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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9420 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del Giudice IA AB PO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., 2° comma,
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49133 Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente tra
[...]
Parte 1
elettivamente domiciliate, ai fini del presente atto, in Lamezia Terme, via Tiziano
n°5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Franzì che Le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
RICORRENTI
E
con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona del Controparte 1
Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa
190, rappresentata e difesa dall' avv. Anna Bonsera, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona 1 di Roma, Rep. N. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 04.05.2022, n. 5514, che si produce in copia, presso la quale elegge domicilio nella Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale
Europa 190. RESISTENTE
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione
-
-
concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della "ragione più liquida", ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione. Le signore Parte 1 e Parte 1 proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso Controparte_1 chiedendo: "Piaccia
all'Ecc.mo istanza, eccezione,Tribunale adito, reietta ogni contraria documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: •Accertare
e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il rimborso del buono fruttifero postale di Lire. 10.000.000,00; per l'effetto, • condannare la convenuta, a rimborsare alle ricorrenti la somma pari €. 14.202,57 per il predetto buono fruttifero postale, oltre agli interessi maturati dal 2014 ad oggi;
in via subordinata
•
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti per l'indempimento contrattuale descritto in narrativa, pari ad €. 14.202,57 il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e C.P.A. come per
Legge da distrarsi in favore del Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la Controparte 1 contestando le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni tutte di parte ricorrente, contenute nel ricorso e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Concludeva chiedendo:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e preliminare
- dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i buoni;
- nel merito - accertare e dichiarare la legittimità del comportamento di Controparte_1 e respingere tutte le avverse domande, formulate sia in via principale che in via subordinata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto. Con riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto e con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge."
In particolare deduceva: che il buono fruttifero postale dell'importo di lire
10.000.000, era stato emesso in data 23.07.1992 appartenente alla serie a termine
"AD", istituita con DM Tesoro 23 luglio 1987 (G.U. 221 del 22/09/1987), per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%), ed alla scadenza del 11° anno che i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio;
che, avendo richiesto le attrici l'incasso dei buoni nel luglio 2014 nulla sarebbe dovuto dalla Società CP 1
in relazione ai buoni fruttiferi postali per cui è causa, poiché prescritti.
All'udienza del 09.02.2024, sentite le parti la causa veniva rinviata all'udienza del
18.10.2024 per la discussione.
Alla successiva udienza del 18.10.2024 la causa veniva rinviata e art. 309 c.p.c. al
25.10.2024, nel corso della quale, comparsi i procuratori delle parti, questo giudice disponeva "che parte ricorrente provveda a ridepositare il buono fruttifero de quo in una scansione e/o fotoriproduzione leggibile;
rinvia per l'esame dell'acquisendo documento e per la discussione all'udienza del 28.03.2025, ore 12.00, concedendo termine per note conclusive fino a dieci giorni prima."
All'udienza del 19.06.205, svolta la discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies, 2° comma, c.p.c..
****
Le domande avanzate di parte ricorrente in via principale non sono fondate e devono, pertanto, essere respinte.
Dall'esame della documentazione versata in atti ed in particolare titolo di credito per il quale le ricorrenti agiscono per la riscossione, si evince che lo stesso buono postale fruttifero dell'importo di Lire 10.000.000, veniva emesso dall'Ufficio Postale di
Sambiase di Lamezia Terme (Catanzaro) in data 23 luglio 1992, intestato a Parte_1
[...] e recante n. 00.062.340 14, recava nel suo retro la Parte 1
specifica indicazione di appartenenza alla serie AD, oltreché la descrizione delle caratteristiche del titolo. Più precisamente indicava che: il capitale di cui al titolo sarebbe raddoppiato dopo 7 anni e triplicato dopo 11 anni;
se non riscosso al compimento dell'ultimo periodo indicato sarebbe cessato di essere fruttifero e l'avente diritto avrebbe potuto ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità.
Ebbene le caratteristiche del Buono Postale Fruttifero in esame appaino chiaramente descritte sullo stesso, tali per cui un consumatore media avrebbe ben potuto comprenderne la valenza.
,L'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata da già contestata CP 2
direttamente e formalmente prima dell'introduzione del giudizio de quo con lettera del 27.08.2014, è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va ricordato che a norma dell'art. 2934, 1° comma, c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo predeterminato dalla legge".
Nel caso di specie per stessa ammissione delle ricorrenti risulta che le stesse si siano recate solamente nel luglio del 2014 presso l'Ufficio Postale di Lamezia Terme-
Contr Sambiase a richiedere il rimborso del o quanto meno non vi è prova che sia stata svolta precedentemente, ovvero nei dieci anni successivi all'emissione del titolo di credito del 23.07.1992 e neppure nei cinque anni previsti e chiaramente riportati a
Contr tergo del stesso.
Si osserva, invero, che l'eccepito termine di prescrizione, che era originariamente previsto in cinque anni, è stato modificato in dieci anni con l'art. 8, comma 1, del
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), che ha stabilito che “...i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore 66
dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Tale previsione è applicabile a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale, come quello in esame. Al riguardo si rileva che la modifica normativa disposta con il D.M. 19/12/2000, che all'art. 8 esplicita che il termine di decorrenza della prescrizione inizia dalla data di scadenza e non più dal 1° gennaio successivo, è da ritenersi imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, come stigmatizzato della Corte di Cassazione resa a Sezioni
Unite n. 3963 dell'11 febbraio 2019.
Dunque, il titolo richiamato emesso in data 23.07.1992, che aveva scadenza in data
23/07/2003, poteva essere rimborsato entro la data del 23 / 07 / 2013, atteso che la data di prescrizione era da ricondursi al 24 / 07 / 2013, mentre le beneficiarie facevano richiesta di liquidazione nel luglio 2014.
Priva di pregio appare, dunque, la deduzione di parte ricorrente relativa alla non riconoscibilità delle caratteristiche del titolo richiamato, in ordine alle quali si osserva, peraltro, ove vi fosse stato dubbio od incertezza, sarebbe stato onere delle beneficiarie chiedere spiegazione all'ufficio Postale emittente.
E' noto, infatti, che la Società CP 1 ha predisposto un sito web, anche pubblicizzato presso gli stessi Uffici, dove sono reperibili tutte le informazioni sui titoli di credito, come quello in esame.
Vieppiù, alcun valore assume l'allegato deficit informativo delle attrici in ragione del fatto che il prolungamento del termine di prescrizione e il trasferimento dei buoni è intervenuto per effetto di un decreto attuativo di una legge dello Stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che come tale- è presuntivamente conosciuta.
Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza o la violazione dei principi di affidamento e di buona fede del cliente, da parte di [...]
CP 1 .
Dunque, le domande delle ricorrenti di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero postale di Lire. 10.000.000,00, con la conseguente condanna della resistente, a rimborsare alle ricorrenti la somma pari €. 14.202,57 per il predetto buono fruttifero postale, oltre agli interessi maturati dal 2014 ad oggi, non è fondata e deve essere respinta.
Parimenti infondata appare la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale avanzata in subordine da parte ricorrente, per le ragioni su esposte, oltre che per la genericità della domanda, in alcun modo motivata si in fatto che in diritto, che per l'effetto deve essere respinta.
Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 49133/2023, ogni contraria domanda e decisione disattesa, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies, 2° comma,
c.p.c.:
⚫ rigetta le domande delle ricorrenti;
•
Dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere il BPF de quo;
• dichiarare la legittimità del comportamento di Controparte_1 ;
• condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della convenuta
Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge.
Roma, 23.06.2025
Il Giudice
IA AB PO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona del Giudice IA AB PO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., 2° comma,
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49133 Ruolo Generale dell'anno 2023, vertente tra
[...]
Parte 1
elettivamente domiciliate, ai fini del presente atto, in Lamezia Terme, via Tiziano
n°5, presso lo Studio dell'Avv. Stefano Franzì che Le rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
RICORRENTI
E
con sede in Roma, viale Europa n. 190, in persona del Controparte 1
Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa
190, rappresentata e difesa dall' avv. Anna Bonsera, in virtù di procura generale alle liti per atto del Notaio Persona 1 di Roma, Rep. N. 55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 04.05.2022, n. 5514, che si produce in copia, presso la quale elegge domicilio nella Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale
Europa 190. RESISTENTE
OGGETTO: Titoli di credito.
