Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3471/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3471/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FASSARDI ANNA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, Viale Libertà 25
RICORRENTE
E
, (C.F. con il patrocinio degli Avv.ti. COLLI FRANCO e COLLI Controparte_1 C.F._2
LAURA e con domicilio eletto in Mortara, Via Roma n. 33
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così decidere:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- addebitare la separazione al marito;
-disporre l'affidamento della minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Persona_1 presso la madre;
pagina 1 di 8
e agli arredi che la compongono affinchè la stessa possa viverci insieme alla figlia;
Per_1
- disporre in capo al IG. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia Controparte_1 Per_1 nella misura di Euro 350,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
-disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
- disporre che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1
- disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana il lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola alle ore 19,30 e un giorno intero sabato o domenica nel week end.
Con vittoria di compensi e spese del presente procedimento.
In via istruttoria:
-ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che ho provveduto nel mese di luglio 2023 e agosto 2023 a comprare generi alimentari e prodotti per la pulizia della casa e igiene personale a mie spese in favore della IG.ra e della figlia Parte_1
; Per_1
2) Vero che la IG.ra mi ha riferito di essere stata picchiata dal marito in data 8 luglio 2023; Parte_1
3) Vero che la IG.ra mi raccontava, durante la vita coniugale, che il marito le proferiva le seguenti Parte_1 frasi “parassita, donna di strada, accattona, morta di fame”;
4) Vero che sentivo il IG. rivolgersi alla IG.ra nel corso della loro vita matrimoniale, con le CP_1 Parte_1 seguenti frasi “parassita, donna di strada, accattona, morta di fame”;
5) Vero che vedevo il IG. schiaffeggiare la IG.ra nel corso della loro vita matrimoniale CP_1 Parte_1 allorchè si trovava nella loro casa coniugale.
Si indicano a testi:
- sui capitoli di prova 1,2,3 Testimone_1
- sui capitoli di prova 1,2,3 Testimone_2
- sui capitoli di prova 2,3,4,5”. Testimone_3
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, definendo la presente, disporre quanto segue:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa alla moglie, con ogni provvedimento conseguente;
pagina 2 di 8 2) disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del marito, e posta nel medesimo immobile in cui risiedono anche i genitori e il fratello di quest'ultimo, sia assegnata al medesimo;
il marito corrisponderà, per un anno, alla moglie l'importo corrispondente all'eventuale canone di locazione per la sistemazione abitativa scelta dalla stessa;
3) disporre l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno, in accordo tra Per_1 loro, l'educazione e l'istruzione, con collocamento prevalente presso la madre;
4) disporre gli incontri padre-figlia nei seguenti tempi e con le seguenti modalità: dal sabato alle ore 12.30 fino alla domenica sera alle ore 18.00, a settimane alterne, oltre a due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui non
è previsto il fine settimana con il padre, negli orari da stabilirsi, compatibilmente con l'attività lavorativa del padre
(ovvero nei giorni in cui il Sig. non ha il turno pomeridiano); la bambina potrà trascorrere con ciascun CP_1 genitore due settimane, anche non consecutive, durante l'estate, previo accordo entro il 30 giugno di ogni anno;
le vacanze natalizie e pasquali saranno divise in parti uguali e si alterneranno ogni anno tra i genitori i giorni della
Vigilia e di Natale/Pasqua; il giorno di Capodanno verrà trascorso dalla figlia ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti e le altre festività saranno trascorse con modalità alternate;
5) prevedere un assegno periodico di euro 250,00 a carico del padre da corrispondere alla Sig.ra per Parte_1 il mantenimento della figlia , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al versamento del Per_1
50% delle eventuali spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative ed altre straordinarie in favore della figlia minore, previo accordo sulle stesse e dietro idonea documentazione;
6) disporre che l'assegno unico in favore della figlia venga percepito al 50% da ciascun genitore;
7) dare atto che nessun assegno di mantenimento è dovuto a carico o a favore dei coniugi, in quanto entrambi svolgono o sono in grado di svolgere attività lavorativa, e la Sig.ra convive more uxorio con altro Parte_1 soggetto;
8) respingere le diverse domande ed eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, o inammissibili per quanto esposto;
9) con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta invero essersi interrotta dal luglio del 2023, quando il resistente ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi, temporaneamente, presso il proprio fratello e successivamente prendere un immobile in locazione.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
pagina 3 di 8 Sulle domande di addebito
Per quanto riguarda, invece, le reciproche domande di addebito proposte si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass.
Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Ebbene la IG.ra ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte del marito Parte_1 dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio (atteggiamenti di prevaricazione nei suoi confronti e lesione della sua integrità fisica e morale).
