in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
In ogni caso, si reputa che, ai fini della valutazione circa la soccombenza, si ritiene di aderire al più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigetto della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione
10 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cfr.: Cass., ord., 12/04/2017, n. 9532; Cassazione civile sez. VI, 15/05/2018, Cassazione civile sez. II, 13/09/2019, n. 22952).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 640/2022; rigetta le domande riconvenzionali svolte dall'opponente; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dall'opponente; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in IG, in data 22.3.2025
Il giudice dott. Nicola Del Vecchio
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