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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6417 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...], il [...], c.f. residente in Parte_1 C.F._1
Maracalagonis, Ca, Via Salvatore Cambosu, 11, elettivamente domiciliata in Quartu S. Elena, Via
Eligio Porcu, 188/190, presso lo Studio dell'Avv. Anna Rita Piludu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...], il [...], C.F. CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Selargius
(CA), via San Martino n. 191, presso lo studio degli avv.ti Mirko Polli e Mario Tuveri, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e dovrà continuare Persona_1
a ricevere dai medesimi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Le decisioni di maggiore interesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, gite e/o viaggi d'istruzione e di svago, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà, in ogni caso, collocazione abitativa abituale presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. il sig. potrà tenere con sé la minore figlia CP_1
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19.30; ogni 15 giorni, dal Per_1
sabato, dalle ore 17.00, alla domenica, sino alle 19.30. Alternativamente con la madre e salvo diverso accordo tra le parti, la minore figlia trascorrerà invece con il padre ad anni alterni il Per_1
giorno di Natale o il Capodanno e, durante le vacanze pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì
dell'Angelo così come per il ponte del 1° maggio, di Ognissanti ecc. e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune. Nelle vacanze estive, infine, la minore figlia trascorrerà con il Per_1
padre quindici giorni, anche consecutivamente, che potranno però anche essere distribuiti, previo accordo tra le parti, nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre, previo avviso entro maggio dell'Anno o comunque almeno 30 giorni prima;
le parti si impegnano a vendere l'unità abitativa sita in Maracalagonis (CA), Via Salvatore Cambosu n. 11, di cui sono proprietari pro quota nella misura del 50% ciascuno come da incarico sottoscritto da entrambe le parti;
il ricavato della vendita, per accordo tra le parti, verrà destinato anzitutto al saldo del mutuo contratto per l'acquisto di esso immobile e i cui ratei, sino alla sua cessione, il sig. si impegna a corrispondere;
l'eventuale CP_1
somma residua, sempre per accordo tra le parti, verrà attribuita alla sig.ra In ogni Parte_1
caso, il sig. continuerà a vivere nell'immobile predetto sino alla sua cessione a terzi;
4. il sig. CP_1
si impegna a versare, a titolo di mantenimento della minore figlia, l'importo mensile di € CP_1
400,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie
(farmaci, visite specialistiche, cure dentarie), spese scolastiche (libri e cancelleria) e parascolastiche
(gite scolastiche, viaggi studio), concordate anche per vie brevi (messaggio whatsapp o email). La
somma a titolo di mantenimento s'intende soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat e comprensiva anche della quota dell'assegno unico di cui è titolare il sig. ;” CP_1
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024, ha chiesto la regolamentazione delle Parte_1
modalità di affido e di mantenimento della figlia minore (16.12.2016) avuta dalla relazione Per_1
more uxorio intercorsa con il sig. . CP_1
Con memoria difensiva depositata in data 5.11.2024 si è costituito in giudizio il resistente.
Con note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
1. La minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e dovrà continuare a Persona_1
ricevere dai medesimi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. Le decisioni di maggiore interesse, tra cui quelle riguardanti le scelte educative, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, gite e/o viaggi d'istruzione e di svago, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La minore avrà, in ogni caso, collocazione abitativa abituale presso la madre, anche ai fini anagrafici;
2. il sig. potrà tenere con sé la minore figlia nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì CP_1 Per_1
dalle ore 17 alle ore 19.30; ogni 15 giorni, dal sabato, dalle ore 17.00, alla domenica, sino alle
19.30. Alternativamente con la madre e salvo diverso accordo tra le parti, la minore figlia Per_1
trascorrerà invece con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o il Capodanno e, durante le vacanze pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo così come per il ponte del 1°
maggio, di Ognissanti ecc. e nelle altre occasioni che i genitori riterranno opportune. Nelle vacanze estive, infine, la minore figlia trascorrerà con il padre quindici giorni, anche Per_1
consecutivamente, che potranno però anche essere distribuiti, previo accordo tra le parti, nei mesi giugno, luglio, agosto e settembre, previo avviso entro maggio dell'Anno o comunque almeno 30
giorni prima;
le parti si impegnano a vendere l'unità abitativa sita in Maracalagonis (CA), Via
Salvatore Cambosu n. 11, di cui sono proprietari pro quota nella misura del 50% ciascuno come da incarico sottoscritto da entrambe le parti;
il ricavato della vendita, per accordo tra le parti, verrà
destinato anzitutto al saldo del mutuo contratto per l'acquisto di esso immobile e i cui ratei, sino alla sua cessione, il sig. si impegna a corrispondere;
l'eventuale somma residua, sempre per CP_1
accordo tra le parti, verrà attribuita alla sig.ra In ogni caso, il sig. continuerà Parte_1 CP_1
a vivere nell'immobile predetto sino alla sua cessione a terzi;
4. il sig. si impegna a versare, a titolo di mantenimento della minore figlia, l'importo mensile CP_1
di € 400,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie
(farmaci, visite specialistiche, cure dentarie), spese scolastiche (libri e cancelleria) e parascolastiche
(gite scolastiche, viaggi studio), concordate anche per vie brevi (messaggio whatsapp o email). La
somma a titolo di mantenimento s'intende soggetta alla rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat e comprensiva anche della quota dell'assegno unico di cui è titolare il sig. . CP_1 Il giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025 , nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti