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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. 286/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2021 R.G. promossa in grado di appello da
P.IVA e C.F. ) (già ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Milano, Via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Galleria Passarella n. 1, giusta procura speciale in atti.
– appellante –
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_2 C.F._2
a Catania, via A. De Gasperi n.177, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2 suo studio in Cerami (EN), C.so Roma n. 106, giusta procura in atti
– appellato –
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
e ivi residente in [...],
– appellato contumace –
1 (C.F. ), con sede in Troina (EN), Controparte_4 P.IVA_2 via Conte Ruggero n. 73
– appellato contumace –
(C.F. ) con sede in Verona (VR), via Controparte_5 P.IVA_3
Lungadige Cangrande n. 16
– appellato contumace –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13 marzo 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata Parte_1 ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: In via principale nel merito: - riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1 CP_2
; - riformare la sentenza di primo grado Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha
[...] compensato le spese di lite tra il sig. e e, per Controparte_3 Parte_1
l'effetto, condannare il sig. a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
- riformare la sentenza di primo grado Tribunale di Enna n. 586/2021 nella Parte_1 parte in cui ha affermato incidenter tantum l'operatività della polizza Responsabilità Professionale con certificato n. ITOMM11B1008029Z0875. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ogni consentita istanza. In ogni caso: con il favore delle spese di lite per il presente grado di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali…”.
Per l'appellato : CP_2
“…nell'interesse dell'appellato dr. si insiste in ogni domanda, eccezione e difesa, di CP_2 cui alla comparsa di costituzione in appello, nonché per l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte, con rigetto dell'appello, conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche…”.
Oggetto: assicurazione responsabilità professionale. Spese processuali.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2016 conveniva in giudizio, Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Enna, e l' esponendo: CP_2 Controparte_6
– che, in data 25.5.2012, era stato ricoverato in regime di Day Hospital presso l' Controparte_4
per un monitoraggio di cardiopatia e, a seguito di accertamenti, in data 21.12.2012, era
[...] stato dimesso con diagnosi di cardiopatia dilatativa post-ischemica e formulazione di piano terapeutico per deficit di GH da ipopituitarismo idiopatico dell'adulto, con prescrizione di
Somatotropina per sei mesi;
– che, poco tempo dopo l'inizio della terapia, aveva accusato progressiva disfagia e dimagrimento ed a seguito di un accertamento endoscopico era stata individuata, a carico dell'esofago, una neoformazione vegetante poi istologicamente tipizzata come adenocarcinoma sottominante l'epitelio pavimentoso composto dell'esofago;
– che era stato sottoposto a terapia medica di supporto ed a nutrizione artificiale (NPT) con diagnosi di adenocarcinoma dell'esofago – cardiomiopatia dilatativa post-ischemica (CMD) con funzione sistolica depressa – sclerosi mitro-aortica-ipertensione arteriosa;
– che, in data 17.1.2013, era stata effettuata una PET che aveva confermato la presenza di malattia ad elevata attività metabolica al terzo distale dell'esofago con interessamento linfonodale satellite e, vista l'estensione della malattia, era stato sottoposto, dal 31.1.2013 al 25.2.2013 a radioterapia e chemioterapia;
– che, a seguito di ulteriori accertamenti, era stato sottoposto, in data 6.5.2013, ad esofagectomia parziale con esofagogastroplastica.
L'attore, deducendo che la diagnosticata neoplasia esofagea era stata causalmente ascrivibile alla somministrazione di somatotropina e deducendo altresì la mancata informazione sugli effetti collaterali del farmaco, agiva in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità dell'
[...]
e di (Dirigente Responsabile della Struttura di Controparte_7 CP_2
Cardiologia dove era stato ricoverato) per i danni subiti e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambi al pagamento della somma di € 1.500.000,00 a titolo di risarcimento danni ed al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva tempestivamente l e chiedeva il rigetto delle Controparte_6 domande attoree ed il differimento dell'udienza al fine di chiamare in causa Controparte_8 per essere dalla stessa garantita in caso di soccombenza.
[...]
Si costituiva tempestivamente , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto, chiedendo, altresì, il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la propria assicurazione per
3 responsabilità professionale per essere dalla stessa garantita in caso di Parte_2 condanna.
Si costituiva la terza chiamata in causa che eccepiva l'inoperatività della Controparte_9 polizza e chiedeva di rigettare le domande proposte da parte attorea e, in subordine, di accertare la responsabilità del medico assicurato , quantificando l'eventuale indennità tenendo CP_2 conto del massimale e della franchigia.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata in causa che Controparte_10 chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna alle spese processuali nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 586/2021, pubblicata in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Enna, così statuiva:
“...dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
rigetta le domande proposte da CP_2
nei confronti dell' dichiara assorbita la Controparte_3 Controparte_6 domanda di garanzia proposta da nei confronti di;
dichiara CP_2 Controparte_11 assorbita la domanda di garanzia proposta dall' nei confronti di Controparte_6
condanna a rifondere le spese Controparte_12 Controparte_3 processuali in favore di , che si liquidano, secondo lo scaglione tariffario applicabile CP_2 ex DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, in € 22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA
e rimborso spese generali;
compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_3
l' e Controparte_6 Controparte_12 Controparte_11
; condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a
[...] Controparte_11 [...]
le spese processuali nella misura di € 22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese CP_2 generali;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_12
p.t., a rifondere dall' le spese processuali nella misura di € Controparte_6
22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali;
le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ”. Controparte_3
Il Tribunale di Enna dichiarava il difetto di legittimazione passiva (recte: di titolarità passiva del rapporto) di in quanto accertava, all'esito dell'istruttoria svolta, che la condotta CP_2 professionale censurata dall'attore (cioè la prescrizione di somatotropina per la cura di ipopituitarismo) era riconducibile ad altro e diverso medico specialista in endocrinologia (tale dott.ssa ) Persona_1
Rigettava, in ogni caso, la richiesta risarcitoria formulata dall'attore in ragione dell'accertata presenza, agli atti di causa, del consenso informato ed in ragione dell'assenza di prova del nesso
4 causale tra l'insorgenza della patologia neoplastica e la somministrazione della terapia con somatotropina, così come accertato dalla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento delle domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
Il Tribunale di Enna, in ordine alle spese processuali, così statuiva:
- condannava alla rifusione delle spese processuali del primo grado di Controparte_3 giudizio in favore di , liquidandole in € 22.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese CP_2 generali;
- compensava le spese di lite tra l'attore e l Controparte_6 [...] ed in ragione della “complessità degli accertamenti Controparte_12 Controparte_11 eseguiti in relazione ad una patologia che lo stesso CTU definisce relativamente rara”;
- condannava le terze chiamate al Controparte_13 Controparte_12 pagamento, nei confronti di e dell' delle spese CP_2 CP_6 Controparte_6 sostenute per la difesa in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c., liquidandole nella misura di €
22.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Il Tribunale di Enna rigettava, altresì, l'eccezione di mancata operatività della copertura assicurativa formulata dal terzo chiamato “tenuto conto, per un verso, che l'assicurato Controparte_11 non è dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto “facente capo” al Sistema Sanitario
Nazionale, essendo l' un soggetto di diritto privato e non una Controparte_6 struttura pubblica e, per altro verso, che non risulta aver stipulato altra polizza CP_2 assicurativa rispetto alla quale quella stipulata con si configurerebbe come Controparte_11 operante a secondo rischio”.
Il Giudice di prime cure affermava che “...pertanto va condannata, ex art. Controparte_11
1917 comma 3 c.c., a rifondere le spese processuali in favore di e CP_2 [...]
a rifonderle in favore di nelle misure Controparte_12 Controparte_6 liquidate in dispositivo. Per quanto concerne le spese della consulenza tecnica d'ufficio, "il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ. n. 28094/2009; Cass. civ. n. 25179/2013 e n. 6199/1996).
Nella specie, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono definitivamente porsi a carico dell'attore, nella misura liquidata con separato decreto”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (già Parte_1 Controparte_9
) che, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
[...] chiedeva la riforma della stessa sentenza articolando tre motivi di gravame.
5 Con il primo motivo (rubricato: “primo motivo di appello: l'errata condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurato”) deduceva che il Tribunale di Enna aveva erroneamente condannato la società appellante a rifondere al medico assicurato le spese sostenute per resistere in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c.
Affermava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che il medico convenuto non aveva sostenuto alcun costo poiché era risultato totalmente vittorioso all'esito della causa;
in tale contesto, secondo l'appellante il Tribunale aveva di fatto duplicato le spese in favore del medico assicurato, liquidando in favore di quest'ultimo l'importo complessivo di euro 44.000,00 oltre accessori (di cui 22.000,00 oltre accessori dovuti dall'attore e 22.000,00 oltre accessori dovuti dall'Assicuratore).
Sosteneva che l'errore in cui era incorso il Tribunale era ancor più evidente alla luce della disposizione di cui all'art. 1917 c.c., secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato devono essere poste a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, sussistendo il diritto al rimborso delle spese ex art. 1917, terzo comma c.c., solo ove quest'ultime siano state effettivamente sostenute.
Censurava il richiamo dell'arresto di legittimità effettuato dal Tribunale (Cass. civ. n. 4786/2021), tenuto conto che, in quel caso concreto, il Giudice di merito, pur avendo rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite;
nel caso di specie, invece, il Tribunale di Enna aveva posto correttamente a carico dell'attore le spese di lite sostenute dall'assicurato, in forza del principio di soccombenza, ma aveva poi escluso di verificare se il diritto al rimborso di tali spese fosse effettivamente dovuto da parte della società assicuratrice.
Con il secondo motivo (rubricato: “secondo motivo di appello: l'errata compensazione delle spese tra il sig. e l'Assicuratore”) deduceva che il Tribunale di Enna aveva Controparte_3 erroneamente compensato le spese di lite tra l'attore e la società assicuratrice, in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c.
Secondo l'appellante le spese sostenute dal terzo chiamato dovevano essere poste a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
Sosteneva che la chiamata in causa della società assicurativa si era resa necessaria al fine di tenere indenne l'assicurato e così trasferire sulla assicurazione il rischio dell'eventuale condanna al risarcimento del danno;
che essendo risultata infondata la domanda attorea, la chiamata in garanzia, restando assorbita, doveva obbligare il soccombente alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato;
che il criterio oggettivo di imputazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente previsto all'art. 91 c.p.c., ammette deroga solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate o comunque desumibili in sentenza;
ragioni che nel
6 caso concreto non erano state minimamente precisate dal Tribunale di Enna, con conseguente carenza di motivazione della decisione.
Secondo l'appellante la compensazione delle spese di lite decisa dal Giudice di primo grado doveva quindi considerarsi del tutto illogica, tenuto conto che domanda risarcitoria avanzata nei confronti del medico professionista si era conclusa con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'assicurato.
Affermava che il Giudice di primo grado aveva errato nel tenere distinte le posizioni dell'assicurato e dell'assicuratore, ignorando che la domanda di chiamata in garanzia era intimamente connessa alla domanda risarcitoria proposta, tenuto conto che l'assicuratore era stato convenuto in giudizio al solo scopo di tenere quest'ultimo indenne da un'eventuale condanna. Chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata, con la condanna dell'attore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicuratore in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo (rubricato: “Riproposizione delle eccezioni e difese già svolte nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art.346 c.p.c.”), nel riproporre le eccezioni e difese già avanzate in primo grado, deduceva l'inoperatività della polizza per responsabilità professionale sottoscritta dal CP_2 in dipendenza dell'art. 10, ultimo comma del contratto di assicurazione in essere tra le parti (nella specie, 'Polizza Responsabilità professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri' con certificato n.
ITOMM11B1008029Z0875 e validità dal 08.01.2015 al 08.01.2018, in atti).
Rilevava l'inoperatività della polizza in ragione della citata disposizione contrattuale che prevedeva quale parametro soggettivo di responsabilità esclusivamente la colpa grave;
colpa grave che, secondo l'appellante, doveva essere accertata con sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o da altra
Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi nel merito.
Sosteneva che la determinazione del parametro della colpa grave quale criterio di responsabilità discendeva dall'applicazione di differenti disposizioni di legge (art. 28 Cost., T.U. pubblico impiego,
C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità).
Sosteneva che non vi era stato alcun accertamento relativamente a tale profilo di responsabilità nei confronti del medico assicurato e, anzi, quest'ultimo non aveva subìto alcun provvedimento di condanna da parte della Corte dei conti sotto il profilo del danno erariale, né aveva mai ricevuto alcuna richiesta risarcitoria da parte della struttura sanitaria o del suo assicuratore. Chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in appello che, in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di CP_2 sospensiva. Nel merito contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
7 Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2022, la Corte dichiarava la contumacia degli appellati
, e la società Controparte_3 Controparte_14 Controparte_5 che, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano.
[...]
Con la medesima ordinanza, accoglieva la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2024.
