Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 238/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 238/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MIGHETTO MARIA VITTORIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CAGNIN ILARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“• affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre e presso l'abitazione sita in Novara C.so Mazzini 14;
• per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente
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• il signor avrà diritto di tenere con sé il figlio minore due fine settimana alternati al mese CP_1 Persona_1 dal venerdì dopo scuola sino alle ore 20.00 della giornata di domenica, orario in cui rientrerà presso l'abitazione della madre nonché tutte le settimane, per una notte infrasettimanale il mercoledì dall'uscita da scuola per poi essere riaccompagnato a scuola il giorno seguente. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori in base alle esigenze lavorative degli stessi. Nel periodo estivo, a decorrere dal 1° giugno e sino al 15 settembre, trascorrerà con il Persona_1 papà due notti a settimana ed il Signor si impegnerà a prelevare dalla casa materna entro CP_1 Persona_1 le ore 18,00 per poi accompagnarlo a scuola o a casa dalla madre il mattino successivo;
durante le vacanze scolastiche e estive, ciascuno dei due genitori possa trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di villeggiatura ove si recheranno. Il periodo andrà individuato, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori e verrà comunicato entro la fine di marzo di ogni anno;
• per le festività natalizie il minore trascorrerà la giornata della Vigilia con un genitore e quella di Natale con l'altro dalle ore 10 del mattino sino alle ore 22,00. I genitori si alterneranno poi di anno in anno a Capodanno (dalle ore 13,00 alle ore 18,00 del giorno successivo) e all'Epifania, con pernottamento dal padre dal giorno prima. In questo caso, sarà recuperato alle ore 18,00 presso il domicilio materno e riportato entro le ore 19,00. Persona_1
Durante i giorni di vacanza del minore dal 26 dicembre al 6 gennaio, la permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore verrà decisa di volta in volta tra le parti;
• per le festività pasquali, il minore trascorrerà la giornata di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, in modo che possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con Per_1 il padre, e l'anno successivo viceversa, con prelievo del minore al mattino entro le ore 10,00 per essere riportato a casa entro le ore 19,00;
• il minore trascorrerà le altre festività (ad esempio, il ponte di Ognissanti) alternativamente con i due genitori, con modalità ed alternanze che saranno di volta in volta concordate tra gli stessi (con un preavviso di almeno tre giorni), prevedendo che in caso di competenza del padre, fatti salvi i giorni infrasettimanali di competenza paterna, il medesimo possa stare con il figlio dal giorno prima, pernottando presso di lui, con prelievo dal domicilio materno alle ore 18,00 per essere riaccompagnato il giorno successivo entro le ore 19,00;
• durante i periodi di vacanza dei figli presso uno dei genitori devono essere garantiti i quotidiani contatti telefonici o possibili frequentazioni con l'altro genitore, qualora non sussistano problemi dovuti a impegni lavorativi o esigenze personali;
• disporsi che il minore possa festeggiare il giorno del proprio compleanno con i genitori alternativamente tra loro: gli anni dispari con il padre, gli anni pari con la madre;
• i genitori, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed organizzativi, si impegnano a partecipare insieme alle ricorrenze particolarmente importanti per la vita di feste di fine anno, compleanni, consegna di Persona_1 diploma e saggi scolastici o sportivi. Il padre manterrà ampio diritto di visita e di frequentazione del figlio minore, al di là delle indicazioni riportate, previo avviso alla madre almeno un giorno prima e tenuto conto dei vari impegni;
• in aggiunta si stabilisce che in caso di malattia di lo stesso si tratterrà presso l'abitazione Persona_1 materna sino a completa guarigione, con possibilità per il padre di far visita al minore previo accordo con la madre. La Signora si impegna a comunicare nell'immediato al Signor lo stato di salute del minore che richieda Pt_2 CP_1 un controllo pediatrico, fissando l'eventuale appuntamento in tempi che consentano la partecipazione del padre alla visita;
Pag. 2 • il signor verserà mensilmente al figlio la somma di € 200,00 quale contributo al suo CP_1 Persona_1 mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT e sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese. Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che la signora ha fornito al padre;
Pt_2
• disporsi a carico della signora quale genitore collocatario, l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS; Pt_2
• disporsi la divisione al 70% delle spese straordinarie giusto Protocollo di Torino. Sul punto si specifica che le spese straordinarie devono essere distinte tra quelle che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e spese straordinarie cosiddette obbligatorie. Le stesse devono essere sempre giustificate tramite la presentazione delle pezze giustificative quali scontrini e/o ricevute e/o fatture. Le spese extra assegno sono quelle mediche scolastiche ed extra scolastiche: Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse ed assicurazioni scolastiche imposte dalle scuole pubbliche, libri di testo e materiale scolastico indicato all'inizio di ogni anno anche per le scuole private, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento al trasporto pubblico. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed assicurazioni imposte dalle scuole private, tasse universitarie (per università sia pubblica che privata) dopo il primo anno fuori corso, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: corso di attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) per ogni anno e relativi accessori, pre-scuola e doposcuola se necessitate dal genitore collocatario, spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che rimangono al genitore collocatario del figlio minore, spese di manutenzione bollo assicurazione dei mezzi di locomozione acquistati in accordo, spese per la patente. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno, spese per baby-sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di un genitore o del minore, viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorno estivo di studio sportivo e stage sportivi, spese per l'acquisto di mezzi di locomozione. Spese medico sanitarie: tutte le spese connotate dal carattere di necessità o urgenza non richiedono mail il preventivo accordo altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte.
• I genitori prestano reciproco consenso fin d'ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento del figlio nei documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto Persona_2 cambio di residenza o di domicilio.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di nato Parte_1 Controparte_1 Persona_1 il 16/05/2020.
Pag. 3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici riportate in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi del minore. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1) omologa le condizioni inerenti alla prole, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3) spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 28.3.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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