Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 6 febbraio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Alessandro Alicicco per parte attrice e l'avv. Roberta Donti in sostituzione dell'avv. Sveva Bernardini per parte convenuta.
L'Avv. Alicicco, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Donti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4012 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2 icili C.F._2
Alessandro Alicicco, sito in Roma via Silvio Pellico n. 44, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTORI
CONTRO
(CF -P.I. ), quale impresa designata alla gestione CP_1 P.IVA_1 persona esentanti pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sveva Bernardini, sito in Roma via Cicerone n. 49, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 convenivano in giudizio le Parte_2 CP_1 impresa designata alla gestione del FGVS, deducendo che in data 18.07.2019, alle 00:05 circa l'attore si trovava a percorrere, in località Borgo San Martino nel Comune di Cerveteri (RM), la via Doganale, con direzione di marcia da Bracciano verso il mare, alla guida della propria autovettura Fiat PA targata FV802GY, di cui era comproprietario anche che Parte_2 [...] mentre era intento alla guida, a nen Pt_1 nto in prossimità di una curva, veniva tamponato nella parte posteriore sinistra della propria autovettura da un veicolo di colore scuro rimasto sconosciuto;
che in conseguenza del tamponamento subito
[...] aveva perso il controllo del proprio veicolo attraversando Pt_1 ente la sede stradale, andando prima a collidere con il marciapiede posto al margine della corsia opposta e dopo essersi cappottato per due volte, aveva attraversato nuovamente la sede stradale arrestandosi al margine destro della corsia inizialmente percorsa;
che il conducente del veicolo responsabile del sinistro si era allontanato dal luogo dell'incidente senza prestare soccorso a che, in conseguenza del sinistro, Parte_1
l'autovettura Fiat Pand Y, che alla data del 18.07.2019 aveva un valore commerciale di euro 9.700,00, aveva riportato gravi danni materiali che ne avevano reso antieconomica la riparazione tant'è che veniva avviata alla rottamazione. Sostenevano che erano sussistenti i presupposti per il risarcimento del danno da parte del FGVS essendo rimasto ignoto il colpevole del sinistro e rassegnavano le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente il veicolo rimasto sconosciuto nella verificazione del sinistro per cui è causa;
b) Condannare, per l'effetto, la Società CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa
[...] ata dalla CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Lazio all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti dal Sig. e al proprio autoveicolo Fiat PA Parte_2 Parte_1 si complessivi € 9.700,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
c) Condannare, sempre per l'effetto la Società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, quale impres a CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Lazio al risarcimento del danno patrimoniale subito dal Sig. e consistito nelle spese di Parte_2 Parte_1 recupero del t oprio autoveicolo Fiat PA targato FV602GY nonché per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo che si quantificano, in via equitativa, in complessivi € 754,99 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
d) Condannare, sempre per l'effetto, la Società in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, quale impresa designata dalla CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Lazio all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. a titolo di danno biologico a titolo di invalidità Parte_1 totale e parziale, a titolo di personalizzazione, patrimoniale, nessuno escluso e/o eccettuato, anche se qui non espressamente richiamato, che si quantificano in complessivi € 247.631,00 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche all'esito dell'espletanda CTU nonché gli interessi e la rivalutazione dalla data del fatto all'effettivo soddisfo;
e) Condannare, sempre per l'effetto, la Società CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale
[...] ata dalla CONSAP per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S. per la Regione Lazio all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig.
[...]
a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, che si quantificano Pt_1 sivi € 670,50 o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche all'esito dell'espletanda CTU nonché gli interessi e la rivalutazione dalla data del fatto all'effettivo soddisfo”.
2.Si costituiva in giudizio , quale impresa designata alla gestione CP_1 del FGVS, contestando l'a va del sinistro e pertanto chiedendo il rigetto della domanda.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale e a mezzo di ctu medico legale e cinematica. Successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Deve premettersi che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'art. 283 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, previsto per consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno. Ne consegue che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve in primo luogo provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto, in quanto la garanzia assicurativa predisposta dalla citata legge intende solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato (Cfr Cass. civ. n. 15367/2011; Cass. civ. n. 18308/2015; Cass. Civ. n. 12304/2005; Corte d'Appello Ancona Sez. II Sent., 28/05/2020). La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
5.Ciò posto va evidenziato che l'istruttoria svolta ha consentito di ritenere provato il tamponamento e la dinamica dell'incidente causato dal veicolo rimasto sconosciuto. Muovendo dagli accertamenti espletati dai Carabinieri, vale premettere che le Forze dell'Ordine sono giunte sul luogo dell'incidente dopo circa 20 minuti dalla sua verificazione ed il verbalizzante riscontrava l'effettiva esistenza dell'incidente che aveva coinvolto l'attore e la Fiat PA da lui condotta. Sempre nella relazione viene riportato che il verbalizzante veniva informato dagli “astanti” dell'incidente ed in merito alla posizione del veicolo Fiat PA. Pertanto, se ne deve dedurre che all'arrivo dell'operante vi erano già sul luogo del sinistro dei soggetti a conoscenza dell'incidente e che avevano prestato i primi soccorsi. La relazione riporta che la dichiarazione testimoniale veniva verbalizzata per il 18.07.2019 mentre per il 23.08.2019. Testimone_1 Tes_2
Viene, però, anche scritto dal verbalizzante che “il referente, a completamento dell'intervento, provvedeva al rilievo dei danni (…) ed effettuava un parziale scambio delle generalità che veniva completato in luoghi e tempi diversi”. Dunque, se ne deve trarre che le generalità di quegli “astanti” trovati sul teatro del sinistro sono stati annotati e registrati immediatamente dal verbalizzante, benché tale attività di acquisizione delle generalità sia stata poi completata successivamente. La stessa relazione delle Forze dell'Ordine riporta esplicitamente nella sezione
“testimoni oculari” il nominativo di “ ” e di “ ”, Testimone_1 Tes_2 mentre non vi è accenno nella parte restante della relazione circa l'assenza di testimoni al momento dell'intervento; anzi, si parla della presenza di “astanti” che hanno informato e immediatamente riferito al carabiniere sull'accadimento. Si deve concludere, allora, che gli “astanti” presenti sul luogo del sinistro sono proprio quei soggetti che nella stessa relazione vengono indicati come
“testimoni oculari”, benchè uno dei due abbia reso dichiarazioni a distanza di circa un mese dalla data del sinistro. Se non fosse stato presente Tes_2 al momento del sinistro, ma solamente affermatosi a distanza di un mese quale testimone, vi sarebbe stato un qualche accenno nella relazione, cosa che invece non si evince, ma anzi viene indicato quale “testimone oculare”. Come detto, è lo stesso verbalizzante che riferisce che lo scambio di generalità è avvenuto in parte immediatamente e poi completato successivamente. Del resto, anche che ha reso la dichiarazione testimoniale Testimone_1 proprio lo stess te, ha confermato che prima di lui vi era già un altro uomo intento a soccorrere la vittima dell'incidente stradale, con ciò supportando la versione poi narrata da di essere stato il primo Tes_2 soggetto intervenuto nei soccorsi. Sulla scorta di tali considerazioni, ricorrono adeguati elementi di prova circa la presenza sia di he di al momento del sinistro Testimone_1 Tes_2
e dell'arrivo dei c ann rbale dell'incidente. In entrambe le dichiarazioni testimoniali rese da -quella resa ai Tes_2
Carabinieri e quella resa in giudizio- vien la dinamica dell'incidente conformemente a quanto narrato dall'attore, ascrivendo l'incidente ad un veicolo terzo, rimasto sconosciuto, che ha tamponato la Fiat in fase di sorpasso.
