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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG 7217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso datato 13706/2025 e depositato in data 18/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. CLAUDIA COMI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. CLAUDIA COMI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inverigo (CO) il 31.08.2007 (anno 2007 atto n. 43 reg. atti di matrimonio parte II serie A)
Coniugi separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano – sez. IX civile - con verbale in data 05 luglio 2021, omologato con decreto del 14 luglio 2021(n.r.g. 27493/2021 – dott.ssa Amato - decreto d'omologazione n. cron.13134/2021) con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, e Persona_1
, nato a [...], l'[...],cittadino italiano. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, datato 13.06.2025 e depositato in data 18.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni e condizioni:
CONCLUSIONI
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_1
e in data 31.08.2007 in Inverigo (CO); matrimonio
[...] Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Inverigo (CO) al n. 43, atti di matrimonio anno 2007, parte II serie A. E trascritto successivamente anche presso il
Comune di Milano e il Comune di SO.
• ordinare al Comune di Inverigo (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di trasmettere detta sentenza ai fini dell'annotazione anche ai Comuni di
Milano e di SO;
• spese legali a carico di entrambi i coniugi in via solidale;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Parte_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre in San Donato Milanese, con la quale risiedono nella ex casa coniugale di proprietà esclusiva della signora
[...]
. Si precisa che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni Parte_4 riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, sempre tenendo in debito conto delle loro inclinazioni. La responsabilità genitoriale sarà invece esercitata in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione.
2. Le parti danno atto che attualmente il sig. vive in Egitto e che la Sig.ra a Pt_1 Pt_4 breve si trasferirà a vivere a Londra (UK) per lavoro, ma conserverà la residenza propria e dei figli in Italia. Si precisa che entrambi i genitori per motivi lavorativi possono trascorrere periodi di trasferte lavorative all'estero con assegnazioni di durata media 2-3 anni.
3. Il sig. che attualmente vive in Egitto, ha facoltà di incontrare e tenere con sé i figli Pt_1 ogniqualvolta farà rientro in Italia ovvero si recherà nel Regno Unito, dove entrambi i figli, come da accordi intercorsi tra le parti, risiederanno con la madre per l'intera durata dell'assegnazione lavorativa di quest'ultima. Gli incontri potranno avere luogo per tutto il tempo che egli avrà a disposizione, previo accordo con la sig.ra e Parte_2 compatibilmente con le esigenze dei figli.
4. Qualora in futuro le parti dovessero vivere nello stesso luogo, il sig. avrà facoltà di Pt_1 vedere e tenere con sé i figli infrasettimanalmente ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la signora , sia fino a dopo cena che con pernottamento. In Parte_2 tal caso il padre avrà anche facoltà di tenere i figli con sé a weekend alterni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola.
5. Il sig. durante le vacanze estive, potrà tenere i figli con sé per due/tre settimane Pt_1 anche non consecutive, con la precisazione che il periodo dovrà essere previamente concordato con la sig.ra . Per tale ragione le parti si impegnano a Parte_2 concordare le rispettive ferie da trascorrere con i figli possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, salve ed impregiudicate diverse ed eccezionali esigenze lavorative di entrambi i genitori. Darsi atto che i coniugi si sono già accordati tra loro per le vacanze estive 2025 dei figli.
6. Il sig. avrà facoltà di tenere con sé i figli e per una Pt_1 Per_1 Parte_3 settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, ad anni alterni con la madre. Sarà concordata di anno in anno l'eventuale frequentazione dei figli per la sola vigilia di Natale (24 dicembre sera) con il genitore con il quale trascorreranno la settimana di Capodanno. Restano salvi gli eventuali diversi accordi tra i genitori che tengano anche conto dei desideri dei minori.
7. Ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e i giorni di vacanza scolastica antecedenti detto giorno, e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta e i giorni di vacanza scolastica successivi. Il tutto salvi differenti accordi tra i coniugi.
8. I ponti, le vacanze di carnevale, l'eventuale settimana bianca, e tutte le ulteriori vacanze scolastiche di e ivi comprese anche le vacanze scolastiche legate Per_1 Parte_3 ad eventuali differenti calendari scolastici di scuole internazionali che i ragazzi dovessero frequentare, saranno trascorsi dai genitori con i minori in alternanza tra loro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, se i figli trascorreranno con un genitore il ponte di
Ognissanti, trascorreranno il ponte dell'Immacolata con l'altro genitore.
9. In ogni caso, in deroga di quanto sopra convenuto, i coniugi potranno concordare fra loro, con almeno quindici giorni di anticipo, diverse modalità di suddivisione delle ferie estive e delle ulteriori festività, sempre comunque tenendo in debito conto le rispettive necessità lavorative, i rientri dall'estero e le esigenze dei figli. 10. Le parti concordano che il sig. verserà mensilmente alla signora Pt_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma complessiva di Parte_4
€.1.500,00= (€.750,00= per ciascuno di essi), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo vita. Le parti si impegnano altresì a rivedere, di comune accordo, le rispettive contribuzioni al mantenimento dei figli, anche in base ai sensibili incrementi delle esigenze ordinarie e straordinarie che dovessero verificarsi nel tempo, e sempre e comunque applicando il criterio della proporzionalità. Le parti prendono atto che nell'assegno di mantenimento devono ritenersi incluse le seguenti spese: vitto, eventuale mensa scolastica, concorso alle spese di casa (utenze e consumi), abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese scolastiche di cancelleria ricorrenti nell'anno ed i medicinali da banco.
11. Per quanto invece attiene le spese straordinarie di e si precisa Per_1 Parte_3 che le stesse sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% per ciascuno di essi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati anche internazionali;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ad integrazione di quanto previsto per le spese straordinarie dal Protocollo milanese le parti danno atto che sono già sin da ora d'accordo affinché i figli, anche quando rientreranno in
Italia dal soggiorno temporaneo all'estero con la madre negli UK, verranno iscritti a scuole private ad indirizzo internazionale a completamento del ciclo scolastico, a carico dei genitori in misura del 50% per ciascuno di essi.
Si precisa altresì che parte delle spese mediche dei figli sono coperti da assicurazione personale del sig. Parte_5
12. Le parti dichiarano e danno atto di essere entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste di mantenimento.
13. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_1
e in data 31.08.2007 in Inverigo (CO); matrimonio
[...] Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Inverigo (CO) al n. 43, atti di matrimonio anno 2007, parte II serie A.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto, se previste, delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura..
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) e di SO (FR) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso datato 13706/2025 e depositato in data 18/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. CLAUDIA COMI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. CLAUDIA COMI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Inverigo (CO) il 31.08.2007 (anno 2007 atto n. 43 reg. atti di matrimonio parte II serie A)
Coniugi separati consensualmente avanti il Tribunale di Milano – sez. IX civile - con verbale in data 05 luglio 2021, omologato con decreto del 14 luglio 2021(n.r.g. 27493/2021 – dott.ssa Amato - decreto d'omologazione n. cron.13134/2021) con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...], cittadino italiano, e Persona_1
, nato a [...], l'[...],cittadino italiano. Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, datato 13.06.2025 e depositato in data 18.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti conclusioni e condizioni:
CONCLUSIONI
• “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_1
e in data 31.08.2007 in Inverigo (CO); matrimonio
[...] Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Inverigo (CO) al n. 43, atti di matrimonio anno 2007, parte II serie A. E trascritto successivamente anche presso il
Comune di Milano e il Comune di SO.
• ordinare al Comune di Inverigo (CO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di trasmettere detta sentenza ai fini dell'annotazione anche ai Comuni di
Milano e di SO;
• spese legali a carico di entrambi i coniugi in via solidale;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Parte_3 genitori con collocamento prevalente presso la madre in San Donato Milanese, con la quale risiedono nella ex casa coniugale di proprietà esclusiva della signora
[...]
. Si precisa che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni Parte_4 riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute dei figli, sempre tenendo in debito conto delle loro inclinazioni. La responsabilità genitoriale sarà invece esercitata in via disgiunta per le decisioni di ordinaria amministrazione.
2. Le parti danno atto che attualmente il sig. vive in Egitto e che la Sig.ra a Pt_1 Pt_4 breve si trasferirà a vivere a Londra (UK) per lavoro, ma conserverà la residenza propria e dei figli in Italia. Si precisa che entrambi i genitori per motivi lavorativi possono trascorrere periodi di trasferte lavorative all'estero con assegnazioni di durata media 2-3 anni.
3. Il sig. che attualmente vive in Egitto, ha facoltà di incontrare e tenere con sé i figli Pt_1 ogniqualvolta farà rientro in Italia ovvero si recherà nel Regno Unito, dove entrambi i figli, come da accordi intercorsi tra le parti, risiederanno con la madre per l'intera durata dell'assegnazione lavorativa di quest'ultima. Gli incontri potranno avere luogo per tutto il tempo che egli avrà a disposizione, previo accordo con la sig.ra e Parte_2 compatibilmente con le esigenze dei figli.
4. Qualora in futuro le parti dovessero vivere nello stesso luogo, il sig. avrà facoltà di Pt_1 vedere e tenere con sé i figli infrasettimanalmente ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la signora , sia fino a dopo cena che con pernottamento. In Parte_2 tal caso il padre avrà anche facoltà di tenere i figli con sé a weekend alterni dal venerdì pomeriggio dopo la scuola sino al lunedì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola.
5. Il sig. durante le vacanze estive, potrà tenere i figli con sé per due/tre settimane Pt_1 anche non consecutive, con la precisazione che il periodo dovrà essere previamente concordato con la sig.ra . Per tale ragione le parti si impegnano a Parte_2 concordare le rispettive ferie da trascorrere con i figli possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, salve ed impregiudicate diverse ed eccezionali esigenze lavorative di entrambi i genitori. Darsi atto che i coniugi si sono già accordati tra loro per le vacanze estive 2025 dei figli.
6. Il sig. avrà facoltà di tenere con sé i figli e per una Pt_1 Per_1 Parte_3 settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, ad anni alterni con la madre. Sarà concordata di anno in anno l'eventuale frequentazione dei figli per la sola vigilia di Natale (24 dicembre sera) con il genitore con il quale trascorreranno la settimana di Capodanno. Restano salvi gli eventuali diversi accordi tra i genitori che tengano anche conto dei desideri dei minori.
7. Ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e i giorni di vacanza scolastica antecedenti detto giorno, e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta e i giorni di vacanza scolastica successivi. Il tutto salvi differenti accordi tra i coniugi.
8. I ponti, le vacanze di carnevale, l'eventuale settimana bianca, e tutte le ulteriori vacanze scolastiche di e ivi comprese anche le vacanze scolastiche legate Per_1 Parte_3 ad eventuali differenti calendari scolastici di scuole internazionali che i ragazzi dovessero frequentare, saranno trascorsi dai genitori con i minori in alternanza tra loro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, se i figli trascorreranno con un genitore il ponte di
Ognissanti, trascorreranno il ponte dell'Immacolata con l'altro genitore.
9. In ogni caso, in deroga di quanto sopra convenuto, i coniugi potranno concordare fra loro, con almeno quindici giorni di anticipo, diverse modalità di suddivisione delle ferie estive e delle ulteriori festività, sempre comunque tenendo in debito conto le rispettive necessità lavorative, i rientri dall'estero e le esigenze dei figli. 10. Le parti concordano che il sig. verserà mensilmente alla signora Pt_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma complessiva di Parte_4
€.1.500,00= (€.750,00= per ciascuno di essi), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo vita. Le parti si impegnano altresì a rivedere, di comune accordo, le rispettive contribuzioni al mantenimento dei figli, anche in base ai sensibili incrementi delle esigenze ordinarie e straordinarie che dovessero verificarsi nel tempo, e sempre e comunque applicando il criterio della proporzionalità. Le parti prendono atto che nell'assegno di mantenimento devono ritenersi incluse le seguenti spese: vitto, eventuale mensa scolastica, concorso alle spese di casa (utenze e consumi), abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese scolastiche di cancelleria ricorrenti nell'anno ed i medicinali da banco.
11. Per quanto invece attiene le spese straordinarie di e si precisa Per_1 Parte_3 che le stesse sono poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% per ciascuno di essi secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati anche internazionali;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Ad integrazione di quanto previsto per le spese straordinarie dal Protocollo milanese le parti danno atto che sono già sin da ora d'accordo affinché i figli, anche quando rientreranno in
Italia dal soggiorno temporaneo all'estero con la madre negli UK, verranno iscritti a scuole private ad indirizzo internazionale a completamento del ciclo scolastico, a carico dei genitori in misura del 50% per ciascuno di essi.
Si precisa altresì che parte delle spese mediche dei figli sono coperti da assicurazione personale del sig. Parte_5
12. Le parti dichiarano e danno atto di essere entrambe economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano pertanto espressamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad avanzare richieste di mantenimento.
13. I coniugi si concedono reciprocamente assenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei figli minori”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri Parte_1
e in data 31.08.2007 in Inverigo (CO); matrimonio
[...] Parte_2 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Inverigo (CO) al n. 43, atti di matrimonio anno 2007, parte II serie A.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto, se previste, delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura..
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano (MI) e di SO (FR) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG