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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/07/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2021 promossa da
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Giulianova, alla via Cerulli n. 1/a, presso lo Persona_1 studio dell'avv. Fabio Ruffini, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti;
attore contro in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede dell'Ente in Piazza della Repubblica n.10, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi De Meis, giusta mandato in atti;
convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024. per l'attore: “ Piaccia all'On.le Giudice adito, contrariis rejectis: - dichiarare il
[...] unico responsabile dell'evento dannoso per cui è causa e per l'effetto Controparte_1 condannarlo, nella persona del suo Sindaco pro tempore, a risarcire i danni tutti subiti dal minore nella misura di € 10.298,65 nei termini medico-legali così come Persona_1 espressi nella disposta CTU, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla
pagina 1 di 7 data del sinistro al saldo;
- condannare altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.
Per il convenuto: “Piaccia all'On.le Tribunale adito rigettare integralmente la domanda attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze di controparte, voglia il Tribunale di Teramo, previo riconoscimento di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del lamentato evento e/o delle conseguenze che ne sarebbero derivate, ridurre l'entità dell'eventuale risarcimento che dovesse essere riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità di controparte accertata in corso di causa. n ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2.3.2021, , in qualità di esercente la Parte_1 potestà genitoriale sul figlio minore conveniva in giudizio il Persona_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, per ivi sentir accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale nella causazione delle lesioni subite dal minore e, per l'effetto, condannare l'ente pubblico al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di euro 16.086,65, o della diversa somma risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
A fondamento della propria domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 2.9.2020, alle ore 18:30 circa, il minore in sella alla propria Persona_1 bicicletta, percorreva la via Salara (SS 150) nel Comune di con direzione Controparte_1
di marcia ovest-est, a moderata velocità e tenendo la propria destra;
- che, giunto in prossimità della rotatoria che collega la ridetta via Salara alla Strada Statale 16, in corrispondenza sul tratto viario realizzato con i cosiddetti “sampietrini”, andava a finire con la ruota anteriore all'interno di una buca stradale causata dalla mancanza proprio di alcune mattonelle sul margine destro del particolare rivestimento carrabile, così come meglio raffigurato nelle foto che si allegano a corredo del presente atto, cadendo rovinosamente a terra;
- che, a causa delle lesioni subite, si rendeva necessario l'intervento dei sanitari del Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Giulianova, con diagnosi di ingresso di “Trauma
pagina 2 di 7 contusivo con frattura distale polso dx, trauma contusivo polso sn e gomito dx”, con prognosi iniziale di giorni 30 s.c.;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità del per Controparte_1
omessa custodia della strada, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto lo stato dei luoghi era caratterizzato da intrinseca pericolosità in ragione della mancanza proprio di alcune mattonelle.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava ogni avverso Controparte_1 assunto, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella causazione del sinistro Persona_1
e, per l'effetto, ridurre la pretesa risarcitoria in misura proporzionale alla percentuale di responsabilità accertata in corso di causa, con vittoria di spese.
La causa, istruita a mezzo di prove documentali, orali e c.t.u., giungeva all'udienza del
26.3.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere rigettata per le ragioni e nei limiti che seguono.
Premesso che l'attore ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto per omessa custodia della strada, ritiene il Tribunale che la fattispecie sia stata correttamente inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità ex art. 2051 c.c., afferendo inequivocabilmente alla tradizionale tematica della responsabilità custodiale.
Sul punto, va preliminarmente sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (cfr. Cass. n.
20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Invero, il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008); quanto al secondo requisito, cioè il nesso causale rappresentato dalla derivazione del danno dalla cosa, ai fini dell'art. 2051 c.c. è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, pagina 3 di 7 potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come “idoneità al nocumento”.
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass.
n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n.
26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n.
4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Come noto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la res, mentre il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto deve offrire la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, cioè di un fattore esterno (che può essere rappresentato anche dal fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016).
Osserva il Tribunale che soltanto quando il danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio relativo al rapporto eziologico tra la res e l'evento, consistente nella dimostrazione che il fatto dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa e che, quindi, la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, la responsabilità viene addebitata all'ente custode ed è esclusa solamente dal caso fortuito, la cui prova è onere del medesimo ente.
In quest'ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene pubblico deve essere valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle condizioni di luogo e di tempo: in questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato modula la corretta applicazione del principio della pagina 4 di 7 causalità adeguata ai fini del nesso causale, escludendolo o configurando un apporto concorrente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
In punto di diritto, va osservato come - secondo condivisibile e ormai costante giurisprudenza di legittimità - la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando interviene nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo idoneo ad interrompere il rapporto eziologico tra res e danno (Cass., sent. n. 5578 del 2003), dovendosi escludere il rapporto di causalità ogniqualvolta la situazione di pericolo, in quanto prevedibile da parte del danneggiato, è superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto
(Cass. sent. 18167/2014; Cass. sent. 12895/2016).
Secondo indirizzo interpretativo costante, infatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche officiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Da ciò consegue che quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr. Cass., 01/02/2018,
n. 2480).
In questa generale cornice ricostruttiva, quanto più la situazione di possibili danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo, fino a concretizzare la soluzione del nesso in parola (cfr. Cass., 03/04/2019, n. 9315).
Applicando i superiori principi normativi ed ermeneutici al caso di specie, dagli atti di causa e dall'espletata istruttoria, deve rilevarsi che il sinistro de quo si è verificato per la condotta pagina 5 di 7 tenuta dal minore idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res ed Persona_1
il danno, atteso che l'adozione da parte dello stesso di un comportamento maggiormente prudente ed accorto avrebbe sicuramente evitato il sinistro.
Infatti, ben apprezzabili erano le caratteristiche della strada, che (si vedano le fotografie in atti) presentava un'area caratterizzata dalla presenza di sampietrini, peraltro da ritenersi ben visibile, anche in considerazione della sua estensione, delle caratteristiche della via percorsa, rettilinea e pianeggiante, del fatto che il sinistro si era verificato in pieno giorno e in condizioni di buona visibilità.
Le fotografie allegate da parte attrice raffigurano una irregolarità del manto stradale poco profonda inidonea ad integrare il duplice requisito della non visibilità ed imprevedibilità della situazione pericolosa che si adduce essere stata causa del danno;
dall'espletata istruttoria è, inoltre, emerso che tra il tratto realizzato con i sampietrini e il marciapiede vi è uno spazio di circa un metro, tale per cui il minore avrebbe potuto transitare nella porzione di strada asfaltata.
Sulla base di tali evidenze oggettive, nella specie, non è dato riscontrare alcuna situazione di pericolo occulto per l'utente della strada di media avvedutezza, che avrebbe dovuto apprezzare la situazione di pericolo e, conseguentemente, adottare una condotta prudente ed accorta;
condotta sicuramente esigibile, atteso che le condizioni del manto stradale comportavano una situazione di pericolo relativa, certamente superabile con un minimo di attenzione, evidentemente non prestata nel caso di specie dal minore.
Dunque, la condotta tenuta da ha eliso il rapporto eziologico tra la cosa in Persona_1
custodia ed il danno patito e si pone quale unica causa del sinistro.
Le spese di seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM
147/2022, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 ad €
26.000,00) , dimidiati, tenuto conto del valore della causa, delle non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale complessivamente svolta.
Sempre in applicazione del principio della soccombenza, le spese afferenti all'espletate c.t.u., liquidate con decreto del 4.9.2023, vanno definitivamente poste a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , nei
[...] Persona_1
pagina 6 di 7 confronti del in persona del sindaco pro tempore, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attore a corrispondere al convenuto a titolo di Controparte_1 rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro € 2.538,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cap come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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