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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 2334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2334 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3538 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 28/12/1977; Parte_1
, nata a [...], Stato di San OL (Brasile) il 14/06/2015; Controparte_1
, nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 02/06/2017; Controparte_2
, nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 05/12/1984 per sé e Persona_1 in qualità di titolare della responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_2
, di nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il
[...] Persona_3
20/03/2017 e di , nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il Persona_4
22/09/2018;
, nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 15/02/1993 per sé e Persona_5 in qualità di titolare della responsabilità genitoriale, unitamente a Controparte_3 Pt_2
, di , nata a [...], Stato di San OL (Brasile) il
[...] Parte_3
23/03/2016 e di , nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il Persona_6
02/06/2020;
, nato a [...], Stato di San OL (Brasile) il 23/06/1983; Parte_4 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Cristina Mercogliano, anche disgiuntamente all'Avv.
DA RO GE, presso il cui studio domiciliano, giusta procure alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
. Controparte_4
-RESISTENTE NON COSTITUITO- Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_4 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano , nato a [...] il giorno 24.01.1894 ed emigrato in Brasile, il Persona_7 quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che, il 21.06.1919, , in Brasile, si Persona_7 unì in matrimonio con e che da questa unione nacque, il 14.03.1929, Controparte_5 [...]
, il quale – a sua volta - sposò ;dall'unione coniugale nacque in data Per_8 Persona_9
15.05.1957 il quale, unendosi in matrimonio con Persona_10 Parte_5
generò quattro figli: nato il [...], nato il [...],
[...] Parte_1 Parte_4
nato il [...] e odierno nato il [...]. si Persona_1 Persona_5 Parte_1 unì in matrimonio con IL RR e da questa unione nacquero: CP_6 Controparte_1
il 14.06.2015 ed il 02.06.2017.
[...] Controparte_2
Dall'unione coniugale tra e nacquero: Persona_1 Persona_2 [...]
il 20.03.2017 e il 22.09.2018. Persona_3 Persona_4
Dal matrimonio di e , nacquero: Persona_5 Persona_11 Parte_3
il 23.03.2016 e il 02.06.2020.
[...] Persona_6
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di San OL (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web Parte_6 istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis Parte_6 senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_4
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 02 ottobre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ricorrenti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede
Pag. 2 di 5 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di SS (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo
Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo al figlio minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n.
743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_7 agli odierni ricorrenti.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve
Pag. 3 di 5 ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione
Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_7 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San OL (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Pag. 4 di 5 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 30.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Francesca Garofalo
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