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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 350/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 350/2022 R.G. pendente
TRA
(P.IVA/CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Michelina Di Spirito
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio C.F._1
Paestum (SA) alla via Dei Terzi n. 43
PARTE ATTRICE
E
, in proprio e in qualità di titolare della ditta indi- Controparte_1
viduale BI&MME di Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: “risoluzione del contratto e risarcimento del danno”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società evocava in giudizio Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale BI&MME di Controparte_1
, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato Controparte_1
d'uso stipulato con conseguente condanna alla restituzione dei beni e al risarcimento dei
1
danni lamentati per mancato guadagno, violazione del patto di acquisto, concorrenza sleale e violazione del patto di esclusiva.
A fondamento della propria domanda deduceva di avere stipulato, in data 05.08.2019, con la un contratto di comodato d'uso avente ad Parte_2
oggetto beni di proprietà esclusiva della ovvero macchina caffe VA Parte_1
2G/14/PL inox 2, distributore orzo/ginseng S 2000 Evo, Kony automatico 380-400/50/3 alluminio, un macinadosatore Major/autom Mazzer 220, contestualmente sostituito da un macinatore n. Simonelli aut220 Mon Ne e che il valore complessivo della merce concessa in comodato d'uso era di euro 7.465,18.
Deduceva, ancora, che da un sopraluogo effettuato, in data 06.07.2021, presso il
[...]
constatava che i beni di proprietà esclusiva della erano Parte_3 Parte_1
scomparsi e al loro posto vi erano altre attrezzature.
Esponeva che vane erano state le richieste di restituzione della merce e di risarcimento del danno. Lamentava, quindi, che la risoluzione del contratto di comodato era addebi- tabile esclusivamente alla parte convenuta atteso il comportamento della stessa che ave- va sottratto i beni oggetto del contratto di comodato d'uso, non aveva acquistato i pro- dotti della come pattuito nel contratto, aveva utilizzato nel bar prodotti di Parte_1
marchi diversi da quelli previsti in contratto, aveva privato dei beni la società attrice impedendone la riutilizzazione attraverso altri contratti di comodato d'uso, aveva fatto venir meno il rapporto fiduciario violando quanto pattuito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni con- traria richiesta, accertata la risoluzione del contratto di comodato, ordinare la restitu- zione dei beni alla in persona del legale rapp.te p.t., condannare il convenu- Parte_1
to al pagamento della somma pari ad euro 7.465,18, quale risarcimento del danno pari al valore dei beni;
condannare al risarcimento e/o al pagamento del mancato guadagno
e/o violazione del patto di acquisto per la somma di euro 26.234,88, corrispondente a
28 mesi dal 5.09.2019 al 5 gennaio del 2022, di mancato acquisto del caffè TI co- me da contratto al punto n 3, ossia corrispondente al mancato acquisto del quantitativo minimo di 48 Kg di caffè pari ad euro 16,00 al Kg oltre iva al 22%, per un importo mensile di euro 936,96 comprensivo di iva;
nonché, condannare al risarcimento del danno pari ad euro 14.930,36 per concorrenza sleale e violazione del patto di esclusi- va. Pertanto, condannare il sig al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 48.630,42 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal
2
giorno della richiesta fino all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi suindicati. Con vitto- ria di spese competenze di causa, oltre gli accessori di legge”.
All'esito dell'udienza figurata del 18.10.2022, il precedente istruttore dichiarava la con- tumacia di , in proprio e in qualità di titolare della ditta indivi- Controparte_1
duale ritualmente evocato in giudizio e non co- Parte_2
stituito, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice riportandosi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio precisava che, nel mese di settembre del 2022, reiterata la richiesta di restituzione dei beni detenuti dal , Controparte_1 quest'ultimo consegnava i macchinari indicati nell'atto di citazione;
pertanto, attesa la restituzione dei beni, parte attrice dichiarava di rinunciare solo alla parte della domanda relativa alla corresponsione del valore dei beni pari ad euro 7.465,18, da detrarre dalla somma complessiva richiesta nell'atto di citazione pari ad euro 48.630,42, concludendo come da atto introduttivo.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, all'udienza cartolare del 07.11.2023 ammetteva, nei limiti di cui all'ordinanza del 08.11.2023, la prova testimoniale articolata da parte attri- ce.
La causa subiva, quindi, alcuni rinvii stante l'assenza dei testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 08.10.2024, preso atto dell'assenza dei testi, la causa veniva, ancora una volta, rinviata in prosieguo prova all'udienza del 25.02.2025; parte attrice veniva tutta- via onerata di depositare certificato di residenza aggiornato dei testi intimati nonché prova dell'avvenuta consegna delle intime per la suddetta udienza.
Vista l'istanza presentata dalla procuratrice di parte attrice, con decreto del 10.02.2025 il procedimento veniva differito all'udienza del 11.03.2025.
Rigettata l'ulteriore istanza di differimento, con ordinanza resa a scioglimento della ri- serva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale rilevato che parte attrice non aveva de- positato la documentazione richiesta, ne dichiarava la decadenza dalla prova testimonia- le articolata e rinviava, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 04.11.2025 con termine per il deposito di note scritte fino al giorno stesso.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e non meritevole di accoglimento in quanto non sufficientemente provata.
Va, in proposito, osservato che parte attrice è incorsa nella decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 comma 1 disp. att. c.p.c. per non avere adempiuto all'onere di deposi- tare certificato di residenza aggiornato dei testi intimati, nonché le ricevute di avvenuta
3
consegna delle intimazioni a testimoniare, e che per stessa ammissione del procuratore di parte attrice, la non ha fornito riscontri “in ordine alla richiesta di indi- Parte_1 care le precise generalità dei testi indicati nell'atto di citazione” (cfr. istanza di rinvio udienza del 10.02.2025), così impedendo la relativa la citazione per “mancanza dei dati essenziali come dalla S.V.ill.ma richiesto” (cfr. istanza di rinvio udienza del
04.03.2025).
A tale riguardo è, infatti, onere delle parti quello di individuare tempestivamente resi- denza, dimora o domicilio dei propri testi (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 5265 del
12.10.1982).
A seguito dei numerosi rinvii per l'escussione dei testimoni, parte attrice non ha dato prova della regolare citazione dei testi indicati procrastinando ed impedendo di fatto l'espletamento delle prove testimoniali.
Sul punto va precisato che “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte da- gli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'uffi- ciale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indiriz- zi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”
(Cass. civ. n. 5265/1982).
Ancora la giurisprudenza di merito, sulla scorta di tale interpretazione, ha specificato che “correttamente, pertanto, il giudice pronuncia la decadenza dell'attore dalla prova testimoniale, se gli indirizzi indicati sull'atto di intimazione non risultano corrisponden- ti a quelli reali. D'altra parte, la mancata citazione dei testi è addebitabile all'attore, se si considera che la parte ha mesi di tempo per effettuare le opportune ricerche anagra- fiche al fine di appurare il recapito attuale dei testimoni” (cfr. Corte appello Bari sez.
III, 01/03/2012, n.226).
Dagli atti del giudizio si desume che, sebbene autorizzata alla citazione dei testimoni e nonostante i numerosi rinvii, parte attrice non ha mai provveduto a depositare il certifi- cato di residenza aggiornato dei testi intimati depositando le sole ricevute di accettazio- ne delle intimazioni.
Peraltro, nel caso di specie, in ragione della contumacia del convenuto era onere della società attrice dare precisa prova dei fatti invocati a fondamento della propria pretesa.
4
Laddove si tratti di un processo contumaciale l'attore deve pienamente provare in giudi- zio il diritto vantato senza potersi avvalere della non contestazione del convenuto che non può assumere alcun rilievo giuridico.
Come noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. recita: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudi- ce deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Dalla semplice lettura della norma emerge come elemento imprescindibile per l'operatività di tale principio sia quello per cui la non contestazione assume rilievo solo in quanto provenga dalla parte costituita e non dalla parte rimasta contumace. Invero, se la parte convenuta non si costituisce, i fatti affermati dall'attore/ricorrente non si reputa- no provati o, meglio, “non contestati”.
L'applicazione dell'onere di contestazione nei giudizi contumaciali è in contrasto con il nostro sistema processuale, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato at- tribuito il valore di confessione implicita, come chiarito anche dalla Consulta con la sentenza n. 340 del 12.10.2007.
Ciò ha trovato conferma nella Legge 69 del 2009 che, modificando l'art. 115 c.p.c., ha ristretto l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, essendo la contumacia un comportamento equivoco e non concludente.
Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che, con plurime pronunce, ha affermato che “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema proban- dum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non nega- zione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non es- sersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”, con la conseguenza che l'attore non è esonerato dall'onere di dimostrarli ed il giudice dal potere - dovere di verificare tale assolvimento o, comunque, di accerta- re l'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito (Cass. Civ. Sez. III
23.06.2009 n. 14623, conforme a Cass. Civ. 10098/2007 secondo cui “La non contesta- zione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di con- testazione meramente generica e formale”).
Rilevato, pertanto, che il principio di non contestazione (o onere di contestazione speci- fica) non opera in danno della parte contumace, nel caso de quo, in ragione della con-
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tumacia della parte convenuta, era onere della società attrice dare precisa prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Non avendo, invece, adeguatamente provato i fatti invocati a fondamento della propria pretesa, la domanda attorea va rigettata.
Vista la contumacia della parte convenuta nulla deve essere liquidato in punto spese le- gali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, il 05.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025 di discussione orale ex 281-sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 350/2022 R.G. pendente
TRA
(P.IVA/CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Michelina Di Spirito
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Capaccio C.F._1
Paestum (SA) alla via Dei Terzi n. 43
PARTE ATTRICE
E
, in proprio e in qualità di titolare della ditta indi- Controparte_1
viduale BI&MME di Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: “risoluzione del contratto e risarcimento del danno”
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società evocava in giudizio Parte_1
, in proprio e quale titolare della ditta individuale BI&MME di Controparte_1
, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di comodato Controparte_1
d'uso stipulato con conseguente condanna alla restituzione dei beni e al risarcimento dei
1
danni lamentati per mancato guadagno, violazione del patto di acquisto, concorrenza sleale e violazione del patto di esclusiva.
A fondamento della propria domanda deduceva di avere stipulato, in data 05.08.2019, con la un contratto di comodato d'uso avente ad Parte_2
oggetto beni di proprietà esclusiva della ovvero macchina caffe VA Parte_1
2G/14/PL inox 2, distributore orzo/ginseng S 2000 Evo, Kony automatico 380-400/50/3 alluminio, un macinadosatore Major/autom Mazzer 220, contestualmente sostituito da un macinatore n. Simonelli aut220 Mon Ne e che il valore complessivo della merce concessa in comodato d'uso era di euro 7.465,18.
Deduceva, ancora, che da un sopraluogo effettuato, in data 06.07.2021, presso il
[...]
constatava che i beni di proprietà esclusiva della erano Parte_3 Parte_1
scomparsi e al loro posto vi erano altre attrezzature.
Esponeva che vane erano state le richieste di restituzione della merce e di risarcimento del danno. Lamentava, quindi, che la risoluzione del contratto di comodato era addebi- tabile esclusivamente alla parte convenuta atteso il comportamento della stessa che ave- va sottratto i beni oggetto del contratto di comodato d'uso, non aveva acquistato i pro- dotti della come pattuito nel contratto, aveva utilizzato nel bar prodotti di Parte_1
marchi diversi da quelli previsti in contratto, aveva privato dei beni la società attrice impedendone la riutilizzazione attraverso altri contratti di comodato d'uso, aveva fatto venir meno il rapporto fiduciario violando quanto pattuito.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni con- traria richiesta, accertata la risoluzione del contratto di comodato, ordinare la restitu- zione dei beni alla in persona del legale rapp.te p.t., condannare il convenu- Parte_1
to al pagamento della somma pari ad euro 7.465,18, quale risarcimento del danno pari al valore dei beni;
condannare al risarcimento e/o al pagamento del mancato guadagno
e/o violazione del patto di acquisto per la somma di euro 26.234,88, corrispondente a
28 mesi dal 5.09.2019 al 5 gennaio del 2022, di mancato acquisto del caffè TI co- me da contratto al punto n 3, ossia corrispondente al mancato acquisto del quantitativo minimo di 48 Kg di caffè pari ad euro 16,00 al Kg oltre iva al 22%, per un importo mensile di euro 936,96 comprensivo di iva;
nonché, condannare al risarcimento del danno pari ad euro 14.930,36 per concorrenza sleale e violazione del patto di esclusi- va. Pertanto, condannare il sig al pagamento della somma Controparte_1
complessiva di euro 48.630,42 oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal
2
giorno della richiesta fino all'effettivo soddisfo, per tutti i motivi suindicati. Con vitto- ria di spese competenze di causa, oltre gli accessori di legge”.
All'esito dell'udienza figurata del 18.10.2022, il precedente istruttore dichiarava la con- tumacia di , in proprio e in qualità di titolare della ditta indivi- Controparte_1
duale ritualmente evocato in giudizio e non co- Parte_2
stituito, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. parte attrice riportandosi a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio precisava che, nel mese di settembre del 2022, reiterata la richiesta di restituzione dei beni detenuti dal , Controparte_1 quest'ultimo consegnava i macchinari indicati nell'atto di citazione;
pertanto, attesa la restituzione dei beni, parte attrice dichiarava di rinunciare solo alla parte della domanda relativa alla corresponsione del valore dei beni pari ad euro 7.465,18, da detrarre dalla somma complessiva richiesta nell'atto di citazione pari ad euro 48.630,42, concludendo come da atto introduttivo.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, all'udienza cartolare del 07.11.2023 ammetteva, nei limiti di cui all'ordinanza del 08.11.2023, la prova testimoniale articolata da parte attri- ce.
La causa subiva, quindi, alcuni rinvii stante l'assenza dei testi indicati da parte attrice.
All'udienza del 08.10.2024, preso atto dell'assenza dei testi, la causa veniva, ancora una volta, rinviata in prosieguo prova all'udienza del 25.02.2025; parte attrice veniva tutta- via onerata di depositare certificato di residenza aggiornato dei testi intimati nonché prova dell'avvenuta consegna delle intime per la suddetta udienza.
Vista l'istanza presentata dalla procuratrice di parte attrice, con decreto del 10.02.2025 il procedimento veniva differito all'udienza del 11.03.2025.
Rigettata l'ulteriore istanza di differimento, con ordinanza resa a scioglimento della ri- serva assunta alla suddetta udienza, il Tribunale rilevato che parte attrice non aveva de- positato la documentazione richiesta, ne dichiarava la decadenza dalla prova testimonia- le articolata e rinviava, per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 04.11.2025 con termine per il deposito di note scritte fino al giorno stesso.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e non meritevole di accoglimento in quanto non sufficientemente provata.
Va, in proposito, osservato che parte attrice è incorsa nella decadenza dalla prova ai sensi dell'art. 104 comma 1 disp. att. c.p.c. per non avere adempiuto all'onere di deposi- tare certificato di residenza aggiornato dei testi intimati, nonché le ricevute di avvenuta
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consegna delle intimazioni a testimoniare, e che per stessa ammissione del procuratore di parte attrice, la non ha fornito riscontri “in ordine alla richiesta di indi- Parte_1 care le precise generalità dei testi indicati nell'atto di citazione” (cfr. istanza di rinvio udienza del 10.02.2025), così impedendo la relativa la citazione per “mancanza dei dati essenziali come dalla S.V.ill.ma richiesto” (cfr. istanza di rinvio udienza del
04.03.2025).
A tale riguardo è, infatti, onere delle parti quello di individuare tempestivamente resi- denza, dimora o domicilio dei propri testi (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 5265 del
12.10.1982).
A seguito dei numerosi rinvii per l'escussione dei testimoni, parte attrice non ha dato prova della regolare citazione dei testi indicati procrastinando ed impedendo di fatto l'espletamento delle prove testimoniali.
Sul punto va precisato che “ai fini dell'assolvimento dell'obbligo imposto alla parte da- gli artt. 250 c.p.c. e 104 disp. att. dello stesso codice, non è sufficiente l'inoltro all'uffi- ciale giudiziario della richiesta di citazione dei testi, occorrendo invece che tale atto sia corredato dai dati necessari a che l'ingiunzione raggiunga il teste. Conseguentemente è ascrivibile alla parte la mancata intimazione derivante dall'incompletezza degli indiriz- zi forniti all'ufficiale giudiziario ovvero dalla loro non corrispondenza a quelli reali”
(Cass. civ. n. 5265/1982).
Ancora la giurisprudenza di merito, sulla scorta di tale interpretazione, ha specificato che “correttamente, pertanto, il giudice pronuncia la decadenza dell'attore dalla prova testimoniale, se gli indirizzi indicati sull'atto di intimazione non risultano corrisponden- ti a quelli reali. D'altra parte, la mancata citazione dei testi è addebitabile all'attore, se si considera che la parte ha mesi di tempo per effettuare le opportune ricerche anagra- fiche al fine di appurare il recapito attuale dei testimoni” (cfr. Corte appello Bari sez.
III, 01/03/2012, n.226).
Dagli atti del giudizio si desume che, sebbene autorizzata alla citazione dei testimoni e nonostante i numerosi rinvii, parte attrice non ha mai provveduto a depositare il certifi- cato di residenza aggiornato dei testi intimati depositando le sole ricevute di accettazio- ne delle intimazioni.
Peraltro, nel caso di specie, in ragione della contumacia del convenuto era onere della società attrice dare precisa prova dei fatti invocati a fondamento della propria pretesa.
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Laddove si tratti di un processo contumaciale l'attore deve pienamente provare in giudi- zio il diritto vantato senza potersi avvalere della non contestazione del convenuto che non può assumere alcun rilievo giuridico.
Come noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. recita: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudi- ce deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Dalla semplice lettura della norma emerge come elemento imprescindibile per l'operatività di tale principio sia quello per cui la non contestazione assume rilievo solo in quanto provenga dalla parte costituita e non dalla parte rimasta contumace. Invero, se la parte convenuta non si costituisce, i fatti affermati dall'attore/ricorrente non si reputa- no provati o, meglio, “non contestati”.
L'applicazione dell'onere di contestazione nei giudizi contumaciali è in contrasto con il nostro sistema processuale, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato at- tribuito il valore di confessione implicita, come chiarito anche dalla Consulta con la sentenza n. 340 del 12.10.2007.
Ciò ha trovato conferma nella Legge 69 del 2009 che, modificando l'art. 115 c.p.c., ha ristretto l'ambito applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita, essendo la contumacia un comportamento equivoco e non concludente.
Negli stessi termini si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità che, con plurime pronunce, ha affermato che “l'esclusione dei fatti non contestati dal "thema proban- dum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non nega- zione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non es- sersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”, con la conseguenza che l'attore non è esonerato dall'onere di dimostrarli ed il giudice dal potere - dovere di verificare tale assolvimento o, comunque, di accerta- re l'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito (Cass. Civ. Sez. III
23.06.2009 n. 14623, conforme a Cass. Civ. 10098/2007 secondo cui “La non contesta- zione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di con- testazione meramente generica e formale”).
Rilevato, pertanto, che il principio di non contestazione (o onere di contestazione speci- fica) non opera in danno della parte contumace, nel caso de quo, in ragione della con-
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tumacia della parte convenuta, era onere della società attrice dare precisa prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Non avendo, invece, adeguatamente provato i fatti invocati a fondamento della propria pretesa, la domanda attorea va rigettata.
Vista la contumacia della parte convenuta nulla deve essere liquidato in punto spese le- gali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, il 05.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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