6.La ctu a firma dell'Ing. ha, inoltre, confermato tale Persona_1 ricostruzione come plausib rata quella verificatasi sulla scorta delle testimonianze in atti, della relazione di servizio, nonché della compatibilità dei danni e dei segni presenti sul veicolo incidentato con la dinamica del tamponamento. La stessa ctu riferisce, tuttavia, che al momento dell'impatto con il veicolo terzo la Fiat PA teneva una velocità di 87 km/h circa (oltre i limiti di legge perché considerata Strada Urbana e quindi con un limite di velocità pari a 50 km/h, come anche da segnaletica verticale posta poco prima della zona del sinistro). L'eccesso di velocità va apprezzato in termini di concorso di colpa pari al 25% in capo all'attore, tenuto conto che la condotta spericolata del veicolo tamponante dileguatosi è da ritenere senz'altro prevalente.
7.Prima di procedere alla quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
8.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni Parte_1
“Trauma toraco-addominale con lacerazione del diafr rottura di milza, frattura scomposta della XII, X e III costa di sinistra, frattura composta della II, IV, V, VII e IX costa di destra, contusioni polmonari, emotorace, trauma cranico” con esiti esiti cicatriziali (“danno fisiognomico lievi, nella splenectomia, negli esiti algo-disfunzionali delle fratture costali multiple e la ipoespansibilità delle basi polmonari soprattutto a sinistra”), all'epoca dei fatti di 31anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 26 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 142.103,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia dell'esito permanente, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, inoltre, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 60 giorni pari ad euro 6.900,00, a titolo di ITP al 50% 60 giorni pari ad euro 3.450,00 per un totale di euro 10.350,00. Si devono, poi, aggiungere le spese mediche nella misura congrua pari ad euro 670,50. Apportando la riduzione del 25% per il concorso di colpa spetta a
[...]
a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro Pt_1
(ossia euro 152.452,00 ridotto del 25%), mentre per spese mediche la somma di euro 502,87 (ossia euro 670,50 ridotto del 25%). Infine, essendo risultata antieconomica, come confermato dalla ctu, la riparazione del mezzo di proprietà di e di Parte_1 Parte_2 va loro riconosciuto il risarcim ateri
[...]
valore di euro 9.700,00 oltre le spese di recupero, rottamazione e nuova immatricolazione pari ad euro 754,99. Sempre apportando la riduzione per il concorso di colpa pari al 25% va riconosciuto a tale titolo la somma di euro 7.841,24 (ossia euro 10.454,99 ridotto del 25%).
9.In conclusione, , quale impresa designata alla gestione del FGVS, CP_1 va condannata al risarcimento in favore di del danno non Parte_1 patrimoniale derivante dal sinistro oggetto di si nella somma complessiva di euro 114.339,75. Sull'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
, nella medesima qualità, va poi condannata al risarcimento del CP_1 vore di per le spese mediche pari ad euro 502,87 Parte_1 oltre rivalutazione ali dalla data di sostenimento della spesa sino alla presente sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Infine, , nella medesima qualità, va condannata al risarcimento del CP_1 danno di e di per danni Parte_1 Parte_2 materiali al veicolo pari ad euro 7.841,24, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del fatto sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice e all'attività processuale svolta. Le spese di ctu vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta con obbligo di restituzione agli attori di quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
P.Q.M
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda, CONDANNANDO, per le causali di cui in motivazione, , quale impresa designata alla gestione del FGVS, al CP_1 risarcimento el danno non patrimoniale pari ad Parte_1 euro 114.339,75, oltre interessi come da motivazione, nonché del danno per spese mediche pari ad euro 502,87 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
CONDANNA, altresì, , quale impresa designata alla CP_1 gestione del FGVS, al risarci re di E Parte_1 del danno materiale al veicolo Fiat PA pari ad Parte_2 zione ed interessi come da motivazione;
ND , quale impresa designata alla gestione del FGVS, al CP_1 pagamento in favore di e delle Parte_1 Parte_2 spese di lite da liquidar p i cui euro 786,00 per spese vive ed euro 15.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alessandro Alicicco difensore dichiaratosi antistatario;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta, con obbligo di restituzione agli attori di quanto da questi corrisposto ai ctu a tale titolo.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani