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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10819 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
ST DI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Gramsci 199 – Carbonia, presso il difensore;
parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI CP_1 P.IVA_1
( ); elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._2
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 04/11/2016, introdotto Parte_1 il presente procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, di
5.578,78 euro, emessa da a suo carico il 06/10/2016 e notificatagli il CP_1
22/09/2016, per i corrispettivi della somministrazione dell'acqua presso l'utenza ubicata in
Portoscuso, via Tiziano n. 42, intestata all' codice cliente 36385505, contratto Pt_1 numero 35291895, che sosteneva essere dovuti dall'utente per le partite CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 indicate nelle seguenti fatture:
a. n. 2007/309600439 emessa il 19/07/2007, con scadenza 09/08/2007 di 307,46 euro;
b. n. 2007/309600439 emessa il 22/11/2007, con scadenza 12/01/2008, di 547,65 euro;
c. n. 2008/3009600439 emessa il 12/02/2008, con scadenza 03/04/2008, di 547,60 euro;
d. n. 2009/903345130 emessa il 03/11/2009, con scadenza 23/12/2009, di 3.434,01 euro;
e. n. 2010/100334712 emessa il 15/02/2010, con scadenza 06/04/2010, di 730,26 euro;
nell'atto di opposizione l' Pt_1
2.1 ha eccepito il pagamento delle fatture di cui alle lettere b. e d.
2.2 ha eccepito la prescrizione quinquennale delle altre fatture;
2.3 ha sostenuto l'abnormità degli importi fatturati;
2.4 ha eccepito l'inadempimento da parte dell'obbligazione di emettere almeno CP_1 di fatture all'anno e di segnalare all'utente i consumi anomali;
2.5 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento opposto;
IN VIA PRELIMINARE: A) dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare o revocare
l'atto di ingiunzione di pagamento opposto per assenza dei requisiti e dei presupposti di ammissibilità della procedura prevista ex legge;
B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di voi CP_1 indicato nell'atto di ingiunzione di pagamento opposto e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dall'opponente per i titoli indicati in tale atto.
IN VIA PRINCIPALE Premesso ogni accertamento, ha accertato il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali, revocare per l'effetto latto di CP_1 ingiunzione di pagamento opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 dall'opponente per i titoli indicati in tale atto.
IN VIA PRINCIPALE premesso ogni accertamento, accertato il grave inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali, revocare per l'effetto l'atto di ingiunzione di CP_1 pagamento e comunque rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta per l'assoluta infondatezza delle pretese creditorie;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi indicati nelle fatture oggetto dell'atto di ingiunzione di pagamento, per l'effetto revocare l'atto di ingiunzione di pagamento opposto e dichiarare non dovute tutte le somme per l'effetto ridurre la pretesa vantata da parte opposta verrà determinata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
2. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata l'11/04/2017, CP_1 con la quale:
2.1 ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione e l'ha contestata nel merito, sostenendo di avere interrotto la prescrizione tramite l'invio delle fatture e di solleciti di pagamento;
2.2 ha contestato la fondatezza delle altre difese ed eccezioni svolte dall'attore, sostenendo di avere fornito prova del credito attraverso la produzione delle fatture recanti tutte le indicazioni necessarie a comprendere che era stato liquidato in base ai consumi registrati dal contatore;
2.3 ha contestato di essere in corsa negli inadempimenti contrattuali eccepiti dalla parte attrice, in quanto aveva fatturato e consumi in acconto come consentito dalle norme del regolamento del servizio idrico integrato;
2.4 ha contestato che i consumi fatturati fossero anomali;
2.5 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 01443/2016 emessa da in data 22 settembre 2016; CP_2 in via principale:
b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attore e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, emessa da in data 22 settembre 2016, oggetto della presente opposizione, dichiarandola CP_1 definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata:
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, emessa da in data 22 settembre 2016, oggetto della presente opposizione, accertare CP_1
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del sig. CP_1 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle Parte_1 fat ture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
3. Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
4. Con ordinanza del 02/11/2020 il giudice cui la causa era assegnata non ha ammesso i mezzi di prova testimoniale richiesti dall'attore in quanto in parte superflua e in parte irrilevante.
5. La causa è stata assegnata al giudice scrivente il quale nell'udienza del 07/02/2024 ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. l'attrice rinuncia all'opposizione;
b. l'attrice rimborsa alla convenuta i 2/3 delle spese di lite così liquidate:
€ 460 compensi avvocato fase studio
€ 389 compensi avvocato fase introduttiva
€ 840 compensi avvocato fase istruttoria
€ 1.689 compensi avvocato complessivi
€ 563 compensi avvocato con la compensazione”
6. le parti hanno chiesto e ottenuto diversi rinvii di udienza per trattare la conciliazione sulla base della proposta del giudice.
7. Nell'udienza del 17/09/2025 il giudice ha corretto l'ordinanza del 07/02/2024 nella parte relativa al conteggio delle spese processuali, nel modo che segue:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 l'attrice rimborsa alla convenuta i 2/3 delle spese di lite così liquidate:
“€ 460 compensi avvocato fase studio
€ 389 compensi avvocato fase introduttiva
€ 840 compensi avvocato fase istruttoria
€ 1.689 compensi avvocato complessivi
€ 1.126 compensi avvocato con la compensazione di 1/3, oltre spese generali 15%, CPA
4% e IVA se dovuta”.
8. Nell'udienza del 04/11/2025:
8.1 i difensori, concordemente:
8.1.1 hanno dichiarato che le parti si erano accordate in sede stragiudiziale sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice, regolando anche le spese processuali;
8.1.2 hanno concluso chiedendo “che il giudice dichiari cessata la materia del contendere sia in ordine al merito della causa, sia in ordine alla ingiunzione di pagamento, che si intende annullata in autotutela, sia in ordine al regolamento delle spese processuali, questioni tutte ormai regolate dall'accordo conciliativo/transattivo”;
8.1.3 hanno rinunciato all'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 190;
8.2 il giudice ha tenuto la causa in decisione, senza assegnare i termini previsti dall'articolo
190 cpc.
****
9. L'accordo stragiudiziale che le parti non raggiunto su come regolare i loro rapporti dare- avere relativi alle partite del contratto di somministrazione indicate nelle fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento indicate alle lettere a-b-c-d-e del punto 1 della presente sentenza ha fatto venire meno l'interesse delle parti a che il giudice si pronunci in ordine alla domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente ed a quella di condanna formulata dall'opposta.
Occorre conseguentemente dichiarare cessata materia del contendere su dette domande.
10. Poiché l'accordo conciliativo/transattivo regola anche le spese processuali, la materia del contendere è cessata anche sulle domande di condanna alla rifusione delle spese di lite, che ciascuna parte aveva inizialmente formulato a carico dell'altra.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere sulle domande formulate dalle parti in causa, compresa quelle relative alle spese processuali.
Cagliari, 111.11.2025 Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10819 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
ST DI (C.F. ), elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Gramsci 199 – Carbonia, presso il difensore;
parte attrice contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Francesco PISENTI CP_1 P.IVA_1
( ); elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._2
parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 04/11/2016, introdotto Parte_1 il presente procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, di
5.578,78 euro, emessa da a suo carico il 06/10/2016 e notificatagli il CP_1
22/09/2016, per i corrispettivi della somministrazione dell'acqua presso l'utenza ubicata in
Portoscuso, via Tiziano n. 42, intestata all' codice cliente 36385505, contratto Pt_1 numero 35291895, che sosteneva essere dovuti dall'utente per le partite CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 1 indicate nelle seguenti fatture:
a. n. 2007/309600439 emessa il 19/07/2007, con scadenza 09/08/2007 di 307,46 euro;
b. n. 2007/309600439 emessa il 22/11/2007, con scadenza 12/01/2008, di 547,65 euro;
c. n. 2008/3009600439 emessa il 12/02/2008, con scadenza 03/04/2008, di 547,60 euro;
d. n. 2009/903345130 emessa il 03/11/2009, con scadenza 23/12/2009, di 3.434,01 euro;
e. n. 2010/100334712 emessa il 15/02/2010, con scadenza 06/04/2010, di 730,26 euro;
nell'atto di opposizione l' Pt_1
2.1 ha eccepito il pagamento delle fatture di cui alle lettere b. e d.
2.2 ha eccepito la prescrizione quinquennale delle altre fatture;
2.3 ha sostenuto l'abnormità degli importi fatturati;
2.4 ha eccepito l'inadempimento da parte dell'obbligazione di emettere almeno CP_1 di fatture all'anno e di segnalare all'utente i consumi anomali;
2.5 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento opposto;
IN VIA PRELIMINARE: A) dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullare o revocare
l'atto di ingiunzione di pagamento opposto per assenza dei requisiti e dei presupposti di ammissibilità della procedura prevista ex legge;
B) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di voi CP_1 indicato nell'atto di ingiunzione di pagamento opposto e per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dall'opponente per i titoli indicati in tale atto.
IN VIA PRINCIPALE Premesso ogni accertamento, ha accertato il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali, revocare per l'effetto latto di CP_1 ingiunzione di pagamento opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 2 dall'opponente per i titoli indicati in tale atto.
IN VIA PRINCIPALE premesso ogni accertamento, accertato il grave inadempimento di
alle obbligazioni contrattuali, revocare per l'effetto l'atto di ingiunzione di CP_1 pagamento e comunque rigettare ogni ulteriore domanda di parte opposta per l'assoluta infondatezza delle pretese creditorie;
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare l'erroneità dei consumi indicati nelle fatture oggetto dell'atto di ingiunzione di pagamento, per l'effetto revocare l'atto di ingiunzione di pagamento opposto e dichiarare non dovute tutte le somme per l'effetto ridurre la pretesa vantata da parte opposta verrà determinata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
2. si è costituita in giudizio a mezzo comparsa depositata l'11/04/2017, CP_1 con la quale:
2.1 ha eccepito la genericità dell'eccezione di prescrizione e l'ha contestata nel merito, sostenendo di avere interrotto la prescrizione tramite l'invio delle fatture e di solleciti di pagamento;
2.2 ha contestato la fondatezza delle altre difese ed eccezioni svolte dall'attore, sostenendo di avere fornito prova del credito attraverso la produzione delle fatture recanti tutte le indicazioni necessarie a comprendere che era stato liquidato in base ai consumi registrati dal contatore;
2.3 ha contestato di essere in corsa negli inadempimenti contrattuali eccepiti dalla parte attrice, in quanto aveva fatturato e consumi in acconto come consentito dalle norme del regolamento del servizio idrico integrato;
2.4 ha contestato che i consumi fatturati fossero anomali;
2.5 ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via preliminare:
a) rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione di pagamento n. 01443/2016 emessa da in data 22 settembre 2016; CP_2 in via principale:
b) rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attore e, per l'effetto,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 3 c) confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, emessa da in data 22 settembre 2016, oggetto della presente opposizione, dichiarandola CP_1 definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata:
d) nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 01443/2016, emessa da in data 22 settembre 2016, oggetto della presente opposizione, accertare CP_1
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del sig. CP_1 per la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo indicato nelle Parte_1 fat ture contestate e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
3. Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c..
4. Con ordinanza del 02/11/2020 il giudice cui la causa era assegnata non ha ammesso i mezzi di prova testimoniale richiesti dall'attore in quanto in parte superflua e in parte irrilevante.
5. La causa è stata assegnata al giudice scrivente il quale nell'udienza del 07/02/2024 ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“a. l'attrice rinuncia all'opposizione;
b. l'attrice rimborsa alla convenuta i 2/3 delle spese di lite così liquidate:
€ 460 compensi avvocato fase studio
€ 389 compensi avvocato fase introduttiva
€ 840 compensi avvocato fase istruttoria
€ 1.689 compensi avvocato complessivi
€ 563 compensi avvocato con la compensazione”
6. le parti hanno chiesto e ottenuto diversi rinvii di udienza per trattare la conciliazione sulla base della proposta del giudice.
7. Nell'udienza del 17/09/2025 il giudice ha corretto l'ordinanza del 07/02/2024 nella parte relativa al conteggio delle spese processuali, nel modo che segue:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 4 l'attrice rimborsa alla convenuta i 2/3 delle spese di lite così liquidate:
“€ 460 compensi avvocato fase studio
€ 389 compensi avvocato fase introduttiva
€ 840 compensi avvocato fase istruttoria
€ 1.689 compensi avvocato complessivi
€ 1.126 compensi avvocato con la compensazione di 1/3, oltre spese generali 15%, CPA
4% e IVA se dovuta”.
8. Nell'udienza del 04/11/2025:
8.1 i difensori, concordemente:
8.1.1 hanno dichiarato che le parti si erano accordate in sede stragiudiziale sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice, regolando anche le spese processuali;
8.1.2 hanno concluso chiedendo “che il giudice dichiari cessata la materia del contendere sia in ordine al merito della causa, sia in ordine alla ingiunzione di pagamento, che si intende annullata in autotutela, sia in ordine al regolamento delle spese processuali, questioni tutte ormai regolate dall'accordo conciliativo/transattivo”;
8.1.3 hanno rinunciato all'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 190;
8.2 il giudice ha tenuto la causa in decisione, senza assegnare i termini previsti dall'articolo
190 cpc.
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9. L'accordo stragiudiziale che le parti non raggiunto su come regolare i loro rapporti dare- avere relativi alle partite del contratto di somministrazione indicate nelle fatture poste a base dell'ingiunzione di pagamento indicate alle lettere a-b-c-d-e del punto 1 della presente sentenza ha fatto venire meno l'interesse delle parti a che il giudice si pronunci in ordine alla domanda di accertamento negativo formulata dall'opponente ed a quella di condanna formulata dall'opposta.
Occorre conseguentemente dichiarare cessata materia del contendere su dette domande.
10. Poiché l'accordo conciliativo/transattivo regola anche le spese processuali, la materia del contendere è cessata anche sulle domande di condanna alla rifusione delle spese di lite, che ciascuna parte aveva inizialmente formulato a carico dell'altra.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 5
PER QUESTI MOTIVI
11. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere sulle domande formulate dalle parti in causa, compresa quelle relative alle spese processuali.
Cagliari, 111.11.2025 Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 10819/2016 R.A.C. Verbale udienza - pagina 6