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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/08/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2743 R.G. cont. 2017
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via SVETONIO n.
5 - LATINA presso lo studio dell'avv. Ezio
BONANNI e rappresentato e difeso dall'avv. Fernando PICCHI del Foro di
Frosinone in forza di procura rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
– C.F. , elettivamente ON C.F._2
domiciliato in C.so della REPUBBLICA n. 229 - CISTERNA DI LATINA presso lo studio dell'avv. Laura CHILLON, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
1 – C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in C.so VITTORIO EMANUELE II N. 6 – SABAUDIA, presso lo studio dell'avv. Antonio MANTUANO, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E
[...]
- C.F. , elettivamente Controparte_3 C.F._4
domiciliato in P.zza B. BUOZZI n. 9/A - LATINA, presso lo studio dell'avv.
Guerrino MAESTRI, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: preliminare di compravendita - recesso per inadempimento - revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, in accoglimento delle domande attoree, così giudicare:
1) in via preliminare e principale, ex art. 1385, II° comma, C.C. , dichiarare il recesso del promittente acquirente dai contratti preliminari di Parte_1
compravendita del 15-12-2008 e del 4-3-2010 per l'inadempimento grave ed importante del promittente venditore e, per l'effetto, condannare ON
il al pagamento in favore del della ON Parte_1 complessiva somma di € 222.300,00 pari al doppio delle due caparre confirmatorie ricevute ed incassate e pari alla restituzione degli acconti ulteriormente ricevuti per i due contratti preliminari, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo e con la dichiarazione di estinzione di tutti gli effetti dei due contratti preliminari dedotti per grave inadempimento del promittente venditore;
2) in via subordinata e preliminare, in alternativa alla domanda spiegata sopra, dichiarare la risoluzione dei due contratti preliminari di compravendita del
15-12-2008 e del 4-3-2010 per grave inadempimento del e, ON
2 conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore
[...]
della somma di € 222.300,00 a titolo di risarcimento danni, di danno Pt_1
emergente e lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) accogliere la proposta azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia ex art. 2901 C.C. nei confronti dell'attore delle due Parte_1
vendite nella parte in cui il , nato a [...] il [...] e ON
residente a [...], avente codice fiscale
[...]
, vende al , nato a [...] il 10-10- C.F._5 Controparte_2
1980 e residente a [...], avente codice fiscale
, la quota e l'intero dei suoi beni immobili e della cessione CodiceFiscale_6
nella parte in cui il , generalizzato come sopra, cede alla figlia ON
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_3
Strada Marittima n° 6563, avente codice fiscale , la quota dei CodiceFiscale_7
suoi beni immobili, vendite e cessione, con gli immobili tutti descritti nella parte narrativa dell'atto di citazione e così come portati e riportati nei seguenti tre atti : a) atto pubblico di compravendita del 1-2-2016, Rep. 83222 e Racc. 32090, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4-2-2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n° 1666 del
Registro Particolare nella parte in cui il vende al ON CP_2
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e riportati in
[...]
catasto al Comune di NI al Foglio 125 mappale n° 65 , al Foglio 125 mappali
150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al Foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152, 153, 25,
26, 56, 36 porzione AA e porzione AB (atto pubblico depositato al doc.to n° 10 ) ; b) atto pubblico di compravendita del 15-2-2016, Rep. 83258 e Racc. 32119, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare , in data 25-2-2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro Particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti , riportati in N.C.E.U. del Comune di NI in ditta al venditore stesso e
Foglio 125, mappale 123, sub 3 ( atto pubblico depositato al doc.to n°11 ) ; c) atto
3 pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15-2-
2016, Rep. N° 83257 e Racc. n° 32118, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data 24-2-
2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a tre ON Controparte_3
sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq.
281 e 84 siti in pontinia (LT) alla Strada delle Pignette n° 1873, riportati al N.C.E.U. in Ditta allo stesso cedente ed al Catasto al Foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub
2 (atto pubblico depositato al doc.to n°12 ); con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Latina e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina
Ufficio provinciale-Territorio Servizi di Pubblicità immobiliare di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni.
Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio, oltre tutti gli accessori previsti dalla legge come gli oneri previdenziali, l'IVA, il rimborso delle spese generali ed anche del contributo unificato occorso”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle ON
conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Precisa le conclusioni insistendo nel rigetto di tutte le avverse pretese, perché infondate in fatto ed in diritto
e non provate, e nell'accoglimento di tutti gli scritti difensivi, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle Controparte_3
conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Si riporta alle conclusioni in comparsa di costituzione e risposta chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, rilevando altresì - all'esito dell'attività istruttoria - la carenza di legittimazione attiva del . Con vittoria di spese di lite, Parte_1 rimborso forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 3/5/2017
ha convenuto in giudizio , Parte_1 ON CP_2
e per sentir dichiarare legittimo il proprio recesso dai
[...] Controparte_3
contratti preliminari di vendita del 15/12/2008 e del 4/3/2010 per il grave
4 inadempimento del promittente venditore , con condanna dello ON
stesso al pagamento del doppio delle caparre confirmatorie da esso attore versate e quindi per l'importo complessivo di € 222.300,00; in via subordinata ed in alternativa, per sentir pronunciare la risoluzione dei contratti preliminari di vendita predetti con condanna del medesimo promittente venditore al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
contestualmente per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
a) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
1666 del Registro Particolare) nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero di terreni descritti nell'atto, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
b) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n. 3844 del Registro generale e al n.
2778 del Registro Particolare) nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, censiti al N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125, mappale 123 sub
3;
c) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n. 3748 del Registro generale ed al n. 2710 del Registro Particolare) nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq. 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2. Par A sostegno della domanda ha dedotto: Parte_1
5 che, nell'ottobre del 2008, esso attore, coltivatore diretto di terreni agricoli nel territorio dei comuni di Amaseno e NI, attività esercitata da oltre quarantacinque anni, era stato contattato da , il quale gli ha offerto ON
in vendita vari terreni agricoli siti in NI, limitrofi ad altri che costituiscono la sua azienda agricola, per il suo ampiamento ed in vista della programmata cessione al proprio figlio;
CP_4
che, di seguito alle trattative intercorse tra le parti, in data 15/12/2088, è stato concluso un primo contratto preliminare per la vendita di appezzamenti di terreno agricolo della consistenza di ha 3.54.50, siti nel Comune di NI (LT) e distinti in catasto al foglio 125 mappali 26, 56, 25, 33/parte ed al foglio 108 mappale 200, per un corrispettivo di € 106.350,00 e per il quale è stato versato, a titolo di caparra confirmatoria, da esso attore, la somma di € 50.000,00 mediante la consegna di tre assegni circolari non trasferibili all'ordine del promittente venditore CP
che il promittente venditore ha immesso il promissario acquirente nel possesso dei beni oggetto di preliminare;
che il convenuto prospettando varie volte ed in tempi diversi sempre CP
delle problematiche di vario tipo e, a suo dire, di semplice soluzione, ha ottenuto da esso promissario acquirente non solo ulteriori somme in acconto del corrispettivo pattuito nell'atto preliminare del 15/12/2008, ma si è vincolato stipulando un ulteriore contratto preliminare, concluso in data 4/3/2010 e con il quale si è obbligato a vendere altri terreni agricoli limitrofi ai primi oggetto del primo compromesso;
in particolare: terreni della consistenza di ha 1.59.00 siti nel Comune di NI (LT) e distinto in catasto al foglio 125 con mappali 24 porzione AA, 24 porzione AB e 32, per un corrispettivo di € 47.700,00 da pagarsi quanto ad € 13.800,00 quale primo acconto e caparra confirmatoria alla firma della promessa di vendita e quanto al saldo di € 33.900,00 al momento della stipula dell'atto pubblico da effettuarsi entro il
28/2/2011 avanti al notaio individuato sempre dal promittente Persona_1
venditore CP
che, ancor prima della conclusione del secondo preliminare citato, esso attore aveva versato la complessiva somma di € 103.000,00: 50.000,00 quale primo acconto e caparra confirmatoria ed € 53.000,00 portati dagli ulteriori acconti descritti sopra e così, complessivamente, € 103.000,00 a fronte dei 106.350,00 euro di cui al
6 corrispettivo concordato nel preliminare di vendita del 2008; che, in data 13/1/2010, al promittente venditore sono stati versati ulteriori €
8.000,00 da computarsi, quanto ad € 3.350,00, quale saldo del corrispettivo pattuito nel contratto preliminare di vendita del 15/12/2008 ed € 4.650,00 quale acconto per il successivo contratto preliminare del terreno offertogli in vendita da stipularsi a breve distanza di tempo, come in effetti accaduto;
che esso promissario acquirente, firmato il secondo preliminare, ha consegnato a titolo di acconto e caparra confirmatoria la somma di € 13.800,00 portati da un assegno circolare di € 15.000,00, la cui eccedenza è stata imputata ad ulteriore acconto;
che, trasferito il possesso anche degli ulteriori terreni, ha corrisposto altri acconti per importi che, complessivamente, hanno addirittura superato, per €
4.450,00, l'ammontare complessivo dovuto per le compravendite compromesse;
che, malgrado i reiterati solleciti rivolti al al fine di definire i CP
preliminari, questi avrebbe utilizzato, per eludere l'impegno di trasferire i terreni, ulteriori artifici, quale quello di provvedere, carpendo la sua buona fede, alla stipula di contratti di affitto dei terreni oggetto dei preliminari, individuando quale conduttore il figlio di esso attore, ; Controparte_5
che, trascorsi ormai degli anni, ha chiesto ripetutamente al di stipulare CP
l'atto pubblico in adempimento dei preliminari, ricevendo elusive promesse di stipula a breve termine, intese piuttosto a tenere tranquillo il promissario acquirente;
che solo di recente, dopo aver effettuato visure immobiliari, ha appreso che
, insieme ai suoi genitori, nel febbraio del 2016, ha ceduto tutti i ON
suoi immobili a , figlia del promittente venditore ed al di lei marito Controparte_3
tale , sposato poco tempo prima;
Controparte_2
che, dunque, , in tal modo, non solo ha ceduto con tre atti ON
pubblici notarili alla figlia ed al genero tutti i terreni promessi in vendita con i preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 ad esso attore, ma, in più, con gli stessi atti ha dismesso ogni altro suo bene immobile e si è reso, di fatto, nullatenente;
che l'artificio del si sarebbe così compiutamente ON
realizzato mediante l'incasso di tutto il corrispettivo pattuito con il , la Parte_1
sottrazione al promittente acquirente del diritto di agire per l'adempimento in forma
7 specifica, ma, anche e soprattutto, la totale dismissione del suo patrimonio immobiliare con il chiaro intento di sottrarre ogni garanzia alle azioni restitutorie e risarcitorie spettanti ad esso attore;
che, ancora più di recente, ha ricevuto, insieme a suo figlio una lettera CP_4
raccomandata del 22/3/2017, con la quale è stato loro richiesto di cessare le coltivazioni in corso e rilasciare i terreni posseduti (gli stessi terreni di cui al secondo preliminare di vendita) e a di pagare il canone di affitto per gli Controparte_5
anni 2016 e 2017; tale pretesa è stata contestata.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'attore ha argomentato sulla sussistenza dei presupposti per un legittimo recesso dai contratti preliminari stipulati con il con conseguente diritto alla ripetizione del doppio della caparra e degli CP
acconti versati per un importo complessivo addirittura superiore ai prezzi pattuiti;
sulla sussistenza, in via subordinata, dei presupposti per la risoluzione dei contratti e del diritto al risarcimento dei danni subiti;
sul ricorrere dei presupposti per la revocatoria degli atti dismissivi del patrimonio conclusi dai convenuti in frode alle ragioni di esso creditore.
L'attore ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in analogico il 19/9/2017, si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha offerto una diversa ON
ricostruzione dei fatti, secondo la quale: negli anni 2004-2005 l'attore, che gestiva un'azienda agricola limitrofa ai suoi terreni, gli avrebbe chiesto in affitto alcuni terreni di sua proprietà, necessari a soddisfare esigenze della sua azienda quali lo smaltimento del letame e la produzione del foraggio;
inoltre, il gli avrebbe chiesto aiuto per gestire i terreni presi in Parte_1
affitto, occupandosi quindi, esso convenuto, di tutta l'attività manuale di semina, irrigazione e concimazione, attività che lo avrebbe impegnato due volte al giorno, sette giorni su sette;
l'attore aveva inoltre chiesto in affitto anche i capannoni di proprietà del per depositarvi i concimi, i fertilizzanti ed i carburanti necessari all'azienda; CP
esso convenuto avrebbe svolto anche l'attività di custode dei beni del , Parte_1
poiché questi aveva la sua azienda e lavorava nel territorio di Amaseno;
8 detto rapporto tra le parti, fondato anche da un sentimento di amicizia, non è stato mai regolarizzato, cosicché esso convenuto ha cominciato a lavorare per conto dell'attore e a concedere beni in locazione in suo favore senza chiedere alcun corrispettivo;
a fronte di pressanti richieste, nel corso degli anni, il ha quindi Parte_1
cominciato a versare somme quale remunerazione del lavoro prestato e come corrispettivo degli affitti degli immobili;
le somme versate in relazione al presunto contratto preliminare, in realtà con assegni consegnati prima della firma dell'atto, sarebbero da imputare ai corrispettivi dovuti per le prestazioni rese e la locazione di capannoni e terreni;
esso convenuto, invero, non avrebbe mai sottoscritto o chiesto di sottoscrivere un preliminare di vendita;
si tratterebbe, quindi, di atti - i preliminari di vendita - creati ad hoc come risulterebbe da una serie di indizi desumibili dagli stessi contratti, il cui contenuto si assume poter essere stato, peraltro, alterato;
assumerebbe rilievo indiziario l'ulteriore circostanza per cui, dal 2011, epoca fissata per la stipula del definitivo non è stata mai chiesta l'esecuzione del preliminare, senza che peraltro il promissario acquirente si fosse mai premurato di accertare la sussistenza di vincoli pregiudizievoli sui beni oggetto di compromesso e senza che abbia mai effettuato la trascrizione dello stesso preliminare;
inoltre, circostanza particolarmente grave, il preteso promissario acquirente, ogni qual volta versava un assegno avrebbe preteso da esso convenuto la restituzione di una parte di quanto versato, cosicché gli importi rivendicati in citazione e che si assumono corrisposti non corrisponderebbero al vero;
risulterebbe inoltre assurdo, o comunque inverosimile, il fatto che già nel 2009
l'attore avesse versato l'intero ammontare del prezzo senza pretendere il trasferimento dei beni;
parimenti non credibile il versamento di un importo maggiore del prezzo;
dunque, la finalità che effettivamente si è voluto perseguire con la stipula dei preliminari in questione altra non sarebbe stata che quella di dare una giustificazione al versamento di somme per l'affitto di terreni e per la remunerazione del lavoro svolto da esso convenuto, qualificando gli importi versati come caparre e acconti per il trasferimento degli immobili;
9 per giunta, quale ulteriore indizio, andrebbe esclusa la circostanza che il promissario acquirente fosse così sprovveduto da non sapere che sugli immobili oggetto di preliminare gravasse un pignoramento;
anche in relazione al rapporto confidenziale ed amicale intercorrente tra le parti, il , che ben conosceva i problemi economici che gravavano Parte_1
sull'azienda e che godeva della disponibilità dei beni avuti in affitto, aveva CP
manifestato la possibilità di aiutare lo stesso convenuto eventualmente acquistando all'incanto i beni pignorati;
l'assurdità della ricostruzione di parte attrice emergerebbe ancora dal fatto che gli stessi immobili oggetto dei contratti preliminari invocati dall'attore sono stati concessi in locazione al figlio dell'attore stesso, , laddove non ci Controparte_5
sarebbe stata alcuna ragione per la stipula di tali contratti, avendo l'attore la disponibilità dei terreni e dei fabbricati proprio in virtù dei pretesi preliminari;
così come balzerebbe all'occhio l'anomalia che i contratti di locazione risultano registrati, mentre i preliminari non lo sarebbero stati;
da ultimo andrebbe rilevato che la firma di esso convenuto risulta apposta solo nell'ultima pagina del contratto preliminare, mancando le sigle nelle pagine precedenti;
ne deriverebbe che egli non ha mai inteso trasferire la proprietà attraverso la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita, bensì ha apposto la propria firma su quello che intendeva essere un contratto di locazione;
a seguito della produzione dell'originale, esso convenuto si è riservato di effettuare il disconoscimento della propria sottoscrizione, osservando che la firma apposta in calce ai presunti acconti versati dall'attore il 15/3/2009 non sembrerebbe a lui riconducibile;
mentre gli acconti di maggio e giugno del 2009 non risulterebbero sottoscritti e dalla produzione degli estratti conto risulterebbe chiaramente che l'acconto di € 5.000,00 non è stato incassato da esso convenuto.
Il convenuto ha quindi contestato la mancanza dei ON
requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione pauliana, rilevando come egli non si sia sottratto al pagamento dei propri debiti e come abbia provveduto a soddisfare tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva a suo carico;
dunque, avrebbe provveduto a vendere a i beni della sua Controparte_2
azienda agricola per rendere possibile il pagamento di tutti i creditori;
quindi non vi
10 sarebbe stato alcuno spoglio della garanzia patrimoniale. Ha rilevato inoltre che, innanzitutto, non vi sarebbe alcun credito del da tutelare con la proposta Parte_1
azione e che non vi sarebbe prova del pregiudizio cagionato al preteso creditore, oltre che non sarebbe stata data alcuna dimostrazione della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e della consapevolezza da parte del terzo acquirente.
Il convenuto ha poi contestato la sussistenza dei presupposti perché operi un legittimo recesso dai contratti di compravendita. Egli, infatti, sarebbe stato convinto di aver sottoscritto un contratto di locazione, avendo firmato solo l'ultima pagina dell'atto. D'altra parte, il preteso promissario acquirente, nel lungo arco temporale che va dal 2011 al 2017 non ha mai richiesto la stipula del contratto definitivo, cosicché non si determinerebbe alcun inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che comunque fondano l'applicazione della disciplina invocata dall'attore.
Il convenuto ha infine eccepito l'incompatibilità delle due domande proposte: recesso e risoluzione per inadempimento.
Ha concluso in comparsa come segue: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis riectis, In via preliminare Ordinare la produzione dell'originale dei contratti prodotti solo in copia, con riserva di effettuare il disconoscimento della firma apposta in calce agli stessi. Nel merito Accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti della domanda di recesso e per l'effetto rigettare la domanda formulata per tutte le ragioni meglio indicate in premessa, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle somme portate quale caparra e rimborso dei contratti. Sempre nel merito Accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti della domanda di risoluzione per grave inadempimento e per l'effetto rigettare la domanda formulata per tutte le ragioni meglio indicate in premessa. Ancora nel merito
Rigettare la domanda di revocatoria per assenza dei requisiti della stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
1.2 Si è costituito in giudizio , depositando in Controparte_2
cancelleria, in formato cartaceo, comparsa di costituzione e fascicolo di parte.
Il predetto convenuto, esponendo di essere coniugato con , Controparte_3
figlia di dal 20/9/2014 e di svolgere l'attività di imprenditore ON
11 agricolo, ha rilevato come egli, nell'anno 2015, è venuto a conoscenza del fatto che i beni del suocero e dei genitori di lui erano stati assoggettati a pignoramento e che, dunque, in prossimità della vendita forzata dei medesimi beni, ne ha concordato l'acquisto, obbligandosi a saldare previamente tutti i debiti della procedura con pagamento diretto dei creditori intervenuti, somme computate come acconto sul prezzo concordato per l'acquisto; ha dunque esposto che, adempiuto tale obbligo ed ottenuto il provvedimento di estinzione dell'esecuzione, le parti hanno concluso gli atti di vendita oggetto del giudizio.
Ha evidenziato il convenuto come i rapporti intercorso tra CP_2
l'attore e si siano sviluppati con modalità farraginose, lasciando ON
dubbi sugli effettivi accordi sottostanti e che comunque mal si conciliano con le modalità che assistono la vendita di beni immobili, anche nelle prassi meno rigorose.
I contraenti si sarebbero resi autori di comportamenti non solo irrituali, ma anche contraddittori, ambigui ed inusuali. In particolare, il avrebbe avuto parte Parte_1
attiva e determinante nel celare rapporti di credito e debito eventualmente sussistenti tra lui ed il rendendo impossibile per i terzi di venire a conoscenza e di CP
supporre, anche in via astratta, che detti rapporti sussistessero. Il Parte_1
avrebbe agito in modo tale da non rendere conosciute o conoscibili ai terzi le sue ragioni creditorie verso il debitore, ove sussistenti e cercherebbe quindi di trarre profitto e beneficio dalla circostanza che tutti i creditori del conosciuti e CP
conoscibili, siano stati integralmente soddisfatti a cura e spese del convenuto.
Il convenuto contesta che fosse venuto a conoscenza dei CP_2
rapporti contrattuali intervenuti tra l'attore ed il suocero, ove effettivamente accertati e che, d'altro lato, potesse rendersi conto che gli atti di acquisto di cui si discute potessero arrecare un pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'attore o di altri;
contesta inoltre l'assunto avversario di essere convivente con il preteso creditore, non avendo peraltro appreso da chicchessia dell'esistenza dei rapporti debitori del suocero da cui ha acquistato i beni oggetto di revocatoria;
contesta infine che abbia partecipato dolosamente alla preordinazione di atti per depauperare il patrimonio del in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore o di altri. CP
Il convenuto ha quindi ritenuto, per quanto di ragione, infondata la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, riservandosi di agire in separato giudizio contro
12 il per tuti i danni che gli potrebbero derivare dall'accoglimento della CP
domanda revocatoria spiegata nei suoi confronti. Ha concluso per l'integrale rigetto della domanda attorea.
1.3 Con comparsa depositata in formato cartaceo il 15/9/2017, si è costituita in giudizio , la quale ha ricostruito, analogamente a quanto fatto dal Controparte_3
convenuto le ragioni che avrebbero condotto alla stipula dei contratti CP_2
impugnati per revocatoria;
ha quindi negato di aver avuto mai conoscenza dei contratti preliminari sottoscritti dal padre con il , nonché delle pretese Parte_1
obbligazioni assunte verso quest'ultimo, peraltro non accertate e del tutto ipotetiche;
ha quindi dedotto la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione pauliana proposta dall'attore, evidenziando in particolare la natura onerosa del contratto di vitalizio assistenziale stipulato in favore dei nonni e del padre in ragione dei gravosi impegni così assunti nei loro confronti.
ha chiesto dunque l'integrale rigetto della domanda. Controparte_3
1.4 All'udienza del 19/9/2017, il giudice originariamente designato, su richiesta delle parti, ha disposto la concessione dei termini dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c. per precisazione della domanda, articolazione dei mezzi istruttori e relative repliche, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
10/5/2018. Contestualmente, il giudice ha disposto che parte attrice depositasse all'udienza fissata gli originali dei contratti preliminari depositati in copia, contestati e disconosciuti dal CP
All'udienza del 10/05/2018, l'attore ha depositato gli originali dei contratti preliminari in questione e formalmente ha disconosciuto le ON
sottoscrizioni apposte sui contratti stessi e ha quindi proposto Parte_1
istanza di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c., chiedendo che fossero disposti gli accertamenti tecnici necessari ed una consulenza grafologica al fine di accertare la presunta riferibilità al convenuto delle firme apposte sugli atti per cui è causa.
Il giudice, verificata la ritualità tanto del disconoscimento del convenuto, quanto dell'istanza di verificazione dell'attore, ha disposto procedersi per lo svolgimento di una perizia grafologica, nominando CTU la dott.ssa e Persona_2
rinviando la causa all'udienza del 5/2/2019 per il conferimento dell'incarico. In
13 occasione della predetta udienza, il g.i. ha formulato al CTU i quesiti già articolati con ordinanza del 10/5/2018 e ha differito la trattazione della causa all'udienza del
8/10/2019 per l'esame della perizia.
All'udienza del 8/10/2019, il g.i., su richiesta dei convenuti, ha assegnato alla professionista incaricata termine fino al 30/11/2019 per il deposito della risposta alle osservazioni e ha rinviato la causa all'udienza del 12/12/2019.
A tale udienza, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 6/2/2020, l'istruttore, su richiesta di parte attrice, ha rinviato nuovamente la causa per verificare l'eventuale rinuncia da parte del convenuto al disconoscimento delle sottoscrizioni a sua firma apposta sulle CP
ricevute depositate dal sig. all'udienza del 10/5/2018. Parte_1
All'udienza del 29/10/2020, il ha rinunciato al disconoscimento delle CP
sottoscrizioni a sua firma apposte sulle predette ricevute che, quindi, ha riconosciuto come proprie. Sciogliendo la riserva assunta in occasione della medesima udienza,
l'istruttore ha ammesso le prove formulate dalle parti nei limiti specificati con l'ordinanza del 29/10/2020 e ha fissato il calendario delle successive udienze.
È stata quindi espletata la prova per interpello di ed Parte_1
escussi i testi , ed . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Le udienze del 16/10/2023 e del 20/11/2023 sono state tenute per l'escussione di teste di parte convenuta risultato non reperibile. Testimone_4
All'udienza del 16/1/2024 il difensore di ha quindi ON
rinunciato formalmente al teste, con accettazione delle controparti;
il giudice ha quindi rinviato il processo all'udienza stabilita per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 19/2/2025.
2. Va preliminarmente preso atto che, con le conclusioni rassegnate nella prima memoria dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore, come pure precisato in sede di comparse conclusionali, ha rinunciato alla domanda subordinata e alternativa di risoluzione dei contratti preliminari di compravendita.
La domanda di risoluzione, ove formulata in via alternativa, si sarebbe infatti rivelata inammissibile atteso il principio fermo in giurisprudenza per cui, nei casi di contratto preliminare nell'ambito del quale sia corrisposta una caparra confirmatoria, di fronte all'inadempimento di una parte l'altra può, alternativamente, recedere dal
14 contratto e trattenere la caparra/chiederne la restituzione del doppio oppure chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto ed il risarcimento del danno secondo le regole generali e, quindi, provando il danno sia nell'an che nel quantum
(art. 1385, terzo comma, c.c. ). In sostanza, dunque, le due possibilità sono tra loro incompatibili in quanto la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'an e nel quantum.
2.1 Ancora in via preliminare deve essere rilevato che tutti i convenuti si sono costituiti oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione di cui all'art. 166 c.p.c. (ante riforma d.lgs. n. 149/2022): rispetto all'udienza del 19/9/2017, si è costituito con deposito di ON
comparsa lo stesso 19/9/2017; il 15/9/2017; lo Controparte_2 Controparte_3
stesso 15/9/2017. Nessuno dei convenuti ha quindi rispettato il predetto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, che non è termine perentorio, ma il suo mancato rispetto ha delle conseguenze processuali rilevanti.
Ne derivano infatti le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., che qui vengono in rilievo sia in relazione alle eccezioni concernenti la domanda volta ad accertare la legittimità del recesso dell'attore (essenzialmente l'eccezione di simulazione desumibile dalle difese di ), sia in relazione alle eccezioni ON
proposte da tutti i convenuti per contrastare la domanda revocatoria proposta dall'attore.
È noto che la categoria delle attività per cui manca un'espressa previsione di decadenza è rappresentata dalle difese del convenuto, che comprendono tutte le attività finalizzate al rigetto della domanda attorea. Il termine va interpretato in senso restrittivo e, cioè, come sinonimo di mere difese, le quali consistono nella contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda o nella negazione della loro idoneità a produrre le conseguenze invocate dall'attore.
Va ulteriormente premesso, in relazione alla decadenza prevista dall'art. 167,
15 secondo comma, c.p.c., nella quale qui sono incorsi i convenuti, che le eccezioni di merito consistono nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore e sono sollevate dal convenuto al fine di ottenere il rigetto della domanda. Le eccezioni sono di due tipi: rilevabili d'ufficio (o in senso lato) e riservate alla parte (o in senso stretto). Proporre un'eccezione significa allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere;
mentre è immediatamente efficace il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, senza necessità dell'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, nel caso di eccezione rilevabile d'ufficio.
Ne deriva da quanto sopra che il disconoscimento della scrittura privata non può strutturalmente essere compreso nella nozione di eccezione. Il primo rappresenta una dichiarazione di volontà attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile;
la parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione o dichiara di non conoscerla, ma non allega un fatto, dichiarando di volersene avvalere, come accade per il caso dell'eccezione.
Nel caso di specie, dunque, il disconoscimento operato dal convenuto CP
nel corso del giudizio non è precluso dalla sua tardiva costituzione e la tempestività del medesimo ha correttamente dato luogo al sub-procedimento di verificazione, come disposto in corso di causa.
Quanto alla individuazione in concreto delle eccezioni di merito rilevabili dalla parte da quelle d'ufficio, in alcuni casi, la soluzione è offerta dallo stesso legislatore, che riserva alla parte alcune eccezioni o ne sancisce la rilevabilità ex officio. Laddove, tuttavia, una disposizione espressa manchi, diviene necessario individuare un criterio distintivo e nella dottrina e giurisprudenza prevalenti prevale l'opinione secondo cui la regola è rappresentata dalla rilevabilità ex officio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo (a condizione, beninteso, che esso risulti dagli atti del processo), mentre l'eccezione in senso stretto ricorre soltanto nei casi previsti dalla legge o quanto l'effetto impeditivo, modificativo o estintivo si ricolleghi all'esercizio di un diritto potestativo sostanziale o di un'azione costitutiva. Si sostiene inoltre che l'eccezione in senso stretto va ricollegata alla disponibilità dell'effetto impeditivo, modificativo o estintivo.
Le premesse di cui sopra assumono particolare rilievo nella decisione del caso
16 di specie (ancorché esse siano rimaste inespresse nelle difese delle parti) e trovano conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Viene infatti rilevato, anche di recente, che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi
o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata;
sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. civ., sez. I, 18/04/2025, n. 10248).
Sulla individuazione delle eccezioni in senso stretto si legge: Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo;
pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che
l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà (Cass. civ., sez. II, 07/02/2025, n. 3155).
2.2 Nella ricostruzione di parte convenuta ( si assume che i contratti CP preliminari di vendita dedotti dall'attore siano stati creati ad arte … per altro scopo
o natura, quali il ritenuto rapporto lavorativo o locativo. Il convenuto sostiene che i contratti preliminari, peraltro disconosciuti nel contenuto e nella sottoscrizione, regolerebbero un diverso rapporto tra le parti ed avrebbero avuto lo scopo concreto di regolarizzare, appunto, un rapporto di locazione di propri terreni in favore dell'attore, il quale avrebbe perciò pagato gli importi, che l'attore imputa a prezzo Parte_1
del compromesso di vendita, in realtà a titolo di canoni di locazione, oltre che di retribuzione per il lavoro prestato.
In sostanza il convenuto deduce, come eccezione di merito, che i CP
contratti preliminari dissimulano in realtà un contratto di locazione e di prestazione d'opera. Si tratta, ancorché la parte non assuma espressamente una siffatta posizione, di una eccezione di simulazione relativa, che, come tale, va considerata, per le ragioni
17 esposte, eccezione in senso proprio. Quindi inammissibile nel presente giudizio.
La simulazione relativa, che può essere fatta valere in via di eccezione o domanda riconvenzionale si distingue dalla simulazione relativa che è, di contro rilevabile anche d'ufficio: la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. civ., sez. VI, 06/07/2021, n. 19097).
Qui, invece, il convenuto che si costituisce tardivamente intende far valere una diversa situazione giuridica fondata sulla esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello formalizzato (e, come si vedrà, verificato come autentico), con la conseguenza che l'eccezione (di simulazione relativa) non può che considerarsi rilevabile d'ufficio e ne deve pertanto essere rilevata la tardività.
Come si vedrà appresso, deve aggiungersi che la simulazione del contratto preliminare di vendita non può essere fatta valere, per i limiti di prova desumibili dall'applicazione dell'art. 1417 c.c., mediante la inammissibile prova testimoniale pur ammessa dal g.i. (diversamente impersonato dal decidente) almeno in relazione a questo specifico thema decidendum.
2.3 D'altra parte (ma sempre sul piano processuale), i convenuti - rispetto alla domanda di revocatoria proposta dall'attore in relazione a talune vendite immobiliari effettuate, si assume, in frode ai creditori - deducono che il prezzo pagato dall'acquirente sarebbe stato utilizzato per l'estinzione di debiti preesistenti e per i quali era stata promossa nei confronti del convenuto (e dei suoi genitori) CP
procedura esecutiva per espropriazione immobiliare.
Le deduzioni a riguardo integrano, ancorché le parti non ne facciano espressamente menzione, una eccezione di adempimento di debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c..
Anche in tal caso assume rilievo la circostanza che una siffatta eccezione debba essere considerata non officiosa, come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità: L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per
l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta
l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno
18 dell'eccezione di cui all' art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n. 19963).
Va dunque rilevato sin d'ora che l'eccezione risulta inammissibile per la tardiva costituzione dei convenuti.
3. Affrontate le questioni processuali, va ora delibato il merito della controversia, che non può prescindere dall'accertamento svolto dal CTU grafologo, nominato nel corso del giudizio, sulla autografia delle firme apposte dal in CP
calce ai contratti preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 (data del primo versamento in acconto) , dallo stesso tempestivamente ON
disconosciute.
La dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale in data 25/7/2019, Persona_2
rilevando con argomentazioni coerenti, prive di vizi logici e univoche:
«Il materiale comparativo è risultato idoneo, sia per quantità sia per qualità,
e ciò ha permesso di valutare esaustivamente l'ambito di variabilità personale del sig. , il quale risulta essere decisamente contenuto, e di acquisire ON
gli elementi utili ai fini comparativi. L'analisi condotta, sulle verificande prima e sulle autografe poi, ha mostrato molti elementi in comune, i quali non si riferiscono solo alla mera morfologia, ma coinvolgono le categorie probanti in ambito peritale;
infatti, le similarità riscontrate riguardano:
- l'ideazione mentale e la successiva realizzazione del complesso firma;
- il movimento sciolto e scorrevole e prevalentemente angoloso;
- lo spazio letterale ridotto come quello tra il cognome e il nome;
- identici punti di inizio delle lettere maiuscole per lo più munite di ganci segno che alla base vi è lo stesso impulso psicomotorio;
- altamente individualizzante è la deviazione presente nella lettera S maiuscola del cognome;
- medesima tendenza ascendente del complesso firma;
- medesima ampia asolatura della lettera S maiuscola;
- medesimi stacchi, in particolare altamente individualizzante quello tra le lettere S-E-L del cognome;
- medesimo attacco alto nel nome;
- medesimo stacco tra i due nomi, indipendentemente dal fatto che nel saggio
19 grafico lo spazio sia maggiore rispetto alle altre autografe;
- medesimi gesti fuggitivi che si dirigono verso l'alto, sfumati e con traiettoria ascendente».
Il CTU ha quindi dedotto: «Alla luce di quanto sopra analizzato e confrontato, considerando che il range di variabilità personale del sig. è ON
contenuto e tenuto conto del grado di imitabilità piuttosto elevato, si può affermare con certezza peritale che si è di fronte ad un caso di autografia, poiché alcune caratteristiche grafiche appartenenti alle autografe sono impossibili da imitare senza lasciare segno di tale tentativo. Le somiglianze emerse sono numerose e sono state riscontrate in elementi dinamici e psicomotori individualizzanti, quali: l'ideazione mentale sottesa alla realizzazione della firma stessa, la conduzione del tratto, il movimento, i punti d'avvio e di chiusura delle lettere, i gesti fuggitivi, i ganci ad inizio e a fine delle lettere, la cadenza degli stacchi e la curva della lettera S maiuscola. Le particolarità appena elencate sfuggono anche al più esperto degli imitatori;
pertanto, decade l'ipotesi di imitazioni perché nemmeno l'imitatores più abile sarebbe in grado di riprodurre tali elementi senza lasciar traccia dello sforzo profuso. E' importante sottolineare, che sebbene ictu oculi la firma autografa sembri facile da imitabire, in realtà il susseguirsi di allunghi più o meno asolati segue un disegno mentale ben preciso che non può essere imitato senza lasciare segni di tale tentativo né, tanto meno, può essere eseguito con spontaneità esecutiva. Inoltre, gli elementi rintracciati rientrano nelle tre categorie considerate probanti ai fini peritali: il movimento, la pressione e il gesto fuggitivo. Tali categorie sono ritenute fondanti nell'indagine grafica perché sono inimitabili in quanto: la prima nasce da una spinta di tipo psicomotoria;
la seconda è indicativa dell'energia psicofisica del tutto personale e non imitabile;
la terza, infine, di un impulso istintivo e irrefrenabile che sfugge a qualsiasi controllo razionale, tant'è che si definisce il “tic” della scrittura. Come non è possibile imitare questi tre elementi, così non è possibile sopprimere i propri quando si tenta di imitare la grafia altrui»
Ha quindi così concluso: «Dopo l'attenta analisi condotta, prima sulle verificande e poi sulle autografe, gli esiti del confronto depongono a favore della autografia. Pertanto, le sottoscrizioni in verifica, nella presente relazione individuate con la sigla V1 e V2, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del
20 sig. , sono a lui riconducibile, quindi, sono autografe. L'ipotesi ON
contraria, invece, non ha trovato alcun riscontro».
Gli esiti della CTU grafologica non sono stati efficacemente contestati, cosicché le conclusioni cui è giunto il perito vanno condivise poiché adeguatamente supportate da argomenti e riscontri univoci, coerenti e logicamente concludenti.
Ne deriva che i contratti preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 (data del primo acconto), depositati quali documenti 1 e 5 allegati all'atto di citazione e successivamente depositati in originale all'udienza del 17/5/2018 con la medesima numerazione) sono riconducibili alle parti.
3.1 Va quindi rilevato che i predetti contratti conservano il loro contenuto di
'promesse di vendita', come intestati, in ragione del loro contenuto letterale.
Si è rilevato, infatti, sul piano processuale, che l'eccezione di simulazione sollevata dal convenuto volta ad attribuire agli acordi un diverso contenuto CP
(contratto di locazione di terreni e contrato d'opera), deve essere considerata inammissibile per essere eccezione non rilevabile d'ufficio.
Sotto altro profilo va osservato che, tra le parti, la prova della simulazione non può essere fornita per testimoni o mediate presunzioni.
Ed infatti: Alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti
(simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti. L'istituto, dunque, va visto alla luce della sua funzione negoziale che è manipolata dai soggetti in vista di svariati scopi pratici (Cass. civ., sez. I ,
24/11/2023, n. 32724).
Quindi, sul piano dell'onere probatorio, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo, rappresenta lo strumento idoneo a soddisfare
l'onere di prova della simulazione di un negozio giuridico tra le parti. Infatti, essa si allontana dalla necessità di rispettare le forme solenni prescritte ad substantiam per
l'atto principale simulato, in quanto il suo fine è puramente di natura probatoria e
21 non di costituire, modificare o estinguere diritti soggettivi. Nonostante sia opponibile
a terzi e possa godere di data certa, la controdichiarazione è sottratta dal regime dei conflitti gestiti dalle norme sulla trascrizione, in quanto la sua intrinseca segretezza si pone in netto contrasto con la funzione pubblicitaria e di opponibilità che caratterizza la trascrizione. Sostanzialmente, questa dichiarazione svolge una funzione di prova della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente, con la particolarità che l'accordo simulatorio può essere solo contemporaneo o antecedente, ma mai successivo al negozio apparente.
(Cass. civ., sez. III, 18/04/2025, n. 10261).
Ancora, laconicamente: In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare
l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio, diversamente è necessaria la controdichiarazione (Cass. civ., sez. III, 08/06/2022, n.
18434).
È d'latra parte pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, sul piano probatorio dell'accordo simulatorio, la prova può essere fornita solo a mezzo di atto scritto che può essersi formato anche dopo la stipula del negozio simulato, in quanto la controdichiarazione è soggetta alle regole della forma scritta ad probationem e non ad substantiam (Cass, civ., sez. II, 06/06/2022, n. 18049).
In caso di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, la Suprema
Corte puntualizza che non è idonea a surrogare la controdichiarazione scritta neppure la confessione che derivi dall'interrogatorio formale: In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto;
viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza stessa della compravendita (Cass. civ., sez. II, 05/04/2022, n.
10933).
22 Va qui preso atto che alcuna controdichiarazione è stata neppure evocata dal convenuto a sostegno della sua prospettazione per cui i contratti preliminari in questione avrebbero un contenuto ed una funzione diversa da quella fatta palese dal loro tenore letterale di promesse di vendita.
3.2 I preliminari del 15/12/2008 e quello successivo in cui viene riportata in calce la sola data del 4/3/2010 di pagamento del primo acconto (sottoscritto da promissario acquirente) recano l'inequivoco contenuto di preliminari di vendita di appezzamenti di terreno agricoli siti nel territorio del Comune di NI, secondo la rappresentazione dell'attore.
Gli accordi prevedono una specifica data per la stipula del contratto definitivo, fissata per il giorno 30/6/2011 (prima promessa di vendita) e per il giorno 28/2/2011
(seconda promessa di vendita).
Parimenti dimostrato il versamento, da parte del promissario acquirente, di acconti di rilevante importo di valore prossimo al saldo.
Ancora indiscussa l'aggressione esecutiva dei beni ed il loro trasferimento a terzi per effetto dell'espropriazione forzata.
In punto di diritto, va osservato come l'art. 1385 c.c. consenta alla parte non inadempiente una facoltà di recesso, con diritto alla ritenzione della caparra, laddove sia inadempiente la parte che ha dato la caparra, o ad esigere il doppio, se l'inadempimento è imputabile alla parte che l'ha ricevuta (art. 1385, secondo comma,
c.p.c.), nonché la possibilità di domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, prevedendo, in tal caso, che il risarcimento del danno è regolato dalla norme generali
(art. 1385, terzo comma, c.c.).
Il recesso previsto dall'art. 1385, secondo comma, c.c., invocato nel caso di specie, presuppone l'inadempimento della controparte avente gli stessi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale e configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, al pari di quanto previsto dagli artt.
1454, 1456, 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile.
Condivide con il fenomeno risolutivo tanto i presupposti, quali l'inadempimento dell'altro contraente, che deve rivestire il carattere della gravità e dalla non scarsa importanza, quanto le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex
23 tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 31/01/2019, n. 2969; Cass. civ., sez. II, 06/09/2011, n. 18266).
Deve a tal proposito evidenziarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così Cass. n. 409 del 13/01/2012; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 21/06/2024, (ord.) n. 17148).
L'indagine circa la gravità dell'inadempimento lamentato deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio della proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (Cass. civ., sez. II, 23/11/2020, n. 26558).
Ai fini della valutazione della gravità si deve, dunque, tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 20/06/2019, n. 16624).
3.2.1 Nessuna eccezione di inadempimento è stata formulata dal promittente venditore al fine di paralizzare l'avversa pretesa, che si fonda sul manifesto inadempimento dell'obbligazione principale assunta con i contratti preliminari di compravendita, vale a dire l'obbligo di concludere il contratto definitivo, definitivamente compromesso dallo stesso trasferimento a terzi dei beni.
Deve pertanto essere ritenuto legittimo il recesso operato dall'attore e fondata la richiesta di restituzione del doppio della caparra versata e degli importi corrisposti al convenuto a titolo di acconto, quale conseguenza degli effetti ON
24 risolutori del recesso.
3.2.2 Quanto agli importi versati a titolo di caparra, va considerata l'applicazione del principio, già da tempo affermato dalla giurisprudenza, secondo cui: qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione caparra confirmatoria, la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole, potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva (Cass. civ., sez. VI 21/05/2018, n. 12423).
Non vi è effettiva e sostanziale contestazione sul fatto che, in relazione al primo preliminare del dicembre 2018, sia stato versato l'importo di € 50.000,00, mediante versamento quietanzato di tre assegni circolari (doc. 2 allegato alla citazione e prodotto in originale nel corso del giudizio), a titolo di caparra confirmatoria, con espressione inequivoca contenuta nel contratto. È dovuto in restituzione al promissario acquirente che l'ha versata il doppio della predetta somma.
Allo stesso modo, inequivoco è il versamento a titolo di caparra confirmatoria, con diritto alla restituzione del doppio in favore di chi l'ha versato, dell'importo di €
13.800,00 in relazione alla seconda promessa di vendita del 2010.
In entrambi i contratti, occorre far riferimento documentale ai rispettivi art. 5, dove appunto la dazione della somma viene qualificata come caparra confirmatoria in modo non equivoco.
3.2.3 Per il resto, avuto riguardo agli acconti versati dall'attore, il convenuto si limita a contestare l'assenza della firma di quietanza in calce ai ON
pagamenti del 4/6/2009 (per € 5.000,00) e del 7/5/2009 (per € 3.000,00) annotati in fondo al contratto del 15/12/2008 e il mancato incasso della somma di € 5.000,00 che l'attore assume di aver versato in contanti in data 5/3/2009 (ancora annotata in calce al predetto contratto).
Con il doc. n. 3 allegato alla citazione e prodotto in originale, l'attore produce matrici dell'emissione degli assegni circolari del 4/6/2009 (per € 5.000,00) e del
7/5/2009 (per € 3.000,00) consegnati al convenuto e da questi sottoscritte a mo' di
25 quietanza.
Rileva la circostanza che trattasi di assegni circolari, dalla cui dazione può desumersi il pagamento (cfr. a contrario, per gli assegni bancari, Cass. civ., sez. II,
09/05/2024, n. 12685).
Il versamento in contanti della somma di € 5.000,00 in data 5/3/2009 e contestata per non essere stata incassata è dimostrato dalla quietanza sottoscritta dal promittente venditore. A nulla rileva che la somma non risulterebbe dal conto corrente dell'accipiens.
3.3 Il convenuto va dunque condannato alla restituzione ON
dell'importo relativo al doppio delle caparre versate (€ 127.600,00), oltre all'ammontare complessivo degli acconti ricevuti per un totale complessivo di €
222.300,00).
L'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che essa non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (rispetto a quello ristorato con gli interessi legali), che va comunque provato dal creditore (Cass. civ., sez. II, 04/11/2022, n. 32536).
Gli interessi legali sono specificamente richiesti da parte attrice con decorrenza dalla domanda e come tali vanno riconosciuti.
4. Va dunque esaminata la contestuale azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore per la dichiarazione di inefficacia dei seguenti contratti posti in essere dal convenuto allo scopo, nella prospettazione data, di eludere la responsabilità CP
patrimoniale cui è tenuto per il debito restitutorio qui accertato:
1) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
1666 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale n 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
2) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119),
26 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, riportati in N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125 mappale 123 sub
3;
3) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118), trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2.
Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, stabiliti dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. TU DA);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: 1) che esso è stato dolosamente preordinato
27 in danno del creditore;
2) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus OC).
4.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, già
Cass. civ. 18/5/2004, n. 9440; Cass. civ. 2/4/2004, n. 6511; Cass. civ. 23/2/2004, n.
3546; Cass. civ. 24/7/2003, n. 11471; Cass. civ. 18/3/2003, n. 3981; Cass. civ.
27/6/2002, n. 9349; Cass. civ. 14/11/2001, n. 14166; Cass. civ. 4/6/2001, n. 7484;
Cass. civ. 29/3/1999, n. 2971; Cass. civ. 2/9/1996, n. 8013; Cass. civ. 22/3/1990, n.
2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni
28 soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
A ciò consegue che la circostanza che il credito vantato dall'attore - nella specie derivante dallo scioglimento dei contratti preliminari rispetto ai quali è stata esercitata azione per l'accertamento della legittimità del recesso - sia stato accertato solo in questa sede e, quindi, per definizione, sia sub iudice e passibile di essere contestato, e che lo stesso sia sorto dunque posteriormente agli atti posti in essere ed oggetto di impugnazione, non fa venir meno il presupposto di legge previsto dalla norma in commento, pur determinando delle conseguenze, come si vedrà, in termini di assolvimento dell'nere probatorio rispetto ai restanti requisiti dell'actio pauliana qui esperita.
4.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientrano, dunque, nel novero delle categorie indicate certamente i contratti di compravendita e quello costitutivo di un vitalizio assistenziale, che vengono in rilievo
29 nel caso di specie.
4.3 L'TU DA - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'TU DA, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'TU DA, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. civ. 17/10/2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. civ.
2/4/2004, n. 6511; Cass. civ. 23/2/2004, n. 3546; Cass. civ. 5/2/2013, n. 2651).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'TU DA ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto TU DA, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI - III,
17/05/2022, ord. n. 15866).
È indubbio che il privarsi di un bene immobile, senza che sia provata la
“capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il
30 soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile.
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole degli atti dispositivi posti in essere, idonei, quali atti di trasferimento immobiliare, a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'TU DA (così Cass. civ. 27/10/2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' TU DA, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalle parti convenute, che non hanno articolato prove in merito.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé
31 sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà (qui impossibilità) nel soddisfacimento del credito, in conseguenza degli atti di trasferimento immobiliare per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di ON
compravendita, abbia reso più difficile o massimamente incerta la soddisfazione del credito della parte attrice.
4.4 L'animus OC o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus OC (v. già
Cass. civ. 26/2/2002, n. 2792).
In altri termini, è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
Ai fini dell'individuazione della regola da applicare va dunque stabilito il momento dell'insorgenza del credito (questione ineludibile e centrale, allorché le difese delle parti non abbiano mostrato particolare attenzione al dato).
32 Sostiene parte attrice, in vero in termini apodittici e senza alcuna argomentazione, che il credito da lui vantato sarebbe sorto anteriormente agli atti dispositivi.
Ecco la sequenza temporale degli atti posti in essere: i preliminari stipulati dalle parti, come più volte rilevato, risalgono agli anni 2008 e 2010; gli atti dispositivi oggetto di revocatoria e sopra citati sono stati pressoché contestualmente stipulati nel febbraio del 2016.
Dai contratti preliminari discende, in capo all'attore in revocatoria,
l'obbligazione del pagamento del prezzo. Egli, quindi, non può considerarsi creditore dal momento della stipula dei contratti preliminari, come sembra ritenere la difesa della stessa parte attrice.
A quella data, il promissario acquirente vanta un diritto al trasferimento dell'immobile, che non costituisce ragione creditoria ai fini dell'art. 2901 c.c..
Ed infatti, si precisa in giurisprudenza che, in tema di revocatoria ordinaria,
l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (Cass. civ., sez. III, 10/11/2016, n.
22915).
È necessario infatti che, in relazione alla fattispecie negoziale in questione, la ragione di credito insorga, quale credito pecuniario, come conseguenza della determinazione della stessa parte creditrice, che, promuovendo l'azione per il recesso dai contratti preliminari, renda identificabile il credito da tutelare (si pensi, in astratto, all'ipotesi in cui il promissario acquirente agisca piuttosto per la conclusione del contratto).
Si è d'altra parte condivisibilmente sostenuto che l'azione pauliana può essere esercitata anche per tutelare una mera aspettativa o ragione di credito, ma requisito essenziale della domanda è che sia identificabile il credito, cosa da cui non si può
33 prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
Il credito pecuniario, nella presente fattispecie diviene identificabile quando l'attore decide di sciogliere i vincoli negoziali deducendo l'inadempimento della controparte;
quindi, con la proposizione dell'azione giudiziale e, dunque, in epoca successiva al compimento degli atti da revocare.
4.4.1 In capo al debitore deve dunque dimostrarsi il consilium fraudis (e la partecipatio in capo al terzo). L'onere spetta all'attore.
Non può prescindersi a riguardo dall'assunto della recentissima Cassazione civile, sez. un., 27/01/2025, n. 1898, per la quale: In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla natura generica o specifica del dolo del debitore, ai fini della revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, per cui la questione è rimessa alle sezioni unite.
Nella pronuncia richiamata in commento vengono quindi esaminati i due orientamenti contrastanti.
Il primo orientamento, considerato prevalente, ritiene che per la revocatoria degli atti posteriori al sorgere del credito sia sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (dolo generico), mentre per la revocatoria degli atti anteriori ritiene necessaria la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione
34 del terzo alla dolosa preordinazione (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III,
07/06/2023, n. 16092; Cass. civ., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461).
Il secondo orientamento, invece, ritiene sufficiente il dolo generico anche per gli atti anteriori, ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori
(vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III 04/09/2023, n. 25687; Cass. civ., Sez.
III, 27/02/2023, n. 5812).
Le Sezioni Unite ritengono rilevante stabilire quale sia l'esatta configurazione dell'elemento soggettivo, anche al fine di valutare l'ammissibilità di eventuali mutamenti della domanda nel dedurre prima l'anteriorità dell'atto e poi la sua posteriorità; infatti, aderendo al primo orientamento, una tale modificazione sarebbe inammissibile, poiché il thema probandum verrebbe esteso dal dolo specifico al dolo generico, mentre sarebbe ammissibile per il secondo orientamento, poiché da valutare sarebbe sempre il dolo generico.
Le Sezioni Unite sciolgono il contrasto.
Per dirimere il contrasto, esse partono logicamente dalla lettera dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., il quale prevede, come condizione per l'esercizio della revocatoria ordinaria, che il debitore conoscesse il pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre, per l'atto anteriore al sorgere del credito, si richiede che questo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
È proprio la distinzione terminologica fra 'conoscere' (avere notizia o cognizione di qualcosa) e 'preordinazione' (predisposizione di un mezzo in funzione di un risultato) a convincere il Supremo Collegio che l'art. 2901, primo comma,
c.c. subordini l'esercizio dell'azione revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che l'atto sia successivo o precedente al sorgere del credito.
Del resto, la dolosa preordinazione implica una condotta finalizzata e fraudolenta ed è del tutto diversa dalla semplice conoscenza
La diversa formulazione della norma in questione rispetto all'art. 1235 del
Codice Civile del 1895, che prevedeva la revoca solo degli atti successivi al sorgere del credito posti in essere 'in frode' delle ragioni dei creditori (interpretata come semplice coscienza di arrecare pregiudizio ai creditori), rende evidente la volontà del legislatore di estendere l'esercizio dell'azione revocatoria anche agli atti anteriori, assoggettandola però al presupposto più rigoroso della dolosa preordinazione.
35 Questo perché l'azione revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito costituisce una deroga alla regola sancita dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde verso il creditore con tutti i beni presenti e futuri e non anche con quelli usciti dal suo patrimonio in precedenza;
per questi ultimi il creditore può essere tutelato solo nell'ipotesi eccezionale che il debitore abbia posto in essere l'atto dispositivo al fine di disfarsi dei propri beni in vista dell'assunzione del debito.
E per bilanciare meglio i contrapposti interessi della conservazione della garanzia patrimoniale e della libertà degli scambi, è stato previsto l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione.
Le Sezioni Unite hanno quindi posto il principio di diritto, sopra richiamato nella massima ufficiale, secondo cui, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l'atto “sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito”, modificando la consistenza del proprio patrimonio, ed il terzo acquirente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, deve essere “a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
4.4.2 Il dolo specifico del debitore, vale a dire che gli atti dismissivi siano stati compiuti in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito
(quindi, la preordinazione di cui parla la norma), è qui fatto palese dalla decisiva ed univoca circostanza che il promittente venditore, in particolare con l'atto di compravendita del 1/2/2016 ai rogiti del notaio , vende a Per_3 CP_2
, tra l'altro, alcuni dei terreni oggetto di preliminare (in particolare le particelle
[...]
25, 26 e 56 del foglio 125).
Il dato assume un particolare rilievo poiché, così facendo, ON
preordina il successivo inadempimento rispetto al trasferimento dei medesimi immobili;
anzi si potrebbe dire che lo rende impossibile. Il sa di aver ricevuto CP
dal promissario acquirente rilevanti somme di denaro a copertura dell'intero prezzo di vendita, cosicché trasferire alcuni degli immobili compromessi significa eliminare la
36 garanzia patrimoniale dell'insorgente credito restitutorio (o risarcitorio) derivante dalla risoluzione dei contratti preliminari.
In altri termini, con i medesimi atti oggetto di revocatoria, tutti compiuti nel breve lasso di pochi giorni, il debitore rende impossibile l'adempimento dei preliminari di vendita, non disponendo più dei beni (o di parte di essi); quindi gli atti sono compiuti in funzione del prevedibile insorgere dell'obbligazione che nascerà per effetto dell'impossibilità di concludere i contratti preliminari di cui il convenuto si rende consapevolmente e preordinatamente responsabile.
4.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo e sua partecipatio fraudis -
Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Diversamente, nel caso, come quello di specie, in cui l'atto revocando è compito anteriormente all'insorgere del credito, il presupposto dell'azione revocatoria, quanto alla situazione soggettiva del terzo acquirente, è quello della partecipatio fraudis.
Sul requisito in esame, la Cassazione a sezioni unite sopra richiamata ha rilevato che si ha partecipatio allorché il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Qui soccorre il principio, quanto all'onere probatorio, per il quale: In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2),
c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. civ., sez. I, 14/05/2024, n. 13265).
Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che gli atti oggetto di revocatoria siano stati compiuti nel contesto di un assetto patrimoniale infrafamiliare. Sostanzialmente, il debitore vende i propri beni CP CP
37 immobili (tutti, secondo l'assunto dell'attore non contestato) al genero CP_2
e costituisce vitalizio assistenziale con trasferimento di immobili alla figlia
[...]
. Controparte_3
A tal proposito, si osserva che la vicinanza determinata dalla convivenza o dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento 'ex se' sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della 'participatio fraudis', laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ., sez. III, 05/03/2009, n. 5359; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286).
È stato condivisibilmente sostenuto che, nel caso di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto a titolo oneroso anche anteriore al sorgere del credito, la participatio fraudis del terzo può essere, appunto, provata per presunzioni semplici, tra cui assume valore particolarmente pregnante il rapporto di parentela intercorrente tra il debitore ed il terzo, che rende estremamente inverosimile che il terzo stesso non sia a conoscenza della situazione debitoria gravante sul congiunto disponente.
È del tutto inverosimile che i beneficiari degli atti dismissivi non fossero a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra il loro congiunto e l'attore e delle rilevanti somme di denaro che quest'ultimo ha erogato in favore dello stesso CP
.
[...]
Della conoscenza dei predetti rapporti (e delle possibili ragioni di credito dagli stessi derivanti) da parte dei convenuti e del marito di lei Controparte_3
si ha dimostrazione anche per effetto delle prove orali svolte. Controparte_2
All'udienza del 15/11/2022, è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1
riferito: “Io fui incaricato da e dallo stesso , Parte_1 ON
nell'estate del 2015, al fine di organizzare gli atti necessari dal punto di vista tecnico in vista della stipula dell'atto notarile di vendita dei terreni che gestiva il sig.
[...]
”. Pt_1
Sul cap. 48 della seconda memoria istruttoria di parte attrice ('Vero che la sig.ra , prima del febbraio 2016 e fino al suo matrimonio del 2014 con Controparte_3
il , conviveva con il padre ed era a Controparte_2 ON
conoscenza dei due atti di promessa di vendita tra il padre ed il CP Parte_1
38 e ne conosceva i contenuti e la circostanza relativa all'avvenuto pagamento del Pt_1
al di tutto il corrispettivo pattuito pari ad oltre 150.000,00 euro Parte_1 CP
avvenuto almeno due anni prima del 2016?') ha riferito: “In relazione a quanto mi si legge, posso riferire che, verso la fine dell'estate del 2015, si fece con gli interessati,
e , una riunione preparatoria in vista della Parte_1 ON
stipula dell'atto pubblico;
questo incontro si svolse presso l'azienda del
[...]
; in quella circostanza era presente anche una giovane donna che poi seppi Pt_1
essere la figlia del vale a dire . Ricorso che chiesi alle parti CP Controparte_3
presenti all'incontro come fosse stato regolato il pagamento del prezzo. Entrambi mi riferirono che il prezzo era stato pagato dal . Non ricordo l'importo Parte_1
preciso ma posso dire che si trattava di una somma importante. ADR. Ricordo che nella circostanza su cui ho appena riferito si parlò dei preliminari intervenuti tra le parti. Successivamente all'incontro descritto ho avuto la disponibilità dei preliminari di cui mi si legge. ADR. Sul pagamento di cui mi si chiede nel capitolo, ricordo e posso riferire che le parti mi riferirono che il pagamento era stato fatto con assegni qualche tempo prima. Non so dire che tipo di assegni fossero. ADR. Avv. Mantuano:
Ricordo che l'incontro su cui ho riferito avvenne di sera. ADR. Vidi per la prima volta in quella circostanza la sig.ra e non l'ho più vista. ADR. Io Controparte_3
preparai tutti i documenti necessari per la vendita (quindi visure, certificati, ecc. ), ma non arrivai a formare la bozza dell'atto notarile perché mi accorsi, facendo gli accertamenti del caso, che i beni erano stati tutti venditi”.
La testimonianza di all'udienza del 9/3/2023 conferma la Tes_5
circostanza (del tutto verosimile) che la figlia del convenuto fosse ON
pienamente a conoscenza dei rapporti tra il padre e l'attore e, quindi, degli atti preliminari e delle somme versate per l'acquisto degli immobili.
S'impone poi una lettura complessiva della vicenda, nella quale,
, circostanza non controversa, risulta, di fatto, aver rilevato Controparte_2
l'azienda agricola del suocero. Egli stesso è imprenditore agricolo ed è intervenuto nella procedura esecutiva gravante sui beni del suocero (ed su altri di cui risultano titolari componenti della stessa famiglia) quale assuntore dei debiti;
ha evitato l'espropriazione forzata provvedendo al pagamento dei creditori (diversi dall'attore) e si è fatto intestare i beni della famiglia unitamente a sua moglie CP CP
39 . È dunque ampiamente presumibile che egli avesse, al momento della stipula CP_3
degli atti oggetto di revocatoria (quindi molto dopo il matrimonio e l'ingresso in famiglia) - tutti stipulati nel medesimo contesto temporale e finalizzati ad effettuare un riassetto complessivo delle proprietà familiari - una conoscenza piena, approfondita ed integrale delle ragioni di credito vantate nei confronti del suocero, ivi inclusa quella dell'attore, i cui termini erano ampiamente conoscibili. Non è inverosimile ritenere che proprio il rilevantissimo afflusso di denaro proveniente dall'attore ed erogato in favore del (nel corso della procedura esecutiva CP
estinta nel 2016) abbia consentito o comunque favorito la possibilità di concordare con gli altri creditori la ristrutturazione dei debiti complessivi.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attore, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti di degli atti Parte_1
impugnati in parte qua.
5. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00; parametri medi relativi a tutte le fasi ridotti del 30% per la non rilevante complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte;
operato l'aumento in pari misura complessiva per la pluralità delle parti nei confronti delle quali è stata svolta la difesa), seguono la soccombenza.
40 Attesa la convergenza delle posizioni difensive dei convenuti, dirette a contrastare la pretesa attorea con argomenti complementari, la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico dei convenuti a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
6.1 Le spese della CTU grafologica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto . ON
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accerta la legittimità del recesso dell'attore dai contratti Parte_1
preliminari conclusi con in data 15/12/2008 e 4/3/2010 (data del ON
pagamento del primo acconto);
condanna alla restituzione in favore dell'attore della ON somma di € 222.300,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
accoglie l'azione revocatoria proposta da e dichiara Parte_1
inefficaci nei confronti del medesimo attore e limitatamente ai diritti di cui lo stesso ha disposto i seguenti atti:
1) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
41 1666 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale n 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
2) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, riportati in N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125 mappale 123 sub
3;
3) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118), trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2. dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio Controparte_6
(già Conservatore dei RR.II.) di Latina, il quale vi provvederà
[...]
a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato; condanna i convenuti, in solido tra loro ed in parti uguali, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, che liquida complessivamente in € 759,00 per esborsi ed €
€ 14.103,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di . ON
Latina, 27/08/2025
42 Il giudice
Luca Venditto
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2743 R.G. cont. 2017
TRA
- C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via SVETONIO n.
5 - LATINA presso lo studio dell'avv. Ezio
BONANNI e rappresentato e difeso dall'avv. Fernando PICCHI del Foro di
Frosinone in forza di procura rilasciata su foglio separato congiunto all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
– C.F. , elettivamente ON C.F._2
domiciliato in C.so della REPUBBLICA n. 229 - CISTERNA DI LATINA presso lo studio dell'avv. Laura CHILLON, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
1 – C.F. , elettivamente Controparte_2 C.F._3
domiciliato in C.so VITTORIO EMANUELE II N. 6 – SABAUDIA, presso lo studio dell'avv. Antonio MANTUANO, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E
[...]
- C.F. , elettivamente Controparte_3 C.F._4
domiciliato in P.zza B. BUOZZI n. 9/A - LATINA, presso lo studio dell'avv.
Guerrino MAESTRI, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: preliminare di compravendita - recesso per inadempimento - revocatoria ordinaria.
CONCLUSIONI: per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie più opportune, in accoglimento delle domande attoree, così giudicare:
1) in via preliminare e principale, ex art. 1385, II° comma, C.C. , dichiarare il recesso del promittente acquirente dai contratti preliminari di Parte_1
compravendita del 15-12-2008 e del 4-3-2010 per l'inadempimento grave ed importante del promittente venditore e, per l'effetto, condannare ON
il al pagamento in favore del della ON Parte_1 complessiva somma di € 222.300,00 pari al doppio delle due caparre confirmatorie ricevute ed incassate e pari alla restituzione degli acconti ulteriormente ricevuti per i due contratti preliminari, oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale al saldo e con la dichiarazione di estinzione di tutti gli effetti dei due contratti preliminari dedotti per grave inadempimento del promittente venditore;
2) in via subordinata e preliminare, in alternativa alla domanda spiegata sopra, dichiarare la risoluzione dei due contratti preliminari di compravendita del
15-12-2008 e del 4-3-2010 per grave inadempimento del e, ON
2 conseguentemente, condannare quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore
[...]
della somma di € 222.300,00 a titolo di risarcimento danni, di danno Pt_1
emergente e lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
3) accogliere la proposta azione revocatoria e, per l'effetto, dichiarare
l'inefficacia ex art. 2901 C.C. nei confronti dell'attore delle due Parte_1
vendite nella parte in cui il , nato a [...] il [...] e ON
residente a [...], avente codice fiscale
[...]
, vende al , nato a [...] il 10-10- C.F._5 Controparte_2
1980 e residente a [...], avente codice fiscale
, la quota e l'intero dei suoi beni immobili e della cessione CodiceFiscale_6
nella parte in cui il , generalizzato come sopra, cede alla figlia ON
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Controparte_3
Strada Marittima n° 6563, avente codice fiscale , la quota dei CodiceFiscale_7
suoi beni immobili, vendite e cessione, con gli immobili tutti descritti nella parte narrativa dell'atto di citazione e così come portati e riportati nei seguenti tre atti : a) atto pubblico di compravendita del 1-2-2016, Rep. 83222 e Racc. 32090, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4-2-2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n° 1666 del
Registro Particolare nella parte in cui il vende al ON CP_2
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e riportati in
[...]
catasto al Comune di NI al Foglio 125 mappale n° 65 , al Foglio 125 mappali
150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al Foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152, 153, 25,
26, 56, 36 porzione AA e porzione AB (atto pubblico depositato al doc.to n° 10 ) ; b) atto pubblico di compravendita del 15-2-2016, Rep. 83258 e Racc. 32119, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare , in data 25-2-2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro Particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti , riportati in N.C.E.U. del Comune di NI in ditta al venditore stesso e
Foglio 125, mappale 123, sub 3 ( atto pubblico depositato al doc.to n°11 ) ; c) atto
3 pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15-2-
2016, Rep. N° 83257 e Racc. n° 32118, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate,
Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data 24-2-
2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a tre ON Controparte_3
sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq.
281 e 84 siti in pontinia (LT) alla Strada delle Pignette n° 1873, riportati al N.C.E.U. in Ditta allo stesso cedente ed al Catasto al Foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub
2 (atto pubblico depositato al doc.to n°12 ); con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di Latina e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Latina
Ufficio provinciale-Territorio Servizi di Pubblicità immobiliare di provvedere alle relative trascrizioni ed annotazioni.
Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio, oltre tutti gli accessori previsti dalla legge come gli oneri previdenziali, l'IVA, il rimborso delle spese generali ed anche del contributo unificato occorso”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle ON
conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Precisa le conclusioni insistendo nel rigetto di tutte le avverse pretese, perché infondate in fatto ed in diritto
e non provate, e nell'accoglimento di tutti gli scritti difensivi, che si hanno qui per integralmente riportati e trascritti”; per parte convenuta , all'udienza di precisazione delle Controparte_3
conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte: “Si riporta alle conclusioni in comparsa di costituzione e risposta chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, rilevando altresì - all'esito dell'attività istruttoria - la carenza di legittimazione attiva del . Con vittoria di spese di lite, Parte_1 rimborso forfettario e accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo di ufficiale giudiziario il 3/5/2017
ha convenuto in giudizio , Parte_1 ON CP_2
e per sentir dichiarare legittimo il proprio recesso dai
[...] Controparte_3
contratti preliminari di vendita del 15/12/2008 e del 4/3/2010 per il grave
4 inadempimento del promittente venditore , con condanna dello ON
stesso al pagamento del doppio delle caparre confirmatorie da esso attore versate e quindi per l'importo complessivo di € 222.300,00; in via subordinata ed in alternativa, per sentir pronunciare la risoluzione dei contratti preliminari di vendita predetti con condanna del medesimo promittente venditore al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
contestualmente per sentir dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
a) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
1666 del Registro Particolare) nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero di terreni descritti nell'atto, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
b) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n. 3844 del Registro generale e al n.
2778 del Registro Particolare) nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, censiti al N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125, mappale 123 sub
3;
c) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118, trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n. 3748 del Registro generale ed al n. 2710 del Registro Particolare) nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq. 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. del predetto comune al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2. Par A sostegno della domanda ha dedotto: Parte_1
5 che, nell'ottobre del 2008, esso attore, coltivatore diretto di terreni agricoli nel territorio dei comuni di Amaseno e NI, attività esercitata da oltre quarantacinque anni, era stato contattato da , il quale gli ha offerto ON
in vendita vari terreni agricoli siti in NI, limitrofi ad altri che costituiscono la sua azienda agricola, per il suo ampiamento ed in vista della programmata cessione al proprio figlio;
CP_4
che, di seguito alle trattative intercorse tra le parti, in data 15/12/2088, è stato concluso un primo contratto preliminare per la vendita di appezzamenti di terreno agricolo della consistenza di ha 3.54.50, siti nel Comune di NI (LT) e distinti in catasto al foglio 125 mappali 26, 56, 25, 33/parte ed al foglio 108 mappale 200, per un corrispettivo di € 106.350,00 e per il quale è stato versato, a titolo di caparra confirmatoria, da esso attore, la somma di € 50.000,00 mediante la consegna di tre assegni circolari non trasferibili all'ordine del promittente venditore CP
che il promittente venditore ha immesso il promissario acquirente nel possesso dei beni oggetto di preliminare;
che il convenuto prospettando varie volte ed in tempi diversi sempre CP
delle problematiche di vario tipo e, a suo dire, di semplice soluzione, ha ottenuto da esso promissario acquirente non solo ulteriori somme in acconto del corrispettivo pattuito nell'atto preliminare del 15/12/2008, ma si è vincolato stipulando un ulteriore contratto preliminare, concluso in data 4/3/2010 e con il quale si è obbligato a vendere altri terreni agricoli limitrofi ai primi oggetto del primo compromesso;
in particolare: terreni della consistenza di ha 1.59.00 siti nel Comune di NI (LT) e distinto in catasto al foglio 125 con mappali 24 porzione AA, 24 porzione AB e 32, per un corrispettivo di € 47.700,00 da pagarsi quanto ad € 13.800,00 quale primo acconto e caparra confirmatoria alla firma della promessa di vendita e quanto al saldo di € 33.900,00 al momento della stipula dell'atto pubblico da effettuarsi entro il
28/2/2011 avanti al notaio individuato sempre dal promittente Persona_1
venditore CP
che, ancor prima della conclusione del secondo preliminare citato, esso attore aveva versato la complessiva somma di € 103.000,00: 50.000,00 quale primo acconto e caparra confirmatoria ed € 53.000,00 portati dagli ulteriori acconti descritti sopra e così, complessivamente, € 103.000,00 a fronte dei 106.350,00 euro di cui al
6 corrispettivo concordato nel preliminare di vendita del 2008; che, in data 13/1/2010, al promittente venditore sono stati versati ulteriori €
8.000,00 da computarsi, quanto ad € 3.350,00, quale saldo del corrispettivo pattuito nel contratto preliminare di vendita del 15/12/2008 ed € 4.650,00 quale acconto per il successivo contratto preliminare del terreno offertogli in vendita da stipularsi a breve distanza di tempo, come in effetti accaduto;
che esso promissario acquirente, firmato il secondo preliminare, ha consegnato a titolo di acconto e caparra confirmatoria la somma di € 13.800,00 portati da un assegno circolare di € 15.000,00, la cui eccedenza è stata imputata ad ulteriore acconto;
che, trasferito il possesso anche degli ulteriori terreni, ha corrisposto altri acconti per importi che, complessivamente, hanno addirittura superato, per €
4.450,00, l'ammontare complessivo dovuto per le compravendite compromesse;
che, malgrado i reiterati solleciti rivolti al al fine di definire i CP
preliminari, questi avrebbe utilizzato, per eludere l'impegno di trasferire i terreni, ulteriori artifici, quale quello di provvedere, carpendo la sua buona fede, alla stipula di contratti di affitto dei terreni oggetto dei preliminari, individuando quale conduttore il figlio di esso attore, ; Controparte_5
che, trascorsi ormai degli anni, ha chiesto ripetutamente al di stipulare CP
l'atto pubblico in adempimento dei preliminari, ricevendo elusive promesse di stipula a breve termine, intese piuttosto a tenere tranquillo il promissario acquirente;
che solo di recente, dopo aver effettuato visure immobiliari, ha appreso che
, insieme ai suoi genitori, nel febbraio del 2016, ha ceduto tutti i ON
suoi immobili a , figlia del promittente venditore ed al di lei marito Controparte_3
tale , sposato poco tempo prima;
Controparte_2
che, dunque, , in tal modo, non solo ha ceduto con tre atti ON
pubblici notarili alla figlia ed al genero tutti i terreni promessi in vendita con i preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 ad esso attore, ma, in più, con gli stessi atti ha dismesso ogni altro suo bene immobile e si è reso, di fatto, nullatenente;
che l'artificio del si sarebbe così compiutamente ON
realizzato mediante l'incasso di tutto il corrispettivo pattuito con il , la Parte_1
sottrazione al promittente acquirente del diritto di agire per l'adempimento in forma
7 specifica, ma, anche e soprattutto, la totale dismissione del suo patrimonio immobiliare con il chiaro intento di sottrarre ogni garanzia alle azioni restitutorie e risarcitorie spettanti ad esso attore;
che, ancora più di recente, ha ricevuto, insieme a suo figlio una lettera CP_4
raccomandata del 22/3/2017, con la quale è stato loro richiesto di cessare le coltivazioni in corso e rilasciare i terreni posseduti (gli stessi terreni di cui al secondo preliminare di vendita) e a di pagare il canone di affitto per gli Controparte_5
anni 2016 e 2017; tale pretesa è stata contestata.
Sulla scorta di tali premesse in fatto, l'attore ha argomentato sulla sussistenza dei presupposti per un legittimo recesso dai contratti preliminari stipulati con il con conseguente diritto alla ripetizione del doppio della caparra e degli CP
acconti versati per un importo complessivo addirittura superiore ai prezzi pattuiti;
sulla sussistenza, in via subordinata, dei presupposti per la risoluzione dei contratti e del diritto al risarcimento dei danni subiti;
sul ricorrere dei presupposti per la revocatoria degli atti dismissivi del patrimonio conclusi dai convenuti in frode alle ragioni di esso creditore.
L'attore ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
1.1 Con comparsa depositata in analogico il 19/9/2017, si è costituito in giudizio il convenuto , il quale ha offerto una diversa ON
ricostruzione dei fatti, secondo la quale: negli anni 2004-2005 l'attore, che gestiva un'azienda agricola limitrofa ai suoi terreni, gli avrebbe chiesto in affitto alcuni terreni di sua proprietà, necessari a soddisfare esigenze della sua azienda quali lo smaltimento del letame e la produzione del foraggio;
inoltre, il gli avrebbe chiesto aiuto per gestire i terreni presi in Parte_1
affitto, occupandosi quindi, esso convenuto, di tutta l'attività manuale di semina, irrigazione e concimazione, attività che lo avrebbe impegnato due volte al giorno, sette giorni su sette;
l'attore aveva inoltre chiesto in affitto anche i capannoni di proprietà del per depositarvi i concimi, i fertilizzanti ed i carburanti necessari all'azienda; CP
esso convenuto avrebbe svolto anche l'attività di custode dei beni del , Parte_1
poiché questi aveva la sua azienda e lavorava nel territorio di Amaseno;
8 detto rapporto tra le parti, fondato anche da un sentimento di amicizia, non è stato mai regolarizzato, cosicché esso convenuto ha cominciato a lavorare per conto dell'attore e a concedere beni in locazione in suo favore senza chiedere alcun corrispettivo;
a fronte di pressanti richieste, nel corso degli anni, il ha quindi Parte_1
cominciato a versare somme quale remunerazione del lavoro prestato e come corrispettivo degli affitti degli immobili;
le somme versate in relazione al presunto contratto preliminare, in realtà con assegni consegnati prima della firma dell'atto, sarebbero da imputare ai corrispettivi dovuti per le prestazioni rese e la locazione di capannoni e terreni;
esso convenuto, invero, non avrebbe mai sottoscritto o chiesto di sottoscrivere un preliminare di vendita;
si tratterebbe, quindi, di atti - i preliminari di vendita - creati ad hoc come risulterebbe da una serie di indizi desumibili dagli stessi contratti, il cui contenuto si assume poter essere stato, peraltro, alterato;
assumerebbe rilievo indiziario l'ulteriore circostanza per cui, dal 2011, epoca fissata per la stipula del definitivo non è stata mai chiesta l'esecuzione del preliminare, senza che peraltro il promissario acquirente si fosse mai premurato di accertare la sussistenza di vincoli pregiudizievoli sui beni oggetto di compromesso e senza che abbia mai effettuato la trascrizione dello stesso preliminare;
inoltre, circostanza particolarmente grave, il preteso promissario acquirente, ogni qual volta versava un assegno avrebbe preteso da esso convenuto la restituzione di una parte di quanto versato, cosicché gli importi rivendicati in citazione e che si assumono corrisposti non corrisponderebbero al vero;
risulterebbe inoltre assurdo, o comunque inverosimile, il fatto che già nel 2009
l'attore avesse versato l'intero ammontare del prezzo senza pretendere il trasferimento dei beni;
parimenti non credibile il versamento di un importo maggiore del prezzo;
dunque, la finalità che effettivamente si è voluto perseguire con la stipula dei preliminari in questione altra non sarebbe stata che quella di dare una giustificazione al versamento di somme per l'affitto di terreni e per la remunerazione del lavoro svolto da esso convenuto, qualificando gli importi versati come caparre e acconti per il trasferimento degli immobili;
9 per giunta, quale ulteriore indizio, andrebbe esclusa la circostanza che il promissario acquirente fosse così sprovveduto da non sapere che sugli immobili oggetto di preliminare gravasse un pignoramento;
anche in relazione al rapporto confidenziale ed amicale intercorrente tra le parti, il , che ben conosceva i problemi economici che gravavano Parte_1
sull'azienda e che godeva della disponibilità dei beni avuti in affitto, aveva CP
manifestato la possibilità di aiutare lo stesso convenuto eventualmente acquistando all'incanto i beni pignorati;
l'assurdità della ricostruzione di parte attrice emergerebbe ancora dal fatto che gli stessi immobili oggetto dei contratti preliminari invocati dall'attore sono stati concessi in locazione al figlio dell'attore stesso, , laddove non ci Controparte_5
sarebbe stata alcuna ragione per la stipula di tali contratti, avendo l'attore la disponibilità dei terreni e dei fabbricati proprio in virtù dei pretesi preliminari;
così come balzerebbe all'occhio l'anomalia che i contratti di locazione risultano registrati, mentre i preliminari non lo sarebbero stati;
da ultimo andrebbe rilevato che la firma di esso convenuto risulta apposta solo nell'ultima pagina del contratto preliminare, mancando le sigle nelle pagine precedenti;
ne deriverebbe che egli non ha mai inteso trasferire la proprietà attraverso la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita, bensì ha apposto la propria firma su quello che intendeva essere un contratto di locazione;
a seguito della produzione dell'originale, esso convenuto si è riservato di effettuare il disconoscimento della propria sottoscrizione, osservando che la firma apposta in calce ai presunti acconti versati dall'attore il 15/3/2009 non sembrerebbe a lui riconducibile;
mentre gli acconti di maggio e giugno del 2009 non risulterebbero sottoscritti e dalla produzione degli estratti conto risulterebbe chiaramente che l'acconto di € 5.000,00 non è stato incassato da esso convenuto.
Il convenuto ha quindi contestato la mancanza dei ON
requisiti previsti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione pauliana, rilevando come egli non si sia sottratto al pagamento dei propri debiti e come abbia provveduto a soddisfare tutti i creditori intervenuti nella procedura esecutiva a suo carico;
dunque, avrebbe provveduto a vendere a i beni della sua Controparte_2
azienda agricola per rendere possibile il pagamento di tutti i creditori;
quindi non vi
10 sarebbe stato alcuno spoglio della garanzia patrimoniale. Ha rilevato inoltre che, innanzitutto, non vi sarebbe alcun credito del da tutelare con la proposta Parte_1
azione e che non vi sarebbe prova del pregiudizio cagionato al preteso creditore, oltre che non sarebbe stata data alcuna dimostrazione della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e della consapevolezza da parte del terzo acquirente.
Il convenuto ha poi contestato la sussistenza dei presupposti perché operi un legittimo recesso dai contratti di compravendita. Egli, infatti, sarebbe stato convinto di aver sottoscritto un contratto di locazione, avendo firmato solo l'ultima pagina dell'atto. D'altra parte, il preteso promissario acquirente, nel lungo arco temporale che va dal 2011 al 2017 non ha mai richiesto la stipula del contratto definitivo, cosicché non si determinerebbe alcun inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che comunque fondano l'applicazione della disciplina invocata dall'attore.
Il convenuto ha infine eccepito l'incompatibilità delle due domande proposte: recesso e risoluzione per inadempimento.
Ha concluso in comparsa come segue: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis riectis, In via preliminare Ordinare la produzione dell'originale dei contratti prodotti solo in copia, con riserva di effettuare il disconoscimento della firma apposta in calce agli stessi. Nel merito Accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti della domanda di recesso e per l'effetto rigettare la domanda formulata per tutte le ragioni meglio indicate in premessa, con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle somme portate quale caparra e rimborso dei contratti. Sempre nel merito Accertare e dichiarare l'assenza dei requisiti della domanda di risoluzione per grave inadempimento e per l'effetto rigettare la domanda formulata per tutte le ragioni meglio indicate in premessa. Ancora nel merito
Rigettare la domanda di revocatoria per assenza dei requisiti della stessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
1.2 Si è costituito in giudizio , depositando in Controparte_2
cancelleria, in formato cartaceo, comparsa di costituzione e fascicolo di parte.
Il predetto convenuto, esponendo di essere coniugato con , Controparte_3
figlia di dal 20/9/2014 e di svolgere l'attività di imprenditore ON
11 agricolo, ha rilevato come egli, nell'anno 2015, è venuto a conoscenza del fatto che i beni del suocero e dei genitori di lui erano stati assoggettati a pignoramento e che, dunque, in prossimità della vendita forzata dei medesimi beni, ne ha concordato l'acquisto, obbligandosi a saldare previamente tutti i debiti della procedura con pagamento diretto dei creditori intervenuti, somme computate come acconto sul prezzo concordato per l'acquisto; ha dunque esposto che, adempiuto tale obbligo ed ottenuto il provvedimento di estinzione dell'esecuzione, le parti hanno concluso gli atti di vendita oggetto del giudizio.
Ha evidenziato il convenuto come i rapporti intercorso tra CP_2
l'attore e si siano sviluppati con modalità farraginose, lasciando ON
dubbi sugli effettivi accordi sottostanti e che comunque mal si conciliano con le modalità che assistono la vendita di beni immobili, anche nelle prassi meno rigorose.
I contraenti si sarebbero resi autori di comportamenti non solo irrituali, ma anche contraddittori, ambigui ed inusuali. In particolare, il avrebbe avuto parte Parte_1
attiva e determinante nel celare rapporti di credito e debito eventualmente sussistenti tra lui ed il rendendo impossibile per i terzi di venire a conoscenza e di CP
supporre, anche in via astratta, che detti rapporti sussistessero. Il Parte_1
avrebbe agito in modo tale da non rendere conosciute o conoscibili ai terzi le sue ragioni creditorie verso il debitore, ove sussistenti e cercherebbe quindi di trarre profitto e beneficio dalla circostanza che tutti i creditori del conosciuti e CP
conoscibili, siano stati integralmente soddisfatti a cura e spese del convenuto.
Il convenuto contesta che fosse venuto a conoscenza dei CP_2
rapporti contrattuali intervenuti tra l'attore ed il suocero, ove effettivamente accertati e che, d'altro lato, potesse rendersi conto che gli atti di acquisto di cui si discute potessero arrecare un pregiudizio alle eventuali ragioni creditorie dell'attore o di altri;
contesta inoltre l'assunto avversario di essere convivente con il preteso creditore, non avendo peraltro appreso da chicchessia dell'esistenza dei rapporti debitori del suocero da cui ha acquistato i beni oggetto di revocatoria;
contesta infine che abbia partecipato dolosamente alla preordinazione di atti per depauperare il patrimonio del in pregiudizio delle ragioni creditorie dell'attore o di altri. CP
Il convenuto ha quindi ritenuto, per quanto di ragione, infondata la pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, riservandosi di agire in separato giudizio contro
12 il per tuti i danni che gli potrebbero derivare dall'accoglimento della CP
domanda revocatoria spiegata nei suoi confronti. Ha concluso per l'integrale rigetto della domanda attorea.
1.3 Con comparsa depositata in formato cartaceo il 15/9/2017, si è costituita in giudizio , la quale ha ricostruito, analogamente a quanto fatto dal Controparte_3
convenuto le ragioni che avrebbero condotto alla stipula dei contratti CP_2
impugnati per revocatoria;
ha quindi negato di aver avuto mai conoscenza dei contratti preliminari sottoscritti dal padre con il , nonché delle pretese Parte_1
obbligazioni assunte verso quest'ultimo, peraltro non accertate e del tutto ipotetiche;
ha quindi dedotto la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione pauliana proposta dall'attore, evidenziando in particolare la natura onerosa del contratto di vitalizio assistenziale stipulato in favore dei nonni e del padre in ragione dei gravosi impegni così assunti nei loro confronti.
ha chiesto dunque l'integrale rigetto della domanda. Controparte_3
1.4 All'udienza del 19/9/2017, il giudice originariamente designato, su richiesta delle parti, ha disposto la concessione dei termini dell'art. 183, sesto comma,
c.p.c. per precisazione della domanda, articolazione dei mezzi istruttori e relative repliche, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
10/5/2018. Contestualmente, il giudice ha disposto che parte attrice depositasse all'udienza fissata gli originali dei contratti preliminari depositati in copia, contestati e disconosciuti dal CP
All'udienza del 10/05/2018, l'attore ha depositato gli originali dei contratti preliminari in questione e formalmente ha disconosciuto le ON
sottoscrizioni apposte sui contratti stessi e ha quindi proposto Parte_1
istanza di verificazione di scrittura privata ex art. 216 c.p.c., chiedendo che fossero disposti gli accertamenti tecnici necessari ed una consulenza grafologica al fine di accertare la presunta riferibilità al convenuto delle firme apposte sugli atti per cui è causa.
Il giudice, verificata la ritualità tanto del disconoscimento del convenuto, quanto dell'istanza di verificazione dell'attore, ha disposto procedersi per lo svolgimento di una perizia grafologica, nominando CTU la dott.ssa e Persona_2
rinviando la causa all'udienza del 5/2/2019 per il conferimento dell'incarico. In
13 occasione della predetta udienza, il g.i. ha formulato al CTU i quesiti già articolati con ordinanza del 10/5/2018 e ha differito la trattazione della causa all'udienza del
8/10/2019 per l'esame della perizia.
All'udienza del 8/10/2019, il g.i., su richiesta dei convenuti, ha assegnato alla professionista incaricata termine fino al 30/11/2019 per il deposito della risposta alle osservazioni e ha rinviato la causa all'udienza del 12/12/2019.
A tale udienza, nessuno è comparso.
Alla successiva udienza del 6/2/2020, l'istruttore, su richiesta di parte attrice, ha rinviato nuovamente la causa per verificare l'eventuale rinuncia da parte del convenuto al disconoscimento delle sottoscrizioni a sua firma apposta sulle CP
ricevute depositate dal sig. all'udienza del 10/5/2018. Parte_1
All'udienza del 29/10/2020, il ha rinunciato al disconoscimento delle CP
sottoscrizioni a sua firma apposte sulle predette ricevute che, quindi, ha riconosciuto come proprie. Sciogliendo la riserva assunta in occasione della medesima udienza,
l'istruttore ha ammesso le prove formulate dalle parti nei limiti specificati con l'ordinanza del 29/10/2020 e ha fissato il calendario delle successive udienze.
È stata quindi espletata la prova per interpello di ed Parte_1
escussi i testi , ed . Testimone_1 Tes_2 Testimone_3
Le udienze del 16/10/2023 e del 20/11/2023 sono state tenute per l'escussione di teste di parte convenuta risultato non reperibile. Testimone_4
All'udienza del 16/1/2024 il difensore di ha quindi ON
rinunciato formalmente al teste, con accettazione delle controparti;
il giudice ha quindi rinviato il processo all'udienza stabilita per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con ordinanza del 19/2/2025.
2. Va preliminarmente preso atto che, con le conclusioni rassegnate nella prima memoria dell'art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore, come pure precisato in sede di comparse conclusionali, ha rinunciato alla domanda subordinata e alternativa di risoluzione dei contratti preliminari di compravendita.
La domanda di risoluzione, ove formulata in via alternativa, si sarebbe infatti rivelata inammissibile atteso il principio fermo in giurisprudenza per cui, nei casi di contratto preliminare nell'ambito del quale sia corrisposta una caparra confirmatoria, di fronte all'inadempimento di una parte l'altra può, alternativamente, recedere dal
14 contratto e trattenere la caparra/chiederne la restituzione del doppio oppure chiedere la risoluzione (o anche l'esecuzione) del contratto ed il risarcimento del danno secondo le regole generali e, quindi, provando il danno sia nell'an che nel quantum
(art. 1385, terzo comma, c.c. ). In sostanza, dunque, le due possibilità sono tra loro incompatibili in quanto la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege, sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'an e nel quantum.
2.1 Ancora in via preliminare deve essere rilevato che tutti i convenuti si sono costituiti oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione di cui all'art. 166 c.p.c. (ante riforma d.lgs. n. 149/2022): rispetto all'udienza del 19/9/2017, si è costituito con deposito di ON
comparsa lo stesso 19/9/2017; il 15/9/2017; lo Controparte_2 Controparte_3
stesso 15/9/2017. Nessuno dei convenuti ha quindi rispettato il predetto termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, che non è termine perentorio, ma il suo mancato rispetto ha delle conseguenze processuali rilevanti.
Ne derivano infatti le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., che qui vengono in rilievo sia in relazione alle eccezioni concernenti la domanda volta ad accertare la legittimità del recesso dell'attore (essenzialmente l'eccezione di simulazione desumibile dalle difese di ), sia in relazione alle eccezioni ON
proposte da tutti i convenuti per contrastare la domanda revocatoria proposta dall'attore.
È noto che la categoria delle attività per cui manca un'espressa previsione di decadenza è rappresentata dalle difese del convenuto, che comprendono tutte le attività finalizzate al rigetto della domanda attorea. Il termine va interpretato in senso restrittivo e, cioè, come sinonimo di mere difese, le quali consistono nella contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda o nella negazione della loro idoneità a produrre le conseguenze invocate dall'attore.
Va ulteriormente premesso, in relazione alla decadenza prevista dall'art. 167,
15 secondo comma, c.p.c., nella quale qui sono incorsi i convenuti, che le eccezioni di merito consistono nell'allegazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall'attore e sono sollevate dal convenuto al fine di ottenere il rigetto della domanda. Le eccezioni sono di due tipi: rilevabili d'ufficio (o in senso lato) e riservate alla parte (o in senso stretto). Proporre un'eccezione significa allegare un fatto estintivo, modificativo o impeditivo e dichiarare di volersene avvalere;
mentre è immediatamente efficace il fatto estintivo, modificativo o impeditivo, senza necessità dell'espressa manifestazione di volontà della parte che vi abbia interesse, nel caso di eccezione rilevabile d'ufficio.
Ne deriva da quanto sopra che il disconoscimento della scrittura privata non può strutturalmente essere compreso nella nozione di eccezione. Il primo rappresenta una dichiarazione di volontà attraverso la quale la parte interessata mira a rimuovere gli effetti di un documento apparentemente a lui riferibile;
la parte nega formalmente la propria scrittura o sottoscrizione o dichiara di non conoscerla, ma non allega un fatto, dichiarando di volersene avvalere, come accade per il caso dell'eccezione.
Nel caso di specie, dunque, il disconoscimento operato dal convenuto CP
nel corso del giudizio non è precluso dalla sua tardiva costituzione e la tempestività del medesimo ha correttamente dato luogo al sub-procedimento di verificazione, come disposto in corso di causa.
Quanto alla individuazione in concreto delle eccezioni di merito rilevabili dalla parte da quelle d'ufficio, in alcuni casi, la soluzione è offerta dallo stesso legislatore, che riserva alla parte alcune eccezioni o ne sancisce la rilevabilità ex officio. Laddove, tuttavia, una disposizione espressa manchi, diviene necessario individuare un criterio distintivo e nella dottrina e giurisprudenza prevalenti prevale l'opinione secondo cui la regola è rappresentata dalla rilevabilità ex officio del fatto impeditivo, modificativo o estintivo (a condizione, beninteso, che esso risulti dagli atti del processo), mentre l'eccezione in senso stretto ricorre soltanto nei casi previsti dalla legge o quanto l'effetto impeditivo, modificativo o estintivo si ricolleghi all'esercizio di un diritto potestativo sostanziale o di un'azione costitutiva. Si sostiene inoltre che l'eccezione in senso stretto va ricollegata alla disponibilità dell'effetto impeditivo, modificativo o estintivo.
Le premesse di cui sopra assumono particolare rilievo nella decisione del caso
16 di specie (ancorché esse siano rimaste inespresse nelle difese delle parti) e trovano conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte.
Viene infatti rilevato, anche di recente, che il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi
o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata;
sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass. civ., sez. I, 18/04/2025, n. 10248).
Sulla individuazione delle eccezioni in senso stretto si legge: Le eccezioni in senso stretto sono solo quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione all'iniziativa della parte interessata o quelle corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva o di un diritto potestativo;
pertanto, in tali ipotesi, per conseguire il risultato difensivo, non basta l'allegazione del fatto, ma occorre che
l'interessato scelga se conservare la situazione giuridica esistente ovvero ottenere che si produca quella nuova, mediante apposito atto di manifestazione di volontà (Cass. civ., sez. II, 07/02/2025, n. 3155).
2.2 Nella ricostruzione di parte convenuta ( si assume che i contratti CP preliminari di vendita dedotti dall'attore siano stati creati ad arte … per altro scopo
o natura, quali il ritenuto rapporto lavorativo o locativo. Il convenuto sostiene che i contratti preliminari, peraltro disconosciuti nel contenuto e nella sottoscrizione, regolerebbero un diverso rapporto tra le parti ed avrebbero avuto lo scopo concreto di regolarizzare, appunto, un rapporto di locazione di propri terreni in favore dell'attore, il quale avrebbe perciò pagato gli importi, che l'attore imputa a prezzo Parte_1
del compromesso di vendita, in realtà a titolo di canoni di locazione, oltre che di retribuzione per il lavoro prestato.
In sostanza il convenuto deduce, come eccezione di merito, che i CP
contratti preliminari dissimulano in realtà un contratto di locazione e di prestazione d'opera. Si tratta, ancorché la parte non assuma espressamente una siffatta posizione, di una eccezione di simulazione relativa, che, come tale, va considerata, per le ragioni
17 esposte, eccezione in senso proprio. Quindi inammissibile nel presente giudizio.
La simulazione relativa, che può essere fatta valere in via di eccezione o domanda riconvenzionale si distingue dalla simulazione relativa che è, di contro rilevabile anche d'ufficio: la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. (Cass. civ., sez. VI, 06/07/2021, n. 19097).
Qui, invece, il convenuto che si costituisce tardivamente intende far valere una diversa situazione giuridica fondata sulla esistenza di un rapporto contrattuale diverso da quello formalizzato (e, come si vedrà, verificato come autentico), con la conseguenza che l'eccezione (di simulazione relativa) non può che considerarsi rilevabile d'ufficio e ne deve pertanto essere rilevata la tardività.
Come si vedrà appresso, deve aggiungersi che la simulazione del contratto preliminare di vendita non può essere fatta valere, per i limiti di prova desumibili dall'applicazione dell'art. 1417 c.c., mediante la inammissibile prova testimoniale pur ammessa dal g.i. (diversamente impersonato dal decidente) almeno in relazione a questo specifico thema decidendum.
2.3 D'altra parte (ma sempre sul piano processuale), i convenuti - rispetto alla domanda di revocatoria proposta dall'attore in relazione a talune vendite immobiliari effettuate, si assume, in frode ai creditori - deducono che il prezzo pagato dall'acquirente sarebbe stato utilizzato per l'estinzione di debiti preesistenti e per i quali era stata promossa nei confronti del convenuto (e dei suoi genitori) CP
procedura esecutiva per espropriazione immobiliare.
Le deduzioni a riguardo integrano, ancorché le parti non ne facciano espressamente menzione, una eccezione di adempimento di debito scaduto ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c..
Anche in tal caso assume rilievo la circostanza che una siffatta eccezione debba essere considerata non officiosa, come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità: L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per
l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta
l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno
18 dell'eccezione di cui all' art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa (Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n. 19963).
Va dunque rilevato sin d'ora che l'eccezione risulta inammissibile per la tardiva costituzione dei convenuti.
3. Affrontate le questioni processuali, va ora delibato il merito della controversia, che non può prescindere dall'accertamento svolto dal CTU grafologo, nominato nel corso del giudizio, sulla autografia delle firme apposte dal in CP
calce ai contratti preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 (data del primo versamento in acconto) , dallo stesso tempestivamente ON
disconosciute.
La dott.ssa ha depositato l'elaborato peritale in data 25/7/2019, Persona_2
rilevando con argomentazioni coerenti, prive di vizi logici e univoche:
«Il materiale comparativo è risultato idoneo, sia per quantità sia per qualità,
e ciò ha permesso di valutare esaustivamente l'ambito di variabilità personale del sig. , il quale risulta essere decisamente contenuto, e di acquisire ON
gli elementi utili ai fini comparativi. L'analisi condotta, sulle verificande prima e sulle autografe poi, ha mostrato molti elementi in comune, i quali non si riferiscono solo alla mera morfologia, ma coinvolgono le categorie probanti in ambito peritale;
infatti, le similarità riscontrate riguardano:
- l'ideazione mentale e la successiva realizzazione del complesso firma;
- il movimento sciolto e scorrevole e prevalentemente angoloso;
- lo spazio letterale ridotto come quello tra il cognome e il nome;
- identici punti di inizio delle lettere maiuscole per lo più munite di ganci segno che alla base vi è lo stesso impulso psicomotorio;
- altamente individualizzante è la deviazione presente nella lettera S maiuscola del cognome;
- medesima tendenza ascendente del complesso firma;
- medesima ampia asolatura della lettera S maiuscola;
- medesimi stacchi, in particolare altamente individualizzante quello tra le lettere S-E-L del cognome;
- medesimo attacco alto nel nome;
- medesimo stacco tra i due nomi, indipendentemente dal fatto che nel saggio
19 grafico lo spazio sia maggiore rispetto alle altre autografe;
- medesimi gesti fuggitivi che si dirigono verso l'alto, sfumati e con traiettoria ascendente».
Il CTU ha quindi dedotto: «Alla luce di quanto sopra analizzato e confrontato, considerando che il range di variabilità personale del sig. è ON
contenuto e tenuto conto del grado di imitabilità piuttosto elevato, si può affermare con certezza peritale che si è di fronte ad un caso di autografia, poiché alcune caratteristiche grafiche appartenenti alle autografe sono impossibili da imitare senza lasciare segno di tale tentativo. Le somiglianze emerse sono numerose e sono state riscontrate in elementi dinamici e psicomotori individualizzanti, quali: l'ideazione mentale sottesa alla realizzazione della firma stessa, la conduzione del tratto, il movimento, i punti d'avvio e di chiusura delle lettere, i gesti fuggitivi, i ganci ad inizio e a fine delle lettere, la cadenza degli stacchi e la curva della lettera S maiuscola. Le particolarità appena elencate sfuggono anche al più esperto degli imitatori;
pertanto, decade l'ipotesi di imitazioni perché nemmeno l'imitatores più abile sarebbe in grado di riprodurre tali elementi senza lasciar traccia dello sforzo profuso. E' importante sottolineare, che sebbene ictu oculi la firma autografa sembri facile da imitabire, in realtà il susseguirsi di allunghi più o meno asolati segue un disegno mentale ben preciso che non può essere imitato senza lasciare segni di tale tentativo né, tanto meno, può essere eseguito con spontaneità esecutiva. Inoltre, gli elementi rintracciati rientrano nelle tre categorie considerate probanti ai fini peritali: il movimento, la pressione e il gesto fuggitivo. Tali categorie sono ritenute fondanti nell'indagine grafica perché sono inimitabili in quanto: la prima nasce da una spinta di tipo psicomotoria;
la seconda è indicativa dell'energia psicofisica del tutto personale e non imitabile;
la terza, infine, di un impulso istintivo e irrefrenabile che sfugge a qualsiasi controllo razionale, tant'è che si definisce il “tic” della scrittura. Come non è possibile imitare questi tre elementi, così non è possibile sopprimere i propri quando si tenta di imitare la grafia altrui»
Ha quindi così concluso: «Dopo l'attenta analisi condotta, prima sulle verificande e poi sulle autografe, gli esiti del confronto depongono a favore della autografia. Pertanto, le sottoscrizioni in verifica, nella presente relazione individuate con la sigla V1 e V2, di cui si chiedeva di verificare la riconducibilità alla mano del
20 sig. , sono a lui riconducibile, quindi, sono autografe. L'ipotesi ON
contraria, invece, non ha trovato alcun riscontro».
Gli esiti della CTU grafologica non sono stati efficacemente contestati, cosicché le conclusioni cui è giunto il perito vanno condivise poiché adeguatamente supportate da argomenti e riscontri univoci, coerenti e logicamente concludenti.
Ne deriva che i contratti preliminari del 15/12/2008 e del 4/3/2010 (data del primo acconto), depositati quali documenti 1 e 5 allegati all'atto di citazione e successivamente depositati in originale all'udienza del 17/5/2018 con la medesima numerazione) sono riconducibili alle parti.
3.1 Va quindi rilevato che i predetti contratti conservano il loro contenuto di
'promesse di vendita', come intestati, in ragione del loro contenuto letterale.
Si è rilevato, infatti, sul piano processuale, che l'eccezione di simulazione sollevata dal convenuto volta ad attribuire agli acordi un diverso contenuto CP
(contratto di locazione di terreni e contrato d'opera), deve essere considerata inammissibile per essere eccezione non rilevabile d'ufficio.
Sotto altro profilo va osservato che, tra le parti, la prova della simulazione non può essere fornita per testimoni o mediate presunzioni.
Ed infatti: Alla base della simulazione vi è la pattuizione tra i soggetti che mira a creare una mera apparenza giuridica, ossia un negozio non vincolante tra gli stessi e privo di qualsiasi funzione (simulazione assoluta) ovvero un negozio che dissimula un altro negozio di cui si vuole la produzione degli effetti tra le parti
(simulazione relativa). In ogni caso, il necessario elemento di collegamento tra la situazione apparente e quella reale è rappresentato dalla controdichiarazione, o accordo simulatorio, che consente di stabilire quale sia l'intento effettivo perseguito dai soggetti. L'istituto, dunque, va visto alla luce della sua funzione negoziale che è manipolata dai soggetti in vista di svariati scopi pratici (Cass. civ., sez. I ,
24/11/2023, n. 32724).
Quindi, sul piano dell'onere probatorio, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo, rappresenta lo strumento idoneo a soddisfare
l'onere di prova della simulazione di un negozio giuridico tra le parti. Infatti, essa si allontana dalla necessità di rispettare le forme solenni prescritte ad substantiam per
l'atto principale simulato, in quanto il suo fine è puramente di natura probatoria e
21 non di costituire, modificare o estinguere diritti soggettivi. Nonostante sia opponibile
a terzi e possa godere di data certa, la controdichiarazione è sottratta dal regime dei conflitti gestiti dalle norme sulla trascrizione, in quanto la sua intrinseca segretezza si pone in netto contrasto con la funzione pubblicitaria e di opponibilità che caratterizza la trascrizione. Sostanzialmente, questa dichiarazione svolge una funzione di prova della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente, con la particolarità che l'accordo simulatorio può essere solo contemporaneo o antecedente, ma mai successivo al negozio apparente.
(Cass. civ., sez. III, 18/04/2025, n. 10261).
Ancora, laconicamente: In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare
l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio, diversamente è necessaria la controdichiarazione (Cass. civ., sez. III, 08/06/2022, n.
18434).
È d'latra parte pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, sul piano probatorio dell'accordo simulatorio, la prova può essere fornita solo a mezzo di atto scritto che può essersi formato anche dopo la stipula del negozio simulato, in quanto la controdichiarazione è soggetta alle regole della forma scritta ad probationem e non ad substantiam (Cass, civ., sez. II, 06/06/2022, n. 18049).
In caso di simulazione relativa di una compravendita immobiliare, la Suprema
Corte puntualizza che non è idonea a surrogare la controdichiarazione scritta neppure la confessione che derivi dall'interrogatorio formale: In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto;
viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza stessa della compravendita (Cass. civ., sez. II, 05/04/2022, n.
10933).
22 Va qui preso atto che alcuna controdichiarazione è stata neppure evocata dal convenuto a sostegno della sua prospettazione per cui i contratti preliminari in questione avrebbero un contenuto ed una funzione diversa da quella fatta palese dal loro tenore letterale di promesse di vendita.
3.2 I preliminari del 15/12/2008 e quello successivo in cui viene riportata in calce la sola data del 4/3/2010 di pagamento del primo acconto (sottoscritto da promissario acquirente) recano l'inequivoco contenuto di preliminari di vendita di appezzamenti di terreno agricoli siti nel territorio del Comune di NI, secondo la rappresentazione dell'attore.
Gli accordi prevedono una specifica data per la stipula del contratto definitivo, fissata per il giorno 30/6/2011 (prima promessa di vendita) e per il giorno 28/2/2011
(seconda promessa di vendita).
Parimenti dimostrato il versamento, da parte del promissario acquirente, di acconti di rilevante importo di valore prossimo al saldo.
Ancora indiscussa l'aggressione esecutiva dei beni ed il loro trasferimento a terzi per effetto dell'espropriazione forzata.
In punto di diritto, va osservato come l'art. 1385 c.c. consenta alla parte non inadempiente una facoltà di recesso, con diritto alla ritenzione della caparra, laddove sia inadempiente la parte che ha dato la caparra, o ad esigere il doppio, se l'inadempimento è imputabile alla parte che l'ha ricevuta (art. 1385, secondo comma,
c.p.c.), nonché la possibilità di domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, prevedendo, in tal caso, che il risarcimento del danno è regolato dalla norme generali
(art. 1385, terzo comma, c.c.).
Il recesso previsto dall'art. 1385, secondo comma, c.c., invocato nel caso di specie, presuppone l'inadempimento della controparte avente gli stessi caratteri dell'inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale e configura uno strumento speciale di risoluzione di diritto del contratto, al pari di quanto previsto dagli artt.
1454, 1456, 1457 c.c., collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, intesa come determinazione convenzionale del danno risarcibile.
Condivide con il fenomeno risolutivo tanto i presupposti, quali l'inadempimento dell'altro contraente, che deve rivestire il carattere della gravità e dalla non scarsa importanza, quanto le conseguenze, ravvisabili nella caducazione ex
23 tunc degli effetti del contratto (cfr. Cass. civ., sez. II, 31/01/2019, n. 2969; Cass. civ., sez. II, 06/09/2011, n. 18266).
Deve a tal proposito evidenziarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 cod. civ., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (così Cass. n. 409 del 13/01/2012; da ultimo, Cass. civ., sez. II, 21/06/2024, (ord.) n. 17148).
L'indagine circa la gravità dell'inadempimento lamentato deve tener conto del valore complessivo del corrispettivo pattuito in contratto, determinabile mediante il criterio della proporzionalità che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto ad esso (Cass. civ., sez. II, 23/11/2020, n. 26558).
Ai fini della valutazione della gravità si deve, dunque, tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità (cfr. parte motiva Cass. civ., sez. II, 20/06/2019, n. 16624).
3.2.1 Nessuna eccezione di inadempimento è stata formulata dal promittente venditore al fine di paralizzare l'avversa pretesa, che si fonda sul manifesto inadempimento dell'obbligazione principale assunta con i contratti preliminari di compravendita, vale a dire l'obbligo di concludere il contratto definitivo, definitivamente compromesso dallo stesso trasferimento a terzi dei beni.
Deve pertanto essere ritenuto legittimo il recesso operato dall'attore e fondata la richiesta di restituzione del doppio della caparra versata e degli importi corrisposti al convenuto a titolo di acconto, quale conseguenza degli effetti ON
24 risolutori del recesso.
3.2.2 Quanto agli importi versati a titolo di caparra, va considerata l'applicazione del principio, già da tempo affermato dalla giurisprudenza, secondo cui: qualora le parti, con riferimento al versamento di una somma di denaro effettuato al momento della conclusione del contratto, abbiano adoperato la locuzione caparra confirmatoria, la relativa dazione deve ritenersi avvenuta a tale titolo, secondo il criterio ermeneutico del significato letterale delle parole, potendo interpretarsi diversamente la comune volontà dei contraenti solo in presenza di altri elementi, quali circostanze o situazioni di segno opposto, che evidenzino l'uso improprio di una tale espressione o la non aderenza alla situazione oggettiva (Cass. civ., sez. VI 21/05/2018, n. 12423).
Non vi è effettiva e sostanziale contestazione sul fatto che, in relazione al primo preliminare del dicembre 2018, sia stato versato l'importo di € 50.000,00, mediante versamento quietanzato di tre assegni circolari (doc. 2 allegato alla citazione e prodotto in originale nel corso del giudizio), a titolo di caparra confirmatoria, con espressione inequivoca contenuta nel contratto. È dovuto in restituzione al promissario acquirente che l'ha versata il doppio della predetta somma.
Allo stesso modo, inequivoco è il versamento a titolo di caparra confirmatoria, con diritto alla restituzione del doppio in favore di chi l'ha versato, dell'importo di €
13.800,00 in relazione alla seconda promessa di vendita del 2010.
In entrambi i contratti, occorre far riferimento documentale ai rispettivi art. 5, dove appunto la dazione della somma viene qualificata come caparra confirmatoria in modo non equivoco.
3.2.3 Per il resto, avuto riguardo agli acconti versati dall'attore, il convenuto si limita a contestare l'assenza della firma di quietanza in calce ai ON
pagamenti del 4/6/2009 (per € 5.000,00) e del 7/5/2009 (per € 3.000,00) annotati in fondo al contratto del 15/12/2008 e il mancato incasso della somma di € 5.000,00 che l'attore assume di aver versato in contanti in data 5/3/2009 (ancora annotata in calce al predetto contratto).
Con il doc. n. 3 allegato alla citazione e prodotto in originale, l'attore produce matrici dell'emissione degli assegni circolari del 4/6/2009 (per € 5.000,00) e del
7/5/2009 (per € 3.000,00) consegnati al convenuto e da questi sottoscritte a mo' di
25 quietanza.
Rileva la circostanza che trattasi di assegni circolari, dalla cui dazione può desumersi il pagamento (cfr. a contrario, per gli assegni bancari, Cass. civ., sez. II,
09/05/2024, n. 12685).
Il versamento in contanti della somma di € 5.000,00 in data 5/3/2009 e contestata per non essere stata incassata è dimostrato dalla quietanza sottoscritta dal promittente venditore. A nulla rileva che la somma non risulterebbe dal conto corrente dell'accipiens.
3.3 Il convenuto va dunque condannato alla restituzione ON
dell'importo relativo al doppio delle caparre versate (€ 127.600,00), oltre all'ammontare complessivo degli acconti ricevuti per un totale complessivo di €
222.300,00).
L'obbligazione restitutoria ha natura di debito di valuta, con la conseguenza che essa non è soggetta a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno (rispetto a quello ristorato con gli interessi legali), che va comunque provato dal creditore (Cass. civ., sez. II, 04/11/2022, n. 32536).
Gli interessi legali sono specificamente richiesti da parte attrice con decorrenza dalla domanda e come tali vanno riconosciuti.
4. Va dunque esaminata la contestuale azione revocatoria ordinaria proposta dall'attore per la dichiarazione di inefficacia dei seguenti contratti posti in essere dal convenuto allo scopo, nella prospettazione data, di eludere la responsabilità CP
patrimoniale cui è tenuto per il debito restitutorio qui accertato:
1) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
1666 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale n 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
2) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119),
26 trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, riportati in N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125 mappale 123 sub
3;
3) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118), trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2.
Posto quanto sopra, i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, stabiliti dall'art. 2901 c.c., sono:
a) la sussistenza di un credito del revocante nei confronti del debitore revocando;
b) l'atto di disposizione del debitore (che può essere successivo o anteriore al credito del revocante);
c) il pregiudizio arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del creditore
(c.d. TU DA);
d) il c.d. consilium fraudis del debitore, consistente nella consapevolezza di arrecare con il proprio atto (anteriore all'insorgenza del credito del revocante) un pregiudizio al creditore;
e) la partecipatio fraudis del terzo, cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore arreca alla garanzia patrimoniale nel caso che l'atto di disposizione sia stato posto in essere a titolo oneroso;
f) se l'atto da revocare è anteriore all'insorgenza del credito, la revoca è ammessa solo se si dimostri: 1) che esso è stato dolosamente preordinato
27 in danno del creditore;
2) che il terzo è stato partecipe della dolosa preordinazione (c.d. animus OC).
4.1 Sussistenza del credito - La prova dell'esistenza del credito, quale elemento costitutivo dell'azione revocatoria, incombe sull'attore.
Legittimato attivo, come si evince dall'art. 2901 c.c., è, difatti, chiunque vanti un diritto di credito anche soggetto a condizione o a termine o anche solo eventuale verso il debitore, credito la cui sussistenza potrà essere provata con qualsiasi mezzo consentito dalla legge.
A nulla rileva che il credito sia privilegiato o chirografario;
non è necessario che sia liquido ed esigibile;
neppure si richiede che esso sia già certo e determinato nel suo ammontare, né che sia (necessariamente) anteriore all'atto revocando, né che sia portato da un titolo esecutivo (su questa ampia nozione di credito quale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, che ricomprende addirittura il c.d. credito litigioso, si vedano, a titolo puramente esemplificativo e tra le moltissime, già
Cass. civ. 18/5/2004, n. 9440; Cass. civ. 2/4/2004, n. 6511; Cass. civ. 23/2/2004, n.
3546; Cass. civ. 24/7/2003, n. 11471; Cass. civ. 18/3/2003, n. 3981; Cass. civ.
27/6/2002, n. 9349; Cass. civ. 14/11/2001, n. 14166; Cass. civ. 4/6/2001, n. 7484;
Cass. civ. 29/3/1999, n. 2971; Cass. civ. 2/9/1996, n. 8013; Cass. civ. 22/3/1990, n.
2400).
Ancora può essere richiamato il principio, ribadito più di recente, per cui
“Posto che in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (Cass. sez. civ., sez. III, 06/05/2021, n.
12047, ma anche Cass. civ., sez. VI, 19/02/2020, n. 4212).
Il concetto di 'credito' - presupposto all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - va inteso, dunque, in senso lato ed ampio, comprensivo delle più deboli posizioni
28 soggettive costituite dalla ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
A ciò consegue che la circostanza che il credito vantato dall'attore - nella specie derivante dallo scioglimento dei contratti preliminari rispetto ai quali è stata esercitata azione per l'accertamento della legittimità del recesso - sia stato accertato solo in questa sede e, quindi, per definizione, sia sub iudice e passibile di essere contestato, e che lo stesso sia sorto dunque posteriormente agli atti posti in essere ed oggetto di impugnazione, non fa venir meno il presupposto di legge previsto dalla norma in commento, pur determinando delle conseguenze, come si vedrà, in termini di assolvimento dell'nere probatorio rispetto ai restanti requisiti dell'actio pauliana qui esperita.
4.2 L'atto di disposizione del debitore - È necessario, perché l'atto sia soggetto a revoca ex art. 2901 c.c., che esso costituisca una manifestazione di volontà negoziale del debitore, che, a sua volta, abbia una rilevanza modificativa, in senso negativo, della sua situazione patrimoniale.
Sono perciò esclusi dalla revocatoria i meri atti giuridici, gli atti materiali, i comportamenti omissivi, gli atti amministrativi e, in genere, tutti gli atti non aventi contenuto negoziale.
Per atto di disposizione deve intendersi qualsiasi atto capace di arrecare pregiudizio alla garanzia del creditore, e non soltanto quello traslativo.
È pertanto pregiudizievole l'atto che: (a) sottrae un bene alla sua azione esecutiva (atto traslativo); (b) crea una ragione di preferenza rispetto al destinatario
(costituzione di garanzie reali); (c) rende possibile il concorso dell'azione esecutiva di un terzo sui beni del debitore (assunzione di obbligazioni); (d) abdica ad un diritto.
Sono altresì pregiudizievoli tutti gli atti di trasferimento di diritti, a titolo gratuito, cioè senza alcuna controprestazione (donazione, donazione modale, donazione remuneratoria, costituzione di fondo patrimoniale, adempimento di un'obbligazione naturale, ecc.).
Rientrano, dunque, nel novero delle categorie indicate certamente i contratti di compravendita e quello costitutivo di un vitalizio assistenziale, che vengono in rilievo
29 nel caso di specie.
4.3 L'TU DA - Altro presupposto dell'azione revocatoria è l'TU DA, per tale intendendosi il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia generica patrimoniale che assiste il credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La locuzione usata dal legislatore, ovverosia “pregiudizio alle ragioni del creditore”, viene interpretata dalla prevalente giurisprudenza in modo da ricomprendervi, oltre al danno attuale, anche il danno potenziale, ovverosia il danno che ricorre ogniqualvolta il risultato della successiva esecuzione forzata rischi di essere messo in pericolo (si legge in una massima ricorrente: “in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo dell'TU DA, non è necessario che l'atto di disposizione compiuto dal debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”; così
Cass. civ. 17/10/2001, n. 12678, ma v. anche, a titolo di esempio tra molte, Cass. civ.
2/4/2004, n. 6511; Cass. civ. 23/2/2004, n. 3546; Cass. civ. 5/2/2013, n. 2651).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'TU DA ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, cosiddetto TU DA, ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”, Cass. civ., sez. III, 28/06/2023, n. 18513; Cass. civ., sez. VI - III,
17/05/2022, ord. n. 15866).
È indubbio che il privarsi di un bene immobile, senza che sia provata la
“capienza” del patrimonio residuo del debitore, renda più difficoltoso il
30 soddisfacimento del credito vantato, essendo per il creditore più proficuo aggredire in via esecutiva un bene immobile che tentare di recuperare il denaro derivante dalla vendita, essendo il denaro un bene per sua natura fungibile, maggiormente occultabile e distraibile.
Tale circostanza rende evidente, dunque, il carattere pregiudizievole degli atti dispositivi posti in essere, idonei, quali atti di trasferimento immobiliare, a diminuire le garanzie patrimoniali della debitrice, e a rendere maggiormente difficoltoso il soddisfacimento del credito.
È stato, altresì, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, incombe sul debitore convenuto, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare l'assoluta capienza del suo patrimonio.
Invero, non essendo richiesta, a fondamento dell'actio pauliana, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più difficoltosa o incerta la soddisfazione del credito, spetta al convenuto che la eccepisca l'onere di provare l'insussistenza dell'TU DA (così Cass. civ. 27/10/2015, n. 21808).
In tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell' TU DA, inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione. (Cass. civ. 6/2/2019, (ord.) n. 3538).
Nel caso di specie, nessuna dimostrazione di tal fatta è qui fornita dalle parti convenute, che non hanno articolato prove in merito.
Ne consegue, dunque, che l'insufficienza di allegazione e prova, nonché la valutazione in ordine alle difese dei convenuti che, pur contestando la sussistenza del presupposto del pregiudizio per il creditore in conseguenza dell'atto di disposizione per cui è causa, non hanno provato l'effettivo soddisfacimento del credito, sono in sé
31 sufficienti a ritenere integrato il requisito del rischio di maggiore difficoltà (qui impossibilità) nel soddisfacimento del credito, in conseguenza degli atti di trasferimento immobiliare per cui è causa.
Si può, dunque, ritenere provato che , a seguito dell'atto di ON
compravendita, abbia reso più difficile o massimamente incerta la soddisfazione del credito della parte attrice.
4.4 L'animus OC o consilium fraudis - Tale elemento si atteggia in maniera diversa (art. 2901, primo comma, n. 1) a seconda che l'atto dispositivo del debitore sia posteriore o anteriore al sorgere del credito.
Qualora l'atto dispositivo sia posteriore, ai fini dell'azione revocatoria, è necessario che il debitore abbia conoscenza del pregiudizio che l'atto stesso arrechi o potrà arrecare al creditore, non essendo invece richiesto l'animus OC (v. già
Cass. civ. 26/2/2002, n. 2792).
In altri termini, è sufficiente che il debitore sia consapevole che l'atto di disposizione riduce o possa ridurre la consistenza del suo patrimonio in danno del creditore revocante, senza tuttavia che sia necessario che il debitore abbia avuto particolarmente presente quel credito.
Al contrario, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro.
Con riferimento all'epoca di insorgenza del credito di parte attrice, che assume rilievo ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del debitore, deve rilevarsi che il requisito dell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va infatti riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ., Sez. III, 5/09/2019, (ord.) n. 22161).
Ai fini dell'individuazione della regola da applicare va dunque stabilito il momento dell'insorgenza del credito (questione ineludibile e centrale, allorché le difese delle parti non abbiano mostrato particolare attenzione al dato).
32 Sostiene parte attrice, in vero in termini apodittici e senza alcuna argomentazione, che il credito da lui vantato sarebbe sorto anteriormente agli atti dispositivi.
Ecco la sequenza temporale degli atti posti in essere: i preliminari stipulati dalle parti, come più volte rilevato, risalgono agli anni 2008 e 2010; gli atti dispositivi oggetto di revocatoria e sopra citati sono stati pressoché contestualmente stipulati nel febbraio del 2016.
Dai contratti preliminari discende, in capo all'attore in revocatoria,
l'obbligazione del pagamento del prezzo. Egli, quindi, non può considerarsi creditore dal momento della stipula dei contratti preliminari, come sembra ritenere la difesa della stessa parte attrice.
A quella data, il promissario acquirente vanta un diritto al trasferimento dell'immobile, che non costituisce ragione creditoria ai fini dell'art. 2901 c.c..
Ed infatti, si precisa in giurisprudenza che, in tema di revocatoria ordinaria,
l'azione pauliana non è strutturalmente destinata alla tutela dell'esecuzione in forma specifica di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie, avendo la sola funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 c.c., ove la sua consistenza si riduca, per uno o più atti dispositivi, così pregiudicando la realizzazione coattiva del diritto del creditore, ed è pertanto correlata all'eventuale esercizio, al suo esito, all'azione esecutiva sul bene trasferito, per soddisfare le ragioni pecuniarie del creditore (Cass. civ., sez. III, 10/11/2016, n.
22915).
È necessario infatti che, in relazione alla fattispecie negoziale in questione, la ragione di credito insorga, quale credito pecuniario, come conseguenza della determinazione della stessa parte creditrice, che, promuovendo l'azione per il recesso dai contratti preliminari, renda identificabile il credito da tutelare (si pensi, in astratto, all'ipotesi in cui il promissario acquirente agisca piuttosto per la conclusione del contratto).
Si è d'altra parte condivisibilmente sostenuto che l'azione pauliana può essere esercitata anche per tutelare una mera aspettativa o ragione di credito, ma requisito essenziale della domanda è che sia identificabile il credito, cosa da cui non si può
33 prescindere per l'accesso alla tutela giudiziale apprestata dall'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c..
Il credito pecuniario, nella presente fattispecie diviene identificabile quando l'attore decide di sciogliere i vincoli negoziali deducendo l'inadempimento della controparte;
quindi, con la proposizione dell'azione giudiziale e, dunque, in epoca successiva al compimento degli atti da revocare.
4.4.1 In capo al debitore deve dunque dimostrarsi il consilium fraudis (e la partecipatio in capo al terzo). L'onere spetta all'attore.
Non può prescindersi a riguardo dall'assunto della recentissima Cassazione civile, sez. un., 27/01/2025, n. 1898, per la quale: In tema di azione revocatoria avente ad oggetto un atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo della dolosa preordinazione, richiesta dall' art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva
o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
La terza sezione civile della Suprema Corte ha ravvisato un contrasto giurisprudenziale sulla natura generica o specifica del dolo del debitore, ai fini della revocatoria degli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, per cui la questione è rimessa alle sezioni unite.
Nella pronuncia richiamata in commento vengono quindi esaminati i due orientamenti contrastanti.
Il primo orientamento, considerato prevalente, ritiene che per la revocatoria degli atti posteriori al sorgere del credito sia sufficiente la conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (dolo generico), mentre per la revocatoria degli atti anteriori ritiene necessaria la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore (dolo specifico) e, per gli atti a titolo oneroso, la partecipazione
34 del terzo alla dolosa preordinazione (vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III,
07/06/2023, n. 16092; Cass. civ., Sez. II, 20/02/2015, n. 3461).
Il secondo orientamento, invece, ritiene sufficiente il dolo generico anche per gli atti anteriori, ovvero la semplice conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori
(vengono citate, fra le altre, Cass. civ., Sez. III 04/09/2023, n. 25687; Cass. civ., Sez.
III, 27/02/2023, n. 5812).
Le Sezioni Unite ritengono rilevante stabilire quale sia l'esatta configurazione dell'elemento soggettivo, anche al fine di valutare l'ammissibilità di eventuali mutamenti della domanda nel dedurre prima l'anteriorità dell'atto e poi la sua posteriorità; infatti, aderendo al primo orientamento, una tale modificazione sarebbe inammissibile, poiché il thema probandum verrebbe esteso dal dolo specifico al dolo generico, mentre sarebbe ammissibile per il secondo orientamento, poiché da valutare sarebbe sempre il dolo generico.
Le Sezioni Unite sciolgono il contrasto.
Per dirimere il contrasto, esse partono logicamente dalla lettera dell'art. 2901, primo comma, n. 1), c.c., il quale prevede, come condizione per l'esercizio della revocatoria ordinaria, che il debitore conoscesse il pregiudizio alle ragioni del creditore, mentre, per l'atto anteriore al sorgere del credito, si richiede che questo fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
È proprio la distinzione terminologica fra 'conoscere' (avere notizia o cognizione di qualcosa) e 'preordinazione' (predisposizione di un mezzo in funzione di un risultato) a convincere il Supremo Collegio che l'art. 2901, primo comma,
c.c. subordini l'esercizio dell'azione revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che l'atto sia successivo o precedente al sorgere del credito.
Del resto, la dolosa preordinazione implica una condotta finalizzata e fraudolenta ed è del tutto diversa dalla semplice conoscenza
La diversa formulazione della norma in questione rispetto all'art. 1235 del
Codice Civile del 1895, che prevedeva la revoca solo degli atti successivi al sorgere del credito posti in essere 'in frode' delle ragioni dei creditori (interpretata come semplice coscienza di arrecare pregiudizio ai creditori), rende evidente la volontà del legislatore di estendere l'esercizio dell'azione revocatoria anche agli atti anteriori, assoggettandola però al presupposto più rigoroso della dolosa preordinazione.
35 Questo perché l'azione revocatoria di atti anteriori al sorgere del credito costituisce una deroga alla regola sancita dall'art. 2740, primo comma, c.c., secondo cui il debitore risponde verso il creditore con tutti i beni presenti e futuri e non anche con quelli usciti dal suo patrimonio in precedenza;
per questi ultimi il creditore può essere tutelato solo nell'ipotesi eccezionale che il debitore abbia posto in essere l'atto dispositivo al fine di disfarsi dei propri beni in vista dell'assunzione del debito.
E per bilanciare meglio i contrapposti interessi della conservazione della garanzia patrimoniale e della libertà degli scambi, è stato previsto l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione.
Le Sezioni Unite hanno quindi posto il principio di diritto, sopra richiamato nella massima ufficiale, secondo cui, per integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria degli atti di disposizione anteriori al sorgere del credito, non basta la mera consapevolezza nel debitore del pregiudizio per i creditori, ma occorre che l'atto “sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito”, modificando la consistenza del proprio patrimonio, ed il terzo acquirente, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, deve essere “a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
4.4.2 Il dolo specifico del debitore, vale a dire che gli atti dismissivi siano stati compiuti in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito
(quindi, la preordinazione di cui parla la norma), è qui fatto palese dalla decisiva ed univoca circostanza che il promittente venditore, in particolare con l'atto di compravendita del 1/2/2016 ai rogiti del notaio , vende a Per_3 CP_2
, tra l'altro, alcuni dei terreni oggetto di preliminare (in particolare le particelle
[...]
25, 26 e 56 del foglio 125).
Il dato assume un particolare rilievo poiché, così facendo, ON
preordina il successivo inadempimento rispetto al trasferimento dei medesimi immobili;
anzi si potrebbe dire che lo rende impossibile. Il sa di aver ricevuto CP
dal promissario acquirente rilevanti somme di denaro a copertura dell'intero prezzo di vendita, cosicché trasferire alcuni degli immobili compromessi significa eliminare la
36 garanzia patrimoniale dell'insorgente credito restitutorio (o risarcitorio) derivante dalla risoluzione dei contratti preliminari.
In altri termini, con i medesimi atti oggetto di revocatoria, tutti compiuti nel breve lasso di pochi giorni, il debitore rende impossibile l'adempimento dei preliminari di vendita, non disponendo più dei beni (o di parte di essi); quindi gli atti sono compiuti in funzione del prevedibile insorgere dell'obbligazione che nascerà per effetto dell'impossibilità di concludere i contratti preliminari di cui il convenuto si rende consapevolmente e preordinatamente responsabile.
4.5 Conoscenza del pregiudizio da parte del terzo e sua partecipatio fraudis -
Qualora a venire in rilievo sia un atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito l'art. 2901 c.c. annovera tra i presupposti dell'azione revocatoria anche la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Diversamente, nel caso, come quello di specie, in cui l'atto revocando è compito anteriormente all'insorgere del credito, il presupposto dell'azione revocatoria, quanto alla situazione soggettiva del terzo acquirente, è quello della partecipatio fraudis.
Sul requisito in esame, la Cassazione a sezioni unite sopra richiamata ha rilevato che si ha partecipatio allorché il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro.
Qui soccorre il principio, quanto all'onere probatorio, per il quale: In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al consilium fraudis del debitore, la participatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2),
c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. civ., sez. I, 14/05/2024, n. 13265).
Nella fattispecie in esame, assume particolare rilievo la circostanza che gli atti oggetto di revocatoria siano stati compiuti nel contesto di un assetto patrimoniale infrafamiliare. Sostanzialmente, il debitore vende i propri beni CP CP
37 immobili (tutti, secondo l'assunto dell'attore non contestato) al genero CP_2
e costituisce vitalizio assistenziale con trasferimento di immobili alla figlia
[...]
. Controparte_3
A tal proposito, si osserva che la vicinanza determinata dalla convivenza o dal rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente sia elemento 'ex se' sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della 'participatio fraudis', laddove tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. civ., sez. III, 08/01/2021, (ord.) n. 161; Cass. civ., sez. III, 05/03/2009, n. 5359; Cass. civ. Sez. 3, 18/01/2019, (Ord.) n. 1286).
È stato condivisibilmente sostenuto che, nel caso di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto a titolo oneroso anche anteriore al sorgere del credito, la participatio fraudis del terzo può essere, appunto, provata per presunzioni semplici, tra cui assume valore particolarmente pregnante il rapporto di parentela intercorrente tra il debitore ed il terzo, che rende estremamente inverosimile che il terzo stesso non sia a conoscenza della situazione debitoria gravante sul congiunto disponente.
È del tutto inverosimile che i beneficiari degli atti dismissivi non fossero a conoscenza dei rapporti intercorrenti tra il loro congiunto e l'attore e delle rilevanti somme di denaro che quest'ultimo ha erogato in favore dello stesso CP
.
[...]
Della conoscenza dei predetti rapporti (e delle possibili ragioni di credito dagli stessi derivanti) da parte dei convenuti e del marito di lei Controparte_3
si ha dimostrazione anche per effetto delle prove orali svolte. Controparte_2
All'udienza del 15/11/2022, è stato escusso il teste , il quale ha Testimone_1
riferito: “Io fui incaricato da e dallo stesso , Parte_1 ON
nell'estate del 2015, al fine di organizzare gli atti necessari dal punto di vista tecnico in vista della stipula dell'atto notarile di vendita dei terreni che gestiva il sig.
[...]
”. Pt_1
Sul cap. 48 della seconda memoria istruttoria di parte attrice ('Vero che la sig.ra , prima del febbraio 2016 e fino al suo matrimonio del 2014 con Controparte_3
il , conviveva con il padre ed era a Controparte_2 ON
conoscenza dei due atti di promessa di vendita tra il padre ed il CP Parte_1
38 e ne conosceva i contenuti e la circostanza relativa all'avvenuto pagamento del Pt_1
al di tutto il corrispettivo pattuito pari ad oltre 150.000,00 euro Parte_1 CP
avvenuto almeno due anni prima del 2016?') ha riferito: “In relazione a quanto mi si legge, posso riferire che, verso la fine dell'estate del 2015, si fece con gli interessati,
e , una riunione preparatoria in vista della Parte_1 ON
stipula dell'atto pubblico;
questo incontro si svolse presso l'azienda del
[...]
; in quella circostanza era presente anche una giovane donna che poi seppi Pt_1
essere la figlia del vale a dire . Ricorso che chiesi alle parti CP Controparte_3
presenti all'incontro come fosse stato regolato il pagamento del prezzo. Entrambi mi riferirono che il prezzo era stato pagato dal . Non ricordo l'importo Parte_1
preciso ma posso dire che si trattava di una somma importante. ADR. Ricordo che nella circostanza su cui ho appena riferito si parlò dei preliminari intervenuti tra le parti. Successivamente all'incontro descritto ho avuto la disponibilità dei preliminari di cui mi si legge. ADR. Sul pagamento di cui mi si chiede nel capitolo, ricordo e posso riferire che le parti mi riferirono che il pagamento era stato fatto con assegni qualche tempo prima. Non so dire che tipo di assegni fossero. ADR. Avv. Mantuano:
Ricordo che l'incontro su cui ho riferito avvenne di sera. ADR. Vidi per la prima volta in quella circostanza la sig.ra e non l'ho più vista. ADR. Io Controparte_3
preparai tutti i documenti necessari per la vendita (quindi visure, certificati, ecc. ), ma non arrivai a formare la bozza dell'atto notarile perché mi accorsi, facendo gli accertamenti del caso, che i beni erano stati tutti venditi”.
La testimonianza di all'udienza del 9/3/2023 conferma la Tes_5
circostanza (del tutto verosimile) che la figlia del convenuto fosse ON
pienamente a conoscenza dei rapporti tra il padre e l'attore e, quindi, degli atti preliminari e delle somme versate per l'acquisto degli immobili.
S'impone poi una lettura complessiva della vicenda, nella quale,
, circostanza non controversa, risulta, di fatto, aver rilevato Controparte_2
l'azienda agricola del suocero. Egli stesso è imprenditore agricolo ed è intervenuto nella procedura esecutiva gravante sui beni del suocero (ed su altri di cui risultano titolari componenti della stessa famiglia) quale assuntore dei debiti;
ha evitato l'espropriazione forzata provvedendo al pagamento dei creditori (diversi dall'attore) e si è fatto intestare i beni della famiglia unitamente a sua moglie CP CP
39 . È dunque ampiamente presumibile che egli avesse, al momento della stipula CP_3
degli atti oggetto di revocatoria (quindi molto dopo il matrimonio e l'ingresso in famiglia) - tutti stipulati nel medesimo contesto temporale e finalizzati ad effettuare un riassetto complessivo delle proprietà familiari - una conoscenza piena, approfondita ed integrale delle ragioni di credito vantate nei confronti del suocero, ivi inclusa quella dell'attore, i cui termini erano ampiamente conoscibili. Non è inverosimile ritenere che proprio il rilevantissimo afflusso di denaro proveniente dall'attore ed erogato in favore del (nel corso della procedura esecutiva CP
estinta nel 2016) abbia consentito o comunque favorito la possibilità di concordare con gli altri creditori la ristrutturazione dei debiti complessivi.
Alla luce delle argomentazioni svolte, deve pertanto ritenersi che sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria avanzata dall'attore, con conseguente declaratoria di inefficacia, nei confronti di degli atti Parte_1
impugnati in parte qua.
5. La sentenza di revoca ex art. 2901 c.c. non inficia gli effetti dell'atto, che rimane valido ed efficace inter partes e nei confronti dei terzi diversi dal creditore vittoriosi in revocatoria, ma consente al solo creditore in favore del quale la domanda
è stata accolta di realizzare coattivamente il suo credito, esercitando le azioni esecutive e/o cautelari direttamente sul bene oggetto dell'atto di disposizione, considerato come ancora facente parte del patrimonio del debitore.
La sentenza (costitutiva) qui pronunciata va annotata (e non trascritta) ai sensi dell'art. 2655 c.c. nei registri immobiliari a cura del responsabile della competente Agenzia delle entrate - Servizio di pubblicità immobiliare (ex
Conservatoria dei RR.II.).
6. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014 (tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta;
scaglione ricompreso tra € 52.000,01 ed €
260.000,00; parametri medi relativi a tutte le fasi ridotti del 30% per la non rilevante complessità della controversia e per il tenore delle difese svolte;
operato l'aumento in pari misura complessiva per la pluralità delle parti nei confronti delle quali è stata svolta la difesa), seguono la soccombenza.
40 Attesa la convergenza delle posizioni difensive dei convenuti, dirette a contrastare la pretesa attorea con argomenti complementari, la liquidazione avviene unitariamente e solidalmente a carico dei convenuti a norma dell'art. 97 c.p.c., con ripartizione in quote uguali.
Si può richiamare sul punto il principio per cui la condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. civ., sez. lav., 27/07/2020, n. 15977).
6.1 Le spese della CTU grafologica, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del convenuto . ON
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accerta la legittimità del recesso dell'attore dai contratti Parte_1
preliminari conclusi con in data 15/12/2008 e 4/3/2010 (data del ON
pagamento del primo acconto);
condanna alla restituzione in favore dell'attore della ON somma di € 222.300,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
accoglie l'azione revocatoria proposta da e dichiara Parte_1
inefficaci nei confronti del medesimo attore e limitatamente ai diritti di cui lo stesso ha disposto i seguenti atti:
1) atto pubblico di compravendita del 1/2/2016 (rep. 83222 - racc. 32090), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di pubblicità immobiliare, in data 4/2/2016 al n° 2216 del Registro generale ed al n°
41 1666 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero dei terreni ivi descritti e Controparte_2
riportati in catasto al Comune di NI al foglio 125 mappale n 65, al foglio 125 mappali 150 e 151, e delle sue quote pari all'intero degli altri terreni ivi descritti, riportati in catasto al Comune di NI al foglio125 mappali 22, 156, 157, 30, 152,
153, 25, 26, 56, 36 porzione AA e porzione AB;
2) atto pubblico di compravendita del 15/2/2016 (rep. 83258 - racc. 32119), trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità immobiliare, in data 25/2/2016 al n° 3844 del Registro generale e al n°
2778 del Registro particolare nella parte in cui il vende al ON
le sue quote pari a tre sesti dell'intero degli immobili ivi Controparte_2
descritti, riportati in N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 125 mappale 123 sub
3;
3) atto pubblico di costituzione di vitalizio assistenziale verso cessione di immobili del 15/2/2016 (rep. 83257 - racc. 32118), trascritto presso l'Agenzia delle
Entrate, Direzione provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità immobiliare, in data
24/2/2016 al n° 3748 del Registro generale ed al n° 2710 del Registro Particolare nella parte in cui il cede alla la sua quota pari a ON Controparte_3
tre sesti dell'intero dei beni immobili ivi descritti e costituiti da due appartamenti di mq 281 e 84 siti in NI (LT) alla Strada delle Pignette n. 1873, riportati al
N.C.E.U. al foglio 125 mappale 123 sub 1 e 123 sub 2. dispone l'annotazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Ufficio Controparte_6
(già Conservatore dei RR.II.) di Latina, il quale vi provvederà
[...]
a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato; condanna i convenuti, in solido tra loro ed in parti uguali, a rifondere le spese di lite in favore dell'attore, che liquida complessivamente in € 759,00 per esborsi ed €
€ 14.103,00 per compenso al difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico di . ON
Latina, 27/08/2025
42 Il giudice
Luca Venditto
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