Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 27/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 5683/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dagli avv.ti CLAUDIO STEA e GAETANO STEA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data in data 24.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di agire in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato il [...], con sé Persona_1 convivente;
che in data 08.01.2024 aveva ricevuto dall la richiesta di CP_1 restituzione della somma di Euro 2.709,54 a titolo di “percezione di prestazione di invalidità civile non spettante sulla pensione INV CIV
07196049 per il periodo dall'01.10.2021 al 30.06.2022”; di aver presentato ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro - agiva in giudizio chiedendo di dichiararsi la nullità del provvedimento di indebito, con ogni conseguenza, e vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico che il provvedimento di indebito per cui è causa si fonda sulla revoca dell'indennità di frequenza a causa dell'omesso invio all della CP_1 certificazione attestante la prova della frequenza del minore Per_1
ad una scuola, pubblica o privata, ad un centro ambulatoriale o ad
[...] un centro diurno specializzato nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione o, ancora, ad un centro di formazione professionale.
Nella specie, risulta tuttavia documentata la frequenza della scuola d'infanzia da parte del minore nel periodo in oggetto
(01.10.2021/30.06.2022), così come attestato dalla certificazione in atti,
a firma della Direttrice della Scuola di Infanzia “Santa Maria di Loreto” di Mola di Bari Prof.ssa recante la data del 10/6/2022, nella Per_2 quale si legge che “frequento/a la suddetta scuola della Persona_1 infanzia per l'anno scolastico 2021 -2022”. Peraltro, giova sottolineare che risulta pacifica la continuità della frequenza della predetta scuola di infanzia da parte del minore senza soluzione di continuità, sia Per_1 prima che dopo il periodo in contestazione cui l'indebito si riferisce.
Alla luce delle deduzioni difensive delle parti, deve ritenersi che l'unico motivo ostativo alla erogazione della prestazione per il periodo da ottobre
2021 a giugno 2022 sia la sopra esplicitata carenza della certificazione attestante la frequenza nel periodo in contestazione.
Tuttavia, la sussistenza di tale requisito è stata dimostrata da parte ricorrente che ha prodotto la certificazione in atti, a firma della
Direttrice della Scuola di Infanzia “Santa Maria di Loreto” di Mola di Bari
Prof.ssa recante la data del 10/6/2022, attestante la frequenza Per_2 da parte del minore della predetta scuola nel periodo in contestazione.
A fronte della pacifica sussistenza del requisito contestato per godere del beneficio in parola, occorre rilevare che la eventuale violazione di obblighi comunicativi relativi alla attestazione della frequenza non può certo comportare la revoca definitiva della prestazione nel periodo indicato.
Deve, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità delle somme erogate con condanna dell'istituto alla restituzione di quelle eventualmente trattenute.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1. Dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.709,54 richiesta a titolo di indebito con missiva del 08.01.2024;
2. Condanna l a restituire le somme eventualmente già trattenute a CP_1 tale titolo;
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 CP_1 per compensi, oltre accessori come per legge con distrazione.
Bari, 27.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli