Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2201
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Sentenza 27 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Bari, nella persona della Dott.ssa Agnese Angiuli, riguarda una controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La parte ricorrente, in qualità di genitore, ha contestato un provvedimento di indebito che richiedeva la restituzione di una somma percepita a titolo di prestazione di invalidità civile, sostenendo di aver regolarmente documentato la frequenza del minore a una scuola d'infanzia. La parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo infondati i motivi addotti dal ricorrente.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la documentazione presentata attestava la regolare frequenza del minore alla scuola d'infanzia nel periodo contestato. Ha argomentato che, nonostante la carenza di comunicazione riguardo alla certificazione, tale violazione non giustificava la revoca della prestazione. Pertanto, ha dichiarato l'irripetibilità della somma richiesta e ha condannato l'istituto alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, liquidando anche le spese di giudizio a favore della parte ricorrente. La decisione si fonda su una chiara interpretazione del diritto previdenziale, che tutela il beneficiario in presenza di documentazione valida.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2201
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 2201
    Data del deposito : 27 maggio 2025

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