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione
-
-
concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della "ragione più liquida", ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che: "imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"
(così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiama, quindi, il contenuto assertivo della citazione. Le signore Parte 1 e Parte 1 proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso Controparte_1 chiedendo: "Piaccia
all'Ecc.mo istanza, eccezione,Tribunale adito, reietta ogni contraria documentazione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia: •Accertare
e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad ottenere il rimborso del buono fruttifero postale di Lire. 10.000.000,00; per l'effetto, • condannare la convenuta, a rimborsare alle ricorrenti la somma pari €. 14.202,57 per il predetto buono fruttifero postale, oltre agli interessi maturati dal 2014 ad oggi;
in via subordinata
•
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti per l'indempimento contrattuale descritto in narrativa, pari ad €. 14.202,57 il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario spese generali, IVA e C.P.A. come per
Legge da distrarsi in favore del Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la Controparte 1 contestando le domande, eccezioni, deduzioni ed affermazioni tutte di parte ricorrente, contenute nel ricorso e proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Concludeva chiedendo:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale e preliminare
- dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere i buoni;
- nel merito - accertare e dichiarare la legittimità del comportamento di Controparte_1 e respingere tutte le avverse domande, formulate sia in via principale che in via subordinata, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in quanto infondata in fatto e diritto. Con riserva di ampliare e specificare quanto sopra dedotto e con salvezza di ogni eventuale richiesta istruttoria secondo i termini di legge."
In particolare deduceva: che il buono fruttifero postale dell'importo di lire
10.000.000, era stato emesso in data 23.07.1992 appartenente alla serie a termine
"AD", istituita con DM Tesoro 23 luglio 1987 (G.U. 221 del 22/09/1987), per la quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni (gli interessi sono assoggettati alla ritenuta fiscale del 12,50%), ed alla scadenza del 11° anno che i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio;
che, avendo richiesto le attrici l'incasso dei buoni nel luglio 2014 nulla sarebbe dovuto dalla Società CP 1
in relazione ai buoni fruttiferi postali per cui è causa, poiché prescritti.
All'udienza del 09.02.2024, sentite le parti la causa veniva rinviata all'udienza del
18.10.2024 per la discussione.
Alla successiva udienza del 18.10.2024 la causa veniva rinviata e art. 309 c.p.c. al
25.10.2024, nel corso della quale, comparsi i procuratori delle parti, questo giudice disponeva "che parte ricorrente provveda a ridepositare il buono fruttifero de quo in una scansione e/o fotoriproduzione leggibile;
rinvia per l'esame dell'acquisendo documento e per la discussione all'udienza del 28.03.2025, ore 12.00, concedendo termine per note conclusive fino a dieci giorni prima."
All'udienza del 19.06.205, svolta la discussione orale, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 281 sexies, 2° comma, c.p.c..
****
Le domande avanzate di parte ricorrente in via principale non sono fondate e devono, pertanto, essere respinte.
Dall'esame della documentazione versata in atti ed in particolare titolo di credito per il quale le ricorrenti agiscono per la riscossione, si evince che lo stesso buono postale fruttifero dell'importo di Lire 10.000.000, veniva emesso dall'Ufficio Postale di
Sambiase di Lamezia Terme (Catanzaro) in data 23 luglio 1992, intestato a Parte_1
[...] e recante n. 00.062.340 14, recava nel suo retro la Parte 1
specifica indicazione di appartenenza alla serie AD, oltreché la descrizione delle caratteristiche del titolo. Più precisamente indicava che: il capitale di cui al titolo sarebbe raddoppiato dopo 7 anni e triplicato dopo 11 anni;
se non riscosso al compimento dell'ultimo periodo indicato sarebbe cessato di essere fruttifero e l'avente diritto avrebbe potuto ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui sarebbe cessata la fruttuosità.
Ebbene le caratteristiche del Buono Postale Fruttifero in esame appaino chiaramente descritte sullo stesso, tali per cui un consumatore media avrebbe ben potuto comprenderne la valenza.
,L'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata da già contestata CP 2
direttamente e formalmente prima dell'introduzione del giudizio de quo con lettera del 27.08.2014, è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente, va ricordato che a norma dell'art. 2934, 1° comma, c.c. “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo predeterminato dalla legge".
Nel caso di specie per stessa ammissione delle ricorrenti risulta che le stesse si siano recate solamente nel luglio del 2014 presso l'Ufficio Postale di Lamezia Terme-
Contr Sambiase a richiedere il rimborso del o quanto meno non vi è prova che sia stata svolta precedentemente, ovvero nei dieci anni successivi all'emissione del titolo di credito del 23.07.1992 e neppure nei cinque anni previsti e chiaramente riportati a
Contr tergo del stesso.
Si osserva, invero, che l'eccepito termine di prescrizione, che era originariamente previsto in cinque anni, è stato modificato in dieci anni con l'art. 8, comma 1, del
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000 (pubblicato G.U. 27 dicembre 2000, n. 300), che ha stabilito che “...i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore 66
dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". Tale previsione è applicabile a tutti i BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del sopra richiamato Decreto Ministeriale, come quello in esame. Al riguardo si rileva che la modifica normativa disposta con il D.M. 19/12/2000, che all'art. 8 esplicita che il termine di decorrenza della prescrizione inizia dalla data di scadenza e non più dal 1° gennaio successivo, è da ritenersi imperativa e si applica a tutti i buoni fruttiferi postali in quanto essi sono titoli nominativi di legittimazione e non titoli di credito, come stigmatizzato della Corte di Cassazione resa a Sezioni
Unite n. 3963 dell'11 febbraio 2019.
Dunque, il titolo richiamato emesso in data 23.07.1992, che aveva scadenza in data
23/07/2003, poteva essere rimborsato entro la data del 23 / 07 / 2013, atteso che la data di prescrizione era da ricondursi al 24 / 07 / 2013, mentre le beneficiarie facevano richiesta di liquidazione nel luglio 2014.
Priva di pregio appare, dunque, la deduzione di parte ricorrente relativa alla non riconoscibilità delle caratteristiche del titolo richiamato, in ordine alle quali si osserva, peraltro, ove vi fosse stato dubbio od incertezza, sarebbe stato onere delle beneficiarie chiedere spiegazione all'ufficio Postale emittente.
E' noto, infatti, che la Società CP 1 ha predisposto un sito web, anche pubblicizzato presso gli stessi Uffici, dove sono reperibili tutte le informazioni sui titoli di credito, come quello in esame.
Vieppiù, alcun valore assume l'allegato deficit informativo delle attrici in ragione del fatto che il prolungamento del termine di prescrizione e il trasferimento dei buoni è intervenuto per effetto di un decreto attuativo di una legge dello Stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che come tale- è presuntivamente conosciuta.
Non è, pertanto, ravvisabile alcuna violazione dei principi di correttezza o la violazione dei principi di affidamento e di buona fede del cliente, da parte di [...]
CP 1 .
Dunque, le domande delle ricorrenti di accertamento del diritto al rimborso del buono fruttifero postale di Lire. 10.000.000,00, con la conseguente condanna della resistente, a rimborsare alle ricorrenti la somma pari €. 14.202,57 per il predetto buono fruttifero postale, oltre agli interessi maturati dal 2014 ad oggi, non è fondata e deve essere respinta.
Parimenti infondata appare la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale avanzata in subordine da parte ricorrente, per le ragioni su esposte, oltre che per la genericità della domanda, in alcun modo motivata si in fatto che in diritto, che per l'effetto deve essere respinta.
Le superiori osservazioni sono da intendersi assorbenti di ogni ulteriore questione posta.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma nel procedimento n. R.G. 49133/2023, ogni contraria domanda e decisione disattesa, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies, 2° comma,
c.p.c.:
⚫ rigetta le domande delle ricorrenti;
•
Dichiara l'avvenuta prescrizione del diritto di riscuotere il BPF de quo;
• dichiarare la legittimità del comportamento di Controparte_1 ;
• condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della convenuta
Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp e Iva come per legge.
Roma, 23.06.2025
Il Giudice
IA AB PO