Tale allegazione non ha, tuttavia, trovato riscontro probatorio;
in primo luogo, non è stata fornita alcuna evidenza delle vessazioni e delle violenze psicologiche che la IG.ra deduce di aver subito nel corso del Parte_1 matrimonio;
invero, l'episodio di aggressione asseritamente subito dalla ricorrente nel luglio del 2023 a seguito del quale la stessa sporgeva denuncia (peraltro non prodotta), non ha condotto all'avvio di un processo penale a carico del resistente posto che con decreto del 20.7.2023 la Procura presentava richiesta di archiviazione evidenziando che “gli episodi descritti in maniera estremamente generica dalla persona offesa, appaiono, piuttosto, riconducibili ad un complessivo deterioramento della vita relazionale con l'indagato e – malgrado la differente qualificazione offerta dalla querela – non risultano riconducibili ad un effettivo stato di vessazione, privazione e soggiogamento incompatibile con le normali condizioni di vita” (v. doc. n. 1 di parte resistente).
Inoltre, le deduzioni della ricorrente non hanno trovato elementi di riscontro positivo nemmeno nelle dichiarazioni dei soggetti escussi a sommarie informazioni nell'ambito del procedimento penale, gli stessi hanno difatti riferito di non avere mai assistito a violenze fisiche poste in essere dal marito nei confronti della moglie né di avere ricevuto confidenze del genere da parte di quest'ultima, ma solo che la donna si era confidata in merito alle frequenti discussioni con il IG. , circostanza peraltro di rilevanza nulla, in quanto vertente sul fatto della CP_1 dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. tra le molte altre, più di recente: Cass. Sez. 569 del 15.01.2015); del resto, già in ricorso la ricorrente riferiva che “da qualche mese aveva comunicato al marito l'intenzione di separarsi e di voler lasciare la casa coniugale”, dovendosi, dunque, certamente escludere che l'episodio dell'8.7.2023 rappresenti la causa esclusiva della rottura dell'unione coniugale.
pagina 4 di 8 Deve, conseguentemente, ritenersi che i comportamenti addotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di addebito al marito della separazione, peraltro rimasti privi di riscontri probatori, non possano, comunque, assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente va pertanto rigettata.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla contrapposta domanda di parte resistente, il quale non ha fornito alcuna evidenza della riferita relazione extraconiugale instaurata dalla moglie, non potendo certamente questa sostanziarsi nella circostanza, peraltro solo rappresentata e non provata, della “frequente” presenza del furgone di proprietà del suo attuale compagno all'esterno della ex casa coniugale “a partire dall'orario serale sino alla mattina successiva”.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
Sull'affido e sul collocamento della figlia minore
Visto l'accordo sul punto, Il Collegio ritiene di accogliere la domanda di affido condiviso tra i genitori della figlia minore (nata il [...]) oltre che il suo prevalente collocamento presso la madre, non risultando lo Per_1 stesso contrario al suo interesse e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario;
invero, pur persistendo delle difficoltà sul piano della comunicazione genitoriale, si dà atto di come entrambe le parti abbiano intrapreso un percorso di sostegno piscologico individuale e di sostegno alla genitorialità finalizzato a garantire una crescita serena alla figlia e ad acquisire una modalità di relazione maggiormente adeguata e incentrata sui bisogni della minore.
Va, pertanto, disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali perché vigilino sull'andamento dei percorsi avviati dai genitori e sulla loro effettiva prosecuzione, segnalando alle autorità competenti eventuali elementi di pregiudizio per la minore.
In merito al regime di frequentazione del padre con la figlia, del pari, si richiede ai servizi sociali di provvedere alla sua regolamentazione, tenendo conto delle persistenti difficoltà, dagli stessi segnalate, manifestate da Per_1 rispetto alla possibilità di fermarsi a dormire dal padre e predisponendo gli interventi necessari (quali la prosecuzione del supporto psicologico già avviato) per favorire il progressivo intensificarsi degli incontri presso l'abitazione del padre e per spronare la minore a pernottare presso di lui. Allo stato, va conseguentemente confermato il regime di frequentazione in essere per cui la bambina starà con il padre per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30 oltre che per l'intera giornata del sabato o della domenica e che, invece, quando sarà possibile inserire i pernottamenti, tenendo conto della condizione psicologica della minore, stia con il padre a finesettimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera oltre che per i due pomeriggi infrasettimanali.
pagina 5 di 8 Deve prevedersi, altresì, l'equa suddivisione, ad anni alterni, dei tempi di permanenza dei genitori con la figlia in occasione delle vacanze natalizie e pasquali e che la minore trascorra con ciascun genitore due settimane anche non continuative in occasione delle vacanze estive, nel periodo da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Va, conseguentemente, confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre.
Sull'assegno di mantenimento della minore
Quanto agli aspetti economici, relativi al mantenimento della figlia, vanno tenuti in considerazione gli elementi di seguito indicati.
La ricorrente, disoccupata all'epoca dell'introduzione del giudizio, ha successivamente reperito un impiego, con contratto a tempo determinato più volte prorogato sino al mese di marzo del 2025 e mansione di operaia addetta ai servizi di igiene e pulizie (v. doc. n. 2 E); le buste paga prodotte evidenziano, del resto, un reddito che varia tra i
500,00 euro e i 600,00 euro mensili anche se dagli estratti conto prodotti relativi all'anno 2024 emerge una retribuzione netta mensile percepita per il mese di dicembre di 787,98 euro (v. doc. n. 45). La stessa, del resto, beneficia del godimento della ex casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente.
Quest'ultimo, di contro, lavora stabilmente come magazziniere, con contratto a tempo indeterminato, e retribuzione netta mensile di circa 1.700,00 euro (v. documenti allegati alla memoria del 7.5.2024 e
MOD.730/2024 in cui si evidenzia un redito netto per il 2023 di 20.060,00 euro). Il IG. , del resto, ha CP_1 dedotto di essere gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione di euro 350,00 (v. doc. n. 10) pur non avendo prodotto evidenza del riferito rinnovo del contratto inizialmente sottoscritto per soli 12 mesi.
Alla luce degli elementi sopra evidenziati, considerate le rispettive condizioni abitative (la ricorrente beneficia del godimento della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del marito mentre quest'ultimo è gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione) considerato che i compiti di accudimento e la gestione quotidiana della minore gravano in modo prevalente se non esclusivo sulla madre e che la stessa non ha una situazione lavorativa stabile, pur avendo capacità lavorativa, si ritiene corretto prevedere che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia versando alla ricorrente l'importo mensile pari ad euro 350,00 al mese, oltre al 50% delle spese extra assegno come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Pavia. CP_ Si dispone, infine, che l'Assegno unico familiare erogato dall' continui ad essere percepito in via esclusiva dalla ricorrente.
Sulla domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente
La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di euro 300,00 da porre a carico del IGnor , adducendo la sussistenza di una CP_1 disparità di reddito tra lei e il marito.
Va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita pagina 6 di 8 analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (v. Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente non possa trovare accoglimento considerato che la stessa dispone di un proprio reddito ed è certamente dotata di capacità lavorativa e tenendo, altresì, conto degli oneri anche in questa sede stabiliti a carico del resistente. Del resto, nulla è stato riferito in merito al tenore di vita goduto dalla famiglia nel corso del matrimonio che, tuttavia, è verosimile ritenere fosse modesto, tenendo conto delle disponibilità economiche delle parti.
Si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del marito.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
In punto di spese di giudizio, va considerata la soccombenza reciproca rispetto alla domanda di addebito della separazione. La ricorrente, inoltre, risulta soccombente rispetto alla domanda riconoscimento di un contributo di mantenimento per sé; al contempo si evidenzia la soccombenza del resistente rispetto alla domanda di assegnazione dell'immobile costituente ex casa coniugale, nonché sulla misura del contributo per il mantenimento della figlia. Risulta, dunque, corretta la compensazione integrale tra le Parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 6.6.2009 in LE (Atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio di detto
Comune alla Parte II, Serie A, n.1 anno 2009);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, e alle ulteriori incombenze di legge;
- rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
- conferma l'affido condiviso tra i genitori della figlia minore (nata il [...]) e il suo collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
- conferma l'incarico ai servizi sociali perché proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, continuando a regolamentare il regime di frequentazione padre-figlia e segnalando presso le Autorità competenti ogni potenziale situazione di pregiudizio per la minore;
pagina 7 di 8 - richiama quanto indicato in parte motiva in merito al regime di frequentazione padre-figlia;
- assegna la casa familiare a;
Parte_1
- pone a carico del IG. l'obbligo di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1 ricorrente un assegno mensile a titolo di concorso al mantenimento della figlia di € 350,00; l'importo dell'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a marzo 2026;
- pone a carico del padre l'obbligo di rimborsare alla madre nella misura del 50% le spese extra assegno da individuarsi secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pavia;
- dispone che l'assegno unico e universale sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite.
- Si comunichi ai servizi sociali competenti per il Comune di Ottobiano
Pavia, così deciso in data 31.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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