Art. 3. ((I sovraprezzi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni, saranno applicati, compresi i contributi di cui al capoverso dell'art. 13 della legge medesima, in ciascun anno, anche nel lunedi di Pasqua e i proventi relativi saranno devoluti alla Lega italiana per la lotta contro i tumori))
Articolo 2Articolo 4
- Legge 6 marzo 1953, n. 99
Articolo 3 della Legge 6 marzo 1953, n. 99
Versione
1 aprile 1953
1 aprile 1953
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Versione
8 aprile 1955
8 aprile 1955
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