Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 128/2024 R.G. promossa da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PALOTTI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro-tempore - rappresentato e difeso, dall'avvocato Mario Roberto Tarzia ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'ufficio dell'Avvocatura sito in Via Morandi n. 1 angolo Via Correggio,
RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito NASpI
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Nel merito, per tutti i retroestesi motivi:
- accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti in narrativa, alcun indebito si è formato a carico del sig. Policella nel periodo 01.01.2022 - 30.11.2022 ovvero accertare e dichiarare che l'indebito, anche ove esistente, non è ripetibile ai danni dell'odierna parte ricorrente, con ogni consequenziale provvedimento di accertamento e condanna dell'istituto alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato/trattenuto maggiorato di interessi o rivalutazione;
1
- con vittoria di competenze da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
”
Per : CP_1
“nel merito, rigettare le domande di cui al ricorso, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 16.01.2024, ha citato in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, chiedendo di CP_1 dichiarare insussistente l'indebito oggetto delle comunicazioni dell'Ente datate 22.12.2022 e 13.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione NASpI relativa al periodo 01.01.2022-30.11.2022. In via alternativa, ha chiesto di dichiarare irripetibile l'indebito ove ritenuto sussistente.
Il ricorrente ha allegato come, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e su domanda presentata il 2.11.2021, era divenuto titolare di NASpI a decorrere dal 07.12.2021 per 728 giorni.
Ha esposto che dopo aver rilevato che dall'esame dell'estratto contributivo mancava l'annotazione di un periodo contributivo (1978/1979), dopo un primo rigetto di CP_1 avvenuto nel 2020, aveva ripresentato in data 19.04.2022 domanda di rettifica che era stata accolta dall' solo il 27.09.2022, sicché, avendo raggiunto i requisiti CP_1 pensionistici, aveva avanzato all' domanda di pensione anticipata il 10.11.2022. CP_1
Detta domanda era stata accolta a decorrere dal 1° dicembre 2022 - pensione n.
11571390 Cat. VO, ma in data 22.12.2022, del tutto inaspettatamente, aveva ricevuto la contestazione di un indebito NASpI maturato nel periodo 01.01.2022-30.11.2022, per complessivi € 13.015,60 (poi ridotti a €10.731,14) a lui asseritamente non spettanti in quanto aveva maturato il diritto alla pensione già a far data dall'1.01.2022. Aveva, quindi, presentato ricorso amministrativo che era stato rigettato.
Argomentava come l'art. 11 D.Lvo n. 22/2025, che prevede la decadenza dell'assicurato dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti pensionistici, dovesse essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i suddetti requisiti la presentazione della domanda di pensione che lui aveva potuto presentare solo dopo l'aggiornamento della posizione contributiva da parte dell'Ente avvenuto il 27.09.2022.
Aggiungeva che era stato l' ad incorrere in un errore perché aveva continuato a CP_1 erogargli la NASpI anche dopo che lui aveva acquisito il diritto a pensione e che lui aveva fatto legittimo affidamento sulla correttezza della prestazione ricevuta.
2 Si è costituito ritualmente in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 9.05.2025, il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, con riserva di deposito della motivazione in giorni 60, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
2) Il ricorso non è fondato.
Per dirimere la controversia deve trovare applicazione l'art. 11 D.Lvo 4.03.2015 n. 22 che così dispone.
“1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: …
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
...”
(le sottolineature sono del Giudice)
Sull'interpretazione di detta norma occorre richiamare la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 862/2024 pubblicata il 24/10/2024 nella cui motivazione così si legge:
“Sulla questione oggetto del presente giudizio si è già pronunciata questa Corte territoriale con la recente sentenza n. 688/24 (Pres. Ravazzoni, Rel. Mantovani), la cui motivazione viene richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c.: “….è controverso tra le parti se il diritto alla prestazione NASpI venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento anticipato di vecchiaia (come sostiene l' oppure dalla data della concreta percezione della pensione a CP_1 seguito della presentazione della domanda da parte dell'assicurata (come sostiene XXX).
L'art. 11, lettera d) del D.L.vo n. 22/15 stabilisce invero che si verifica decadenza dalla fruizione della NASpI, tra l'altro, nel caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” ed è incontroversa la circostanza che la attuale appellata avesse maturato i requisiti per la pensione anticipata già alla data dell'1/11/18, potendo quindi conseguire il trattamento pensionistico a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/3/20.
Sull'interpretazione dell'art. 2, comma 40, lett. c) della legge n. 92/12, di identico tenore e, di conseguenza, sulla sussistenza o meno del diritto alla indennità di disoccupazione da parte di un assicurato che ha antecedentemente maturato i requisiti anagrafici e contributivi per ottenere il trattamento pensionistico - si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, affermando quanto segue:
3 “11. l'interpretazione letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c), cit., pone come limite per la fruizione dell' ASpI o Mini ASpI non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il "raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato" e la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale;
12. la Corte di merito ha operato una interpretazione della disposizione normative citata del tutto avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorchè l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico;
13. l'erronea interpretazione dei Giudici del gravame ha attribuito rilievo centrale alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità da parte dell'assicurato rimettendo, in tal guisa, la nascita del diritto alla pensione e-o la perdita del diritto alla prestazione di sostegno al reddito, all'iniziativa dell'assicurato pretermettendo il requisito costitutivo, rinveniente dal dettato normativo, dell'avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione di anzianità;
14. non si condivide, pertanto, il rilievo svolto dalla Corte di merito per cui, la cennata interpretazione equivarrebbe ad eludere l'intento del legislatore volto esclusivamente ad impedire una duplicazione delle fonti di reddito, sicchè retrodatare la decadenza, rispetto all'evento dell'effettivo cumulo delle due prestazioni, al momento anteriore della maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità, determinerebbe, ad avviso della Corte del gravame, un vuoto di protezione in evidente contrasto con l'art. 38 Cost. perché il soggetto interessato sarebbe esposto, nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda amministrativa e quello di elargizione del trattamento pensionistico ovvero nel periodo di attesa fra la maturazione dei requisiti contributivi e il raggiungimento della prima finestra utile per il versamento della pensione, al pericolo di restare privo di ogni fonte di reddito;
15. invero, l'ordinamento previdenziale non lascia l'interessato senza tutele: questi ha, infatti, diritto alla indennità di disoccupazione, fintantoché non maturi i requisiti per la pensione e non è affatto privato di ogni fonte di sostentamento;
16. l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista;
17. né può pretendersi che la scelta del trattamento (sostegno al reddito o pensione) sia discrezionalmente rimessa all'assicurato;
4 18. la norma, dunque, non esibisce incertezze nel dettato normativo che correla l'an debendi della prestazione ASpI finchè non siano stati raggiunti i requisiti (anagrafici e contributivi) del diritto al pensionamento anticipato (già di anzianità);
19. l'impianto interpretativo qui illustrato è ulteriormente confortato dalla inequivoca disposizione normativa di cui all'art. 2, comma 41, della legge n. 92 del 2012 (che recita: "La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire") applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 2015 cit. secondo il quale "alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili";
20. un diverso esito interpretativo contrasta, come già detto, con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali;
21. il legislatore, invero, nell'ambito della sua ampia discrezionalità, ha previsto, che l'indennità contro la disoccupazione fosse subordinata alla sussistenza dello stato di bisogno, ricavabile anche dal difetto di titolarità del diritto dell'assicurato ad altre provvidenze previdenziali a seguito della perdita del lavoro e, in specie, in età avanzata, delle prestazioni pensionistiche;
22. conseguentemente l'indennità in esame può essere erogata solo fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e il legislatore ha posto tale limite temporale, ben preciso, alla fruizione del beneficio e non può rimettersi alla scelta discrezionale dell'assicurato (non prevista dalla legge) di optare per il godimento dell'indennità ASpI - NASpI, anziché della pensione di anzianità, o per lo meno, di determinarne il periodo di godimento, non potendo contravvenirsi alla natura indisponibile dei diritti in materia previdenziale sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti (cfr., fra tantissime, Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2018, n. 2697);
23. del resto, l'interpretazione letterale e logico-sistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ... l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006).
L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell' ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale
5 disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del
1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215);
24. il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di anzianità (prima della perdita del posto di lavoro o durante la disoccupazione) non può non escludere lo stato di bisogno per accedere alla prestazione connessa allo stato di disoccupazione;
25. quanto alla legittimità del recupero dell' questa Corte (Cass. n.2697 del CP_1
2018) ha già affermato che la prestazione a sostegno del reddito spetta sino alla maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, che è condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell'interessato, poiché, altrimenti, l'erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge;
6 26. infine, vale rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che in tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costituivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass.,Sez.Un., n. 18046 del 2010 ed altre successive conformi);
27. erroneamente, dunque, la Corte di merito ha ritenuto irripetibile l'indebito per cui è causa, nonostante l'intervenuta decadenza dell'assicurato dal diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione, dalla data in cui lo stesso ha maturato i requisiti di legge per l'accesso alla pensione di anzianità;
28. né rilevano, per la corretta sussunzione della fattispecie nell'alveo della disciplina generale dell'art. 2033 c.c., lo stato soggettivo dell e Controparte_2
l'eventuale stato di ignoranza o di buona fede dell'accipens in ordine all'avvenuta percezione della prestazione in esame“ (così Cass. ordinanza n. 11965/24).”
Ebbene, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati - che possono trovare applicazione nella fattispecie concreta, del tutto sovrapponibile a quella esaminata nei precedenti citati - deve essere respinto il ricorso proposto da in Parte_1 quanto la prestazione NASpI decade indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore presenti o meno la domanda di pensione ed acceda quindi al trattamento previdenziale.
Né assume decisivo rilievo a favore del ricorrente la circostanza che la rettifica della sua posizione contributiva sia avvenuta solo in data 27.09.2022 a seguito di nuova domanda presentata in data 19.04.2022 in quanto, ai fini della conoscibilità della finestra di pensione, il rigetto della domanda di rettifica presentata nel 2020 non impediva al ricorrente di presentare la domanda di pensione allo scopo di
“congelarne” la decorrenza prima di decidere se presentare o meno la nuova domanda di rettifica della posizione contributiva e di attendere l'esito di detta domanda.
Pertanto, l'indebito oggetto delle comunicazioni dell' sussiste ed è ripetibile. CP_1
Ed infatti, l'indebito nella NASpI è ricompreso nella categoria dell' indebito nelle prestazioni previdenziali non pensionistiche per la quale non trova applicazione i limiti alla ripetibilità previsti dalle leggi speciali. Gli eventuali indebiti nelle prestazioni previdenziali non pensionistiche sono assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'art. 2033 c.c.
Tale soluzione è stata motivata dalla Corte di Cassazione a causa della natura eccezionale delle disposizioni di cui all'art. 52 L. n. 88 del 1989, che ne preclude l'interpretazione analogica e, dunque, la sua applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico (cfr. Cass. 19 aprile 2021 n. 10274 riferita ad altra
7 prestazione previdenziale non pensionistica che è l'indennità correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992).
Ne consegue che l'asserita buona fede dell'accipiens non può paralizzare la domanda di restituzione, in quanto rileverebbe soltanto al fine della diversa decorrenza degli interessi sulle somme da restituire, interessi che nel caso di specie l'Ente non richiede che decorrano dal momento della erogazione delle somme.
Ne consegue, in conclusione, il rigetto delle domande oggetto del ricorso.
3) Attesa l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di merito contrastanti le spese del giudizio vengono compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. come letto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 9/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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