Dopo vari rinvii motivati dal carico dei ruoli della Corte, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, all'esito del deposito di tali note, poneva la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n.
134 del 2012, applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano, adesso, i motivi di appello.
Nell'ordine logico, va esaminato anzitutto il terzo motivo di appello, con il quale si sostiene l'inoperatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata da CP_2 con la Parte_1
La società appellante, nel riproporre argomentazioni già svolte in primo grado, deduce l'inoperatività della polizza assicurativa “...stante il chiaro tenore dell'Articolo 10, ultimo comma, della stessa – clausola che disciplina addirittura l'oggetto della copertura assicurativa: “Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' in Parte_3 qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario
Nazionale (inclusa l'attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l Parte_4
8
[...] unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia Parte_3 dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra indicata richiesta” (cfr. pag. 16 atto di citazione in appello).
Afferma che “...nel caso di specie e stante l'articolo sopra riportato, è agevole desumere
l'inoperatività della Polizza atteso che la stessa opera nel caso de quo (dato che l' è Parte_3 dipendente della ) unicamente a manleva e garanzia per la sola ipotesi di azione di rivalsa o CP_15 di surrogazione esperite nei confronti dell' per colpa grave dello stesso, ove però la colpa Parte_3 grave venga accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti (circostanza che, nel caso di specie non sussiste) o da altra Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in merito alla stessa” (cfr. pagg. 16-17 atto di citazione in appello).
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato.
Ad avviso del Collegio la previsione contrattuale invocata dall'appellante ai fini della dedotta inoperatività della polizza (art. 10, ult. comma delle condizioni di assicurazione) non risulta applicabile alla fattispecie in esame, che attiene al diverso ambito della responsabilità civile per responsabilità professionale.
La norma contrattuale richiamata dall'appellante disciplina, piuttosto, la copertura assicurativa operante per il caso di responsabilità erariale del medico dipendente presso struttura pubblica o convenzionata per i danni causati allo Stato nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 10, ultimo comma Condizioni di Assicurazione, in atti).
Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi diversa rispetto alla responsabilità civile di natura professionale prospettata dall'originario attore e si applica solo alla responsabilità amministrativa e contabile per condotte illecite poste in essere dal dipendente pubblico nello svolgimento delle sue mansioni. Di contro, la responsabilità civile professionale è conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale secondo il canone della “diligenza adempitiva” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c..
La giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo, ha chiarito che la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati;
la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, è volta al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare (cfr. Cass. civ.
SS.UU. n. 4883/2019).
9 Nel caso di specie, dall'esame del contratto di assicurazione della responsabilità civile invocato dal si evince chiaramente che la clausola contrattuale applicabile è quella dell'art. CP_2
10, primo comma, che disciplina la responsabilità civile per fatto illecito e che individua, quale presupposto della responsabilità, anche la colpa lieve del professionista.
La norma contrattuale sopra indicata testualmente recita: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai Parte_3 sensi di legge, in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza. La Società risponde: a. Dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale predetta;
b. Delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto – non facenti capo al Servizio
Sanitario Nazionale – a cui l'Assicurato presta la propria opera o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. Delle eventuali azioni di rivalsa CP_1 esperire dall' ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1984 n. 222. L'assicurazione comprende altresì: d. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi all'attività professionale dichiarata” (cfr. art. 10, primo comma, 'Condizioni di Assicurazione' del 'Contratto di Assicurazione per la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri', in atti).
La disposizione dell'art. 10, ultimo comma, delle Condizioni generali di Assicurazione non è applicabile alla fattispecie di causa, come correttamente sostenuto dal Tribunale di Enna, atteso che il non risultava dipendente o convenzionato di una struttura facente capo al Sistema Sanitario CP_2
Nazionale, essendo l' una associazione di diritto privato, come Controparte_6 Controparte_6 provato dalla documentazione versata in atti dal , e segnatamente di una associazione CP_2 non lucrativa di utilità sociale (cfr. Statuto dell'Associazione e Dichiarazione del 17.10.2017 prot. n.
1/373 a firma del Presidente, allegati n.
2-3 della memoria n. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., depositata il
9.11.2017, in atti).
Alla stregua di tali considerazioni il terzo motivo di appello viene rigettato poiché infondato.
Si esamina, adesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta che l'impresa assicuratrice sia stata condannata dal Giudice di prime cure a rifondere all'assicurato le CP_2 spese sostenute da quest'ultimo per resistere in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c., senza considerare: 1) che l'assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per il giudizio poiché è CP_2 risultato totalmente vittorioso all'esito del processo;
2) che la condanna dell'impresa assicuratrice comporta una locupletazione per l'assicurato; 3) che il diritto dell'assicurato al rimborso CP_2 delle spese a norma dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ. sussiste solo se queste sono state effettivamente sostenute.
10 La Corte ritiene che il primo motivo sia fondato.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, si devono distinguere e formare oggetto di specifica domanda: a) il diritto al rimborso delle spese processuali che l'assicurato è costretto a rifondere al terzo danneggiato in caso di condanna, che costituisce una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito e che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (c.d. spese di soccombenza); b) il diritto alla refusione delle spese sostenute per resistere alla azione del terzo danneggiato ex art. 1917, terzo comma c.c. che prescindono da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e operano anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, terzo comma, c.c. (c.d. spese di resistenza).
Nell'assicurazione per responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c. (così Cass. civ. n. 24409/2020; conforme Cass. civ. 19176/2014).
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile che sia convenuto in giudizio dal terzo danneggiato ha diritto, quindi, alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea anche nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo danneggiato che ha promosso l'azione.
Tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (Cass. Civ. n.
4786/2021).
Oltretutto, la clausola inserita nel contratto assicurativo che stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non abbia diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 21220/2022).
E' stato pure chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità, che le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. civ. n. 26683/2023). Inoltre, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da
11 parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (Cass. civ. n.
21290/2022).
Ebbene, nel caso di specie, difetta la prova del pagamento delle relative spese di resistenza da parte dell'appellato . CP_2
Dall'esame degli atti di causa non emerge alcuna documentazione che dimostri l'effettivo esborso delle spese di difesa ex art. 1917, terzo comma c.c..
Il nulla ha allegato o prodotto in proposito, avendo depositato nel giudizio di primo grado CP_2 unicamente la nota spese del difensore in data 7 maggio 2021 (Nota spese per il Dr. CP_2 depositata dal difensore il 07.05.2021, agli atti del giudizio di primo grado) ma non altra documentazione atta a provare l'effettivo esborso delle spese sostenute per resistere all'azione dell'originario attore.
Non vi è agli atti, sia del giudizio di primo che di secondo grado, alcuna ricevuta o quietanza del pagamento del compenso al difensore né copia di assegni circolari o copia di bonifici bancari o postali.
L'accoglimento del motivo comporta che la sentenza di primo grado debba essere, sul punto, riformata.
Si esamina, ora, il secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza che ha compensato le spese di Pt_1 lite tra l'attore e la società assicurata. CP_3
La società appellante afferma che le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, dovevano essere poste a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
Afferma, altresì, che il criterio oggettivo di imputazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, previsto all'art. 91 c.p.c., ammette deroga solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni;
ragioni che, secondo l'appellante, non sono state individuate dal Giudice di primo grado.
Sostiene che la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Enna è da considerarsi illogica, tenuto conto che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurato si è conclusa con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del medesimo.
Afferma, ancora, che il Giudice di primo grado ha errato nel tenere distinte le posizioni dell' e dell'assicuratore, ignorando che la domanda di chiamata in garanzia era intimamente Parte_3 connessa alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurato, tenuto conto che l'assicuratore era stato convenuto in giudizio al solo scopo di tenere quest'ultimo indenne da un'eventuale condanna.
12 La Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia fondato e vada accolto per quanto di ragione.
In materia di liquidazione delle spese processuali, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6144/2024 nonché Cass. civ. n. 10364/2023).
Un tale orientamento giurisprudenziale, ampiamente consolidato, ribadisce che in materia è il principio di causalità, unitamente a quello di soccombenza, che regola il riparto delle spese di lite ed impone il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso delle spese rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., in questo senso, Cass. civ. n.
31889/2019; Cass. civ. n. 18710/2021; Cass. civ, n. 10364/2023).
Nel caso di specie, l'attore aveva avanzato una domanda risarcitoria lamentando di avere subito un grave danno (pari a € 1.500.000,00) per dedotto inadempimento sia della struttura sanitaria dove era stato ricoverato sia del medico . Quest'ultimo Controparte_6 CP_2 aveva chiamato in giudizio la impresa assicuratrice con la quale aveva stipulato una Pt_1 polizza per la copertura dei danni da responsabilità professionale.
Ebbene, la richiesta di chiamata in causa della assicurazione da parte del convenuto Pt_1
non era manifestamente infondata o arbitraria, né tale iniziativa processuale realizzava un CP_2 abuso del diritto;
essa si era resa necessaria in relazione alla domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per suo dedotto inadempimento CP_3 CP_2 professionale, domanda poi ritenuta infondata dal Tribunale di Enna e conseguentemente rigettata.
Facendo applicazione dei superiori arresti giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi, è quindi fondato pure il secondo motivo di appello e quindi anche sul punto il capo della sentenza impugnata deve essere riformato.
L'appello è quindi parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo, con riforma dei capi della sentenza di primo grado sul capo della regolamentazione delle c.d. spese di resistenza, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c., e sul capo della regolamentazione delle spese
13 processuali nel rapporto tra l'originario attore (odierno appellato) e la impresa assicuratrice appellante.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sopportate da (già Parte_1
), derivanti dalla sua chiamata in causa su richiesta del convenuto , Parte_2 CP_2 sono poste a carico dell'originario attore e liquidate in favore della Controparte_3 società odierna appellante, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 nel testo vigente ratione temporis, in ragione del valore dichiarato della causa
(€ 1.500.000) nell'importo di € 18.977,00 per compenso (fase di studio: € 2.995,00; fase introduttiva: € 1.976,00; fase di trattazione: € 8.797,00; fase decisionale: 5.209,00), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Le spese di processuali del giudizio di appello, in ragione del rigetto del terzo motivo di gravame
(e quindi della parziale soccombenza dell'appellante) e delle ragioni che fondano l'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, sono dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci e e Controparte_6 Controparte_10 compensate per intero nel rapporto processuale tra l'appellante e Parte_1
l'appellato . CP_2
Le spese del grado di appello devono seguire la soccombenza finale dell'appellato
[...]
, rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti dall'appellante società CP_3 assicuratrice, e sono liquidate, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, nel testo vigente ratione temporis, in euro 12.033,00 per compenso (fase studio:
€ 3.709,00; fase introduttiva: € 2.157,00; fase decisionale: € 6.167,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 586/2021, pubblicata in data 21 settembre 2021, appellata da
(già ), nella contumacia, che dichiara, degli Parte_1 Parte_2 appellati , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
così provvede:
[...]
1) riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha condannato (già ) alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di;
CP_2
2) condanna al pagamento, in favore di in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di primo grado,
14 liquidate in euro 18.977,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
3) condanna al pagamento, in favore di in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 12.033,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese processuali del grado di appello nei rapporti processuali tra
[...]
e e le dichiara irripetibili nel rapporto processuale tra Parte_1 CP_2
l'appellante e gli appellati contumaci e Controparte_4 Controparte_5
[...]
5) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 286/2021 R.G. promossa in grado di appello da
P.IVA e C.F. ) (già ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 con sede in Milano, Via Clerici n. 14, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò d'Elia (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliata C.F._1 Email_1 presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Galleria Passarella n. 1, giusta procura speciale in atti.
– appellante –
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_2 C.F._2
a Catania, via A. De Gasperi n.177, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Mongioj (C.F.
– PEC ed elettivamente domiciliato presso il C.F._3 Email_2 suo studio in Cerami (EN), C.so Roma n. 106, giusta procura in atti
– appellato –
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
e ivi residente in [...],
– appellato contumace –
1 (C.F. ), con sede in Troina (EN), Controparte_4 P.IVA_2 via Conte Ruggero n. 73
– appellato contumace –
(C.F. ) con sede in Verona (VR), via Controparte_5 P.IVA_3
Lungadige Cangrande n. 16
– appellato contumace –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13 marzo 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante “…Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata Parte_1 ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare: In via principale nel merito: - riformare la sentenza di primo grado del Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del dott. Parte_1 CP_2
; - riformare la sentenza di primo grado Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha
[...] compensato le spese di lite tra il sig. e e, per Controparte_3 Parte_1
l'effetto, condannare il sig. a rifondere le spese di lite in favore di Controparte_3 [...]
- riformare la sentenza di primo grado Tribunale di Enna n. 586/2021 nella Parte_1 parte in cui ha affermato incidenter tantum l'operatività della polizza Responsabilità Professionale con certificato n. ITOMM11B1008029Z0875. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ogni consentita istanza. In ogni caso: con il favore delle spese di lite per il presente grado di giudizio, con gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali…”.
Per l'appellato : CP_2
“…nell'interesse dell'appellato dr. si insiste in ogni domanda, eccezione e difesa, di CP_2 cui alla comparsa di costituzione in appello, nonché per l'accoglimento delle conclusioni ivi assunte, con rigetto dell'appello, conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado di giudizio. Si chiede la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e repliche…”.
Oggetto: assicurazione responsabilità professionale. Spese processuali.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.9.2016 conveniva in giudizio, Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Enna, e l' esponendo: CP_2 Controparte_6
– che, in data 25.5.2012, era stato ricoverato in regime di Day Hospital presso l' Controparte_4
per un monitoraggio di cardiopatia e, a seguito di accertamenti, in data 21.12.2012, era
[...] stato dimesso con diagnosi di cardiopatia dilatativa post-ischemica e formulazione di piano terapeutico per deficit di GH da ipopituitarismo idiopatico dell'adulto, con prescrizione di
Somatotropina per sei mesi;
– che, poco tempo dopo l'inizio della terapia, aveva accusato progressiva disfagia e dimagrimento ed a seguito di un accertamento endoscopico era stata individuata, a carico dell'esofago, una neoformazione vegetante poi istologicamente tipizzata come adenocarcinoma sottominante l'epitelio pavimentoso composto dell'esofago;
– che era stato sottoposto a terapia medica di supporto ed a nutrizione artificiale (NPT) con diagnosi di adenocarcinoma dell'esofago – cardiomiopatia dilatativa post-ischemica (CMD) con funzione sistolica depressa – sclerosi mitro-aortica-ipertensione arteriosa;
– che, in data 17.1.2013, era stata effettuata una PET che aveva confermato la presenza di malattia ad elevata attività metabolica al terzo distale dell'esofago con interessamento linfonodale satellite e, vista l'estensione della malattia, era stato sottoposto, dal 31.1.2013 al 25.2.2013 a radioterapia e chemioterapia;
– che, a seguito di ulteriori accertamenti, era stato sottoposto, in data 6.5.2013, ad esofagectomia parziale con esofagogastroplastica.
L'attore, deducendo che la diagnosticata neoplasia esofagea era stata causalmente ascrivibile alla somministrazione di somatotropina e deducendo altresì la mancata informazione sugli effetti collaterali del farmaco, agiva in giudizio chiedendo di accertare la responsabilità dell'
[...]
e di (Dirigente Responsabile della Struttura di Controparte_7 CP_2
Cardiologia dove era stato ricoverato) per i danni subiti e, per l'effetto, chiedeva di condannare entrambi al pagamento della somma di € 1.500.000,00 a titolo di risarcimento danni ed al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva tempestivamente l e chiedeva il rigetto delle Controparte_6 domande attoree ed il differimento dell'udienza al fine di chiamare in causa Controparte_8 per essere dalla stessa garantita in caso di soccombenza.
[...]
Si costituiva tempestivamente , il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, contestava le domande attoree e ne chiedeva il rigetto, chiedendo, altresì, il differimento della prima udienza al fine di chiamare in causa la propria assicurazione per
3 responsabilità professionale per essere dalla stessa garantita in caso di Parte_2 condanna.
Si costituiva la terza chiamata in causa che eccepiva l'inoperatività della Controparte_9 polizza e chiedeva di rigettare le domande proposte da parte attorea e, in subordine, di accertare la responsabilità del medico assicurato , quantificando l'eventuale indennità tenendo CP_2 conto del massimale e della franchigia.
Si costituiva in giudizio anche la terza chiamata in causa che Controparte_10 chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna alle spese processuali nonché la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU.
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 586/2021, pubblicata in data 21 settembre 2021, il Tribunale di Enna, così statuiva:
“...dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
rigetta le domande proposte da CP_2
nei confronti dell' dichiara assorbita la Controparte_3 Controparte_6 domanda di garanzia proposta da nei confronti di;
dichiara CP_2 Controparte_11 assorbita la domanda di garanzia proposta dall' nei confronti di Controparte_6
condanna a rifondere le spese Controparte_12 Controparte_3 processuali in favore di , che si liquidano, secondo lo scaglione tariffario applicabile CP_2 ex DM 55/2014 in relazione al valore della controversia, in € 22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA
e rimborso spese generali;
compensa interamente le spese processuali tra e Controparte_3
l' e Controparte_6 Controparte_12 Controparte_11
; condanna , in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a
[...] Controparte_11 [...]
le spese processuali nella misura di € 22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese CP_2 generali;
condanna in persona del legale rappresentante Controparte_12
p.t., a rifondere dall' le spese processuali nella misura di € Controparte_6
22.000,00, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali;
le spese di CTU, nella misura liquidata con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di ”. Controparte_3
Il Tribunale di Enna dichiarava il difetto di legittimazione passiva (recte: di titolarità passiva del rapporto) di in quanto accertava, all'esito dell'istruttoria svolta, che la condotta CP_2 professionale censurata dall'attore (cioè la prescrizione di somatotropina per la cura di ipopituitarismo) era riconducibile ad altro e diverso medico specialista in endocrinologia (tale dott.ssa ) Persona_1
Rigettava, in ogni caso, la richiesta risarcitoria formulata dall'attore in ragione dell'accertata presenza, agli atti di causa, del consenso informato ed in ragione dell'assenza di prova del nesso
4 causale tra l'insorgenza della patologia neoplastica e la somministrazione della terapia con somatotropina, così come accertato dalla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente assorbimento delle domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
Il Tribunale di Enna, in ordine alle spese processuali, così statuiva:
- condannava alla rifusione delle spese processuali del primo grado di Controparte_3 giudizio in favore di , liquidandole in € 22.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese CP_2 generali;
- compensava le spese di lite tra l'attore e l Controparte_6 [...] ed in ragione della “complessità degli accertamenti Controparte_12 Controparte_11 eseguiti in relazione ad una patologia che lo stesso CTU definisce relativamente rara”;
- condannava le terze chiamate al Controparte_13 Controparte_12 pagamento, nei confronti di e dell' delle spese CP_2 CP_6 Controparte_6 sostenute per la difesa in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c., liquidandole nella misura di €
22.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Il Tribunale di Enna rigettava, altresì, l'eccezione di mancata operatività della copertura assicurativa formulata dal terzo chiamato “tenuto conto, per un verso, che l'assicurato Controparte_11 non è dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto “facente capo” al Sistema Sanitario
Nazionale, essendo l' un soggetto di diritto privato e non una Controparte_6 struttura pubblica e, per altro verso, che non risulta aver stipulato altra polizza CP_2 assicurativa rispetto alla quale quella stipulata con si configurerebbe come Controparte_11 operante a secondo rischio”.
Il Giudice di prime cure affermava che “...pertanto va condannata, ex art. Controparte_11
1917 comma 3 c.c., a rifondere le spese processuali in favore di e CP_2 [...]
a rifonderle in favore di nelle misure Controparte_12 Controparte_6 liquidate in dispositivo. Per quanto concerne le spese della consulenza tecnica d'ufficio, "il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza" (Cass. civ. n. 28094/2009; Cass. civ. n. 25179/2013 e n. 6199/1996).
Nella specie, avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, devono definitivamente porsi a carico dell'attore, nella misura liquidata con separato decreto”.
Avverso tale sentenza proponeva appello la (già Parte_1 Controparte_9
) che, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata,
[...] chiedeva la riforma della stessa sentenza articolando tre motivi di gravame.
5 Con il primo motivo (rubricato: “primo motivo di appello: l'errata condanna dell'assicuratore alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicurato”) deduceva che il Tribunale di Enna aveva erroneamente condannato la società appellante a rifondere al medico assicurato le spese sostenute per resistere in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c.
Affermava che il Giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che il medico convenuto non aveva sostenuto alcun costo poiché era risultato totalmente vittorioso all'esito della causa;
in tale contesto, secondo l'appellante il Tribunale aveva di fatto duplicato le spese in favore del medico assicurato, liquidando in favore di quest'ultimo l'importo complessivo di euro 44.000,00 oltre accessori (di cui 22.000,00 oltre accessori dovuti dall'attore e 22.000,00 oltre accessori dovuti dall'Assicuratore).
Sosteneva che l'errore in cui era incorso il Tribunale era ancor più evidente alla luce della disposizione di cui all'art. 1917 c.c., secondo cui le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato devono essere poste a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, sussistendo il diritto al rimborso delle spese ex art. 1917, terzo comma c.c., solo ove quest'ultime siano state effettivamente sostenute.
Censurava il richiamo dell'arresto di legittimità effettuato dal Tribunale (Cass. civ. n. 4786/2021), tenuto conto che, in quel caso concreto, il Giudice di merito, pur avendo rigettato la domanda risarcitoria dell'attore, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite;
nel caso di specie, invece, il Tribunale di Enna aveva posto correttamente a carico dell'attore le spese di lite sostenute dall'assicurato, in forza del principio di soccombenza, ma aveva poi escluso di verificare se il diritto al rimborso di tali spese fosse effettivamente dovuto da parte della società assicuratrice.
Con il secondo motivo (rubricato: “secondo motivo di appello: l'errata compensazione delle spese tra il sig. e l'Assicuratore”) deduceva che il Tribunale di Enna aveva Controparte_3 erroneamente compensato le spese di lite tra l'attore e la società assicuratrice, in violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c.
Secondo l'appellante le spese sostenute dal terzo chiamato dovevano essere poste a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
Sosteneva che la chiamata in causa della società assicurativa si era resa necessaria al fine di tenere indenne l'assicurato e così trasferire sulla assicurazione il rischio dell'eventuale condanna al risarcimento del danno;
che essendo risultata infondata la domanda attorea, la chiamata in garanzia, restando assorbita, doveva obbligare il soccombente alla rifusione delle spese di lite anche nei confronti del terzo chiamato;
che il criterio oggettivo di imputazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente previsto all'art. 91 c.p.c., ammette deroga solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate o comunque desumibili in sentenza;
ragioni che nel
6 caso concreto non erano state minimamente precisate dal Tribunale di Enna, con conseguente carenza di motivazione della decisione.
Secondo l'appellante la compensazione delle spese di lite decisa dal Giudice di primo grado doveva quindi considerarsi del tutto illogica, tenuto conto che domanda risarcitoria avanzata nei confronti del medico professionista si era conclusa con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dell'assicurato.
Affermava che il Giudice di primo grado aveva errato nel tenere distinte le posizioni dell'assicurato e dell'assicuratore, ignorando che la domanda di chiamata in garanzia era intimamente connessa alla domanda risarcitoria proposta, tenuto conto che l'assicuratore era stato convenuto in giudizio al solo scopo di tenere quest'ultimo indenne da un'eventuale condanna. Chiedeva, infine, la riforma della sentenza impugnata, con la condanna dell'attore, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'assicuratore in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Con il terzo motivo (rubricato: “Riproposizione delle eccezioni e difese già svolte nel primo grado di giudizio ai sensi dell'art.346 c.p.c.”), nel riproporre le eccezioni e difese già avanzate in primo grado, deduceva l'inoperatività della polizza per responsabilità professionale sottoscritta dal CP_2 in dipendenza dell'art. 10, ultimo comma del contratto di assicurazione in essere tra le parti (nella specie, 'Polizza Responsabilità professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri' con certificato n.
ITOMM11B1008029Z0875 e validità dal 08.01.2015 al 08.01.2018, in atti).
Rilevava l'inoperatività della polizza in ragione della citata disposizione contrattuale che prevedeva quale parametro soggettivo di responsabilità esclusivamente la colpa grave;
colpa grave che, secondo l'appellante, doveva essere accertata con sentenza della Corte dei conti passata in giudicato o da altra
Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi nel merito.
Sosteneva che la determinazione del parametro della colpa grave quale criterio di responsabilità discendeva dall'applicazione di differenti disposizioni di legge (art. 28 Cost., T.U. pubblico impiego,
C.C.N.L. del Personale del Comparto Sanità).
Sosteneva che non vi era stato alcun accertamento relativamente a tale profilo di responsabilità nei confronti del medico assicurato e, anzi, quest'ultimo non aveva subìto alcun provvedimento di condanna da parte della Corte dei conti sotto il profilo del danno erariale, né aveva mai ricevuto alcuna richiesta risarcitoria da parte della struttura sanitaria o del suo assicuratore. Chiedeva, quindi, la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata e la riforma della sentenza impugnata.
Si costituiva in appello che, in via preliminare, chiedeva il rigetto della richiesta di CP_2 sospensiva. Nel merito contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
7 Con ordinanza depositata in data 8 luglio 2022, la Corte dichiarava la contumacia degli appellati
, e la società Controparte_3 Controparte_14 Controparte_5 che, ritualmente evocati in giudizio, non si costituivano.
[...]
Con la medesima ordinanza, accoglieva la richiesta di inibitoria e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 ottobre 2024.
Dopo vari rinvii motivati dal carico dei ruoli della Corte, veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
La Corte, all'esito del deposito di tali note, poneva la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n.
134 del 2012, applicabile ratione temporis, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
SS.UU. n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esaminano, adesso, i motivi di appello.
Nell'ordine logico, va esaminato anzitutto il terzo motivo di appello, con il quale si sostiene l'inoperatività della polizza assicurativa per responsabilità professionale stipulata da CP_2 con la Parte_1
La società appellante, nel riproporre argomentazioni già svolte in primo grado, deduce l'inoperatività della polizza assicurativa “...stante il chiaro tenore dell'Articolo 10, ultimo comma, della stessa – clausola che disciplina addirittura l'oggetto della copertura assicurativa: “Nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' in Parte_3 qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Sistema Sanitario
Nazionale (inclusa l'attività intramoenia) la Società si obbliga a tenere indenne l Parte_4
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[...] unicamente di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in cui egli sia Parte_3 dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra indicata richiesta” (cfr. pag. 16 atto di citazione in appello).
Afferma che “...nel caso di specie e stante l'articolo sopra riportato, è agevole desumere
l'inoperatività della Polizza atteso che la stessa opera nel caso de quo (dato che l' è Parte_3 dipendente della ) unicamente a manleva e garanzia per la sola ipotesi di azione di rivalsa o CP_15 di surrogazione esperite nei confronti dell' per colpa grave dello stesso, ove però la colpa Parte_3 grave venga accertata con sentenza passata in giudicato della Corte dei Conti (circostanza che, nel caso di specie non sussiste) o da altra Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in merito alla stessa” (cfr. pagg. 16-17 atto di citazione in appello).
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato.
Ad avviso del Collegio la previsione contrattuale invocata dall'appellante ai fini della dedotta inoperatività della polizza (art. 10, ult. comma delle condizioni di assicurazione) non risulta applicabile alla fattispecie in esame, che attiene al diverso ambito della responsabilità civile per responsabilità professionale.
La norma contrattuale richiamata dall'appellante disciplina, piuttosto, la copertura assicurativa operante per il caso di responsabilità erariale del medico dipendente presso struttura pubblica o convenzionata per i danni causati allo Stato nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. art. 10, ultimo comma Condizioni di Assicurazione, in atti).
Si tratta, all'evidenza, di un'ipotesi diversa rispetto alla responsabilità civile di natura professionale prospettata dall'originario attore e si applica solo alla responsabilità amministrativa e contabile per condotte illecite poste in essere dal dipendente pubblico nello svolgimento delle sue mansioni. Di contro, la responsabilità civile professionale è conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale secondo il canone della “diligenza adempitiva” di cui all'art. 1176, comma 2, c.c..
La giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo, ha chiarito che la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati;
la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, è volta al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare (cfr. Cass. civ.
SS.UU. n. 4883/2019).
9 Nel caso di specie, dall'esame del contratto di assicurazione della responsabilità civile invocato dal si evince chiaramente che la clausola contrattuale applicabile è quella dell'art. CP_2
10, primo comma, che disciplina la responsabilità civile per fatto illecito e che individua, quale presupposto della responsabilità, anche la colpa lieve del professionista.
La norma contrattuale sopra indicata testualmente recita: “La Società si obbliga a tenere indenne
l' di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai Parte_3 sensi di legge, in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel Modulo di Proposta e riportata nella Scheda di Polizza. La Società risponde: a. Dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale predetta;
b. Delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto – non facenti capo al Servizio
Sanitario Nazionale – a cui l'Assicurato presta la propria opera o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. Delle eventuali azioni di rivalsa CP_1 esperire dall' ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/06/1984 n. 222. L'assicurazione comprende altresì: d. i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi all'attività professionale dichiarata” (cfr. art. 10, primo comma, 'Condizioni di Assicurazione' del 'Contratto di Assicurazione per la
Responsabilità Civile Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri', in atti).
La disposizione dell'art. 10, ultimo comma, delle Condizioni generali di Assicurazione non è applicabile alla fattispecie di causa, come correttamente sostenuto dal Tribunale di Enna, atteso che il non risultava dipendente o convenzionato di una struttura facente capo al Sistema Sanitario CP_2
Nazionale, essendo l' una associazione di diritto privato, come Controparte_6 Controparte_6 provato dalla documentazione versata in atti dal , e segnatamente di una associazione CP_2 non lucrativa di utilità sociale (cfr. Statuto dell'Associazione e Dichiarazione del 17.10.2017 prot. n.
1/373 a firma del Presidente, allegati n.
2-3 della memoria n. 183, comma 6 n. 2 c.p.c., depositata il
9.11.2017, in atti).
Alla stregua di tali considerazioni il terzo motivo di appello viene rigettato poiché infondato.
Si esamina, adesso, il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta che l'impresa assicuratrice sia stata condannata dal Giudice di prime cure a rifondere all'assicurato le CP_2 spese sostenute da quest'ultimo per resistere in giudizio ex art. 1917, terzo comma c.c., senza considerare: 1) che l'assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per il giudizio poiché è CP_2 risultato totalmente vittorioso all'esito del processo;
2) che la condanna dell'impresa assicuratrice comporta una locupletazione per l'assicurato; 3) che il diritto dell'assicurato al rimborso CP_2 delle spese a norma dell'art. 1917, terzo comma, cod. civ. sussiste solo se queste sono state effettivamente sostenute.
10 La Corte ritiene che il primo motivo sia fondato.
In materia di assicurazione della responsabilità civile, si devono distinguere e formare oggetto di specifica domanda: a) il diritto al rimborso delle spese processuali che l'assicurato è costretto a rifondere al terzo danneggiato in caso di condanna, che costituisce una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito e che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (c.d. spese di soccombenza); b) il diritto alla refusione delle spese sostenute per resistere alla azione del terzo danneggiato ex art. 1917, terzo comma c.c. che prescindono da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo e operano anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, terzo comma, c.c. (c.d. spese di resistenza).
Nell'assicurazione per responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Ne consegue che, pure nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c. (così Cass. civ. n. 24409/2020; conforme Cass. civ. 19176/2014).
L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile che sia convenuto in giudizio dal terzo danneggiato ha diritto, quindi, alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea anche nell'ipotesi in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo danneggiato che ha promosso l'azione.
Tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo qualora manchi o sia inefficace la copertura assicurativa
(circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente) oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive od avventate (Cass. Civ. n.
4786/2021).
Oltretutto, la clausola inserita nel contratto assicurativo che stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non abbia diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (Cass. civ. n. 21220/2022).
E' stato pure chiarito, dalla giurisprudenza di legittimità, che le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (Cass. civ. n. 26683/2023). Inoltre, nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da
11 parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato (Cass. civ. n.
21290/2022).
Ebbene, nel caso di specie, difetta la prova del pagamento delle relative spese di resistenza da parte dell'appellato . CP_2
Dall'esame degli atti di causa non emerge alcuna documentazione che dimostri l'effettivo esborso delle spese di difesa ex art. 1917, terzo comma c.c..
Il nulla ha allegato o prodotto in proposito, avendo depositato nel giudizio di primo grado CP_2 unicamente la nota spese del difensore in data 7 maggio 2021 (Nota spese per il Dr. CP_2 depositata dal difensore il 07.05.2021, agli atti del giudizio di primo grado) ma non altra documentazione atta a provare l'effettivo esborso delle spese sostenute per resistere all'azione dell'originario attore.
Non vi è agli atti, sia del giudizio di primo che di secondo grado, alcuna ricevuta o quietanza del pagamento del compenso al difensore né copia di assegni circolari o copia di bonifici bancari o postali.
L'accoglimento del motivo comporta che la sentenza di primo grado debba essere, sul punto, riformata.
Si esamina, ora, il secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo ha censurato il capo della sentenza che ha compensato le spese di Pt_1 lite tra l'attore e la società assicurata. CP_3
La società appellante afferma che le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, dovevano essere poste a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia.
Afferma, altresì, che il criterio oggettivo di imputazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, previsto all'art. 91 c.p.c., ammette deroga solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni;
ragioni che, secondo l'appellante, non sono state individuate dal Giudice di primo grado.
Sostiene che la compensazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Enna è da considerarsi illogica, tenuto conto che la domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurato si è conclusa con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del medesimo.
Afferma, ancora, che il Giudice di primo grado ha errato nel tenere distinte le posizioni dell' e dell'assicuratore, ignorando che la domanda di chiamata in garanzia era intimamente Parte_3 connessa alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurato, tenuto conto che l'assicuratore era stato convenuto in giudizio al solo scopo di tenere quest'ultimo indenne da un'eventuale condanna.
12 La Corte ritiene che il secondo motivo di appello sia fondato e vada accolto per quanto di ragione.
In materia di liquidazione delle spese processuali, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6144/2024 nonché Cass. civ. n. 10364/2023).
Un tale orientamento giurisprudenziale, ampiamente consolidato, ribadisce che in materia è il principio di causalità, unitamente a quello di soccombenza, che regola il riparto delle spese di lite ed impone il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
Il rimborso delle spese rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., in questo senso, Cass. civ. n.
31889/2019; Cass. civ. n. 18710/2021; Cass. civ, n. 10364/2023).
Nel caso di specie, l'attore aveva avanzato una domanda risarcitoria lamentando di avere subito un grave danno (pari a € 1.500.000,00) per dedotto inadempimento sia della struttura sanitaria dove era stato ricoverato sia del medico . Quest'ultimo Controparte_6 CP_2 aveva chiamato in giudizio la impresa assicuratrice con la quale aveva stipulato una Pt_1 polizza per la copertura dei danni da responsabilità professionale.
Ebbene, la richiesta di chiamata in causa della assicurazione da parte del convenuto Pt_1
non era manifestamente infondata o arbitraria, né tale iniziativa processuale realizzava un CP_2 abuso del diritto;
essa si era resa necessaria in relazione alla domanda di risarcimento proposta dall'attore nei confronti del convenuto per suo dedotto inadempimento CP_3 CP_2 professionale, domanda poi ritenuta infondata dal Tribunale di Enna e conseguentemente rigettata.
Facendo applicazione dei superiori arresti giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi, è quindi fondato pure il secondo motivo di appello e quindi anche sul punto il capo della sentenza impugnata deve essere riformato.
L'appello è quindi parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo, con riforma dei capi della sentenza di primo grado sul capo della regolamentazione delle c.d. spese di resistenza, ai sensi dell'art. 1917, terzo comma c.c., e sul capo della regolamentazione delle spese
13 processuali nel rapporto tra l'originario attore (odierno appellato) e la impresa assicuratrice appellante.
Le spese processuali del giudizio di primo grado sopportate da (già Parte_1
), derivanti dalla sua chiamata in causa su richiesta del convenuto , Parte_2 CP_2 sono poste a carico dell'originario attore e liquidate in favore della Controparte_3 società odierna appellante, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 nel testo vigente ratione temporis, in ragione del valore dichiarato della causa
(€ 1.500.000) nell'importo di € 18.977,00 per compenso (fase di studio: € 2.995,00; fase introduttiva: € 1.976,00; fase di trattazione: € 8.797,00; fase decisionale: 5.209,00), oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
Le spese di processuali del giudizio di appello, in ragione del rigetto del terzo motivo di gravame
(e quindi della parziale soccombenza dell'appellante) e delle ragioni che fondano l'accoglimento del primo e del secondo motivo di gravame, sono dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti contumaci e e Controparte_6 Controparte_10 compensate per intero nel rapporto processuale tra l'appellante e Parte_1
l'appellato . CP_2
Le spese del grado di appello devono seguire la soccombenza finale dell'appellato
[...]
, rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti dall'appellante società CP_3 assicuratrice, e sono liquidate, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, nel testo vigente ratione temporis, in euro 12.033,00 per compenso (fase studio:
€ 3.709,00; fase introduttiva: € 2.157,00; fase decisionale: € 6.167,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello non sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 586/2021, pubblicata in data 21 settembre 2021, appellata da
(già ), nella contumacia, che dichiara, degli Parte_1 Parte_2 appellati , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
così provvede:
[...]
1) riforma la sentenza di primo grado del Tribunale di Enna n. 586/2021 nella parte in cui ha condannato (già ) alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di lite in favore di;
CP_2
2) condanna al pagamento, in favore di in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di primo grado,
14 liquidate in euro 18.977,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
3) condanna al pagamento, in favore di in Controparte_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del giudizio di secondo grado, liquidate in euro 12.033,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese processuali del grado di appello nei rapporti processuali tra
[...]
e e le dichiara irripetibili nel rapporto processuale tra Parte_1 CP_2
l'appellante e gli appellati contumaci e Controparte_4 Controparte_5
[...]
5) conferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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