TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 26.02.2025 N. 8980/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Vergani, l'Avv. Bianchi e l'Avv. Ghidoni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, via Premuda n. 14
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, nullità termine, riammissione in servizio, pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 17 luglio 2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione
[...]
Lavoro – per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare l'inesistenza / inefficacia/ illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro dell'1/8/2023 e, per l'effetto
2) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'1/8/2023 o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto
3) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. CP_1
28 Dlgs 81/2015, al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di un'indennità economica compresa tra 2,5 (= € 4.788,80) e 12 mensilità (= € 22.986,24), sulla base della retribuzione indicata in atti;
4) accertare il diritto del sig. di percepire le differenze retributive / indennitarie Pt_1
/risarcitorie pari alla retribuzione di agosto e settembre 2023, nonché a vedersi corrispondere il TFR, e, conseguentemente, condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere la complessiva somma di € 5.142,68, di cui € 2.514,53 lordi per il mese di agosto 2023, € 2.295,88 lordi per il mese di settembre 2023, € 322,27 lordi per TFR, o alle diverse somme ritenute di giustizia;
5) in via subordinata alla domanda di cui al punto che precede, accertato il diritto, condannare la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle competenze retributive per i giorni di lavoro svolti tra il 1° agosto 2023 e l'11 agosto 2023, pari ad € 797,04 lordi (9 giorni lavorativi x € 88,56 paga giornaliera);
6) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio e ne è stata, CP_1 pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, Parte_1
è stato assunto da – società che svolge attività di “prestazioni
[...] CP_1 di servizi di muratura ed imbiancatura, intonaci e gessatura” (doc. 1, fascicolo ricorrente) – con decorrenza 1 agosto 2023; come emerge dalla comunicazione di assunzione, il rapporto risulta formalizzato quale contratto di lavoro a tempo determinato dall'1 agosto 2023 al 30 settembre 2023, inquadramento nel II livello C.C.N.L. Edilizia
Industria, qualifica di operaio, orario full-time (doc. 2, fascicolo ricorrente).
Nel corso del rapporto, il ricorrente si è assentato per malattia con decorrenza 12 agosto 2023, ricoverato sino al 21 settembre 2023 e, poi, dimesso con prognosi sino al 20 ottobre 2023 (docc. 4-5, fascicolo ricorrente).
*
1.1. Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di non aver percepito alcuna retribuzione né indennità per malattia, così come di esser rimasto creditore del trattamento di fine rapporto;
eccepisce, inoltre, la nullità del termine apposto al contratto di assunzione, non avendo mai sottoscritto un contratto di assunzione a tempo determinato.
Conclude, quindi, come sopra precisato.
*
1.2. Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
** **
2 2. Sull'assunzione a tempo determinato, si osserva quanto segue.
*
2.1. Ai sensi dell'art. 19, co. 4, D. Lgs. 81/2015, “con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga e di rinnovo dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede
i dodici mesi”.
Sarebbe stato onere esclusivo di provare di aver correttamente CP_1 formalizzato il rapporto a tempo determinato con Parte_1
, ma la prova non è stata fornita posto che la società è rimasta
[...] contumace e ha omesso di svolgere qualsivoglia difesa.
*
2.2. Tanto basta per concludere per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, con la conseguenza che deve essere dichiarata la sussistenza tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'origine.
pertanto, deve essere condannata all'immediata riammissione in CP_1 servizio di , nel medesimo posto e Parte_1 con lo stesso inquadramento di cui in precedenza.
*
2.3. Come noto, inoltre, l'art. 28, co. 2, D. Lgs. 81/2015 prevede che, “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.
Giusto il disposto di cui alla suddetta previsione, dunque, deve essere CP_1 altresì condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria determinata
3 – in ragione dei criteri di cui all'art. 8 Legge 604/1960, della complessiva durata del rapporto e dei vizi inerenti alla formalizzazione del rapporto – in misura pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone di € 1.915,52 lordi mensili – cfr. docc. 3-3b, fascicolo ricorrente), oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo.
** **
3. Il lavoratore ha chiesto, poi, la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni arretrate e del trattamento di fine rapporto.
*
3.1. La domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto non può essere accolta in ragione degli effetti che conseguono all'accertamento della nullità ex tunc del termine apposto al contratto di lavoro e del diritto del ricorrente all'immediato ripristino del rapporto medesimo.
*
3.2. Per il resto, deve rammentarsi che, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484); ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
4 Nel caso di specie, la prova è del tutto mancata in quanto ha omesso di CP_1 costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese;
soprattutto, ha rinunziato a provare di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto in ragione del rapporto di lavoro a suo tempo in essere.
*
3.3. Ne consegue che – tenuto conto dell'inquadramento riconosciuto al ricorrente e di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento (docc. 2-
3bis, fascicolo ricorrente) – deve essere condannata a pagare in favore CP_1
le seguenti somme: € 2.514,53 lordi Parte_1
a titolo di retribuzione per agosto 2023 ed € 2.295,88 lordi a titolo di retribuzione per settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
** **
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo.ù
*
4.1. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità del termine apposto al rapporto di lavoro inter partes e la sussistenza – tra – di Parte_2 CP_1 un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall'1 agosto 2023.
Per l'effetto, condanna all'immediata riammissione in servizio di CP_1 [...]
, nel medesimo posto e con lo stesso Parte_1 inquadramento di cui in precedenza, nonché al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria pari a 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (da calcolarsi al tallone di € 1.915,52 lordi mensili), oltre interessi e rivalutazione dalla pronuncia al saldo effettivo.
Condanna, inoltre, a pagare in favore di CP_1 Parte_1
le seguenti somme: € 2.514,53 lordi a titolo di retribuzione per agosto
[...]
2023 ed € 2.295,88 lordi a titolo di retribuzione per settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Rigetta, per il resto, il ricorso.
5 Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
4.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
6