Articolo 1 della Legge 4 novembre 1951, n. 1636
Articolo 2
Versione
3 febbraio 1952
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.
Entrata in vigore il 3 febbraio 1952