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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1116/2023
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 07/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. STRAMACCIONI Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 9479 del 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere l'annullamento o la Parte_1 disapplicazione del provvedimento di partecipazione di debito formato dall' CP_1 in data 17.2.2021, per le somme riscosse e non dovute a titolo di prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) per il periodo dal 1.7.2013 al 31.3.2021.
2. Il Tribunale ha respinto la domanda rilevando, in primo luogo,
l'inapplicabilità delle invocate disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, della L. n.
412 del 1991 e dell'art. 52 della L. n. 88/89 vertendosi in materia di indebito assistenziale, dovendosi rinvenire la disciplina applicabile in materia di ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate – secondo i principi affermati dal giudice di legittimità - nella normativa appositamente dettata in materia.
2.1 Ha, quindi, evidenziato che, nel caso di specie, l'indebito era scaturito dall'esito sfavorevole della visita di revisione alla quale era stato sottoposto il ricorrente, titolare della prestazione di invalidità civile (indennità di accompagnamento) n. 07099091; che l' aveva trasmesso l'esito di tale CP_1 visita (comunicazione esito visita datata 12.9.2013), come da avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario in data 24.9.2013 e che era, quindi, venuto meno l'affidamento dello stesso circa la legittimità dell'erogazione; che, altresì, la legge riconnette la revoca della prestazione alla data della visita di verifica, con conseguente irrilevanza dell'atto formale di revoca, richiamando in tal senso la giurisprudenza del Supremo Collegio.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentando La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 cc e 2697 cc e della L. n. 412 del 1991 art. 13.
2 3.1 Ha lamentato l'appellante, nello specifico, che l' non aveva inviato CP_1 alcun provvedimento di revoca del beneficio e che il medesimo, vedendosi accreditare ogni mese con continuità l'indennità di accompagnamento, non aveva mai dubitato del proprio diritto alla percezione della stessa, anche tenuto conto della circostanza che è purtroppo affetto da una grave sclerosi e delle conseguenti difficoltà di rendersi conto della revoca del beneficio con la comunicazione del verbale del 2013.
4. Si è costituito l' con comparsa chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. Deve, in primo luogo, evidenziare il Collegio che correttamente il primo giudice ha rilevato che le norme di sanatoria invocate dal signor – Parte_1 art. 13 della legge n. 412 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, della legge n. 88 del 1989 – non trovano applicazione nel caso di specie, disciplinando l'indebito previdenziale e non trovando applicazione agli indebiti di natura assistenziale, quale quello di specie;
7.1 Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione normativa è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze di natura assistenziale, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso
(v. Cass. n. 13223 del 2021 e Cass. n. 13915 del 2021);
8. Ciò posto di nessun rilievo è la mancata comunicazione da parte dell' di CP_1 un provvedimento di revoca della prestazione, per come lamentato dall'appellante nell'atto di gravame.
3 8.1 A tale proposito, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005; nello stesso senso Cass. sent. n. 2056 del 2004).
8.2 Sempre nel senso della irrilevanza ai fini della ripetibilità delle prestazioni, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, il giudice di legittimità ha, ancora, affermato che (Cass. n. 34013 del 19/12/2019): “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
4 "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere
i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”).
9. Alla luce di tali principi deve, dunque, ritenersi legittimo il provvedimento di ripetizione dell'indebito del 17.2.2021, tenuto conto, sotto il profilo soggettivo, che al signor è stata inviata apposita comunicazione, all'esito della Parte_1 visita di revisione, del verbale di visita dell'11.6.2013 - relativo agli accertamenti effettuati per la verifica della sussistenza dello stato di invalidità
(per come accertato dal Tribunale nella sentenza impugnata e per come riconosciuto dallo stesso appellante nell'atto di gravame) - avverso il quale, peraltro, neanche risulta essere stata proposta impugnazione da parte dello stesso.
9.1 Né, al riguardo, può rilevare la mera allegazione in punto di difficoltà dell'appellante di rendersi conto della revoca del beneficio con la comunicazione del verbale del 2013, quale conseguenza della grave sclerosi di cui il medesimo è affetto, non essendo l'allegazione confortata da alcuna documentazione medica al riguardo.
10. L'appello deve essere, in conclusione, respinto.
11. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della autocertificazione reddituale prodotta in atti dall'appellante (v. doc. 4).
5 12. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Spese irripetibili;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 07/10/2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
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